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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, dott.ssa Sara Mazzotta ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 14207 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Carbonara e Rocco Mario Parte_1 Pisconti;
ATTRICE e
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Giuseppe Campanella;
CP_1 CONVENUTO RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. 2.- Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. notificato in data 08.10.2018, ha citato Parte_2
a comparire dinanzi al Tribunale di Bari, al fine di sentir dichiarare l'illegittimità CP_1 dell'ordinanza emessa dal G.E. del Tribunale di Bari in data 19.04.2018 e conseguentemente, ritenere e dichiarare eseguibile la sentenza della Corte d'Appello di Bari, III sez. Civile n. 192/2013, che, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla ha condannato l'odierno convenuto al Pt_2 ripristino del terrazzino sito al terzo piano dello stabile di proprietà dell'attrice in Turi al vico III Sedile n. 7 e alla eliminazione del cordolo sottostante abusivamente costruito all'interno della proprietà dell'attrice. In particolare, in data 13 maggio 2014, la sentenza della Corte d'Appello di Bari summenzionata è stata ritualmente notificata in forma esecutiva al convenuto, unitamente all'atto di precetto;
ciononostante, il convenuto è rimasto inadempiente alle statuizioni contenute nella sentenza, sicché tale persistente inottemperanza ha indotto l'attrice ad adire il Giudice dell'Esecuzione del
Tribunale di Bari al fine di ottenere un provvedimento giurisdizionale definitorio delle modalità concrete dell'intervento esecutivo. Nell'ambito del procedimento esecutivo, sono state disposte due Consulenze Tecniche d'Ufficio al fine di accertare la fattibilità delle operazioni di ripristino, oggetto della sentenza posta in esecuzione;
la prima CTU aveva inizialmente prospettato la realizzabilità di tali interventi, valutandone positivamente la possibilità esecutiva. Tuttavia, la seconda CTU, a seguito di un più approfondito e specifico accertamento tecnico, ha conclusivamente stabilito la sconsigliabilità dell'esecuzione dei lavori di ripristino. Le motivazioni addotte si fondavano sull'ineluttabile pregiudizio che tali interventi avrebbero arrecato alla stabilità strutturale dell'edificio, comportando un rischio significativo per l'integrità dello stesso. In considerazione di tali risultanze peritali, il Giudice dell'Esecuzione, con Ordinanza del 19 aprile 2018, ha statuito l'ineseguibilità della sentenza. Conseguentemente, è stata dichiarata l'improcedibilità della procedura esecutiva, atteso che l'obbligo in essa contenuto non poteva essere coattivamente adempiuto senza compromettere un interesse superiore, quale la sicurezza dell'edificio.
In conclusione, la ha domandato la declaratoria di illegittimità dell'ordinanza emessa dal Pt_2
GE del 19.04.2018 e la declaratoria di eseguibilità della sentenza della Corte d'Appello di Bari III sez. civile, n. 192/2013, con condanna di controparte alle spese;
in via istruttoria, ha chiesto l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva e la rinnovazione della CTU.
3.- Con comparsa di costituzione e risposta del 6.12.2018, si costituiva in giudizio
[...] chiedendo: “1) Contrariis reiectis, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e CP_1 comunque manifestamente infondata in fatto ed in diritto e temerariamente proposta;
2) Condannare conseguentemente l'attrice al pagamento delle spese e competenze delle due fasi di giudizio”. Nel dettaglio, parte convenuta ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda ex artt. 615 e 616 c.p.c. proposta dall'attrice, in quanto in base alla giurisprudenza conforme in materia la controparte avrebbe dovuto proporre nel termine perentorio di 20 giorni l'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 c.p.c. avverso il provvedimento del G.E. datato 19/04/2018, comunicato dalla cancelleria a mezzo pec in data 27/04/2018, con il quale il Giudice dell'Esecuzione dichiarava l'ineseguibilità della sentenza n. 192/2013 della Corte d'Appello di Bari e l'improcedibilità della procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c. n. 2651/2014 R.g.e., (provvedimento emesso dal G.E. sulla scorta di tre relazioni redatte dal C.t.u. e del parere tecnico dell'ingegnere strutturista, ausiliario del C.t.u., autorizzato dal G.E. all'udienza del 06/10/2016). 4.- La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti.
