TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/11/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 945/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico,
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 945/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
VI NO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. - P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Gaetano Lo Curzio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 17.07.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ha evocato nel presente Parte_1
giudizio al fine di: a) accertare e dichiarare il proprio diritto a Controparte_1
vedersi riconoscere, a titolo restitutorio e/o risarcitorio, contrattuale e/o extracontrattuale, l'importo di € 16.382,33 di cui ai due buoni fruttiferi del 15.07.2008, comprensivo di capitale, frutti, interessi e rivalutazioni, con condanna della convenuta al pagamento del suddetto importo;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, a titolo restitutorio e/o risarcitorio, contrattuale e/o extracontrattuale, l'importo di € 15.464,92 di cui ai due buoni fruttiferi del 15.07.2008, comprensivo di capitale, frutti, interessi e rivalutazioni, con condanna della convenuta al pagamento del suddetto importo, salvo il diverso importo maggiore o minore che sarà determinato dal Tribunale adito secondo giustizia, condannando la convenuta al pagamento del suddetto importo.
1.1. - A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che, in data 15.07.2008, ha sottoscritto due buoni fruttiferi postali del valore di €. 5.000,00 ciascuno, a lui proposti e collocati dall'intermediario finanziario che li ha emessi a favore Controparte_1
del medesimo ricorrente. Dopo lo scadere della durata ordinaria decennale dei due buoni fruttiferi, nel febbraio 2023, la società convenuta ha negato il rimborso dei buoni, eccependo l'intervenuta prescrizione, poiché i suddetti buoni non sarebbero ordinari decennali, ma a termine, con scadenza a diciotto mesi dall'emissione, data dalla quale sarebbe decorso il termine ordinario di prescrizione. Non avendo mai ricevuto altra documentazione oltre i due titoli, nei quali non è indicata una data di scadenza inferiore a quella ordinaria di dieci anni, e non avendo nemmeno ricevuto all'atto della sottoscrizione alcuna informativa in tal senso, il ricorrente ha chiesto chiarimenti e copia della documentazione, senza risultati di sorta, avendo ricevuto solo una laconica risposta di conferma circa l'intervenuta prescrizione decennale, con la totale perdita del capitale versato, della rivalutazione e degli interessi maturati.
2. - Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
attorea, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
17.07.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della
Pag. 2 di 10 discussione orale di cui all'art. 281-sexies c.p.c. In tal sede, il Tribunale si è riservato il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
4. - La domanda va rigettata per i motivi di cui infra.
4.1. - Al riguardo, va premesso che le modalità e gli adempimenti per la collocazione dei buoni fruttiferi postali sono disciplinati dal D.M. Tesoro del 19.12.2000, il quale, all'art. 3, prevede che, per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo, viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. Il medesimo D.M. prevede, altresì, all'art. 6, che espone nei propri locali aperti al Controparte_1
pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.
Dalla suddetta disciplina emerge chiaramente come gli obblighi informativi posti a carico di debbano essere assolti non solo mediante l'esposizione, Controparte_1
nei propri locali aperti al pubblico, di un avviso sulle condizioni praticate, ma, nel caso di buoni postali rappresentati da documento cartaceo, altresì mediante la consegna del
Foglio Informativo Analitico (c.d. “F.I.A.”).
Tale onere è preordinato sia a garantire la trasparenza dell'attività di , sia, CP_1
soprattutto, a tutelare il sottoscrittore, il quale deve essere posto nelle condizioni di comprendere correttamente - a prescindere dal grado di istruzione e/o da pregresse esperienze in analoghi investimenti - quali siano le caratteristiche del buono acquistato, tra cui, in particolare, la sua scadenza. Il foglio informativo consegnato al risparmiatore, infatti, garantisce l'informazione effettiva e completa in ordine all'emittente, al collocatore, alla disciplina di riferimento, alla tipologia, al prezzo di emissione, alla scadenza e alla prescrizione del diritto al rimborso, nonché in ordine al rimborso anticipato, al rendimento, alle modalità di calcolo degli interessi, alle spese e commissioni, al regime fiscale e al termine di prescrizione.
