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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/05/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10922/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il tribunale, in composizione collegiale in persona dei signori magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Davide Scaffidi giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10922/2016 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Con l'avv. P. Minonzio;
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 con l'avv. M. M. Marchetti;
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
Con l'avv. C. E. Felli;
(C.F. ) Parte_2 C.F._3
Con l'avv. B. Alari;
C.F. Controparte_3 P.IVA_2 con l'avv. M. Longo e l'avv. V. Roscini Vitali;
(C.F. Parte_3 C.F._4 con l'avv. S. Z. Carnesella;
(C.F. Parte_4 C.F._5
Con l'avv. F. Banti e l'avv. F. Berardi;
CONVENUTI
pagina 1 di 19 C.F. ) Controparte_4 P.IVA_3
Con l'avv. B. Aliberti e l'avv. F. Ferroni;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: azione di responsabilità ex art. 146 l.f.
Conclusioni:
Per il fallimento
IN VIA PRINCIPALE:
Accertata la responsabilità degli Amministratori signori Parte_3 Parte_2 Pt_4
e dei componenti dell'Organo di Controllo signori e
[...] Controparte_1 Parte_2
dei revisori contabili (già e per le Parte_4 Controparte_3 Controparte_5 Controparte_2 condotte indicate in atti e respinta ogni eccezione di fatto e di diritto avversaria, anche in ordine alla presunta nullità della C.T.U. già espletata, condannare i predetti soggetti, ai sensi dell'art. 146 L.F. e dell'art. art. 15 D. Lgs. 39/2010, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni arrecati alla società fallita quantificati nell'importo di Euro 70.154.530,96 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, o in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o che il giudice vorrà liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. -
IN OGNI CASO:
Spese e competenze di causa interamente rifuse.
per Controparte_6
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Brescia a conoscere della causa attesa la competenza funzionale del Tribunale Fallimentare di Bergamo;
Nel merito:
- respingere ogni avversa domanda poiché palesemente inammissibile e/o improcedibile e/o infondata in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in atti;
- respingere le domande proposte dal dott. nei confronti del dott. in Pt_4 Parte_2 quanto infondate in fatto e diritto, per i motivi ampiamente dedotti in atti;
- respingere le domande proposte da nei confronti del dott. Controparte_4 Parte_2 in quanto infondate in fatto e diritto, per i motivi ampiamente dedotti nei propri scritti difensivi;
- accertare e dichiarare la nullità della Relazione peritale, con riferimento alla riposta fornita dal Consulente
Tecnico al punto 4 del questo peritale, in quanto non legata ad alcun elemento di prova e, dunque, meramente esplorativa;
pagina 2 di 19 - in ogni denegato caso di condanna, in via anche riconvenzionale, dichiarare Controparte_7 tenuta a manlevare il Dr. da ogni avversa pretesa e, comunque, condannare
[...] Parte_2
a rimborsare il Dr. tutte le somme che, a qualsiasi Controparte_7 Parte_2 titolo, questo fosse tenuta a pagare.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.
In via istruttoria: come da foglio di p.c.
Per Controparte_1
Il convenuto si è costituito con comparsa del 18.9.2018 e non ha più svolto attività difensiva. Si prendono in esame le conclusioni contenute in tale comparsa.
Per Parte_3
IN VIA PRINCIPALE
Nel merito:
Rigettare le domande tutte proposte dal , nei confronti del sig. Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in atti;
Parte_3
Rigettare le domande tutte proposte dal sig. nei confronti del sig. in Parte_4 Parte_3 quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni dedotte in atti;
- accertare e dichiarare la nullità della Relazione peritale, con riferimento alla riposta fornita dal Consulente
Tecnico al punto 4 del questo peritale, in quanto non legata ad alcun elemento di prova e, dunque, meramente esplorativa;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali.
In via istruttoria: come da foglio di p.c.
Per Parte_4
Nel merito, in via principale
-rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
Nel merito, in via subordinata a) nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata una qualsivoglia responsabilità, anche solo parziale, in capo al sig. Pt_4
i.limitare la condanna di quest'ultimo al suo reale apporto causale, in considerazione del breve periodo di tempo in carica e in considerazione dell'attività effettivamente svolta ed estenderla in solido ai convenuti,
pagina 3 di 19 signori e per essere essi i diretti Parte_3 Parte_2 Controparte_1 responsabili dei presunti illeciti;
ii.in caso di accertamento di una qualche responsabilità del sig. in concorso con quella di tutti Parte_4
e/o di alcuno degli altri convenuti, accertare il grado di responsabilità di ogni soggetto nella produzione dei danni che dovessero essere riconosciuti a parte attrice, in considerazione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità dei danni che ne sarebbero derivati, e, per l'effetto, condannare fin d'ora in via di regresso gli altri coobbligati in solido a rimborsare in favore del sig. le somme che lo stesso dovesse essere Parte_4 costretto a versare a parte attrice, oltre la misura corrispondente alla sua quota di responsabilità;
b) nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertato un qualsivoglia profilo di responsabilità in capo al sig. in relazione a condotte poste in essere successivamente al 16.07.2007, dichiarare i signori Pt_4
e tenuti a manlevare e tenere indenne il Parte_3 Parte_2 Controparte_1 sig. dal risarcimento del danno che quest'ultimo dovesse essere condannato a corrispondere in Parte_4 favore del attore in relazione a condotte poste in essere successivamente al 16.07.2007; per Parte_1
l'effetto, condannare sin d'ora i signori e a Parte_3 Parte_2 Controparte_1 rimborsare in favore del sig. le somme che lo stesso dovesse essere costretto a versare a parte Parte_4 attrice a tale titolo.
In via istruttoria: come da foglio di p.c.
Per Controparte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, anche istruttoria, previa ogni opportuna declaratoria anche in ordine alla eccepita nullità della Relazione Peritale, respingere tutte le avversarie domande nei confronti di siccome prescritte, infondate Parte_5
e indimostrate nell'an come nel quantum.
Con vittoria di spese, accessori e dei compensi di avvocato e declaratoria di condanna ex art. 96, comma 3
c.p.c.
Per Controparte_2
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dott. e, comunque, Controparte_2 respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le do-mande formulate nei suoi confronti dal con l'atto di citazione notificato in data 23 giugno 2016 e Parte_1 nella successiva memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. del 19 ottobre 2018. in ogni caso pagina 4 di 19 Condannare il in persona del Cura-tore al pagamento di tutte Parte_1 le spese processuali.
Per (chiamata da Controparte_4 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
Nel merito: respingere le domande tutte svolte nei confronti del dr. e, Parte_2 conseguentemente, nei confronti di , perché infondate in fatto ed in diritto. Controparte_4
In via alternativa di merito: respingere la domanda proposta dal dr. nei confronti Parte_2 di , per inoperatività della polizza n. 301968009 per i motivi dedotti in atti. Controparte_4
In via di estremo subordine: nel denegato caso di accoglimento anche solo parziale delle domande attrici nei confronti del dr. e nella denegata ipotesi di ritenuta operatività della polizza Parte_2 dal medesimo invocata, determinarsi la quota di responsabilità del dr. rispetto Parte_2 alle altre parti convenute in causa e conseguentemente procedersi alla determinazione della quota di risarcimento a carico del dr. – e quindi della deducente compagnia di Parte_2
– sulla scorta di quanto risulterà in corso di causa, in proporzione a detta CP_7 Controparte_4 riconosciuta quota di responsabilità, con esclusione di ogni vincolo solidale e nei limiti delle condizioni di polizza e, segnatamente, del massimale di euro 333.333,33 e dello scoperto del 10% con il minimo di euro
5.000,00, ivi indicati.
In via istruttoria: si richiamano le osservazioni formulate all'elaborato peritale dal CTP Prof.
[...]
(all. 34 alla CTU del Dott. . Per_1 Per_2
In ogni caso: Spese e compensi interamente rifusi”.
FATTO E PROCESSO
Il fallimento ha esercitato ex art. 146 l.f. l'azione di responsabilità nei confronti Parte_1 degli amministratori e Parte_3 Controparte_1 Parte_2 Parte_4
(gli ultimi due componenti del comitato per il controllo sulla gestione), nonché dei revisori contabili
[...]
e della società (in origine una s.p.a. fino alla messa in liquidazione del 4.7.2011, CP_3 Controparte_2 cui ha fatto seguito la dichiarazione di fallimento da parte del tribunale di Bergamo in data 1.8.2013).
La curatela ha chiesto il risarcimento del danno derivante dall'illiceità delle seguenti operazioni: 1) mancato incasso del prezzo di cessione della partecipazione in Altec S.p.A., avvenuta 28.12.2007, occultato facendo figurare contabilmente uno storno di credito in data 28.2.2008; 2) illeciti tributari consistenti in frodi carosello perpetrate dal 2003, oggetto di verbali di accertamento, e omesso pagamento di imposte verso l'erario, da cui sono conseguite sanzioni, interessi e aggi per circa circa 69 milioni di euro.
pagina 5 di 19 e originariamente dichiarati contumaci, si sono costituiti soltanto in Parte_3 Controparte_1 sede di riassunzione del giudizio successiva ad interruzione per decesso di un difensore.
Nel merito, le difese dei convenuti sono tra loro omogenee nel contestare la sussistenza degli illeciti addebitati e si differenziano poi per i seguenti aspetti. ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Brescia, sezione specializzata in Parte_2 materia d'impresa, in favore della competenza del Tribunale di Bergamo, nonché, in denegata ipotesi di condanna, di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa, ( ). Controparte_4 CP_4 ha eccepito di non dover rispondere del pregiudizio discendente dalle violazioni tributarie in Parte_4 quanto sarebbe stato in carica solo dal 2 gennaio 2007 al 17 luglio 2007, data in cui avrebbe “rassegnato le proprie dimissioni a mezzo raccomandata consegnata a mani al dott. ; ha proposto querela di Parte_2 falso in via incidentale su una serie di documenti, prodotti dalla curatela, che attesterebbero la presenza di in alcune assemblee di dopo le presunte dimissioni;
in denegata ipotesi di condanna, ha Pt_4 Pt_1 chiesto di essere “manlevato” dagli altri amministratori.
(società di revisione) ha dedotto di avere cessato il proprio incarico nel 2007 e ha CP_3 conseguentemente eccepito la prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità nei suoi confronti. ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando di non avere mai Controparte_2 ricoperto alcuna carica all'interno di Pt_1
chiamata da ha chiesto il rigetto della domanda di manleva, ritenendo CP_4 Controparte_8 non operante la polizza invocata dall'assicurato.
Sull'eccezione di incompetenza della sezione specializzata in materia d'impresa in favore della sezione fallimentare del Tribunale di Bergamo
Come noto, l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, l.f. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali.
Entrambe le azioni (sociale e dei creditori sociali) preesistono nel patrimonio della società fallita e dei singoli creditori e risultano quindi solo attribuite, a seguito dell'apertura della procedura concorsuale, al curatore in via esclusiva ai sensi dell'art. 146, comma 2 l.f.
L'azione sociale di responsabilità e l'azione di responsabilità dei creditori sociali sono di competenza funzionale esclusiva delle sezioni specializzate in materia d'impresa a prescindere da chi le abbia proposte, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a) d.lgs. 168/2003.
pagina 6 di 19 Da tali considerazioni si ricava che l'art. 146 comma 2 l.f., attribuendo al curatore la sola legittimazione all'esercizio, anche cumulativo, delle azioni in parola, non determina alcuna modifica della loro natura, né dei loro presupposti, talché deve concludersi che non incide sulle regole di competenza.
