Art. 50-quater. (Disponibilita' dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione) 1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione e' previsto l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente ((, che a sua volta li rende disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell'articolo 50,)) tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
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17 luglio 2020
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15 settembre 2020
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- 1. Degli Organi Giudiziarihttps://www.studiocataldi.it/
Titolo I - Degli organi Giudiziari Codice di procedura civile - Tutti i codici CAPO I - DEL GIUDICE SEZIONE I - DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE Art. 1. Giurisdizione dei giudici ordinari La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e' esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice. Vedi anche: Giurisdizione civile La competenza civile per materia, valore e territorio Art. 2. Abrogato Art. 3. Abrogato Art. 4. Abrogato Art. 5. Momento determinante della giurisdizione e della competenza La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della …
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