Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 13/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 539/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. RIVA ANNA MARIA;
Parte_1
contro
Controparte_1 [...]
non costituite;
Controparte_2
oggi 13/01/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. RIVA ANNA MARIA e la ricorrente personalmente.
Nessuno compare per le parti convenute sino ad ore 10,10.
Il Giudice stante la regolare notificazione del ricorso alle parti convenute, ne dichiara la contumacia.
Il Giudice invita la parte ricorrente alla discussione, ritenendo la causa matura per la decisione.
L'Avv. RIVA si riporta al ricorso, insistendo nell'accoglimento della domanda;
dichiara che non presenzierà alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 539/2024 , avente per oggetto “quote fondo di previdenza”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA RIVA, parte ricorrente;
CONTRO
c.f. ) e Controparte_1 P.IVA_1
c.f. , Controparte_2 P.IVA_2
parti convenute, contumaci.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 27/08/2024, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro,
[...]
llegando: Controparte_1 Controparte_2
- di avere lavorato, in qualità di operaia, alle dipendenze della convenuta CP_1
dal 18.5.2016 sino al 31.1.2022, quando ha raggiunto i sufficienti anni di servizio per
[...]
la maturazione dei requisiti di pensionamento;
- di essersi iscritta dal mese di ottobre 2017 al Fondo previdenziale “Alleata Previdenza – Piano
Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo Fondo Pensione” presso
[...]
Controparte_2
2 - di avere quindi subito, a partire dal mese di ottobre 2017, la trattenuta in busta paga della somma riservata all'accantonamento del TFR, con l'indicazione “Quota T.F.R. a Fondi”, e ciò sino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto nel gennaio 2022, per un importo complessivo di € 4.419,50;
- di avere tuttavia appreso da interpellata dopo la Controparte_2
cessazione del rapporto di lavoro, che il datore di lavoro aveva versato al fondo unicamente la somma di € 372,82, a copertura dei mesi di ottobre 2017, novembre 2017 e dicembre 2017
(quest'ultimo appunto con ulteriore quota di tredicesima), risultando quindi non versata l'ulteriore somma di euro 4.046,68, che però le era stata trattenuta dalle retribuzioni;
- di avere anche dovuto azionare in via monitoria la quota di TFR dovuta per il periodo dal
18.1.2016 al settembre 2017.
La ricorrente ha quindi instaurato il presente giudizio al fine di ottenere il pagamento in favore del Fondo di previdenza delle somme trattenute dalle buste paga ma non risultanti dall'estratto contributivo del stesso. CP_3
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
In via principale: Accertare e dichiarare, il diritto della sig.ra a Parte_1 vedersi riconosciute tutte le somme di T.F.R. maturate da ottobre 2017 a gennaio 2022 e destinate al versamento presso il fondo previdenziale “Alleata Previdenza – Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo Fondo Pensione” presso
ad opera di Controparte_2 Controparte_1 con sede legale in Introbio (LC), Via Fumagalli n.5 e sede
[...] operativa in Civate (LC), via Fiume n.5, nella persona del legale rappresentante pro tempore, per un importo complessivo di euro 4.046,68=; Per l'effetto, condannare con sede legale in Controparte_1
Introbio (LC), Via Fumagalli n.5 e sede operativa in Civate (LC), via Fiume n.5, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento di euro 4.046,68= in favore del fondo previdenziale “Alleata Previdenza – Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo Fondo Pensione” presso
[...] con sede legale in Milano (MI), Piazza Tre Torri n.1, o Controparte_2 quella maggiore o minor somma che comunque dovesse essere ritenuta dovuta. Con gli interessi di legge dalla data di maturazione del credito al saldo. Con determinazione del maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione del valore del suo credito con decorrenza dalla data di maturazione del credito al saldo. Con vittoria di spese ed onorari di causa, da distrarsi a favore dell'avv. Anna Maria Riva antistataria.
Il giudizio si è svolto nella contumacia delle convenute. Controparte_2
ha tuttavia depositato una nota con cui conferma l'adesione della ricorrente al “Piano
[...]
3 Individuale Pensionistico di tipo assicurativo di Fondo Pensione n. Controparte_4
23356819, su cui, al netto di versamenti volontari dell'aderente, risulta un unico contributo TFR di € 372,82, versato in data 19/01/2018 dalla ditta Elettrometal SRLS”.
Dichiarata la contumacia di entrambe le parti convenute, all'odierna udienza la causa è stata ritenuta decidibile allo stato degli atti e quindi contestualmente decisa.
