Sentenza 28 luglio 2004
Massime • 1
Poiché la giurisdizione va determinata, ai sensi dell'art. 386 cod.proc.civ., in base al "petitum sostanziale", ed a prescindere dalla titolarità del rapporto in questione - che involge il merito della controversia -, appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, le controversie instaurate da dipendenti in quiescenza della SpA Poste Italiane per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l'inclusione degli interi incrementi retributivi previsti dall'art. 65 del c.c.n.l. del 1994, controversie che non hanno alcun riflesso sul rapporto di lavoro, avendo ad oggetto esclusivo la determinazione della misura della pensione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/07/2004, n. 14171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14171 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN ON, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74/ presso lo studio dell'avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2889/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 25/06/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/04/04 dal Consigliere Dott. Stefanomaria Evangelista;
udito l'Avvocato Nicola DE MARINIS, per delega dell'avvocato Luigi FIORIRLO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per la giurisdizione dell'a.g.o, per la buonuscita, giurisdizione della Corte dei Conti per la pensione, rinvio per il resto ad una sezione semplice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. NI EN, con ricorso depositato presso la cancelleria del Pretore di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, il 2 febbraio 1997, conveniva in giudizio l'Ente Poste AL e, premesso di avere lavorato alle dipendenze di quest'ultimo fino al 29 dicembre 1994, lamentava essergli state liquidate in misura insufficiente sia l'indennità di buonuscita che la pensione, non essendo stati inclusi nelle rispettive basi di computo gli interi aumenti retributivi previsti dall'art. 65 dell'allora vigente C.C.N.L.. Chiedeva, pertanto che, accertato il suo diritto a siffatta estensione dei parametri di riferimento per la liquidazione dei suddetti trattamenti, il convenuto fosse condannato al pagamento dette relative differenze.
Il pretore rigettava la domanda e la sua decisione era confermata dal Tribunale di Napoli che, con sentenza depositata in cancelleria il 25 giugno 2001, respingeva l'appello del pensionato, il quale ricorre ora per Cassazione, svolgendo due motivi di censura, cui resiste la s.p.a. Poste AL (nella quale si è trasformata l'Ente sunnominato) con controricorso.
Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni per l'esame officioso di una possibile questione di difetto della giurisdizione ordinaria sul capo di domanda concernente la riliquidazione del trattamento pensionistico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussiste il difetto di giurisdizione ordinaria sul capo di domanda concernente la condanna della resistente al pagamento di differenze del trattamento pensionistico.
In effetti, le Sezioni unite hanno, con orientamento costante, costituente ormai diritto vivente, che la controversia proposta da un dipendente in quiescenza delle Poste AL SpA che abbia direttamente ad oggetto il trattamento di pensione, senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che la legge a 71 del 1994 - che trasformato l'amministrazione postale in ente pubblico economico - ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente, senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico.
A quest'orientamento deve essere data continuità.
Ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina dall'oggetto della domanda, secondo il criterio del petitum sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversa, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione detta parte.
Alla stregua di tale criterio, si deve osservare che la domanda introduttiva del giudizio di merito risulta, in uno dei suoi capi, specificamente diretta al riconoscimento di un trattamento pensionistico calcolato sulla base di una retribuzione maggiore di quella cui era stata commisurata l'originaria liquidazione, in quanto risultante dalla più elevata retribuzione, cui l'interessato assume di avere diritto in forza di quanto disposto dal contratto collettivo: la situazione giuridica soggettiva fatta valere col suindicato capo di domanda riguarda dunque esclusivamente la prestazione pensionistica e la sua quantificazione, presupponendo, bensì diritti maturati nel contesto del rapporto di lavoro, ma deducendo come causa petendi non quest'ultimo, bensì il diverso rapporto previdenziale che ad esso si collega (cfr. per fattispecie simili Cass. Sez. Un. 15 marzo 1993 a 3061, 29 dicembre 1997 a 13058, 29 gennaio 2000 a 20). La controversia rientra, pertanto, nella competenza giurisdizionale della Corte dei Conti, atteso che il decreto legge 1 dicembre 1993 n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994 n. 71, con cui è stata stabilita la trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico (e quindi in società per azioni), ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente (art 10), senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico.
In materia, l'art. 6 dello stesso testo normativo, dopo aver previsto al quinto comma la liquidazione in via provvisoria da parte dell'ente Poste AL delle pensioni del personale degli uffici principali che cessa dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 luglio 1994 e il rimborso dei relativi importi da parte del Ministero del Tesoro (a carico del quale resta l'onere delle pensioni per il personale dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni proveniente dai ruoli tradizionali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994), ha specificamente disposto al successivo comma 7 che "a decorrere dal 1 agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente Poste AL provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento a quiescenza e di previdenza sarà ripartito fra il Ministero del tesoro, l'INPDAP e l'Istituto postelegrafonici in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Amministratore delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente Poste AL".
In relazione a questa previsione di un onere economico dello Stato per l'erogazione del trattamento di pensione, si deve ravvisare il presupposto per l'attribuzione della cognizione alla giurisdizione alla Corte dei Conti, trovando applicazione la regola dettata dall'art. 13 del r. d. 12 luglio 1934, n. 1214 (recante approvazione del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti), secondo cui la stessa Corte "giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato", e dall'art. 62 dello stesso Testo Unico, secondo cui "contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale detto Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte".
D'altra parte, la circostanza che nel caso di specie sia stato convenuto in giudizio il datore di lavoro e non l'IPOST involge una questione di merito attinente alla titolarità del rapporto pensionistico, ma, proprio per tale ragione, non rileva ai fini della determinazione della giurisdizione, da effettuarsi in relazione al tipo di rapporto dedotto in giudizio, a prescindere dalla determinazione della giusta parte.
Ih considerazione della ritenuta sussistenza del detto momento di collegamento fra capo di domanda concernente la riliquidazione del trattamento pensionistico, con condanna della controparte al pagamento delle dovute integrazioni, e giurisdizione della Corte dei Conti, l'impugnata sentenza deve essere cassata senza rinvio limitatamente alla correlativa statuizione, concretatasi in una pronuncia di merito resa nell'erroneo presupposto della sussistenza della giurisdizione ordinaria.
Per effetto di questa pronuncia caducatoria, i motivi di ricorso esaminabili dalla Corte sono ormai riferibili alle sole statuizioni rese dal giudice d'appello sui capi di domanda aventi ad oggetto rivendicazioni diverse dalle integrazioni del trattamento pensionistico, ossia emolumenti il cui titolo è rinvenibile in situazioni giuridiche soggettive costituenti articolazioni immediate e dirette del rapporto di lavoro, tali cioè da essere riservate alla cognizione del giudice del rapporto stesso e perdo alla giurisdizione ordinaria.
Nè, in ordine all'indennità di buonuscita, questa conclusione può essere revocata in dubbio per la circostanza che l'emolumento è erogato da parte dell'Istituto postelegrafonici, cioè da un ente diverso dal datore di lavoro, e che l'erogazione avviene in applicazione della disciplina di carattere sostanziale dettata per il personale statale.
Al riguardo va ribadito, invero, l'orientamento già espresso dalle Sezioni unite, le quali hanno affermato (sent. 26 ottobre 2000, n. 1140; 26 gennaio 2000, n. 10) che l'attribuzione, anche delle controversie sul tale emolumento, alla giurisdizione ordinaria è da riconoscere, a norma dell'art. 10, primo comma, del D.L. n. 497 del 1993, convertito in legge n. 71 del 1994, in considerazione dell'essenziale natura di retribuzione differita di tale trattamento, senza che a ciò osti la erogazione dello stesso.
Per il suddetto esame ulteriore, il ricorso va, pertanto, rimesso, ai sensi dell'art. 142, disp. att. cod. proc. civ., alla competente sezione semplice della Corte e cioè alla Sezione lavoro, che regolerà anche il carico dette spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti relativamente sul capo di domanda concernente la riliquidazione del trattamento pensionistico e la condanna al pagamento delle relative integrazioni.
Cassa senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni rese sul medesimo capo di domanda.
Rimette gli atti alla Sezione Lavoro per l'ulteriore corso del giudizio e per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2004