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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 6702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6702 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 18.9.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 22832/2024 cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
3380/2024 (ATPO) vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Alessandro Rossi 10 (CF ), rappresentata e difesa giusta procura C.F._1 in atti dall'Avv. Immacolata Pariota, con cui elettivamente domicilia in S. Sebastiano al Vesuvio al Viale Michelangelo 31 (comunicazioni alla PEC:
) Email_1
-ricorrente-
E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv.
Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia Napoli alla via A. De Gasperi
55 (comunicazioni alla PEC: t) Email_2
-resistente –
Oggetto: riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti o alla pensione per ciechi parziali ventesimisti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato in data 25.10.2024 parte ricorrente ha esposto di avere presentato in data 3.7.2023 domanda per ottenere in via amministrativa il beneficio dell'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti o alla pensione per ciechi ventesimisti;
che, visitata in data 11.1.2024 dalla Commissione Medica di Prima Istanza, era stata giudicata priva delle minorazioni visive previste dalla L. 382/70 – non cieco civile. Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dr.
) riconosceva la ricorrente ipovedente grave ma non cieco civile. Per_1
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. CP_2
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso. In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr diverso da quello già nominato nella Persona_2 fase dell'ATP (dr. ). Per_1 All'udienza del 18.9.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n. 3380/2024 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
parte ricorrente è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica). Ha scritto il CTU dr. – nell'elaborato peritale depositato in data 13.8.2025 Persona_2
- che risulta affetta dalle seguenti patologie: “"OD: esiti di trapianto Parte_1 di cornea, psudofachia, cataratta secondaria, subatrofia ottica glaucomatosa, maculopatia V.N. 1/20 nmcl;
OS: esiti di dacriocistorinostomia, cheratopatia, pseudofachia, cataratta secondaria, subatrofia ottica glaucomatosa, maculopatia V.N.
1/20 nmcl.. La perizianda ha 83 anni. Nel 2017 è stata operata di dacriocistorinostomia in OS. La dacriocistorinostomia (DCR) è una procedura chirurgica che ha lo scopo di creare una nuova via di deflusso delle le lacrime, bypassando un dotto lacrimale ostruito.
Il dotto nasolacrimale può ostruirsi a causa di infiammazioni, traumi, infezioni o per cause sconosciute. Quando ciò accade, le lacrime non riescono a defluire correttamente nel naso, causando sintomi come: lacrimazione eccessiva (epifora): l'occhio lacrima costantemente;
secrezione oculare: muco o pus possono fuoriuscire dall'occhio; infezioni oculari ricorrenti (dacriocistite): il sacco lacrimale può infiammarsi e infettarsi, causando dolore, gonfiore e arrossamento nell'angolo interno dell'occhio; dolore o gonfiore nell'area del dotto lacrimale. La DCR viene eseguita per creare una nuova via di comunicazione tra il sacco lacrimale e la cavità nasale, permettendo così alle lacrime di defluire correttamente…Nel caso di specie la nuova via di deflusso funziona regolarmente: all'esame obiettivo non si è apprezzata epifora né rigurgito alla digitopressione della regione del sacco lacrimale (asportato chirurgicamente).
La perizianda è stata operata di cataratta in ambo gli occhi. A destra, verosimilmente per eccessiva distruzione delle cellule endoteliali su una cornea già sofferente, si è verificato scompenso corneale e si è reso necessario un intervento di trapianto di cornea.
Il lembo impiantato è ben centrato e trasparente. In ambo gli occhi la capsula posteriore è opacata (cataratta secondaria). Durante l'intervento di asportazione della cataratta primaria il cristallino opacato viene rimosso lasciando in situ la parte posteriore della capsula che lo contiene per evitare il passaggio di vitreo in camera anteriore e per sostenere il cristallino artificiale da impiantare. Queta capsula si opacizza in un tempo variabile, da pochi mesi a 5 anni, con frequenza fino al 50%degli interventi. L'opacità della capsula determina diminuzione del visus che è facilmente emendabile con una capsulotomia yag-laser.
