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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/11/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice PI RA ZZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5111 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma piazza di Pietra n. 44, presso lo studio Parte_1 dei procuratori Avv. Paolo Pizzuti e Avv. Valerio Di Bello, che la rappresentano e difendono
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, Presidente del Consiglio di amministrazione
[...]
con sede in Roma, elettivamente domiciliato in Roma viale del Caravaggio Controparte_2
n. 78, presso la propria Area Legale, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Antonietta
GI
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 318/2022, provvisoriamente esecutivo, notificato il 2 settembre
2022, il giudice del lavoro di Velletri ha ingiunto ad di pagare in favore dell' Parte_1 [...]
la somma di € 64.698,17, oltre interessi e Controparte_1 spese legali, dovuti a titolo di contribuzione e sanzioni per il periodo dal 2005 al 2018.
1.1. Con ricorso depositato l'11 ottobre 2022 ha proposto opposizione Parte_1 contro il decreto ingiuntivo emanato, affermando la prescrizione delle sanzioni riferite agli anni
2005 e 2006, la mancata detrazione delle somme già versate in base a un piano di rateizzazione già concesso, la sproporzione delle sanzioni e il comportamento ostativo dell'Ente. Parte opponente ha concluso chiedendo al giudice, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo n. 318/2022 o, in subordine, la riduzione del debito per i contributi degli anni 2014,
2015, 2017, 2018 e per le sanzioni degli anni 2007, 2009, 2012, 2013, 2016.
1.2. Si è tempestivamente costituito in giudizio l' che ha contestato quanto dedotto CP_1 da parte opponente;
l'ente opposto ha quindi chiesto il rigetto delle domande formulate dall'opponente.
2. Con ordinanza del 5 gennaio 2023 il giudice, su istanza di parte opponente, ha disposto la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 318/2022; nel corso del processo
è stata successivamente disposta una CTU contabile.
2.1. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. Parte opponente ha affermato la prescrizione delle sanzioni dei contributi per gli anni
2005 e 2006, mentre parte opposta ha riconosciuta l'intervenuta prescrizione solo per il 2005.
3.1. Al riguardo, parte opposta ha prodotto copia della istanza di rateazione “di tutti i debiti contributivi e/o delle sanzioni” presentata dall'opponente in data 22 febbraio 2016 (doc. 3 di parte opposta), peraltro dedotta già in ricorso dall'opponente.
3.2. L'art. 42 Regolamento prevede: “La prescrizione delle sanzioni di cui al CP_1
Titolo IV del presente Regolamento si compie con il decorso di dieci anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del relativo contributo” (doc. 12 di parte opposta).
3.3. Considerata l'efficacia interruttiva della prescrizione che deve essere riconosciuta all'istanza di rateazione del 22 febbraio 2016 (Cass. 6 febbraio 2024, n. 3414), l'eccezione deve essere accolta solo con riferimento alle sanzioni relative all'anno 2005, per la somma di € 5.36, come indicata dall'Ente opposto.
4. ha affermato che l'Ente non avrebbe detratto dalla somma richiesta Parte_1 quanto già versato in forza del piano di rateizzazione, la sproporzione delle sanzioni e il comportamento ostativo della parte opposta.
4.1. Occorre avere riguardo alla consulenza depositata.
Il consulente ha così osservato: “la contribuzione dovuta dai Consulenti del Lavoro e dovuta all' si distingue in contribuzione soggettiva (comprensiva del contributo maternità) e CP_1 integrativa. Nello specifico:
- la contribuzione soggettiva si determina applicando al reddito professionale annualmente dichiarato dal consulente un'aliquota del 12%, prevedendo comunque un importo minimo in caso di reddito pari a zero o negativo e un massimale in caso di reddito eccedente una determinata soglia;
- il contributo maternità è un importo fisso dovuto da tutti gli iscritti indipendentemente dal reddito prodotto e variabile annualmente;
- il contributo integrativo è determinato applicando al volume d'affari annualmente dichiarato dal consulente l'aliquota del 2% (del 4% a partire dal 2014) che il consulente riceve sul compenso percepito per la sua attività professionale prestata.
Il punto di partenza è quindi la dichiarazione obbligatoria che tutti gli iscritti, a pena di sanzioni fisse, devono presentare per consentire all'Ente di previdenza di determinare il dovuto a titolo di contribuzione.
Ovviamente, i dati da dichiarazione devono corrispondere con quanto risultante dall'anagrafe tributaria in riferimento alle dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni IVA.
La mancata, o tardiva, presentazione della stessa, determina l'applicazione di sanzioni a norma dell'articolo 50 del regolamento (All.4), di importo fisso, nella seguente misura: CP_1
- omessa dichiarazione, 200 €;
- tardiva entro i 90 gg, 40 €;
- tardiva oltre i 90 gg, 200 €.
Lo stesso articolo del regolamento statuisce le sanzioni dovute in caso di tardivo versamento dei contributi dovuti in base alle dichiarazioni obbligatorie. Nello specifico la sanzione, da calcolarsi sulla quota capitale, è dovuta nella misura del tasso ufficiale di riferimento
(TUR) aumentato del 3% per i versamenti entro i 90 giorni dalla scadenza, con un importo minimo di € 5,00 e aumentato del 6% per i versamenti oltre i 90 giorni dalla scadenza, con un importo minimo di € 20,00.
È inoltre previsto che la sanzione non potrà, in alcun caso, essere superiore al quaranta per cento della quota capitale per ciascuna contribuzione e che dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione prevista, sul debito contributivo maturano interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni e integrazioni.
Il regolamento all'articolo 49, prevede inoltre la possibilità per gli iscritti di CP_1 ottenere una dilazione delle somme dovute a titolo di contribuzione e sanzioni con la possibilità di pagare il dovuto in 84 rate mensili di importo minimo pari a € 100,00. Sulle somme rateizzate sono applicate le sanzioni calcolate secondo quanto indicato all'articolo 50, alla data di presentazione dell'istanza oltre ad eventuali interessi di dilazione. La rateazione è inoltre revocata d'ufficio al verificarsi del mancato pagamento di almeno due rate anche non consecutive e, in tal caso, le somme dovute sono imputate alle annualità di contribuzione più remote. […]
Procedendo a totalizzare il dovuto a titolo di contributo integrativo non versato dell'intero periodo di causa, il CTU ha sommato gli importi contenuti nella colonna “INTEGRATIVO
VERSATO/VERSATO IN RITARDO/NON VERSATO” limitatamente alle somme non versate (in viola), determinando un totale di € 17.539,60. Per quanto riguarda le sanzioni dovute sull'omesso/tardivo versamento del contributo integrativo, il CTU ha sommato gli importi contenuti nella colonna “SANZIONE DOVUTA E NON VERSATA” limitatamente alle somme non versate
(evidenziate in giallo), determinando un totale di € 5.962,75. Per quanto riguarda le sanzioni dovute sulla tardiva presentazione della denuncia obbligatoria, il CTU ha sommato gli importi contenuti nella colonna “SANZIONE DOVUTA E NON VERSATA PER TARDIVA
PRESENTAZIONE” limitatamente alle somme non versate (evidenziate in giallo), determinando un totale di € 480,00. […]
Procedendo a totalizzare il dovuto a titolo di contributo soggettivo non versato dell'intero periodo di causa, il CTU ha sommato gli importi contenuti nella colonna “SOGGETTIVO
VERSATO/VERSATO IN RITARDO/NON VERSATO” limitatamente alle somme non versate (in viola), determinando un totale di € 29.951,22.
Per quanto riguarda le sanzioni dovute sull'omesso/tardivo versamento del contributo soggettivo, il CTU ha sommato gli importi contenuti nella colonna “SANZIONE DOVUTA E NON
VERSATA” limitatamente alle somme non versate (evidenziate in giallo), determinando un totale di
€ 10.440,51.
In merito alla rateizzazione presentata dalla ricorrente occorre inoltre precisare quanto segue.
Come risultante dal fascicolo di causa, la ricorrente presentava in data 17/02/2016 istanza di rateizzazione per tutti i debiti contributivi e sanzioni pregresse (allegato 3 della memoria difensiva). Tale istanza veniva accolta per l'importo di € 24.329,30 con versamento rateale in 60 rate di € 470,03 cadauna scadenti mensilmente a partire dal mese di aprile 2016 (allegato 1 del ricorso). Risultano inoltre versate solamente 10 rate (allegato 2 del ricorso) motivo per cui la medesima rateizzazione decade a norma dell'articolo 49 del regolamento CP_1
In merito ai versamenti eseguiti, il CTU ha potuto accertare, visionando il documento che fornisce la specifica delle richieste di cui al decreto ingiuntivo (allegato 15 della memoria difensiva), che tali somme sono state imputate ai contributi più remoti scaduti e non versati dalla ricorrente e già scalate quindi dal quantum richiesto dall' in sede di decreto ingiuntivo. CP_1
In particolare: - il versamento della rata di aprile 2016 di € 470,03 (€ 469,09 al netto del costo MAV) è stato attribuito per € 356,09 al contributo integrativo omesso per l'anno 2013 e € 113,00 al contributo soggettivo dell'anno 2009;
- i versamenti delle rate di maggio, giugno 2016 di € 470,03 cadauno (€ 469,09 al netto del costo MAV) sono stati attribuiti per intero al contributo integrativo omesso per l'anno 2013;
- il versamento della rata di luglio 2016 di € 470,03 (€ 469,09 al netto del costo MAV) è stato attribuito per € 51,65 al contributo integrativo omesso per l'anno 2013 e € 417,44 al contributo soggettivo dell'anno 2013;
- il versamento della rata di agosto 2016 di € 470,03 (€ 469,09 al netto del costo MAV) è stato attribuito per € 394,04 al contributo integrativo omesso per l'anno 2014 e € 75,05 al contributo soggettivo dell'anno 2013;
- i versamenti delle rate di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2016 e gennaio 2017 di
€ 470,03 cadauno (€ 469,09 al netto del costo MAV) sono stati attribuiti per intero al contributo integrativo omesso per l'anno 2014” (relazione peritale agli atti).
In risposta alle osservazioni di parte opponente il CTU ha replicato: “a) Contributo integrativo. […] Sui contributi versati, relativamente all'anno 2014, si fa presente che il bonifico di
€ 300,00 allegato alle osservazioni alla bozza, non è presente nel fascicolo di causa e nemmeno nella documentazione inviata al CTU nel corso delle operazioni peritali, motivo per cui non è possibile tenerne conto in questa sede. Relativamente agli importi versati in occasione della rateazione, il CTU, alle pagine 5-6, ha ricostruito esattamente l'imputazione delle somme pagate dalla ricorrente, le quali hanno evidentemente già concorso a diminuire il quantum dovuto dalla stessa. Infatti, come si evince dal relativo prospetto di calcolo inviato alle parti (All.5), gli importi di € 113, € 417,44 e € 75,05 citati dalla parte ricorrente sono indicati in rosso o in nero e cioè considerati come versati (alla regolare scadenza o in ritardo, ma comunque versati). Gli importi che nella bozza hanno determinato il dovuto sono unicamente quelli indicati in viola. Occorre peraltro precisare che, alle pagine 5 e 6 della bozza inviata alle parti (con esclusivo riferimento alla parte dedicata all'imputazione delle somme versate nella rateizzazione), il CTU ha erroneamente invertito gli aggettivi “integrativo” e “soggettivo” come peraltro evidente dai prospetti di calcolo allegati alla bozza (All.5 e 6).
b) Contributo soggettivo. Sul primo punto il CTU rappresenta che, nel calcolo presente nella bozza (All.6), gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, non determinano somme a debito per il ricorrente e sono, quindi, ininfluenti ai fini della determinazione del dovuto. […] Relativamente agli importi versati in occasione della rateazione, il CTU, alle pagine 5-6, ha ricostruito esattamente l'imputazione delle somme pagate dalla ricorrente, le quali hanno evidentemente già concorso a diminuire il quantum dovuto dalla stessa. Infatti, come si evince dal relativo prospetto di calcolo inviato alle parti (All.5), gli importi di € 356,09, € 469,09 e € 51,65 citati dalla parte ricorrente sono indicati in rosso o in nero e cioè considerati come versati (alla regolare scadenza o in ritardo, ma comunque versati). Gli importi che nella bozza hanno determinato il dovuto sono unicamente quelli indicati in viola.
c) Sul punto si rileva che il ricalcolo delle sanzioni non è necessario atteso che il CP_3 quantum (su cui sono calcolate), a giudizio del CTU, non varia per effetto delle considerazioni appena esposte sulla contribuzione integrativa e soggettiva”.
Quanto alle osservazioni di parte opposta, il CTU ha riferito: “a) Contributo integrativo. La parte resistente invia al CTU, in data 14/12/2023, la documentazione reddituale inerente agli anni
2005, 2006, 2007. In tal senso, poiché tale documentazione è pervenuta successivamente all'elaborazione della bozza e all'invio della stessa alle parti, a giudizio del CTU, non può essere presa in considerazione atteso che la medesima non è posta a conoscenza anche della parte ricorrente, la quale non può proporre eventuali osservazioni nel merito. Relativamente all'anno
2009, invece, l'osservazione circa la presenza dell'accertamento del maggior reddito prodotto rispetto a quello dichiarato dalla ricorrente nella comunicazione obbligatoria (la cui documentazione era già presente nella memoria difensiva all'allegato 10) rileva rispetto all'elaborato in oggetto per quanto riguarda la sanzione da applicare al tardivo pagamento di €
113,00 scadente in data 30/09/2009 e versata in data 26/04/2016 la quale viene correttamente quantificata in € 47,22. Pertanto, unicamente per l'anno 2009, la somma relativa alla sanzione di €
47,22 potrà essere aggiunta al totale complessivamente dovuto. Sulla quantificazione delle sanzioni per gli anni 2012, 2013 la parte resistente si rifà all'articolo 50 del Regolamento Enpacl, il quale recita: “Il Consulente del Lavoro che provvede al pagamento oltre il novantesimo giorno da ciascuna scadenza è tenuto a versare, oltre la quota capitale, una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per tempo, aumentato di sei punti percentuali, da calcolarsi da ciascuna scadenza. …… è prevista l'applicazione di una sanzione minima 20 euro in caso di versamento oltre il 90esimo giorno da ciascuna scadenza”. La parte resistente sostiene inoltre che: “Per il calcolo dei giorni di ritardo, qualora il piano dei pagamenti come scelto dal Cdl non venga rispettato, la data di riferimento deve essere riportata al 30/09. La scelta del piano è difatti una facoltà data all'iscritto, il cui mancato rispetto fa decadere, di fatto, il beneficio della dilazione.
Pertanto, i giorni intercorrenti tra la data di pagamento dell'ultima rata del piano (17/12/2012) e la data di scadenza (30/09/2012 riportato al 01/10/2012 cadendo il 30 settembre di domenica) superano i 90 giorni e la sanzione minima è pari ad € 20,00.” In sostanza, la parte resistente ritiene che, il mancato versamento alla scadenza di una singola rata di contribuzione dovuta determini una situazione di inadempimento tale da comportare la decadenza dal beneficio della dilazione con conseguente applicazione della sanzione da calcolarsi a partire dal giorno di scadenza del versamento unico e non dal giorno di scadenza della singola rata. Tale considerazione, seppur ragionevole, non trova tuttavia riferimento esplicito all'interno del suddetto regolamento disciplinante l'impianto sanzionatorio;
pertanto, resta confermato il calcolo delle sanzioni così come determinato in sede di elaborazione della bozza.
b) Contributo soggettivo. Valgono le medesime considerazioni e conclusioni precedentemente esposte circa la non utilizzabilità della documentazione reddituale inerente agli anni 2005, 2006, 2007 inviata dalla parte resistente nelle osservazioni alla bozza e relativamente al calcolo delle sanzioni per gli anni 2013, 2014, 2015, 2017, 2018”.
4.1.1. Il consulente nominato dall'Ufficio ha pertanto concluso nel modo che segue: “Alla luce di quanto esposto, tenuto conto delle osservazioni pervenute dalle parti, a giudizio del CTU, le somme complessivamente dovute dalla ricorrente a titolo di contribuzione, sanzioni fisse e percentuali per il periodo 2005 – 2018 al netto di quanto versato con rateazione del 17/02/2016, ammonta ad € 64.421,30.
Per maggiore chiarezza espositiva si fornisce di seguito il prospetto riassuntivo:
INTEGRATIVO 17539,60
SOGGETTIVO 29951,22
SANZIONI INTEGRATIVO 5962,75
ULTERIORI SANZIONI INTEGRATIVO A SEGUITO OSSERVAZIONI DI PARTE
RESISTENTE 47,22
SANZIONI SOGGETTIVO 10440,51
SANZIONI TARDIVA PRESENTAZIONE DENUNCIA 480,00
TOTALE 64421,30”.
4.1.2. In relazione alle osservazioni formulate dalla parte opponente nel corso delle operazioni peritali e ribadite con la memoria depositata il 12 settembre 2024, la il documento contenente la prova del pagamento di € 300,00 (allegata alle osservazioni e depositata), eseguito per contributo integrativo anno 2014, viene acquisita ex art. 421 c.p.c., e pertanto deve essere ritenuta versata la somma di € 300,00, in luogo di quella già contabilizzata di € 291,53 per contributo integrativo anno 2014.
Quanto al versamento di € 469,09 per contributo soggettivo, non contabilizzato, vista la documentazione depositata da parte opponente (doc. 2), il relativo importo deve essere detratto da quanto calcolato. Le osservazioni di parte opposta risultano pienamente superate dalla relazione peritale, tanto che l'Ente, con nota di trattazione scritta depositata per l'udienza del 2 ottobre 2024, ha chiesto di condannare al pagamento in proprio favore della somma di € 64.415,94 (ovvero Parte_1
l'importo accertato come dovuto dal CTU, detratta la sanzione di € 5,36 relativa all'anno 2005).
All'udienza odierna il CTU nominato, chiamato a chiarimenti, ha confermato la relazione depositata, precisando gli importi delle sanzioni maturate per gli anni 2005 e 2006.
Per il resto, le conclusioni cui giunge il consulente tecnico d'ufficio devono essere condivise, in quanto argomentate con precisi riferimenti oggettivi e sostenute dall'applicazione di principi contabili, razionali e in assenza di vizi logici.
4.2. Tanto premesso, considerate le fondate deduzioni di parte opposta nei limiti sopra indicati (prescrizione del credito per € 5.35 per sanzioni anno 2005, e versamento della somma di €
300,00, in luogo di quella già contabilizzata di € 291,53 per contributo integrativo anno 2014, e della somma di € 469,09 per contributo soggettivo), considerata la domanda da ultimo limitata da parte opposta alla somma di € 64.415,94, come sopra chiarito, si deve affermare la sussistenza di un debito di di € 17.531,13 per contributo integrativo, € 29.482,13 per contributo Parte_1 soggettivo, di € 5.957,39 per sanzioni integrativo, € 47,22 per ulteriori sanzioni integrativo, €
10.440,51 per sanzioni soggettivo ed € 480,00 per sanzioni tardiva presentazione denuncia, e così per € 63.938,38.
5. Conclusivamente, il decreto ingiuntivo n. 318/2022, notificato il 2 settembre 2022, deve essere revocato e deve essere condannata al pagamento, in favore dell'Ente Parte_1 opposto, della somma di € 63.938,38, oltre interessi.
6. In relazione alle spese di lite, nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Di conseguenza, l'accoglimento dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore (cfr. Cass. civ. n. 2019/1993).
Nel caso di specie, valutata la soccombenza e la sussistenza del credito: le spese del procedimento monitorio, quali liquidate con il decreto ingiuntivo, in ragione della parziale soccombenza, restano a carico dell'opponente per la metà e sono compensate per la residua parte di metà; le spese di lite della presente fase sono parimenti compensate per la metà e per la restante parte l'opponente è condannata al pagamento relativo in favore dell'Ente di previdenza.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU sono poste a carico di parte opponente, in via definitiva.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione: revoca il decreto ingiuntivo n. 318/2022 del Tribunale di Velletri, notificato il 2 settembre
2022; condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 63.938,38 per contributi e sanzioni per il Controparte_1 periodo dal 2005 al 2018, oltre interessi;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della metà delle spese del presente giudizio, che si liquidano Controparte_1 in € 3.057,50, oltre spese generali, oltre Iva e C.p.a. come per legge, compensandole per la residua quota di metà; condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della metà delle spese del procedimento monitorio, quali Controparte_1 liquidate con il decreto ingiuntivo, compensandole per la residua metà; pone a carico di le spese per CTU, come liquidate con separato decreto, in Parte_1 via definitiva.
Velletri, 4 novembre 2025
Il giudice
PI RA ZZ