Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/03/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7903/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giulia Orlando,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Elisabetta Amendola,
Convenuta
e di
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giulia Orlando,
Terzo intervenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
1
conclusioni del terzo intervenuto: come da comparsa del 4.2.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 3.8.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 30.7.2024 ha chiesto la parziale modifica delle condizioni Parte_1
di divorzio di cui alla sentenza n. 3259/2015 resa da questo Tribunale il 6.11.2015, in ragione delle sopravvenienze fattuali frattanto intercorse;
con comparsa di risposta del 19.12.2024 si è costituita in giudizio dando atto CP_1
che nelle more era intervenuto fra le parti un accordo per la definizione della presente controversia, nei termini poi precisati con successive note scritte;
con comparsa del 4.2.2025 si è costituito in giudizio , figlio degli ex coniugi, Controparte_2
rappresentando che il padre aveva già “provveduto ad ottemperare alla condizione stabilita al punto 4”, e dichiarando di prestare adesione all'accordo raggiunto dai genitori;
***
con queste premesse, esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, quali riportate nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
2.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a modifica e integrazione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di
Genova n. 3259/2015 del 6.11.2015,
OMOLOGA
2 l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali di divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. Esonero del OR , a decorrere dalla data del mese di dicembre 2015, Parte_1
dall'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento del figlio dell'importo di € CP_2
420,00 mensili, nonché dal contributo delle spese straordinarie nella misura del 50%. a carico di ciascun genitore, essendo divenuto economicamente autosufficiente e avendo costituito un proprio nucleo familiare;
2. Rinuncia della ORa all'assegno divorzile, essendo la medesima CP_1
economicamente autosufficiente, con conseguente esonero, a decorrere dalla data del primo gennaio 2025, del OR da tale versamento;
Parte_1
3. Revoca del diritto di assegnazione sulla ex casa familiare che nelle more è divenuta di proprietà nella misura del 50% del figlio che vi abita unitamente al nuovo nucleo CP_2
familiare dal medesimo costituito;
4. In attuazione agli accordi raggiunti, il OR , ha provveduto nelle more del Parte_1
presente procedimento a corrispondere al figlio una somma omnicomprensiva di € CP_2
5.000,00 (cinquemila);
5. la ORa stante l'esecuzione di quanto pattuito al punto 4), si ritiene CP_1
soddisfatta e tacitata e nulla avrà più a pretendere dall'ex coniuge, per qualunque motivo o ragione, avendo gli stessi definito ogni questione di carattere economico;
6. Le parti rinunciano altresì reciprocamente a tutte le domande formulate, fatte valere nel presente giudizio e reciprocamente accettano tali rinunce;
7. Le parti sottoscrivono personalmente il presente atto affinché gli accordi di carattere obbligatorio raggiunti abbiano tra di esse efficacia immediata;
8. Le Parti espressamente hanno dichiarato di rinunciare ad eccepire eventuali nullità, per qualsivoglia motivo, connesse alla forma della celebrazione dell'udienza in questione senza la loro presenza.
9. Le spese legali devono intendersi integralmente compensate tra le parti”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21.2.2025.
3 Il giudice estensore
dott. Matteo Gatti
Il presidente dott. Giovanni Maddaleni
4