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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/03/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2020/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Serena Baccolini Consigliere
Anna Ferrari Consigliere istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2020/2023 promossa in grado di appello da:
(Cod. Fisc. E P.Iva n. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona delle socie amministratrici e legali rappresentanti pro tempore e Parte_1
nonché per le socie in proprio (C.F. Parte_2 Parte_1 [...]
), nata a [...], il [...], rappresentate C.F._1 Parte_2
e difese dall'Avv. Dante Venco, ed elettivamente domiciliate all'indirizzo pec
Email_1
nei confronti di
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ) C.F._3 Controparte_3 C.F._4
rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Taurini (C.F. ) e C.F._5
Maurizio Hazan (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il C.F._6
loro studio in Milano, Largo Augusto n. 3
Oggetto: società di persone
1 Provvedimento impugnato: sentenza numero 663 del 2023 pubblicata il 9 giugno 2023 del Tribunale di Como
CONCLUSIONI
Per parte appellante
NEL MERITO: accertare e dichiarare che la morte di ha Persona_1
determinato lo scioglimento del rapporto sociale con riferimento alla stessa ai sensi dell'art. 2284 c.c.; accertare e dichiarare che la società ha Parte_1
un'esposizione debitoria complessiva verso terzi di € 408.730,00 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e che non ha crediti ed avviamento, accertare e dichiarare che il valore della quota di partecipazione della nella Per_1
medesima, è pari a zero ovvero, secondo il tipo di stima adottato, negativo per €
136.243,33 o per la maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, per i motivi meglio esposti in atti condannare gli DI di Parte_3
, e a corrispondere in
[...] Controparte_2 Controparte_3
solido tra loro alla Società la quota parte di debito sociale della de cuius pari ad €
136.243,33 o la maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa oltre interessi a far data dal 19.06.2020 e rivalutazione monetaria;
condannare inoltre i summenzionati DI a rifondere alla Parte_4
Società in misura non inferiore a 1/3 gli interessi passivi e le commissioni di fido maturati e maturandi sui conti corrente della Società successivamente al 19.06.2020 e sino alla data del saldo effettivo.
Condannare gli appellati in solido a rifondere alla Parte_1
l'importo di € 12.304,76 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria corrisposto in data
08.11.2023 a titolo di pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
IN OGNI CASO: con la condanna al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, C.n.p.a.f. ed Iva come per Legge ed oltre alle spese di C.T.U. e C.T.P..
2 IN VIA ISTRUTTORIA: si reiterano le istanze probatorie ritualmente formulate nel primo grado di giudizio e ivi non ammesse e perciò:
▪ Si chiede ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che ha redatto la perizia asseverata 08.03.2022 che Le si rammostra (doc. 10)?”; 2) “Vero che la perizia
è stata redatta sulla base della documentazione contabile consegnata dalla Società e allegata alla perizia
(allegati 1-9)?”; 3) “Vero che nella perizia è stato valorizzato forfettariamente il contributo lavorativo di ciascun socio?”; 4) “Vero che il patrimonio netto della Società al 19.06.2020 aveva un valore negativo pari a 408.734,00?”; 5 “Vero che il valore della partecipazione sociale al Per_1
19.06.2020 era pari a 0?”. Si indica a testimone il dott. , con studio in Testimone_1
Como, via F.lli Recchi n. 7.
▪ Per scrupolo, nel caso in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere necessari degli approfondimenti tecnico contabili rispetto a quanto già rilevato nella perizia di parte, si chiede disporsi idonea CTU contabile ed estimativa per determinare il valore della partecipazione sociale della de cuius e la quota di passivo di competenza degli eredi.
▪ Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per i motivi meglio esposti nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 3 c.p.c. depositata nel primo grado e nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione degli stessi si chiede essere ammessi a prova contraria diretta sul capitolo di prova 2 indicando a teste il dott. Testimone_2
sul capitolo di prova 3 con la teste e sul capitolo di prova n. 5 con la Testimone_3
teste Si chiede, inoltre, essere ammessi a prova contraria indiretta sul Testimone_4
capitolo di prova n. 7 avversario indicando i seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che le colazioni per gli ospiti delle camere della locanda gestita dalla Controparte_4 Pt_1
venivano servite nella sala colazioni della locanda come da fotografia che si rammostra (doc.
[...]
14)?”; 2) “Vero che lei aiutava le signore e a preparare le colazioni come da Pt_2 Parte_1
fotografia che si rammostra (doc. 14)?”; 3) “Vero che nei casi eccezionali in cui i clienti della locanda si recavano a fare colazione al bar le sorelle chiedevano al personale del bar di segnare le Pt_1
consumazioni dei clienti e poi le stesse corrispondevano i relativi importi in contanti dietro emissione di scontrino fiscale?” indicando a teste sui capitoli di prova contraria 1-2 e Testimone_5
sul capitolo 3. Testimone_4
3 ▪ Per tuziorismo, ci si oppone inoltre alla richiesta di CTU tecnico-informatica sul dispositivo telefonico da cui sono state estrapolati i contestati documenti 5-6 in quanto tardiva e inammissibile.