5.- Con ordinanza del 28.11.2024, la causa è stata riservata per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
6.- Nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica sono state precisate le conclusioni e le parti si sono riportate alle richieste contenute nei propri scritti introduttivi. I.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
II.- In via preliminare va esaminata l'eccezione sollevata dalla difesa di parte convenuta di inammissibilità della domanda ex art. 615 e 616 c.p.c., in quanto “in base alla giurisprudenza conforme in materia, la controparte avrebbe dovuto proporre, nel termine perentorio di 20 giorni, l'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 c.p.c. avverso il provvedimento del G.E. datato 19/04/2018, comunicato dalla cancelleria a mezzo pec in data 27/04/2018, con il quale il Giudice dell'Esecuzione dichiarava l'ineseguibilità della sentenza n. 192/2013 della Corte d'Appello di Bari e l'improcedibilità della procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c. n. 2651/2014 R.g.e.”. Ebbene, sul punto occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di impugnazione delle ordinanze che dichiarano l'improcedibilità del processo esecutivo. Tali provvedimenti, infatti, non costituiscono sentenze di merito, bensì provvedimenti che attengono alla regolarità o procedibilità della procedura esecutiva. Conseguentemente, i vizi che si intendono contestare, essendo di natura procedurale o attenendo ai presupposti di regolare svolgimento dell'esecuzione, devono essere impugnati con lo specifico rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
È fondamentale distinguere tale ipotesi dall'estinzione del processo esecutivo. Sebbene la distinzione possa apparire sottile e abbia generato dibattiti giurisprudenziali, l'ordinanza che dichiara l'estinzione per cause tipiche (come la rinuncia agli atti o l'inattività delle parti) è impugnabile con il reclamo al collegio ex artt. 630 e 178 c.p.c. Tuttavia, per le cosiddette "estinzioni atipiche" (ovvero le chiusure anticipate del processo per ragioni non espressamente previste come cause di estinzione tipica), la giurisprudenza più recente e consolidata ritiene che il rimedio esperibile sia comunque l'opposizione agli atti esecutivi. Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. VI - 3, ordinanza 20/02/2019,
n. 4961 e da ultimo Cass. sez. III 29.4.2020 n. 8404), "nei casi in cui il giudice dell'esecuzione dichiari
l'improcedibilità (o l'estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c."
Pertanto, l'ordinamento processuale civile ha delineato, con l'articolo 617 c.p.c., un meccanismo impugnatorio specifico e perentorio per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che attengono alla regolarità formale degli atti del processo esecutivo, ivi incluse le ordinanze che dichiarano l'improcedibilità; tale rimedio è caratterizzato da elementi di stretta formalità e temporalità, la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'azione proposta. In primis, il termine perentorio per la proposizione del ricorso è fissato in giorni venti. Tale dies a quo decorre dalla conoscenza legale del provvedimento, tipicamente la sua notificazione, ovvero dalla conoscenza di fatto qualora la notifica non sia avvenuta. La natura perentoria di tale termine impone al litigante una rigorosa osservanza, pena la preclusione della possibilità di contestare l'atto esecutivo. Quanto alla forma dell'impugnazione, questa deve essere proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione, quale autorità giudiziaria funzionalmente competente a conoscere della fattispecie. Il procedimento si articola in due fasi distinte. La fase sommaria, introduttiva e preliminare, è caratterizzata dalla fissazione di un'udienza da parte del giudice dell'esecuzione, il quale è altresì investito del potere di adottare provvedimenti urgenti, quali la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di improcedibilità, qualora ne ricorrano i presupposti di legge. A questa segue la fase di merito, la cui introduzione è demandata al giudice dell'esecuzione che, con propria ordinanza, fissa un termine perentorio per l'instaurazione del giudizio dinanzi al Tribunale. Questo giudizio, a cognizione piena, si svolge secondo le regole del processo ordinario, garantendo il pieno dispiegarsi del contraddittorio e dell'istruttoria. Nel caso di specie, l'atto di citazione è stato proposto in violazione del rimedio processuale tipico e previsto dalla legge per contestare l'ordinanza di improcedibilità del processo esecutivo;
non essendo stata utilizzata la forma e rispettata la procedura dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., ma essendo stato proposto una domanda ex artt. 615 e 616 c.p.c., l'impugnazione risulta essere stata attivata con uno strumento processuale non idoneo e deve essere dichiarata inammissibile. L'accoglimento di tale eccezione preliminare di rito comporta l'assorbimento dei motivi di merito che pertanto non verranno esaminati in questa sede.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri previsti dal DM 55/2014 nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Sara Mazzotta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 14207/2018 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile la domanda proposta da parte attrice;
2. CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...] che liquida in €5.838,55 per competenze professionali, oltre spese generali iva CP_1 e cpa come per legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Bari, 10 giugno 2025.
