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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1808/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri ONsigliere
– Nicola Mario ONdemi ONsigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. LENZI STEFANO P.IVA_1
( ), C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ONtroparte_1 P.IVA_2
PULITI PAOLO ANTONIO ( ), C.F._2 appellato
ONclusioni per : «precisa le Parte_1 conclusioni come in atto di appello e nota di trattazione scritta del 9.04.2024 alle quali integralmente si riporta», ossia «Voglia la Corte d'Appello di Firenze, - previa riforma della impugnata ordinanza accogliere le domande avanzate nel giudizio avanti al Tribunale di Prato che qui si riportano:
- accertata e dichiarata in riferimento ai conti correnti n. 1456681 e/o n.
232411 e/o n. 277474 e/o n 342811 l'intervenuta violazione di disposizioni normative in materia di interessi anatocistici, anche ex art 1283 CC, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, CONDANNARE
l'odierna resistente al pagamento della somma di Euro 157.288,35, oltre interessi o di quella maggiore o minore somma dovesse essere accertata in corso di causa;
- in via subordinata, accertata e dichiarata in riferimento ai conti correnti n. 1456681 e/o n. 232411 e/o n. 277474 e/o n 342811 l'intervenuta violazione di disposizioni normative in materia di interessi anatocistici, anche ex art. 1283 CC, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese
CONDANNARE la convenuta alla restituzione dell[e] somme CP_2 illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, e/o, in subordine, condannare la alla CP_2 refusione delle somme trattenute a titolo di arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il
Tribunale vorrà ritenere;
- in ogni caso CONDANNARE la convenuta al risarcimento dei CP_2 danni patiti dagli attori, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., ed in ogni caso per lesione del dovere generale di buona fede e correttezza come previsto dal TUB ai sensi degli art. 120 septies e 127, da determinarsi in via equitativa.
ON vittoria e condanna di competenze, spese anche generali, Iva e cap di legge di entrambi i gradi di giudizio, oltre alla refusione delle spese per la procedura di mediazione, del giudizio di ATP ed al rimborso delle spese per
CTP e CTU»;
pag. 2/13 «conferma quelle già rassegnate nella propria ONtroparte_1 comparsa di costituzione e risposta chiedendo che la causa sia trattenuta in decisione», ossia «Voglia la Corte adita rigettare integralmente l'appello qui proposto da perché inammissibile ed Parte_1 infondato.
ON condanna delle medesima alla refusione delle spese di lite».
Rilevato
(nel prosieguo Parte_1 [...]
) ha impugnato l'ordinanza emessa ex art. 702-ter c.p.c. nel Parte_1 procedimento r.g. n. 704 del 2021 del Tribunale di Prato, di rigetto della domanda – proposta nei confronti di (nel prosieguo ONtroparte_1
ON
) – di condanna alla ripetizione ex art. 2033 c.c. dei versamenti effettuati a fronte di addebiti per interessi ultralegali, usura, anatocismo, commissioni di massimo scoperto, sulla disponibilità accordata e di istruttoria veloce e altre spese non pattuite, sui conti correnti «n. 1456681 e/o n. 232411 e/o n.
277474 e/o n 342811», oltre a quella consequenziale di condanna al risarcimento danni.
Il Tribunale ha accolto l'eccezione preliminare di «difetto di legittimazione ON (sostanziale)» passiva sollevata da , reputando che a essa non fosse stata trasferita la titolarità del rapporto di conto corrente n. 1456681 – al quale gli altri erano collegati – non essendo compreso tra quelli oggetto del contratto della cessione del 26 giugno 2017 relativo ad alcune attività e passività di
Banca Popolare di Vicenza s.p.a. (nel prosieguo quest'ultima titolare CP_4 del rapporto, essendo succeduta a già ONtroparte_5 ONtroparte_6
con la quale asseriva di aver stipulato il relativo
[...] Parte_1 contratto il 19 gennaio 1997.
Il giudice di prime cure ha in primo luogo considerato che il giudizio fosse stato «introdotto nell'anno 2020, dopo la sottoposizione a l.c.a. di Banca
Popolare di Vicenza» e che l'attore non avesse dimostrato la «prosecuzione del pag. 3/13 ON rapporto di causa» con , in quanto gli estratti conto prodotti indicano
«quale data dell'ultima operazione contabilizzata nei rapporti n. 1456681, n.
277474 e n. 342811 quella del 31 marzo 2015, mentre per il rapporto n.
232411 è indicata la data del 23 ottobre 2008».
Di conseguenza ha considerato che, secondo l'art. 3.1.4, lettera b), del predetto contratto di cessione, il contenzioso relativo al rapporto dedotto in giudizio rientrasse tra le «Passività Escluse» dal trasferimento, comprendendo, ON detta categoria, quelle sorte o che potessero «sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle attività incluse o delle Passività incluse, […] in conseguenza dell'attività di e/o VB svolta in passato e sino alla data di CP_4 esecuzione e comunque che ancorché inerenti e funzionali alla impresa bancaria non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale, ovvero non siano considerate come Passività Incluse». Secondo il Tribunale tali rapporti «funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria» – che in quanto tali rientrano «nel perimetro della cessione» – sono solo quelli di cui vi è stata
«prosecuzione del rapporto bancario», circostanza questa da escludere, non essendo stata dimostrata dall'odierna appellante.
Il Tribunale ha poi considerato che il medesimo rapporto fosse qualificabile come «Attività Esclusa» dalla cessione ai sensi dell'art. 3.1.4, lettera a), paragrafo (i), in quanto «classificato come “inadempienza probabile”
(cd. unlikely to pay) sin dal 31 marzo 2016, cioè oltre un anno prima la sottoposizione di e alla cessione dell'azienda». CP_7
Le spese di lite sono state poste a carico della stessa , in Parte_1 applicazione del principio di soccombenza.
Avverso tale decisione essa ha interposto appello lamentando, come ON unico motivo di censura, che il Tribunale abbia ritenuto priva di legittimazione processuale passiva.
Questa si è costituita, protestando l'infondatezza del gravame ed eccependone l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. e per pag. 4/13 acquiescenza rispetto alla decisione di primo grado da parte dell'appellante, oltre all'inammissibilità della documentazione da questi prodotta unitamente al gravame, in violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c.
All'esito dell'udienza del 12 novembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 14 novembre, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
ONsiderato
1. Va in primo luogo respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. – nella formulazione ratione temporis ON applicabile – con la quale contesta che «la citazione avversaria difetta del tutto della formulazione di censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e della conseguente esposizione della rilevanza ai fini del decidere delle violazioni di legge enunciate, contenendo invece solo una ripetitiva quanto pedissequa ed acritica enunciazione delle medesime deduzioni formulate in primo grado».
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «[g]li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass., sez. un., n.
36481 del 2022, in massima).
pag. 5/13 La piana lettura dell'atto d'appello consente agevolmente di riscontrare gli estremi richiesti, come emergerà dalla relativa trattazione.
Va poi disattesa l'eccezione di «acquiescenza alla sentenza» (rectius: ON ordinanza) di primo grado, sollevata sempre da , secondo cui «[n]elle conclusioni della citazione in appello che ha introdotto questo grado di giudizio difetta qualsiasi domanda di riforma della sentenza impugnata con riferimento all'unico capo su cui la statuizione si fonda, ossia sulla carenza di titolarità passiva di , sulla quale si sarebbe formato il ONtroparte_1 giudicato.
Tale tesi è smentita dal tenore letterale delle medesime conclusioni rassegnate nell'atto di gravame, dalle quali emerge testualmente che l'appellante ha domandato, «previa riforma della impugnata ordinanza»,
l'accoglimento delle «domande avanzate nel giudizio avanti al Tribunale di
Prato». La volontà di riforma della decisione impugnata è inoltre manifestamente espressa dal contenuto dell'unico motivo di appello, proprio a tanto diretto.
2. Passando al merito, con l'unico motivo d'impugnazione
[...]
ON
sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto priva Parte_1 di legittimazione processuale passiva, «sul solo assunto della ritenuta mancata prova della prosecuzione del rapporto con la cessionaria
[...]
. Sostiene che la «prosecuzione del rapporto» sarebbe invece CP_1
ON «circostanza […] pacifica», stante l'«assenza di contestazione» sul punto di che, a supporto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, si sarebbe limitata ad asserire che il rapporto dedotto in giudizio sarebbe relativo a una
«posizione “non passata”» alla banca per effetto «delle disposizioni di cui al contratto di cessione di azienda» stipulato con la procedura della liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di Vicenza. La prosecuzione del rapporto sarebbe dimostrata dalla «comunicazione Parte_2
del 2017 e dall'“estratto conto” 31 dicembre 2019», prodotti per la
[...]
pag. 6/13 prima volta in sede di gravame da , produzione che sarebbe Parte_1 ammissibile «trattandosi di documenti indispensabili alla valutazione del proposto appello e dunque ai fini della decisione». Sostiene poi che il “Secondo
Accordo ricognitivo” del contratto di cessione del 26 giugno 2017, stipulato il
17 gennaio 2018, al punto n. 1 dell'allegato 1 prevede che il «ONtenzioso ON Escluso» dal trasferimento a sia il «[c]ontenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno relativo/connesso a rapporti estinti»: il rapporto dedotto in giudizio esulerebbe da tale categoria esclusa, proprio perché ON proseguito con , e sarebbe stato a essa trasferito. Inoltre, sostiene che il caso in esame consisterebbe in un «un contenzioso già pendente alla data di esecuzione della cessione di azienda […] e come tale […] ricompreso nel
“ONtenzioso Pregresso” e quindi incluso nella cessione, […] a prescindere dalla circostanza che abbia ad oggetto rapporti contrattuali pacificamente già cessati prima del trasferimento».
Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato nel merito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità «è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso
(o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (v. Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n. 24076)» (Cass. n. 13880 del
2020, secondo cui l'inammissibilità del gravame consegue all'«essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata»; analogamente, sempre nel senso dell'inammissibilità dell'impugnazione ma «per sopravvenuto difetto di interesse» della stessa, Cass. n. 5102 del 2024).
Ebbene, nel caso in esame, come accennato, l'ordinanza impugnata, oltre ad aver ritenuto che il contenzioso relativo al rapporto dedotto in giudizio attenesse alle «Passività Escluse» dal trasferimento, ha altresì considerato che il medesimo rapporto fosse qualificabile come «Attività
pag. 7/13 Esclusa» dalla cessione in quanto classificato come “inadempienza probabile”
(cd. unlikely to pay), elemento che costituisce ulteriore ed autonoma ragione in base alla quale il Tribunale ha escluso la legittimazione sostanziale passiva ON di .
Ad ogni buon conto, anche a voler ipoteticamente considerare ammissibile la censura, va confermata la decisione del Tribunale, seppur correggendone le motivazioni come segue.
Occorre anzitutto rammentare quanto già considerato da questa Corte nella propria sentenza n. 833 del 2024, ossia che il decreto-legge n. 99 del
2017 (Disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di
Vicenza S.p.A. e di , convertito, con modificazioni, nella Parte_3 legge n. 121 del 2017, all'art. 3, oltre a prevedere alcune deroghe alle disposizioni generali del t.u.b. in tema di cessioni bancarie, indica una serie di poste che devono necessariamente essere escluse dalla cessione di azienda.
Detto articolo recita: «1. I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3,
l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi
[…]. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo
2741 del codice civile: […] c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.
2. Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia nel proprio sito internet della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti».
pag. 8/13 L'art. 3, pertanto, indica ciò che è inderogabilmente escluso dalla cessione, rimettendo per il resto alle parti delle convenzioni di cessione di determinare le attività e passività cedute.
In conformità a tale disposizione, il “contratto di cessione di azienda” del ON 26 giugno 2017 (doc. B fasc. di primo grado ) all'art. 3.1.4, lettera b), stabilisce che per «Passività Escluse» dal trasferimento s'intende «ogni passività, obbligazione […], debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità
(anche solidale) rischio e elemento negativo (anche per contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo […] che, indipendentemente dal fatto che ON
ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o ON conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle attività incluse o delle Passività incluse, anche per effetto di legge o di regolamento, in conseguenza dell'attività di e/o VB svolta in CP_4 passato e sino alla Data di Esecuzione [ossia lo stesso 26 giugno 2017, ai sensi dell'art. 6.1.1] e comunque che ancorché inerenti e funzionali alla impresa bancaria non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale, ovvero non siano considerate come Passività Incluse. A titolo esemplificativo ma non esaustivo costituiscono passività escluse e quindi, ON non faranno parte dell'insieme aggregato e non saranno trasferiti a : […]
(vi) qualsiasi contenzioso […] anche se riferibili ad attività incluse e/o passività incluse diverso dal ONtenzioso Pregresso».
Di contro, il predetto «ONtenzioso Pregresso» è descritto dall'art. 3.1.2, lettera a), paragrafo (vii), come l'insieme dei «contenziosi civili (e relativi effetti negativi […]) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e non obbligazionisti convertibili e/o subordinati […] e dai c.d. “Incentivi Welfare” […] nonché i relativi fondi».
pag. 9/13 Inoltre, risulta dal predetto art. 3.1.4, lettera b), che, «[p]er evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che: (x) non siano riferite ad attività incluse, passività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano già oggetto di contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'insieme aggregato o come rientranti, secondo il caso, tra le attività escluse e/o le passività escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti”.
Ne consegue che il rapporto dedotto in giudizio non rientra tra quelli attinenti al «ONtenzioso Pregresso»: ciò in quanto la domanda avanzata dal correntista, pur diretta ad ottenere l'eliminazione di addebiti effettuati sino al
31 marzo 2015 (pag. 1 del suo ricorso ex art. 702-bis c.p.c.), quindi precedentemente al contratto di cessione del 26 giugno 2017, è stata tuttavia proposta soltanto nel 2021. Ai fini della pendenza della causa, infatti, non rileva – a differenza di quanto sostenuto dall'attore a pag. 3 della memoria conclusionale – l'espletamento della consulenza tecnica preventiva, richiesta con ricorso notificato il 17 febbraio 2016 (doc. 6 fasc. di primo grado
[...]
) perché, come chiarito dalla Corte regolatrice «la ATP preventiva Parte_1 di cui al novellato art. 696-bis cod. proc. civ., per quanto in parte
“giurisdizionalizzata”, è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale non dà nemmeno luogo a una autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta, rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, 22/10/2018, n.
26573; Cass., sez. 3, 03/09/2019, n. 21975)» (Cass. n. 30854 del 2023, in motivazione).
Pertanto, è irrilevante che per effetto della medesima cessione di ramo d'azienda il rapporto di conto corrente dedotto in giudizio sia poi proseguito ON con – in tale senso dovendosi correggere la motivazione dell'ordinanza gravata – in quanto, anche in tal caso, la stessa sorte non avrebbe seguito il pag. 10/13 relativo contenzioso, essendo espressamente escluso dal medesimo trasferimento in quanto non ancora pendente alla data della cessione.
ON Va quindi riconosciuto il difetto di legittimazione passiva di .
Per completezza va altresì considerato che – come ritenuto dal Tribunale
– il rapporto dedotto in giudizio risulta altresì escluso dalla cessione anche ai sensi dell'art. 5 del citato d.l. n. 99 del 2017 che – rubricato «Cessione di crediti deteriorati» – stabilisce al comma 1 che «[i]l Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto prevede che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla Società per la Gestione di Attività ONtroparte_8
ONtr (di seguito anche “ ) di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla ONtr
.
ONformemente a tale disposizione il citato contratto del 26 giugno 2017 esclude dalla cessione, all'art. 3.1.4, lettera a), paragrafo (i), «i crediti di CP_4
[…] classificati o classificabili in base ai Principi ONtabili alla data di esecuzione come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. unlikely to pay) e/o come “sofferenze scadute” (c.d. past due) e i relativi rapporti contrattuali».
Analogamente, con il Secondo Accordo Ricognitivo del ONtratto, ON sottoscritto in data 19 - 22.01.2018, concluso tra la l.c.a. di e , le CP_4 parti hanno dato atto di voler «disciplinare alcuni ulteriori aspetti del
ONtratto di Cessione che sono emersi dopo la Data di Esecuzione e che sono stati ritenuti meritevoli di approfondimento e/o di chiarimento e ciò anche al fine di prevenire l'insorgenza di possibili ulteriori dubbi interpretativi e/o per rendere più fluida ed efficiente l'esecuzione del ONtratto di Cessione” ed hanno, quindi, stabilito all'art. 3.2, rubricato «ONtenzioso escluso e manleva ON a favore di » che: «resta fermo che il contenzioso relativo e/o connesso a
Crediti Deteriorati delle Banche in LCA e delle Banche Partecipate rientra nel
pag. 11/13 ONtenzioso Escluso ai sensi e per gli effetti del ONtratto di Cessione e dei contratti di retrocessione dei crediti deteriorati e delle partecipazioni delle
Banche Partecipate».
La qualificazione di tale credito come “deteriorato”, riconosciuta dall'ordinanza di primo grado, non è stata fatta oggetto d'impugnazione, ed è ON quindi coperta di giudicato. Ciò è inoltre documentalmente dimostrato da , che ha prodotto la visura della Centrale Rischi al giugno 2017 (doc. D fasc. di ON primo grado ), dalla quale emerge che detto credito è stato segnalato come
“sofferenza” dal 24 dicembre 2015 e come “inadempienza probabile - crediti incagliati” dal 15 febbraio 2016, qualifica che pertanto rivestiva al momento della cessione avvenuta nel 2017.
ON Anche tale disposizione contrattuale conduce a negare che sia dotata di legittimazione sostanziale passiva.
3. L'assoluta peculiarità della vicenda, con disciplina legislativa speciale derogatoria dei principi generali ex art. 58 t.u.b. e particolarmente complessa, con rinvio ad accordi di cessione pure notevolmente articolati, unitamente all'assenza, allo stato, di precedenti specifici di legittimità giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della
Corte costituzionale, l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza emessa ex art. 702-ter c.p.c. nel
[...] pag. 12/13 procedimento r.g. n. 704 del 2021 del Tribunale di Prato, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative al presente grado di giudizio;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante , Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
4 marzo 2025.
Il ONsigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario ONdemi Ludovico Delle Vergini
pag. 13/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri ONsigliere
– Nicola Mario ONdemi ONsigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. LENZI STEFANO P.IVA_1
( ), C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ONtroparte_1 P.IVA_2
PULITI PAOLO ANTONIO ( ), C.F._2 appellato
ONclusioni per : «precisa le Parte_1 conclusioni come in atto di appello e nota di trattazione scritta del 9.04.2024 alle quali integralmente si riporta», ossia «Voglia la Corte d'Appello di Firenze, - previa riforma della impugnata ordinanza accogliere le domande avanzate nel giudizio avanti al Tribunale di Prato che qui si riportano:
- accertata e dichiarata in riferimento ai conti correnti n. 1456681 e/o n.
232411 e/o n. 277474 e/o n 342811 l'intervenuta violazione di disposizioni normative in materia di interessi anatocistici, anche ex art 1283 CC, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, CONDANNARE
l'odierna resistente al pagamento della somma di Euro 157.288,35, oltre interessi o di quella maggiore o minore somma dovesse essere accertata in corso di causa;
- in via subordinata, accertata e dichiarata in riferimento ai conti correnti n. 1456681 e/o n. 232411 e/o n. 277474 e/o n 342811 l'intervenuta violazione di disposizioni normative in materia di interessi anatocistici, anche ex art. 1283 CC, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese
CONDANNARE la convenuta alla restituzione dell[e] somme CP_2 illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, e/o, in subordine, condannare la alla CP_2 refusione delle somme trattenute a titolo di arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il
Tribunale vorrà ritenere;
- in ogni caso CONDANNARE la convenuta al risarcimento dei CP_2 danni patiti dagli attori, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., ed in ogni caso per lesione del dovere generale di buona fede e correttezza come previsto dal TUB ai sensi degli art. 120 septies e 127, da determinarsi in via equitativa.
ON vittoria e condanna di competenze, spese anche generali, Iva e cap di legge di entrambi i gradi di giudizio, oltre alla refusione delle spese per la procedura di mediazione, del giudizio di ATP ed al rimborso delle spese per
CTP e CTU»;
pag. 2/13 «conferma quelle già rassegnate nella propria ONtroparte_1 comparsa di costituzione e risposta chiedendo che la causa sia trattenuta in decisione», ossia «Voglia la Corte adita rigettare integralmente l'appello qui proposto da perché inammissibile ed Parte_1 infondato.
ON condanna delle medesima alla refusione delle spese di lite».
Rilevato
(nel prosieguo Parte_1 [...]
) ha impugnato l'ordinanza emessa ex art. 702-ter c.p.c. nel Parte_1 procedimento r.g. n. 704 del 2021 del Tribunale di Prato, di rigetto della domanda – proposta nei confronti di (nel prosieguo ONtroparte_1
ON
) – di condanna alla ripetizione ex art. 2033 c.c. dei versamenti effettuati a fronte di addebiti per interessi ultralegali, usura, anatocismo, commissioni di massimo scoperto, sulla disponibilità accordata e di istruttoria veloce e altre spese non pattuite, sui conti correnti «n. 1456681 e/o n. 232411 e/o n.
277474 e/o n 342811», oltre a quella consequenziale di condanna al risarcimento danni.
Il Tribunale ha accolto l'eccezione preliminare di «difetto di legittimazione ON (sostanziale)» passiva sollevata da , reputando che a essa non fosse stata trasferita la titolarità del rapporto di conto corrente n. 1456681 – al quale gli altri erano collegati – non essendo compreso tra quelli oggetto del contratto della cessione del 26 giugno 2017 relativo ad alcune attività e passività di
Banca Popolare di Vicenza s.p.a. (nel prosieguo quest'ultima titolare CP_4 del rapporto, essendo succeduta a già ONtroparte_5 ONtroparte_6
con la quale asseriva di aver stipulato il relativo
[...] Parte_1 contratto il 19 gennaio 1997.
Il giudice di prime cure ha in primo luogo considerato che il giudizio fosse stato «introdotto nell'anno 2020, dopo la sottoposizione a l.c.a. di Banca
Popolare di Vicenza» e che l'attore non avesse dimostrato la «prosecuzione del pag. 3/13 ON rapporto di causa» con , in quanto gli estratti conto prodotti indicano
«quale data dell'ultima operazione contabilizzata nei rapporti n. 1456681, n.
277474 e n. 342811 quella del 31 marzo 2015, mentre per il rapporto n.
232411 è indicata la data del 23 ottobre 2008».
Di conseguenza ha considerato che, secondo l'art. 3.1.4, lettera b), del predetto contratto di cessione, il contenzioso relativo al rapporto dedotto in giudizio rientrasse tra le «Passività Escluse» dal trasferimento, comprendendo, ON detta categoria, quelle sorte o che potessero «sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle attività incluse o delle Passività incluse, […] in conseguenza dell'attività di e/o VB svolta in passato e sino alla data di CP_4 esecuzione e comunque che ancorché inerenti e funzionali alla impresa bancaria non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale, ovvero non siano considerate come Passività Incluse». Secondo il Tribunale tali rapporti «funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria» – che in quanto tali rientrano «nel perimetro della cessione» – sono solo quelli di cui vi è stata
«prosecuzione del rapporto bancario», circostanza questa da escludere, non essendo stata dimostrata dall'odierna appellante.
Il Tribunale ha poi considerato che il medesimo rapporto fosse qualificabile come «Attività Esclusa» dalla cessione ai sensi dell'art. 3.1.4, lettera a), paragrafo (i), in quanto «classificato come “inadempienza probabile”
(cd. unlikely to pay) sin dal 31 marzo 2016, cioè oltre un anno prima la sottoposizione di e alla cessione dell'azienda». CP_7
Le spese di lite sono state poste a carico della stessa , in Parte_1 applicazione del principio di soccombenza.
Avverso tale decisione essa ha interposto appello lamentando, come ON unico motivo di censura, che il Tribunale abbia ritenuto priva di legittimazione processuale passiva.
Questa si è costituita, protestando l'infondatezza del gravame ed eccependone l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. e per pag. 4/13 acquiescenza rispetto alla decisione di primo grado da parte dell'appellante, oltre all'inammissibilità della documentazione da questi prodotta unitamente al gravame, in violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c.
All'esito dell'udienza del 12 novembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 14 novembre, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
ONsiderato
1. Va in primo luogo respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. – nella formulazione ratione temporis ON applicabile – con la quale contesta che «la citazione avversaria difetta del tutto della formulazione di censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e della conseguente esposizione della rilevanza ai fini del decidere delle violazioni di legge enunciate, contenendo invece solo una ripetitiva quanto pedissequa ed acritica enunciazione delle medesime deduzioni formulate in primo grado».
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «[g]li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass., sez. un., n.
36481 del 2022, in massima).
pag. 5/13 La piana lettura dell'atto d'appello consente agevolmente di riscontrare gli estremi richiesti, come emergerà dalla relativa trattazione.
Va poi disattesa l'eccezione di «acquiescenza alla sentenza» (rectius: ON ordinanza) di primo grado, sollevata sempre da , secondo cui «[n]elle conclusioni della citazione in appello che ha introdotto questo grado di giudizio difetta qualsiasi domanda di riforma della sentenza impugnata con riferimento all'unico capo su cui la statuizione si fonda, ossia sulla carenza di titolarità passiva di , sulla quale si sarebbe formato il ONtroparte_1 giudicato.
Tale tesi è smentita dal tenore letterale delle medesime conclusioni rassegnate nell'atto di gravame, dalle quali emerge testualmente che l'appellante ha domandato, «previa riforma della impugnata ordinanza»,
l'accoglimento delle «domande avanzate nel giudizio avanti al Tribunale di
Prato». La volontà di riforma della decisione impugnata è inoltre manifestamente espressa dal contenuto dell'unico motivo di appello, proprio a tanto diretto.
2. Passando al merito, con l'unico motivo d'impugnazione
[...]
ON
sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto priva Parte_1 di legittimazione processuale passiva, «sul solo assunto della ritenuta mancata prova della prosecuzione del rapporto con la cessionaria
[...]
. Sostiene che la «prosecuzione del rapporto» sarebbe invece CP_1
ON «circostanza […] pacifica», stante l'«assenza di contestazione» sul punto di che, a supporto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, si sarebbe limitata ad asserire che il rapporto dedotto in giudizio sarebbe relativo a una
«posizione “non passata”» alla banca per effetto «delle disposizioni di cui al contratto di cessione di azienda» stipulato con la procedura della liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di Vicenza. La prosecuzione del rapporto sarebbe dimostrata dalla «comunicazione Parte_2
del 2017 e dall'“estratto conto” 31 dicembre 2019», prodotti per la
[...]
pag. 6/13 prima volta in sede di gravame da , produzione che sarebbe Parte_1 ammissibile «trattandosi di documenti indispensabili alla valutazione del proposto appello e dunque ai fini della decisione». Sostiene poi che il “Secondo
Accordo ricognitivo” del contratto di cessione del 26 giugno 2017, stipulato il
17 gennaio 2018, al punto n. 1 dell'allegato 1 prevede che il «ONtenzioso ON Escluso» dal trasferimento a sia il «[c]ontenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno relativo/connesso a rapporti estinti»: il rapporto dedotto in giudizio esulerebbe da tale categoria esclusa, proprio perché ON proseguito con , e sarebbe stato a essa trasferito. Inoltre, sostiene che il caso in esame consisterebbe in un «un contenzioso già pendente alla data di esecuzione della cessione di azienda […] e come tale […] ricompreso nel
“ONtenzioso Pregresso” e quindi incluso nella cessione, […] a prescindere dalla circostanza che abbia ad oggetto rapporti contrattuali pacificamente già cessati prima del trasferimento».
Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato nel merito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità «è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso
(o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (v. Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n. 24076)» (Cass. n. 13880 del
2020, secondo cui l'inammissibilità del gravame consegue all'«essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata»; analogamente, sempre nel senso dell'inammissibilità dell'impugnazione ma «per sopravvenuto difetto di interesse» della stessa, Cass. n. 5102 del 2024).
Ebbene, nel caso in esame, come accennato, l'ordinanza impugnata, oltre ad aver ritenuto che il contenzioso relativo al rapporto dedotto in giudizio attenesse alle «Passività Escluse» dal trasferimento, ha altresì considerato che il medesimo rapporto fosse qualificabile come «Attività
pag. 7/13 Esclusa» dalla cessione in quanto classificato come “inadempienza probabile”
(cd. unlikely to pay), elemento che costituisce ulteriore ed autonoma ragione in base alla quale il Tribunale ha escluso la legittimazione sostanziale passiva ON di .
Ad ogni buon conto, anche a voler ipoteticamente considerare ammissibile la censura, va confermata la decisione del Tribunale, seppur correggendone le motivazioni come segue.
Occorre anzitutto rammentare quanto già considerato da questa Corte nella propria sentenza n. 833 del 2024, ossia che il decreto-legge n. 99 del
2017 (Disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di
Vicenza S.p.A. e di , convertito, con modificazioni, nella Parte_3 legge n. 121 del 2017, all'art. 3, oltre a prevedere alcune deroghe alle disposizioni generali del t.u.b. in tema di cessioni bancarie, indica una serie di poste che devono necessariamente essere escluse dalla cessione di azienda.
Detto articolo recita: «1. I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3,
l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi
[…]. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo
2741 del codice civile: […] c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.
2. Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia nel proprio sito internet della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti».
pag. 8/13 L'art. 3, pertanto, indica ciò che è inderogabilmente escluso dalla cessione, rimettendo per il resto alle parti delle convenzioni di cessione di determinare le attività e passività cedute.
In conformità a tale disposizione, il “contratto di cessione di azienda” del ON 26 giugno 2017 (doc. B fasc. di primo grado ) all'art. 3.1.4, lettera b), stabilisce che per «Passività Escluse» dal trasferimento s'intende «ogni passività, obbligazione […], debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità
(anche solidale) rischio e elemento negativo (anche per contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo […] che, indipendentemente dal fatto che ON
ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o ON conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle attività incluse o delle Passività incluse, anche per effetto di legge o di regolamento, in conseguenza dell'attività di e/o VB svolta in CP_4 passato e sino alla Data di Esecuzione [ossia lo stesso 26 giugno 2017, ai sensi dell'art. 6.1.1] e comunque che ancorché inerenti e funzionali alla impresa bancaria non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale, ovvero non siano considerate come Passività Incluse. A titolo esemplificativo ma non esaustivo costituiscono passività escluse e quindi, ON non faranno parte dell'insieme aggregato e non saranno trasferiti a : […]
(vi) qualsiasi contenzioso […] anche se riferibili ad attività incluse e/o passività incluse diverso dal ONtenzioso Pregresso».
Di contro, il predetto «ONtenzioso Pregresso» è descritto dall'art. 3.1.2, lettera a), paragrafo (vii), come l'insieme dei «contenziosi civili (e relativi effetti negativi […]) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e non obbligazionisti convertibili e/o subordinati […] e dai c.d. “Incentivi Welfare” […] nonché i relativi fondi».
pag. 9/13 Inoltre, risulta dal predetto art. 3.1.4, lettera b), che, «[p]er evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che: (x) non siano riferite ad attività incluse, passività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano già oggetto di contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'insieme aggregato o come rientranti, secondo il caso, tra le attività escluse e/o le passività escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti”.
Ne consegue che il rapporto dedotto in giudizio non rientra tra quelli attinenti al «ONtenzioso Pregresso»: ciò in quanto la domanda avanzata dal correntista, pur diretta ad ottenere l'eliminazione di addebiti effettuati sino al
31 marzo 2015 (pag. 1 del suo ricorso ex art. 702-bis c.p.c.), quindi precedentemente al contratto di cessione del 26 giugno 2017, è stata tuttavia proposta soltanto nel 2021. Ai fini della pendenza della causa, infatti, non rileva – a differenza di quanto sostenuto dall'attore a pag. 3 della memoria conclusionale – l'espletamento della consulenza tecnica preventiva, richiesta con ricorso notificato il 17 febbraio 2016 (doc. 6 fasc. di primo grado
[...]
) perché, come chiarito dalla Corte regolatrice «la ATP preventiva Parte_1 di cui al novellato art. 696-bis cod. proc. civ., per quanto in parte
“giurisdizionalizzata”, è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale non dà nemmeno luogo a una autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta, rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, 22/10/2018, n.
26573; Cass., sez. 3, 03/09/2019, n. 21975)» (Cass. n. 30854 del 2023, in motivazione).
Pertanto, è irrilevante che per effetto della medesima cessione di ramo d'azienda il rapporto di conto corrente dedotto in giudizio sia poi proseguito ON con – in tale senso dovendosi correggere la motivazione dell'ordinanza gravata – in quanto, anche in tal caso, la stessa sorte non avrebbe seguito il pag. 10/13 relativo contenzioso, essendo espressamente escluso dal medesimo trasferimento in quanto non ancora pendente alla data della cessione.
ON Va quindi riconosciuto il difetto di legittimazione passiva di .
Per completezza va altresì considerato che – come ritenuto dal Tribunale
– il rapporto dedotto in giudizio risulta altresì escluso dalla cessione anche ai sensi dell'art. 5 del citato d.l. n. 99 del 2017 che – rubricato «Cessione di crediti deteriorati» – stabilisce al comma 1 che «[i]l Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto prevede che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla Società per la Gestione di Attività ONtroparte_8
ONtr (di seguito anche “ ) di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla ONtr
.
ONformemente a tale disposizione il citato contratto del 26 giugno 2017 esclude dalla cessione, all'art. 3.1.4, lettera a), paragrafo (i), «i crediti di CP_4
[…] classificati o classificabili in base ai Principi ONtabili alla data di esecuzione come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. unlikely to pay) e/o come “sofferenze scadute” (c.d. past due) e i relativi rapporti contrattuali».
Analogamente, con il Secondo Accordo Ricognitivo del ONtratto, ON sottoscritto in data 19 - 22.01.2018, concluso tra la l.c.a. di e , le CP_4 parti hanno dato atto di voler «disciplinare alcuni ulteriori aspetti del
ONtratto di Cessione che sono emersi dopo la Data di Esecuzione e che sono stati ritenuti meritevoli di approfondimento e/o di chiarimento e ciò anche al fine di prevenire l'insorgenza di possibili ulteriori dubbi interpretativi e/o per rendere più fluida ed efficiente l'esecuzione del ONtratto di Cessione” ed hanno, quindi, stabilito all'art. 3.2, rubricato «ONtenzioso escluso e manleva ON a favore di » che: «resta fermo che il contenzioso relativo e/o connesso a
Crediti Deteriorati delle Banche in LCA e delle Banche Partecipate rientra nel
pag. 11/13 ONtenzioso Escluso ai sensi e per gli effetti del ONtratto di Cessione e dei contratti di retrocessione dei crediti deteriorati e delle partecipazioni delle
Banche Partecipate».
La qualificazione di tale credito come “deteriorato”, riconosciuta dall'ordinanza di primo grado, non è stata fatta oggetto d'impugnazione, ed è ON quindi coperta di giudicato. Ciò è inoltre documentalmente dimostrato da , che ha prodotto la visura della Centrale Rischi al giugno 2017 (doc. D fasc. di ON primo grado ), dalla quale emerge che detto credito è stato segnalato come
“sofferenza” dal 24 dicembre 2015 e come “inadempienza probabile - crediti incagliati” dal 15 febbraio 2016, qualifica che pertanto rivestiva al momento della cessione avvenuta nel 2017.
ON Anche tale disposizione contrattuale conduce a negare che sia dotata di legittimazione sostanziale passiva.
3. L'assoluta peculiarità della vicenda, con disciplina legislativa speciale derogatoria dei principi generali ex art. 58 t.u.b. e particolarmente complessa, con rinvio ad accordi di cessione pure notevolmente articolati, unitamente all'assenza, allo stato, di precedenti specifici di legittimità giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della
Corte costituzionale, l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza emessa ex art. 702-ter c.p.c. nel
[...] pag. 12/13 procedimento r.g. n. 704 del 2021 del Tribunale di Prato, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative al presente grado di giudizio;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante , Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
4 marzo 2025.
Il ONsigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario ONdemi Ludovico Delle Vergini
pag. 13/13