Ma la perizianda è affetta in ambo gli occhi anche da glaucoma. L'aumento della pressone endoculare determina compressione sulla testa del nervo ottico con ischemia e distruzione delle sue fibre. Ciò provocherà un progressivo restringimento del campo visivo di cui il soggetto glaucomatoso per lungo tempo non si accorge: per tale motivo il glaucoma è detto il ladro della vista. Quando il paziente avverte che “qualcosa non va” il danno è già avanzato ed irreversibile. Se non si riesce a ripristinare una pressione normale per arrestare la noxa patogena il nervo ottico andrà fatalmente incontro ad atrofia che determinerà progressiva riduzione del campo visivo e dell'acuità visiva fino alla cecità, non essendo più in grado il nervo di trasmettere l'impulso visivo raccolto dai fotorecettori retinici alla corteccia cerebrale. Il glaucoma può essere ad angolo aperto o chiuso…Infine la perizianda presenta maculopatia senile. La degenerazione maculare legata all'età (DMLE, o AMD dall'inglese Age-Related Macular Degeneration) è una patologia oculare progressiva che colpisce la macula, la parte centrale e più vitale della retina. La macula è responsabile della visione centrale, nitida e a colori, essenziale per attività come leggere, guidare e riconoscere i volti. La DMLE è la principale causa di perdita irreversibile della visione centrale nei soggetti anziani, solitamente sopra i 50-60 anni, ed è più comune nella popolazione di razza bianca”. Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, il CTU dr. ha concluso Per_2 ritenendo “Ai sensi della L. 382/70 si definiscono ciechi totali coloro che sono colpiti dalla totale mancanza della vista in entrambi gli occhi oppure che abbiano la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore. Ciechi parziali sono coloro i quali abbiano un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione. Ai sensi della L. 138/2001 si definiscono ciechi totali: • coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi • coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore • coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento. Si definiscono ciechi parziali:• coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione • coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.Orbene, nel corso della visita medica legale è stato misurato alla perizianda un visus naturale pari a 1/20 in ambo gli occhi non migliorabile con lenti, che configura la condizione di cieco parziale ai sensi della legge 382/70 e seguenti… La perizianda non è Parte_1 cieca assoluta bensì cieca parziale ai sensi della L. 382/70 e seguenti in quanto possiede un residuo visivo non superiore a 1/20 nell'occhio migliore anche con eventuale correzione (OO V.N. 1/20 non migliorabile con lenti) dal mese di dicembre del 2024”. Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione ad ATP è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario. Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione. Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
In altre parole, la lettura della relazione medico-legale effettuata in sede di opposizione ad ATPO dal CTU dr. consente di ritenere che l'elaborato peritale in questione Per_2 contiene un'esaustiva e completa analisi delle patologie e delle valutazioni singole e complessive delle medesime.
Si condivide la consulenza in relazione a ciascuna patologia, che risulta attentamente vagliata e valutata dal CTU. Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale richiesto per la pensione per ciechi parziali ventesimisti L. 382/70. Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire pensione per ciechi parziali ventesimisti ex L. 382/70 a far data dal dicembre 2024. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge, l' va, di CP_2 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, della pensione per ciechi parziali ventesimisti a partire dal 1.12.2024.
In applicazione delle sentenze nn. 156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del
6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 spettano gli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono per 1/3 il principio della soccombenza e si liquidano, in tale misura ridotta, come indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione (la decorrenza del beneficio è successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa sia alla data di deposito del ricorso di ATP).
P.Q.M.
a) Accoglie l'opposizione ad e per l'effetto dichiara cieca parziale CP_3 Parte_1 ai sensi della L. 382/70 con residuo visivo non superiore a 1/20 a partire dal 1.12.2024; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare a la pensione per ciechi CP_2 Parte_1 parziali ventesimisti a partire dal 1.12.2024, oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a fa data dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente di 1/3 delle spese CP_2 processuali, che liquida in tale misura ridotta in complessivi euro 750/00 per compensi professionali con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
d) pone le spese di CTU a carico dell' . CP_2
Napoli 29.9.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 18.9.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 22832/2024 cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
3380/2024 (ATPO) vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Alessandro Rossi 10 (CF ), rappresentata e difesa giusta procura C.F._1 in atti dall'Avv. Immacolata Pariota, con cui elettivamente domicilia in S. Sebastiano al Vesuvio al Viale Michelangelo 31 (comunicazioni alla PEC:
) Email_1
-ricorrente-
E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv.
Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia Napoli alla via A. De Gasperi
55 (comunicazioni alla PEC: t) Email_2
-resistente –
Oggetto: riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti o alla pensione per ciechi parziali ventesimisti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato in data 25.10.2024 parte ricorrente ha esposto di avere presentato in data 3.7.2023 domanda per ottenere in via amministrativa il beneficio dell'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti o alla pensione per ciechi ventesimisti;
che, visitata in data 11.1.2024 dalla Commissione Medica di Prima Istanza, era stata giudicata priva delle minorazioni visive previste dalla L. 382/70 – non cieco civile. Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dr.
) riconosceva la ricorrente ipovedente grave ma non cieco civile. Per_1
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. CP_2
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso. In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr diverso da quello già nominato nella Persona_2 fase dell'ATP (dr. ). Per_1 All'udienza del 18.9.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n. 3380/2024 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
parte ricorrente è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica). Ha scritto il CTU dr. – nell'elaborato peritale depositato in data 13.8.2025 Persona_2
- che risulta affetta dalle seguenti patologie: “"OD: esiti di trapianto Parte_1 di cornea, psudofachia, cataratta secondaria, subatrofia ottica glaucomatosa, maculopatia V.N. 1/20 nmcl;
OS: esiti di dacriocistorinostomia, cheratopatia, pseudofachia, cataratta secondaria, subatrofia ottica glaucomatosa, maculopatia V.N.
1/20 nmcl.. La perizianda ha 83 anni. Nel 2017 è stata operata di dacriocistorinostomia in OS. La dacriocistorinostomia (DCR) è una procedura chirurgica che ha lo scopo di creare una nuova via di deflusso delle le lacrime, bypassando un dotto lacrimale ostruito.
Il dotto nasolacrimale può ostruirsi a causa di infiammazioni, traumi, infezioni o per cause sconosciute. Quando ciò accade, le lacrime non riescono a defluire correttamente nel naso, causando sintomi come: lacrimazione eccessiva (epifora): l'occhio lacrima costantemente;
secrezione oculare: muco o pus possono fuoriuscire dall'occhio; infezioni oculari ricorrenti (dacriocistite): il sacco lacrimale può infiammarsi e infettarsi, causando dolore, gonfiore e arrossamento nell'angolo interno dell'occhio; dolore o gonfiore nell'area del dotto lacrimale. La DCR viene eseguita per creare una nuova via di comunicazione tra il sacco lacrimale e la cavità nasale, permettendo così alle lacrime di defluire correttamente…Nel caso di specie la nuova via di deflusso funziona regolarmente: all'esame obiettivo non si è apprezzata epifora né rigurgito alla digitopressione della regione del sacco lacrimale (asportato chirurgicamente).
La perizianda è stata operata di cataratta in ambo gli occhi. A destra, verosimilmente per eccessiva distruzione delle cellule endoteliali su una cornea già sofferente, si è verificato scompenso corneale e si è reso necessario un intervento di trapianto di cornea.
Il lembo impiantato è ben centrato e trasparente. In ambo gli occhi la capsula posteriore è opacata (cataratta secondaria). Durante l'intervento di asportazione della cataratta primaria il cristallino opacato viene rimosso lasciando in situ la parte posteriore della capsula che lo contiene per evitare il passaggio di vitreo in camera anteriore e per sostenere il cristallino artificiale da impiantare. Queta capsula si opacizza in un tempo variabile, da pochi mesi a 5 anni, con frequenza fino al 50%degli interventi. L'opacità della capsula determina diminuzione del visus che è facilmente emendabile con una capsulotomia yag-laser.