Diversamente da quanto sostenuto da dunque, non opera la vis attractiva del foro Parte_2 fallimentare ex art. 24 l.f., che presuppone un rapporto non occasionale della domanda proposta rispetto alla procedura fallimentare e la sua rilevanza ai fini dell'accertamento del passivo: entrambe le azioni proposte dal curatore, infatti, preesistono nel patrimonio della società e dei creditori sociali da data anteriore a quella di apertura della procedura concorsuale.
Come affermato da Cass. 19340/2016, per l'appunto, “L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, l. fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali - implicandone una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti, sicché, dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio dell'impresa al momento dell'apertura della procedura concorsuale a suo carico, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguarda la formazione dello stato passivo e non è attratta alla competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 24 l. fall., restando soggetta a quella del tribunale delle imprese, ex art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003, propria di tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, da chiunque promosse”.
Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_2 ha eccepito di non essere legittimato passivo in quanto non ha mai rivestito la carica di
[...] revisore di Al riguardo è sufficiente osservare che sussiste la legittimazione passiva del convenuto Pt_1 per il solo fatto di essere egli destinatario della pretesa risarcitoria del fallimento quale preteso revisore dal
2007 in poi. Attiene invece al piano del merito la prova di aver effettivamente assunto l'incarico. CP_2
Sulla prescrizione eccepita dalla società di revisione
La prescrizione è stata eccepita soltanto da la quale ha dedotto di avere cessato il proprio CP_3 incarico nel 2007.
Al riguardo si osserva che il termine di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità nei confronti del revisore decorre, ai sensi dell'art. 15 comma 3 d.lgs. n.39/2010, dal momento del deposito della relazione di revisione.
Alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n.155 dell'1.7.2024, il dies a quo così individuato vale solo per l'azione sociale di responsabilità, e non anche per l'azione dei creditori sociali. pagina 7 di 19 Da tale rilievo discende, anche secondo quanto affermato dalla Consulta, che il termine prescrizionale dell'azione di responsabilità dei creditori sociali (sempre quinquennale) è quello proprio della responsabilità extracontrattuale e decorre ai sensi dell'art. 2947 c.c. dal momento in cui “il fatto si è verificato”: come noto, alla stregua dell'interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata in materia, il riferimento deve essere inteso nel senso che il dies a quo del termine prescrizione coincide non con il momento in cui si è realizzata la condotta illecita, bensì con quello in cui il danno si è manifestato all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile.
In ragione della onerosità della prova gravante sulla procedura che agisce, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione, per come sopra individuato, e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sui convenuti la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza.
Nel caso in esame, deve ritenersi prescritta l'azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore, promossa a giugno 2016, dal momento che l'incarico è cessato il 13.4.2007, ossia circa undici anni prima della data di notifica dell'atto di citazione.
Diversamente da quanto sostenuto dal fallimento, l'iscrizione - avvenuta soltanto nel luglio 2011 - della cessazione di dall'incarico di revisore non è circostanza idonea a indurre che l'odierna CP_3 convenuta in epoca successiva al 2007 fosse ancora in carica, ma rivela semplicemente che l'iscrizione della cessazione dell'incarico è avvenuta tardivamente (peraltro, la stessa iscrizione di assunzione dell'incarico di revisore legale non è obbligatoria).
A ben vedere, gli obblighi propri della funzione di revisione legale non sorgono in forza dell'iscrizione della carica nei pubblici registri, ma dall'esistenza di un atto di nomina dell'assemblea e da un contratto d'opera intellettuale tra società e revisore.
Come previsto dall'art. 13 d.lgs 39/2010, infatti, l'incarico di revisione viene conferito mediante nomina dell'assemblea dei soci e ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Non sussiste, dunque, un meccanismo legale automatico di rinnovo dell'incarico né un regime di prorogatio. A ben vedere, è la stessa assemblea dei soci di ad affermare (verbale assembleare del 2.5.2007, doc. 19 att.) che alla data Pt_1 CP_3 dell'assemblea, aveva da poco cessato il suo incarico, tanto che in quella sede ha proceduto alla nomina di un nuovo revisore legale, in persona di (espressamente “in sostituzione di ). Controparte_2 CP_3
In definitiva, accertato che ha cessato l'incarico di revisore legale ad aprile 2007, si deve CP_3 confermare che l'azione sociale di responsabilità è prescritta.
Non è prescritta, invece, l'azione di responsabilità esercitata dal curatore in sostituzione dei creditori sociali, in forza delle considerazioni espresse sopra con riferimento alla diversa individuazione del dies a quo. In assenza di allegazioni e prove di segno differente da parte della società di revisione, deve presumersi infatti pagina 8 di 19 che il danno sia divenuto percepibile per i creditori sociali soltanto alla data di fallimento (1.8.2013), talché
l'azione promossa dal curatore nel 2016 risulta tempestivamente esercitata.
Ad ogni modo, la pretesa risarcitoria del fallimento è infondata nel merito, secondo quanto sarà evidenziato successivamente.
Sulla responsabilità degli amministratori
Come accennato, il fallimento ha lamentato: a) la condotta depauperativa/distrattiva degli amministratori, ravvisata nel mancato incasso del prezzo di cessione della partecipazione in Altec in favore della controllante D-Fin-Par S.r.l., nonché b) la violazione di obblighi tributari.
Si esaminano partitamente i due profili di doglianza.
L'illecito distrattivo
Come emerso dalla documentazione e dalle allegazioni offerte, nel giugno 2007 proprietaria Pt_1 dell'intero capitale sociale di Altec, ha conferito in quest'ultima società il proprio ramo d'azienda (attività di distribuzione hardware e software) del valore di € 750.000,00. Come riferito dal c.t.u., nell'attivo di Pt_1 non figurava altra posta attiva significativa. Il 14.12.2007 il c.d.a. di ha deliberato di cedere alla sua Pt_1 controllante D-Fin-Par S.r.l. la partecipazione in Altec al corrispettivo di € 1.250.000,00.
A seguito della cessione, avvenuta il 28.12.2007, è stato contabilizzato un credito di pari importo nei confronti dell'acquirente DFin-Par Srl, con scadenza di pagamento al 28.2.2008.
Alla scadenza riferita, il credito di nei confronti di è stato contabilmente Pt_1 Controparte_9 rappresentato come soddisfatto mediante compensazione con poste debitorie di del tutto Pt_1 eterogenee, secondo quanto si ricava dalla scrittura contabile posta a giustificazione del preteso “incasso”, censurata dal fallimento (all. 7 c.t.u.).
In particolare, l'incasso del credito di € 1.250.000,00 risulta giustificato contabilmente mediante storno delle seguenti poste: € 43.633,00, somma dovuta nei confronti dell'erario per imposte differite;
€ 100.000,08, somma corrispondente al fondo di riserva ordinario;
€ 183.407,01, pari all'utile degli esercizi precedenti;
€
426.797,93, somma dovuta nei confronti di Altec;
€ 485.000,00, per “perdite di esercizio”, posta indicata nel libro inventari a fine esercizio 2008 come corrispondente all'entità delle “perdite portate a nuovo” (la voce, peraltro, è inesistente nelle scritture contabili relative all'anno precedente); € 11.161,98 per
“sopravvenienza passiva”, posta verosimilmente inserita, come ritenuto anche dal c.t.u., “per far quadrare” sul piano meramente matematico le somme in dare con quelle in avere.
A ben vedere, la giustificazione contabile offerta è del tutto priva di fondamento, consistendo essa in un'improbabile compensazione del credito di verso la cessionaria D-Fin-Par con poste passive della Pt_1 cedente (alcune di dubbia esistenza) che esulano da qualsiasi rapporto con la cessionaria. pagina 9 di 19 In proposito ha dedotto – in vero tardivamente, solo con seconda memoria istruttoria Parte_2
– che il credito di verso D-Fin-Par S.r.l. sarebbe stato estinto, in realtà, in forza di una cessione del Pt_1 credito di € 1.250.000,00 vantato da quest'ultima nei confronti del terzo (doc. 2 CP_10 [...]
. Il credito ceduto da D-Fin-Par S.r.l. a sarebbe stato tuttavia inesigibile, ciò che, in Parte_2 Pt_1 tesi, avrebbe giustificato contabilmente la sua svalutazione mediante “abbattimento di componenti di patrimonio”, quali per l'appunto – in tesi – quelli indicati nella scrittura contabile oggetto di censura da parte del fallimento.
Ferma la tardività dell'eccezione, osserva il collegio che: a) la pretesa cessione del credito consiste in un documento privo di data e, soprattutto, di sottoscrizione delle parti, talché le dichiarazioni in esso contenute sono prive di efficacia negoziale;
b) laddove la cessione di credito da D-Fin-Par S.r.l. a Pt_1 fosse stata realmente pattuita, il negozio avrebbe integrato una datio in solutum comunque estintiva dell'obbligazione di pagamento del prezzo di cessione della partecipazione in Altec, talché la giustificazione contabile offerta sarebbe stata in ogni caso priva di fondamento in quanto comunque incongrua rispetto all'operazione riferita.
Attesa l'illogicità della scrittura contabile esaminata, difettando prova dell'estinzione dell'obbligazione di
[...] mediante modi alternativi all'adempimento, non sussistendo prova dell'esistenza di flussi CP_11 finanziari in favore della cedente per la somma pattuita a titolo di prezzo di cessione della partecipazione in
Altec, deve concludersi che il corrispettivo di € 1.250.000,00 non è mai stato pagato (né quindi incassato da
. Pt_1
In ogni caso, l'accettazione della cessione di un credito inesigibile quale datio in solutum sarebbe del tutto priva di giustificazione dal punto di vista gestorio.
Gli amministratori non si sono attivati per recuperare il credito in questione, né hanno provveduto ad effettuarne la svalutazione;
hanno semmai “occultato” contabilmente – e in modo maldestro – la mancata riscossione del credito, verosimilmente in esecuzione di un'operazione distrattiva unitaria più articolata, consistente nello “svuotamento” della società mediante conferimento dell'azienda in Altec e successiva cessione della partecipazione in Altec, rafforzata patrimonialmente, alla propria controllante, in assenza di corrispettivo.
In conclusione sul punto, le condotte oggetto di doglianza da parte del fallimento hanno natura depauperativa/distrattiva e integrano pertanto illeciti imputabili agli amministratori e al comitato per il controllo sulla gestione.
Gli illeciti tributari
Il fallimento ha lamentato, sulla base degli accertamenti tributari effettuati dall'agenzia delle entrate, la realizzazione di frodi fiscali nonché l'omesso pagamento di imposte da parte degli amministratori. pagina 10 di 19 Come noto, sugli amministratori incombe l'obbligo di provvedere al pagamento dei tributi verso l'erario entro le scadenze previste dalla legge. La violazione di tale obbligo, in assenza di peculiari cause di giustificazione, costituisce - di norma - condotta colpevole, soprattutto ove assuma – come in questo caso - carattere sistematico, integrando perciò un illecito gestorio in danno della società e dei creditori sociali.
