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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 08/05/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2891/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2891/2022 promossa da: nato a [...] il dì 2 luglio 1962, ivi residente a[...]
Piave 22/I, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. Michele C.F._1
Favilli del foro di Are ontevarchi (AR) Via Roma 110, pec:
congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Laura Donati del Email_1 io in San Giovanni Valdarno Via Montegrappa nr. 10, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del primo in RC (AR) Via Roma 110, presso cui elegge altresì domicilio digitale presso l'indirizzo pec presso cui ex art. 125 c.p.c. potranno pervenire le Email_1
Tribunale al nr. Fax 055/9900053 o all'indirizzo pec
Email_1
ATTORE OPPONENTE contro scritta all'Albo delle banche e Controparte_1
Albo dei Gruppi Bancari con Controparte_2 capogrupp irezione e il coordinamento, con sede in Controparte_3
Monteriggio becci via Cassia Nord 2,4,6 (c.f. e p. iva ) in P.IVA_1 persona del suo presidente pro tempore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Siena, via di Città 36 piano 2 int. 5 presso e nello studio dell'Avv. Francesca Maria Paternò, ( ) ( (fax 0577- CodiceFiscale_2 Email_2
e tt. Per_1
n Siena in data 28 giugno 2010 n° di rep. 39817 e rac. n° 14067, registrata a Siena il
[...]
2010 al n°4103 Serie 1T. CONVENUTA OPPOSTA E contro
pagina 1 di 9 C.F. ) CP_4 C.F._3
(C.F. ) Controparte_5 P.IVA_2
CONVENUTI CONTUMACI OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in cancelleria telematica di precisazione delle conclusioni. PARTE ATTRICE OPPONENTE: “ ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta: nel merito ed in via principale accertare e dichiarare, che la sentenza emessa dal Tribunale di Siena, il 19.01.15, divenuta esecutiva, è opponibile alla procedura esecutiva, e per l'effetto dichiarare la chiusura anticipata del processo, con declaratoria altresì di inefficacia ex tunc di tutti gli atti compiuti. Comunque nel merito, dichiarare che l'accertata comproprietà pro quota al 50% del compendio immobiliare di cui in premessa, è opponibile al creditore procedente e per l'effetto, in denegata ipotesi di non chiusura del Parte_2 processo esecutivo pendente, la Ba sfarsi sulla sola quota di proprietà del proprio debitore
In via istruttoria riservandosi di ulteriormente dedurre e produrre documentazione, nei CP_4 egge.”
PARTE CONVENUTA OPPOSTA: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione promossa perché infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio di merito di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., conveniva in giudizio , Parte_1 Parte_2 [...]
e Controparte_6 CP_4
19/05/2021 e trascritto il successivo Parte_2
04/06/2021 al n. 3712 reg. radicando così l'esecuzione n. 85/2021 Parte_2
R.E.I. del Tribunale di Siena, in quanto effettuato per l'intero sui seguenti immobili che assume essere di proprietà del debitore ( nonché fratello) solo per la CP_4 quota del 50%, essendo egli stesso titolare della restante qu ccertato dal Tribunale di Siena, con sentenza n. 26/2015, confermata in sede di appello (sentenza nr. 496/2020 del 25/02/2020, passata in giudicato):
a) appartamento posto in Castelnuovo Berardenga, località Colonna del Grillo, Strada Comunale del Bagnaccio 2, al piano primo a confine con altra proprietà della stessa parte da tutti i lati, s.a.s., censito al Catasto Fabbricati di detto Comune, Fg 171 particella 17 sub 1, cat. A/4, cl. 2 cons. 4,5, rendita euro 267;
b) Porzione di Fabbricato posto in Castelnuovo Berardenga, località Colonna del Grillo, e precisamente appartamento per civile abitazione, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune, Fg 171 particella 17 sub 2, cat. A/3, cl. U vani 10,5, rendita euro 840,53, a confine con altra proprietà della stessa parte da tutti i lati, s.a.s.
pagina 2 di 9 c) Porzione di Fabbricato ad uso rurale posto in Castelnuovo Berardenga, località Colonna del Grillo, rappresentato al Catasto Fabbricati di detto Comune, Fg 171 particella 17 sub b3 e 4 graffati, cat. D710, rendita euro 3.736,00, a confine con altra proprietà della stessa parte da tutti i lati, s.a.s ( cfr trascrizione pignoramenti in atti).
Ha dedotto, altresì, l'opponibilità alla procedura delle citate sentenze, posto che l'atto di citazione da cui esse sono scaturite è stato trascritto in data 19.07.19 e, dunque, prima del pignoramento del 19.05.2021 (trascritto il 4 giugno 2021), sebbene dopo l'iscrizione ipotecaria (le ipoteche sono state iscritte sulla piena proprietà in data anteriore sia alla trascrizione della domanda giudiziale che della sentenza di appello).
Concludeva quindi affinchè l'intesta curia “ ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta: nel merito ed in via principale accertare e dichiarare, che la sentenza emessa dal Tribunale di Siena, il 19.01.15, divenuta esecutiva, è opponibile alla procedura esecutiva, e per l'effetto dichiarare la chiusura anticipata del processo, con declaratoria altresì di inefficacia ex tunc di tutti gli atti compiuti. Comunque nel merito, dichiarare che l'accertata comproprietà pro quota al 50% del compendio immobiliare di cui in premessa, è opponibile al creditore procedente e per l'effetto, in denegata ipotesi di non Parte_2 chiusura del processo esecutivo pendente, la Banca debba soddisfarsi sulla sola quota di proprietà del proprio debitore In via istruttoria riservandosi di ulteriormente dedurre e produrre documentazione, CP_4 nei modi e tempi di legge.”
Si è costituita in giudizio solo la convenuta che contestando tutto ex adverso Parte_2 dedotto ed eccepito chiedeva la reiezione delle domande attoree con conseguente revoca del provvedimento di sospensione cautelare emesso dal GE in data 15.9.22.
Premette la convenuta di aver promosso l'esecuzione immobiliare n. 85/2021 RGE del Tribunale di Siena nei confronti del Sig. in forza di due titoli esecutivi: CP_4
- Operazione di finanziamento Fondiario stipulato in favore della LAKY'S OIL & FOOD S.R.L. per l'importo originario di €. 200.000,00 n. 10033417, con atto a rogito notaio n. 17608 di Rep e n. 7539 di Racc. del 27/09/2006, Persona_2 ed a garanzia e all'atto, quale terzo datore di ipoteca, il Sig.
[...]
, il quale acconsentì a che venisse iscritta in data 29/09/2006 al n. 2595 Reg. CP_4 eca di I° grado per complessivi € 400.000,00 sui beni di sua proprietà di seguito individuati: “appartamento posto in Comune di Castelnuovo Berardenga, località Colonna del Grillo, Strada Comunale del Bagnaccio, n. 2, al piano primo a confine con altra proprietà della stessa parte da tutti i lati s.a.s censito al Catasto fabbricati di detto Comune al Fg 171, particella 17 sub 1 cat. A/4 cl. 2 cons. 4,5 vani
, rendita € 267,27;
- 2) Operazione di finanziamento stipulato in atto unico per l'importo Parte_3 originario di €. 185.000,00 n. 1020964 con atto a rogito notaio n° Persona_1
65672 di Rep e n 26743 di Rac. del 28/4/2015, a garanzia ne all'atto, quale terzo datore di ipoteca, il Sig. , il quale acconsentì a che CP_4 venisse iscritta in data 30/04/2015 al n. ipoteca di 1° grado per complessi € 370.000,00 sui beni di sua proprietà di seguito individuati: “a) Porzione di fabbricato posto in Comune di Castelnuovo Berardenga, località Colonna del pagina 3 di 9 Grillo, e precisamente appartamento per civile abitazione, rappresentato al Catasto fabbricati di detto Comune al Fg 171, particella 17 sub 2 cat. A/3, cl. U vani 10,5, rendita € 840,53 a confine con altra proprietà della stessa parte da tutti i lati s.a.s ; b) Porzioni di fabbricato ad uso rurale in Comune di Castelnuovo Berardenga, località Colonna del Grillo, rappresentato al Catasto fabbricati di detto Comune al Fg 171, particella 17 sub 3 e 4 graffati, Cat D/10, rendita € 3.736,00 a confine con altra proprietà della stessa parte da tutti i lati s.a.s”.
In via di estrema sintesi la convenuta ha dedotto come risulti pacifico e non contestato che entrambe le ipoteche siano state iscritte nei confronti del Sig. per la quota CP_4 di 1/1 di piena proprietà, rispettivamente nelle date 29/9/200 allorquando dai registri immobiliari lo stesso risultava proprietario per l'intero dei beni oggetto di esecuzione sopra individuati alla data di loro iscrizione.
Inoltre la difesa della conventa poneva in rilievo come immutata risultasse la situazione alla data di notifica e di trascrizione dell'atto di pignoramento immobiliare avvenuta il 04/06/2021.
La circostanza che in data successiva , ovvero il 19/07/2021, si sia proceduto alla trascrizione della sentenza d'appello passata in giudicato circa la domanda inerente la verificazione di scrittura privata, trascritta con effetto prenotativo sin dal 19/07/2019 non potrebbe condurre alla declaratoria di estinzione anticipata del processo esecutivo, così come dedotto dall'opponente , per violazione dell' art. 2915 c.c. Parte_1
Invero richiamando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione Civile ha osservato che il pignoramento eseguito per l'intero è semplicemente inefficace in relazione alla quota non spettante al debitore (cfr Cassazione Civile, sez. III, Pres. , Per_3 ordinanza n. 15085 del 31/05/2021).
Sulla scorta di tali notazioni, la procedura resta comunque efficace nei confronti del debitore con riferimento alla quota di ½ di piena proprietà dei beni CP_4 pignorati.
Riservandosi la instaurazione di diversa procedura esecutiva nelle forme di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c. nei confronti del Sig. , terzo comproprietario in ragione di 1/2, dei Parte_1 suindicati beni immobili che ri da ipoteche iscritte sulla piena proprietà in data anteriore sia alla trascrizione della domanda giudiziale che della sentenza di appello, concludeva affinchè l'opposizione promossa venisse rigetta perché infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Alla prima udienza di comparizione tenutasi in forma cartolare, in contumacia dei convenuti ed , venivano Parte_1 Controparte_6 assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
Al termine dell'istruttoria, espletata mediante produzioni documentali, le parti precisavano le conclusioni, come da verbale di udienza cartolare del 20.1.25 e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica. pagina 4 di 9 *** *** ***
L'opposizione spiegata merita limitatissimo accoglimento nella misura indicata dal provvedimento cautelare di sospensione emesso dal GE in data 15.9.22 alle cui conclusioni ma solo in via subordinata si è riportata la difesa di . Parte_1
Giova precisare che le opposizioni esecutive vengono tradizionalmente distinte in opposizioni all'esecuzione e in opposizioni agli atti esecutivi, a seconda che vertano sul “se” dell'esecuzione o sul “come” del suo svolgimento.
Stesso criterio discretivo vale ai fini dell'inquadramento dell'opposizione di terzo.
Difatti, la dottrina ritiene che l'opposizione ex art. 619 c.p.c. serva a contrastare il “come” dell'esecuzione con riferimento al suo oggetto, nel caso in cui i beni sui quali è stata esercitata l'azione esecutiva, non appartenendo né al soggetto passivo del rapporto obbligatorio, né a colui che risponde del debito altrui, non possono essere sottoposti alla soddisfazione dei diritti vantati dai creditori.
Tale impugnazione consente, quindi, di rilevare l'illegittimità dell'esecuzione, per essersi svolta in danno di un terzo che fa valere un diritto prevalente sui creditori.
Com'è noto, con l'opposizione di cui all'art. 619 c.p.c., il terzo, che vanta la proprietà o altro diritto reale, anche personale (secondo Cass. n. 1259/2018), sulla cosa pignorata, può opporsi all'esecuzione intrapresa su detto bene al fine di ottenere l'arresto della procedura esecutiva e la liberazione del bene stesso dal vincolo pignoratizio, stante l'opponibilità di detto diritto al creditore. Si tratta, nella sostanza, di un rimedio avverso l'errore oggettivo commesso dal creditore nella scelta del bene da pignorare che non è nella titolarità dell'esecutato bensì di un terzo estraneo al rapporto creditorio intercorrente tra le parti dell'espropriazione forzata. E' stato, quindi, condivisibilmente affermato che il giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. ha per oggetto l'accertamento della legittimità dell'espropriazione forzata in quanto svolta in danno di un soggetto – in specie, il terzo- che vanta un diritto prevalente su quello dei creditori (cfr. ex plurimis, Cass. n. 3700 del 2018).
La domanda di opposizione di terzo dà così vita ad un ordinario giudizio di cognizione, autonomo rispetto all'esecuzione nel quale si inserisce, in cui l'onere di provare la titolarità del diritto del terzo opponente di sottrarre il bene pignorato all'espropriazione forzata attiene al fatto costitutivo della pretesa ed è quindi a carico dell'attore-opponente (cfr. Cass. civ. n. 15278/2003).
Il terzo che proponga opposizione all'esecuzione immobiliare, dunque, assumendo di essere proprietario esclusivo dell'immobile pignorato in danno del debitore deve dedurre un titolo di proprietà trascritto anteriormente al pignoramento, a nulla rilevando- non ammettendo la trascrizione deroghe od altri equipollenti- l'effettiva conoscenza che il creditore procedente abbia della reale titolarità del bene esecutato (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n. 5194 del 23.10.1985).
Ciò posto, tale azione si esaurisce, pertanto, nel mero accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione sul bene pignorato, attraverso la produzione, da parte dell'opponente, di un pagina 5 di 9 atto avente data certa anteriore al pignoramento, idoneo a dimostrare l'acquisto della titolarità in suo capo. Ancora.
Il diritto che l'art. 619 c.p.c. richiede sussista in capo all'opponente, ai fini della proposizione dell'opposizione, è la proprietà o un altro diritto reale sui beni pignorati oppure alcuni particolari diritti di credito ad efficacia reale, suscettibili di soddisfarsi sulla cosa oggetto dell'esecuzione e, come tali, prevalenti sulla pretesa del creditore procedente (Cass. civ., Sez. III, sent., 31 agosto 2011, n. 17876; Cass. civ., Sez. III, sent., 30 dicembre 2009, n. 27668). In questo senso, la norma in questione richiede che il terzo abbia un diritto reale incompatibile con quello sottoposto ad esecuzione forzata, ma anche che tale diritto sia attuale
È di tutta evidenza che il giudice del merito è chiamato ad una rigorosa indagine circa la dedotta totale o parziale appartenenza a terzi non debitori del bene oggetto di esecuzione, per evitare che la mera affermazione dell'opponente possa risolversi in una inevitabile dilazione del processo.
Nel caso in esame assume di essere proprietario della quota del 50% Parte_1 del beni immobili esecutati, come accertato dal Tribunale di Siena, con sentenza n. 26/2015, confermata in sede di appello (sentenza nr. 496/2020 del 25/02/2020) e passata in giudicato, ma tale ultima trascritta successivamente all'atto di pignoramento.
Ora quanto all'indagine della titolarità in testa all'opponente di un quota di diritto reale incompatibile con quello sottoposto ad esecuzione oltre alle ampie allegazioni documentali offerte sul punto può richiamarsi l'oramai consolidato principio della Cassazione statuisce che “dal principio stabilito dall'art. 2909 cod. civ - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, a contrario, che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi. Il giudicato può, tuttavia, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale (cfr Cass. n. 2137/2014).
Non può, dunque, revocarsi in dubbio che l'odierno opponente sia titolare di una quota ideale del 50% degli immobili sottoposti a procedura esecutiva;
ne discende pertanto che deve ritenersi legittimato a proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione e, conseguentemente, legittimato a contestare il diritto di procedere in executivis sui beni immobili di cui, al momento, risulta essere titolare pro quota.
Ciò che invece non può essere condiviso è l'argomentazione difensiva spesa da quest'ultimo diretta ad ottenere la declaratoria di nullita'/invalidità del pignoramento con conseguente declaratoria di estinzione del processo esecutivo anche per causa atipica.
Sul punto come già osservato dal Giudice della cautela, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione civile, afferma che il pignoramento effettuato sull'intero bene non può tuttavia ritenersi invalido poiché colpisce un diritto più ampio rispetto a quello di spettanza della debitrice, ma semplicemente inefficace in relazione alla quota non spettante al debitore pagina 6 di 9 (nella specie spettante al fratello) ( Cfr..Cassazione Civile, ordinanza n. 15085 del 31/05/2021).
Secondo l'orientamento risalente e consolidato della Suprema Corte il pignoramento effettuato dal creditore procedente su una parte di bene del debitore esecutato, andando a colpire singole porzioni del diritto, ne determina la nullità (Cass. 4.9.1985, n. 4612).
La ratio sottesa a tale orientamento, è quella di evitare che in sede espropriativa si possa frazionare o, comunque, alterare la fisionomia del diritto reale pignorato contro la volontà del suo titolare.
Le stesse considerazioni non possono però estendersi al pignoramento effettuato su un diritto “più ampio” di quello di cui il debitore esecutato è effettivamente titolare, come avvenuto nel caso di specie (Cass. 3.4.2015, n. 6833).
In tal caso il pignoramento produce i suoi effetti nei limiti del diritto appartenente al debitore non verificandosi alcun frazionamento del diritto.
E' stato più volte affermato dalla Corte di legittimità il principio in base al quale il pignoramento in eccesso vitiatur sed non vitiat, poiché è sufficiente per il principio di conservazione degli atti giuridici e processuali limitarne l'estensione e gli effetti al diritto minore del quale sia effettivamente titolare il debitore.
Afferma, al riguardo, la Corte “non è invalido il pignoramento che colpisca, in luogo del diritto di cui effettivamente è titolare il debitore esecutato, un diritto di contenuto od estensione maggiore, producendosi in tal caso il solo effetto di ridurre o limitare il pignoramento stesso, ipso iure e del tutto idoneamente, al primo diritto (Cass. 14 marzo 2013, n. 6576, relativa al caso di pignoramento della piena proprietà in luogo della sola spettante proprietà superficiaria).
È ben vero, infatti, che l'oggettiva non titolarità in capo al debitore non potrebbe mai utilmente consentire l'assoggettamento a procedura esecutiva di quella porzione di diritto che al debitore non faccia capo;
e tuttavia non si ha ragione di negare l'efficacia propria del pignoramento almeno per il minor diritto a lui spettante, alla duplice condizione:
– che con quell'atto di impulso del processo esecutivo non si tenda a dar luogo a diritti prima ontologicamente inesistenti, ovvero a costituirne di nuovi, sul bene oggetto di pignoramento;
– che il creditore non annetta espressamente carattere di inscindibilità al diritto da lui reso oggetto di pignoramento e quindi di indispensabilità alla soggezione alla procedura proprio di quello come da lui erroneamente individuato, tanto da insistere esclusivamente per la vendita di quest'ultimo e non di altro o minore” (cfr. Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 6833).
Infatti nel consentire il pignoramento di beni indivisi in comproprietà fra vari soggetti, dei quali non tutti obbligati verso il creditore procedente, il codice di rito fa riferimento alla possibilità di escussione della sola quota del debitore – ovvero delle quote dei debitori – purchè non venga aggredita la totalità del bene indiviso.
pagina 7 di 9 In altre parole, i comproprietari non obbligati verso il creditore non possono subire direttamente la sua azione esecutiva.
Essi ne risentono indirettamente effetti anche pregnanti, ma le loro quote non sono assoggettate al pignoramento ed all'esecuzione forzata.
Le conseguenze mediate, comunque incisive, nei confronti dei terzi comproprietari non possono essere confuse con l'efficacia diretta del vincolo sulla quota del bene indiviso;
infatti appare necessario rilevare, altresì, che l'espropriazione dei beni indivisi (rectius: della quota dei beni indivisi) non può avere ad oggetto una porzione del bene, intesa quest'ultima come parte materiale e specificamente individuata dello stesso.
La porzione non è in alcun modo confondibile con la quota, che è qualche cosa di ideale e non ricade su una specifica parte del bene indiviso.
L'espropriazione in oggetto concerne soltanto la quota astratta del bene indiviso, posta nella titolarità esclusiva del debitore comunista.
Espropriare una parte determinata del bene indiviso altro non significherebbe che colpire con il pignoramento anche le quote che, su tale porzione, spettano a tutti i comunisti;
il che va contro l'istituto stesso dell'espropriazione della quota, che, in linea di principio, non può aggredire direttamente le quote dei non obbligati.
Ciò posto, l'art. 599, comma secondo, c.p. prevede che del pignoramento della quota è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice.
Questo avviso (sottoscritto dal creditore pignorante o dal creditore intervenuto se il primo dovesse rimanere inerte) deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della trascrizione di esso (art. 180, comma primo, disp. att. c.p.c.).
La finalità dell'avviso ai comproprietari è quella di evitare che costoro possano separare la loro parte, così pregiudicando le ragioni creditorie, con la conseguenza che i comproprietari non hanno interesse ad agire rispetto a questa omissione, non essendone pregiudicati (Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2000, n. 2145).
Conclusivamente l'opposizione spiegata merita limitatissimo accoglimento quanto alla domanda formulata in via subordinata “Comunque nel merito, dichiarare che l'accertata comproprietà pro quota al 50% del compendio immobiliare di cui in premessa, è opponibile al creditore procedente Pt_2
e per l'effetto, in denegata ipotesi di non chiusura del processo esecutivo pendente, la Banc
[...] arsi sulla sola quota di proprietà del proprio debitore posto che il CP_4 pignoramento ha ad oggetto l'intero immobile e non la sola ente al debitore esecutato.
E questo, nonostante l'opposta abbia dedotto solo in sede di comparsa conclusionale di aver agito, per il tramite della propria cessionaria, esecutivamente anche nei confronti di quest'ultimo ( RG.ES 184/2024), in forza delle ipoteche iscritte sulla piena proprietà in data pagina 8 di 9 anteriore sia alla trascrizione della domanda giudiziale che della sentenza di appello, posto che allo stato degli atti, il sig. non può considerarsi debitore esecutato. Parte_1
Ritenuto quindi che il pignoramento non avrebbe potuto colpire la totalità del bene immobile, bensì solo la quota di , la procedura esecutiva RGE n. 85/21 CP_4 potrà essere proseguita, sulla q nte spettante alla debitrice esecutata, incombendo sul creditore l'onere di espletare idonea attività in sede esecutiva al fine di rettificare il pignoramento.
Ciò in quanto la circostanza che il pignoramento abbia colpito una diritto più ampio di quello spettante al debitore, non comporta il travolgimento dell'intera procedura, ma solo della quota riguardo alla quale difetta la titolarità in capo all'esecutato.
Stante la reciproca soccombenza sussistono ex art. 92 c.p.c., giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertato che è titolare della quota del 50% degli immobili soggetti ad Parte_1 azione esecuti
REVOCA
il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva RGE n. 85/21 del 15.9.22 e per l'effetto
DICHIARA
il diritto di di procedere Controparte_1 esecutivamente sulla quota di effettiva spettanza del debitore , pari al CP_4
50% della proprietà del compendio immobiliare pignorato.
Spese compensate
Siena, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2891/2022 promossa da: nato a [...] il dì 2 luglio 1962, ivi residente a[...]
Piave 22/I, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. Michele C.F._1
Favilli del foro di Are ontevarchi (AR) Via Roma 110, pec:
congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Laura Donati del Email_1 io in San Giovanni Valdarno Via Montegrappa nr. 10, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del primo in RC (AR) Via Roma 110, presso cui elegge altresì domicilio digitale presso l'indirizzo pec presso cui ex art. 125 c.p.c. potranno pervenire le Email_1
Tribunale al nr. Fax 055/9900053 o all'indirizzo pec
Email_1
ATTORE OPPONENTE contro scritta all'Albo delle banche e Controparte_1
Albo dei Gruppi Bancari con Controparte_2 capogrupp irezione e il coordinamento, con sede in Controparte_3
Monteriggio becci via Cassia Nord 2,4,6 (c.f. e p. iva ) in P.IVA_1 persona del suo presidente pro tempore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Siena, via di Città 36 piano 2 int. 5 presso e nello studio dell'Avv. Francesca Maria Paternò, ( ) ( (fax 0577- CodiceFiscale_2 Email_2
e tt. Per_1
n Siena in data 28 giugno 2010 n° di rep. 39817 e rac. n° 14067, registrata a Siena il
[...]
2010 al n°4103 Serie 1T. CONVENUTA OPPOSTA E contro
pagina 1 di 9 C.F. ) CP_4 C.F._3
(C.F. ) Controparte_5 P.IVA_2
CONVENUTI CONTUMACI OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in cancelleria telematica di precisazione delle conclusioni. PARTE ATTRICE OPPONENTE: “ ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta: nel merito ed in via principale accertare e dichiarare, che la sentenza emessa dal Tribunale di Siena, il 19.01.15, divenuta esecutiva, è opponibile alla procedura esecutiva, e per l'effetto dichiarare la chiusura anticipata del processo, con declaratoria altresì di inefficacia ex tunc di tutti gli atti compiuti. Comunque nel merito, dichiarare che l'accertata comproprietà pro quota al 50% del compendio immobiliare di cui in premessa, è opponibile al creditore procedente e per l'effetto, in denegata ipotesi di non chiusura del Parte_2 processo esecutivo pendente, la Ba sfarsi sulla sola quota di proprietà del proprio debitore
In via istruttoria riservandosi di ulteriormente dedurre e produrre documentazione, nei CP_4 egge.”
PARTE CONVENUTA OPPOSTA: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione promossa perché infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio di merito di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., conveniva in giudizio , Parte_1 Parte_2 [...]
e Controparte_6 CP_4
19/05/2021 e trascritto il successivo Parte_2
04/06/2021 al n. 3712 reg. radicando così l'esecuzione n. 85/2021 Parte_2
R.E.I. del Tribunale di Siena, in quanto effettuato per l'intero sui seguenti immobili che assume essere di proprietà del debitore ( nonché fratello) solo per la CP_4 quota del 50%, essendo egli stesso titolare della restante qu ccertato dal Tribunale di Siena, con sentenza n. 26/2015, confermata in sede di appello (sentenza nr. 496/2020 del 25/02/2020, passata in giudicato):
a) appartamento posto in Castelnuovo Berardenga, località Colonna del Grillo, Strada Comunale del Bagnaccio 2, al piano primo a confine con altra proprietà della stessa parte da tutti i lati, s.a.s., censito al Catasto Fabbricati di detto Comune, Fg 171 particella 17 sub 1, cat. A/4, cl. 2 cons. 4,5, rendita euro 267;
b) Porzione di Fabbricato posto in Castelnuovo Berardenga, località Colonna del Grillo, e precisamente appartamento per civile abitazione, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune, Fg 171 particella 17 sub 2, cat. A/3, cl. U vani 10,5, rendita euro 840,53, a confine con altra proprietà della stessa parte da tutti i lati, s.a.s.
pagina 2 di 9 c) Porzione di Fabbricato ad uso rurale posto in Castelnuovo Berardenga, località Colonna del Grillo, rappresentato al Catasto Fabbricati di detto Comune, Fg 171 particella 17 sub b3 e 4 graffati, cat. D710, rendita euro 3.736,00, a confine con altra proprietà della stessa parte da tutti i lati, s.a.s ( cfr trascrizione pignoramenti in atti).
Ha dedotto, altresì, l'opponibilità alla procedura delle citate sentenze, posto che l'atto di citazione da cui esse sono scaturite è stato trascritto in data 19.07.19 e, dunque, prima del pignoramento del 19.05.2021 (trascritto il 4 giugno 2021), sebbene dopo l'iscrizione ipotecaria (le ipoteche sono state iscritte sulla piena proprietà in data anteriore sia alla trascrizione della domanda giudiziale che della sentenza di appello).
Concludeva quindi affinchè l'intesta curia “ ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta: nel merito ed in via principale accertare e dichiarare, che la sentenza emessa dal Tribunale di Siena, il 19.01.15, divenuta esecutiva, è opponibile alla procedura esecutiva, e per l'effetto dichiarare la chiusura anticipata del processo, con declaratoria altresì di inefficacia ex tunc di tutti gli atti compiuti. Comunque nel merito, dichiarare che l'accertata comproprietà pro quota al 50% del compendio immobiliare di cui in premessa, è opponibile al creditore procedente e per l'effetto, in denegata ipotesi di non Parte_2 chiusura del processo esecutivo pendente, la Banca debba soddisfarsi sulla sola quota di proprietà del proprio debitore In via istruttoria riservandosi di ulteriormente dedurre e produrre documentazione, CP_4 nei modi e tempi di legge.”
Si è costituita in giudizio solo la convenuta che contestando tutto ex adverso Parte_2 dedotto ed eccepito chiedeva la reiezione delle domande attoree con conseguente revoca del provvedimento di sospensione cautelare emesso dal GE in data 15.9.22.