Sul punto, di recente, la giurisprudenza di merito ha chiarito che il coordinamento tra le disposizioni di cui agli artt. 3 e 6 del D.M. Tesoro del 19.12.2000 non può che essere inteso nel senso che l'affissione in luogo pubblico delle condizioni economiche
Pag. 3 di 10 praticate si pone come onere aggiuntivo e non sostitutivo dell'obbligo di consegna del
(cfr. Corte App. Milano, 16.10.2024). Parte_2
Né può ritenersi che al dovere di informazione incombente su Controparte_1
possa supplire o ritenersi equipollente la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Decreto Ministeriale che ha disciplinato la serie di riferimento, posto che la consegna del F.I.A. e la pubblicazione in G.U. assolvono a funzioni diverse. La prima, infatti, è rilevante nel rapporto con il singolo risparmiatore e l'omessa consegna rileva sul piano della condotta, ponendosi, quindi, quale fonte di risarcimento del danno per violazione di un obbligo di comportamento che è tenuta a rispettare;
la seconda, CP_1
invece, opera sul piano della disciplina oggettivamente applicabile al buono ed esclude, stante l'eterointegrazione del titolo (art. 1339 c.c.), qualsivoglia profilo di nullità.
D'altra parte, una diversa interpretazione, oltre a non tenere conto di quanto disposto dall'art. 3 del suddetto D.M., non appare adeguata all'effettiva tutela del risparmiatore, in considerazione delle fisiologiche asimmetrie conoscitive tra quest'ultimo e
[...]
(cfr. Trib. Isernia n. 222/2025). Controparte_1
4.1.1. - Peraltro, l'esigenza di garantire un'informativa completa al risparmiatore- investitore deriva, altresì, dai principi di correttezza e buona fede che, in quanto clausole generali del contratto, devono caratterizzare il rapporto contrattuale tanto nella sua fase iniziale di sottoscrizione, quanto nella fase successiva esecutiva. In particolare, dal principio di buona fede discende in capo all'intermediario finanziario un obbligo di lealtà e cooperazione specifico nei confronti del risparmiatore-investitore nonché contraente, che si esplica anche in un dovere di avviso e di informazione in ordine alle circostanze rilevanti per l'esecuzione del contratto.
Sotto questo profilo, è orientamento ormai costante in sede di legittimità quello secondo cui i princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, sostanziandosi la buona fede nell'esecuzione del contratto in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi
Pag. 4 di 10 contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere (cfr. Cass. n.
7358/2022; Cass. n. 10182/2009).
Tale funzione di protezione è più intensa quando il rapporto contrattuale si instaura tra un investitore e un soggetto pubblico che, nonostante la forma privatistica, svolge una funzione di pubblica utilità sostanziantesi nella raccolta del risparmio, tramite collocamento dei buoni postali.
La consegna del F.I.A., dunque, essendo esso l'unico documento in cui vengono specificate le condizioni economiche e normative che regolano l'investimento, rappresenta il nucleo essenziale del contratto sul quale deve determinarsi il consenso all'acquisto dell'investitore-risparmiatore (cfr. Trib. Pavia n. 1011/2025; Corte App.
Milano, 16.10.2024).
D'altronde, secondo il costante orientamento di legittimità, i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione caratterizzati da letteralità (cfr. Sez. Un. n. 3963/2019), ed è proprio in forza di tale natura giuridica che i buoni fruttiferi, al momento della loro emissione, devono essere accompagnati da un'informazione chiara e univoca circa le condizioni economiche, affinché il risparmiatore sia messo nella condizione di conoscere e comprendere la tipologia di investimento che sta sottoscrivendo ed il momento a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione decennale.
4.2. - L'art. 8 del D.M. Tesoro del 19.12.2000 prevede, inoltre, che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.
Al riguardo, va precisato che gli obblighi di informazione gravanti su CP_1
costituiscono, sulla base della normativa sopra menzionata, parte integrante del programma negoziale scaturente dalla loro sottoscrizione, ragion per cui la mancata consegna al sottoscrittore, al momento dell'acquisto dei buoni fruttiferi, del Foglio
Informativo Analitico, costituisce un'ipotesi di inadempimento contrattuale giuridicamente rilevante rispetto agli obblighi previsti direttamente dalla legge su di essa gravanti, che legittima la domanda di risarcimento del danno cagionato, appunto, dalla violazione della normativa di trasparenza e dall'inottemperanza al dovere di informazione (cfr. n. 17569/2021; n. 11045/2020). CP_2 CP_2
Pag. 5 di 10 Sulla scorta di tali considerazioni, il termine prescrizionale entro cui proporre la domanda di risarcimento del danno non può decorrere dal momento dell'emissione dei buoni fruttiferi postali - per i quali la legge prevede un autonomo termine di prescrizione della domanda di rimborso decorrente della loro scadenza - bensì dal momento in cui il sottoscrittore, non messo a conoscenza delle condizioni dell'investimento e, dunque, ignaro dell'esistenza di un termine per l'esercizio del proprio diritto al rimborso, prende cognizione del danno subito, vale a dire nel momento in cui egli riceve il diniego di rimborso per maturata prescrizione (Cfr. Corte App.
Milano n. 1128/2025; Cass. n. 29328/2024).
È, infatti, vero che, ai fini della decorrenza della prescrizione sono irrilevanti gli impedimenti “soggettivi”, in quanto la decorrenza si computa da quando il diritto può essere fatto valere, essendo irrilevante l'ignoranza dell'avente diritto, ma, laddove lo stato di ignoranza è stato cagionato da un inadempimento della parte che era tenuta a fornire al sottoscrittore gli elementi conoscitivi idonei a renderlo edotto delle condizioni dell'investimento e, quindi, anche della scadenza dei buoni - elemento che avrebbe permesso di desumere il termine prescrizionale, decorrente da tale scadenza -, tale circostanza diventa rilevante si sensi dell'art. 2935 c.c. (Cfr. Corte App. Napoli n.
3179/2024).
4.3. - In merito all'onere probatorio, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, risultano applicabili i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr.
Sez. Un. n. 13533/2001), secondo cui colui il quale agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno), deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, incombendo sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui diritto.
4.4. - Con riguardo al caso in esame, il ricorrente deduce la sussistenza di responsabilità, in capo a a causa della mancata consegna del F.I.A. al momento Controparte_1
della sottoscrizione dei due buoni fruttiferi postali in data 15.07.2008.
Pag. 6 di 10 Dalla disamina dei suddetti buoni, prodotti dal ricorrente, emerge che gli stessi recano unicamente l'indicazione della serie (1I8), della data di emissione (15.07.2008) e dell'importo (€ 5.000,00 ciascuno).
L'unica traccia delle condizioni di emissione è contenuta nella stampigliatura presente sul retro del buono, ove si legge “Il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre
2000 del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta. Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo
Analitico (FIA), contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento” (cfr. doc. 1, fasc. ricorrente).
Ebbene, tali generiche indicazioni, da sole, non possono supplire a quelle che la legge impone siano consegnate, in modo dettagliato, al momento di conclusione del contratto, individualmente al singolo risparmiatore.
4.4.1. - Tuttavia, la convenuta ha prodotto in atti un modulo di richiesta emissione
Buoni Fruttiferi Postali, sottoscritto dal ricorrente in data 15.07.2008, che dimostrerebbe la consegna al ricorrente, da parte della prima, del F.I.A. relativo ai buoni fruttiferi oggetto dell'odierno giudizio.
Ebbene, dall'analisi del suddetto documento si evince che esso si riferisce ad un buono fruttifero dell'importo di € 10.000,00, mentre i buoni in oggetto sono due, del valore nominale di € 5.000,00 ciascuno (cfr. doc. 5, fasc. convenuta). Ne consegue che il documento prodotto dalla convenuta non appare direttamente riferibile ai titoli oggetto di causa.
4.4.2. - Ciò nonostante, deve rilevarsi che il predetto modulo di richiesta risulta sottoscritto dal ricorrente nella medesima data in cui sono stati emessi i due buoni fruttiferi in oggetto (15.07.2008); inoltre, il buono fruttifero di € 10.000,00 reca lo stesso numero di serie dei buoni in contestazione (1I8). Nel modulo è indicata, espressamente, la “tipologia buono 18 mesi” e il ricorrente ha sottoscritto la
Pag. 7 di 10 dichiarazione di “aver ricevuto il foglio informativo e il regolamento del prestito relativi alla specifica tipologia e/o serie di buono sottoscritto”.
Tali elementi, seppur insufficienti a provare in via diretta la consegna del foglio informativo anche per i buoni fruttiferi oggetto di lite, consentono tuttavia, alla luce di una valutazione complessiva delle circostanze di fatto, secondo i criteri di cui all'art. 2729 c.c., di ritenere - in via presuntiva - che tale adempimento sia stato effettivamente curato e che, pertanto, il ricorrente fosse pienamente consapevole delle caratteristiche e delle condizioni dei titoli sottoscritti.
Invero, la circostanza che nella medesima data (15.07.2008), presso il medesimo ufficio postale e nell'ambito di un'unica operazione, il ricorrente abbia richiesto l'emissione di tre buoni fruttiferi appartenenti alla medesima serie (1I8), per un investimento complessivo di € 20.000,00, di cui soltanto in relazione ad uno risulta comprovata la consegna del foglio informativo, induce a ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che il suddetto documento sia stato consegnato anche con riferimento agli altri due titoli.
Del resto, l'ipotesi alternativa implicitamente prospettata dal ricorrente - e cioè che l'operatore postale abbia consegnato il foglio informativo esclusivamente per il buono da € 10.000,00 e non per gli altri due da € 5.000,00 ciascuno - appare priva di verosimiglianza sotto molteplici profili:
a) dal punto di vista temporale e logistico, è inverosimile che, nell'ambito di un'unica operazione svoltasi allo stesso sportello, l'operatore abbia adempiuto all'obbligo informativo solo parzialmente, consegnando il foglio informativo per uno dei tre titoli e omettendolo per gli altri due della medesima serie;
b) dal punto di vista della prassi operativa, sarebbe irragionevole ipotizzare che un operatore postale, tenuto agli obblighi informativi previsti dal D.M. 19.12.2000, adempia selettivamente a tali obblighi solo per alcuni dei titoli emessi nella medesima circostanza, esponendo consapevolmente il proprio datore di lavoro a responsabilità per inadempimento contrattuale.
In sostanza, l'unica spiegazione razionale e conforme alle regole dell'esperienza è che il foglio informativo sia stato consegnato per tutti e tre i buoni fruttiferi della serie 1I8
Pag. 8 di 10 sottoscritti in data 15.07.2008, e che l'attuale mancanza di copia delle dichiarazioni di avvenuta consegna degli altri due fogli informativi sia dipesa da fisiologiche difficoltà di reperimento da parte di tenuto conto che i titoli sono stati Controparte_1
emessi nel 2008 e che, decorso il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso (16.01.2020), la convenuta non era più tenuta alla conservazione della relativa documentazione contrattuale.
Va, peraltro, evidenziato che lo stesso ricorrente, nel proprio atto introduttivo (pag. 1), ha riferito di aver sottoscritto, in data 15.07.2008, soltanto due buoni fruttiferi del valore di € 5.000,00 ciascuno, omettendo di menzionare l'ulteriore buono della medesima serie
(1I8), di importo pari a € 10.000,00, emesso nello stesso giorno e presso il medesimo ufficio postale. Tale omissione - non giustificata da alcun elemento oggettivo e, anzi, difficilmente spiegabile alla luce della sostanziale unitarietà dell'operazione negoziale - deve essere valutata come condotta difensiva reticente, volta a celare una circostanza sfavorevole alla propria tesi e, dunque, idonea a indebolire la coerenza e l'attendibilità della prospettazione attorea. Per converso, essa rafforza significativamente la credibilità dell'opposta ricostruzione basata sull'esistenza del terzo buono e sulla correlata consegna del foglio informativo, dimostrando così l'incompletezza - se non proprio l'inattendibilità - della narrazione contenuta nel ricorso introduttivo.
La ricostruzione presuntiva in questa sede accolta, fondata su plurimi elementi gravi, precisi e concordanti (identità di data, luogo di emissione, serie e tipologia;
operazione economica unitaria;
sottoscrizione della dichiarazione di avvenuta consegna;
reticenza processuale del ricorrente sull'esistenza del terzo buono), costituisce pertanto prova ex art. 2729 c.c. dell'adempimento dell'obbligo informativo da parte di Controparte_1
con conseguente conoscenza da parte del ricorrente delle condizioni contrattuali,
[...]
inclusa la scadenza a diciotto mesi dei titoli sottoscritti.
5. - Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va rigettata.
5.1. - Correttamente, infatti, ha opposto il rifiuto al rimborso del Controparte_1
valore dei buoni fruttiferi postali per intervenuta prescrizione del relativo diritto.
Dalla documentazione in atti risulta che i buoni in contestazione sono stati emessi il
15.07.2008, con durata pari a diciotto mesi;
la relativa scadenza, dunque, era fissata al
Pag. 9 di 10 15.01.2010. A partire da tale data è iniziato il decorso del termine prescrizionale decennale, compiutosi in data 16.01.2020 (v. art. 2963 c.c.), mentre la richiesta di rimborso è stata avanzata dal ricorrente in data 15.05.2023, dunque in epoca successiva al maturarsi della prescrizione, con conseguente estinzione del relativo diritto.
6. - Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino ad € 26.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico del ricorrente in favore di parte convenuta, per le fasi studio e introduttiva ai valori medi, e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, attesa la natura documentale della controversia e la ripetitività delle difese spiegate dalle parti in sede di discussone orale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 945/2024 r.g., così dispone:
1) Rigetta la domanda.
2) Condanna alla rifusione, in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 3.387,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese al
15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 3 novembre 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 10 di 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico,
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 945/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
VI NO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. - P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Gaetano Lo Curzio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 17.07.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ha evocato nel presente Parte_1
giudizio al fine di: a) accertare e dichiarare il proprio diritto a Controparte_1
vedersi riconoscere, a titolo restitutorio e/o risarcitorio, contrattuale e/o extracontrattuale, l'importo di € 16.382,33 di cui ai due buoni fruttiferi del 15.07.2008, comprensivo di capitale, frutti, interessi e rivalutazioni, con condanna della convenuta al pagamento del suddetto importo;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, a titolo restitutorio e/o risarcitorio, contrattuale e/o extracontrattuale, l'importo di € 15.464,92 di cui ai due buoni fruttiferi del 15.07.2008, comprensivo di capitale, frutti, interessi e rivalutazioni, con condanna della convenuta al pagamento del suddetto importo, salvo il diverso importo maggiore o minore che sarà determinato dal Tribunale adito secondo giustizia, condannando la convenuta al pagamento del suddetto importo.
1.1. - A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che, in data 15.07.2008, ha sottoscritto due buoni fruttiferi postali del valore di €. 5.000,00 ciascuno, a lui proposti e collocati dall'intermediario finanziario che li ha emessi a favore Controparte_1
del medesimo ricorrente. Dopo lo scadere della durata ordinaria decennale dei due buoni fruttiferi, nel febbraio 2023, la società convenuta ha negato il rimborso dei buoni, eccependo l'intervenuta prescrizione, poiché i suddetti buoni non sarebbero ordinari decennali, ma a termine, con scadenza a diciotto mesi dall'emissione, data dalla quale sarebbe decorso il termine ordinario di prescrizione. Non avendo mai ricevuto altra documentazione oltre i due titoli, nei quali non è indicata una data di scadenza inferiore a quella ordinaria di dieci anni, e non avendo nemmeno ricevuto all'atto della sottoscrizione alcuna informativa in tal senso, il ricorrente ha chiesto chiarimenti e copia della documentazione, senza risultati di sorta, avendo ricevuto solo una laconica risposta di conferma circa l'intervenuta prescrizione decennale, con la totale perdita del capitale versato, della rivalutazione e degli interessi maturati.
2. - Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
attorea, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
17.07.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della
Pag. 2 di 10 discussione orale di cui all'art. 281-sexies c.p.c. In tal sede, il Tribunale si è riservato il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
4. - La domanda va rigettata per i motivi di cui infra.
4.1. - Al riguardo, va premesso che le modalità e gli adempimenti per la collocazione dei buoni fruttiferi postali sono disciplinati dal D.M. Tesoro del 19.12.2000, il quale, all'art. 3, prevede che, per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo, viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. Il medesimo D.M. prevede, altresì, all'art. 6, che espone nei propri locali aperti al Controparte_1
pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.
Dalla suddetta disciplina emerge chiaramente come gli obblighi informativi posti a carico di debbano essere assolti non solo mediante l'esposizione, Controparte_1
nei propri locali aperti al pubblico, di un avviso sulle condizioni praticate, ma, nel caso di buoni postali rappresentati da documento cartaceo, altresì mediante la consegna del
Foglio Informativo Analitico (c.d. “F.I.A.”).
Tale onere è preordinato sia a garantire la trasparenza dell'attività di , sia, CP_1
soprattutto, a tutelare il sottoscrittore, il quale deve essere posto nelle condizioni di comprendere correttamente - a prescindere dal grado di istruzione e/o da pregresse esperienze in analoghi investimenti - quali siano le caratteristiche del buono acquistato, tra cui, in particolare, la sua scadenza. Il foglio informativo consegnato al risparmiatore, infatti, garantisce l'informazione effettiva e completa in ordine all'emittente, al collocatore, alla disciplina di riferimento, alla tipologia, al prezzo di emissione, alla scadenza e alla prescrizione del diritto al rimborso, nonché in ordine al rimborso anticipato, al rendimento, alle modalità di calcolo degli interessi, alle spese e commissioni, al regime fiscale e al termine di prescrizione.