Ma la perizianda è affetta in ambo gli occhi anche da glaucoma. L'aumento della pressone endoculare determina compressione sulla testa del nervo ottico con ischemia e distruzione delle sue fibre. Ciò provocherà un progressivo restringimento del campo visivo di cui il soggetto glaucomatoso per lungo tempo non si accorge: per tale motivo il glaucoma è detto il ladro della vista. Quando il paziente avverte che “qualcosa non va” il danno è già avanzato ed irreversibile. Se non si riesce a ripristinare una pressione normale per arrestare la noxa patogena il nervo ottico andrà fatalmente incontro ad atrofia che determinerà progressiva riduzione del campo visivo e dell'acuità visiva fino alla cecità, non essendo più in grado il nervo di trasmettere l'impulso visivo raccolto dai fotorecettori retinici alla corteccia cerebrale. Il glaucoma può essere ad angolo aperto o chiuso…Infine la perizianda presenta maculopatia senile. La degenerazione maculare legata all'età (DMLE, o AMD dall'inglese Age-Related Macular Degeneration) è una patologia oculare progressiva che colpisce la macula, la parte centrale e più vitale della retina. La macula è responsabile della visione centrale, nitida e a colori, essenziale per attività come leggere, guidare e riconoscere i volti. La DMLE è la principale causa di perdita irreversibile della visione centrale nei soggetti anziani, solitamente sopra i 50-60 anni, ed è più comune nella popolazione di razza bianca”. Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, il CTU dr. ha concluso Per_2 ritenendo “Ai sensi della L. 382/70 si definiscono ciechi totali coloro che sono colpiti dalla totale mancanza della vista in entrambi gli occhi oppure che abbiano la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore. Ciechi parziali sono coloro i quali abbiano un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione. Ai sensi della L. 138/2001 si definiscono ciechi totali: • coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi • coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore • coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento. Si definiscono ciechi parziali:• coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione • coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.Orbene, nel corso della visita medica legale è stato misurato alla perizianda un visus naturale pari a 1/20 in ambo gli occhi non migliorabile con lenti, che configura la condizione di cieco parziale ai sensi della legge 382/70 e seguenti… La perizianda non è Parte_1 cieca assoluta bensì cieca parziale ai sensi della L. 382/70 e seguenti in quanto possiede un residuo visivo non superiore a 1/20 nell'occhio migliore anche con eventuale correzione (OO V.N. 1/20 non migliorabile con lenti) dal mese di dicembre del 2024”. Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione ad ATP è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario. Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione. Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
In altre parole, la lettura della relazione medico-legale effettuata in sede di opposizione ad ATPO dal CTU dr. consente di ritenere che l'elaborato peritale in questione Per_2 contiene un'esaustiva e completa analisi delle patologie e delle valutazioni singole e complessive delle medesime.
Si condivide la consulenza in relazione a ciascuna patologia, che risulta attentamente vagliata e valutata dal CTU. Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale richiesto per la pensione per ciechi parziali ventesimisti L. 382/70. Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire pensione per ciechi parziali ventesimisti ex L. 382/70 a far data dal dicembre 2024. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge, l' va, di CP_2 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, della pensione per ciechi parziali ventesimisti a partire dal 1.12.2024.
In applicazione delle sentenze nn. 156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del
6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 spettano gli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono per 1/3 il principio della soccombenza e si liquidano, in tale misura ridotta, come indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione (la decorrenza del beneficio è successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa sia alla data di deposito del ricorso di ATP).
P.Q.M.
a) Accoglie l'opposizione ad e per l'effetto dichiara cieca parziale CP_3 Parte_1 ai sensi della L. 382/70 con residuo visivo non superiore a 1/20 a partire dal 1.12.2024; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare a la pensione per ciechi CP_2 Parte_1 parziali ventesimisti a partire dal 1.12.2024, oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a fa data dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente di 1/3 delle spese CP_2 processuali, che liquida in tale misura ridotta in complessivi euro 750/00 per compensi professionali con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
d) pone le spese di CTU a carico dell' . CP_2
Napoli 29.9.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile