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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/10/2025, n. 4483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4483 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14731/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 14731/2024, promosso da:
nato in [...] il [...]; Parte_1
, nato in [...] il [...]; Controparte_1
, nato in [...] il [...]; Controparte_2
nato in [...] il [...]; Controparte_3
, nato in [...] il [...]; Controparte_4
, nata in [...] il [...]; Controparte_5
, nato in [...] il [...]; Controparte_6
, nato in [...] il [...]; Controparte_7
, nata in [...] il [...]; Controparte_8
, nata in [...] il [...]; Controparte_9
, nata in [...] il [...]; Parte_2 tutti con il patrocinio dell'avv. CARVALHO HOMEM GIARATO CASCO MARIA GABRIELA
RICORRENTI contro
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia Controparte_10
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 16 ottobre 2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.
1 * * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto depositato il 25/11/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
A sostegno della domanda, i ricorrenti si sono limitati a dedurre di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], il quale emigrò in Brasile senza mai Persona_1 naturalizzarsi.
I ricorrenti hanno medio tempore revocato il mandato al proprio difensore e, con comparsa di costituzione depositata in data 23.06.2025, si è costituito in giudizio il nuovo difensore.
Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio in data Controparte_10
11 settembre 2025 eccependo la mancata, tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda e chiedendo, quindi, il rigetto della stessa con vittoria di spese.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 29 novembre 2024, si è limitato a prenderne visione.
In data 10 ottobre 2025 il nuovo difensore di parte ricorrente ha depositato istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 co. 2 c.p.c. deducendo i) di aver riscontrato la mancata produzione, da parte del precedente difensore, dei documenti di causa, pur indicati nell'indice allegato al ricorso introduttivo;
ii) che tutti i documenti di causa sono stati formati e raccolti dai ricorrenti in data precedente al deposito del ricorso;
iii) di aver tentato di depositare in data 9.9.2025, prima della costituzione del convenuto, i documenti della linea ereditaria;
iv) che, tuttavia, in data 23.9.2025 la cancelleria ha rifiutato il suddetto deposito;
v) di aver, quindi, tentato di effettuare un nuovo deposito in data 25.9.2025; vi) che neanche quest'ultimo deposito è stato preso in carico dalla cancelleria;
vii) di avere, da ultimo, correttamente depositato istanza di rimessione in termini in data 10 ottobre 2025, nell'ambito della quale è stato per la prima volta ricostruito l'albero genealogico dei ricorrenti.
Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 16 ottobre 2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 13 ottobre 2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
Il ricorso deve essere respinto.
Si osserva, infatti, che la difesa di parte ricorrente ha del tutto omesso, sia nel ricorso introduttivo del giudizio sia nell'ambito della comparsa di costituzione di nuovo difensore, di ricostruire i fatti posti a fondamento della domanda, anche attraverso la rappresentazione dell'albero genealogico dei ricorrenti, nonché di allegare documentazione a sostegno della stessa.
2 Soltanto nell'ambito dell'istanza di rimessione in termini depositata in data 10.10.2025 - e, dunque, a seguito della costituzione del resistente, il quale ha tempestivamente eccepito la mancata CP_10 produzione di qualsivoglia documento a sostegno dell'avversa domanda e ne ha, quindi, chiesto il rigetto
- la difesa di parte ricorrente ha provveduto a ricostruire l'albero genealogico dei ricorrenti e a depositare la documentazione mancante.
Al riguardo, il nuovo difensore di parte ricorrente - costituitosi in data 24.06.2025 - ha esposto di aver tentato di depositare la documentazione anzidetta in data 9.9.2025 e in data 25.9.2025, dando, tuttavia, atto della mancata accettazione di tali depositi da parte della cancelleria.
Ebbene, premesso che ai sensi dell'art. 281-duodecies c.p.c. la documentazione summenzionata avrebbe dovuto essere tempestivamente depositata unitamente al ricorso introduttivo o, comunque, unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, non ricorrendo nella fattispecie il caso di cui al comma 4 della citata disposizione, si rileva in ogni caso come, da un controllo eseguito sulla piattaforma SICID in uso alla cancelleria, risultino unicamente depositate la menzionata costituzione nuovo difensore (depositata in data 24.06.2025) e l'istanza di rimessione in termini (depositata in data 13.10.2025). D'altro canto, è onere del difensore verificare il buon esito del deposito telematico, controllando le ricevute generate dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del D.L. n. 179 del 2012.
Ciò posto, la mancata ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti e l'omesso tempestivo deposito della documentazione necessaria per il vaglio di fondatezza della domanda ne comporta necessariamente il rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, limitatamente alle sole fasi di studio e introduttiva, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nonché il mancato deposito di note scritte da parte del resistente. CP_10
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
• rigetta le domande proposte dai ricorrenti;
• condanna parte ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite che liquida in € 2.905,00, CP_10 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 24/10/2025
Il Giudice Elisabetta Sampaolesi
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 14731/2024, promosso da:
nato in [...] il [...]; Parte_1
, nato in [...] il [...]; Controparte_1
, nato in [...] il [...]; Controparte_2
nato in [...] il [...]; Controparte_3
, nato in [...] il [...]; Controparte_4
, nata in [...] il [...]; Controparte_5
, nato in [...] il [...]; Controparte_6
, nato in [...] il [...]; Controparte_7
, nata in [...] il [...]; Controparte_8
, nata in [...] il [...]; Controparte_9
, nata in [...] il [...]; Parte_2 tutti con il patrocinio dell'avv. CARVALHO HOMEM GIARATO CASCO MARIA GABRIELA
RICORRENTI contro
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia Controparte_10
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 16 ottobre 2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.
1 * * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto depositato il 25/11/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
A sostegno della domanda, i ricorrenti si sono limitati a dedurre di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], il quale emigrò in Brasile senza mai Persona_1 naturalizzarsi.
I ricorrenti hanno medio tempore revocato il mandato al proprio difensore e, con comparsa di costituzione depositata in data 23.06.2025, si è costituito in giudizio il nuovo difensore.
Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio in data Controparte_10
11 settembre 2025 eccependo la mancata, tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda e chiedendo, quindi, il rigetto della stessa con vittoria di spese.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 29 novembre 2024, si è limitato a prenderne visione.
In data 10 ottobre 2025 il nuovo difensore di parte ricorrente ha depositato istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 co. 2 c.p.c. deducendo i) di aver riscontrato la mancata produzione, da parte del precedente difensore, dei documenti di causa, pur indicati nell'indice allegato al ricorso introduttivo;
ii) che tutti i documenti di causa sono stati formati e raccolti dai ricorrenti in data precedente al deposito del ricorso;
iii) di aver tentato di depositare in data 9.9.2025, prima della costituzione del convenuto, i documenti della linea ereditaria;
iv) che, tuttavia, in data 23.9.2025 la cancelleria ha rifiutato il suddetto deposito;
v) di aver, quindi, tentato di effettuare un nuovo deposito in data 25.9.2025; vi) che neanche quest'ultimo deposito è stato preso in carico dalla cancelleria;
vii) di avere, da ultimo, correttamente depositato istanza di rimessione in termini in data 10 ottobre 2025, nell'ambito della quale è stato per la prima volta ricostruito l'albero genealogico dei ricorrenti.
Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 16 ottobre 2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 13 ottobre 2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
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Il ricorso deve essere respinto.
Si osserva, infatti, che la difesa di parte ricorrente ha del tutto omesso, sia nel ricorso introduttivo del giudizio sia nell'ambito della comparsa di costituzione di nuovo difensore, di ricostruire i fatti posti a fondamento della domanda, anche attraverso la rappresentazione dell'albero genealogico dei ricorrenti, nonché di allegare documentazione a sostegno della stessa.
2 Soltanto nell'ambito dell'istanza di rimessione in termini depositata in data 10.10.2025 - e, dunque, a seguito della costituzione del resistente, il quale ha tempestivamente eccepito la mancata CP_10 produzione di qualsivoglia documento a sostegno dell'avversa domanda e ne ha, quindi, chiesto il rigetto
- la difesa di parte ricorrente ha provveduto a ricostruire l'albero genealogico dei ricorrenti e a depositare la documentazione mancante.
Al riguardo, il nuovo difensore di parte ricorrente - costituitosi in data 24.06.2025 - ha esposto di aver tentato di depositare la documentazione anzidetta in data 9.9.2025 e in data 25.9.2025, dando, tuttavia, atto della mancata accettazione di tali depositi da parte della cancelleria.
Ebbene, premesso che ai sensi dell'art. 281-duodecies c.p.c. la documentazione summenzionata avrebbe dovuto essere tempestivamente depositata unitamente al ricorso introduttivo o, comunque, unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, non ricorrendo nella fattispecie il caso di cui al comma 4 della citata disposizione, si rileva in ogni caso come, da un controllo eseguito sulla piattaforma SICID in uso alla cancelleria, risultino unicamente depositate la menzionata costituzione nuovo difensore (depositata in data 24.06.2025) e l'istanza di rimessione in termini (depositata in data 13.10.2025). D'altro canto, è onere del difensore verificare il buon esito del deposito telematico, controllando le ricevute generate dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del D.L. n. 179 del 2012.
Ciò posto, la mancata ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti e l'omesso tempestivo deposito della documentazione necessaria per il vaglio di fondatezza della domanda ne comporta necessariamente il rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, limitatamente alle sole fasi di studio e introduttiva, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nonché il mancato deposito di note scritte da parte del resistente. CP_10
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
• rigetta le domande proposte dai ricorrenti;
• condanna parte ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite che liquida in € 2.905,00, CP_10 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 24/10/2025
Il Giudice Elisabetta Sampaolesi
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