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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/07/2025, n. 2889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2889 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14534/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE REL.
DOTT. ALESSIA BUSATO GIUDICE
DOTT. ANGELICA CASTELLANI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14534 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1
[...] attrice, con l'avv. Fabio Chiarini
e
FRANCESCO MATEROSSI convenuto, con l'avv. Sara Guerini
e
Controparte_1
pagina 1 di 15 terza chiamata, con l'avv. Giorgio Grasso
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 5.12.2024 e, perciò, quanto a parte attrice, come da foglio già depositato telematicamente, quanto a parte convenuta, come da memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e, quanto a parte terza chiamata, come da comparsa di risposta.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 29.12.2021, il fallimento di
[...]
(da ora, per brevità, , ha convenuto in giudizio Parte_2 Pt_1
FR ER per sentirlo condannare al risarcimento dei danni cagionati alla società poi fallita e ai suoi creditori, quantificati nel “complessivo importo di Euro 38.505,87, ovvero quello differente che sarà provato e/o accertato e/o ritenuto di giustizia”, oltre rivalutazione e interessi.
Il fallimento ha esposto in sintesi che: a) con sentenza in data 30.3.2016 il Tribunale di Brescia aveva dichiarato il fallimento di b) “in precedenza, mediante deliberazione assembleare del 27.10.2015 Pt_1
[…], la società poi fallita era stata posta in liquidazione volontaria, con nomina a liquidatore del dott.
ER FR, il quale rivestiva anche la qualità di consulente della poi fallita”; c) dichiarato il fallimento, “in data 13.4.2016, il predetto dott. ER si recava dal Curatore per consegnargli la documentazione societaria e contabile in suo possesso e per relazionarlo sull'attività svolta in tale sua qualità […]”; d) nell'occasione, il ER aveva consegnato al curatore una situazione economico patrimoniale della poi fallita alla data del 30 marzo 2016, “da lui stesso redatta e siglata […] da cui risulta[va] una cassa contanti recante un saldo attivo di Euro 35.583,47”; e) nonostante “la valenza confessoria del predetto documento”, il ER non aveva consegnato al curatore tale somma;
f) dagli accertamenti eseguiti dalla curatela era inoltre emerso che il ER “in data 22.1.2016, ebbe ad effettuare a sé medesimo un pagamento di Euro 2.922,40 oltre IVA, prelevandolo dal conto corrente bancario intestato alla società poi fallita e motivandolo quale acconto sul suo compenso”; g) tale pagamento doveva ritenersi illegittimo, non avendo l'assemblea della società mai deliberato “alcun compenso al liquidatore”. pagina 2 di 15 Il ER si è costituito in giudizio contestando sotto vari profili la fondatezza delle domande proposte nei suoi confronti e ha concluso per il rigetto delle stesse, con vittoria di spese.
Ha contestato, in particolare, l'effettiva sussistenza della liquidità di cassa risultante dalla contabilità sociale (non avendo la società, in realtà, alcuna diponibilità di tale natura) e, quanto al pagamento della somma di € 2.922,40=, oltre iva, ha richiamato la delibera adottata dall'assemblea di tenutasi il Pt_1
13.11.2015, che aveva autorizzato “il liquidatore ad utilizzare le somme raccolte o da raccogliere entro un limite massimo di spesa di euro 10.000,00 (diecimila/00) per la gestione delle spese legali e delle proprie spese di procedura”.
In ogni caso, ha formulato istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione (da ora ) per poter svolgere domanda di manleva nei suoi Controparte_1 CP_1 confronti.
Disposto dal g.i. il differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c., a seguito della rituale notificazione dell'atto di chiamata, si è costituita in giudizio che ha contestato sotto vari profili l'operatività CP_1 della copertura assicurativa prestata in favore del ER e ha concluso per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
La causa, istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di c.t.u. contabile diretta “a ricostruire la consistenza effettiva della cassa della società alle date di apertura della liquidazione e del 30.3.2016” è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.12.2024 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Diritto.
Il tema della responsabilità del liquidatore di società di capitali è stato affrontato di recente dalla Corte di cassazione con la – ormai nota – sentenza n. 521/2020, che, nell'occuparsi della peculiare ipotesi della responsabilità del liquidatore per l'effettuazione di pagamenti “preferenziali”, ha affermato alcuni principi di carattere più generale utili alla decisione anche del caso in esame.
pagina 3 di 15 La sentenza presta in primo luogo espressa adesione a “una linea comune di pensiero giurisprudenziale
e dottrinale che nel corso degli anni si è sviluppata intorno al tema della responsabilità degli organi liquidatori nei confronti della società, dei creditori sociali e dei soci, sull'assunto che essi sono tenuti al precipuo obbligo di liquidare al meglio - in modo utile - l'attivo patrimoniale, per ripartirlo equamente tra i soci solo una volta effettuato il pagamento dei debiti sociali, secondo l'ordine legale di priorità dei corrispondenti crediti sancito nel piano di liquidazione” e, sulla scorta di tale premessa, enuncia gli ulteriori principi che si riportano di seguito.
La prima massima afferma che “il liquidatore di società di capitali ha il dovere di procedere a un'ordinata liquidazione del patrimonio sociale, pagando i debiti secondo il principio della par condicio creditorum, pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione. Egli ha, in particolare, l'obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali e di riparare eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei bilanci e graduando l'insieme dei debiti sociali, dopo averli verificati, in base ai privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali deve avvenire prima di quello dei crediti non garantiti da cause di prelazione. […]".
Con specifico riferimento al tema della responsabilità del liquidatore per l'esecuzione di pagamenti
“preferenziali” la seconda massima afferma che “in tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società ex art. 2495, comma 2,
c.c., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma, comunque, provato, quanto alla sua sussistenza, già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum, applicato nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, comma 2, c.c.
Pertanto, ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un'ordinata gestione liquidatoria, ha l'onere di allegare e dimostrare che l'intervenuto azzeramento
pagina 4 di 15 della massa attiva tramite il soddisfacimento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione”.
In tema di distribuzione degli oneri di allegazione e prova, la terza massima stabilisce poi che “in tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495
c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della par condicio creditorum. In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità "illimitata" del liquidatore, affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti;
grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della par condicio creditorum, secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti. Diversamente, ove vi sia stata una ripartizione dell'attivo a favore dei soci […]”.
Principio, quest'ultimo, enunciato con riferimento all'ipotesi della responsabilità extracontrattuale del liquidatore nei confronti del creditore pretermesso per effetto dell'esecuzione di pagamenti
“preferenziali”, che vale tuttavia, a maggior ragione, per la diversa ipotesi dell'azione – di natura contrattuale – esercitata dalla società (o dal fallimento) nei confronti del liquidatore.
E ciò sulla scorta del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, richiamata la natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore (o del liquidatore) nei confronti della società, rammenta che “l'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la pagina 5 di 15 prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti […]” (Cass.
2975/2020, da cui è tratta la massima;
conforme, fra le altre, Cass. 22911/2010, secondo cui
“la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che questa ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti”).
3. Responsabilità per mancata consegna della cassa.
Le risultanze istruttorie confermano che:
a) è stata posta in liquidazione volontaria con delibera assembleare in data 27.10.2025, con Pt_1 nomina a liquidatore del dott. FR ER, dottore commercialista, già consulente della società;
b) il fallimento di è stato dichiarato con sentenza del tribunale di Brescia in data 30.3.2016; Pt_1
c) nei giorni successivi alla dichiarazione di fallimento (il 13.4.2016), il dott. ER ha incontrato il curatore “per consegnargli la documentazione societaria e contabile in suo possesso e per relazionarlo sull'attività svolta in tale sua qualità”;
d) nell'occasione, il ER “consegnava al curatore una situazione economico patrimoniale della poi fallita al 30 marzo 2016, da lui stesso redatta e siglata […] da cui risulta una cassa contanti recante un saldo attivo di Euro 35.583,47”, riservandosi di consegnare “entro breve” al curatore una relazione particolareggiata sulle cause del fallimento e sulla gestione liquidatoria.
Circostanze tutte allegate dal fallimento già con l'atto di citazione e rimaste, nella loro materialità, prive di contestazione specifica.
La situazione patrimoniale alla data del 30.3.2016 consegnata dal ER e dallo stesso siglata evidenzia poi, fra le voci dell'attivo patrimoniale, quelle relativa al “denaro in cassa” (24/15/005), o
“denaro e valori in cassa” (24/15***) per un importo pari ad € 35.583,47=. pagina 6 di 15 Rileva il collegio l'indubbio tenore confessorio del documento in esame, col quale il ER, dottore commercialista (provvisto pertanto di specifica competenza professionale), già consulente della società
e in carica quale liquidatore della stessa da più di cinque mesi ha dichiarato l'esistenza di denaro e valori in cassa per l'importo indicato.
Sulla scorta di tale premessa, va quindi rilevata l'irrilevanza delle difese svolte dal ER, dirette a dimostrare la mera non veridicità del dato contabile in esame.
Per giurisprudenza costante, difatti, “la confessione può esser invalidata (e non "revocata", perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio
d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato” (fra le altre, Cass.
17616/2020, da cui è tratta la massima;
conforme Cass. 9777/2016, secondo cui “ai fini della revoca della confessione per errore di fatto, è necessario dimostrare non solo l'inesistenza del fatto confessato ma anche che, al momento della confessione, il confitente versava in errore, provando le circostanze che lo avevano indotto a ritenere che il fatto confessato fosse vero […]”.
Ribadito pertanto che il ER non ha nemmeno allegato alcuna circostanza (relativa ad errori di fatto o violenza) idonea a giustificare l'inveridicità delle risultanze dalla situazione patrimoniale al
30.3.2016, deve ritenersi senz'altro provata la sussistenza della ricordata consistenza di cassa.
In ogni caso, anche a voler limitare il valore confessorio della situazione patrimoniale sottoscritta dal
ER alla consistenza meramente contabile della , si dovrebbe rilevare come le risultanze Pt_3 istruttorie non consentano di ritenere raggiunta la prova della inesistenza del denaro e dei valori in cassa risultanti da detta situazione patrimoniale.
Soccorrono in tal senso le risultanze della c.t.u. espletata, che ha confermato la sostanziale correttezza contabile (l'unica suscettibile di verifica a distanza di tempo) del dato relativo al denaro e ai valori in cassa.
pagina 7 di 15 Ed infatti il c.t.u., premessa la (ovvia) impossibilità della verifica fisica della consistenza di alle Pt_3 date (assai risalenti) del 27.10.2015 e 30.3.2016, ha provveduto alla verificazione “delle movimentazioni che hanno interessato il mastro della cassa (identificato al numero di conto 24/15/005
- “Denaro in cassa”) e i conti correnti bancari, con corrispondente verifica degli estratti conto disponibili, della corretta registrazione anche tramite riconciliazioni bancarie e della correttezza dell'eventuale cut-off finanziario”.
Il c.t.u. ha, in particolare, provveduto alla “riconciliazione bancaria […] effettuata allo scopo principale di permettere di ricostruire i movimenti contabili e di conto corrente che hanno interessato il mastrino contabile 'Denaro in cassa'” e ha quindi proceduto “alla spunta del saldo di contabilità con la scheda contabile (che deve quadrare con il bilancio di verifica)” andando “a testare, mediante visione di opportuna documentazione di supporto, la correttezza o meno dell'iscrizione dell'importo in riconciliazione, riconciliare incassi e pagamenti risultanti dall'estratto conto bancario o da altre registrazioni contabili con quelli del mastrino contabile “Denaro in cassa”, al fine di verificare
l'esistenza di importi classificati in conti non appropriati, registrati per importi non corretti oppure registrati in un esercizio errato”.
L'indagine effettuata dal c.t.u., estesa agli anni dal 2012 al 2016, ha consentito di verificare la sostanziale regolarità contabile delle risultanze di cassa, essendo emerso che “da un primo riscontro delle elaborazioni sopra esposte si evince come tutte le operazioni contabili di entrata di cassa che hanno alimentato il mastrino “Denaro in cassa”, opportunamente evidenziate in colore giallo, hanno trovato perfetta corrispondenza con l'operazione bancaria rinvenuta negli estratti conto riconciliati, ad eccezione delle seguenti movimentazioni:
Euro 650,00 del 20/06/2013 riferibile ad un “assegno circolare per ripristino cassa”;
Euro 500,00 del 24/06/2013 riferibile ad un “assegno circolare per ripristino cassa”.