Il Giudice Dr.ssa Sara Mazzotta
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Carbonara e Rocco Mario Parte_1 Pisconti;
ATTRICE e
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Giuseppe Campanella;
CP_1 CONVENUTO RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. 2.- Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. notificato in data 08.10.2018, ha citato Parte_2
a comparire dinanzi al Tribunale di Bari, al fine di sentir dichiarare l'illegittimità CP_1 dell'ordinanza emessa dal G.E. del Tribunale di Bari in data 19.04.2018 e conseguentemente, ritenere e dichiarare eseguibile la sentenza della Corte d'Appello di Bari, III sez. Civile n. 192/2013, che, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla ha condannato l'odierno convenuto al Pt_2 ripristino del terrazzino sito al terzo piano dello stabile di proprietà dell'attrice in Turi al vico III Sedile n. 7 e alla eliminazione del cordolo sottostante abusivamente costruito all'interno della proprietà dell'attrice. In particolare, in data 13 maggio 2014, la sentenza della Corte d'Appello di Bari summenzionata è stata ritualmente notificata in forma esecutiva al convenuto, unitamente all'atto di precetto;
ciononostante, il convenuto è rimasto inadempiente alle statuizioni contenute nella sentenza, sicché tale persistente inottemperanza ha indotto l'attrice ad adire il Giudice dell'Esecuzione del
Tribunale di Bari al fine di ottenere un provvedimento giurisdizionale definitorio delle modalità concrete dell'intervento esecutivo. Nell'ambito del procedimento esecutivo, sono state disposte due Consulenze Tecniche d'Ufficio al fine di accertare la fattibilità delle operazioni di ripristino, oggetto della sentenza posta in esecuzione;
la prima CTU aveva inizialmente prospettato la realizzabilità di tali interventi, valutandone positivamente la possibilità esecutiva. Tuttavia, la seconda CTU, a seguito di un più approfondito e specifico accertamento tecnico, ha conclusivamente stabilito la sconsigliabilità dell'esecuzione dei lavori di ripristino. Le motivazioni addotte si fondavano sull'ineluttabile pregiudizio che tali interventi avrebbero arrecato alla stabilità strutturale dell'edificio, comportando un rischio significativo per l'integrità dello stesso. In considerazione di tali risultanze peritali, il Giudice dell'Esecuzione, con Ordinanza del 19 aprile 2018, ha statuito l'ineseguibilità della sentenza. Conseguentemente, è stata dichiarata l'improcedibilità della procedura esecutiva, atteso che l'obbligo in essa contenuto non poteva essere coattivamente adempiuto senza compromettere un interesse superiore, quale la sicurezza dell'edificio.
In conclusione, la ha domandato la declaratoria di illegittimità dell'ordinanza emessa dal Pt_2
GE del 19.04.2018 e la declaratoria di eseguibilità della sentenza della Corte d'Appello di Bari III sez. civile, n. 192/2013, con condanna di controparte alle spese;
in via istruttoria, ha chiesto l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva e la rinnovazione della CTU.
3.- Con comparsa di costituzione e risposta del 6.12.2018, si costituiva in giudizio
[...] chiedendo: “1) Contrariis reiectis, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e CP_1 comunque manifestamente infondata in fatto ed in diritto e temerariamente proposta;
2) Condannare conseguentemente l'attrice al pagamento delle spese e competenze delle due fasi di giudizio”. Nel dettaglio, parte convenuta ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda ex artt. 615 e 616 c.p.c. proposta dall'attrice, in quanto in base alla giurisprudenza conforme in materia la controparte avrebbe dovuto proporre nel termine perentorio di 20 giorni l'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 c.p.c. avverso il provvedimento del G.E. datato 19/04/2018, comunicato dalla cancelleria a mezzo pec in data 27/04/2018, con il quale il Giudice dell'Esecuzione dichiarava l'ineseguibilità della sentenza n. 192/2013 della Corte d'Appello di Bari e l'improcedibilità della procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c. n. 2651/2014 R.g.e., (provvedimento emesso dal G.E. sulla scorta di tre relazioni redatte dal C.t.u. e del parere tecnico dell'ingegnere strutturista, ausiliario del C.t.u., autorizzato dal G.E. all'udienza del 06/10/2016). 4.- La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti.
