Sentenza 17 febbraio 2004
Massime • 1
Il trattamento di fine servizio in favore dei dipendenti della Regione Puglia, previsto dalla legge della Regione Puglia 13 dicembre 1983, n. 22 e succ. modif., non inerisce ad un rapporto previdenziale distinto dal rapporto di pubblico impiego, ma trova titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro pubblico, non rilevando la definizione ad opera della legge regionale del trattamento in questione come previdenziale. Ne consegue la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative a tale trattamento ed afferenti ad un periodo del rapporto di impiego antecedente al 30 giugno 1998.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/02/2004, n. 3044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3044 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Primo Presidente f.f. -
Dott. GRIECO Angelo - Presidente di sezione -
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE ET, domiciliata in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO PANNARALE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'ORO 3, presso lo studio dell'avvocato CHIARA RICCI, della Delegazione della Regione stessa, rappresentata e difesa dall'avvocato FEDELE SINDACO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 25/02 del Tribunale di BARI, depositata il 26/02/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/03 dal consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
uditi gli avvocati Francesco PANNARALE, Fedele Sindaco;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Puglia ha proposto opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento in favore di ex dipendente dell'ente di differenze dell'indennità premio di servizio, il Pretore di Bari ha accolto l'opposizione dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e revocando il decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Bari con la sentenza oggi denunciata ha rigettato l'appello avverso tale decisione;
- ritenendo infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta senza preventiva autorizzazione della Giunta Regionale, sul rilievo che l'operato del Presidente della G.R. era stato ratificato dalla Giunta stessa in corso di causa;
- confermando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nella controversia, perché il trattamento previsto dalla legge regionale Puglia 22/1983, con la corresponsione a carico della stessa Regione
di somme superiori a quelle erogate dall'INPDAP, riguardava spettanze di natura sostanzialmente retributiva che trovava titolo diretto nel rapporto di impiego e non un rapporto previdenziale autonomo;
la causa era quindi devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, in quanto relativa a questioni del rapporto di impiego pubblico afferenti a periodo antecedente al luglio 1998.
Avverso questa sentenza TT RE propone ricorso per Cassazione con tre motivi. La Regione Puglia resiste con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1387 e seguenti cod. civ., 75 e 83 cod. proc. civ., 41 lett. q) dello
Statuto della Regione Puglia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 del codice di procedura civile. La parte censura la statuizione di rigetto dell'eccezione di inammissibilità della opposizione a decreto ingiuntivo, osservando che l'orientamento giurisprudenziale richiamato a sostegno della decisione si è formato in relazione al previgente ordinamento relativo agli enti locali quali la provincia e il comune;
ma, ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. q) e dell'art. 51 comma 1 lett. g) dello Statuto della Regione Puglia l'unico organo cui spetta di deliberare in materia di liti attive e passive è la Giunta regionale, mentre il Presidente può promuovere autonomamente i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
manca qualsiasi disposizione che attribuisce al Presidente la facoltà di deliberare in via d'urgenza in luogo della Giunta salvo ratifica.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, in relazione all'art. 7 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nonché dell'art. 409 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 nn. 1 e 3 cod. proc. civ..
La parte sostiene che la prestazione richiesta in giudizio, relativa alla indennità premio di servizio prevista dalla legge regionale Puglia 13 dicembre 1983 n. 22, ha natura previdenziale, come risulta dalla espressa previsione della medesima legge che definisce appunto l'emolumento come trattamento previdenziale. La giurisdizione spetta quindi al giudice ordinario, al quale è devoluta la cognizione delle cause aventi ad oggetto l'indennità premio di fine servizio spettante ai dipendenti degli enti locali.
3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 69 del d. lgs. 165/2001 e dell'art. 409 cod. proc. civ., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 360 nn. 1, 3 e 5 cod. proc. civ.. Premesso che la prima norma richiamata stabilisce che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000, si sostiene che a far data dal 16 settembre 2000 tutte le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, salvo quelle pendenti avanti ai giudici amministrativi ed introdotte prima della suddetta data, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. La parte trae argomento anche dalla previsione dell'art. 409 n. 5 cod. proc. civ., che assegna al giudice del lavoro la cognizione delle cause relative a rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempre che non siano devoluti dalla legge ad altro giudice, per sostenere che nell'attuale ordinamento, in cui detti rapporti non sono più devoluti al giudice amministrativo, solo il giudice del lavoro può conoscere di tali controversie.
4. La pronuncia sulla giurisdizione da parte delle Sezioni Unite presuppone la risoluzione delle questioni che, rispetto ad essa, si pongono con carattere di pregiudizialità logico-giuridica; ne consegue che la cognizione delle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ. si estende alla questione di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo posta con il primo mezzo di ricorso (il quale deve essere quindi esaminato preliminarmente) in quanto l'accoglimento del gravame precluderebbe la decisione sulla questione di giurisdizione posta con i successivi motivi.
Il motivo è infondato, dovendosi qui ribadire il costante orientamento di questa Corte secondo cui l'autorizzazione a stare in giudizio, emessa dall'organo collegiale competente, (autorizzazione che è necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in causa) attiene alla legitimatio ad processum, ossia all'efficacia e non alla validità della costituzione dell'ente medesimo a mezzo dell'organo che lo rappresenta;
essa, pertanto, può intervenire ed essere prodotta anche nel corso del giudizio e quindi anche dopo che sia scaduto il termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, senza che la controparte possa dedurre l'insussistenza delle ragioni d'urgenza che abbiano indotto l'organo che rappresenta l'ente pubblico (nella specie considerata il Presidente di una regione) a proporre l'opposizione senza essere ancora munito dell'autorizzazione dell'organo (nella specie la Giunta), al quale unicamente spetta la valutazione della correttezza dell'operato del primo. In questi termini si sono espresse, in particolare, le sentenze 10 febbraio 1997 n. 973 e 21 febbraio 1997 n. 1616 delle Sezioni Unite di questa Corte, con specifico riferimento all'ordinamento della Regione Puglia, richiamato dalla parte.
5. Il secondo motivo, attinente alla questione di giurisdizione, non merita accoglimento. La parte richiama a sostegno del proprio assunto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le controversie aventi ad oggetto l'indennità premio di fine servizio spettante ai dipendenti degli enti locali attengono a prestazioni di natura previdenziale che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ., fungendo il rapporto di pubblico impiego da mero presupposto esterno del rapporto previdenziale.
Tale principio, espresso tra l'altro da Cass. Sez. Un. 7 novembre 2000 n. 1152 (con specifico riferimento al rapporto di un dipendente della Regione Puglia, ma con riguardo esclusivo alla disciplina di legge statale in materia) non può trovare applicazione nel caso in esame, avuto riguardo alla natura della prestazione oggetto della domanda. Si tratta infatti, nella fattispecie, delle erogazioni previste dalla legge regionale Puglia 13 dicembre 1983 n. 22 (poi modificata dalla successiva legge regionale 22 dicembre 2000 n. 28) con l'attribuzione ai dipendenti della Regione del "trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri iscritti" (art. 1). Secondo l'art. 2, secondo comma, di tale testo normativo "la Regione porta a suo carico la eventuale differenza tra la somma lorda spettante" secondo i criteri di calcolo dell'ammontare della prestazione fissati nel precedente comma dello stesso articolo e "quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale". La Regione corrispondeva dunque alla cessazione del servizio il totale ammontare della prestazione, provvedendo poi, secondo le disposizioni dell'art. 6 della legge (successivamente in parte abrogato) al recupero nei confronti dei competenti istituti delle somme dovute da questi ultimi per l'indennità in questione.
Dato che nella specie è stato fatto valere il diritto alla erogazione integrale dell'indennità, posta a carico della Regione con le modalità indicate, si deve rilevare, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ai fini della giurisdizione non è sufficiente la natura latamente previdenziale della prestazione richiesta, ma occorre altresì che tale prestazione sia dovuta da un ente preposto all'assicurazione generale obbligatoria nell'ambito di un rapporto (quello previdenziale appunto) distinto da quello di lavoro, ed abbia rispetto a questo causa, soggetti e contenuto diversi, così che il secondo si ponga rispetto al primo come presupposto di fatto e non come momento genetico del diritto. Ove ricorrano questi requisiti, vi è la giurisdizione del giudice ordinario anche quando il lavoratore sia un dipendente di pubblica amministrazione;
nel caso in cui la prestazione di contenuto genericamente previdenziale sia dovuta al lavoratore come prestazione del datore di lavoro, e la pretesa dedotta in giudizio inerisca al pubblico impiego - nel senso che questo, nella sua consistenza e nel suo svolgimento, operi quale momento genetico della pretesa - sussiste invece la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: v. tra molte, in questo senso, Cass. Sez. Un. 26 febbraio 1990 n. 1449, 5 luglio 1991 n. 7434, nonché, tra i precedenti in tema di fondi integrativi previdenziali di enti pubblici non economici, Cass. 5 dicembre 2000 n. 1252, 25 giugno 2002 n. 9234). Nella specie, dunque si deve escludere che il trattamento in questione inerisca ad un rapporto previdenziale distinto dal rapporto di pubblico impiego e si deve, invece, affermare che esso trova titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro pubblico, non rilevando sotto questo profilo la definizione ad opera della legge regionale del trattamento come previdenziale (cfr. nello stesso senso, per una previsione simile di altra legge regionale, Cass. Sez. Un. n. 7434/1991 cit.).
6. L'ultimo motivo di ricorso appare ugualmente infondato, posto che per costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite (v., tra le tante, sent. 27 marzo 2001 n. 139, ord. 24 gennaio 2003 n. 1124, 30 gennaio 2003 n. 1511) il termine del 15 settembre 2000 è fissato non quale limite alla persistenza (relativamente alle questioni caratterizzate dai requisiti temporali indicati dalla norma transitoria) della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza ai limiti interni della giurisdizione, e cioè al merito, di ogni questione sul punto. Alla luce di queste considerazioni appare privo di consistenza l'argomento fondato sul richiamo dell'art. 409 cod. proc. civ.. Il ricorso va quindi respinto, con la declaratoria della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.100,00 di cui Euro 2.000,00 per onorati di avvocato.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004