Le uscite di cassa registrate come pagamenti a terzi sono state tutte riconciliate con la documentazione contabile disponibile presso la curatela, ad eccezione delle seguenti movimentazioni:
Euro 750,25 del 20/06/2013 riferibile ad un “versamento di contanti in banca”, ma che non è stato possibile riconciliare;
Euro 71,22 del 29/01/2014 riferibile al pagamento a favore di “Forni Croce Rossa Italiana”;
pagina 8 di 15 Euro 83,50 del 31/07/2014 riferibile ad “Acquisti valori bollati”;
Euro 80,00 del 02/10/2014 riferibile ad “Acquisti valori bollati”;
Euro 314,00 del 31/12/2014 riferibile ad “Acquisti valori bollati”.
Ne deriva, come anticipato, la sostanziale “quadratura contabile” delle movimentazioni relative alla cassa, che trovano puntuale corrispondenza nelle ulteriori voci oggetto di verifica da parte del c.t.u.
Il c.t.u. ha – per la verità – rilevato alcune anomalie nelle movimentazioni della cassa della società poi fallita, che risultano tuttavia irrilevanti ai fini della decisione del caso in esame.
Il c.t.u. ha, in particolare, rilevato che:
a) il mastrino “denaro in cassa” è stato “cospicuamente ridotto attraverso la restituzione di un importo rilevante di Euro 20.250,00, a titolo di finanziamento soci, a favore della Controparte_2
, osservando tuttavia che “il rimborso in questione non può essere avvenuto, quanto meno
[...] per l'intero ammontare, attraverso somme in contanti, tenuto conto che la cassa disponibile a tale data era prevalentemente composta da assegni”;
b) “numerose movimentazioni contabili registrate in entrata, anche negli anni 2014 e 2015,” sono
“state caratterizzate dall'essere rappresentate dal deposito in cassa di assegni circolari”, dichiarando di non comprendere “quale sia stata la motivazione tecnica alla base dell'emissione di assegni circolari tratti dai conti correnti disponibili della società e intestati (si presume) a Parte_1 beneficio della stessa per poi essere destinati a ripristinare le casse sociali (senza un loro effettivo incasso)”;
c) “le registrazioni contabili denominate di “ripristino cassa” avvengono nell'ambito di una disponibilità di cassa “contabilmente” via via crescente”; circostanza, anche questa, ritenuta decisamente anomala, “considerato che il concetto di “ripristino cassa” avviene solitamente in situazioni di ridotta disponibilità di somme in contanti rispetto ai pagamenti che, sempre in contanti, devono essere effettuati”.
pagina 9 di 15 E, sulla scorta di tali premesse, ha provveduto a rettificare la voce in esame (relativa al “denaro in cassa”) integrandola con i seguenti importi relativi a pagamenti privi di riscontro documentale: i) €
71,22= relativo al “pagamento Forni Croce Rossa Italiana”; ii) complessivi € 477,50= per “acquisto valori bollati”, ottenendo l'importo di € 36.132,19=.
Da tale importo ha poi detratto quello di € 10.900,00= (corrispondente all'importo degli assegni circolari che non risultano effettivamente incassati e versati in cassa), giungendo a stabilire la definitiva consistenza della cassa in € 25.232,19=.
Rileva il tribunale che le considerazioni svolte dal c.t.u., pur condivisibili dal punto di vista squisitamente contabile, non appaiono idonee a escludere, sul piano giuridico, la responsabilità del
ER per l'intera consistenza della cassa risultante dalla contabilità.
E ciò tenuto conto:
a) del valore di prova legale della confessione resa dal ER, come detto, non impugnata;
b) della mancata restituzione, da parte del ER, degli assegni circolari che risultano giacenti in cassa, sia pure pacificamente non incassati.
Così ricostruita la più corretta consistenza contabile della cassa, va in ogni caso rilevato come il
ER non abbia fornito alcuna prova idonea a smentire il dato contabile sostanzialmente verificato dal c.t.u.
In particolare, si deve escludere che il ER possa invocare, a proprio favore, le circostanze da lui stesso riferite nel corso dell'assemblea della società poi fallita tenutasi il 13.11.2015 o nelle successive relazioni inoltrate al curatore, dirette a illustrare il proprio operato di liquidatore, non potendosi, come ovvio, riconoscere idoneo valore probatorio alle dichiarazioni favorevoli alla parte che le ha rese.
Quanto agli ulteriori elementi di natura indiziaria che emergono dalle risultanze processuali, va poi rilevato come risulti singolare la condotta tenuta dal ER che, nominato liquidatore della società
(di cui era già consulente) nell'ottobre del 2015, ha curato la gestione liquidatoria della società per pagina 10 di 15 circa cinque mesi, senza compiere alcun tentativo di recupero della consistente somma di denaro giacente in cassa, avviando le opportune azioni nei confronti dei precedenti amministratori.
Resta poi esclusa la possibilità di riconoscere idoneo valore probatorio alla sentenza penale prodotta dal convenuto, pronunciata all'esito di un processo cui è rimasta estranea la curatela.
Le prove testimoniali articolate dal ER vanno infine dichiarate inammissibili, in parte, perché irrilevanti (vertendo su fatti pacifici o del tutto inconferenti) e, per il resto, perché di tenore valutativo.
Ribadito pertanto che le risultanze istruttorie confermano la sussistenza di denaro nella cassa della società poi fallita, quantomeno, per € 35.583,47=, il ER va condannato al pagamento, in favore del fallimento, della somma (richiesta) di € 35.583,47= (oltre accessori, su cui vedi infra).
4. Pagamento di € 2.922,40= oltre IVA, “prelevandolo dal conto corrente bancario intestato alla società poi fallita e motivandolo quale acconto sul suo compenso”.
È del tutto pacifico in causa che il ER ha pagato a se stesso, in data 22.1.2016, l'importo di €
3.000,00= (come da estratto del conto corrente intrattenuto dalla società poi fallita con la
[...]