5.- Con ordinanza del 28.11.2024, la causa è stata riservata per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
6.- Nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica sono state precisate le conclusioni e le parti si sono riportate alle richieste contenute nei propri scritti introduttivi. I.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
II.- In via preliminare va esaminata l'eccezione sollevata dalla difesa di parte convenuta di inammissibilità della domanda ex art. 615 e 616 c.p.c., in quanto “in base alla giurisprudenza conforme in materia, la controparte avrebbe dovuto proporre, nel termine perentorio di 20 giorni, l'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 c.p.c. avverso il provvedimento del G.E. datato 19/04/2018, comunicato dalla cancelleria a mezzo pec in data 27/04/2018, con il quale il Giudice dell'Esecuzione dichiarava l'ineseguibilità della sentenza n. 192/2013 della Corte d'Appello di Bari e l'improcedibilità della procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c. n. 2651/2014 R.g.e.”. Ebbene, sul punto occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di impugnazione delle ordinanze che dichiarano l'improcedibilità del processo esecutivo. Tali provvedimenti, infatti, non costituiscono sentenze di merito, bensì provvedimenti che attengono alla regolarità o procedibilità della procedura esecutiva. Conseguentemente, i vizi che si intendono contestare, essendo di natura procedurale o attenendo ai presupposti di regolare svolgimento dell'esecuzione, devono essere impugnati con lo specifico rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
È fondamentale distinguere tale ipotesi dall'estinzione del processo esecutivo. Sebbene la distinzione possa apparire sottile e abbia generato dibattiti giurisprudenziali, l'ordinanza che dichiara l'estinzione per cause tipiche (come la rinuncia agli atti o l'inattività delle parti) è impugnabile con il reclamo al collegio ex artt. 630 e 178 c.p.c. Tuttavia, per le cosiddette "estinzioni atipiche" (ovvero le chiusure anticipate del processo per ragioni non espressamente previste come cause di estinzione tipica), la giurisprudenza più recente e consolidata ritiene che il rimedio esperibile sia comunque l'opposizione agli atti esecutivi. Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. VI - 3, ordinanza 20/02/2019,
n. 4961 e da ultimo Cass. sez. III 29.4.2020 n. 8404), "nei casi in cui il giudice dell'esecuzione dichiari
l'improcedibilità (o l'estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c."
Pertanto, l'ordinamento processuale civile ha delineato, con l'articolo 617 c.p.c., un meccanismo impugnatorio specifico e perentorio per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che attengono alla regolarità formale degli atti del processo esecutivo, ivi incluse le ordinanze che dichiarano l'improcedibilità; tale rimedio è caratterizzato da elementi di stretta formalità e temporalità, la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'azione proposta. In primis, il termine perentorio per la proposizione del ricorso è fissato in giorni venti. Tale dies a quo decorre dalla conoscenza legale del provvedimento, tipicamente la sua notificazione, ovvero dalla conoscenza di fatto qualora la notifica non sia avvenuta. La natura perentoria di tale termine impone al litigante una rigorosa osservanza, pena la preclusione della possibilità di contestare l'atto esecutivo. Quanto alla forma dell'impugnazione, questa deve essere proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione, quale autorità giudiziaria funzionalmente competente a conoscere della fattispecie. Il procedimento si articola in due fasi distinte. La fase sommaria, introduttiva e preliminare, è caratterizzata dalla fissazione di un'udienza da parte del giudice dell'esecuzione, il quale è altresì investito del potere di adottare provvedimenti urgenti, quali la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di improcedibilità, qualora ne ricorrano i presupposti di legge. A questa segue la fase di merito, la cui introduzione è demandata al giudice dell'esecuzione che, con propria ordinanza, fissa un termine perentorio per l'instaurazione del giudizio dinanzi al Tribunale. Questo giudizio, a cognizione piena, si svolge secondo le regole del processo ordinario, garantendo il pieno dispiegarsi del contraddittorio e dell'istruttoria. Nel caso di specie, l'atto di citazione è stato proposto in violazione del rimedio processuale tipico e previsto dalla legge per contestare l'ordinanza di improcedibilità del processo esecutivo;
non essendo stata utilizzata la forma e rispettata la procedura dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., ma essendo stato proposto una domanda ex artt. 615 e 616 c.p.c., l'impugnazione risulta essere stata attivata con uno strumento processuale non idoneo e deve essere dichiarata inammissibile. L'accoglimento di tale eccezione preliminare di rito comporta l'assorbimento dei motivi di merito che pertanto non verranno esaminati in questa sede.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri previsti dal DM 55/2014 nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Sara Mazzotta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 14207/2018 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile la domanda proposta da parte attrice;
2. CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...] che liquida in €5.838,55 per competenze professionali, oltre spese generali iva CP_1 e cpa come per legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Bari, 10 giugno 2025.
Il Giudice Dr.ssa Sara Mazzotta