Del pari, costituisce illecito gestorio l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, funzionale alla realizzazione di frode fiscale i.v.a., sanzionata espressamente dagli artt. 2 e 8 del d.lgs. 274/2000.
Più precisamente, secondo quanto si ricava dalla documentazione prodotta, a seguito di indagini di polizia giudiziaria sono state avviate nei confronti di nel giugno 2008 verifiche fiscali per gli esercizi dal Pt_1
2003 al 2005; le indagini si sono concluse con un primo processo verbale di constatazione (12.11.2008, all.
17 c.t.u.) in cui risulta contestato alla società: a) di aver tenuto un complesso di condotte fraudolente dirette ad evadere il versamento i.v.a. attraverso l'annotazione di fatture per operazioni inesistenti, nonché b) di aver omesso di presentare le dichiarazioni irap e ires e di aver omesso il pagamento delle relative imposte.
Successivamente nel febbraio 2010 è stato notificato un ulteriore processo verbale di constatazione per analoghi illeciti perpetrati da negli esercizi dal 2005 al 2008 (all.18 c.t.u.). Nel 2008, in particolare, la Pt_1 società, di fatto inattiva, non ha presentato le dichiarazioni fiscali ires ed iva. Sono stati contestati come non dichiarati componenti positivi di reddito per € 3.632,47 ai fini ires, e sono state emesse sanzioni per omessa o infedele dichiarazione annuale ires ed iva.
Sono stati altresì notificati gli ulteriori avvisi di accertamento relativi alle violazioni riferite (all. 19 – 21
c.t.u.), con indicazione delle somme dovute dalla società per sanzioni, interessi, aggi (pari a oltre 100 milioni di euro).
Gli illeciti tributari perpetrati (analiticamente ricostruiti dal c.t.u. p. 12 ss.) sono stati oggetto di accertamento davanti alla commissione tributaria provinciale di Milano e regionale della Lombardia.
In questa sede, le doglianze attoree sul punto non sono state specificamente contestate dai convenuti, i quali si sono limitati a negare la loro responsabilità e ad affermare che l'accertamento giudiziale compiuto non è definitivo.
Al riguardo osserva il tribunale che i provvedimenti della Commissione tributaria regionale non sono stati impugnati in Cassazione e che, come risulta dalla documentazione prodotta, lo stesso difensore tributarista di ha espressamente segnalato al fallimento l'inopportunità di proporre impugnazione in quanto Pt_1
“tutte le sentenze emesse, connesse al processo verbale di constatazione… non hanno escluso la partecipazione della ricorrente alla creazione di un'associazione per la realizzazione di una frode fiscale” ( doc. 31 att.).
Deve pertanto concludersi che gli amministratori convenuti sono responsabili dei danni derivanti dagli illeciti tributari commessi nel periodo in cui essi hanno rivestito l'incarico gestorio – e non anche dei danni cagionati dagli illeciti perpetrati dai precedenti amministratori. pagina 11 di 19 Ai fini del giudizio di imputabilità degli illeciti complessivamente contestati dal fallimento, occorre adesso raffrontare la data di commissione del fatto con il periodo in cui i singoli convenuti hanno rivestito la carica sociale.
Sulla composizione del consiglio di amministrazione (e del comitato per il controllo sulla gestione) e sull'attribuzione degli illeciti ai singoli convenuti
Dall'esame della visura camerale risulta che: a) è stato componente del consiglio di Parte_3 amministrazione dal 4.8.2004 al 4.7.2011; b) è stato componente del consiglio di Parte_2 amministrazione e, contemporaneamente, del comitato per il controllo sulla gestione dal 4.8.2004 al
4.7.2011; c) è stato componente del consiglio di amministrazione dal 3.1.2006 al Controparte_1
4.7.2011; d) è stato componente del consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, del Parte_4 comitato per il controllo sulla gestione dal 2.1.2007 al 4.7.2011.
Quest'ultimo ha affermato di aver rassegnato le proprie dimissioni in data 16.7.2007, consegnandole – ingiustificatamente - a mani di (che non era nemmeno il presidente del c.d.a.) Parte_2
(doc. 2 . Pt_4
In proposito si rileva che nel documento in parola, privo di data certa, l'oggetto della comunicazione è indicato come “dimissioni dalla carica di consigliere e di membro del comitato di controllo”: nel corpo del testo, tuttavia, risulta che ha dichiarato soltanto di dimettersi “dalla carica di sindaco” Parte_4
(nemmeno dall'incarico di componente del comitato per il controllo sulla gestione) e non anche da quella di componente del consiglio di amministrazione.
Al netto di tale rilievo, osserva il collegio che le dimissioni, anche laddove riguardanti l'incarico gestorio e in ipotesi efficaci nei confronti della società, non sono comunque opponibili ai creditori sociali laddove non sia stata data pubblicità della cessazione dell'incarico nel registro delle imprese.
Sul punto, è dunque irrilevante la prova della falsità documentale dei verbali assembleari di in cui è Pt_1 stata attestata la regolare convocazione di tutti gli interessati o la presenza dell'intero consiglio di amministrazione (incluso quindi anche , dal momento che la mancata partecipazione Pt_4 dell'amministratore alle assemblee dei soci: a) non consente di escludere l'esistenza dell'incarico gestorio risultante invece dal registro delle imprese;
b) nulla dice in ordine al compimento di attività gestoria illecita, peraltro consumatasi in questo caso in data anteriore rispetto a quella in cui si sono tenute le assemblee oggetto dei verbali censurati da Pt_4
In conclusione, in assenza di allegazioni circa l'esistenza di deleghe in capo ai singoli componenti dell'organo gestorio, stanti le peculiarità del sistema monistico adottato - in cui e Pt_4 Parte_2 rivestivano contemporaneamente anche l'incarico di componenti del comitato di controllo di
[...] gestione – gli amministratori rispondono degli illeciti perpetrati nel periodo in cui hanno ricoperto pagina 12 di 19 l'incarico in quanto hanno partecipato alla loro realizzazione o, quantomeno, non l'hanno impedita, nonostante avessero l'obbligo di conoscere elementi tali da sollecitare il loro intervento, alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro competenze.
Delineato, per quanto di interesse, l'organigramma della società nel corso del tempo, si evidenzia che: a) le operazioni distrattive sono state tenute tra il 2007 e il 2008 (il mancato incasso è di febbraio 2008), talché rispondono dell'illecito tutti gli amministratori convenuti Parte_3 Parte_2 [...]
in carica nel periodo in esame;
b) gli illeciti tributari sono stati invece Controparte_1 Parte_4 commessi dal 2003 al 2008; posto che nessuno dei convenuti rivestiva alcuna carica sociale prima del 2004
e che e hanno assunto l'incarico gestorio rispettivamente a far data dal Controparte_1 Parte_4
3.1.2006 e dal 2.1.2007, deve ritenersi che: 1) gli illeciti tributari commessi nel 2003 non possono essere imputati ad alcuno dei convenuti;
2) gli illeciti tributari commessi nel 2004 e nel 2005 devono essere imputati esclusivamente a e a in solido tra loro;
3) gli illeciti tributari Parte_3 Parte_2 commessi nel 2006 devono essere imputati esclusivamente a e Parte_3 Parte_2 [...]
in solido tra loro;
4) gli illeciti tributari commessi dal 2007 in poi devono essere imputati a Controparte_1
e in solido tra loro. Parte_3 Parte_2 Controparte_1 Parte_4
Stante la peculiarità del sistema monistico adottato, in cui i componenti del comitato per il controllo sulla gestione rivestivano contemporaneamente l'incarico di amministratori, si rende superfluo l'esame delle doglianze sull'omesso controllo imputato ai medesimi convenuti a diverso titolo di responsabilità (che sarebbe in ogni caso solidale).
Sulla querela di falso proposta da Parte_4 ha proposto querela di falso in via incidentale avverso i seguenti documenti: 1) verbale di
[...] assemblea straordinaria dei soci di del 4.7.2011, redatto da notaio, documento in tesi Pt_1 ideologicamente falso nella parte in cui il presidente dell'organo gestorio ha dichiarato di aver regolarmente convocato tutti gli interessati (e dunque anche l'amministratore dichiarato assente); 2) verbali di Pt_4 assemblea ordinaria dei soci di Stemar Italia S.p.A., del 30.6.2008, 30.4.2009, 30.4.2010, 29.4.2011, in tesi falsi nella parte in cui è stato dato atto della presenza dell'intero consiglio di amministrazione e dell'intero comitato di controllo (implicitamente includendo anche . Parte_4
Sulla questione si osserva preliminarmente che per giurisprudenza consolidata, v. Cass. civ., Sez. II,
26/03/2002, n. 4310, “La proponibilità della querela di falso in via incidentale, quale mezzo per rimuovere la forza probatoria di un documento posto dall'avversario a base della domanda o dell'eccezione esige la rilevanza del documento stesso, cioè la sua potenziale attitudine ad incidere sulla statuizione nel merito”.
pagina 13 di 19 Nel caso in esame, come già diffusamente specificato, la responsabilità di si fonda su Parte_4 presupposti autonomi e su fatti anteriori rispetto a quelli ora censurati, risultanti dai verbali oggetto di querela di falso (regolare convocazione nel 2011 e partecipazione ad assemblee da giugno 2008).
Dall'irrilevanza dei documenti oggetto di contestazione deve ricavarsi l'improponibilità della querela di falso.
Più precisamente, con riferimento ai verbali assembleari non redatti da notaio, appare opportuno rappresentare che per la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/12/2019,
n. 33233) “Il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali ha senz'altro una efficacia probatoria, avendo la finalità di documentare quanto avvenuto in sede di assemblea (data, partecipanti, capitale rappresentato, modalità e risultato della votazione, eventuali dichiarazioni dei soci) e ciò in funzione di controllo delle relative attività anche da parte dei soci assenti o dissenzienti. Tuttavia, non essendo tale verbale dotato di fede privilegiata, i soci possono far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà effettuale con qualsiasi mezzo di prova…”.
Posto che l'efficacia probatoria del verbale assembleare non redatto da pubblico ufficiale non riguarda la veridicità delle dichiarazioni o dei fatti che si afferma essere avvenuti (che, per l'appunto, non sono assistiti da efficacia di fede privilegiata), la querela di falso proposta in proposito da è inammissibile. Pt_4
Con riferimento invece al verbale assembleare redatto da notaio, si evidenzia che il falso ideologico contrastabile con lo strumento processuale ex art. 221 c.p.c. riguarda solamente il cosiddetto profilo estrinseco, cioè la conformità al vero delle dichiarazioni e dei fatti avvenuti in presenza del verbalizzante, e non già la veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettivamente rese al suo cospetto. Tale profilo, infatti, non è assistito da fede privilegiata.
Anche da questa prospettiva, quindi, la querela di falso proposta da è inammissibile. Pt_4
Sulla responsabilità dei revisori
Accertata la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità esercitata dal fallimento nei confronti di
[...]
si pone il problema di verificare la fondatezza dell'azione di responsabilità dei creditori sociali, CP_3 nonché quello di verificare la fondatezza di entrambe le azioni di responsabilità esercitate nei confronti di
Controparte_2
Il fallimento ha dedotto che i revisori sono responsabili dei danni imputati agli amministratori “per non aver vigilato sulle risultanze dei bilanci”; quale unica “specificazione” delle allegazioni appena indicate, con prima memoria istruttoria l'attore ha lamentato, solo nei confronti di la mancanza di un CP_3 controllo contabile dal 2007 in poi, con riguardo all'omesso rilievo, da parte della società di revisione, della distrazione perpetrata dagli amministratori, nonché con riguardo all'omessa segnalazione di criticità derivanti dalla commissione di illeciti tributari. pagina 14 di 19 Preliminarmente osserva il collegio che le allegazioni attoree sulla responsabilità dei revisori risultano del tutto generiche, oltre che logicamente incompatibili nella parte in cui, con riferimento al periodo successivo al 2007, il fallimento assume ora che l'incarico di revisore legale sarebbe stato ricoperto da ora CP_3 invece da Controparte_2
Pur essendo dirimenti le osservazioni appena compiute, si evidenzia che, come noto, l'attività di revisione è funzionale a garantire l'affidabilità delle informazioni contenute nei bilanci sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società (cfr. Cass.18.7.2002 n. 10403; Cass. 21.6.2019 n. 16780). Ai sensi dell'art. 15 d.lgs 39/2010 la responsabilità dei revisori per i danni cagionati alla società e a soggetti estranei al contratto di revisione, ancorché solidale con quella degli amministratori, è una responsabilità per fatto proprio colposo o doloso commesso nell'esercizio dell'attività di controllo contabile, e non responsabilità per fatto altrui. La risarcibilità del danno derivante da responsabilità dei revisori presuppone dunque: a)
l'inadempimento dei loro specifici obblighi, ex art. 14 d.lgs. 39/2010, ossia per inadempimento degli obblighi di formulazione di un giudizio sul bilancio mediante apposita relazione, di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e di corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
b) la sussistenza di un pregiudizio cagionato alla società, ai terzi o ai soci, e infine;
c) la ricorrenza del nesso causale tra la condotta illecita ed il pregiudizio economico.
A ben vedere, le doglianze formulate dal fallimento si risolvono nella denuncia della violazione di obblighi di controllo dell'attività gestoria che esulano dall'ambito di competenza dei revisori legali, riguardando invece, nel sistema monistico, l'ambito di competenza del comitato per il controllo sulla gestione.
I rilievi formulati escludono in radice la responsabilità di (nel merito, peraltro, si rileva che la CP_3 distrazione lamentata si è “consumata” con la registrazione dello storno di credito (28.2.2008) funzionale ad occultare il mancato pagamento, ossia in epoca successiva alla cessazione dell'incarico della società di revisione;
del pari, i primi accertamenti per gli illeciti fiscali sono stati notificati in data 12.11.2008, e dunque, ancora una volta, in epoca successiva alla cessazione dell'incarico da parte della società di revisione.
I rilievi sopra formulati assorbono poi la necessità di verificare se abbia rivestito o meno Controparte_2
l'incarico di revisore.
Sul danno a) Il danno derivante dal mancato incasso del prezzo di cessione della partecipazione in Altec è pari alla misura del corrispettivo rimasto insoluto, ossia € 1.250.000,00.
b) Il danno derivante dagli illeciti tributari oggetto di accertamento è pari alla misura delle sanzioni, interessi e aggi, per come quantificati dal c.t.u.
pagina 15 di 19 Al riguardo ritiene il collegio che la relazione tecnica sia immune da vizi di ordine logico o metodologico, nonché sorretta da un iter argomentativo chiaro, lineare e completo, talché i risultati offerti dall'ausiliario devono essere integralmente recepiti, al netto delle precisazioni che verranno offerte in ordine all'imputabilità dei danni ai singoli convenuti, sulla scorta dei rilievi sopra formulati.
Dalla c.t.u. risulta che: per il 2004, le sanzioni e gli interessi sono pari a € 11.553.553,22; gli aggi pari a
1.934.951,37; per il 2005 le sanzioni e gli interessi sono pari a € 19.610.128,61; gli aggi pari a € 3.316.872,13; per il 2006 le sanzioni e gli interessi sono pari a € 25.016.290,88; gli aggi pari a € 4.072.650,61; per il 2007 le sanzioni e gli interessi sono pari a € 3.046.928,37; gli aggi pari a € 479.332,08; per il 2009 le sanzioni (prive di interessi) sono pari a € 720,00; gli aggi pari a € 95,44; per il 2010 le sanzioni e gli interessi sono pari a €
234.063,42; gli aggi pari a € 21.065,71.
In definitiva, sulla base dei dati indicati nella tabella offerta dal c.t.u. (p. 17 c.t.u.) si ricava che per il periodo oggetto di censura i danni sono pari a: quanto alla voce sub a) € 1.250.000,00; quanto alla voce sub b) €
59.461.684,50 per sanzioni e interessi, nonché € 9.824.967,34 per aggi.
Complessivamente, quindi, il danno risarcibile ammonta ad € 70.536.651,80.
Dello stesso rispondono in solido tra loro: Parte_3 Parte_2 Controparte_1
(quest'ultimo fino a concorrenza della minor somma di € 34.121.146,47); (quest'ultimo
[...] Parte_4 fino a concorrenza della minor somma di € 5.032.204,98.)
Ai fini della quantificazione della pretesa risarcitoria, trattandosi di debito di valore, tali somme devono essere rivalutate secondo l'indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dalla data del 28.12.2007, quanto alla cessione della partecipazione in Altec, e dalla data del 31.1.2.2010 (data di stabilizzazione del relativo danno), quanto al secondo genere di violazioni accertato.
Spettano inoltre gli interessi in misura pari al tasso legale, secondo equo apprezzamento ex art. 2056 c.c., precisandosi che tali interessi si applicano sulle somme rivalutate di anno in anno dalla data degli illeciti sino a quella di deposito della sentenza. Sulle somme rivalutate spettano poi gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Sulla domanda di manleva di nei confronti di Parte_2 Controparte_4 ha eccepito il difetto di operatività della polizza stipulata dal professionista.