Per parte appellata
In via preliminare di rito accertato e dichiarato che sussistono le condizioni richieste dall'art. 348-bis c.p.c., dichiarare l'appello così come proposto dalla e Parte_1
dalle sig.re e (di seguito anche soltanto: ) inammissibile in Pt_1 Parte_2 Pt_1
quanto palesemente infondato e privo di ogni ragionevole possibilità di accoglimento;
Nel merito rigettare l'appello così come proposto dalla e dalle Parte_1
sig.re e e le domande così come in esso contenute per i motivi di Pt_1 Parte_2
cui in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 663, pubblicata dal Tribunale di
Como in data 9.6.2023 (e notificata il 14.6.2023) nel giudizio iscritto al n. di R.G.
2678/2022.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello promosso, limitare l'importo dovuto dai convenuti al minore importo eventualmente accertato in corso di causa
In ogni caso con vittoria di spese di lite.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Svolgimento del processo
Il giudizio di primo grado
La società e le socie superstiti di quest'ultima, Parte_1
sig.re e chiedono la riforma della sentenza n. 663, pubblicata dal Pt_1 Parte_2
Tribunale di Como in data 9.6.2023 che ha così statuito:
“- rigetta ogni domanda di parte attrice;
4 - condanna parte attrice, unitariamente intesa, a rifondere le spese di lite alla parte convenuta, unitariamente intesa, di euro 8.433,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge”.
In specie, , nonché Parte_1 Pt_1
e hanno agito in giudizio chiedendo la condanna
[...] Parte_2
dei convenuti , e , in Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
qualità di eredi di socia deceduta, a corrispondere, in solido Persona_1
tra loro, alla società la quota parte di debito sociale della de cuius Persona_1
pari ad € 136.243,33, oltre interessi a far data dal 19.06.2022 e rivalutazione monetaria, nonché a rifondere in misura non inferiore a 1/3 gli interessi passivi e le commissioni di fido maturati e maturandi sui conti corrente della Società successivamente al 19.06.2020
e sino alla data del saldo effettivo. A sostegno di tale pretesa parte attrice ha invocato, in primo luogo, gli artt. 2263, 2280, 2289 c.c., nonché l'art. 10 dell'atto costitutivo della società, per cui “gli utili emergenti dal bilancio saranno ripartiti tra i soci in ragione delle loro partecipazioni sociali”; “nella stessa proporzione i soci risponderanno delle perdite” (v. art. 10 statuto società - doc. 2 parte attrice . Pt_1
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(di seguito anche soltanto: ) si sono costituiti in
[...] CP_2
giudizio chiedendo di rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, di limitare l'importo dovuto dai convenuti al minore importo eventualmente accertato in corso di causa.
Il Tribunale, come sopra anticipato, ha respinto la domanda attorea così motivando:
- ha ritenuto inconferente il richiamo agli artt. 2263 c.c. e 2280 c.c. in quanto:
“Ai sensi dell'art. 2263 c.c., dettato a disciplina dei rapporti tra i soci nelle società semplici, le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. In caso di scioglimento della società, di contro, l'art. 2280 c.c. regola il pagamento dei debiti sociali, prevedendo che i liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per
5 pagarli; se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite;
nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.
… la prima, l'art. 2263 c.c., disciplina il riparto degli utili e delle perdite tra i soci durante la permanenza del vincolo sociale e non in caso di morte del socio, così come la seconda, l'art. 2280
c.c., concerne l'ipotesi di scioglimento dell'intera società e non dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio.”;
- ha evidenziato che l'art. 10 dello Statuto ricalca l'art. 2263 c.c.;
- va richiamato l'art. 2284 c.c. secondo cui, salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi, se questi vi acconsentano: “Quindi, nei casi in cui gli eredi non subentrino nella società, l'art. 2289 c.c. dispone che, quando il rapporto sociale si scioglie limitatamente
a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota;
la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento;
se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime;
salvo quanto è disposto nell'articolo 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto … D'altronde, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nelle società di persone, in caso di morte del socio, l'art. 2284 c.c. prevede che l'erede non entri, salvo diverso accordo, nella compagine sociale, ma abbia solo diritto alla liquidazione della quota, secondo i criteri fissati dall'art. 2289 c.c., vale a dire un diritto di credito ad una somma di denaro equivalente al valore della quota del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. II,
28/04/2022, n.13265). Si è, altresì, precisato che il diritto che spetta ai soci superstiti, in sede di divisione di un'eredità che comprenda una quota di società di persone, non è quello al riparto, conseguente allo scioglimento dell'ente collettivo, che comporta la cessazione del rapporto sociale con effetti per tutti i soci, con conseguente suddivisione tra tutti i partecipanti del patrimonio residuato al pagamento dei debiti, ma quello, previsto dagli artt. 2284 e 2289 c.c., alla
6 liquidazione della quota del singolo socio nei confronti del quale, per effetto della morte, si è sciolto il rapporto sociale, che non è il diritto ad una parte del patrimonio sociale ma solo ad una somma di denaro corrispondente al valore della partecipazione (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
21/03/2022, n.9135). … Ancora, in caso di morte di un socio di una s.a.s., gli eredi non subentrano nella posizione del de cuius, quindi non assumono la responsabilità e gli oneri relativi al rapporto sociale al quale sono estranei (cfr. Comm. trib. prov.le Salerno, Sez. XII,
09/02/2011, n.24).”.
Parte appellata ha interposto appello articolando sei motivi così Pt_1
rispettivamente rubricati:
- Violazione degli artt. 2284 cc e 2289 cc
- Ulteriore violazione degli artt. 2284 cc e 2289 cc nell'interpretazione del tribunale
- Violazione dell'art. 2304 cc
- Violazione dell'art. 2284 c.c. con riferimento all'art. 1 prot. 1 CEDU
- Violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c. in relazione a riferimenti a sentenze tributarie
- Violazione dell'art. 91 e 92 c.p.c. anche con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c.
Con il primo motivo d'impugnazione, le appellanti censurano «il capo della sentenza relativo al rigetto della domanda di condanna degli eredi della al pagamento della quota di Per_1
passivo di competenza della stessa», in quanto il Tribunale di Como avrebbe dato
«un'interpretazione fuorviante e contrastante con la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria» degli artt. 2284 e 2289 c.c.
In particolare, le appellanti sostengono che «la liquidazione del rapporto che si scioglie anticipatamente [avviene] sotto forma di saldo attivo o passivo e, dunque, fa sorgere o un diritto di credito del socio receduto (o dei suoi eredi) nei confronti della Società o un diritto di credito della Società nei confronti dei medesimi soggetti.» Pertanto, le appellanti rimarcano che «Il Giudice di prime cure, confondendo i due distinti momenti valutativo ed esecutivo ed appiattendosi sulla temeraria ermeneutica normativa offerta dai convenuti, ha ritenuto che la norma configuri solo un diritto di credito
e, dunque, se la situazione patrimoniale è di segno negativo, gli eredi non rispondono pro quota delle
7 perdite della Società di competenza del de cuius, socio illimitatamente responsabile» (p. 7, atto di citazione in appello).
Con il secondo motivo di impugnazione, le appellanti sostengono che il Tribunale di
Como avrebbe «violato l'art. 2284 c.c. sostenendo che riconoscere la responsabilità degli eredi pro quota per le perdite sociali costituirebbe una interpretatio abrogans della norma perché li coinvolgerebbe nella gestione della Società» (p. 11, atto di citazione in appello). In particolare, le appellanti rimarcano che «Gli eredi succedono al de cuius nella quota sociale il cui valore è calcolato alla data della morte dello stesso ed ereditano questo valore, positivo o negativo, in ossequio al principio generale per cui l'erede subentra nei debiti e nei crediti del defunto», sicché, «Statuire ora, come ha fatto il Tribunale, che gli eredi non rispondono delle perdite alla data della morte del de cuius è un abominio giuridico perché occorrerebbe riconoscere la legittimità di un loro arricchimento patrimoniale privo di causa» (p. 13, atto di citazione in appello).
Con il terzo motivo d'impugnazione, le appellanti censurano quella parte della sentenza in cui il Tribunale di Como «per rafforzare la propria tesi, richiama l'art. 2304 c.c. sostenendo che riconoscere la responsabilità degli eredi per debiti significherebbe vanificare il c.d. beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale».
Con il quarto motivo di appello, l'appellante sostiene che la facoltà di ripianare le perdite concessa dall'art. 2280 c.c. varrebbe a giustificare la medesima azione nei confronti del socio uscente o dei suoi eredi durante la vita della società.: “È ovvio che se vi fosse un patrimonio positivo i creditori sociali dovrebbero aggredire prima il patrimonio sociale e, solo in caso in cui questo sia negativo, il patrimonio dei singoli Soci ma il principio non ha nulla a che vedere con il caso di specie.
In termini di paragone potrebbe al più rilevare l'art. 2280 c.c. ai sensi del quale se i fondi disponibili risultano insufficienti per pagare i debiti sociali, i liquidatori “possono chiedere ai soci le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite”.
Se uno dei soci è deceduto e la liquidazione si chiude in passivo, insegna storicamente la Cassazione, la
8 Società può esercitare i propri diritti nei confronti degli eredi» (p. 14-15, atto di citazione in appello).
Con il quinto motivo di appello, le appellanti sostengono che «Il Giudice di prime cure, cercando di trovare supporti di ordine sistematico alla decisione, ha fornito una motivazione inconferente richiamando sentenze tributarie non pertinenti al caso di specie». Inoltre, precisano le controparti,
«Proprio la giurisprudenza citata nella sentenza impugnata chiarisce che nel patrimonio ereditario entra il valore della partecipazione sociale. Dobbiamo necessariamente ammettere che tale valore possa essere positivo o negativo e, se negativo, la Società diviene creditrice del relativo importo» (p. 18, atto di citazione in appello).
Con il sesto motivo di appello, la parte appellante argomenta che «a prescindere, dunque, dalla pronuncia di condanna, l'accertamento del valore della partecipazione sociale del de cuius avrebbe dovuto comunque essere effettuato. Da ciò consegue che è stata fatta anche erronea applicazione del principio di causalità non solo in quanto la domanda attorea avrebbe dovuto essere parzialmente accolta ma soprattutto perché i soci superstiti erano tenuti doverosamente a liquidare la quota» (p. 20, atto di citazione in appello).
L'appellante, concludendo, reputa solo apparente la motivazione resa in prime cure.
Parte appellata dopo aver eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi CP_2
dell'art. 348bis c.p.c., nel merito ne chiede il rigetto, in quanto infondato, così argomentando: “Insomma, anche la giurisprudenza di legittimità riconosce espressamente che il valore della quota destinata al socio uscente o ai suoi eredi possa essere solo positivo ed equivalente ad una somma di denaro corrisposta in suo favore. Non c'è dubbio che il socio risponda in via illimitata e solidale dei debiti sociali e che la tale responsabilità valga anche per il socio receduto e per gli eredi del socio defunto.
Ma si tratta di una responsabilità posta esclusivamente a tutela dei terzi e non certo a favore della società in nome collettivo (che in nessun caso può affermarsi creditrice nei confronti dei propri soci per un ammontare corrispondente al proprio debito nei confronti dei terzi)”.
9
All'esito dell'udienza del 29 novembre 2023, il nominato Consigliere -respinte le istanze istruttorie- fissava davanti a sé ex art. 352 c.p.c. l'udienza dell'11 dicembre 2024, nella qual sede la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte d'Appello di Milano
La Corte ritiene che l'appello non sia fondato per le ragioni di seguito espresse.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., che l'appellata ha reiterato anche in sede di precisazione delle conclusioni, è da ritenersi superata sin dal momento in cui la Corte ha inteso dare corso ordinario al presente giudizio, disponendo il rinvio per l'espletamento di detto incombente.
Ancora preliminarmente, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria, ben potendo la causa essere decisa sulla base dei documenti già acquisiti dal
Tribunale. Il Collegio, in particolare, condivide quanto già ritenuto dall'Istruttore con ordinanza resa in data 29 novembre 2023 – 1 dicembre 2023, secondo cui i capitoli di prova articolati dall'appellante sono inammissibili in quanto aventi natura documentale
(n. 1, 2 e 4) o contenenti valutazioni non demandabili al teste (n. 3 e n. 5).
Nel merito, osserva la Corte che i motivi vanno esaminati congiuntamente in considerazione della loro stretta correlazione logica e giuridica. Invero, la parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per aver statuito che gli eredi del socio deceduto non rispondono -pro quota- nei confronti della società delle perdite sociali.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità -da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi- ha chiarito che la tesi “circa il diritto della società ad agire in regresso nei confronti dei soci è infondata sia con riguardo al generico riferimento al pagamento di debiti della società per responsabilità risarcitoria nei confronti dei terzi, sia con riguardo al riferimento anche esso del tutto
10 generico al pagamento di debiti sociali nei confronti dei terzi. Come è già stato chiarito dalla Corte di appello l'art. 2267 c.c., in tema di società semplice (applicabile anche alle s.n.c. per il rinvio contenuto nell'art. 2293 c.c.), sancisce la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali ed è posta a tutela dei creditori della società e non di questa, sicché i creditori e non la società possono agire nei confronti dei singoli soci per il pagamento dei debiti sociali verso i terzi.” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6293 del 2014).
Orbene, nella fattispecie, la società e le socie e appellanti, Pt_2 Parte_1
pretendono di agire nei confronti degli eredi del singolo socio, sig.ra per il Persona_1
pagamento (ancorché pro quota) dei debiti sociali: tuttavia, ciò non è consentito a mente dell'art. 2267 c.c. in quanto, come dianzi specificato, norma a tutela dei creditori sociali e non dei singoli soci.
Invero, i debiti e le passività sociali non costituiscono un debito che gli eredi del socio mancato debbano direttamente adempiere nei confronti dei soci, fatta salva -come precisato dalla Suprema Corte- la responsabilità nei confronti del terzo.
Semmai, a fronte della morte del socio, è possibile procedere alla messa in liquidazione della società come disciplinata dall'art. 2284 c.c.: i debiti e le passività sociali andranno considerati, in tale sede, per determinare il valore da attribuire alla partecipazione del de cuius. Infatti, nelle società di persone, la morte di uno dei soci, determinando lo scioglimento del suo rapporto particolare con la società e l'acquisto, da parte degli eredi, del diritto alla liquidazione della sua quota, secondo i criteri fissati dall'art. 2289 c.c., fa sorgere in capo ad essi un diritto di credito nei confronti della società (cfr. Cass. n. 13163 del 14 maggio 2024).
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza del Tribunale qui appellata deve essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri
11 medi, in relazione al valore della controversia, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta nel giudizio di appello.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da , nonché Parte_1
da e e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Como numero 663 del 2023 pubblicata il 9 giugno 2023;
- condanna e Parte_1 Parte_1 Pt_2
in solido, alla rifusione, in favore di
[...] Controparte_1 CP_2
e delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro
[...] Controparte_3
9.991,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e
Cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Anna Ferrari Domenico Bonaretti
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Serena Baccolini Consigliere
Anna Ferrari Consigliere istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2020/2023 promossa in grado di appello da:
(Cod. Fisc. E P.Iva n. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona delle socie amministratrici e legali rappresentanti pro tempore e Parte_1
nonché per le socie in proprio (C.F. Parte_2 Parte_1 [...]
), nata a [...], il [...], rappresentate C.F._1 Parte_2
e difese dall'Avv. Dante Venco, ed elettivamente domiciliate all'indirizzo pec
Email_1
nei confronti di
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ) C.F._3 Controparte_3 C.F._4
rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Taurini (C.F. ) e C.F._5
Maurizio Hazan (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il C.F._6
loro studio in Milano, Largo Augusto n. 3
Oggetto: società di persone
1 Provvedimento impugnato: sentenza numero 663 del 2023 pubblicata il 9 giugno 2023 del Tribunale di Como
CONCLUSIONI
Per parte appellante
NEL MERITO: accertare e dichiarare che la morte di ha Persona_1
determinato lo scioglimento del rapporto sociale con riferimento alla stessa ai sensi dell'art. 2284 c.c.; accertare e dichiarare che la società ha Parte_1
un'esposizione debitoria complessiva verso terzi di € 408.730,00 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e che non ha crediti ed avviamento, accertare e dichiarare che il valore della quota di partecipazione della nella Per_1
medesima, è pari a zero ovvero, secondo il tipo di stima adottato, negativo per €
136.243,33 o per la maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, per i motivi meglio esposti in atti condannare gli DI di Parte_3
, e a corrispondere in
[...] Controparte_2 Controparte_3
solido tra loro alla Società la quota parte di debito sociale della de cuius pari ad €
136.243,33 o la maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa oltre interessi a far data dal 19.06.2020 e rivalutazione monetaria;
condannare inoltre i summenzionati DI a rifondere alla Parte_4
Società in misura non inferiore a 1/3 gli interessi passivi e le commissioni di fido maturati e maturandi sui conti corrente della Società successivamente al 19.06.2020 e sino alla data del saldo effettivo.
Condannare gli appellati in solido a rifondere alla Parte_1
l'importo di € 12.304,76 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria corrisposto in data
08.11.2023 a titolo di pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
IN OGNI CASO: con la condanna al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, C.n.p.a.f. ed Iva come per Legge ed oltre alle spese di C.T.U. e C.T.P..
2 IN VIA ISTRUTTORIA: si reiterano le istanze probatorie ritualmente formulate nel primo grado di giudizio e ivi non ammesse e perciò:
▪ Si chiede ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che ha redatto la perizia asseverata 08.03.2022 che Le si rammostra (doc. 10)?”; 2) “Vero che la perizia
è stata redatta sulla base della documentazione contabile consegnata dalla Società e allegata alla perizia
(allegati 1-9)?”; 3) “Vero che nella perizia è stato valorizzato forfettariamente il contributo lavorativo di ciascun socio?”; 4) “Vero che il patrimonio netto della Società al 19.06.2020 aveva un valore negativo pari a 408.734,00?”; 5 “Vero che il valore della partecipazione sociale al Per_1
19.06.2020 era pari a 0?”. Si indica a testimone il dott. , con studio in Testimone_1
Como, via F.lli Recchi n. 7.
▪ Per scrupolo, nel caso in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere necessari degli approfondimenti tecnico contabili rispetto a quanto già rilevato nella perizia di parte, si chiede disporsi idonea CTU contabile ed estimativa per determinare il valore della partecipazione sociale della de cuius e la quota di passivo di competenza degli eredi.
▪ Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per i motivi meglio esposti nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 3 c.p.c. depositata nel primo grado e nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione degli stessi si chiede essere ammessi a prova contraria diretta sul capitolo di prova 2 indicando a teste il dott. Testimone_2
sul capitolo di prova 3 con la teste e sul capitolo di prova n. 5 con la Testimone_3
teste Si chiede, inoltre, essere ammessi a prova contraria indiretta sul Testimone_4
capitolo di prova n. 7 avversario indicando i seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che le colazioni per gli ospiti delle camere della locanda gestita dalla Controparte_4 Pt_1
venivano servite nella sala colazioni della locanda come da fotografia che si rammostra (doc.
[...]
14)?”; 2) “Vero che lei aiutava le signore e a preparare le colazioni come da Pt_2 Parte_1
fotografia che si rammostra (doc. 14)?”; 3) “Vero che nei casi eccezionali in cui i clienti della locanda si recavano a fare colazione al bar le sorelle chiedevano al personale del bar di segnare le Pt_1
consumazioni dei clienti e poi le stesse corrispondevano i relativi importi in contanti dietro emissione di scontrino fiscale?” indicando a teste sui capitoli di prova contraria 1-2 e Testimone_5
sul capitolo 3. Testimone_4
3 ▪ Per tuziorismo, ci si oppone inoltre alla richiesta di CTU tecnico-informatica sul dispositivo telefonico da cui sono state estrapolati i contestati documenti 5-6 in quanto tardiva e inammissibile.
