Ordinanza collegiale 9 dicembre 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00427/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01979/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1979 del 2024, proposto da
AN CL, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Crotone, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Crotone in data 15 febbraio 2024, n. 91.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. RA AL e udito il difensore di parte ricorrente;
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo del 15 febbraio 2024, n. 91, il Tribunale di Crotone ha intimato alla Provincia di Crotone il pagamento, in favore di AN CL, il pagamento della complessiva somma di € 147.025,65, quale sorte capitale ancora dovuta, oltre a interessi moratori dalla data di scadenza delle singole fatture e fino all’effettivo pagamento, oltre spese e compensi del procedimento, liquidati in € 4.934,00 per compenso professionale ed € 407,95 per spese, oltre a spese generali (15%), IVA e C.P.A. come per legge;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, cosicché, in mancanza di esecuzione spontanea, il creditore si è rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale in sede di ottemperanza;
- con ordinanza del 9 dicembre 2025, n. 2079, il Tribunale ha ricordato che l’art. 14, comma 1 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, stabilisce che le amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto;
- con il medesimo provvedimento il Tribunale ha sottolineato che tale normativa trova pacificamente applicazione anche con riferimento al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, sulla base di una sostanziale identità di ratio con l'esecuzione forzata, e che, non essendovi nel caso di specie prova che il decreto ingiuntivo, divenuto titolo esecutivo per mancata opposizione, fosse stato notificato all’amministrazione presso la propria sede, il ricorso avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile;
- la parte ricorrente è stata quindi invitata a prendere posizione sul punto;
Osservato che la parte ricorrente ha depositato prova di aver notificato alla Provincia di Crotone il decreto ingiuntivo, non ancora esecutivo, in data 19 febbraio 2024; si tratta, dunque, della notifica di cui all’art. 643 c.p.c., volta alla provocazione dell’opposizione di cui all’art. 645 c.p.c.;
Osservato, infatti, che il giudice competente ha dichiarato esecutivo con provvedimento del 27 settembre 2024, constatata la mancata proposizione di opposizione;
Ritenuto, conclusivamente, che non possano considerarsi soddisfatte le condizioni di cui all’art. 14, comma 1 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, giacché non vi è stata notifica del titolo esecutivo, sicché il ricorso in ottemperanza è inammissibile;
Ritenuto che non vi sia luogo a pronunciare sulle spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione debitrice;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) dichiara inammissibile il ricorso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO RR, Presidente
RA AL, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AL | VO RR |
IL SEGRETARIO