Sul punto, di recente, la giurisprudenza di merito ha chiarito che il coordinamento tra le disposizioni di cui agli artt. 3 e 6 del D.M. Tesoro del 19.12.2000 non può che essere inteso nel senso che l'affissione in luogo pubblico delle condizioni economiche
Pag. 3 di 10 praticate si pone come onere aggiuntivo e non sostitutivo dell'obbligo di consegna del
(cfr. Corte App. Milano, 16.10.2024). Parte_2
Né può ritenersi che al dovere di informazione incombente su Controparte_1
possa supplire o ritenersi equipollente la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Decreto Ministeriale che ha disciplinato la serie di riferimento, posto che la consegna del F.I.A. e la pubblicazione in G.U. assolvono a funzioni diverse. La prima, infatti, è rilevante nel rapporto con il singolo risparmiatore e l'omessa consegna rileva sul piano della condotta, ponendosi, quindi, quale fonte di risarcimento del danno per violazione di un obbligo di comportamento che è tenuta a rispettare;
la seconda, CP_1
invece, opera sul piano della disciplina oggettivamente applicabile al buono ed esclude, stante l'eterointegrazione del titolo (art. 1339 c.c.), qualsivoglia profilo di nullità.
D'altra parte, una diversa interpretazione, oltre a non tenere conto di quanto disposto dall'art. 3 del suddetto D.M., non appare adeguata all'effettiva tutela del risparmiatore, in considerazione delle fisiologiche asimmetrie conoscitive tra quest'ultimo e
[...]
(cfr. Trib. Isernia n. 222/2025). Controparte_1
4.1.1. - Peraltro, l'esigenza di garantire un'informativa completa al risparmiatore- investitore deriva, altresì, dai principi di correttezza e buona fede che, in quanto clausole generali del contratto, devono caratterizzare il rapporto contrattuale tanto nella sua fase iniziale di sottoscrizione, quanto nella fase successiva esecutiva. In particolare, dal principio di buona fede discende in capo all'intermediario finanziario un obbligo di lealtà e cooperazione specifico nei confronti del risparmiatore-investitore nonché contraente, che si esplica anche in un dovere di avviso e di informazione in ordine alle circostanze rilevanti per l'esecuzione del contratto.
Sotto questo profilo, è orientamento ormai costante in sede di legittimità quello secondo cui i princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, sostanziandosi la buona fede nell'esecuzione del contratto in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi
Pag. 4 di 10 contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere (cfr. Cass. n.
7358/2022; Cass. n. 10182/2009).
Tale funzione di protezione è più intensa quando il rapporto contrattuale si instaura tra un investitore e un soggetto pubblico che, nonostante la forma privatistica, svolge una funzione di pubblica utilità sostanziantesi nella raccolta del risparmio, tramite collocamento dei buoni postali.
La consegna del F.I.A., dunque, essendo esso l'unico documento in cui vengono specificate le condizioni economiche e normative che regolano l'investimento, rappresenta il nucleo essenziale del contratto sul quale deve determinarsi il consenso all'acquisto dell'investitore-risparmiatore (cfr. Trib. Pavia n. 1011/2025; Corte App.
Milano, 16.10.2024).
D'altronde, secondo il costante orientamento di legittimità, i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione caratterizzati da letteralità (cfr. Sez. Un. n. 3963/2019), ed è proprio in forza di tale natura giuridica che i buoni fruttiferi, al momento della loro emissione, devono essere accompagnati da un'informazione chiara e univoca circa le condizioni economiche, affinché il risparmiatore sia messo nella condizione di conoscere e comprendere la tipologia di investimento che sta sottoscrivendo ed il momento a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione decennale.
4.2. - L'art. 8 del D.M. Tesoro del 19.12.2000 prevede, inoltre, che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.
Al riguardo, va precisato che gli obblighi di informazione gravanti su CP_1
costituiscono, sulla base della normativa sopra menzionata, parte integrante del programma negoziale scaturente dalla loro sottoscrizione, ragion per cui la mancata consegna al sottoscrittore, al momento dell'acquisto dei buoni fruttiferi, del Foglio
Informativo Analitico, costituisce un'ipotesi di inadempimento contrattuale giuridicamente rilevante rispetto agli obblighi previsti direttamente dalla legge su di essa gravanti, che legittima la domanda di risarcimento del danno cagionato, appunto, dalla violazione della normativa di trasparenza e dall'inottemperanza al dovere di informazione (cfr. n. 17569/2021; n. 11045/2020). CP_2 CP_2
Pag. 5 di 10 Sulla scorta di tali considerazioni, il termine prescrizionale entro cui proporre la domanda di risarcimento del danno non può decorrere dal momento dell'emissione dei buoni fruttiferi postali - per i quali la legge prevede un autonomo termine di prescrizione della domanda di rimborso decorrente della loro scadenza - bensì dal momento in cui il sottoscrittore, non messo a conoscenza delle condizioni dell'investimento e, dunque, ignaro dell'esistenza di un termine per l'esercizio del proprio diritto al rimborso, prende cognizione del danno subito, vale a dire nel momento in cui egli riceve il diniego di rimborso per maturata prescrizione (Cfr. Corte App.
Milano n. 1128/2025; Cass. n. 29328/2024).
È, infatti, vero che, ai fini della decorrenza della prescrizione sono irrilevanti gli impedimenti “soggettivi”, in quanto la decorrenza si computa da quando il diritto può essere fatto valere, essendo irrilevante l'ignoranza dell'avente diritto, ma, laddove lo stato di ignoranza è stato cagionato da un inadempimento della parte che era tenuta a fornire al sottoscrittore gli elementi conoscitivi idonei a renderlo edotto delle condizioni dell'investimento e, quindi, anche della scadenza dei buoni - elemento che avrebbe permesso di desumere il termine prescrizionale, decorrente da tale scadenza -, tale circostanza diventa rilevante si sensi dell'art. 2935 c.c. (Cfr. Corte App. Napoli n.
3179/2024).
4.3. - In merito all'onere probatorio, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, risultano applicabili i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr.
Sez. Un. n. 13533/2001), secondo cui colui il quale agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno), deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, incombendo sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui diritto.
4.4. - Con riguardo al caso in esame, il ricorrente deduce la sussistenza di responsabilità, in capo a a causa della mancata consegna del F.I.A. al momento Controparte_1
della sottoscrizione dei due buoni fruttiferi postali in data 15.07.2008.
Pag. 6 di 10 Dalla disamina dei suddetti buoni, prodotti dal ricorrente, emerge che gli stessi recano unicamente l'indicazione della serie (1I8), della data di emissione (15.07.2008) e dell'importo (€ 5.000,00 ciascuno).
L'unica traccia delle condizioni di emissione è contenuta nella stampigliatura presente sul retro del buono, ove si legge “Il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre
2000 del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta. Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo
Analitico (FIA), contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento” (cfr. doc. 1, fasc. ricorrente).
Ebbene, tali generiche indicazioni, da sole, non possono supplire a quelle che la legge impone siano consegnate, in modo dettagliato, al momento di conclusione del contratto, individualmente al singolo risparmiatore.
4.4.1. - Tuttavia, la convenuta ha prodotto in atti un modulo di richiesta emissione
Buoni Fruttiferi Postali, sottoscritto dal ricorrente in data 15.07.2008, che dimostrerebbe la consegna al ricorrente, da parte della prima, del F.I.A. relativo ai buoni fruttiferi oggetto dell'odierno giudizio.
Ebbene, dall'analisi del suddetto documento si evince che esso si riferisce ad un buono fruttifero dell'importo di € 10.000,00, mentre i buoni in oggetto sono due, del valore nominale di € 5.000,00 ciascuno (cfr. doc. 5, fasc. convenuta). Ne consegue che il documento prodotto dalla convenuta non appare direttamente riferibile ai titoli oggetto di causa.
4.4.2. - Ciò nonostante, deve rilevarsi che il predetto modulo di richiesta risulta sottoscritto dal ricorrente nella medesima data in cui sono stati emessi i due buoni fruttiferi in oggetto (15.07.2008); inoltre, il buono fruttifero di € 10.000,00 reca lo stesso numero di serie dei buoni in contestazione (1I8). Nel modulo è indicata, espressamente, la “tipologia buono 18 mesi” e il ricorrente ha sottoscritto la
Pag. 7 di 10 dichiarazione di “aver ricevuto il foglio informativo e il regolamento del prestito relativi alla specifica tipologia e/o serie di buono sottoscritto”.
Tali elementi, seppur insufficienti a provare in via diretta la consegna del foglio informativo anche per i buoni fruttiferi oggetto di lite, consentono tuttavia, alla luce di una valutazione complessiva delle circostanze di fatto, secondo i criteri di cui all'art. 2729 c.c., di ritenere - in via presuntiva - che tale adempimento sia stato effettivamente curato e che, pertanto, il ricorrente fosse pienamente consapevole delle caratteristiche e delle condizioni dei titoli sottoscritti.
Invero, la circostanza che nella medesima data (15.07.2008), presso il medesimo ufficio postale e nell'ambito di un'unica operazione, il ricorrente abbia richiesto l'emissione di tre buoni fruttiferi appartenenti alla medesima serie (1I8), per un investimento complessivo di € 20.000,00, di cui soltanto in relazione ad uno risulta comprovata la consegna del foglio informativo, induce a ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che il suddetto documento sia stato consegnato anche con riferimento agli altri due titoli.
