Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Previdenza ed Assistenza
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.54 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2023 e vertente
Tra
, con l'avv.NESTICÒ ROBERTO ANTONIO Parte_1
appellante
E
, Controparte_1
appellato non costituito
FATTO E DIRITTO.
1.Con ricorso depositato in data 22.1.2023, ha chiesto la Parte_1
riforma della sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, nella parte in cui ha compensato le spese di lite pur accogliendo il suo ricorso averso estratto di ruolo.
1
2. non si è costituita in giudizio. Controparte_1
3. La Corte ha trattato la causa nelle forme previste dall'art. 127ter cpc e all'esito della camera di consiglio del 30.12.2024 ha deliberato la decisione.
4. La disamina dei motivi di impugnazione è preclusa dalla preliminare constatazione che l'appellante, oltre a non produrre note di discussione (benché sia stata avvisato ritualmente dalla cancelleria che la causa avrebbe avuto trattazione cartolare), non ha documentato, né ha dedotto, di aver notificato a controparte l'atto di appello con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza.
5. La notifica dell'appello non si rinviene nel fascicolo cartaceo, né risulta prodotta e acquisita al fascicolo telematico.
6. Sicché deve riconoscersi, in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, che l'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello
(cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e, tra le più recenti, Cass. 6159/2018: “Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …”)
7. La relativa declaratoria va resa con sentenza ( v. Cass. 848/1996: “Il provvedimento con cui il tribunale, in applicazione del rito del lavoro, dichiari l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c. ove non sia stato notificato, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, atteso che detto provvedimento, ancorché emanato in forma di ordinanza, ha natura di sentenza ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non è soggetto alla regola della conoscenza legale dell'ordinanza, stabilita dall'art. 176, comma 2, c.p.c.”. )
8. Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
9. L'esito dell'impugnazione impone di dare atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (Cass. SU n. 4315/2020).
PQM
2 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato il 22/1/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 568/2022, pubblicata in data 21.7.2022, così provvede:
-dichiara improcedibile l'appello;
-nulla sulle spese del grado;
- dà atto, stante l'esito dell'impugnazione, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 30/12/2024
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Portale
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