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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2024, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 30/5/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1970 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, Parte_1 per procura generale alle liti, dall'avvocato Renata Giovanna Cantatore ed elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 atti, dall'avvocato Michela Galasso ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Rieti, via Pietro Boschi 30
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1815/2022 depositata in data 24/2/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava che le infermità di cui è portatore l'odierno appellato Parte_2 comportavano una riduzione della sua capacità lavorativa del 8% con conseguente suo diritto all'indennizzo in capitale sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 corrispondente ad una menomazione di pari entità, con la condanna dell' al pagamento della relativa Pt_1 prestazione.
Avverso tale sentenza l' presentava appello fondato su un unico ed articolato motivo Pt_1 con il quale contestando la gravata sentenza per anche per insufficiente motivazione, lamentava l'erroneità delle conclusioni espresse dal c.t.u. nominato in primo grado, condivise dal Tribunale.
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento Controparte_2 del gravame.
Nel corso del presente giudizio veniva disposta una nuova c.t.u. medico-legale.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello risulta infondato.
Premesso che, così come dato atto dal giudice di prime cure, non risulta contestato lo svolgimento da parte dell'odierno appellato di mansioni di muratore e piastrellista nei termini indicati nel ricorso di primo si osserva che la consulenza medico-legale espletata in appello ha confermato la correttezza delle valutazioni effettuate dal Tribunale sulla base degli accertamenti peritali effettuati nella precedente fase del giudizio, tanto con riferimento alla natura professionale della patologia accertata che alla quantificazione dei postumi conseguenti.
In particolare, dopo avere accertato che l'odierno appellato è affetto da “ gonartrosi bilaterale: in atto esiti di artroprotesi bilaterale delle ginocchia”, il ctu ha infatti rilevato che è da considerarsi a causa preponderante o comunque concausalmente determinata dall'attività lavorativa svolta anche in considerazione della giovane età ( 50 aa.!!! ) del periziando all'insorgenza della medesima e delle posture anatomo funzionale coatte correlate all'attività lavorativa svolta cosi come alle condizioni climatiche;
la stessa quindi piò ritenersi verosimilmente dipendente da un rischio specificolegato all'attività lavorativa espletata (piastrellista- muratore)”.
Quantificava inoltre i relativi postumi permanenti, sempre in conformità agli esiti della precedente fase del giudizio, nella misura complessiva del 8% sin dalla data della domanda amministrativa del 30/10/2017 (cfr. relazione peritale in atti).
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente, anche con riferimento alle note critiche presentate dall' nell'ambito delle operazioni peritali, tutte le argomentazioni medico-legali svolte Pt_1 dal c.t.u. nella relazione a sua firma).
Alla stregua di tali considerazioni l'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 2.906 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Pone a carico dell'appellante le spese di ctu separatamente liquidate.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 30.5.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 30/5/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1970 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, Parte_1 per procura generale alle liti, dall'avvocato Renata Giovanna Cantatore ed elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 atti, dall'avvocato Michela Galasso ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Rieti, via Pietro Boschi 30
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1815/2022 depositata in data 24/2/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava che le infermità di cui è portatore l'odierno appellato Parte_2 comportavano una riduzione della sua capacità lavorativa del 8% con conseguente suo diritto all'indennizzo in capitale sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 corrispondente ad una menomazione di pari entità, con la condanna dell' al pagamento della relativa Pt_1 prestazione.
Avverso tale sentenza l' presentava appello fondato su un unico ed articolato motivo Pt_1 con il quale contestando la gravata sentenza per anche per insufficiente motivazione, lamentava l'erroneità delle conclusioni espresse dal c.t.u. nominato in primo grado, condivise dal Tribunale.
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento Controparte_2 del gravame.
Nel corso del presente giudizio veniva disposta una nuova c.t.u. medico-legale.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello risulta infondato.
Premesso che, così come dato atto dal giudice di prime cure, non risulta contestato lo svolgimento da parte dell'odierno appellato di mansioni di muratore e piastrellista nei termini indicati nel ricorso di primo si osserva che la consulenza medico-legale espletata in appello ha confermato la correttezza delle valutazioni effettuate dal Tribunale sulla base degli accertamenti peritali effettuati nella precedente fase del giudizio, tanto con riferimento alla natura professionale della patologia accertata che alla quantificazione dei postumi conseguenti.
In particolare, dopo avere accertato che l'odierno appellato è affetto da “ gonartrosi bilaterale: in atto esiti di artroprotesi bilaterale delle ginocchia”, il ctu ha infatti rilevato che è da considerarsi a causa preponderante o comunque concausalmente determinata dall'attività lavorativa svolta anche in considerazione della giovane età ( 50 aa.!!! ) del periziando all'insorgenza della medesima e delle posture anatomo funzionale coatte correlate all'attività lavorativa svolta cosi come alle condizioni climatiche;
la stessa quindi piò ritenersi verosimilmente dipendente da un rischio specificolegato all'attività lavorativa espletata (piastrellista- muratore)”.
Quantificava inoltre i relativi postumi permanenti, sempre in conformità agli esiti della precedente fase del giudizio, nella misura complessiva del 8% sin dalla data della domanda amministrativa del 30/10/2017 (cfr. relazione peritale in atti).
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente, anche con riferimento alle note critiche presentate dall' nell'ambito delle operazioni peritali, tutte le argomentazioni medico-legali svolte Pt_1 dal c.t.u. nella relazione a sua firma).
Alla stregua di tali considerazioni l'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 2.906 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Pone a carico dell'appellante le spese di ctu separatamente liquidate.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 30.5.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario