Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/05/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 27.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 786/2024 R.G.
TRA
; Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Nicola Gaudenzi e Teresa Guerrisi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Renato Piseri, presso lo studio del quale
è elettivamente domiciliata;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.11.2024 il sig. (d'ora in poi il ricorrente per Parte_1
semplicità) ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Cremona Controparte_1
(di seguito la resistente per brevità), la quale si è costituita in giudizio.
[...]
Il ricorrente ha allegato e provato con documenti di avere lavorato, a tempo pieno, alle dipendenze della resistente dal 27.11.2019 al 7.8.2023, con inquadramento nel livello 3 del C.C.N.L.
“Metalmeccanica - PMI” e con mansioni di idraulico. Si veda la busta paga di settembre 2023 (doc.
2).
Alla data di cessazione del rapporto di lavoro la resistente ometteva di corrispondere al ricorrente una parte del TFR quantificato nella busta paga di settembre 2023 in complessivi euro 6.838,78 lordi, sul quale effettuava una trattenuta a titolo “risarcimento danni” di euro 2.027,45.
e/o involontariamente, alcun danno alla società datrice” e di avere “ricevuto alcuna contestazione
e/o richiesta di risarcimento per danni asseritamente da lui provocati”, come prescritto dall'art. 70 del C.C.N.L. “Metalmeccanica - PMI” (prodotto in stralcio sub doc. 3 fasc. ric.).
Il ricorrente, pertanto, avendo ricevuto solo la somma di euro 4.811,33, a fronte del maggior importo dovuto, a titolo di TFR, di euro 6.838,78, ha chiesto di condannare la resistente al pagamento del residuo di euro 2.027,45 lordi, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
A fronte della prova del titolo e dell'allegazione dell'inadempimento da parte del ricorrente, la resistente aveva l'onere di provare di avere pagato al ricorrente le competenze da egli richieste (art. 2697 c.c.).
La resistente, costituendosi in giudizio, non ha provato alcun pagamento.
La resistente, costituendosi in giudizio, ha sostenuto che:
- “Per motivi di lavoro il sig. aveva in uso e in consegna il veicolo aziendale Ford Transit Pt_1
targato FW143PS che ha danneggiato presso la propria abitazione di CC (CR) come si evince dall'allegata documentazione fotografica (foto da 1 a 11)”;
- “L'addebito è stato contestato al lavoratore anche se senza procedere ad una vera contestazione disciplinare e l'importo del danno veniva quantificato dall'Autocarrozzeria CDC di Cipolla srl in €
2027,45 come da preventivo del 29.09.2023 (doc 12)”;
- “Il danno causato al bene aziendale dal sig. è del tutto certo, come certo è l'entità del Pt_1 danno.”;
- pertanto ha ritenuto che alla cessazione del rapporto di lavoro sussistessero Controparte_1
tutti gli elementi per poter procedere alla compensazione tra le spettanze dovute al sig. con il Pt_1 proprio credito derivante dal danno subito.”;
- “In tal senso Cass. 1695 del 29.01.2015 sul diritto del Datore di lavoro di compensare con il TFR
i danni causati dal lavoratore.”.
La resistente ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.
L'art. 70 del C.C.N.L. “Metalmeccanica - PMI” contempla la possibilità di compensare crediti risarcitori del datore di lavoro con crediti retributivi del lavoratore purché vengano rispettate determinate condizioni. La norma pattizia recita, infatti, nella parte di interesse:
“[…]
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti a lui consegnati, sempreché ciò sia imputabile a sua colpa o negligenza.
[…] La valutazione dell'eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e l'ammontare del danno deve essere contestato per iscritto al lavoratore.
L'ammontare delle perdite e dei danni sarà trattenuto sulla retribuzione con quote massime non superiori al 10% della retribuzione stessa.
In caso di risoluzione del rapporto la trattenuta sarà effettuata sull'ammontare di quanto spettante al lavoratore, fatte salve le disposizioni ed i limiti di legge.”
Ora, nella fattispecie nessuna contestazione scritta o comminazione di una sanzione risulta versata in atti – e il lavoratore, nell'atto introduttivo di questo giudizio, ha espressamente negato di avere ricevuto una contestazione relativa ai danni di cui alla trattenuta.
La resistente, dunque, ha violato la disposizione pattizia di cui all'art. 70 del CCNL applicato, in quanto si rivaleva unilateralmente sulle competenze salariali del lavoratore senza condurre un regolare procedimento disciplinare nei suoi confronti – e dunque senza accertare la rilevanza disciplinare della condotta (ipoteticamente) tenuta dal ricorrente e formulare un giudizio di responsabilità a carico del medesimo – e senza, perfino, precisare al ricorrente l'entità del danno arrecato.
L'art. 70 cit. prevede l'avvenuta contestazione quale elemento presupposto indispensabile all'esercizio del tipo di prerogativa – eccezionale – di cui la resistente si avvaleva: il risarcimento dei danni (ipoteticamente) cagionati dal lavoratore nell'esecuzione delle mansioni attribuite e l'addebito dell'importo dei predetti danni (nei limiti previsti dalla disposizione pattizia in esame) mediante trattenute dalla sua retribuzione o dal suo TFR.
Non si poteva perciò prescindere dalla contestazione che, a norma di contratto collettivo, consentiva al datore di lavoro di “farsi giustizia da sé” per conseguire – eccezionalmente – una rivalsa risarcitoria.
La condizione legittimante appena indicata può invero spiegarsi solo con una preventiva contestazione al lavoratore, che sola consente al predetto di avere contezza, prendere posizione ed eventualmente difendersi sia in merito al fatto addebitato sia, al contempo, in merito all'esercizio della straordinaria prerogativa recuperatoria riconosciuta dal CCNL.
A quanto detto si aggiunga un ulteriore decisivo rilievo.
La resistente ha chiesto il risarcimento dei danni causati dal ricorrente al “veicolo aziendale Ford
Transit targato FW143PS” “presso la propria abitazione di CC (CR)”.
La responsabilità invocata dal datore di lavoro è di carattere contrattuale.
Tuttavia, se è vero che il ricorrente deve provare di essere esente da colpa nell'inadempimento, è altrettanto vero che, prima ancora, la resistente deve rigorosamente provare la sussistenza del fatto illecito. Epperò la resistente non ha assolto al suddetto onere probatorio.
Nella memoria di costituzione in giudizio la resistente non ha dedotto – prima ancora che chiesto di provare – alcun evento dannoso, che non è stato descritto né, perfino, collocato temporalmente.
Nulla è stato, peraltro, allegato circa l'esistenza di una, ugualmente non descritta, condotta colposa o negligente del lavoratore.
La resistente, inoltre, non ha allegato né si è offerta di provare: il tipo di danni in ipotesi riportati dall'automezzo in uso al ricorrente per effetto di un non descritto evento cagionato dalla ugualmente non descritta condotta del ricorrente;
le riparazioni effettuate per rimediare ai predetti danni;
la pertinenza e la riferibilità causale delle riparazioni effettuate rispetto a siffatti danni- conseguenza, ipoteticamente determinati da ignote condotte del ricorrente.
Né si ritiene che il preventivo del 29.9.2023 (prodotto dalla resistente sub doc. 12 fasc. ric.) e le fotografie del 5.11.2021 (vd. "info file" dei docc. jpg depositati nel fascicolo telematico) possano colmare le lacune assertive della parte resistente.
Di là da ogni considerazione circa l'inidoneità di un documento a supplire all'onere assertivo incombente sulla parte, il preventivo non dimostra, certamente, che le riparazioni ivi esposte siano state effettuate e pagate dalla resistente nonché che esse siano riferibili ai danni subiti dal veicolo aziendale in conseguenza dell'illecito.
Del pari, le fotografie non provano, certamente, che l'automezzo ivi immortalato (?) fosse condotto dal ricorrente e che lo stato dell'automezzo fosse riconducibile a una imprecisata condotta del dipendente.
Non solo.
Il rilevante intervallo di tempo intercorso tra la data in cui sono state scattate le fotografie
(5.11.2021) e quella in cui è stato redatto il preventivo (il 29.9.2023, e quindi dopo la cessazione del rapporto di lavoro) non consente – a fronte di un così scarno quadro assertivo e asseverativo – di ritenere che le riparazioni esposte nel preventivo siano causalmente riconducibili ai danni ipoteticamente desumibili dalle fotografie.
Né può ritenersi pacifico – come vorrebbe la resistente – la verificazione del danno evento nonché
l'esistenza e l'entità dei danni-conseguenza patiti dalla resistente, a fronte della recisa contestazione effettuata dal lavoratore.
Essendo assolutamente indimostrata la pretesa risarcitoria della resistente e, d'altra parte, essendo stati provati il rapporto di lavoro e l'inadempimento datoriale – nonché l'assenza della procedura disciplinare prescritta dall'art. 70 CCNL applicato per operare trattenute a titolo di danni al lavoratore – deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione del saldo del TFR. Ragion per cui viene condannata a pagare a la Controparte_1 Parte_1
somma lorda di euro 2.027,45.
Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati dalla scadenza di ogni singolo credito fino al saldo (art. 429, ultimo comma c.p.c.).
Il complessivo importo dovuto è stato determinato al lordo tenuto conto del costante orientamento della Suprema Corte secondo il quale “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo”
(Cfr. Cass., Sez. Lav., sent. n. 18044 del 14 settembre 2015).
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo – tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, che non ha contemplato alcuna istruttoria – seguono la soccombenza della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) condanna a pagare a la somma complessiva Controparte_1 Parte_1
lorda di euro 2.027,45, a titolo di saldo del TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo;
2) condanna alla refusione delle spese processuali, che si liquidano Controparte_1
in complessivi euro 1.030,00, oltre spese di contributo unificato, rimborso forfettario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 27.5.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino