Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Valeria Albino Presidente
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere
Dott. Alessandro Ferrini Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 282/2023 avverso la sentenza n. 56/2023 del
13.01.2023, pubblicata in data 13.01.2023, emessa dal Tribunale di Massa nella causa
R.G.1935/2021
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Monica Uccelli ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Genova (GE), Via alla Porta degli Archi n.
12/5
- APPELLANTE
Contro in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Giulia Menoni, ed elettivamente domiciliata in MO (MS), Viale Cabrini
41, presso il suo studio
- APPELLATO
NONCHE' in persona del suo procuratore speciale Dott. Controparte_2 CP_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Tramonti, ed elettivamente domiciliata presso il
[...]
suo studio in Carrara (MS), alla via Magna Grecia 845
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: accogliere per tutti i motivi dedotti in atti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 56/2023 del 13.01.2023
(Repert. N. 92/2023 del 23.01.2023) emessa dal Tribunale di Massa Sezione Civile nella causa n. 1935/2021 R.G., accogliere le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: “Nel
1
rappresentante pro tempore, C.F./P.IVA.: , con sede in MO (MS) in Via P.IVA_1
Provinciale n. 104, esclusiva responsabile dei danni arrecati all'autocaravan marca Fiat modello Carthago, targato Lö- 00 19, di proprietà del Sig. , e per Parte_2
l'effetto condannare la l risarcimento ai sensi dell'art. 1218 c.c. di tutti Controparte_1
i danni patrimoniali subiti dal Sig. , quantificati nell'importo di € 9.150,42 Iva inclusa Pt_2
ovvero di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla convenuta appellata e dalla terza chiamata in causa appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di citazione”; in ogni caso e/o opportuno si chiede che venga disposta, senza venir meno all'onere probatorio posto a carico di parte convenuta appellata, una C.t.u. esplorativa e quantificativa dei danni riportati dal veicolo Fiat modello Carthago, targato Lo-
0019 di proprietà dell'attore e circa la riparazione eseguita sul veicolo da parte dell' CP_1
In via istruttoria: qualora l'Ecc.ma Corte d'appello adita lo ritenesse necessario, si chiede
[...]
che la causa venga rimessa in istruttoria e che vengano ammessi i mezzi istruttori dedotti e le richieste istruttorie articolate dall'esponente nel giudizio di primo grado nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.; e, in particolare, qualora l'Ill.mo Giudice adito lo ritenesse necessario e/o opportuno si chiede che venga disposta, senza venir meno all'onere probatorio posto a carico di parte convenuta appellata, una C.t.u. esplorativa e quantificativa dei danni riportati dal veicolo Fiat modello Carthago, targato Lo- 0019 di proprietà dell'attore e circa la riparazione eseguita sul veicolo da parte dell' . Controparte_1
PER L'APPELLATO
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria. In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall'attore appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto, Nel Merito: - In via principale, respingere tutti i motivi di appello, nonché le domande ed eccezioni tutte proposte dall'appellante, in quanto infondate in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado, n. 56/2023 resa dal Tribunale di Massa, in persona del
Giudice Dott. Massimo Ginesi, in data 13.01.2023 e pubblicata in data 23.01.2023 - In via subordinata, per il caso di totale o parziale accoglimento della domanda attorea, dichiarare la chiamata in causa Compagnia di Assicurazioni obbligata Controparte_2
a tenere indenne la conchiudente da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole e/o condanna al
2 pagamento. In via istruttoria: qualora fosse ritenuto necessario si chiede la causa venga rimessa in istruttoria e che vengano ammessi i mezzi istruttori dedotti e non ammessi in primo grado, e che vengano ammesse le richieste istruttorie articolate dall'esponente nelle memorie ex art. 183, co.6 c.p.c., in particolare chiede l'ammissione della prova per testi e per interrogatorio formale del Signor sui seguenti capitoli:
1. Vero che in data 19.09.2020 Parte_2
provvedeva a riparare i danni cagionati al mezzo Fiat Ducato targato LO – 0019 durante le operazioni di soccorso avvenute in data 18.09.2020 ad opera della società CP_1
2. Vero che per le prestazioni di riparazione del mezzo Fiat Ducato targato LO – 0019
[...] impiegava un'ora e trenta minuti 3. Vero che le riparazioni del mezzo Fiat Ducato targato LO
– 0019 venivano eseguite a regola d'arte 4. Vero che le riparazioni dei danni causati dalle operazioni di soccorso avvenute in data 18.09.2020 dalla società CP_1
venivano eseguite gratuitamente 5. Vero che al Signor veniva Parte_1
richiesto solo il pagamento delle riparazioni necessarie per riparare il danno che aveva cagionato l'avaria del mezzo Fiat Ducato targato LO – 0019 in data 18.09.2020 6. Vero che il
Signor in data 19.09.2020 dopo aver visionato le riparazioni al Parte_1 proprio veicolo Fiat Ducato targato LO – 0019 lasciava l'officina senza CP_1
nulla obiettare 7. Vero che il Signor in data 19.09.2020 Pt_1 Parte_1
accettava il mezzo e ringraziava per il lavoro svolto 8. Vero che il veicolo Fiat Ducato targato
LO – 0019 in data 19.09.2020 lasciava l'officina perfettamente CP_1
funzionante e senza danni 9. Vero che in data 19.09.2020 presso l'officina CP_1
prima di consegnare il veicolo Fiat Ducato targato LO – 0019 scattava la foto che Le si
[...]
rammostra (doc. 5 comparsa di costituzione e risposta) 10. Vero che solo in data 05.02.2021 venivano contestati alla società presunti vizi sulle opere di riparazione CP_1
eseguite in data 19.09.2020 sul veicolo Fiat Ducato targato LO – 0019. Si indicano a testi:
residente a [...] e Testimone_1 Testimone_2
residente a [...]. Si chiede l'ammissione dei testi indicati ed indicandi anche in controprova sui capitoli eventualmente ammessi di controparte. In ogni caso con vittoria di onorari, competenze, spese, C.P.A. come per legge”.
PER LA TERZA CHIAMATA Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per i motivi tutti dedotti, respinta ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione, fatta salva ogni ulteriore statuizione, Nel merito rigettare in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti da parte appellante e per l'effetto Confermare la sentenza n. 56/2023 del 13/01/2023 (Repert. N. 92/2023
3 del 23/01/2023) emessa dal Tribunale di Massa, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.
Massimo Ginesi, nella causa n. 1935/2021 R.G., pubblicata in data 23/01/2023 e notificata in data 08/02/2023, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. In ogni caso
Respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro Controparte_4
per i motivi esposti. Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali
[...]
difensive, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa del presente grado di giudizio. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto, limitare la pretesa risarcitoria Sig. , a quei soli danni che Parte_2
risulteranno essere conseguenza immediata e diretta dell'evento per cui è causa e nei limiti di quanto risulterà rigorosamente accertato e provato con reiezione delle pretese risarcitorie che dovessero risultare infondate e/o eccessive. In tale subordinata ipotesi Contenere l'obbligo di manleva gravante su con l'applicazione dello scoperto del 10% come Controparte_4
da contratto di assicurazione. Dichiarare comunque non dovute le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dall'odierna comparente. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria Qualora fosse ritenuto utile e/o necessario si richiede che la causa venga rimessa in istruttoria e che vengano ammessi tutti i mezzi istruttori dedotti e non ammessi nel primo grado di giudizio, in particolare prova per interrogatorio formale del Sig. e per testi sui Parte_2
seguenti capitoli di prova, eventualmente meglio formulati dal Giudice Istruttore ex art. 281- ter cpc, preceduti dal rituale “Vero che”: 1) le riparazioni del mezzo Fiat, modello Ducato, a targa LO – 0019 venivano eseguite a regola d'arte presso l'officina ed il Controparte_1 mezzo veniva restituito al proprietario? 2) le riparazioni dei danni causati durante le operazioni di soccorso venivano regolarmente eseguite, anch'esse a regola d'arte, senza costi aggiuntivi per il Sig. ? 3) al Sig. è stato richiesto unicamente il pagamento delle riparazioni Pt_2 Pt_2
del danno al motore del mezzo Fiat, modello Ducato, a targa LO – 0019? 4) il Sig. al Pt_2
momento del ritiro del mezzo, dopo aver visionato le riparazioni, lasciava l'officina senza nulla contestare sulla qualità delle stesse, bensì ringraziando per il Controparte_1
lavoro svolto? 5) nessuna comunicazione o denuncia di vizi, prima di quella pervenuta in data
05/02/2021, è mai stata effettuata dal Sig. ? Si indica a teste la Sig.ra , Pt_2 Testimone_1 residente a [...]”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Massa la chiedendo in via principale di dichiarare la Controparte_1
4 stessa esclusiva responsabile dei danni arrecati all'autocaravan marca FIAT modello Carthago, targato Lo-0019v di sua proprietà e per l'effetto sentirla condannare al risarcimento ai sensi dell'art. 1218 c.c. di tutti i danni patrimoniali subiti dal mezzo in occasione del soccorso stradale effettuato dalla convenuta in data 19.09.2020.
Si costituiva all'udienza di prima comparizione la eccependo in via Controparte_1 preliminare la decadenza dall'azione da parte del sig. e contestando la Parte_1
domanda attorea sia in punto di an che in punto di quantum, e comunque chiedeva il differimento della prima udienza al fine di poter chiamare in causa la quale Controparte_2
assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Si costituiva ritualmente e tempestivamente in giudizio formulando preliminarmente eccezione Controparte_4
di decadenza dal diritto di agire in giudizio di parte attrice stante l'inosservanza, da parte dell'attore, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste dall'istituto del contratto d'opera regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile e contestando la domanda sia sull'an che sul quantum debeatur.
Il Tribunale concessi i termini per le memorie istruttorie ex art. 183 cpc, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento delle prove articolate dalle parti, rigettava le istanze di prova delle parti e fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 13.01.2023.
Alla suddetta udienza le parti discutevano la causa ed il Tribunale con l'appellata sentenza rigettava la domanda del sig. , e lo condannava al pagamento delle spese Parte_1
di lite sia in favore della convenuta che della terza chiamata.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva appello Parte_1
impugnando la decisione del Tribunale, chiedendone la riforma, per averlo il Giudice erroneamente ritenuto decaduto dalla garanzia dei vizi non avendoli denunciati tempestivamente.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta insistendo Controparte_1 nell'infondatezza dell'appello. Si costituiva anche la terza chiamata Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
[...]
Il Presidente istruttore con ordinanza del 11.07.2024 disponeva il rinvio per la decisione all'udienza del 22.10.2024, concedendo i termini di legge ex art. 352 cpc.
Con ordinanza del 24.10.2024 la causa era trattenuta in decisione, riservando la decisione al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 Il Sig. impugna la sentenza del Tribunale di Massa con un unico Parte_1 articolato motivo censurando l'errata statuizione da parte del giudice nel ritenere la denuncia dei vizi relativamente alla riparazione effettuata sull'autocaravan marca Fiat modello Carthago, targato Lö- 00 19, di sua proprietà dalla ditta convenuta in data 19/09/2020, denuncia tardivamente effettuata il 28.01.2021, sia avendo riguardo alla disciplina di cui all'art. 2226 c.c. sia quella prevista dall'art. 1667 c.c..
L'appellante afferma che il Tribunale avrebbe fatto decorrere il termine della denuncia dalla data della consegna del mezzo e non, ex art. 1667 c.c. dalla scoperta dei vizi e dei difetti, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto completa conoscenza della loro dipendenza dall'imperfetta esecuzione dell'appalto mediante le necessarie indagini.
In particolare – afferma - considerata la natura prettamente tecnica dell'intervento di riparazione eseguito, egli ha potuto avere la piena conoscenza delle cause dei difetti e dei vizi presentati dal veicolo e della loro dipendenza dall'esecuzione dell'intervento solo a seguito del viaggio di ritorno in Germania alla guida dell'autoveicolo, una volta giunto a destinazione e soltanto in seguito alla perizia tecnica di stima eseguita dalla società tecnica incaricata in Germania, che è stata consegnata all'attore soltanto l'11 gennaio 2021.
Parte appellata preliminarmente contesta quanto dedotto dall'appellante in quanto avrebbe introdotto circostanze nuove mai dedotte in primo grado e quindi inammissibili e comunque parte appellante non avrebbe, comunque, fornito la prova della data certa in cui avrebbe avuto conoscenza dei vizi e dalla quale fare decorrere il termine. Infine, contesta comunque l'applicabilità alla fattispecie l'art. 1667 c.c. ma è invece applicabile l'art. 2226 c.c…
La Corte esaminati gli atti ed i documenti di causa, osserva quanto segue.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione la distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, atteso che entrambi hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere a fronte di corrispettivo un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue.
Il contratto d'opera coinvolge la piccola impresa come desumibile dall'art. 2083 cod. civ., mentre il contratto di appalto postula un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto (Cass., Sez. II, 29 maggio 2001, n. 7307; Cass., Sez. II, 21 maggio 2010,
n. 12519). Il contratto d'opera si caratterizza per il prevalente lavoro dell'obbligato medesimo, pur se coadiuvato a componenti della sua famiglia e da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa
6 Nella specie non è stato contestato dalla parte attrice che le riparazioni siano avvenute nell'ambito di un contratto d'opera, secondo la qualifica offerta dalla parte convenuta nel giudizio di primo grado, e che convenuto fosse titolare di una piccola impresa: del resto ciò si desume dalla modestia delle opere eseguite, né risulta provata la sussistenza di alcuna organizzazione di impresa tale da ricondurre il contratto alla figura dell'appalto.
Tanto premesso sulla qualificazione del contratto intercorso fra le parti, e ricordato che “In tema di contratto d'opera, allorché il prestatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 cod. civ. per i vizi dell'opera eseguita, incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione” (Cass. Sentenza n. 4908 del 11/03/2015), appare condivisibile la ricostruzione in fatto e la valutazione effettuata dal Tribunale.
Ed invero dalla stessa narrativa dell'atto introduttivo emerge che l'appellante, una volta giunto a destinazione ovvero in Germania nel settembre 2020, ha “potuto constatare che vi erano dei veri e propri buchi nel rivestimento/verniciatura della carrozzeria del suo caravan e che attraverso questi buchi entrava addirittura dell'acqua all'interno del veicolo, ed inoltre, constatava che sul lato sinistro del veicolo tutti gli ancoraggi dei pezzi erano svitati, e che i pezzi in plastica erano rotti o graffiati ed erano stati semplicemente avvitati, e per di più che
l'asse del caravan risultava essere completamente spostato e danneggiato”.
Quindi, dalla stessa narrazione dei fatti riferita da parte attrice emerge che la stessa ha avuto conoscenza dei vizi qualche giorno dopo rispetto alla data della riparazione e della consegna del mezzo (19.09.2020) da parte della società appellata.
Occorre poi distinguere tra vizi apparenti e vizi occulti.
“In tema di contratto d'opera ed in ipotesi di difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226 cod. civ. ed al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia di essi, occorre distinguere i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, giacché nella prima ipotesi l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi, mentre nella seconda ipotesi il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere quindi dall'accettazione dell'opera.” (Cass. Sentenza n. 3295 del
06/03/2003).
Nel caso di specie emerge che i vizi erano palesi e di facile individuazione, avendo parte attrice stessa dichiarato di averli constatati autonomamente, di tal ché facendo decorrere il termine dalla scoperta dei vizi, avvenuta al momento in cui l'appellante è giunto a destinazione, il termine di otto giorni al momento della denuncia (28.01.2021) era già decorso.