Per parte appellata
In via preliminare di rito accertato e dichiarato che sussistono le condizioni richieste dall'art. 348-bis c.p.c., dichiarare l'appello così come proposto dalla e Parte_1
dalle sig.re e (di seguito anche soltanto: ) inammissibile in Pt_1 Parte_2 Pt_1
quanto palesemente infondato e privo di ogni ragionevole possibilità di accoglimento;
Nel merito rigettare l'appello così come proposto dalla e dalle Parte_1
sig.re e e le domande così come in esso contenute per i motivi di Pt_1 Parte_2
cui in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 663, pubblicata dal Tribunale di
Como in data 9.6.2023 (e notificata il 14.6.2023) nel giudizio iscritto al n. di R.G.
2678/2022.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello promosso, limitare l'importo dovuto dai convenuti al minore importo eventualmente accertato in corso di causa
In ogni caso con vittoria di spese di lite.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Svolgimento del processo
Il giudizio di primo grado
La società e le socie superstiti di quest'ultima, Parte_1
sig.re e chiedono la riforma della sentenza n. 663, pubblicata dal Pt_1 Parte_2
Tribunale di Como in data 9.6.2023 che ha così statuito:
“- rigetta ogni domanda di parte attrice;
4 - condanna parte attrice, unitariamente intesa, a rifondere le spese di lite alla parte convenuta, unitariamente intesa, di euro 8.433,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge”.
In specie, , nonché Parte_1 Pt_1
e hanno agito in giudizio chiedendo la condanna
[...] Parte_2
dei convenuti , e , in Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
qualità di eredi di socia deceduta, a corrispondere, in solido Persona_1
tra loro, alla società la quota parte di debito sociale della de cuius Persona_1
pari ad € 136.243,33, oltre interessi a far data dal 19.06.2022 e rivalutazione monetaria, nonché a rifondere in misura non inferiore a 1/3 gli interessi passivi e le commissioni di fido maturati e maturandi sui conti corrente della Società successivamente al 19.06.2020
e sino alla data del saldo effettivo. A sostegno di tale pretesa parte attrice ha invocato, in primo luogo, gli artt. 2263, 2280, 2289 c.c., nonché l'art. 10 dell'atto costitutivo della società, per cui “gli utili emergenti dal bilancio saranno ripartiti tra i soci in ragione delle loro partecipazioni sociali”; “nella stessa proporzione i soci risponderanno delle perdite” (v. art. 10 statuto società - doc. 2 parte attrice . Pt_1
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(di seguito anche soltanto: ) si sono costituiti in
[...] CP_2
giudizio chiedendo di rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, di limitare l'importo dovuto dai convenuti al minore importo eventualmente accertato in corso di causa.
Il Tribunale, come sopra anticipato, ha respinto la domanda attorea così motivando:
- ha ritenuto inconferente il richiamo agli artt. 2263 c.c. e 2280 c.c. in quanto:
“Ai sensi dell'art. 2263 c.c., dettato a disciplina dei rapporti tra i soci nelle società semplici, le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. In caso di scioglimento della società, di contro, l'art. 2280 c.c. regola il pagamento dei debiti sociali, prevedendo che i liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per
5 pagarli; se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite;
nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.
… la prima, l'art. 2263 c.c., disciplina il riparto degli utili e delle perdite tra i soci durante la permanenza del vincolo sociale e non in caso di morte del socio, così come la seconda, l'art. 2280
c.c., concerne l'ipotesi di scioglimento dell'intera società e non dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio.”;
- ha evidenziato che l'art. 10 dello Statuto ricalca l'art. 2263 c.c.;
- va richiamato l'art. 2284 c.c. secondo cui, salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi, se questi vi acconsentano: “Quindi, nei casi in cui gli eredi non subentrino nella società, l'art. 2289 c.c. dispone che, quando il rapporto sociale si scioglie limitatamente
a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota;
la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento;
se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime;
salvo quanto è disposto nell'articolo 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto … D'altronde, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nelle società di persone, in caso di morte del socio, l'art. 2284 c.c. prevede che l'erede non entri, salvo diverso accordo, nella compagine sociale, ma abbia solo diritto alla liquidazione della quota, secondo i criteri fissati dall'art. 2289 c.c., vale a dire un diritto di credito ad una somma di denaro equivalente al valore della quota del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. II,
28/04/2022, n.13265). Si è, altresì, precisato che il diritto che spetta ai soci superstiti, in sede di divisione di un'eredità che comprenda una quota di società di persone, non è quello al riparto, conseguente allo scioglimento dell'ente collettivo, che comporta la cessazione del rapporto sociale con effetti per tutti i soci, con conseguente suddivisione tra tutti i partecipanti del patrimonio residuato al pagamento dei debiti, ma quello, previsto dagli artt. 2284 e 2289 c.c., alla
6 liquidazione della quota del singolo socio nei confronti del quale, per effetto della morte, si è sciolto il rapporto sociale, che non è il diritto ad una parte del patrimonio sociale ma solo ad una somma di denaro corrispondente al valore della partecipazione (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
21/03/2022, n.9135). … Ancora, in caso di morte di un socio di una s.a.s., gli eredi non subentrano nella posizione del de cuius, quindi non assumono la responsabilità e gli oneri relativi al rapporto sociale al quale sono estranei (cfr. Comm. trib. prov.le Salerno, Sez. XII,
09/02/2011, n.24).”.