Premette la convenuta di aver promosso l'esecuzione immobiliare n. 85/2021 RGE del Tribunale di Siena nei confronti del Sig. in forza di due titoli esecutivi: CP_4
- Operazione di finanziamento Fondiario stipulato in favore della LAKY'S OIL & FOOD S.R.L. per l'importo originario di €. 200.000,00 n. 10033417, con atto a rogito notaio n. 17608 di Rep e n. 7539 di Racc. del 27/09/2006, Persona_2 ed a garanzia e all'atto, quale terzo datore di ipoteca, il Sig.
[...]
, il quale acconsentì a che venisse iscritta in data 29/09/2006 al n. 2595 Reg. CP_4 eca di I° grado per complessivi € 400.000,00 sui beni di sua proprietà di seguito individuati: “appartamento posto in Comune di Castelnuovo Berardenga, località Colonna del Grillo, Strada Comunale del Bagnaccio, n. 2, al piano primo a confine con altra proprietà della stessa parte da tutti i lati s.a.s censito al Catasto fabbricati di detto Comune al Fg 171, particella 17 sub 1 cat. A/4 cl. 2 cons. 4,5 vani
, rendita € 267,27;
- 2) Operazione di finanziamento stipulato in atto unico per l'importo Parte_3 originario di €. 185.000,00 n. 1020964 con atto a rogito notaio n° Persona_1
65672 di Rep e n 26743 di Rac. del 28/4/2015, a garanzia ne all'atto, quale terzo datore di ipoteca, il Sig. , il quale acconsentì a che CP_4 venisse iscritta in data 30/04/2015 al n. ipoteca di 1° grado per complessi € 370.000,00 sui beni di sua proprietà di seguito individuati: “a) Porzione di fabbricato posto in Comune di Castelnuovo Berardenga, località Colonna del pagina 3 di 9 Grillo, e precisamente appartamento per civile abitazione, rappresentato al Catasto fabbricati di detto Comune al Fg 171, particella 17 sub 2 cat. A/3, cl. U vani 10,5, rendita € 840,53 a confine con altra proprietà della stessa parte da tutti i lati s.a.s ; b) Porzioni di fabbricato ad uso rurale in Comune di Castelnuovo Berardenga, località Colonna del Grillo, rappresentato al Catasto fabbricati di detto Comune al Fg 171, particella 17 sub 3 e 4 graffati, Cat D/10, rendita € 3.736,00 a confine con altra proprietà della stessa parte da tutti i lati s.a.s”.
In via di estrema sintesi la convenuta ha dedotto come risulti pacifico e non contestato che entrambe le ipoteche siano state iscritte nei confronti del Sig. per la quota CP_4 di 1/1 di piena proprietà, rispettivamente nelle date 29/9/200 allorquando dai registri immobiliari lo stesso risultava proprietario per l'intero dei beni oggetto di esecuzione sopra individuati alla data di loro iscrizione.
Inoltre la difesa della conventa poneva in rilievo come immutata risultasse la situazione alla data di notifica e di trascrizione dell'atto di pignoramento immobiliare avvenuta il 04/06/2021.
La circostanza che in data successiva , ovvero il 19/07/2021, si sia proceduto alla trascrizione della sentenza d'appello passata in giudicato circa la domanda inerente la verificazione di scrittura privata, trascritta con effetto prenotativo sin dal 19/07/2019 non potrebbe condurre alla declaratoria di estinzione anticipata del processo esecutivo, così come dedotto dall'opponente , per violazione dell' art. 2915 c.c. Parte_1
Invero richiamando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione Civile ha osservato che il pignoramento eseguito per l'intero è semplicemente inefficace in relazione alla quota non spettante al debitore (cfr Cassazione Civile, sez. III, Pres. , Per_3 ordinanza n. 15085 del 31/05/2021).
Sulla scorta di tali notazioni, la procedura resta comunque efficace nei confronti del debitore con riferimento alla quota di ½ di piena proprietà dei beni CP_4 pignorati.
Riservandosi la instaurazione di diversa procedura esecutiva nelle forme di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c. nei confronti del Sig. , terzo comproprietario in ragione di 1/2, dei Parte_1 suindicati beni immobili che ri da ipoteche iscritte sulla piena proprietà in data anteriore sia alla trascrizione della domanda giudiziale che della sentenza di appello, concludeva affinchè l'opposizione promossa venisse rigetta perché infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Alla prima udienza di comparizione tenutasi in forma cartolare, in contumacia dei convenuti ed , venivano Parte_1 Controparte_6 assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
Al termine dell'istruttoria, espletata mediante produzioni documentali, le parti precisavano le conclusioni, come da verbale di udienza cartolare del 20.1.25 e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica. pagina 4 di 9 *** *** ***
L'opposizione spiegata merita limitatissimo accoglimento nella misura indicata dal provvedimento cautelare di sospensione emesso dal GE in data 15.9.22 alle cui conclusioni ma solo in via subordinata si è riportata la difesa di . Parte_1
Giova precisare che le opposizioni esecutive vengono tradizionalmente distinte in opposizioni all'esecuzione e in opposizioni agli atti esecutivi, a seconda che vertano sul “se” dell'esecuzione o sul “come” del suo svolgimento.
Stesso criterio discretivo vale ai fini dell'inquadramento dell'opposizione di terzo.
Difatti, la dottrina ritiene che l'opposizione ex art. 619 c.p.c. serva a contrastare il “come” dell'esecuzione con riferimento al suo oggetto, nel caso in cui i beni sui quali è stata esercitata l'azione esecutiva, non appartenendo né al soggetto passivo del rapporto obbligatorio, né a colui che risponde del debito altrui, non possono essere sottoposti alla soddisfazione dei diritti vantati dai creditori.
Tale impugnazione consente, quindi, di rilevare l'illegittimità dell'esecuzione, per essersi svolta in danno di un terzo che fa valere un diritto prevalente sui creditori.
Com'è noto, con l'opposizione di cui all'art. 619 c.p.c., il terzo, che vanta la proprietà o altro diritto reale, anche personale (secondo Cass. n. 1259/2018), sulla cosa pignorata, può opporsi all'esecuzione intrapresa su detto bene al fine di ottenere l'arresto della procedura esecutiva e la liberazione del bene stesso dal vincolo pignoratizio, stante l'opponibilità di detto diritto al creditore. Si tratta, nella sostanza, di un rimedio avverso l'errore oggettivo commesso dal creditore nella scelta del bene da pignorare che non è nella titolarità dell'esecutato bensì di un terzo estraneo al rapporto creditorio intercorrente tra le parti dell'espropriazione forzata. E' stato, quindi, condivisibilmente affermato che il giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. ha per oggetto l'accertamento della legittimità dell'espropriazione forzata in quanto svolta in danno di un soggetto – in specie, il terzo- che vanta un diritto prevalente su quello dei creditori (cfr. ex plurimis, Cass. n. 3700 del 2018).
La domanda di opposizione di terzo dà così vita ad un ordinario giudizio di cognizione, autonomo rispetto all'esecuzione nel quale si inserisce, in cui l'onere di provare la titolarità del diritto del terzo opponente di sottrarre il bene pignorato all'espropriazione forzata attiene al fatto costitutivo della pretesa ed è quindi a carico dell'attore-opponente (cfr. Cass. civ. n. 15278/2003).
Il terzo che proponga opposizione all'esecuzione immobiliare, dunque, assumendo di essere proprietario esclusivo dell'immobile pignorato in danno del debitore deve dedurre un titolo di proprietà trascritto anteriormente al pignoramento, a nulla rilevando- non ammettendo la trascrizione deroghe od altri equipollenti- l'effettiva conoscenza che il creditore procedente abbia della reale titolarità del bene esecutato (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n. 5194 del 23.10.1985).
Ciò posto, tale azione si esaurisce, pertanto, nel mero accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione sul bene pignorato, attraverso la produzione, da parte dell'opponente, di un pagina 5 di 9 atto avente data certa anteriore al pignoramento, idoneo a dimostrare l'acquisto della titolarità in suo capo. Ancora.
Il diritto che l'art. 619 c.p.c. richiede sussista in capo all'opponente, ai fini della proposizione dell'opposizione, è la proprietà o un altro diritto reale sui beni pignorati oppure alcuni particolari diritti di credito ad efficacia reale, suscettibili di soddisfarsi sulla cosa oggetto dell'esecuzione e, come tali, prevalenti sulla pretesa del creditore procedente (Cass. civ., Sez. III, sent., 31 agosto 2011, n. 17876; Cass. civ., Sez. III, sent., 30 dicembre 2009, n. 27668). In questo senso, la norma in questione richiede che il terzo abbia un diritto reale incompatibile con quello sottoposto ad esecuzione forzata, ma anche che tale diritto sia attuale
È di tutta evidenza che il giudice del merito è chiamato ad una rigorosa indagine circa la dedotta totale o parziale appartenenza a terzi non debitori del bene oggetto di esecuzione, per evitare che la mera affermazione dell'opponente possa risolversi in una inevitabile dilazione del processo.
Nel caso in esame assume di essere proprietario della quota del 50% Parte_1 del beni immobili esecutati, come accertato dal Tribunale di Siena, con sentenza n. 26/2015, confermata in sede di appello (sentenza nr. 496/2020 del 25/02/2020) e passata in giudicato, ma tale ultima trascritta successivamente all'atto di pignoramento.
Ora quanto all'indagine della titolarità in testa all'opponente di un quota di diritto reale incompatibile con quello sottoposto ad esecuzione oltre alle ampie allegazioni documentali offerte sul punto può richiamarsi l'oramai consolidato principio della Cassazione statuisce che “dal principio stabilito dall'art. 2909 cod. civ - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, a contrario, che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi. Il giudicato può, tuttavia, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale (cfr Cass. n. 2137/2014).
Non può, dunque, revocarsi in dubbio che l'odierno opponente sia titolare di una quota ideale del 50% degli immobili sottoposti a procedura esecutiva;
ne discende pertanto che deve ritenersi legittimato a proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione e, conseguentemente, legittimato a contestare il diritto di procedere in executivis sui beni immobili di cui, al momento, risulta essere titolare pro quota.
Ciò che invece non può essere condiviso è l'argomentazione difensiva spesa da quest'ultimo diretta ad ottenere la declaratoria di nullita'/invalidità del pignoramento con conseguente declaratoria di estinzione del processo esecutivo anche per causa atipica.
Sul punto come già osservato dal Giudice della cautela, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione civile, afferma che il pignoramento effettuato sull'intero bene non può tuttavia ritenersi invalido poiché colpisce un diritto più ampio rispetto a quello di spettanza della debitrice, ma semplicemente inefficace in relazione alla quota non spettante al debitore pagina 6 di 9 (nella specie spettante al fratello) ( Cfr..Cassazione Civile, ordinanza n. 15085 del 31/05/2021).
Secondo l'orientamento risalente e consolidato della Suprema Corte il pignoramento effettuato dal creditore procedente su una parte di bene del debitore esecutato, andando a colpire singole porzioni del diritto, ne determina la nullità (Cass. 4.9.1985, n. 4612).
La ratio sottesa a tale orientamento, è quella di evitare che in sede espropriativa si possa frazionare o, comunque, alterare la fisionomia del diritto reale pignorato contro la volontà del suo titolare.
Le stesse considerazioni non possono però estendersi al pignoramento effettuato su un diritto “più ampio” di quello di cui il debitore esecutato è effettivamente titolare, come avvenuto nel caso di specie (Cass. 3.4.2015, n. 6833).
In tal caso il pignoramento produce i suoi effetti nei limiti del diritto appartenente al debitore non verificandosi alcun frazionamento del diritto.
E' stato più volte affermato dalla Corte di legittimità il principio in base al quale il pignoramento in eccesso vitiatur sed non vitiat, poiché è sufficiente per il principio di conservazione degli atti giuridici e processuali limitarne l'estensione e gli effetti al diritto minore del quale sia effettivamente titolare il debitore.
Afferma, al riguardo, la Corte “non è invalido il pignoramento che colpisca, in luogo del diritto di cui effettivamente è titolare il debitore esecutato, un diritto di contenuto od estensione maggiore, producendosi in tal caso il solo effetto di ridurre o limitare il pignoramento stesso, ipso iure e del tutto idoneamente, al primo diritto (Cass. 14 marzo 2013, n. 6576, relativa al caso di pignoramento della piena proprietà in luogo della sola spettante proprietà superficiaria).
È ben vero, infatti, che l'oggettiva non titolarità in capo al debitore non potrebbe mai utilmente consentire l'assoggettamento a procedura esecutiva di quella porzione di diritto che al debitore non faccia capo;
e tuttavia non si ha ragione di negare l'efficacia propria del pignoramento almeno per il minor diritto a lui spettante, alla duplice condizione:
– che con quell'atto di impulso del processo esecutivo non si tenda a dar luogo a diritti prima ontologicamente inesistenti, ovvero a costituirne di nuovi, sul bene oggetto di pignoramento;
– che il creditore non annetta espressamente carattere di inscindibilità al diritto da lui reso oggetto di pignoramento e quindi di indispensabilità alla soggezione alla procedura proprio di quello come da lui erroneamente individuato, tanto da insistere esclusivamente per la vendita di quest'ultimo e non di altro o minore” (cfr. Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 6833).
Infatti nel consentire il pignoramento di beni indivisi in comproprietà fra vari soggetti, dei quali non tutti obbligati verso il creditore procedente, il codice di rito fa riferimento alla possibilità di escussione della sola quota del debitore – ovvero delle quote dei debitori – purchè non venga aggredita la totalità del bene indiviso.
pagina 7 di 9 In altre parole, i comproprietari non obbligati verso il creditore non possono subire direttamente la sua azione esecutiva.
Essi ne risentono indirettamente effetti anche pregnanti, ma le loro quote non sono assoggettate al pignoramento ed all'esecuzione forzata.
Le conseguenze mediate, comunque incisive, nei confronti dei terzi comproprietari non possono essere confuse con l'efficacia diretta del vincolo sulla quota del bene indiviso;
infatti appare necessario rilevare, altresì, che l'espropriazione dei beni indivisi (rectius: della quota dei beni indivisi) non può avere ad oggetto una porzione del bene, intesa quest'ultima come parte materiale e specificamente individuata dello stesso.
La porzione non è in alcun modo confondibile con la quota, che è qualche cosa di ideale e non ricade su una specifica parte del bene indiviso.
L'espropriazione in oggetto concerne soltanto la quota astratta del bene indiviso, posta nella titolarità esclusiva del debitore comunista.
Espropriare una parte determinata del bene indiviso altro non significherebbe che colpire con il pignoramento anche le quote che, su tale porzione, spettano a tutti i comunisti;
il che va contro l'istituto stesso dell'espropriazione della quota, che, in linea di principio, non può aggredire direttamente le quote dei non obbligati.
Ciò posto, l'art. 599, comma secondo, c.p. prevede che del pignoramento della quota è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice.
Questo avviso (sottoscritto dal creditore pignorante o dal creditore intervenuto se il primo dovesse rimanere inerte) deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della trascrizione di esso (art. 180, comma primo, disp. att. c.p.c.).
La finalità dell'avviso ai comproprietari è quella di evitare che costoro possano separare la loro parte, così pregiudicando le ragioni creditorie, con la conseguenza che i comproprietari non hanno interesse ad agire rispetto a questa omissione, non essendone pregiudicati (Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2000, n. 2145).
Conclusivamente l'opposizione spiegata merita limitatissimo accoglimento quanto alla domanda formulata in via subordinata “Comunque nel merito, dichiarare che l'accertata comproprietà pro quota al 50% del compendio immobiliare di cui in premessa, è opponibile al creditore procedente Pt_2
e per l'effetto, in denegata ipotesi di non chiusura del processo esecutivo pendente, la Banc
[...] arsi sulla sola quota di proprietà del proprio debitore posto che il CP_4 pignoramento ha ad oggetto l'intero immobile e non la sola ente al debitore esecutato.
E questo, nonostante l'opposta abbia dedotto solo in sede di comparsa conclusionale di aver agito, per il tramite della propria cessionaria, esecutivamente anche nei confronti di quest'ultimo ( RG.ES 184/2024), in forza delle ipoteche iscritte sulla piena proprietà in data pagina 8 di 9 anteriore sia alla trascrizione della domanda giudiziale che della sentenza di appello, posto che allo stato degli atti, il sig. non può considerarsi debitore esecutato. Parte_1
Ritenuto quindi che il pignoramento non avrebbe potuto colpire la totalità del bene immobile, bensì solo la quota di , la procedura esecutiva RGE n. 85/21 CP_4 potrà essere proseguita, sulla q nte spettante alla debitrice esecutata, incombendo sul creditore l'onere di espletare idonea attività in sede esecutiva al fine di rettificare il pignoramento.
Ciò in quanto la circostanza che il pignoramento abbia colpito una diritto più ampio di quello spettante al debitore, non comporta il travolgimento dell'intera procedura, ma solo della quota riguardo alla quale difetta la titolarità in capo all'esecutato.
Stante la reciproca soccombenza sussistono ex art. 92 c.p.c., giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertato che è titolare della quota del 50% degli immobili soggetti ad Parte_1 azione esecuti
REVOCA
il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva RGE n. 85/21 del 15.9.22 e per l'effetto
DICHIARA
il diritto di di procedere Controparte_1 esecutivamente sulla quota di effettiva spettanza del debitore , pari al CP_4
50% della proprietà del compendio immobiliare pignorato.
Spese compensate
Siena, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
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