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Decreto 8 aprile 2025
Decreto 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto l'08/02/2024 al n. 236/2024 R.G.A.C. promosso da MU
JEFF, nato a Gbarnga in [...], il [...], Codice CUI n. 06MEP2V, rappresentato e difeso dall' Avv. Francesca M. Argento , avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale reso dalla Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Catania del 21/12/2023;
************** Ritenuto che la Commissione Territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale ritenendo le dichiarazioni rese dal ricorrente scarsamente credibili, inverosimili e contraddittorie;
considerato che
il ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento della Commissione
Territoriale chiedendo in via principale il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, il riconoscimento della protezione speciale;
considerato che
il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente evocato in giudizio non si è costituito e se ne deve dichiarare la contumacia;
preso atto della rituale trasmissione del ricorso al Pubblico Ministero;
visti gli artt. 2, 3, 5 e 14 del D. Lgs. 251/2007;
ritenuto che
, con riferimento all'onere probatorio gravante sulla parte, il D. Lgs. n. 251/2007, all'art. 3, prevede che, ai fini dell'attribuzione della protezione sussidiaria, come pure del riconoscimento dello status di rifugiato, il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda mentre, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) il richiedente sia in generale attendibile;
ritenuto che
le dichiarazioni del richiedente devono, pertanto, scrutinarsi secondo i parametri normativi tipizzati dianzi richiamati e non altrimenti sostituibili, i quali impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici;
ritenuto, altresì, che secondo il condiviso principio affermato dalla Corte Regolatrice: "In materia di protezione internazionale, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5".(cfr.
Cass. Civ. 21142/2019); considerato che ai fini dell'esame della domanda di protezione possono valutarsi le dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale unitamente a quelle rese nel corso del presente giudizio mentre con riferimento ai motivi che hanno indotto la parte a lasciare il Paese d'origine, nessuna prova, costituenda o precostituita, è stata allegata dalla parte;
considerato, nel merito, che il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino liberiano, di essere nato e di aver vissuto principalmente a Gbarnga, nel distretto di Suakoko;
di essere di etnia kpelle e di non professare alcuna religione;
di aver studiato fino alla scuola primaria e di aver lavorato solo come contadino mentre i suoi genitori erano deceduti così come la sorella minore;
considerato che
il ricorrente ha raccontato di aver lasciato il Paese d'origine dopo aveva rifiutato di aderire alla società segreta di cui il padre era anche esponente di rilievo;
considerato, in particolare, che il ricorrente ha raccontato che i genitori erano entrambi di etnia kpelle e facevano parte delle società segrete, Poro, per gli uomini e Sande per le donne e che dette società praticavano riti magici, usavano marchiare il corpo degli appartenenti ma di aver rifiutano l'adesione alla società dei Poro; considerato che il ricorrente ha poi riferito che la sua scelta gli aveva causato diversi problemi poiché nella comunità coloro i quali non aderivano venivano privati dei diritti fondamentali e sostanzialmente emarginati;
ritenuto che
il ricorrente ha anche raccontato che la sua famiglia era stata coinvolta in una disputa per questioni ereditarie insorta con uno zio che lo stesso ricorrente indicava come responsabile dell'incendio della sua abitazione in cui perdevano la vita, nel 2016, i genitori e la sorella;
considerato che
il ricorrente ha poi riferito di essersi occupato, dopo la morte dei genitori, dei terreni coltivati dal padre ma di essere stato aggredito e ferito da un cugino, figlio dello zio indicato come responsabile della morte dei familiari dello stesso ricorrente, e di essersi rifugiato presso un'amica della madre per poi decidere di lasciar il suo Paese d'origine nel dicembre del 2016;
considerato che
il ricorrente ha anche raccontato di aver iniziato un lungo viaggio, con varie vicissitudini, dapprima in Sierra Leone, poi di seguito in Guinea, in Mali, in Algeria, in
Libia, ove veniva sequestrato dalla polizia libica e condotto in prigione per sei mesi, successivamente in Tunisia per poi giungere in Italia nel marzo del 2023;
considerato che
il ricorrente ha concluso la sua audizione affermando di temere in caso di rimpatrio della mancanza di protezione della sua comunità;
ritenuto che
nel corso dell'audizione svoltasi nel corso del presente giudizio, il ricorrente ha confermato i tratti salienti della sua vicenda personale riferendo anche a proposito dell'attività lavorativa svolta in Italia e affermando di temere in caso di rientro nel Paese
d'origine, per la presenza dello zio;
ritenuto che
la vicenda narrata dal richiedente, con specifico riferimento alle minacce e al timore per la presenza dello zio, ove credibile, si colloca chiaramente entro un contesto strettamente locale al di fuori del quale, ma sempre nel suo Paese d'origine, la parte non correrebbe alcun rischio di subire alcun danno grave;
ritenuto che
lo zio del ricorrente, ormai entrato in possesso delle terre la cui proprietà egli reclamava, non ha più alcun motivo per continuare a perseguitare il ricorrente come si evince dal fatto che durante la sua permanenza nella capitale della Liberia, non ha avuto problemi di sorta;
ritenuto, pertanto che per tale aspetto delle vicende narrate dal ricorrente, ai sensi del disposto di cui all'art. 32, comma 1, lett. b ter) del D. Lgs 25/2008, non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento delle forme maggiori di protezione internazionale;
ritenuto per ciò che concerne il suo rifiuto di far parte della società segreta dei “ Poro” che dette società, la cui presenza è effettivamente confermata dalle fonti di conoscenza sul Paese
d'origine, sono presenti nelle regioni settentrionali, occidentali e centrali del paese e utilizzano pratiche religiose e culturali tradizionali e sono "tradizionalmente ritenute in grado di inculcare valori e insegnare competenze che favoriscono l'armonia comunitaria" e di avviare i bambini all'età adulta (cfr. report EUAA - Poro secret society consultabile al seguente indirizzo: chrome- extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://coi.euaa.europa.eu/administration/e aso/PLib/2024_05_EUAA_COI_Query_Response_Q31_Liberia_Poro_secret_society.pdf); ritenuto, tuttavia, che la descrizione delle pratiche e attività della società dei Poro offerta dal ricorrente non è del tutto coincidente con quella che si ricava dalle fonti consultate e, in ogni caso la partecipazione a queste società è diffusa nelle campagne di alcune regioni del suo
Paese d'origine mentre non spiega alcuna influenza nelle aree urbane;
ritenuto, altresì, che dalle fonti consultate e sopra indicate, non si ricavano informazioni sul trattamento degli individui che si sono rifiutati di unirsi o hanno disertato dalla società segreta Poro in Liberia e dunque i rischi dedotti dal ricorrente sono comunque legati al contesto della comunità rurale e locale di origine e non estesi a tutto il suo Paese d'origine;
ritenuto che
sotto tale profilo il ricorrente non ha individuato un agente persecutore nel senso fatto proprio dall'art. 5 del D. Lgs 251/07 atteso che la società segreta “ Poro” ovvero i suoi militanti non possono qualificarsi, alla luce delle informazioni sul Paese d'origine sopra richiamate come responsabili di alcun possibile danno grave nei confronti del ricorrente tanto più che la vicenda da lui narrata oltre che legata ad un contesto territoriale circoscritto
è assai risalente nel tempo e, dunque, il rischio evocato è privo del presupposto dell' effettività; ritenuto, pertanto, che il ricorrente non ha provato il rischio effettivo di subire un danno grave, nel senso fatto proprio dall'art. 14, lett. A) e B) del D.Lgs 251/07 in caso di rimpatrio;
ritenuto che
in Liberia, pur in un contesto di violazioni dei diritti civili, non ricorre alcuna situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno nel senso fatto proprio dall'art. 14, lett. C) del D. Lgs 251/07 come si evince dalle non contestate fonti di conoscenza sul Paese d'origine citate dalla Commissione Territoriale nel provvedimento impugnato e come si ricava dalle informazioni presenti sul sito internet del Ministero degli
Esteri “ https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/LBR”; ritenuto, per converso che devono positivamente valutarsi le circostanze e fatti ulteriori riguardanti le attività di integrazione sociale svolte dal ricorrente dopo il suo arrivo in Italia;
ritenuto a tal riguardo che sebbene il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7,comma 1, recante
"Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare", convertito con modificazioni dalla L.
5 maggio 2023, n. 50, abbia abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma
6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021)connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt.
2,3,29,30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria (cfr. Cass. Civ. 2023 n. 28162); ritenuto a tal riguardo che il diritto al rispetto della vita privata e familiare rientra nel novero dei diritti umani come delineato non solo dalle fonti interne dell'ordinamento ma anche dalle
Convenzioni Internazionali e tali da integrare la serie di obblighi internazionali al cui rispetto è tenuto lo Stato italiano ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D. Lgs 286/98;
ritenuto che
ai fini della valutazione del rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare deve continuare a tenersi conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine; ritenuto, pertanto, che deve considerarsi, ai fini della valutazione del suo inserimento sociale, lo svolgimento di un'attività lavorativa contrattualizzata, come bracciante agricolo presso l'azienda agricola di CO IE che si occupa di coltivazione di uva con sede a
Caltanissetta, e successivamente con altra impresa agricola, la cui effettività è comprovata dalle buste paga depositate nonché dal contratto di lavoro in atti (cfr. produzione documentale depositata il 17/12/2024 e il 9/7/2024); considerato, altresì, che deve positivamente considerarsi, ai fini del suo percorso di integrazione in Italia, la sua capacità di comprendere e parlare, sia pure con difficoltà la lingua italiana come dimostrato nel corso della sua audizione svoltasi il 19/6/2024;
ritenuto che
nessun profilo ostativo è stato evidenziato dal Pubblico Ministero il quale nel suo parere ha evidenziato come non vi siano iscrizioni nel casellario giudiziale, né risultano procedimenti pendenti ovvero segnalazioni a suo carico ad ulteriore riprova di una condotta di vita rispettosa dei principi del paese ospitante;
ritenuto che
il ricorrente ha lasciato il suo Paese d'origine nel dicembre del 2016 ed è privo di riferimenti familiari in Liberia, paese in cui le violazioni dei diritti umani sono diffuse
(cfr. https://www.ecoi.net/en/document/2107757.html- Rapporto nazionale 2023 sulle pratiche dei diritti umani- USDOS), mentre dopo un lungo peregrinare è giunto in Italia ove si è insediato da circa due anni riuscendo a trovare una sua collocazione lavorativa come dimostrato anche dai diversi datori di lavoro che si sono avvalsi della sua opera riuscendo in tal modo a conseguire una sua indipendenza economica riuscendo a fare fronte alle sue esigenze di vita;
ritenuto, pertanto, che un eventuale rimpatrio del ricorrente, in un contesto quale quello del suo Paese d'origine dal quale si è allontanato da circa otto anni, in dopo un percorso di integrazione sociale e lavorativa iniziato e con buone prospettive nel territorio dello Stato, rappresenterebbe un sicuro pregiudizio della vita privata del ricorrente, che attualmente si svolge pienamente nel territorio nazionale, la cui tutela contro possibili interferenze è garantita dall'art. 8 della CEDU;
ritenuto, pertanto, che si ravvisano i presupposti per riconoscere al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19 del D.
Lgs 286/98;
ritenuto che
stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato e l'accoglimento del ricorso, la liquidazione dovrebbe essere “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n.18583); ritenuto, pertanto, che nulla deve disporsi sulle spese di lite;
P.Q.M.
rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria;
riconosce il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs 286/98; nulla sulle spese.
