Ordinanza cautelare 27 ottobre 2016
Decreto decisorio 1 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto decisorio 01/03/2022, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2022
N. 01381/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1381 del 2016, proposto da
MA MO, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, n. 9;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Centrale Presso il Ministero della Giustizia per L'Esame di Avvocato – Sessione 2015–, I^ Sottocommissione Presso La Corte D'Appello di Catania per L'Esame di Avvocato – Sessione 2015 –, Commissione Presso La Corte D'Appello di Lecce per L'Esame di Avvocato – Sessione 2015 –, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, via F. Rubichi 23;
per l'annullamento
- del provvedimento di non ammissione del Dott. MA alla prova orale degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato, sessione 2015, rilevabile dalla non inclusione dello stesso nell'elenco degli ammessi pubblicato in data 28 giugno 2016 dalla Corte di Appello di Lecce e in pari data comunicato al ricorrente attraverso il sito del Ministero della Giustizia;
- dei provvedimenti valutativi sintetico (84) ed analitico (in particolare, 24 all'elaborato di diritto civile), espressi nel verbale correzione elaborati del 10 febbraio 2016 redatto dalla I^ Sottocommissione d'esame istituita presso la Corte d'Appello di Catania, con i quali è stata ritenuta complessivamente insufficiente la prova d'esame scritto sostenuta dal ricorrente, con conseguente inidoneità a sostenere le prove orali;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se allo stato non conosciuto e, in particolare, ove occorra, del verbale con il quale sono stati determinati i criteri generali di valutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 11 ottobre 2016;
Considerato che il 12 ottobre 2021 è stato notificato alle parti costituite l’avviso di cui al comma 1, art. 82 cod. proc. amm.;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese irripetibili.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Lecce il giorno 28 febbraio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO