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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/05/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3733/2022
Il giorno 22/05/2025, nella causa iscritta al n RG 3733 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3733/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Civitavecchia (RM), Parte_1 C.F._1 alla Via Piero Gobetti, n. 11, con l'avv. CONDELLO CLAUDIA ), dal C.F._2 quale rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), elettivamente domiciliato in VIA GIULIO Controparte_1 C.F._3
VENTICINQUE 23 00136 ROMA con l'avv. TELARICO MIRA ) dal C.F._4 quale rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1027/2022, emesso dal Parte_1
Tribunale di Civitavecchia il 27.9.2022, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di CP_1 della somma di € 1.239,10, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di
[...]
2 di 6 rimborso della quota del 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive sostenute negli anni 2019,
2020 e 2021 per il figlio , giusto decreto del 12.7.2019. Per_1
A fondamento dell'opposizione, ha anzitutto eccepito l'indeterminatezza ed incertezza del credito azionato, in quanto dai documenti allegati al ricorso non si evince la riferibilità degli esborsi a spese riguardanti il minore;
inoltre, ha eccepito l'inesigibilità del rimborso per determinate voci di spesa medica e sportiva, trattandosi di spese non previamente concordate;
con particolare riferimento alla scuola calcio, ha dedotto la sussistenza di un accordo tra le parti in virtù del quale le relative spese sarebbero state sostenute dal infine, ha eccepito la compensazione del preteso CP_1 credito con quello vantato dalla odierna opponente in relazione al rimborso della quota di spese straordinarie sostenute in favore della figlia e del figlio per € 509,96. Per_2 Per_1
Si è costituito contestando puntualmente le avverse deduzioni ed eccezioni Controparte_1
e concludendo per il rigetto dell'opposizione nel merito.
La causa è stata istruita mediante la mera acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi che seguono.
Va anzitutto premesso che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione in cui valgono i principi generali in tema di onere della prova, in virtù dei quali incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ne consegue che, all'instaurazione del giudizio di opposizione, l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Ciò posto, risulta incontestato e documentato il diritto di al rimborso del Controparte_1
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio , collocato presso di sé giusto Per_1 decreto del Tribunale di Civitavecchia del 12.7.2019 (in atti).
Il provvedimento citato subordina il diritto al rimborso all'accordo tra i genitori “secondo il protocollo stilato dal Tribunale di Civitavecchia in data 15/1/2015”, il quale stabilisce la necessità del previo accordo tra i genitori quanto alle spese mediche presso privati e specialisti in libera professione, alle spese scolastiche imposte da istituti privati e alle spese extrascolastiche, tra cui quelle sportive (cfr. protocollo consultabile sul sito ufficiale del Tribunale di Civitavecchia).
3 di 6 In punto di previo accordo tra i genitori sulle spese straordinarie nell'interesse di figli minori, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. civ. n.
16175 del 30/07/2015; si v. anche Cass. civ. n. 5059 del 24/02/2021: “In tema di separazione personale, non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd "straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori”).
Nel caso di specie, trattasi di: spese mediche sostenute presso centri medici o professionisti privati e per acquisto di medicinali (fatture e scontrini fiscali); spese scolastiche (bollettino postale di pagamento della quota di iscrizione); spese sportive (fattura palestra e ricevute scuola calcio). Tutte le spese devono ritenersi funzionali al migliore interesse del minore.
Inoltre, parte opponente non ha in alcun modo argomentato in ordine ai motivi per i quali essa avrebbe prestato il proprio dissenso agli esborsi in questione, non fornendo elementi per poterne valutare la congruità o non congruità rispetto alle condizioni economiche delle parti.
Sotto tale profilo, va osservato che, trattandosi di spese sostenute nell'arco di ben tre anni,
l'ammontare complessivo richiesto non riveste carattere esorbitante rispetto alle normali esigenze di una persona dell'età di Persona_3
Parte opponente ha inoltre sostenuto che tra le parti sarebbe stata concordata la ripartizione delle spese straordinarie riguardanti ciascun minore nel senso che quelle riguardanti il figlio Per_1 sarebbero state sostenute in via esclusiva dal padre e quelle riguardanti la figlia Controparte_1 sarebbero state sostenute in via esclusiva dalla madre Per_2 Parte_1
Tuttavia, l'effettiva esistenza di un accordo tra le parti in tal senso non risulta dimostrata, non potendo essere desunta dall'affermazione contenuta nella e-mail inviata da a Controparte_1 Pt_1
4 di 6 il 25.10.2022 (“il mensile del calcio lo pago io, il canto lo paghi tu”), che ben può intendersi come Pt_1 riferita ad una specifica spesa e non ad un accordo di regolamentazione delle spese straordinarie tra la coppia genitoriale in deroga a quanto stabilito dal Tribunale.
L'eccezione di compensazione è invece fondata, atteso che parte opponente ha documentato di aver sostenuto spese straordinarie nell'interesse della figlia per € 1.019,92, sussistendo Per_2 pertanto il diritto al rimborso della quota del 50% per € 509,96.
In merito a tali spese, va richiamato quanto sopra argomentato circa la necessità di valutare eventuali ragioni di dissenso nell'ottica del migliore interesse per il minore e in rapporto alle condizioni economiche delle parti.
In mancanza di elementi che facciano ritenere esorbitante la relativa spesa rispetto alle condizioni economiche dei genitori, considerato che trattasi di spese per l'istruzione in istituto privato e per attività extrascolastiche (lezioni di canto) conformi al migliore interesse della minore, deve concludersi per la spettanza del diritto di al rimborso della quota del 50%. Parte_1
Il credito vantato da risulta quindi parzialmente estinto nella misura Controparte_1 corrispondente al controcredito vantato da Parte_1
Il decreto ingiuntivo opposto merita quindi di essere revocato, dovendo condannarsi Parte_1 al pagamento in favore di della minor somma di € 729,14, oltre interessi
[...] Controparte_1 dalla domanda al saldo.
3. L'esito della causa giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura della metà. Per la residua metà, seguono la soccombenza prevalente e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1027/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 27.9.2022, così decide:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
729,14 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi dalla domanda al saldo;
5 di 6 - condanna al pagamento in favore di delle spese di lite nella Parte_1 Controparte_1 misura della metà, che liquida in € 851,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- compensa le spese di lite per la residua metà.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 22 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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