7 Peraltro, anche volendo giungere al diverso inquadramento del contratto nell'ambito dell'appalto, la Corte condivide quanto dedotto dal Tribunale nella sentenza ovvero che: “E' evidente che la denunzia effettuata il 28.1.2021 si pone oltre ogni limite codicistico, sia che si voglia aver riguardo alla disciplina di cui all'art. 2226 c.c. che a quella prevista dall'art. 1667
c.c. Parimenti pacifica, poiché lo afferma ancora l'attore al punto17 dell'atto introduttivo, risulta la circostanza che la convenuta abbia fermamente contestato la sussistenza di vizi e non abbia effettuato riconoscimento alcuno”.
L'orientamento della giurisprudenza è costante nel ritenere che “In tema di contratto d'opera e in ipotesi di difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226 c.c. e al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia di essi, occorre distinguere i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, giacché, nella prima ipotesi, l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi mentre, nella seconda, il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere, quindi, dall'accettazione dell'opera. (Cass. n. 15502/2018; Cass. n. 3295/2003).
Nel caso di specie sulla base della narrazione dello stesso attore, giova ribadire, vi è stata la scoperta dei vizi al momento dell'arrivo in Germania con conseguente accettazione dell'opera da parte del committente. Tali circostanze, oltre al trasferimento della proprietà ed al passaggio del rischio, producono l'effetto giuridico della liberazione del prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi dell'opera stessa, sempre che le difformità ed i vizi fossero riconoscibili e purché non fossero stati dolosamente occultati, circostanza non rappresentata in questo caso. In tema di contratto d'opera, i termini per la denuncia delle difformità e dei vizi dell'opera sono quelli di cui all'art. 2226, norma che, nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo, assorbe, ricomprendendoli, i rimedi generali per l'inadempimento delle obbligazioni.
La tesi di parte appellante, pertanto, non può essere condivisa, anche perché contraddetta dalla narrazione dei fatti fatta dall'appellante, che ammette di avere notato la presenza di vizi non appena rientrato a destinazione in Germania, infatti riferisce la presenza di “…veri e propri buchi nel rivestimento/verniciatura della carrozzeria del suo caravan e che attraverso questi buchi entrava addirittura dell'acqua all'interno del veicolo, ed inoltre, constatava che sul lato sinistro del veicolo tutti gli ancoraggi dei pezzi erano svitati, e che i pezzi in plastica erano rotti o graffiati ed erano stati semplicemente avvitati, e per di più che l'asse del caravan risultava essere completamente spostato e danneggiato…”.
8 Le richieste istruttorie reiterate dall'appellante con le sole note di trattazione scritta all'udienza del 22.10.2024 sono respinte, in quanto inammissibili, ed in ogni caso irrilevanti alla luce dell'accoglimento dell'eccezione di decadenza.
Conclusivamente l'appello deve essere respinto, con conferma della impugnata sentenza.
Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, seguono la soccombenza dell'appellante a favore di ciascuno degli appellati e si liquidano, con l'esclusione della fase istruttoria, secondo il “petitum” ed in misura minima, come effettuato dal Tribunale, considerata la semplicità della controversia, oltre spese generali e accessori di legge.
Per effetto del rigetto dell'appello deve darsi atto che sussistono nel caso concreto le condizioni, previste dal comma 1- quater (quale introdotto dall'art. 17 della legge 24.12.2012 n. 228) dell'art. 13 del T.U. di cui al D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il “raddoppio” del relativo contributo unificato.
PQM
La Corte, ogni altra diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G. 282/2023 avverso la sentenza 56/2023 pubblicata il 13.01.2023, emessa dal Tribunale di Massa così decide:
- Rigetta l'appello proposto da nei confronti della Parte_1
sentenza nr. 56/2023 del 13.01.2023 del Tribunale di Massa, per i motivi sopra indicati;
- Condanna alla refusione delle spese di lite a favore di Parte_1
e di che liquida nella misura Controparte_1 Controparte_2
di euro 1.984,00 in favore di ciascuna parte appellata, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma
1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Genova, 17 gennaio 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Ferrini Dott.ssa Valeria Albino
9