, doc. n. 7 della curatela) e che a fronte di tale pagamento il ER ha emesso la fattura n. CP_3
8 del 2016 (doc. n. 6 della curatela), che reca la causale “acconto compenso liquidatore”.
Contrariamente a quanto assume la difesa del ER, la delibera dell'assemblea di del Pt_1
13.11.2015 non ha attribuito al liquidatore alcun compenso, autorizzandolo unicamente a “utilizzare le somme raccolte o da raccogliere entro un limite massimo di spesa di euro 10.000 (diecimila/00) per la gestione delle spese legali e delle proprie spese di procedura”.
Ne deriva l'illegittimità del pagamento effettuato dal ER in suo favore, nel difetto:
a) di una delibera assembleare attributiva del compenso;
b) di idonea prova di spese effettivamente anticipate per conto della società.
Il ER va perciò condannato al pagamento, sempre in favore del fallimento, della ulteriore somma di € 3.000,00= (oltre accessori, su cui vedi infra). pagina 11 di 15 5. Riepilogo.
Richiamate le considerazioni svolte sub
3. e 4., il ER va condannato al pagamento, in favore del fallimento, della complessiva somma di € 38.583,47=.
Richiamate le considerazioni in diritto svolte sub 2., va affermata la natura risarcitoria del credito vantato dalla curatela, atteso che la dispersione del denaro e dei valori in cassa e il pagamento a se stesso di compensi non dovuti costituiscono atti depauperativi del patrimonio della società poi fallita, quale conseguenza di condotte contrarie ai doveri del liquidatore.
Trattandosi quindi di credito risarcitorio, e perciò di valore, l'importo di € 38.583,47= deve essere assoggettato a rivalutazione secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dalla data del fallimento (30.3.2016) ad oggi.
Spettano poi sulla somma indicata, rivalutata di anno in anno sempre dal 30.3.2016 al saldo, gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1282, 1° comma, c.c. dal 30.3.2016 alla data della domanda giudiziale (29.12.2021) e nella misura di cui all'art. 1282, 4° comma, c.c., dal 30.12.2021 al saldo.
6. Domanda proposta dal ER nei confronti di . CP_1
La domanda è infondata e deve essere perciò respinta.
eccepisce, fra l'altro, la “decadenza del diritto all'indennizzo” dell'assicurato ai sensi dell'art. 14 CP_1 delle “Condizioni di assicurazione”, che prevede che “L'Assicurato - a pena di decadenza del diritto all'indennizzo ai sensi della presente polizza - deve dare comunicazione scritta a Controparte_1 entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:
i. qualsiasi Richiesta di Risarcimento a lui presentata;
ii. qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo di ritenerlo responsabile di un Atto illecito;
iii. qualsiasi Circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta di Risarcimento”.
pagina 12 di 15 Richiama la richiesta inoltrata dal legale della procedura in data 21.9.2020 al ER (doc. n. 8 prodotto dalla curatela) ed evidenzia il mancato inoltro, da parte di quest'ultimo, della comunicazione di cui all'art. 14 della polizza nel rispetto del termine di 30 giorni contrattualmente previsto.
Il ER riconosce d'aver omesso l'inoltro della comunicazione prevista dall'art. 14 delle
“Condizioni di assicurazione” nel rispetto del termine pattizio, ma contesta la maturazione della pretesa decadenza, assumendo di non aver “ricevuto alcuna richiesta risarcitoria prima di quella in sede giudiziale portata a conoscenza dell'assicurazione”; e ciò perché “le precedenti richieste rivolte dal
all'assicurato, come chiarito, avevano ad oggetto la mera richiesta di consegna di quanto il Parte_1
Curatore Fallimentare riteneva essere detenuto dall'assicurato e avevano quindi natura restitutoria”.
L'assunto non può essere condiviso.
La comunicazione inoltrata dal legale del fallimento in data 21.9.2020 contiene difatti il chiaro invito a
“mettersi in contatto con questo Studio per provvedere al risarcimento ed al rimborso come sopra indicati, mediante pagamento delle predette somme, maggiorate di interessi e spese per il mio intervento” e fa pertanto espressa menzione della volontà della curatela di ottenere, fra l'altro, un
“risarcimento”.
Si aggiunga l'ampia previsione di cui all'art. 14 delle condizioni di assicurazione citate, che prevede che l'obbligo di comunicazione scaturisca anche da “qualsiasi Circostanza di cui l' venga a Parte_4 conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta di Risarcimento”.
Si è già detto, infine, della natura intrinsecamente risarcitoria del credito vantato dalla curatela.
Ne deriva, come anticipato, l'accertamento dell'intervenuta decadenza dalla copertura assicurativa, col conseguente rigetto della domanda di manleva proposta dal ER nei confronti di . CP_1
7. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
il ER va perciò condannato alla rifusione delle spese sostenute dal fallimento e da per il presente giudizio, che si liquidano, quanto al fallimento, in € CP_1
1.063,00= per spese ed € 7.616,00= per compensi (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le pagina 13 di 15 cause di valore da € 26.000,01= ad € 52.000,00=), oltre 15% di spese forfettarie ed accessori di legge e, quanto a , in € 7.616,00= per compensi (sempre riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le CP_1 cause di valore da € 26.000,01= ad € 52.000,00=), oltre 15% di spese forfettarie ed accessori di legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido e del solo ER nei rapporti interni.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
- accoglie la domanda proposta dall'attore Parte_5
nei confronti del convenuto FR ER e, per
[...]
l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento, in favore del fallimento, della somma di € 38.583,47=, oltre rivalutazione e interessi come specificato in motivazione, nonché della somma di € 1.063,00= per spese ed € 7.616,00= per compensi, oltre 15% di spese forfettarie ed accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- rigetta la domanda di manleva proposta dal ER nei confronti della terza chiamata
[...]
Controparte_1
- condanna il ER al pagamento, in favore di della somma di € 7.616,00=, Controparte_1 oltre 15% di spese forfettarie ed accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., definitivamente a carico di tutte le parti in solido e del solo ER nei rapporti interni.
Così deciso in Brescia il 4.7.2025.
Il presidente estensore dott. Raffaele Del Porto
pagina 14 di 15 Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE REL.
DOTT. ALESSIA BUSATO GIUDICE
DOTT. ANGELICA CASTELLANI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14534 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1
[...] attrice, con l'avv. Fabio Chiarini
e
FRANCESCO MATEROSSI convenuto, con l'avv. Sara Guerini
e
Controparte_1
pagina 1 di 15 terza chiamata, con l'avv. Giorgio Grasso
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 5.12.2024 e, perciò, quanto a parte attrice, come da foglio già depositato telematicamente, quanto a parte convenuta, come da memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e, quanto a parte terza chiamata, come da comparsa di risposta.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 29.12.2021, il fallimento di
[...]
(da ora, per brevità, , ha convenuto in giudizio Parte_2 Pt_1
FR ER per sentirlo condannare al risarcimento dei danni cagionati alla società poi fallita e ai suoi creditori, quantificati nel “complessivo importo di Euro 38.505,87, ovvero quello differente che sarà provato e/o accertato e/o ritenuto di giustizia”, oltre rivalutazione e interessi.
Il fallimento ha esposto in sintesi che: a) con sentenza in data 30.3.2016 il Tribunale di Brescia aveva dichiarato il fallimento di b) “in precedenza, mediante deliberazione assembleare del 27.10.2015 Pt_1
[…], la società poi fallita era stata posta in liquidazione volontaria, con nomina a liquidatore del dott.
ER FR, il quale rivestiva anche la qualità di consulente della poi fallita”; c) dichiarato il fallimento, “in data 13.4.2016, il predetto dott. ER si recava dal Curatore per consegnargli la documentazione societaria e contabile in suo possesso e per relazionarlo sull'attività svolta in tale sua qualità […]”; d) nell'occasione, il ER aveva consegnato al curatore una situazione economico patrimoniale della poi fallita alla data del 30 marzo 2016, “da lui stesso redatta e siglata […] da cui risulta[va] una cassa contanti recante un saldo attivo di Euro 35.583,47”; e) nonostante “la valenza confessoria del predetto documento”, il ER non aveva consegnato al curatore tale somma;
f) dagli accertamenti eseguiti dalla curatela era inoltre emerso che il ER “in data 22.1.2016, ebbe ad effettuare a sé medesimo un pagamento di Euro 2.922,40 oltre IVA, prelevandolo dal conto corrente bancario intestato alla società poi fallita e motivandolo quale acconto sul suo compenso”; g) tale pagamento doveva ritenersi illegittimo, non avendo l'assemblea della società mai deliberato “alcun compenso al liquidatore”. pagina 2 di 15 Il ER si è costituito in giudizio contestando sotto vari profili la fondatezza delle domande proposte nei suoi confronti e ha concluso per il rigetto delle stesse, con vittoria di spese.
Ha contestato, in particolare, l'effettiva sussistenza della liquidità di cassa risultante dalla contabilità sociale (non avendo la società, in realtà, alcuna diponibilità di tale natura) e, quanto al pagamento della somma di € 2.922,40=, oltre iva, ha richiamato la delibera adottata dall'assemblea di tenutasi il Pt_1
13.11.2015, che aveva autorizzato “il liquidatore ad utilizzare le somme raccolte o da raccogliere entro un limite massimo di spesa di euro 10.000,00 (diecimila/00) per la gestione delle spese legali e delle proprie spese di procedura”.
In ogni caso, ha formulato istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione (da ora ) per poter svolgere domanda di manleva nei suoi Controparte_1 CP_1 confronti.
Disposto dal g.i. il differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c., a seguito della rituale notificazione dell'atto di chiamata, si è costituita in giudizio che ha contestato sotto vari profili l'operatività CP_1 della copertura assicurativa prestata in favore del ER e ha concluso per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
La causa, istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di c.t.u. contabile diretta “a ricostruire la consistenza effettiva della cassa della società alle date di apertura della liquidazione e del 30.3.2016” è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.12.2024 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Diritto.
Il tema della responsabilità del liquidatore di società di capitali è stato affrontato di recente dalla Corte di cassazione con la – ormai nota – sentenza n. 521/2020, che, nell'occuparsi della peculiare ipotesi della responsabilità del liquidatore per l'effettuazione di pagamenti “preferenziali”, ha affermato alcuni principi di carattere più generale utili alla decisione anche del caso in esame.
pagina 3 di 15 La sentenza presta in primo luogo espressa adesione a “una linea comune di pensiero giurisprudenziale
e dottrinale che nel corso degli anni si è sviluppata intorno al tema della responsabilità degli organi liquidatori nei confronti della società, dei creditori sociali e dei soci, sull'assunto che essi sono tenuti al precipuo obbligo di liquidare al meglio - in modo utile - l'attivo patrimoniale, per ripartirlo equamente tra i soci solo una volta effettuato il pagamento dei debiti sociali, secondo l'ordine legale di priorità dei corrispondenti crediti sancito nel piano di liquidazione” e, sulla scorta di tale premessa, enuncia gli ulteriori principi che si riportano di seguito.
La prima massima afferma che “il liquidatore di società di capitali ha il dovere di procedere a un'ordinata liquidazione del patrimonio sociale, pagando i debiti secondo il principio della par condicio creditorum, pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione. Egli ha, in particolare, l'obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali e di riparare eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei bilanci e graduando l'insieme dei debiti sociali, dopo averli verificati, in base ai privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali deve avvenire prima di quello dei crediti non garantiti da cause di prelazione. […]".
Con specifico riferimento al tema della responsabilità del liquidatore per l'esecuzione di pagamenti
“preferenziali” la seconda massima afferma che “in tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società ex art. 2495, comma 2,
c.c., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma, comunque, provato, quanto alla sua sussistenza, già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum, applicato nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, comma 2, c.c.
Pertanto, ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un'ordinata gestione liquidatoria, ha l'onere di allegare e dimostrare che l'intervenuto azzeramento
pagina 4 di 15 della massa attiva tramite il soddisfacimento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione”.
In tema di distribuzione degli oneri di allegazione e prova, la terza massima stabilisce poi che “in tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495
c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della par condicio creditorum. In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità "illimitata" del liquidatore, affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti;
grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della par condicio creditorum, secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti. Diversamente, ove vi sia stata una ripartizione dell'attivo a favore dei soci […]”.
Principio, quest'ultimo, enunciato con riferimento all'ipotesi della responsabilità extracontrattuale del liquidatore nei confronti del creditore pretermesso per effetto dell'esecuzione di pagamenti
“preferenziali”, che vale tuttavia, a maggior ragione, per la diversa ipotesi dell'azione – di natura contrattuale – esercitata dalla società (o dal fallimento) nei confronti del liquidatore.
E ciò sulla scorta del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, richiamata la natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore (o del liquidatore) nei confronti della società, rammenta che “l'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la pagina 5 di 15 prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti […]” (Cass.
2975/2020, da cui è tratta la massima;
conforme, fra le altre, Cass. 22911/2010, secondo cui
“la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che questa ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti”).
3. Responsabilità per mancata consegna della cassa.
Le risultanze istruttorie confermano che:
a) è stata posta in liquidazione volontaria con delibera assembleare in data 27.10.2025, con Pt_1 nomina a liquidatore del dott. FR ER, dottore commercialista, già consulente della società;
b) il fallimento di è stato dichiarato con sentenza del tribunale di Brescia in data 30.3.2016; Pt_1
c) nei giorni successivi alla dichiarazione di fallimento (il 13.4.2016), il dott. ER ha incontrato il curatore “per consegnargli la documentazione societaria e contabile in suo possesso e per relazionarlo sull'attività svolta in tale sua qualità”;
d) nell'occasione, il ER “consegnava al curatore una situazione economico patrimoniale della poi fallita al 30 marzo 2016, da lui stesso redatta e siglata […] da cui risulta una cassa contanti recante un saldo attivo di Euro 35.583,47”, riservandosi di consegnare “entro breve” al curatore una relazione particolareggiata sulle cause del fallimento e sulla gestione liquidatoria.
Circostanze tutte allegate dal fallimento già con l'atto di citazione e rimaste, nella loro materialità, prive di contestazione specifica.
La situazione patrimoniale alla data del 30.3.2016 consegnata dal ER e dallo stesso siglata evidenzia poi, fra le voci dell'attivo patrimoniale, quelle relativa al “denaro in cassa” (24/15/005), o
“denaro e valori in cassa” (24/15***) per un importo pari ad € 35.583,47=. pagina 6 di 15 Rileva il collegio l'indubbio tenore confessorio del documento in esame, col quale il ER, dottore commercialista (provvisto pertanto di specifica competenza professionale), già consulente della società
e in carica quale liquidatore della stessa da più di cinque mesi ha dichiarato l'esistenza di denaro e valori in cassa per l'importo indicato.
Sulla scorta di tale premessa, va quindi rilevata l'irrilevanza delle difese svolte dal ER, dirette a dimostrare la mera non veridicità del dato contabile in esame.
Per giurisprudenza costante, difatti, “la confessione può esser invalidata (e non "revocata", perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio
d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato” (fra le altre, Cass.
17616/2020, da cui è tratta la massima;
conforme Cass. 9777/2016, secondo cui “ai fini della revoca della confessione per errore di fatto, è necessario dimostrare non solo l'inesistenza del fatto confessato ma anche che, al momento della confessione, il confitente versava in errore, provando le circostanze che lo avevano indotto a ritenere che il fatto confessato fosse vero […]”.
Ribadito pertanto che il ER non ha nemmeno allegato alcuna circostanza (relativa ad errori di fatto o violenza) idonea a giustificare l'inveridicità delle risultanze dalla situazione patrimoniale al
30.3.2016, deve ritenersi senz'altro provata la sussistenza della ricordata consistenza di cassa.
In ogni caso, anche a voler limitare il valore confessorio della situazione patrimoniale sottoscritta dal
ER alla consistenza meramente contabile della , si dovrebbe rilevare come le risultanze Pt_3 istruttorie non consentano di ritenere raggiunta la prova della inesistenza del denaro e dei valori in cassa risultanti da detta situazione patrimoniale.
Soccorrono in tal senso le risultanze della c.t.u. espletata, che ha confermato la sostanziale correttezza contabile (l'unica suscettibile di verifica a distanza di tempo) del dato relativo al denaro e ai valori in cassa.
pagina 7 di 15 Ed infatti il c.t.u., premessa la (ovvia) impossibilità della verifica fisica della consistenza di alle Pt_3 date (assai risalenti) del 27.10.2015 e 30.3.2016, ha provveduto alla verificazione “delle movimentazioni che hanno interessato il mastro della cassa (identificato al numero di conto 24/15/005
- “Denaro in cassa”) e i conti correnti bancari, con corrispondente verifica degli estratti conto disponibili, della corretta registrazione anche tramite riconciliazioni bancarie e della correttezza dell'eventuale cut-off finanziario”.
Il c.t.u. ha, in particolare, provveduto alla “riconciliazione bancaria […] effettuata allo scopo principale di permettere di ricostruire i movimenti contabili e di conto corrente che hanno interessato il mastrino contabile 'Denaro in cassa'” e ha quindi proceduto “alla spunta del saldo di contabilità con la scheda contabile (che deve quadrare con il bilancio di verifica)” andando “a testare, mediante visione di opportuna documentazione di supporto, la correttezza o meno dell'iscrizione dell'importo in riconciliazione, riconciliare incassi e pagamenti risultanti dall'estratto conto bancario o da altre registrazioni contabili con quelli del mastrino contabile “Denaro in cassa”, al fine di verificare
l'esistenza di importi classificati in conti non appropriati, registrati per importi non corretti oppure registrati in un esercizio errato”.
L'indagine effettuata dal c.t.u., estesa agli anni dal 2012 al 2016, ha consentito di verificare la sostanziale regolarità contabile delle risultanze di cassa, essendo emerso che “da un primo riscontro delle elaborazioni sopra esposte si evince come tutte le operazioni contabili di entrata di cassa che hanno alimentato il mastrino “Denaro in cassa”, opportunamente evidenziate in colore giallo, hanno trovato perfetta corrispondenza con l'operazione bancaria rinvenuta negli estratti conto riconciliati, ad eccezione delle seguenti movimentazioni:
Euro 650,00 del 20/06/2013 riferibile ad un “assegno circolare per ripristino cassa”;
Euro 500,00 del 24/06/2013 riferibile ad un “assegno circolare per ripristino cassa”.