[...]
Dall'esame della documentazione negoziale prodotta risulta effettivamente che il convenuto ha stipulato una polizza assicurativa per responsabilità professionale derivante dallo svolgimento dell'attività di sindaco,
e non anche di amministratore (condizioni particolare p. 14 contr.).
pagina 16 di 19 Inoltre, la copertura assicurativa per l'attività di sindaco è garantita, ai sensi del regolamento negoziale, per un massimo di 10 incarichi, con onere dell'assicurato di specificare la denominazione sociale della società presso cui l'incarico è svolto. Dalla documentazione offerta risulta che non ha Parte_2 nemmeno indicato lo svolgimento di attività sindacale presso Pt_1
Sulla domanda di manleva di nei confronti dei coobbligati Parte_4
In denegata ipotesi di condanna, ha chiesto di essere manlevato dagli altri amministratori. La Parte_4 domanda, impropriamente formulata in termini di richiesta di manleva, deve essere intesa come domanda di accertamento delle quote interne di responsabilità.
Affermata la concorrente responsabilità (solidale) di tutti gli amministratori nei confronti della società e dei creditori sociali danneggiati, secondo quanto già specificato con riferimento al dato temporale dell'illecito e alla composizione dell'organo gestorio a quell'epoca, il regresso fra i coobbligati segue le regole dettate dagli artt. 1299 e 2055 c.c. Ciascuno dei coobbligati potrà pertanto agire in regresso nei confronti degli altri coobbligati solo ove abbia già provveduto – quantomeno – al pagamento di una somma eccedente la propria quota interna di responsabilità e nei confronti di ciascuno di essi nei limiti della rispettiva quota interna di responsabilità.
In difetto di pagamento da parte di alcuno dei coobbligati, è sufficiente, in questa sede, l'accertamento delle quote interne di responsabilità nei termini già indicati, ossia, per i singoli illeciti, pari responsabilità tra coloro che a quella data facevano parte dell'organo amministrativo.
In definitiva, nei rapporti interni così rispondono gli amministratori convenuti: a) per l'illecito distrattivo,
ciascuno in misura pari a 1/4; Parte_3 Parte_2 Controparte_1 Parte_4
b) per gli illeciti tributari: 1) dal 2004 al 2005, e ciascuno in misura Parte_3 Parte_2 pari a 1/2; dal 2006 al 2007 ciascuno in Parte_3 Parte_2 Controparte_1 misura pari a 1/3; dal 2007 in poi Parte_3 Parte_2 CP_1 Controparte_1 Pt_4
ciascuno in misura pari a 1/4.
[...]
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidati i valori medi dei compensi previsti per ciascuna attività espletata, avuto riguardo allo scaglione applicabile in base al valore della causa, per come individuato, quanto alla domanda attorea, sulla base del quantum complessivamente riconosciuto
(64.000.000,01-128.000.000,00). Sussistendo ai sensi dell'art. 97 c.p.c. interesse comune degli amministratori, ravvisabile nella sostanziale identità delle questioni sollevate, al netto delle precisazioni offerte, e nella convergenza delle difese dirette a contrastare la pretesa attorea, la condanna è in solido (nei pagina 17 di 19 rapporti interni, ciascuno degli amministratori sarà tenuto nei limiti dello scaglione applicabile in base alla quota di responsabilità).
Trattandosi di cause di valore superiore a € 520.000,00, vengono applicati gli incrementi progressivi previsti dall'art. 6 D.M. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/8/2022. Nello specifico, viene ritenuto congruo determinare nel 10% la misura di ciascuno degli incrementi applicabili.
Quanto alla domanda di manleva formulata da il valore della causa è Parte_2 determinato sulla base del massimale della copertura assicurativa, talché lo scaglione applicabile è
260.000,01-520.000,00.
Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni, definitivamente a carico di in solido tra Parte_3 Parte_2 Controparte_1 Parte_4 loro. Nei rapporti ulteriormente interni tra coobbligati, valgono i criteri già individuati in punto di accertamento delle quote di responsabilità.
Il fallimento risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato, talché la condanna al pagamento è in favore dello Stato.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, condanna in solido Parte_3 Parte_2 Controparte_1 Parte_4 tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla società e ai creditori sociali, e quindi a pagare in favore del fallimento la somma di € 70.536.651,80 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva (per
[...] fino a concorrenza di € 34.121.146,47 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
Controparte_1 per fino a concorrenza di € 5.032.204,98 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva); Parte_4 accerta che nei rapporti interni tra amministratori ciascuno è tenuto nei limiti della quota individuata in parte motiva;
rigetta le pretese attoree nei confronti di e di Controparte_3 Controparte_2 rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti di Parte_2 Controparte_4
[...] condanna in solido, al Parte_3 Parte_2 Controparte_1 Parte_4 pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 48.138,56 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge (nei rapporti interni, fino a concorrenza di €
43.762,33 per e fino a concorrenza di € 32.879,29 per;
Controparte_1 Parte_4 condanna il fallimento al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € € Controparte_3
48.138,56 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 18 di 19 condanna il fallimento al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € 48.138,56 Controparte_2 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2 Controparte_4 liquidate in € 22.457,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pone le spese di c.t.u. a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni, definitivamente a carico degli amministratori convenuti, in solido tra loro (nei rapporti interni tra amministratori, ciascuno secondo la rispettiva quota di responsabilità, per come specificata in parte motiva);
Brescia, 21.5.2025
Il giudice est. Il presidente dott. Davide Scaffidi dott. Raffaele Del Porto
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