Così deciso, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Calogero D. Cammarata Gabriella Canto
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto l'08/02/2024 al n. 236/2024 R.G.A.C. promosso da MU
JEFF, nato a Gbarnga in [...], il [...], Codice CUI n. 06MEP2V, rappresentato e difeso dall' Avv. Francesca M. Argento , avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale reso dalla Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Catania del 21/12/2023;
************** Ritenuto che la Commissione Territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale ritenendo le dichiarazioni rese dal ricorrente scarsamente credibili, inverosimili e contraddittorie;
considerato che
il ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento della Commissione
Territoriale chiedendo in via principale il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, il riconoscimento della protezione speciale;
considerato che
il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente evocato in giudizio non si è costituito e se ne deve dichiarare la contumacia;
preso atto della rituale trasmissione del ricorso al Pubblico Ministero;
visti gli artt. 2, 3, 5 e 14 del D. Lgs. 251/2007;
ritenuto che
, con riferimento all'onere probatorio gravante sulla parte, il D. Lgs. n. 251/2007, all'art. 3, prevede che, ai fini dell'attribuzione della protezione sussidiaria, come pure del riconoscimento dello status di rifugiato, il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda mentre, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) il richiedente sia in generale attendibile;
ritenuto che
le dichiarazioni del richiedente devono, pertanto, scrutinarsi secondo i parametri normativi tipizzati dianzi richiamati e non altrimenti sostituibili, i quali impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici;
ritenuto, altresì, che secondo il condiviso principio affermato dalla Corte Regolatrice: "In materia di protezione internazionale, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5".(cfr.
Cass. Civ. 21142/2019); considerato che ai fini dell'esame della domanda di protezione possono valutarsi le dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale unitamente a quelle rese nel corso del presente giudizio mentre con riferimento ai motivi che hanno indotto la parte a lasciare il Paese d'origine, nessuna prova, costituenda o precostituita, è stata allegata dalla parte;
considerato, nel merito, che il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino liberiano, di essere nato e di aver vissuto principalmente a Gbarnga, nel distretto di Suakoko;
di essere di etnia kpelle e di non professare alcuna religione;
di aver studiato fino alla scuola primaria e di aver lavorato solo come contadino mentre i suoi genitori erano deceduti così come la sorella minore;
considerato che
il ricorrente ha raccontato di aver lasciato il Paese d'origine dopo aveva rifiutato di aderire alla società segreta di cui il padre era anche esponente di rilievo;
considerato, in particolare, che il ricorrente ha raccontato che i genitori erano entrambi di etnia kpelle e facevano parte delle società segrete, Poro, per gli uomini e Sande per le donne e che dette società praticavano riti magici, usavano marchiare il corpo degli appartenenti ma di aver rifiutano l'adesione alla società dei Poro; considerato che il ricorrente ha poi riferito che la sua scelta gli aveva causato diversi problemi poiché nella comunità coloro i quali non aderivano venivano privati dei diritti fondamentali e sostanzialmente emarginati;
ritenuto che
il ricorrente ha anche raccontato che la sua famiglia era stata coinvolta in una disputa per questioni ereditarie insorta con uno zio che lo stesso ricorrente indicava come responsabile dell'incendio della sua abitazione in cui perdevano la vita, nel 2016, i genitori e la sorella;
considerato che
il ricorrente ha poi riferito di essersi occupato, dopo la morte dei genitori, dei terreni coltivati dal padre ma di essere stato aggredito e ferito da un cugino, figlio dello zio indicato come responsabile della morte dei familiari dello stesso ricorrente, e di essersi rifugiato presso un'amica della madre per poi decidere di lasciar il suo Paese d'origine nel dicembre del 2016;
considerato che
il ricorrente ha anche raccontato di aver iniziato un lungo viaggio, con varie vicissitudini, dapprima in Sierra Leone, poi di seguito in Guinea, in Mali, in Algeria, in
Libia, ove veniva sequestrato dalla polizia libica e condotto in prigione per sei mesi, successivamente in Tunisia per poi giungere in Italia nel marzo del 2023;
considerato che
il ricorrente ha concluso la sua audizione affermando di temere in caso di rimpatrio della mancanza di protezione della sua comunità;
ritenuto che
nel corso dell'audizione svoltasi nel corso del presente giudizio, il ricorrente ha confermato i tratti salienti della sua vicenda personale riferendo anche a proposito dell'attività lavorativa svolta in Italia e affermando di temere in caso di rientro nel Paese
d'origine, per la presenza dello zio;
ritenuto che
la vicenda narrata dal richiedente, con specifico riferimento alle minacce e al timore per la presenza dello zio, ove credibile, si colloca chiaramente entro un contesto strettamente locale al di fuori del quale, ma sempre nel suo Paese d'origine, la parte non correrebbe alcun rischio di subire alcun danno grave;
ritenuto che
lo zio del ricorrente, ormai entrato in possesso delle terre la cui proprietà egli reclamava, non ha più alcun motivo per continuare a perseguitare il ricorrente come si evince dal fatto che durante la sua permanenza nella capitale della Liberia, non ha avuto problemi di sorta;
ritenuto, pertanto che per tale aspetto delle vicende narrate dal ricorrente, ai sensi del disposto di cui all'art. 32, comma 1, lett. b ter) del D. Lgs 25/2008, non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento delle forme maggiori di protezione internazionale;
ritenuto per ciò che concerne il suo rifiuto di far parte della società segreta dei “ Poro” che dette società, la cui presenza è effettivamente confermata dalle fonti di conoscenza sul Paese
d'origine, sono presenti nelle regioni settentrionali, occidentali e centrali del paese e utilizzano pratiche religiose e culturali tradizionali e sono "tradizionalmente ritenute in grado di inculcare valori e insegnare competenze che favoriscono l'armonia comunitaria" e di avviare i bambini all'età adulta (cfr. report EUAA - Poro secret society consultabile al seguente indirizzo: chrome- extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://coi.euaa.europa.eu/administration/e aso/PLib/2024_05_EUAA_COI_Query_Response_Q31_Liberia_Poro_secret_society.pdf); ritenuto, tuttavia, che la descrizione delle pratiche e attività della società dei Poro offerta dal ricorrente non è del tutto coincidente con quella che si ricava dalle fonti consultate e, in ogni caso la partecipazione a queste società è diffusa nelle campagne di alcune regioni del suo
Paese d'origine mentre non spiega alcuna influenza nelle aree urbane;
ritenuto, altresì, che dalle fonti consultate e sopra indicate, non si ricavano informazioni sul trattamento degli individui che si sono rifiutati di unirsi o hanno disertato dalla società segreta Poro in Liberia e dunque i rischi dedotti dal ricorrente sono comunque legati al contesto della comunità rurale e locale di origine e non estesi a tutto il suo Paese d'origine;
ritenuto che
sotto tale profilo il ricorrente non ha individuato un agente persecutore nel senso fatto proprio dall'art. 5 del D. Lgs 251/07 atteso che la società segreta “ Poro” ovvero i suoi militanti non possono qualificarsi, alla luce delle informazioni sul Paese d'origine sopra richiamate come responsabili di alcun possibile danno grave nei confronti del ricorrente tanto più che la vicenda da lui narrata oltre che legata ad un contesto territoriale circoscritto
è assai risalente nel tempo e, dunque, il rischio evocato è privo del presupposto dell' effettività; ritenuto, pertanto, che il ricorrente non ha provato il rischio effettivo di subire un danno grave, nel senso fatto proprio dall'art. 14, lett. A) e B) del D.Lgs 251/07 in caso di rimpatrio;
ritenuto che
in Liberia, pur in un contesto di violazioni dei diritti civili, non ricorre alcuna situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno nel senso fatto proprio dall'art. 14, lett. C) del D. Lgs 251/07 come si evince dalle non contestate fonti di conoscenza sul Paese d'origine citate dalla Commissione Territoriale nel provvedimento impugnato e come si ricava dalle informazioni presenti sul sito internet del Ministero degli
Esteri “ https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/LBR”; ritenuto, per converso che devono positivamente valutarsi le circostanze e fatti ulteriori riguardanti le attività di integrazione sociale svolte dal ricorrente dopo il suo arrivo in Italia;
ritenuto a tal riguardo che sebbene il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7,comma 1, recante
"Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare", convertito con modificazioni dalla L.
5 maggio 2023, n. 50, abbia abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma
6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021)connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt.
2,3,29,30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria (cfr. Cass. Civ. 2023 n. 28162); ritenuto a tal riguardo che il diritto al rispetto della vita privata e familiare rientra nel novero dei diritti umani come delineato non solo dalle fonti interne dell'ordinamento ma anche dalle
Convenzioni Internazionali e tali da integrare la serie di obblighi internazionali al cui rispetto è tenuto lo Stato italiano ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D. Lgs 286/98;
ritenuto che
ai fini della valutazione del rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare deve continuare a tenersi conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine; ritenuto, pertanto, che deve considerarsi, ai fini della valutazione del suo inserimento sociale, lo svolgimento di un'attività lavorativa contrattualizzata, come bracciante agricolo presso l'azienda agricola di CO IE che si occupa di coltivazione di uva con sede a
Caltanissetta, e successivamente con altra impresa agricola, la cui effettività è comprovata dalle buste paga depositate nonché dal contratto di lavoro in atti (cfr. produzione documentale depositata il 17/12/2024 e il 9/7/2024); considerato, altresì, che deve positivamente considerarsi, ai fini del suo percorso di integrazione in Italia, la sua capacità di comprendere e parlare, sia pure con difficoltà la lingua italiana come dimostrato nel corso della sua audizione svoltasi il 19/6/2024;
ritenuto che
nessun profilo ostativo è stato evidenziato dal Pubblico Ministero il quale nel suo parere ha evidenziato come non vi siano iscrizioni nel casellario giudiziale, né risultano procedimenti pendenti ovvero segnalazioni a suo carico ad ulteriore riprova di una condotta di vita rispettosa dei principi del paese ospitante;
ritenuto che
il ricorrente ha lasciato il suo Paese d'origine nel dicembre del 2016 ed è privo di riferimenti familiari in Liberia, paese in cui le violazioni dei diritti umani sono diffuse
(cfr. https://www.ecoi.net/en/document/2107757.html- Rapporto nazionale 2023 sulle pratiche dei diritti umani- USDOS), mentre dopo un lungo peregrinare è giunto in Italia ove si è insediato da circa due anni riuscendo a trovare una sua collocazione lavorativa come dimostrato anche dai diversi datori di lavoro che si sono avvalsi della sua opera riuscendo in tal modo a conseguire una sua indipendenza economica riuscendo a fare fronte alle sue esigenze di vita;
ritenuto, pertanto, che un eventuale rimpatrio del ricorrente, in un contesto quale quello del suo Paese d'origine dal quale si è allontanato da circa otto anni, in dopo un percorso di integrazione sociale e lavorativa iniziato e con buone prospettive nel territorio dello Stato, rappresenterebbe un sicuro pregiudizio della vita privata del ricorrente, che attualmente si svolge pienamente nel territorio nazionale, la cui tutela contro possibili interferenze è garantita dall'art. 8 della CEDU;
ritenuto, pertanto, che si ravvisano i presupposti per riconoscere al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19 del D.
Lgs 286/98;
ritenuto che
stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato e l'accoglimento del ricorso, la liquidazione dovrebbe essere “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n.18583); ritenuto, pertanto, che nulla deve disporsi sulle spese di lite;
P.Q.M.
rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria;
riconosce il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs 286/98; nulla sulle spese.
Così deciso, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Calogero D. Cammarata Gabriella Canto