Parte appellata ha interposto appello articolando sei motivi così Pt_1
rispettivamente rubricati:
- Violazione degli artt. 2284 cc e 2289 cc
- Ulteriore violazione degli artt. 2284 cc e 2289 cc nell'interpretazione del tribunale
- Violazione dell'art. 2304 cc
- Violazione dell'art. 2284 c.c. con riferimento all'art. 1 prot. 1 CEDU
- Violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c. in relazione a riferimenti a sentenze tributarie
- Violazione dell'art. 91 e 92 c.p.c. anche con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c.
Con il primo motivo d'impugnazione, le appellanti censurano «il capo della sentenza relativo al rigetto della domanda di condanna degli eredi della al pagamento della quota di Per_1
passivo di competenza della stessa», in quanto il Tribunale di Como avrebbe dato
«un'interpretazione fuorviante e contrastante con la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria» degli artt. 2284 e 2289 c.c.
In particolare, le appellanti sostengono che «la liquidazione del rapporto che si scioglie anticipatamente [avviene] sotto forma di saldo attivo o passivo e, dunque, fa sorgere o un diritto di credito del socio receduto (o dei suoi eredi) nei confronti della Società o un diritto di credito della Società nei confronti dei medesimi soggetti.» Pertanto, le appellanti rimarcano che «Il Giudice di prime cure, confondendo i due distinti momenti valutativo ed esecutivo ed appiattendosi sulla temeraria ermeneutica normativa offerta dai convenuti, ha ritenuto che la norma configuri solo un diritto di credito
e, dunque, se la situazione patrimoniale è di segno negativo, gli eredi non rispondono pro quota delle
7 perdite della Società di competenza del de cuius, socio illimitatamente responsabile» (p. 7, atto di citazione in appello).
Con il secondo motivo di impugnazione, le appellanti sostengono che il Tribunale di
Como avrebbe «violato l'art. 2284 c.c. sostenendo che riconoscere la responsabilità degli eredi pro quota per le perdite sociali costituirebbe una interpretatio abrogans della norma perché li coinvolgerebbe nella gestione della Società» (p. 11, atto di citazione in appello). In particolare, le appellanti rimarcano che «Gli eredi succedono al de cuius nella quota sociale il cui valore è calcolato alla data della morte dello stesso ed ereditano questo valore, positivo o negativo, in ossequio al principio generale per cui l'erede subentra nei debiti e nei crediti del defunto», sicché, «Statuire ora, come ha fatto il Tribunale, che gli eredi non rispondono delle perdite alla data della morte del de cuius è un abominio giuridico perché occorrerebbe riconoscere la legittimità di un loro arricchimento patrimoniale privo di causa» (p. 13, atto di citazione in appello).
Con il terzo motivo d'impugnazione, le appellanti censurano quella parte della sentenza in cui il Tribunale di Como «per rafforzare la propria tesi, richiama l'art. 2304 c.c. sostenendo che riconoscere la responsabilità degli eredi per debiti significherebbe vanificare il c.d. beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale».
Con il quarto motivo di appello, l'appellante sostiene che la facoltà di ripianare le perdite concessa dall'art. 2280 c.c. varrebbe a giustificare la medesima azione nei confronti del socio uscente o dei suoi eredi durante la vita della società.: “È ovvio che se vi fosse un patrimonio positivo i creditori sociali dovrebbero aggredire prima il patrimonio sociale e, solo in caso in cui questo sia negativo, il patrimonio dei singoli Soci ma il principio non ha nulla a che vedere con il caso di specie.
In termini di paragone potrebbe al più rilevare l'art. 2280 c.c. ai sensi del quale se i fondi disponibili risultano insufficienti per pagare i debiti sociali, i liquidatori “possono chiedere ai soci le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite”.
Se uno dei soci è deceduto e la liquidazione si chiude in passivo, insegna storicamente la Cassazione, la
8 Società può esercitare i propri diritti nei confronti degli eredi» (p. 14-15, atto di citazione in appello).
Con il quinto motivo di appello, le appellanti sostengono che «Il Giudice di prime cure, cercando di trovare supporti di ordine sistematico alla decisione, ha fornito una motivazione inconferente richiamando sentenze tributarie non pertinenti al caso di specie». Inoltre, precisano le controparti,
«Proprio la giurisprudenza citata nella sentenza impugnata chiarisce che nel patrimonio ereditario entra il valore della partecipazione sociale. Dobbiamo necessariamente ammettere che tale valore possa essere positivo o negativo e, se negativo, la Società diviene creditrice del relativo importo» (p. 18, atto di citazione in appello).
