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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/10/2025, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3874/2025 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. LESCA Parte_1 C.F._1
GI e dall'avv. BOLDRINI SILVIA, elettivamente domiciliata in Torino, piazza
Cavour 3, presso lo studio dei difensori
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. PARISI TOMMASO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Torino alla via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della
Sede Provinciale di Torino
CONVENUTO
OGGETTO: Trattamento di Fine Servizio
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice,
1. RILEVATO che la ricorrente , con ricorso depositato in data 30/4/2025, ha allegato: Parte_1
- di essere stata lavoratrice dipendente di pubblica amministrazione (azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino) dal marzo del 1989 al dicembre del
2020 (cessazione del rapporto per ingresso in pensionamento di anzianità);
- di avere maturato, nel periodo sopra indicato, un Trattamento di Fine Servizio/indennità di fine servizio pari a complessivi euro 40.471,95 lordi;
- che il Trattamento di Fine Servizio/indennità di fine servizio non è stato però pagato dall' CP_1
nel termine di legge;
termine scaduto il 31/3/2023;
la ha quindi chiesto la condanna dell' al pagamento dell'importo di cui sopra;
Pt_1 CP_1
2. RILEVATO che l' si è costituito in giudizio, rappresentando che il TFS della ricorrente CP_1
(che ammonta ad euro 41.742,88 lordi e quindi è in realtà di poco superiore a quanto indicato in ricorso) è stato liquidato e saldato, con valuta al 29/7/2025; chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
3. RILEVATO che all'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto saldo,
dando atto della data del pagamento del primo rateo, così come indicata dall' , ed CP_1
associandosi quindi alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere,
chiedendo però la rifusione delle spese di lite;
4. RITENUTO che, in ragione del riconoscimento del diritto di credito da parte dell' e del CP_1
conseguente pagamento del dovuto, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto congiuntamente dalle parti in causa;
e che debba quindi emettersi
2 pronuncia che conosca del merito della causa, solo al fine della pronuncia sulle spese processuali, in applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”;
5. RITENUTO che la domanda, al momento in cui è stata proposta, era fondata, posto che:
- secondo quanto disposto dall'art. 3 co 2 d.l. 79/1997, conv. in l. 140/1997, “Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”; vi è quindi un termine dilatorio per provvedere alla liquidazione del trattamento, pari a complessivi 27 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- essendovi stata cessazione del rapporto al 31/12/2020, il termine dilatorio sopra indicato è
scaduto, come correttamente indicato da parte ricorrente, al 31/3/2023; ma il pagamento è stato effettuato dall' solo nel luglio ultimo scorso, ovvero mesi dopo il deposito del ricorso e la CP_1
sua notifica;
- la domanda, pertanto, al 30/4/2025 era fondata e la causalità della lite è attribuibile solo a parte convenuta ed al suo inadempimento;
- le spese devono essere rifuse alla ricorrente;
le spese sono liquidate, in ragione della relativa semplicità dell'oggetto di causa, in complessivi euro 3.500,00, oltre ad accessori, e sono distratte in favore del procuratore della ricorrente avv.
LE CO, dichiaratosi antistatario;
P. Q. M.
3 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) visto l'art. 91, 93 cpc, condanna alla rifusione, in favore del procuratore della ricorrente CP_1
, avv. CO LE, delle spese di lite liquidate in euro 3.500,00, oltre a rimborso Parte_1
forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 31/10/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3874/2025 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. LESCA Parte_1 C.F._1
GI e dall'avv. BOLDRINI SILVIA, elettivamente domiciliata in Torino, piazza
Cavour 3, presso lo studio dei difensori
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. PARISI TOMMASO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Torino alla via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della
Sede Provinciale di Torino
CONVENUTO
OGGETTO: Trattamento di Fine Servizio
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice,
1. RILEVATO che la ricorrente , con ricorso depositato in data 30/4/2025, ha allegato: Parte_1
- di essere stata lavoratrice dipendente di pubblica amministrazione (azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino) dal marzo del 1989 al dicembre del
2020 (cessazione del rapporto per ingresso in pensionamento di anzianità);
- di avere maturato, nel periodo sopra indicato, un Trattamento di Fine Servizio/indennità di fine servizio pari a complessivi euro 40.471,95 lordi;
- che il Trattamento di Fine Servizio/indennità di fine servizio non è stato però pagato dall' CP_1
nel termine di legge;
termine scaduto il 31/3/2023;
la ha quindi chiesto la condanna dell' al pagamento dell'importo di cui sopra;
Pt_1 CP_1
2. RILEVATO che l' si è costituito in giudizio, rappresentando che il TFS della ricorrente CP_1
(che ammonta ad euro 41.742,88 lordi e quindi è in realtà di poco superiore a quanto indicato in ricorso) è stato liquidato e saldato, con valuta al 29/7/2025; chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
3. RILEVATO che all'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto saldo,
dando atto della data del pagamento del primo rateo, così come indicata dall' , ed CP_1
associandosi quindi alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere,
chiedendo però la rifusione delle spese di lite;
4. RITENUTO che, in ragione del riconoscimento del diritto di credito da parte dell' e del CP_1
conseguente pagamento del dovuto, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto congiuntamente dalle parti in causa;
e che debba quindi emettersi
2 pronuncia che conosca del merito della causa, solo al fine della pronuncia sulle spese processuali, in applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”;
5. RITENUTO che la domanda, al momento in cui è stata proposta, era fondata, posto che:
- secondo quanto disposto dall'art. 3 co 2 d.l. 79/1997, conv. in l. 140/1997, “Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”; vi è quindi un termine dilatorio per provvedere alla liquidazione del trattamento, pari a complessivi 27 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- essendovi stata cessazione del rapporto al 31/12/2020, il termine dilatorio sopra indicato è
scaduto, come correttamente indicato da parte ricorrente, al 31/3/2023; ma il pagamento è stato effettuato dall' solo nel luglio ultimo scorso, ovvero mesi dopo il deposito del ricorso e la CP_1
sua notifica;
- la domanda, pertanto, al 30/4/2025 era fondata e la causalità della lite è attribuibile solo a parte convenuta ed al suo inadempimento;
- le spese devono essere rifuse alla ricorrente;
le spese sono liquidate, in ragione della relativa semplicità dell'oggetto di causa, in complessivi euro 3.500,00, oltre ad accessori, e sono distratte in favore del procuratore della ricorrente avv.
LE CO, dichiaratosi antistatario;
P. Q. M.
3 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) visto l'art. 91, 93 cpc, condanna alla rifusione, in favore del procuratore della ricorrente CP_1
, avv. CO LE, delle spese di lite liquidate in euro 3.500,00, oltre a rimborso Parte_1
forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 31/10/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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