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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 11/02/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 8923 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. MUSILLO ROSANGELA, Parte_1 unitamente all'avv. CALVANO ANNA MARIA, giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosalba Controparte_1
VALANZANO, giusta delega in calce alla memoria difensiva
CONVENUTO
OGGETTO: Risarcimento danni da dequalificazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
RICORRENTE:
“accertare e dichiarare, in virtù di tutto quanto dedotto e provato, che le mansioni igienico-domestico-alberghiere svolte dalla signora sono illegittime Parte_2 poiché non attinenti al profilo professionale dell'infermiere, ma proprie del personale ausiliario di supporto, OSS, e, per l'effetto:
1. condannare l' al risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale e del danno non patrimoniale, nella misura determinata in euro € 116.494,48 quale valore parametrato al 50% dell'ultima retribuzione mensile base a far data dalla diffida 03.04.2023 con retroattività decennale, oltre gli ulteriori identici danni da calcolarsi
a far data dalla diffida fino a totale soddisfo, con interessi legali e rivalutazione monetaria
o nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia.
2. In via subordinata, condannare la al risarcimento del danno patrimoniale e Controparte_1
1 del danno non patrimoniale, nella misura determinata in euro € 77.663,20 quale valore parametrato al 1/3 dell'ultima retribuzione mensile base a far data dalla diffida 03.04.2023 con retroattività decennale, oltre gli ulteriori identici danni da calcolarsi a far data dalla diffida fino a totale soddisfo, con interessi legali e rivalutazione monetaria o nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia”.
CONVENUTA:
“Dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o comunque rigettare tutte le domande e pretese avanzate dalla SI , perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che Parte_1 sfornite di prova alcuna, nell'an e nel quantum;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 04/03/2024, , premesso di lavorare alle Parte_1 Parte dipendenze della a far data dal 1.12.2013, con adibizione all'Ospedale San Filippo Neri, con la qualifica di infermiera professionale (attualmente inquadrata nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari del CCNL relativo al personale del Comparto
Sanità - Triennio 2019-2021 - SA/D, ex categoria D3), osservando un orario di lavoro H24 su 3 turni (6:45/14:15, 13:45/21:15, 20:45/07:15), ha esposto: che sino al 2015 ha lavorato presso il servizio di sostituzioni nell'assistenza infermieristica (SAIO), venendo assegnata a tutti i reparti;
che dal maggio 2015 è stata assegnata al reparto di Chirurgia Vascolare dove tuttora lavora, composto da 24 posti letto, poi ridotti ad agosto nel 2021 a 14 + 2 riservati ai pazienti COVID e da agosto 2024 (in cui sono stati accorpati i reparti di chirurgia vascolare e d'urgenza) a 17 posti letto;
che in tutti i reparti in cui ha lavorato, oltre ai compiti attinenti alla propria qualifica professionale e alla tipologia dei pazienti presenti nei reparti in questione, è stata illegittimamente chiamata a svolgere ed ha sempre svolto, in modo ordinario e strutturato, mansioni “igienico-domestiche-alberghiere” del tutto estranee alla propria qualifica professionale e di competenza di un profilo professionale inferiore al proprio almeno di due categorie, i.e. quello dell'Operatore socio sanitario (di seguito OSS), figura introdotta nel reparto soltanto nel 2019, in numero di 4 unità totali, 2 nel turno della mattina e 2 nel turno del pomeriggio;
che pertanto, a causa dell'assenza nel Reparto degli
OSS, ella (come tutto il personale infermieristico) ha sempre svolto, oltre alle mansioni proprie della qualifica professionale di appartenenza, anche tutti i compiti degli OSS, quali, in particolare: rilevazione dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca), distribuire la colazione, mobilizzare i pazienti non autosufficienti per l'assunzione della colazione, somministrare la colazione ai pazienti non autonomi, eseguire le cure igieniche, che per i pazienti non autonomi consistono nel bagno a letto o comunque nelle cure igieniche, svuotare le buste di raccolta delle urine (pappagalli e padelle), eseguire tricocotomie preparatorie agli interventi, aiutare i malati nella doccia preoperatoria, nel cambio della biancheria, caricare il cellulare, aiutare a bere, rispondere al campanello, fare il cd. giro letti, ossia rifacimento letti e cambio lenzuola, stoccaggio dei materiali;
che tale
2 situazione le ha impedito di coltivare e incrementare la propria esperienza e competenza lavorativa specifica di infermiera, causando un danno professionale e all'immagine, vedendo quotidianamente mortificata la propria immagine professionale;
che tale situazione non è mutata dopo l'inserimento degli OSS nell'aprile 2019, dacché in misura insufficiente a soddisfare le necessità del Reparto e del tutto inutile a sollevare gli infermieri dallo svolgimento di mansioni ulteriori ed inferiori.
Assumendo, quindi, l'illegittimità dell'assegnazione, in violazione degli artt. 52 D.Lgs.
n. 165/2001, di mansioni e compiti propri di altra categoria di lavoratori di grado inferiore, ha convenuto in giudizio l'azienda affinché, accertato il demansionamento Pt_4 subito, la stessa sia condannata al risarcimento dei danni, consistiti (i) in un danno patrimoniale per diminuzione delle nozioni tecniche, della capacità pratica o comunque di vantaggi connessi all'esperienza professionale conseguenti al mancato esercizio delle mansioni spettanti, tale da comportare un pregiudizio alla carriera, l'impoverimento della capacità professionale, la diminuzione delle attitudini lavorative, la mancata acquisizione di maggiore capacità professionale e l'impedimento per il lavoratore di sfruttare possibili future occasioni di lavoro e (ii) in un danno non patrimoniale per lesione dell'identità professionale sul luogo di lavoro, dell'immagine e della vita di relazione e comunque del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro.
Tenuto conto della durata e dell'intensità del demansionamento (inferiore di ben due livelli), nonché della visibilità al pubblico, la parte ricorrente ha dedotto che la liquidazione, necessariamente equitativa, del danno non potrà essere inferiore al 50% della retribuzione mensile (pari a €1941,58), per un periodo pari a 120 mesi, ossia dieci anni, decorrenti dalla messa in mora del 03.04.2023, interruttiva della decorrenza della prescrizione, instando quindi per la condanna al pagamento della somma di €116.494,48 o, in subordine, della minor somma di €77.664,20, pari a un terzo della retribuzione del periodo, oltre accessori e con vittoria di spese.
Si è costituita tempestivamente l' convenuta, eccependo la carenza allegatoria CP_1 in ordine alle attività svolte allorquando assegnata al servizio SAIO e ai presupposti del lamentato demansionamento, di cui ha dedotto, in ogni caso, l'infondatezza, deducendo, in fatto: che il reparto di Chirurgia Vascolare ha sempre avuto adeguata dotazione organica, composta da un coordinatore infermieristico, 16 infermieri, dal 2019 4 OSS, ripartiti in ragione di 2 al mattino e 2 al pomeriggio elevati a 5 nel 2021 a fronte di una riduzione di posti letto da 24 a 16, vari Ausiliari esterni, presenti sempre in ragione di almeno 1 a turno, anche di notte;
che tutte le attività di pulizia, ristorazione, fornitura biancheria, ausiliariato e ritiro rifiuti sono svolte da personale esterno.
L' ha quindi contestato il lamentato demansionamento, affermando che la CP_1 ricorrente ha sempre svolto in via prevalente compiti propri della qualifica - la quale comprende anche l'assistenza diretta ai pazienti, soprattutto nei reparti, come quello di assegnazione, che richiedono elevata assistenza e cure - e solo in via occasionale e residuale i compiti propri della qualifica inferiore, tenendo anche conto che il reparto di adibizione
3 presenta un'adeguata dotazione organica ed alcuni servizi sono regolarmente svolti da ausiliari interni o ditte esterne.
Ha in ogni caso eccepito la carenza allegatoria in ordine ai presupposti del danno lamentato, eccependo altresì la prescrizione delle somme pretese nel periodo anteriore al decennio che precede la notifica della diffida del 3.4.2023.
Espletata la prova testimoniale, sul deposito di note autorizzate la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione.
2. Al fine di delimitare il quid disputandum e quindi probandum, va rilevato che la parte ricorrente lamenta di aver subito un illecito demansionamento a causa dello svolgimento “in modo ordinario e strutturato” delle mansioni di OSS nei vari riparti in cui ha eseguito le sostituzioni presso il servizio SAIO e, a decorrere dal maggio 2015, all'interno del reparto di chirurgia vascolare, domandando il risarcimento del danno subito nel decennio anteriore all'atto interruttivo della prescrizione, e quindi a decorrere dal 3.4.2013.
3. Ebbene, la delimitazione temporale operata in ricorso appare corretta, dovendo trovare applicazione, in presenza di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale
- nel quale si inserisce, per orientamento giurisprudenziale unanime, il danno da demansionamento - l'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla prestazione resa, state la natura permanente dell'illecito, che nel caso di specie risulta efficacemente interrotto, prima ancora che dalla notifica del ricorso, dal recapito della diffida stragiudiziale del 3.4.2023.
4. Neppure merita accoglimento l'eccezione di carenza allegatoria, avendo la parte ricorrente compiutamente allegato i fatti costitutivi del diritto fatto valere nel presente giudizio.
5. Giova allora premettere, da un punto di vista generale, che la disciplina delle mansioni nel lavoro pubblico trova la sua fonte nell'art. 52 d.lgs. n. 165/01, ai sensi del quale “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto
o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive (…)”.
Come è noto, analogamente a quanto previsto per il lavoro privato dall'articolo 2103 c.c.
(nella versione vigente), anche nel pubblico impiego privatizzato è previsto che il prestatore di lavoro debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle equivalenti dell'area di inquadramento. Entrambe le norme, quindi, precludono in termini
4 generali la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “in tema di pubblico impiego privatizzato, è legittima l'assegnazione del dipendente a mansioni inferiori per esigenze di servizio allorquando è assicurato in modo prevalente e assorbente
l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza. L'espletamento di mansioni inferiori che implichi un impiego di energie lavorative di breve durata non incide sullo svolgimento in modo prevalente ed assorbente delle mansioni di appartenenza”
(Cassazione Civile, Sez.Lav, 21/02/2013, n. 4301).
Nel tentativo di fornire un criterio discretivo oggettivo e generale, la giurisprudenza ha ritenuto, e più volte affermato, che, se al lavoratore è assegnata in via prevalente ed assorbente attività rientrante tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, per motivate e contingenti esigenze aziendali, ben può essere adibito anche a compiti inferiori purché marginali e accessori rispetto a quelli propri del suo livello (cfr. Cass. n. 8910 del 2019; n. 11045 del 2004; n. 7821 del 2001; v. anche Cass. 17774 del 2006 ove si afferma che “l'art.
52 del d.lgs. n. 165 del 2001, con la previsione secondo cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e con l'assenza di previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori, preclude, in termini generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita, alla stregua dell'art. 2103 cod. civ. che pone un divieto analogo esplicitato dalla previsione della nullità di ogni patto contrario. L'esatto ambito delle mansioni esigibili è, pertanto, indicato in termini analoghi nelle due citate disposizioni e l'attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza e, tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare”).
Va pure dato conto che la stessa S.C. di Cassazione, ha affermato, secondo una prospettiva parzialmente diversa, che “Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività” (cfr. Cass, 17.9.2020, n. 19419, Ord.; v. anche Cass.
n. 20833/2023).
Con la recentissima sentenza n. 33781 del 21.12.2024, la S.C. è tornata ad affrontare la questione e, nel richiamare tali principi (come già affermati dalla Cass. n. 8910/2019 cit. e
5 giurisprudenza ivi richiamata), ha ribadito che “le motivate esigenze aziendali devono avere carattere temporaneo, sicché l'utilizzo di fatto costante secondo un turno programmato di un lavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanche complementari a quelle del profilo rivestito, sia pure in maniera non particolarmente ricorrente in termini di ore adibite alla mansione inferiore, ma finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative non presenti nell'organico aziendale, non può ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all'art. 2103 cod. civ. mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali anche connotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti, che legittimano l'utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita.”
La Corte ha quindi richiamato i principi affermati da Cass. n. 17774/2006 - secondo cui ai fini della legittimità dell'assegnazione a mansioni inferiori, è necessario che “le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ad esigenze organizzative di efficienza e di economia del lavoro, ovvero di sicurezza, con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore, che ha l'onere di dimostrarla” - come pure quelli espressi nella sentenza n. 1419/2020, secondo cui, sempre che sia assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento delle mansioni concernenti la qualifica di appartenenza “l'unica ulteriore condizione del legittimo esercizio del potere di specificazione o di conformazione dell'attività dovuta è costituita dall'esistenza di un'obiettiva esigenza aziendale, non rilevando che le mansioni assegnate siano proprie di un profilo professionale di categoria meno elevata, né la carenza del requisito della temporaneità dell'esigenza di flessibilità”.
E tuttavia, la Corte ha ritenuto indispensabile che, ai fini della legittimità dell'assegnazione a mansioni inferiori, la scelta datoriale sia sorretta da un'obiettiva esigenza aziendale, risultante da atti motivati, sottolineando che: “l'eventuale adibizione a mansioni inferiori, per gli effetti che produce, deve risultate da atti della PA datrice di lavoro adeguatamente motivati in quanto, nella gestione del rapporto, il datore di lavoro pubblico è obbligato ad attenersi ai principi di correttezza e buona fede applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (vedi, fra le tante: Cass. SU n. 21671/2013). Tali principi sono stati successivamente ribaditi da questa
Corte, che ha escluso il demansionamento di un infermiere adibito occasionalmente ed in via residuale a mansioni di chiusura e confezionamento di rifiuti tossici in forza di una circolare aziendale, valorizzando le disposizioni aziendali, genericamente riferite al
“personale sanitario” e riguardanti situazioni eccezionali in cui era venuta in rilievo l'esigenza di evitare l'abbandono di rifiuti di tale tipologia, in mancanza di personale ausiliario OTA (v. Cass. n. 22901/2022)”.
Come puntualmente evidenziato in recentissimo precedente del Tribunale di Roma
(sentenza del 6.2.2025 - est. Pascarella) “Il limite rappresentato dal carattere marginale e di
“ breve durata” dell'adibizione a mansioni inferiori appare, poi, coerente, contrariamente a quanto a quanto sostenuto dall' resistente, con la previsione dell'art. 49 del CP_1
6 Codine Deontologico dell'infermiere, secondo cui “L'infermiere, nell'interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale.” Il chiaro tenore di tale disposizione depone in maniere inequivoca nel senso che il cd. obbligo di compensazione viene meno allorquando le carenze che comportano la necessità di espletare anche mansioni inferiori non abbiano carattere eccezionale, sicchè
l'adibizione a queste ultime sia abituale o ricorrente.”
6. Ebbene, tenuto conto dei principi espressi dall'orientamento prevalente della giurisprudenza, ritenuto da questo giudice maggiormente condivisibile, può allora affermarsi che il datore di lavoro pubblico può adibire il lavoratore a mansioni inferiori, a condizione che (i) tale impegno consenta, in ogni caso, l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza in modo prevalente ed assorbente;
(ii) che il lavoratore sia chiamato a svolgere le mansioni inferiori in via meramente occasionale (per brevi periodi) o marginale (dal punto di vista quantitativo); (iii) che tali mansioni non siano completamente estranee alla professionalità del lavoratore;
(iv) che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico.
7. Al fine di stabilire l'effettività del demansionamento oggetto di giudizio occorre dapprima confrontare le attribuzioni del profilo professionale di appartenenza e dei profili inferiori, e poi verificare il contenuto concreto delle mansioni svolte dal dipendente e valutare se i compiti assegnati al lavoratore integrino una violazione dell'art. 52 del D.Lgs.
165 del 2001.
Nel caso di specie, parte ricorrente, infermiera professionale, inquadrata al livello D del
CCNL di categoria, ha affermato di aver svolto sin dal marzo 1991, “in modo ordinario e strutturato”, mansioni inferiori a causa della carenza strutturale nel reparto di figure tecniche di supposto (O.S.S. e dal 2022 anche OTA).
Occorre allora in primo luogo richiamare le declaratorie del CCNL di settore.