Le uscite di cassa registrate come pagamenti a terzi sono state tutte riconciliate con la documentazione contabile disponibile presso la curatela, ad eccezione delle seguenti movimentazioni:
Euro 750,25 del 20/06/2013 riferibile ad un “versamento di contanti in banca”, ma che non è stato possibile riconciliare;
Euro 71,22 del 29/01/2014 riferibile al pagamento a favore di “Forni Croce Rossa Italiana”;
pagina 8 di 15 Euro 83,50 del 31/07/2014 riferibile ad “Acquisti valori bollati”;
Euro 80,00 del 02/10/2014 riferibile ad “Acquisti valori bollati”;
Euro 314,00 del 31/12/2014 riferibile ad “Acquisti valori bollati”.
Ne deriva, come anticipato, la sostanziale “quadratura contabile” delle movimentazioni relative alla cassa, che trovano puntuale corrispondenza nelle ulteriori voci oggetto di verifica da parte del c.t.u.
Il c.t.u. ha – per la verità – rilevato alcune anomalie nelle movimentazioni della cassa della società poi fallita, che risultano tuttavia irrilevanti ai fini della decisione del caso in esame.
Il c.t.u. ha, in particolare, rilevato che:
a) il mastrino “denaro in cassa” è stato “cospicuamente ridotto attraverso la restituzione di un importo rilevante di Euro 20.250,00, a titolo di finanziamento soci, a favore della Controparte_2
, osservando tuttavia che “il rimborso in questione non può essere avvenuto, quanto meno
[...] per l'intero ammontare, attraverso somme in contanti, tenuto conto che la cassa disponibile a tale data era prevalentemente composta da assegni”;
b) “numerose movimentazioni contabili registrate in entrata, anche negli anni 2014 e 2015,” sono
“state caratterizzate dall'essere rappresentate dal deposito in cassa di assegni circolari”, dichiarando di non comprendere “quale sia stata la motivazione tecnica alla base dell'emissione di assegni circolari tratti dai conti correnti disponibili della società e intestati (si presume) a Parte_1 beneficio della stessa per poi essere destinati a ripristinare le casse sociali (senza un loro effettivo incasso)”;
c) “le registrazioni contabili denominate di “ripristino cassa” avvengono nell'ambito di una disponibilità di cassa “contabilmente” via via crescente”; circostanza, anche questa, ritenuta decisamente anomala, “considerato che il concetto di “ripristino cassa” avviene solitamente in situazioni di ridotta disponibilità di somme in contanti rispetto ai pagamenti che, sempre in contanti, devono essere effettuati”.
pagina 9 di 15 E, sulla scorta di tali premesse, ha provveduto a rettificare la voce in esame (relativa al “denaro in cassa”) integrandola con i seguenti importi relativi a pagamenti privi di riscontro documentale: i) €
71,22= relativo al “pagamento Forni Croce Rossa Italiana”; ii) complessivi € 477,50= per “acquisto valori bollati”, ottenendo l'importo di € 36.132,19=.
Da tale importo ha poi detratto quello di € 10.900,00= (corrispondente all'importo degli assegni circolari che non risultano effettivamente incassati e versati in cassa), giungendo a stabilire la definitiva consistenza della cassa in € 25.232,19=.
Rileva il tribunale che le considerazioni svolte dal c.t.u., pur condivisibili dal punto di vista squisitamente contabile, non appaiono idonee a escludere, sul piano giuridico, la responsabilità del
ER per l'intera consistenza della cassa risultante dalla contabilità.
E ciò tenuto conto:
a) del valore di prova legale della confessione resa dal ER, come detto, non impugnata;
b) della mancata restituzione, da parte del ER, degli assegni circolari che risultano giacenti in cassa, sia pure pacificamente non incassati.
Così ricostruita la più corretta consistenza contabile della cassa, va in ogni caso rilevato come il
ER non abbia fornito alcuna prova idonea a smentire il dato contabile sostanzialmente verificato dal c.t.u.
In particolare, si deve escludere che il ER possa invocare, a proprio favore, le circostanze da lui stesso riferite nel corso dell'assemblea della società poi fallita tenutasi il 13.11.2015 o nelle successive relazioni inoltrate al curatore, dirette a illustrare il proprio operato di liquidatore, non potendosi, come ovvio, riconoscere idoneo valore probatorio alle dichiarazioni favorevoli alla parte che le ha rese.
Quanto agli ulteriori elementi di natura indiziaria che emergono dalle risultanze processuali, va poi rilevato come risulti singolare la condotta tenuta dal ER che, nominato liquidatore della società
(di cui era già consulente) nell'ottobre del 2015, ha curato la gestione liquidatoria della società per pagina 10 di 15 circa cinque mesi, senza compiere alcun tentativo di recupero della consistente somma di denaro giacente in cassa, avviando le opportune azioni nei confronti dei precedenti amministratori.
Resta poi esclusa la possibilità di riconoscere idoneo valore probatorio alla sentenza penale prodotta dal convenuto, pronunciata all'esito di un processo cui è rimasta estranea la curatela.
Le prove testimoniali articolate dal ER vanno infine dichiarate inammissibili, in parte, perché irrilevanti (vertendo su fatti pacifici o del tutto inconferenti) e, per il resto, perché di tenore valutativo.
Ribadito pertanto che le risultanze istruttorie confermano la sussistenza di denaro nella cassa della società poi fallita, quantomeno, per € 35.583,47=, il ER va condannato al pagamento, in favore del fallimento, della somma (richiesta) di € 35.583,47= (oltre accessori, su cui vedi infra).
4. Pagamento di € 2.922,40= oltre IVA, “prelevandolo dal conto corrente bancario intestato alla società poi fallita e motivandolo quale acconto sul suo compenso”.
È del tutto pacifico in causa che il ER ha pagato a se stesso, in data 22.1.2016, l'importo di €
3.000,00= (come da estratto del conto corrente intrattenuto dalla società poi fallita con la
[...]
, doc. n. 7 della curatela) e che a fronte di tale pagamento il ER ha emesso la fattura n. CP_3
8 del 2016 (doc. n. 6 della curatela), che reca la causale “acconto compenso liquidatore”.
Contrariamente a quanto assume la difesa del ER, la delibera dell'assemblea di del Pt_1
13.11.2015 non ha attribuito al liquidatore alcun compenso, autorizzandolo unicamente a “utilizzare le somme raccolte o da raccogliere entro un limite massimo di spesa di euro 10.000 (diecimila/00) per la gestione delle spese legali e delle proprie spese di procedura”.
Ne deriva l'illegittimità del pagamento effettuato dal ER in suo favore, nel difetto:
a) di una delibera assembleare attributiva del compenso;
b) di idonea prova di spese effettivamente anticipate per conto della società.
Il ER va perciò condannato al pagamento, sempre in favore del fallimento, della ulteriore somma di € 3.000,00= (oltre accessori, su cui vedi infra). pagina 11 di 15 5. Riepilogo.
Richiamate le considerazioni svolte sub
3. e 4., il ER va condannato al pagamento, in favore del fallimento, della complessiva somma di € 38.583,47=.
Richiamate le considerazioni in diritto svolte sub 2., va affermata la natura risarcitoria del credito vantato dalla curatela, atteso che la dispersione del denaro e dei valori in cassa e il pagamento a se stesso di compensi non dovuti costituiscono atti depauperativi del patrimonio della società poi fallita, quale conseguenza di condotte contrarie ai doveri del liquidatore.
Trattandosi quindi di credito risarcitorio, e perciò di valore, l'importo di € 38.583,47= deve essere assoggettato a rivalutazione secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dalla data del fallimento (30.3.2016) ad oggi.
Spettano poi sulla somma indicata, rivalutata di anno in anno sempre dal 30.3.2016 al saldo, gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1282, 1° comma, c.c. dal 30.3.2016 alla data della domanda giudiziale (29.12.2021) e nella misura di cui all'art. 1282, 4° comma, c.c., dal 30.12.2021 al saldo.
6. Domanda proposta dal ER nei confronti di . CP_1
La domanda è infondata e deve essere perciò respinta.
eccepisce, fra l'altro, la “decadenza del diritto all'indennizzo” dell'assicurato ai sensi dell'art. 14 CP_1 delle “Condizioni di assicurazione”, che prevede che “L'Assicurato - a pena di decadenza del diritto all'indennizzo ai sensi della presente polizza - deve dare comunicazione scritta a Controparte_1 entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:
i. qualsiasi Richiesta di Risarcimento a lui presentata;
ii. qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo di ritenerlo responsabile di un Atto illecito;
iii. qualsiasi Circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta di Risarcimento”.
pagina 12 di 15 Richiama la richiesta inoltrata dal legale della procedura in data 21.9.2020 al ER (doc. n. 8 prodotto dalla curatela) ed evidenzia il mancato inoltro, da parte di quest'ultimo, della comunicazione di cui all'art. 14 della polizza nel rispetto del termine di 30 giorni contrattualmente previsto.
Il ER riconosce d'aver omesso l'inoltro della comunicazione prevista dall'art. 14 delle
“Condizioni di assicurazione” nel rispetto del termine pattizio, ma contesta la maturazione della pretesa decadenza, assumendo di non aver “ricevuto alcuna richiesta risarcitoria prima di quella in sede giudiziale portata a conoscenza dell'assicurazione”; e ciò perché “le precedenti richieste rivolte dal
all'assicurato, come chiarito, avevano ad oggetto la mera richiesta di consegna di quanto il Parte_1
Curatore Fallimentare riteneva essere detenuto dall'assicurato e avevano quindi natura restitutoria”.
L'assunto non può essere condiviso.
La comunicazione inoltrata dal legale del fallimento in data 21.9.2020 contiene difatti il chiaro invito a
“mettersi in contatto con questo Studio per provvedere al risarcimento ed al rimborso come sopra indicati, mediante pagamento delle predette somme, maggiorate di interessi e spese per il mio intervento” e fa pertanto espressa menzione della volontà della curatela di ottenere, fra l'altro, un
“risarcimento”.
Si aggiunga l'ampia previsione di cui all'art. 14 delle condizioni di assicurazione citate, che prevede che l'obbligo di comunicazione scaturisca anche da “qualsiasi Circostanza di cui l' venga a Parte_4 conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta di Risarcimento”.
Si è già detto, infine, della natura intrinsecamente risarcitoria del credito vantato dalla curatela.
Ne deriva, come anticipato, l'accertamento dell'intervenuta decadenza dalla copertura assicurativa, col conseguente rigetto della domanda di manleva proposta dal ER nei confronti di . CP_1
7. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
il ER va perciò condannato alla rifusione delle spese sostenute dal fallimento e da per il presente giudizio, che si liquidano, quanto al fallimento, in € CP_1
1.063,00= per spese ed € 7.616,00= per compensi (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le pagina 13 di 15 cause di valore da € 26.000,01= ad € 52.000,00=), oltre 15% di spese forfettarie ed accessori di legge e, quanto a , in € 7.616,00= per compensi (sempre riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le CP_1 cause di valore da € 26.000,01= ad € 52.000,00=), oltre 15% di spese forfettarie ed accessori di legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido e del solo ER nei rapporti interni.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
- accoglie la domanda proposta dall'attore Parte_5
nei confronti del convenuto FR ER e, per
[...]
l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento, in favore del fallimento, della somma di € 38.583,47=, oltre rivalutazione e interessi come specificato in motivazione, nonché della somma di € 1.063,00= per spese ed € 7.616,00= per compensi, oltre 15% di spese forfettarie ed accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- rigetta la domanda di manleva proposta dal ER nei confronti della terza chiamata
[...]
Controparte_1
- condanna il ER al pagamento, in favore di della somma di € 7.616,00=, Controparte_1 oltre 15% di spese forfettarie ed accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., definitivamente a carico di tutte le parti in solido e del solo ER nei rapporti interni.
Così deciso in Brescia il 4.7.2025.
Il presidente estensore dott. Raffaele Del Porto
pagina 14 di 15 Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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