2. A fronte della peculiare natura dei rapporti che, a decorrere dall'adesione, insorgono tra datore di lavoro, lavoratore e Fondo Pensionistico, la ricorrente è obbligata ad agire iure proprio ma per ottenere una condanna a favore di terzo , Controparte_5
soggetto, quest'ultimo, che necessariamente deve essere parte del giudizio e, dunque, del contraddittorio. Sussiste insomma la legittimazione ad agire di , che ha Parte_1
correttamente convenuto in giudizio l'ex datore di lavoro, domandandone la condanna al versamento degli importi trattenuti in busta paga e non versati sul suo conto di previdenza integrativa, in essere presso il fondo di in quanto effettivo Controparte_2
destinatario delle somme che il datore di lavoro era tenuto a versare. La giurisprudenza di merito
è ormai unanime sul punto. La previdenza complementare è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 252 del 2005 e ha la funzione di integrare la previdenza obbligatoria, consentendo al lavoratore di destinare tutta la quota di TFR mensilmente maturata a favore di determinati fondi di natura privatistica. A seguito dell'adesione da parte del prestatore di lavoro alla previdenza complementare, le operazioni afferenti al versamento dei contributi a titolo di accantonamento del TFR vengono ricondotte, sotto il profilo soggettivo, al c.d. rapporto di natura previdenziale avente carattere triangolare, nell'ambito del quale il prestatore di lavoro, opera una vera e propria delegazione al datore di lavoro avente per oggetto il pagamento (rectius versamento) dei contributi ai fini del TFR nei confronti del Fondo di previdenza complementare prescelto e con la finalità di soddisfare i propri bisogni ed interessi presenti e futuri (con funzione migliorativa del tasso di sostituzione); il datore di lavoro assume un vero e proprio obbligo di trattenere i contributi dovuti a titolo di TFR e successivamente di versarli al fondo di previdenza complementare in osservanza alle clausole contrattuali pattuite;
il fondo di previdenza complementare, in forza dell'adesione operata dal prestatore di lavoro, quale depositario delle somme, accumula per conto dell'aderente i contributi versati dal datore
4 di lavoro ed assume l'obbligo di custodirli, gestirli, accantonarli ed incrementarli (sub specie di rendimenti di gestione) nei modi e termini concordati. Perciò, ove il datore di lavoro non versi al Fondo le quote trattenute dalla retribuzione del lavoratore, occorre innanzitutto rilevare che il rapporto previdenziale complementare -differentemente dal sistema pensionistico obbligatorio- non risponde al principio di automaticità della prestazione;
ciò significa che al lavoratore verrà erogata la prestazione esclusivamente in proporzione alle quote effettivamente versate.
Dal mancato versamento, ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 252 del 2005, dei contributi in contestazione, cui consegue l'omesso accantonamento delle quote di TFR da parte del Fondo prescelto, discende, quale conseguenza immediata e diretta, l'impossibilità del lavoratore di beneficiare della prestazione previdenziale, in applicazione del principio di corrispettività delle prestazioni ed egli è pregiudicato per il fatto che, a causa dell'omesso versamento delle quote di TFR, il montante accantonato presso il sarà certamente CP_3
inferiore alla somma che egli avrebbe potuto legittimamente attendersi ove l'obbligato principale avesse tempestivamente ed esattamente adempiuto. Da ciò l'evidente sussistenza della legittimazione in capo al prestatore di lavoro.
In ordine al quantum, va osservato che la difesa attorea ha prodotto, oltre al prospetto dei versamenti riscontrati da (doc. n. 5), le buste paga (doc. nn. 2 e 3 e Controparte_2
l'analitico conteggio delle somme in esse trattenute per essere versate a detto Fondo (pag. 3 del ricorso). Dalla nota depositata da i evince la conferma che Controparte_2
l'unica somma versata al Fondo è di € 372,82. Ne consegue che il credito azionato risulta documentale (in quanto corrispondente alla differenza tra quanto trattenuto e quanto versato) ed è pari a € 4.046,88, sicchè la corrispondente domanda va accolta.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, ponendole esclusivamente a carico del datore di lavoro, che risulta essere l'unico soccombente rispetto alla domanda attorea.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
5 nella contumacia delle convenute, ogni diversa Controparte_2
istanza ed eccezione disattesa od assorbita, condanna al pagamento in favore Controparte_1
dell'importo lordo di € 4.046,88, trattenuto nelle Controparte_2
buste paga del ricorrente e non versato al Fondo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna rifondere al ricorrente le Controparte_1
spese del giudizio, che liquida in € 1.400,00 per compensi professionali, € 49,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, con distrazione di dette spese in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Lecco, 13 gennaio 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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