In particolare, il CCNL integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanita' stipulato il 7 aprile 1999 inquadra nella categoria A (confluita nel CCNL 2019-2021 nell'area del Personale di Supporto) l'ausiliario specializzato, il quale svolge “le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa”
In tale categoria è collocato anche “l'ausiliario specializzato operante nei servizi socio assistenziali, il quale provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi”
7 Nella categoria B, (confluita nel CCNL 2019-2021 nell'area degli Operatori) oltre all'operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA), “il quale svolge le attivita' alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature” (livello B, individuato come profilo ad esaurimento), è inserito l'operatore socio-sanitario (OSS),
“il quale svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio-assistenziali e socio-sanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero
e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo” (livello Bs).
Non è forse inutile rammentare che la figura dell'operatore socio sanitario (che ha assorbito quella dell'infermiere generico dell'operatore tecnico addetto all'assistenza), rientrante nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'art.
3-octies d.lgs. n.
502/1992, è stata istituita con Accordo del 22 febbraio 2001 (in G.U. 19.4.2001, n. 91) intervenuto tra i Ministri della Sanità e per la solidarietà sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
L'operatore socio-sanitario, secondo il detto Accordo, “svolge attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente”.
Le sue attività “sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita: a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”. Egli opera “sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente” e “svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale”.
L'allegato A all'Accordo elenca, esemplificativamente, le attività proprie di tale figura professionale: “1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale all'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale. 2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale: osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente;
8 collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale. […]”.
L'Allegato B all'Accordo specifica quali siano le competenze dell'operatore socio- sanitario: “In base alle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure professionali, sa attuare i piani di lavoro. E' in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli, ecc.) E' in grado di collaborare con l'utente e la sua famiglia: nel governo della casa e dell'ambiente di vita, nell'igiene e cambio biancheria;
nella preparazione e/o aiuto dell'assunzione dei pasti;
quando necessario, e a domicilio, per l'effettuazione degli acquisti;
nella sanificazione e sanitizzazione ambientale. E' in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature, nonché la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l'assunzione dei pasti. Sa curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare. Sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti. Sa svolgere attività finalizzate all'igiene personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presìdi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette. In sostituzione e appoggio dei famigliari su indicazione del personale preposto è in grado di: aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;
aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;
osservare, riconoscere
e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare (pallore, sudorazione ecc.); attuare interventi di primo soccorso;
effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse;
controllare e assistere la somministrazione delle diete;
aiutare nelle attività di animazione e che favoriscono la socializzazione, il recupero ed il mantenimento di capacità cognitive e manuali;
collaborare ed educare al movimento e favorire movimenti di mobilizzazione semplici su singoli e gruppi;
provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella carrozzella;
collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento;
utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio;
svolgere attività di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche;
accompagnare l'utente per l'accesso ai servizi. […]”.
Appartengono poi alla categoria D (confluita nel CCNL 2019-2021 nell'area dei
“Professionisti della Salute e dei Funzionari”) “i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti , autonomia e responsabilità proprie, capacità
9 organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Sono inquadrati nella detta categoria, tra gli altri, i collaboratori professionali sanitari
e, quindi, il personale infermieristico di cui al decreto ministeriale n. 739/1994, precisando le parti collettive che “Per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali del personale appartenente a tali profili, si fa rinvio ai decreti del ministero della sanità o alle disposizioni di leggi e regolamenti indicati a fianco di ciascuno. Tali profili, comunque, svolgono, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale - quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito delle unità operative semplici;
assicurano i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le aziende ed, in particolare, quelli che garantiscono
l'assistenza sulle ventiquattro ore;
collaborano all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, possono essere assegnati, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi;
all'interno delle unità operative semplici possono coordinare anche l'attività del personale addetto per predisporne i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo”
L'attività infermieristica è disciplinata quindi dal richiamato DM 739 del 1994 il quale all'art. 1 stabilisce: “è individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: L'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie,
l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3 L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca”.
Nell'attuale assetto della contrattazione collettiva, quindi, l'Operatore sociosanitario (come pure l'Operatore tecnico addetto all'assistenza) è addetto - per limitarsi, per quanto di interesse, all'ambito ospedaliero – all'assistenza diretta del paziente, cioè compie tutti gli atti materiali necessari per consentire la “vita quotidiana” del malato, come espletare le
10 funzioni fisiologiche, e atti elementari che la condizione stessa di malato non permette, come lavarsi, mangiare, aprire una bottiglia, accendere il televisore o comporre un numero telefonico, oppure tutti gli atti che assicurano il mantenimento di un ambiente sano e confortevole (come fruire di letti con lenzuola pulite, tenere in ordine l'ambiente ecc.), attività per la cui esecuzione sono richieste, in generale, “conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali” e non già “conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti” nonché “autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa”.
Per converso, l'infermiere - che rientra nell'Area dei Professionisti della Salute - si occupa ed è responsabile dell'assistenza generale infermieristica del paziente, e svolge, al pari di altre professioni intellettuali, un'attività essenzialmente fondata su un sapere scientifico, che, pur se si estrinseca in atti di carattere pratico-manuale (come avviene anche per i medici: si pensi a un chirurgo), presuppone necessariamente un insieme di conoscenze complesse e articolate, diverse ed ulteriori rispetto al comune “saper fare” in forza di esperienza e pratica.
Nondimeno, l'infermiere, ferma la sua diretta responsabilità in ordine all'assistenza generale infermieristica del paziente, nell'ambito delle sue competenze può avvalersi del personale di supporto (tra cui gli OSS), secondo un criterio di intervento multiprofessionale.
A tale figura è quindi attribuita la discrezionalità tecnica di stabilire se un determinato atto, che rientra nelle proprie competenze, debba, in ragione proprio della sua complessità e delle specificità del caso, essere compiuto personalmente o se possa essere eseguito -sotto la sua responsabilità- da un suo ausiliario o collaboratore.
L'infermiere professionale svolge quindi mansioni maggiormente qualificate e, pertanto, superiori rispetto alle mansioni dell'Operatore, essendo chiamato, quale esercente una professione intellettuale, ad occuparsi della rilevazione dei bisogni sanitari e della pianificazione dell'intervento infermieristico, potendo, ove lo ritenga necessario, provvedere direttamente, nei casi più complessi, all'assistenza diretta del paziente in relazione a specifiche esigenze o bisogni.
Se tanto è, deve allora escludersi che l'infermiere professionale possa essere stabilmente e ordinariamente assegnato a supplire alla carenza dei lavoratori di livello inferiore, pena, in primis, la perdita o il pregiudizio per l'efficienza ed efficacia dell'assistenza.
In tal senso di è recentemente espressa la Corte di Appello di Roma, la quale, con sentenza pubblicata il 17.4.2024 (RG. 2037/2022), nel confermare la sentenza di accoglimento del Tribunale di Roma, emessa in fattispecie del tutto analoga alla presente, nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il lamentato demansionamento (sent. Tribunale di Roma est. Luna, n. 770/2022), ha affermato che “non è mera facoltà discrezionale del datore di lavoro assegnare ordinariamente e stabilmente all'infermiere lo svolgimento
11 delle mansioni che sono caratteristiche dei lavoratori inquadrati in livelli inferiori, in quanto tali mansioni per essere eseguite non richiedono il complesso bagaglio di conoscenze scientifiche e professionali caratterizzanti le professioni intellettuali, fermo restando che spetta all'infermiere valutare se anche singoli atti propri della figura di inferiore livello debbano essere compiuti da lui direttamente in ragione delle peculiarità del caso;
”, chiarendo anche, nel solco della giurisprudenza sopra ampiamente richiamata, che “all'infermiere professionale possono essere affidate mansioni strumentali a quelle proprie del profilo di pertinenza, mentre non possono essergli stabilmente affidate attività che non sono semplicemente accessorie rispetto a quelle proprie, ma assumono una significativa rilevanza quantitativa. Accessorio, secondo il Dizionario “Treccani”, è quello
“che s'accompagna a ciò che è o si considera principale, quindi secondario, marginale, complementare”. Possono dirsi, dunque, accessorie soltanto mansioni che rimangano appunto marginali o secondarie e tali quindi che non richiedano un impegno quantitativamente significativo.”
8. Tanto chiarito in ordine al rapporto tra le due figure professionali e ai limiti per la legittima attribuzione delle mansioni inferiori e passando alla fattispecie concreta, si osserva anzitutto che l'istruttoria espletata attraverso le dichiarazioni testimoniali non ha consentito di confermare che la ricorrente sia stata stabilmente assegnata (anche) alle mansioni di assistenza diretta o ambientale descritte in ricorso sino all'assegnazione al reparto di chirurgia vascolare, pacificamente avvenuto nel maggio 2015.
Sul punto, anche a superare la carenza di adeguata allegazione in ordine alle concrete modalità esecutive della prestazione presso i singoli reparti ove è stata assegnata per le sostituzioni, va rilevato che l'unico teste escusso sul punto ( ) si è limitato a Tes_1 riferire di aver visto la ricorrente in quel reparto svolgere attività di assistenza diretta, senza tuttavia essere in grado di precisare con quale frequenza la ricorrente fosse ivi assegnata.
Per converso, in riferimento al periodo successivo di adibizione al reparto di Chirurgia Vascolare, l'istruttoria ha confermato l'assunto secondo cui la ricorrente ha continuativamente e ordinariamente svolto (anche) le mansioni tipiche del profilo dell'OSS, in modo nient'affatto occasionale, quanto piuttosto strutturale, al fine di sopperire alla carenza dell'organico degli OSS sino a tutto il mese di marzo 2019.
In particolare, il teste infermiere collega di lavoro della ricorrente presso il Tes_2 reparto di chirurgia vascolare sin dalla assegnazione della ricorrente, ha confermato che sino almeno al marzo 2019 gli infermieri professionali del reparto, dotato di 20 posti letto, si sono sempre stabilmente e quotidianamente occupati delle mansioni di competenza degli
OSS e, quindi, delle attività di assistenza domestico alberghiera, comprensiva di distribuzione dei pasti e assistenza nell'alimentazione ai pazienti non autosufficienti, cure igieniche, svuotamento buste delle urine, rifacimento letti, rilevazione dei parametri
(frequenza cardiaca, pressione e glicemia), somministrazione terapie, attività che impegnavano gli infermieri per un tempo considerevole del proprio turno (ha dichiarato
12 infatti: “direi quasi che occupava più tempo a svolgere queste attività che quelle infermieristiche).
Sul punto, va però evidenziato che il teste a riferito di aver sempre osservato Tes_2 il turno diurno, che condivideva con la ricorrente per circa 6 giorni al mese;
e tuttavia, appare senz'altro verosimile che il tempo dedicato dagli infermieri professionali al disbrigo delle attività di assistenza fosse senz'altro maggiore nel turno diurno rispetto a quello pomeridiano (in cui di regola non viene eseguito il cd. giro letti) e molto superiore rispetto al turno notturno, in cui l'infermiere interviene soltanto al bisogno.
