Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/04/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
1438/2019 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1438/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 7087/2018 depositata in data 01.08.2018 in materia di risarcimento danni patrimoniali, vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Casoria alla via Cavour n. 79, presso lo studio dell'avv. Maurizio Di Matteo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del sindaco p.t., C.F. , domiciliato per la carica Controparte_1 P.IVA_1
presso la casa comunale in alla via Sarno n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella CP_1
Bellacosa giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla via CP_1
Sarno n. 153
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Torre Annunziata il , al fine di sentire condannare l'ente convenuto al Controparte_1
pagamento dei danni subiti dal veicolo Range Rover Sport tg. EW083BT, di proprietà della Ubi
Leasing s.p.a. ma concesso in locazione all'odierna appellante, in occasione del sinistro occorso in data 14.06.2015, alle ore 04:45 circa in , alla Via Palma, allorquando il veicolo attoreo ivi CP_1
transitava.
Nel dettaglio, l'attrice deduceva che il veicolo, giunto al Largo Arco, improvvisamente impattava contro un basolo posizionato nella zona sottostante l'arco per delimitare la corsia di marcia;
che detto
1
che, a causa dell'impatto, l'autoveicolo riportava ingenti danni meccanici e danni alla carrozzeria.
L'attore, quindi, iscriveva la causa a ruolo presso il Giudice di Pace di Torre Annunziata, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro de quo quantificati in euro 12.000,00 oltre interessi e rivalutazione, o nella diversa somma maggiore o minore da accertare in corso di causa, con vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
Nella contumacia del convenuto, veniva espletata l'istruttoria mediante l'escussione di due CP_1 testimoni;
all'esito, con sentenza n. 7087/2018 depositata in data 01.08.2018, il giudice di pace rigettava la domanda ritenendola non provata. Statuiva, infatti, che le dichiarazioni dei testi erano insufficienti per dimostrare la responsabilità del convenuto e che il basolo non poteva non essere visibile, tenuto conto sia delle rilevanti dimensioni dello stesso sia della presenza della segnaletica di restringimento della carreggiata.
Avverso detta sentenza, proponeva impugnazione, lamentando l'erronea Parte_1
valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione prodotta. Pertanto, chiedeva, in riforma della impugnata sentenza, di accogliere la domanda proposta in primo grado e di condannare il al risarcimento dei danni patrimoniali patiti quantificati entro il limite di euro Controparte_1
12.000,00, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore anticipatario;
in via subordinata, in caso di rigetto dell'appello, chiedeva di compensare le spese di lite.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in Controparte_1
fatto e in diritto con vittoria di spese e competenze di lite;
in particolare, allegava che i danni riportati dal veicolo non potevano che essere imputati al conducente medesimo e alla sua condotta imprudente in quanto questi, ove avesse attraversato l'incrocio con cautela, avrebbe avuto il tempo di notare la segnaletica annunciante il restringimento della carreggiata nonché i due basoli, ben visibili in ragione delle loro dimensioni.
Acquisito il fascicolo di primo grado e disposta la riassegnazione del procedimento allo scrivente magistrato in attuazione del decreto n. 301/2024 del 16.09.2024, con ordinanza del 9.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (28.02.2019) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado non notificata (01.08.2018) e la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni (05.03.2019).
2 Nel merito, l'unico motivo di appello si fonda sulla valutazione delle risultanze istruttorie e segnatamente sulla loro idoneità a provare gli elementi costitutivi della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Si premette che la fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., la cui formulazione evidenzia chiaramente che: - «la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa» (Cass. n. 15761/2016); - ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato «cagionato» dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 cod. civ. (ex multis, Cass. n. 4476/2011); - ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n.
12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai maggioritario, l'art. 2051 cod. civ. è di regola applicabile al danno causato dal bene demaniale di cui la P.A. ha la concreta disponibilità, a prescindere dall'effettiva estensione della res e dall'uso generale e diretto della stessa da parte dei consociati. Pertanto, l'ente pubblico proprietario della strada risponde quale custode dei danni subiti dagli utenti in relazione a situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura della cosa, salva la sussistenza del caso fortuito (cfr. Cass. n. 24529 del 20/11/2009; Cass. n. 8157 del 03/04/2009; Cass.
n. 21508 del 18/10/2011; Cass. n. 6101 del 12/03/2013; Cass. n. 8935 del 12/04/2013; Cass. n. 7805 del 27/03/2017; Cass. n. 6703 del 19/03/2018).
Occorre altresì evidenziare che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata mediante l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un
3 criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Ciò detto, il Tribunale ritiene, sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito, corretto il ragionamento logico-giuridico in forza del quale il giudice della gravata sentenza ha ritenuto non provati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta da Parte_1
. Con motivazione immune dai vizi denunciati, il giudice di pace ha evidenziato che
[...]
difficilmente il basolo non era visibile, considerate le sue notevoli dimensioni. In particolare, il giudice di prime cure ha concluso che “se pur fosse vero che la strada era poco illuminata e che
l'auto usciva da una curva, il conducente del veicolo non poteva non vedere la pietra ivi posta. Tra
l'altro, dalle foto ritraenti i luoghi si evince in modo chiaro la presenza di un segnale di pericolo per il restringimento della carreggiata”.
Analizzando proprio le fotografie allegate in primo grado, si evince che il basolo - di notevoli dimensioni - è posto lungo la striscia che delimita la carreggiata e che sulla pavimentazione sono presenti anche due fari alla base dell'arco; pertanto, tenuto conto anche delle sue dimensioni, non poteva non essere visibile.
Inoltre, la documentazione fotografica è idonea a comprovare la presenza di adeguata segnaletica: infatti, sul margine destro della carreggiata risulta un segnale verticale di pericolo di restringimento della carreggiata. D'altra parte, sono stati proprio i testimoni escussi a riferire della presenza di una segnaletica “che indicava la presenza di una strettoia”, il che quindi induce a ritenere che essa fosse ben visibile sebbene fosse “sbiadita” e “collocata nei pressi dell'arco” dove è posto il basolo.
Dunque, era onere del conducente del veicolo procedere con prudenza e a velocità moderata tenuto conto sia delle modeste dimensioni della strada, sita all'interno del centro storico del comune, sia della presenza di specifica segnaletica di restringimento della carreggiata in prossimità dell'arco.
Inoltre, proprio la circostanza che il veicolo si immetteva sulla strada teatro del sinistro dopo aver percorso una curva - secondo quanto riferito dai testimoni - imponeva al conducente, anche in condizioni di visibilità precaria o limitata, di procedere con particolare cautela nell'immettersi sulla via principale.
In definitiva, correttamente il giudice di pace, nell'esaminare il materiale probatorio, ha escluso la sussistenza di un'insidia stradale e il nesso causale con i danni lamentati. L'appello va, allora, rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione di riferimento da euro 5.200,00 a euro 26.000,00) e applicando i parametri minimi in
4 ragione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività espletata nelle fasi effettivamente celebrate.
Il rigetto dell'appello principale, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriori richiesta ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 7087/2018 depositata Parte_1
in data 01.08.2018 del Giudice di Pace di Torre Annunziata;
2) condanna al pagamento in favore del , in persona del Parte_1 Controparte_1
sindaco p.t., delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 10.04.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Coletti
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