Del resto, l'ipotesi alternativa implicitamente prospettata dal ricorrente - e cioè che l'operatore postale abbia consegnato il foglio informativo esclusivamente per il buono da € 10.000,00 e non per gli altri due da € 5.000,00 ciascuno - appare priva di verosimiglianza sotto molteplici profili:
a) dal punto di vista temporale e logistico, è inverosimile che, nell'ambito di un'unica operazione svoltasi allo stesso sportello, l'operatore abbia adempiuto all'obbligo informativo solo parzialmente, consegnando il foglio informativo per uno dei tre titoli e omettendolo per gli altri due della medesima serie;
b) dal punto di vista della prassi operativa, sarebbe irragionevole ipotizzare che un operatore postale, tenuto agli obblighi informativi previsti dal D.M. 19.12.2000, adempia selettivamente a tali obblighi solo per alcuni dei titoli emessi nella medesima circostanza, esponendo consapevolmente il proprio datore di lavoro a responsabilità per inadempimento contrattuale.
In sostanza, l'unica spiegazione razionale e conforme alle regole dell'esperienza è che il foglio informativo sia stato consegnato per tutti e tre i buoni fruttiferi della serie 1I8
Pag. 8 di 10 sottoscritti in data 15.07.2008, e che l'attuale mancanza di copia delle dichiarazioni di avvenuta consegna degli altri due fogli informativi sia dipesa da fisiologiche difficoltà di reperimento da parte di tenuto conto che i titoli sono stati Controparte_1
emessi nel 2008 e che, decorso il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso (16.01.2020), la convenuta non era più tenuta alla conservazione della relativa documentazione contrattuale.
Va, peraltro, evidenziato che lo stesso ricorrente, nel proprio atto introduttivo (pag. 1), ha riferito di aver sottoscritto, in data 15.07.2008, soltanto due buoni fruttiferi del valore di € 5.000,00 ciascuno, omettendo di menzionare l'ulteriore buono della medesima serie
(1I8), di importo pari a € 10.000,00, emesso nello stesso giorno e presso il medesimo ufficio postale. Tale omissione - non giustificata da alcun elemento oggettivo e, anzi, difficilmente spiegabile alla luce della sostanziale unitarietà dell'operazione negoziale - deve essere valutata come condotta difensiva reticente, volta a celare una circostanza sfavorevole alla propria tesi e, dunque, idonea a indebolire la coerenza e l'attendibilità della prospettazione attorea. Per converso, essa rafforza significativamente la credibilità dell'opposta ricostruzione basata sull'esistenza del terzo buono e sulla correlata consegna del foglio informativo, dimostrando così l'incompletezza - se non proprio l'inattendibilità - della narrazione contenuta nel ricorso introduttivo.
La ricostruzione presuntiva in questa sede accolta, fondata su plurimi elementi gravi, precisi e concordanti (identità di data, luogo di emissione, serie e tipologia;
operazione economica unitaria;
sottoscrizione della dichiarazione di avvenuta consegna;
reticenza processuale del ricorrente sull'esistenza del terzo buono), costituisce pertanto prova ex art. 2729 c.c. dell'adempimento dell'obbligo informativo da parte di Controparte_1
con conseguente conoscenza da parte del ricorrente delle condizioni contrattuali,
[...]
inclusa la scadenza a diciotto mesi dei titoli sottoscritti.
5. - Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va rigettata.
5.1. - Correttamente, infatti, ha opposto il rifiuto al rimborso del Controparte_1
valore dei buoni fruttiferi postali per intervenuta prescrizione del relativo diritto.
Dalla documentazione in atti risulta che i buoni in contestazione sono stati emessi il
15.07.2008, con durata pari a diciotto mesi;
la relativa scadenza, dunque, era fissata al
Pag. 9 di 10 15.01.2010. A partire da tale data è iniziato il decorso del termine prescrizionale decennale, compiutosi in data 16.01.2020 (v. art. 2963 c.c.), mentre la richiesta di rimborso è stata avanzata dal ricorrente in data 15.05.2023, dunque in epoca successiva al maturarsi della prescrizione, con conseguente estinzione del relativo diritto.
6. - Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino ad € 26.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico del ricorrente in favore di parte convenuta, per le fasi studio e introduttiva ai valori medi, e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, attesa la natura documentale della controversia e la ripetitività delle difese spiegate dalle parti in sede di discussone orale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 945/2024 r.g., così dispone:
1) Rigetta la domanda.
2) Condanna alla rifusione, in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 3.387,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese al
15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 3 novembre 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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