E tuttavia, anche ad ipotizzare, tenuto conto delle turnazioni, che la ricorrente abbia svolto in prevalenza le mansioni proprie del suo profilo professionale, ciò non vale a escludere l'illegittimità dell'assegnazione alle mansioni di OOS, le quali, proprio perché svolte in via ordinaria e strutturata, per un periodo di tempo significativo e in misura quantitativamente non marginale, non possono affatto ritenersi accessorie, nel senso sopra chiarito.
Come si è sopra argomentato, al fine di assicurare la legittimità dell'assegnazione a mansioni inferiori è necessario non soltanto che le mansioni proprie della qualifica di appartenenza siano svolte in modo prevalente ed assorbente ma anche che quelle inferiori siano meramente accessorie e marginali ed altresì che non siano completamente estranee alla professionalità del lavoratore.
Nel caso di specie, invece, la ricorrente è stata assegnata a mansioni che, sia per durata che per quantità, non appaiono nient'affatto marginali;
né è emerso che esse fossero strettamente strumentali alle attività infermieristiche (il che è da escludersi, trattandosi, come visto, in massima parte di attività di assistenza domestico-alberghiera e assistenza igienica del tutto scevre dalle attività infermieristiche).
Si richiamano in proposito le condivisibili argomentazioni spese da questo Tribunale in altro precedente di accoglimento in fattispecie analoga alla presente, in cui il giudice, escluso il carattere marginale delle mansioni superiori, pur a fronte del comprovato espletamento di mansioni infermieristiche in misura prevalente nell'arco del turno dell'infermiere, ha anche rilevato che non ricorre neanche l'ulteriore condizione richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che le mansioni in questione “non siano completamente estranee alla professionalità” propria del dipendente, atteso che sicuramente del tutto estranee alla professionalità dell'infermiere professionale di categoria D sono operazioni materiali quali il cambio della lenzuola o lo svuotamento dei cd. pappagalli, che neppure possono reputarsi connesse o strumentali ad altre di loro competenza” (sentenza Tribunale di Roma n. 660 del 2.2.2021, est. Pascarella).
Né depone per la legittimità dell'assegnazione delle mansioni la circostanza che talune delle attività di assistenza diretta siano state svolte in favore di pazienti che presentavano condizioni cliniche più critiche o che richiedevano, per particolari ragioni (come ad es. per effetto della sottoposizione ad interventi chirurgici), il coinvolgimento dell'infermiere
13 professionale, atteso che - come condivisibilmente affermato dalla Corte di Appello di nel precedente già sopra richiamato (sentenza del 17.4.2024) - nel sistema normativo CP_1 delineato il datore di lavoro non può assegnare ordinariamente e stabilmente all'Infermiere professionale lo svolgimento delle mansioni che sono caratteristiche degli Operatori, pena la perdita o il pregiudizio per l'efficienza ed efficacia dell'assistenza del paziente, dovendosi anzi garantire, nella prospettiva di un intervento multiprofessionale, la disponibilità di risorse di supporto dedicate all'assistenza diretta, spettando all'infermiere professionale valutare, caso per caso, se i singoli atti propri della figura di inferiore livello debbano essere compiuti da lui direttamente in ragione delle peculiarità del caso.
A tanto va aggiunto, alla luce del più recente orientamento espresso dalla S.C. di Cassazione (sentenza n. 33781 del 21.12.2024, cit.), che l'adibizione della ricorrente a mansioni inferiori appare pure violativa dei precetti di correttezza e buona fede, che debbono accompagnare anche l'adempimento degli obblighi datoriali, nella misura in cui l'azienda non ha adottato alcun motivato atto di attribuzione delle mansioni inferiori agli infermieri professionali, che desse conto delle esigenze aziendali a fondamento della scelta.
Deve dunque concludersi che nel periodo dal maggio 2015 al marzo 2019 la ricorrente ha subito un illecito demansionamento.
9. In tal senso si è peraltro espressa la giurisprudenza di merito prevalente in fattispecie analoghe alla presente (v., oltre alla già citata sentenza n. 770/2022 del Tribunale di Roma, est. Luna, anche sentenze Tribunale di Roma n. 1792/2023, est. , n. 3738/2022, Per_1 est. Tizzano, C.A. n. 3692 del 24.10.2023, Tribunale di Roma, sentenza n. 3678 del CP_1
26.3.2024, Corte di Appello di Roma sentenza del 17.4.2024, Corte di Appello di Roma, sentenza n. 4333 del 10.12.2024).
In particolare, si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni spese dalla Corte Capitolina nella recentissima sentenza da ultimo richiamata (n. 4333 del 10.12.2024):
“si sottolinea che, sebbene alcuni compiti possano dirsi complementari e strumentali a quelli tipici infermieristici, proprio l'assenza totale o in misura apprezzabile del personale ausiliario era causa della necessitata e sistematica adibizione del personale infermieristico ad una molteplicità di compiti ulteriori senz'altro meno qualificanti di quelli tecnici loro propri, ma demandati in quanto indispensabili per garantire il funzionamento della struttura ospedaliera.
Quanto sopra, appunto, per l'assenza totale o parziale, ma comunque in misura apprezzabile, nell'organigramma aziendale delle figure professionali, cui tali compiti sono assegnati in via elettiva, assetto organizzativo, questo, che ha determinato, in relazione alle prestazioni strumentali o accessorie, il superamento del limite della prestazione esigibile.
Infatti, la possibilità di ritenere esigibile un'obbligazione meramente accessoria e strumentale rispetto a quella principale e tipizzante è condizionata alla circostanza che la prestazione ulteriore in questione resti marginale e non assuma una rilevanza quantitativa
14 tale da connotare costantemente la prestazione, divenendo, per la sistematicità dell'adibizione, contenuto ordinario della stessa.
In tal senso, si è ritenuta corretta la valutazione del giudice di merito, in base alla quale la rilevanza quantitativa della prestazione relativa a qualifica inferiore è tale da poter escludere che il suo svolgimento possa essere considerato come obbligazione accessoria che, per sua natura, deve avere una rilevanza marginale nello svolgimento dell'obbligazione principale ed essere funzionalmente collegata alla stessa, essendo con ciò superato il limite della normale esigibilità e divenendo la condotta datoriale illecita e fonte di responsabilità contrattuale (argomentando, tra le altre, da Cass., sez. lav.,
11/7/2022, n. 21924).
In particolare, la necessità dello svolgimento delle incombenze inerenti ai profili inferiori - come il rifacimento dei letti, la pulizia dei pazienti, il trasporto dei degenti all'interno della struttura ospedaliera, l'alimentazione e la cura dell'igiene personale dei soggetti non autosufficienti, la movimentazione dei pazienti anche con problemi di deambulazione, e quant'altro - necessariamente assumeva una rilevanza quantitativa apprezzabile per l'assenza totale di personale di categoria inferiore, che si occupasse quotidianamente di tali incombenze, sicché costituisce un'immediata inferenza logica che il personale infermieristico dovesse, per una consistente parte del tempo dedicato alla prestazione lavorativa, adempiere a tali compiti al fine di garantire il funzionamento del reparto e della stessa struttura ospedaliera, sostituendo il personale di categoria inferiore del tutto assente o mancante in termini numericamente apprezzabili.
Ora, la rilevanza quantitativa dell'adibizione - ai fini dell'affermazione del diritto per il quale qui si discute - è quella necessaria ad escludere che i compiti propri delle qualifiche inferiori affidati ed espletati dal lavoratore fossero solo marginali, e che fossero eseguiti per far fronte ad esigenze del tutto temporanee ed eccezionali, essendo solo in tal caso espressione di un legittimo ius variandi esercitabile, in base al canone di buona fede, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio segnato dai precetti di cui agli artt. 1175 e 1375 c. c.
Viceversa, che le condizioni legittimanti (della marginalità e della temporaneità dell'adibizione) non ricorressero nel caso specifico, si ricava immediatamente dalla costante e sistematica adibizione del xxxxx a tali incombenze, che divenivano parte integrante della sua prestazione giornaliera, superando il limite della normale tollerabilità.
Pertanto, esse non potevano essere considerate come un'obbligazione accessoria, sia per la rilevanza quantitativa di cui sopra, sia perché non potevano neppure dirsi sempre e comunque funzionalmente collegate all'obbligazione principale, posto che la maggior parte delle attività loro demandate ed aventi contenuto puramente esecutivo - v. supra - laddove non fossero state correlate ad esigenze sanitarie specifiche del singolo paziente (e per tale ragione richiedenti l'apporto tecnico dell'infermiere professionale) erano del tutto eterogenee rispetto alla professionalità tipica dell'infermiere di categoria D, non
15 implicando il corredo di esperienze professionali che caratterizza il profilo di appartenenza.
Invero, tale profilo prescrive l'espletamento di compiti che presuppongono conoscenze, tecniche e specialistiche, eterogenee rispetto a quelle assolutamente scevre da tali contenuti teorici e, viceversa, concernenti attività puramente esecutive - come l'alimentare i pazienti non autosufficienti, l'accompagnare negli spostamenti i degenti, il provvedere all'igiene personale degli stessi, il rifacimento dei letti, ecc. attività, tutte, consone alla professionalità degli operatori di categoria A (AS) o B (OTA e OSS).
Infatti, l'omogeneità e la strumentalità possono affermarsi se la prestazione accessoria sia funzionale ad altra che richieda l'utilizzazione del patrimonio di conoscenze specifiche della professionalità infermieristica e, quindi, se tali incombenze siano correlate alle specifiche esigenze di pazienti che possono essere assicurate solo dalla maggiore professionalità dell'infermiere, come ad esempio occuparsi del'lalimentazione di pazienti con specifiche esigenze dietetiche o dell'accompagnamento di pazienti con specifiche esigenze cliniche.
Ne consegue che il carattere sistematico e non occasionale dell'adibizione a mansioni inferiori, non limitato a situazioni episodiche, coincidenti con particolari esigenze, ma durevole nel tempo - nella specie, per oltre 10 anni - e tale da far sì che tali mansioni costituiscano una componente ordinaria della prestazione giornaliera del xxxx, costretto a fronteggiare carenze strutturali e non transeunti della [...] xxxx , è indice della non marginalità delle mansioni e che esse non possano più ritenersi accessorie”.
10. A conclusioni diverse deve allora pervenirsi, in applicazione delle coordinate sin qui tracciate, in riferimento al periodo successivo all'aprile 2019, in cui è pacifico che siano stati introdotti degli Operatori socio-sanitari, nella misura dapprima di 4 e poi di 5 unità, presenti sia di mattina che di pomeriggio, con esclusione quindi solo del turno notturno.
Ebbene, considerando che le attività domestico-alberghiere e l'assistenza diretta a carico del personale ospedaliero possono ritenersi meramente occasionali nell'arco orario della notte, in cui non vengono ordinariamente svolte attività di distribuzione pasti né attività igienico-sanitarie o di rifacimento letti, può senz'altro ritenersi che a partire dall'aprile 2019 l'eventuale svolgimento di tali inferiori mansioni sia avvenuto in via del tutto marginale e accessoria rispetto all'attività infermieristica.
I testi escussi hanno anche riferito che, dopo l'introduzione degli OSS nell'aprile 2019, per i pazienti più critici le attività di assistenza diretta al paziente sono svolte dagli infermieri solo ove non delegate agli OSS, i quali, data la maggiore complessità clinica dei casi, prestano la detta assistenza sempre sotto la supervisione e responsabilità dell'infermiere professionale, così come previsto dalla normativa richiamata.
In definitiva, alla luce di tutte le superiori ragioni, va dichiarato che la ricorrente ha subìto il demansionamento lamentato soltanto nel periodo dal maggio 2015 al marzo 2019.
16 11. Passando alla domanda risarcitoria, va anzitutto rammentato che l'inadempimento da parte del datore di lavoro pubblico all'art. 52 D.Lgs. n. 165/2001, al pari della violazione del disposto dell'art. 2103 c.c., è suscettibile di determinare una pluralità di conseguenze lesive, con effetti sia patrimoniali, che non patrimoniali.
Il demansionamento, tuttavia, non implica automaticamente il diritto del lavoratore al ristoro dei danni, occorrendo l'allegazione e la prova, quale presupposto indispensabile per una valutazione equitativa del danno, che da esso siano derivati determinati pregiudizi
(Cassazione S.U. 24.3.2006, n. 6572).
Secondo l'oramai consolidato orientamento della S.C., dunque, non basta la prova del demansionamento, cioè dell'inadempimento contrattuale del datore di lavoro, ma occorre che sia offerta la prova delle circostanze di fatto da cui risulta l'esistenza dei danni conseguenti all'inadempimento, così come riaffermato con la sentenza della S.C. 1327 del 26/01/2015, nella cui massima si legge: “In tema di danno da demansionamento, il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore
l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.”
12. Quanto al danno professionale di contenuto patrimoniale – che può consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita e dalla mancata acquisizione di nuove capacità, sia nella perdita di chance e cioè di maggiori e nuove possibilità di guadagno - secondo il prevalente e maggiormente condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, esso può certamene essere accertato attraverso presunzioni, siccome consentito in via generale nel nostro ordinamento
(cfr., da ultimo, Cass. Sez. L - Ordinanza n. 19923 del 23/07/2019 ove si è affermato che
“In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.”).
17 La liquidazione deve, poi, avvenire in via equitativa, secondo parametri che consentano una valutazione che sia adeguata e proporzionata e il completo ristoro del pregiudizio effettivamente subito, ma evitando duplicazione risarcitorie, attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. (v, Cass. 7.3.2016, n. 4379; Cass. 20.4.2016, n. 7766;
Cass., n.7513/2018).
13. Nel caso di specie, non sono emersi elementi sufficienti per ravvisare un apprezzabile danno alla professionalità, anzi smentito dalla circostanza che la ricorrente ha sempre continuato a svolgere in misura prevalente tutte le mansioni propria della qualifica, non essendo stato neppure provato che l'esercizio di mansioni aggiuntive di livello inferiore, nei limiti e con le modalità in precedenza evidenziati, abbia precluso in maniera significativa l'acquisizione di ulteriori conoscenze e capacità o abbia impedito di curare la formazione professionale.
Può invece ritenersi sufficientemente provata l'esistenza di un danno non patrimoniale alla dignità professionale sulla base degli elementi indiziari complessivamente desumibili dagli atti di causa, quali la durata del demansionamento, il carattere meramente manuale delle mansioni inferiori, di ben due livelli, e la visibilità dell'attività, ordinariamente svolta alla presenza dei pazienti e dei colleghi.
14. Ai fini della liquidazione dei danni in parola, ben può adottarsi, quale parametro, la retribuzione percepita dalla lavoratrice, atteso che “elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 36
Cost.) anche del contenuto professionale della prestazione, di modo che l'entità della retribuzione ben può, dunque, essere assunta, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro dei pregiudizi da dequalificazione professionale (v.
Cass.,12.6.2015, n.12253 e precedenti conformi ivi richiamati).
Tenuto conto degli elementi in precedenza indicati, ritiene il Tribunale che il danno possa essere liquidato, per il periodo intercorso dal 1.5.2015 al 31.3.2019, in misura pari al
10% dell'importo della retribuzione mensilmente percepito nel detto periodo, comprensiva delle voci di cui all'art. 75, punto 1, del CCNL.
15. In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso, accertato il demansionamento subìto dalla ricorrente nel periodo dal 1.5.2015 al 31.3.2019, la convenuta va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari al 10% dell'importo della retribuzione mensilmente percepito nel detto periodo, comprensiva delle voci di cui all'art. 75, punto 1, del CCNL, oltre interessi legali ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 (applicabile anche ai crediti di natura risarcitoria, v. Cass.,
2.7.2020, n. 13624).
16. - Le spese di lite possono essere interamente compensate, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso e della esistenza di precedenti di merito di segno contrario
18 rinvenibili anche nella giurisprudenza di secondo grado (cfr., in particolare, App. Roma n.
3476 del 17/10/2024, n. 2192 del 31/5/2024, n. 867 del 5/3/2024 e n. 3619 dell11/12/2023).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato il 04/03/2024, così provvede:
1. - Dichiara che la ricorrente ha subìto un illecito demansionamento nel periodo dal
1.5.2015 al 31.3.2019;
2. - Condanna, per l'effetto l'azienda convenuta, al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari al 10% dell'importo della retribuzione mensilmente percepito nel periodo di cui al capo che precede, comprensiva delle voci di cui all'art. 75, punto 1, del CCNL, oltre interessi legali ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994;
3. - Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Roma, 11/02/2025
Il Giudice
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