Con il sesto motivo di appello, la parte appellante argomenta che «a prescindere, dunque, dalla pronuncia di condanna, l'accertamento del valore della partecipazione sociale del de cuius avrebbe dovuto comunque essere effettuato. Da ciò consegue che è stata fatta anche erronea applicazione del principio di causalità non solo in quanto la domanda attorea avrebbe dovuto essere parzialmente accolta ma soprattutto perché i soci superstiti erano tenuti doverosamente a liquidare la quota» (p. 20, atto di citazione in appello).
L'appellante, concludendo, reputa solo apparente la motivazione resa in prime cure.
Parte appellata dopo aver eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi CP_2
dell'art. 348bis c.p.c., nel merito ne chiede il rigetto, in quanto infondato, così argomentando: “Insomma, anche la giurisprudenza di legittimità riconosce espressamente che il valore della quota destinata al socio uscente o ai suoi eredi possa essere solo positivo ed equivalente ad una somma di denaro corrisposta in suo favore. Non c'è dubbio che il socio risponda in via illimitata e solidale dei debiti sociali e che la tale responsabilità valga anche per il socio receduto e per gli eredi del socio defunto.
Ma si tratta di una responsabilità posta esclusivamente a tutela dei terzi e non certo a favore della società in nome collettivo (che in nessun caso può affermarsi creditrice nei confronti dei propri soci per un ammontare corrispondente al proprio debito nei confronti dei terzi)”.
9
All'esito dell'udienza del 29 novembre 2023, il nominato Consigliere -respinte le istanze istruttorie- fissava davanti a sé ex art. 352 c.p.c. l'udienza dell'11 dicembre 2024, nella qual sede la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte d'Appello di Milano
La Corte ritiene che l'appello non sia fondato per le ragioni di seguito espresse.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., che l'appellata ha reiterato anche in sede di precisazione delle conclusioni, è da ritenersi superata sin dal momento in cui la Corte ha inteso dare corso ordinario al presente giudizio, disponendo il rinvio per l'espletamento di detto incombente.
Ancora preliminarmente, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria, ben potendo la causa essere decisa sulla base dei documenti già acquisiti dal
Tribunale. Il Collegio, in particolare, condivide quanto già ritenuto dall'Istruttore con ordinanza resa in data 29 novembre 2023 – 1 dicembre 2023, secondo cui i capitoli di prova articolati dall'appellante sono inammissibili in quanto aventi natura documentale
(n. 1, 2 e 4) o contenenti valutazioni non demandabili al teste (n. 3 e n. 5).
Nel merito, osserva la Corte che i motivi vanno esaminati congiuntamente in considerazione della loro stretta correlazione logica e giuridica. Invero, la parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per aver statuito che gli eredi del socio deceduto non rispondono -pro quota- nei confronti della società delle perdite sociali.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità -da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi- ha chiarito che la tesi “circa il diritto della società ad agire in regresso nei confronti dei soci è infondata sia con riguardo al generico riferimento al pagamento di debiti della società per responsabilità risarcitoria nei confronti dei terzi, sia con riguardo al riferimento anche esso del tutto
10 generico al pagamento di debiti sociali nei confronti dei terzi. Come è già stato chiarito dalla Corte di appello l'art. 2267 c.c., in tema di società semplice (applicabile anche alle s.n.c. per il rinvio contenuto nell'art. 2293 c.c.), sancisce la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali ed è posta a tutela dei creditori della società e non di questa, sicché i creditori e non la società possono agire nei confronti dei singoli soci per il pagamento dei debiti sociali verso i terzi.” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6293 del 2014).
Orbene, nella fattispecie, la società e le socie e appellanti, Pt_2 Parte_1
pretendono di agire nei confronti degli eredi del singolo socio, sig.ra per il Persona_1
pagamento (ancorché pro quota) dei debiti sociali: tuttavia, ciò non è consentito a mente dell'art. 2267 c.c. in quanto, come dianzi specificato, norma a tutela dei creditori sociali e non dei singoli soci.
Invero, i debiti e le passività sociali non costituiscono un debito che gli eredi del socio mancato debbano direttamente adempiere nei confronti dei soci, fatta salva -come precisato dalla Suprema Corte- la responsabilità nei confronti del terzo.
Semmai, a fronte della morte del socio, è possibile procedere alla messa in liquidazione della società come disciplinata dall'art. 2284 c.c.: i debiti e le passività sociali andranno considerati, in tale sede, per determinare il valore da attribuire alla partecipazione del de cuius. Infatti, nelle società di persone, la morte di uno dei soci, determinando lo scioglimento del suo rapporto particolare con la società e l'acquisto, da parte degli eredi, del diritto alla liquidazione della sua quota, secondo i criteri fissati dall'art. 2289 c.c., fa sorgere in capo ad essi un diritto di credito nei confronti della società (cfr. Cass. n. 13163 del 14 maggio 2024).
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza del Tribunale qui appellata deve essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri
11 medi, in relazione al valore della controversia, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta nel giudizio di appello.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da , nonché Parte_1
da e e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Como numero 663 del 2023 pubblicata il 9 giugno 2023;
- condanna e Parte_1 Parte_1 Pt_2
in solido, alla rifusione, in favore di
[...] Controparte_1 CP_2
e delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro
[...] Controparte_3
9.991,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e
Cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Anna Ferrari Domenico Bonaretti
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