Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2280.
(Pagamento dei debiti sociali).
I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finche' non siano pagati i creditori della societa' o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilita' e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.
(Pagamento dei debiti sociali).
I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finche' non siano pagati i creditori della societa' o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilita' e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.
Commentari • 30
- 1. commento e spiegazione sempliceChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 17 febbraio 2024 · 84.32045
L'articolo 2280 del Codice Civile, rubricato “Pagamento dei debiti sociali”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. IV "Dello scioglimento della società". All'art. 2280 c.c. viene stabilito che i liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, fino al momento in cui non siano pagati i creditori della società oppure fino al momento in cui non siano accantonate le somme necessarie per pagarli. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 2280 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 2280 del Codice Civile: Art. 2280. "Pagamento dei debiti sociali". […]
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Giurisprudenza • 171
- 1. Trib. Venezia, sentenza 05/12/2024, n. 4453Provvedimento: […] 41.761,03, in conseguenza del pagamento delle spese legali per la rappresentanza della società nelle due procedure esecutive e per effetto di successive imposte e commissioni applicate dalla banca sul conto corrente, dal quale dovevano essere ulteriormente detratte, anche ex art. 2280 co. 1 c.c., le spese del presente giudizio in favore del legale ed ulteriori prelievi applicati dalla banca sul conto. […] Più persuasivo appare invece l'argomento per il quale tali poste passive costituiscono debiti della società da soddisfare prima di ripartire somme in favore dei soci, ex art. 2280 c.c.Leggi di più...
- riduzione somma dovuta·
- spese legali·
- interessi legali·
- esecuzione presso terzi·
- compensazione spese·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 547 c.p.c.·
- nullità notifica·
- art. 2280 c.c.·
- accettazione eredità