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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 16/09/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 526/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 526/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. David Ronchetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in FOLIGNO VIA MAZZINI N. 25
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE avente ad
OGGETTO
Altri istituti relativi alle persone giuridiche CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
Nel merito:
- dichiarare l'estinzione della Società Operaia di Mutuo Soccorso di in quanto Pt_1
si sono verificate le condizioni previste dall'art. 27 del Codice Civile;
– conseguentemente dichiarare applicabile l'art. 64 dello Statuto della
[...]
per la liquidazione del patrimonio residuo della Società Controparte_1
stessa.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari, oltre IVA e CI del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato il 13.9.2024 il ha Parte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 165/2024 che ha rigettato la domanda formulata dall'Ente locale per ottenere la dichiarazione di estinzione e/o di scioglimento della Società Operaia di Mutuo Soccorso . Parte_1
A fondamento della richiesta di scioglimento il in primo grado ha allegato Pt_1
quanto segue: che tale società è stata costituita presumibilmente, nell'anno 1898, data in cui si ritiene abbia ottenuto anche il conferimento della personalità giuridica dal
Tribunale di Spoleto, rimanendo tuttavia da allora inattiva;
che la Società risulta formalmente proprietaria di alcuni beni immobili, della cui manutenzione si è sempre fatto carico il;
di aver in precedenza, fin dagli anni '80, agito in via Parte_1
amministrativa per chiedere lo scioglimento della Società così da ottenere l'incameramento di detti immobili nel proprio patrimonio ai sensi dell'art. 64 dello
Statuto della Società; di non essere, tuttavia, riuscito ad ottenere il provvedimento di estinzione in quanto le varie autorità nel tempo interpellate (Prefettura, Regione,
Ministero dello Sviluppo Economico) hanno declinato la propria competenza;
che, trattandosi di soggetto giuridico al quale deve ritenersi applicabile il regime che la legge pag. 2/9 riserva alle associazioni non riconosciute, la competenza ad accertare l'avvenuto scioglimento appartiene al Tribunale ove ha sede l'ente; che sussistono in capo al la legittimazione attiva e l'interesse ad agire per far dichiarare Parte_1
l'estinzione della in quanto, a norma di Controparte_1
statuto, destinato a subentrare nel patrimonio della stessa.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda ritenendo che competente ad accertare l'esistenza di una causa di scioglimento dell'ente Controparte_1
, da qualificarsi come associazione non riconosciuta, fosse l'autorità
[...]
amministrativa in virtù dell'art. 6 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Con unico motivo di appello il ha lamentato l'errata applicazione Parte_1
e/o violazione dell'art. 27 del Codice Civile e dell'art. 6 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n.
361 nonché la contraddittorietà della motivazione, censurando il fatto che il giudice di primo grado abbia ritenuto applicabile il regime di scioglimento previsto per le persone giuridiche ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 nonostante, in motivazione, avesse dato atto che la non Controparte_1
era iscritta in nessun albo o registro delle persone giuridiche, qualificandola quindi quale associazione non riconosciuta. Proprio tale qualificazione, ad avviso dell'appellante, comporterebbe l'inapplicabilità dell'art. 6 del d.P.R. 10 febbraio 2000
n. 361 per cui, una volta raggiunta la prova del verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 27 del Codice Civile, l'estinzione deve essere dichiarata da parte del Giudice anche d'ufficio e la liquidazione dei beni residui va eseguita secondo le disposizioni statutarie. Ha concluso pertanto come in epigrafe.
Nonostante l'atto di citazione in appello sia stato regolarmente notificato al curatore speciale Geom. nessuno si è costituito per la parte appellata, che Controparte_2
dunque è stata dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore del 4.06.2025.
pag. 3/9 La causa viene in decisione ex art. 350 bis c.p.c. all'esito del deposito di note conclusionali e della discussione orale svolta all'udienza dell'11 settembre 2025.
L'appello è fondato.
Preliminarmente va osservato come il provvedimento impugnato debba ritenersi pienamente condivisibile nella parte in cui ha ricostruito la normativa applicabile ai fini della qualificazione dell'appellata come associazione non riconosciuta.
In particolare, gli artt. 3 e 4 della L. 3818/1886 (legge che disciplinava le società di mutuo soccorso registrate all'epoca in cui la società in oggetto venne costituita) anche nella versione successiva alla modifica operata dal D.L.18 ottobre 2012 n. 179 dispongono che, ai fini del riconoscimento della personalità dell'ente siano richiesti, da un lato, “la costituzione della Società e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli articoli 11 e 12 di questa legge, sotto
l'osservanza dell'art. 136 del Codice di commercio” e dall'altro che l'ente sia iscritto al
“registro delle società”, poi soppresso e sostituito dal Registro delle Imprese ex art. 25, comma 1, del d.p.r. n. 581/1995, registro nel quale, a norma dell'art. 23 del D.L.
179/2012, le società di mutuo soccorso dovrebbero essere iscritte sotto la sezione dedicata alle imprese sociali.
Nel caso di specie, quanto al primo requisito non è documentato l'atto di costituzione della Società nelle forme dell'atto notarile prescritte dalla legge, essendo versato in atti unicamente lo Statuto dell'ente (cfr. all. 1 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Con riguardo poi al requisito della registrazione, l'avvenuta iscrizione dell'appellata nel registro delle società (che secondo le notizie in possesso del sarebbe Parte_1
avvenuta con provvedimento del Tribunale di Spoleto del 20.10.1898) è rimasta priva di alcun riscontro documentale, non esistendo né negli archivi comunali né in quelli del
Tribunale alcuna copia del provvedimento.
pag. 4/9 Al contrario, risulta accertato che la Società non è attualmente iscritta all'Albo delle
Società Cooperative tenuto dalla Direzione Generale del MISE né, in generale, al
Registro delle Imprese (cfr. all.ti 9 e 10 del fascicolo di primo grado di parte appellante) nei quali avrebbe dovuto essere trasfusa l'eventuale precedente iscrizione al registro delle società ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.
La difetta dunque, allo stato, di entrambi Controparte_1
i requisiti richiesti dalla legge per essere considerata una società di mutuo soccorso registrata ai sensi della L. 3818/1886.
Alla qualificazione della Società quale società di mutuo soccorso cosiddetta irregolare o non registrata priva di personalità giuridica, qualificazione correttamente operata anche dal giudice di primo grado, consegue l'inapplicabilità della disciplina riservata alle società (eventualmente alle cooperative) e l'applicazione in via analogica del regime generale delle associazioni non riconosciute, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 10/05/2011, n. 10188).
Ciò considerato, la decisione impugnata è errata laddove ha concluso che alla fattispecie debba applicarsi l'art. 6 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 e che competenti ad accertare l'esistenza di una causa di scioglimento dell'ente sarebbero la prefettura o la
Regione (che, per inciso, nella presente fattispecie erano state già interpellate dal ed avevano declinato la propria competenza). Pt_1
L'art. 6 D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 disciplina espressamente l'estinzione della
“persona giuridica” iscritta al registro di competenza e va dunque escluso che possa applicarsi analogicamente alle associazioni non riconosciute o alle società irregolari.
È principio consolidato nella giurisprudenza e nella dottrina dominanti che, stante l'esiguità della disciplina che il Codice civile riserva all'associazione non riconosciuta, ad essa sia applicabile per analogia, per quanto non disposto dalla legge, la disciplina pag. 5/9 delle associazioni riconosciute e degli altri enti personificati (si veda, fra le altre, Cass. civ., Sez. II, Sent., 06/07/2021, n. 19057).
Questa applicazione analogica non può tuttavia spingersi fino a ritenere applicabile alle associazioni non riconosciute norme con essa ontologicamente incompatibili, quali tutte quelle disposizioni che presuppongono necessariamente l'avvenuto acquisto da parte dell'ente della personalità giuridica, qualità di cui l'associazione non riconosciuta è, per sua stessa definizione, priva.
Il D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 è infatti un regolamento che mira alla semplificazione della disciplina dell'ottenimento della personalità giuridica da parte degli enti privati, avendo istituito presso le Prefetture il Registro delle persone giuridiche private.
A norma dell'art. 1, comma 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche ha nei confronti dell'ente iscritto la funzione di pubblicità costitutiva, alla stessa stregua di quella prevista dall'art. 2331 cod. civ. per le società di capitali, e ai fini dell'iscrizione è disposto dal successivo comma 3 il controllo da parte dell'autorità amministrativa circa il possesso da parte dell'ente dei requisiti richiesti dalla legge.
Parallelamente, l'art. 6 del D.P.R. dispone l'intervento dell'autorità amministrativa in fase di cancellazione, demandandole l'accertamento della sussistenza delle cause di scioglimento dell'ente previste dall'art. 27 c.c. prima di procedere alla cancellazione dell'ente dal registro, atto che possiede efficacia costitutiva al pari dell'iscrizione nel registro.
L'intervento di accertamento dell'autorità amministrativa si giustifica dunque in entrambi i casi proprio in virtù dell'effetto costitutivo posseduto dall'iscrizione e dalla cancellazione dal registro ai fini dell'acquisto della personalità giuridica, giustificazione che non ricorre nel caso di enti non personificati, nei confronti dei quali vige invece pag. 6/9 l'opposto principio della libertà delle forme e dell'autonomia dei consociati nella gestione delle vicende del gruppo.
Ne consegue che l'estinzione dell'associazione non riconosciuta e degli enti assimilati non è condizionata, a differenza di quanto accade per le persone giuridiche, al positivo accertamento da parte dell'autorità amministrativa della sussistenza di una delle cause di estinzione ex art. 27 c.c.
Deve ritenersi, al contrario, che lo scioglimento della società di mutuo soccorso irregolare si verifichi automaticamente al realizzarsi di una delle cause di estinzione contemplate dalla citata norma, che in tal senso costituisce una norma generale applicabile a tutti i fenomeni societari assimilabili alle associazioni non riconosciute.
A conferma di tale ricostruzione normativa va considerato che la giurisprudenza di legittimità, nel tracciare le differenze esistenti tra associazioni riconosciute e non, quanto alle modalità di estinzione e liquidazione del patrimonio ha infatti espressamente statuito che: “l'associazione non riconosciuta (diversamente da quella riconosciuta) si estingue immediatamente, ipso facto, con il verificarsi di una delle cause di estinzione
(identiche a quelle previste per l'associazione riconosciuta) contemplate dall'art. 27
c.c.” precisando poi che “In siffatta evenienza, poi, la liquidazione si attua secondo le modalità stabilite dallo statuto o dall'assemblea, senza che si applichi ex lege il particolare procedimento di liquidazione previsto per le associazioni riconosciute dagli artt. 29, 30, 31 e 32 c.c. e art. 11 rel. disp. att.” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord.,
05/12/2022, n. 35710; si vedano anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/01/2008, n. 1476,
Cass. civ., Sez. V, Sent., 09/10/2015, n. 20252, Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
21/05/2018, n. 12528), principio condiviso anche dalla giurisprudenza tributaria in materia di atti impositivi emessi nei confronti di associazioni non riconosciute (si veda, fra tutte, Comm. trib. prov. Sicilia - Catania, Sez. V, Sentenza, 29/10/2018, n. 11066).
pag. 7/9 Calando i suindicati principi nel caso di specie deve quindi ritenersi accertato che la sia oramai estinta per impossibilità del Controparte_1
raggiungimento del proprio scopo ai sensi dell'art. 27, comma 1 c.c.
Stando infatti alla documentazione versata in atti non è rinvenibile alcun tipo di attività da parte dell'ente o di suoi organi al di fuori dalla redazione dello Statuto della Società
(risalente al 27 aprile 1890), né d'altronde pare esistano ad oggi associati, o eredi di costoro, che possano perseguirne lo scopo, gestire il patrimonio di cui essa è ancora titolare, nonché deliberarne autonomamente lo scioglimento ai sensi dell'art. 63 dello
Statuto della Società.
D'altra parte, il medesimo art. 63 prevede, con ampia clausola, che lo scioglimento si verifica anche “per ogni motivo che renda impossibile la sua sussistenza”. Atteso il venir meno di tutti gli associati, neppure è possibile che l'assemblea deliberi lo scioglimento, poiché non più convocata ormai da decenni;
deve essere dunque l'autorità giudiziaria a provvedere in tal senso, prendendo atto dello scioglimento che si è verificato ipso jure per il decorso del tempo senza che sia stata compiuta alcuna attività dai soci e dello stesso venir meno dei soci da tempo immemore.
In ossequio a quanto disposto dall'art. 64 dello Statuto della Società, il patrimonio della stessa, ormai estinta, dovrà essere devoluto in favore del (“Giunta Parte_1
Municipale” secondo la dizione dello Statuto).
Tenuto conto della mancanza di costituzione e dunque di resistenza della controparte, le spese del doppio grado devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accerta l'intervenuto scioglimento della Controparte_1
;
[...]
pag. 8/9 dichiara che l'intero patrimonio della suddetta si è devoluto al CP_1 Parte_1
;
[...]
spese irripetibili.
Perugia, 11.9.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 526/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. David Ronchetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in FOLIGNO VIA MAZZINI N. 25
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE avente ad
OGGETTO
Altri istituti relativi alle persone giuridiche CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
Nel merito:
- dichiarare l'estinzione della Società Operaia di Mutuo Soccorso di in quanto Pt_1
si sono verificate le condizioni previste dall'art. 27 del Codice Civile;
– conseguentemente dichiarare applicabile l'art. 64 dello Statuto della
[...]
per la liquidazione del patrimonio residuo della Società Controparte_1
stessa.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari, oltre IVA e CI del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato il 13.9.2024 il ha Parte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 165/2024 che ha rigettato la domanda formulata dall'Ente locale per ottenere la dichiarazione di estinzione e/o di scioglimento della Società Operaia di Mutuo Soccorso . Parte_1
A fondamento della richiesta di scioglimento il in primo grado ha allegato Pt_1
quanto segue: che tale società è stata costituita presumibilmente, nell'anno 1898, data in cui si ritiene abbia ottenuto anche il conferimento della personalità giuridica dal
Tribunale di Spoleto, rimanendo tuttavia da allora inattiva;
che la Società risulta formalmente proprietaria di alcuni beni immobili, della cui manutenzione si è sempre fatto carico il;
di aver in precedenza, fin dagli anni '80, agito in via Parte_1
amministrativa per chiedere lo scioglimento della Società così da ottenere l'incameramento di detti immobili nel proprio patrimonio ai sensi dell'art. 64 dello
Statuto della Società; di non essere, tuttavia, riuscito ad ottenere il provvedimento di estinzione in quanto le varie autorità nel tempo interpellate (Prefettura, Regione,
Ministero dello Sviluppo Economico) hanno declinato la propria competenza;
che, trattandosi di soggetto giuridico al quale deve ritenersi applicabile il regime che la legge pag. 2/9 riserva alle associazioni non riconosciute, la competenza ad accertare l'avvenuto scioglimento appartiene al Tribunale ove ha sede l'ente; che sussistono in capo al la legittimazione attiva e l'interesse ad agire per far dichiarare Parte_1
l'estinzione della in quanto, a norma di Controparte_1
statuto, destinato a subentrare nel patrimonio della stessa.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda ritenendo che competente ad accertare l'esistenza di una causa di scioglimento dell'ente Controparte_1
, da qualificarsi come associazione non riconosciuta, fosse l'autorità
[...]
amministrativa in virtù dell'art. 6 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Con unico motivo di appello il ha lamentato l'errata applicazione Parte_1
e/o violazione dell'art. 27 del Codice Civile e dell'art. 6 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n.
361 nonché la contraddittorietà della motivazione, censurando il fatto che il giudice di primo grado abbia ritenuto applicabile il regime di scioglimento previsto per le persone giuridiche ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 nonostante, in motivazione, avesse dato atto che la non Controparte_1
era iscritta in nessun albo o registro delle persone giuridiche, qualificandola quindi quale associazione non riconosciuta. Proprio tale qualificazione, ad avviso dell'appellante, comporterebbe l'inapplicabilità dell'art. 6 del d.P.R. 10 febbraio 2000
n. 361 per cui, una volta raggiunta la prova del verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 27 del Codice Civile, l'estinzione deve essere dichiarata da parte del Giudice anche d'ufficio e la liquidazione dei beni residui va eseguita secondo le disposizioni statutarie. Ha concluso pertanto come in epigrafe.
Nonostante l'atto di citazione in appello sia stato regolarmente notificato al curatore speciale Geom. nessuno si è costituito per la parte appellata, che Controparte_2
dunque è stata dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore del 4.06.2025.
pag. 3/9 La causa viene in decisione ex art. 350 bis c.p.c. all'esito del deposito di note conclusionali e della discussione orale svolta all'udienza dell'11 settembre 2025.
L'appello è fondato.
Preliminarmente va osservato come il provvedimento impugnato debba ritenersi pienamente condivisibile nella parte in cui ha ricostruito la normativa applicabile ai fini della qualificazione dell'appellata come associazione non riconosciuta.
In particolare, gli artt. 3 e 4 della L. 3818/1886 (legge che disciplinava le società di mutuo soccorso registrate all'epoca in cui la società in oggetto venne costituita) anche nella versione successiva alla modifica operata dal D.L.18 ottobre 2012 n. 179 dispongono che, ai fini del riconoscimento della personalità dell'ente siano richiesti, da un lato, “la costituzione della Società e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli articoli 11 e 12 di questa legge, sotto
l'osservanza dell'art. 136 del Codice di commercio” e dall'altro che l'ente sia iscritto al
“registro delle società”, poi soppresso e sostituito dal Registro delle Imprese ex art. 25, comma 1, del d.p.r. n. 581/1995, registro nel quale, a norma dell'art. 23 del D.L.
179/2012, le società di mutuo soccorso dovrebbero essere iscritte sotto la sezione dedicata alle imprese sociali.
Nel caso di specie, quanto al primo requisito non è documentato l'atto di costituzione della Società nelle forme dell'atto notarile prescritte dalla legge, essendo versato in atti unicamente lo Statuto dell'ente (cfr. all. 1 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Con riguardo poi al requisito della registrazione, l'avvenuta iscrizione dell'appellata nel registro delle società (che secondo le notizie in possesso del sarebbe Parte_1
avvenuta con provvedimento del Tribunale di Spoleto del 20.10.1898) è rimasta priva di alcun riscontro documentale, non esistendo né negli archivi comunali né in quelli del
Tribunale alcuna copia del provvedimento.
pag. 4/9 Al contrario, risulta accertato che la Società non è attualmente iscritta all'Albo delle
Società Cooperative tenuto dalla Direzione Generale del MISE né, in generale, al
Registro delle Imprese (cfr. all.ti 9 e 10 del fascicolo di primo grado di parte appellante) nei quali avrebbe dovuto essere trasfusa l'eventuale precedente iscrizione al registro delle società ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.
La difetta dunque, allo stato, di entrambi Controparte_1
i requisiti richiesti dalla legge per essere considerata una società di mutuo soccorso registrata ai sensi della L. 3818/1886.
Alla qualificazione della Società quale società di mutuo soccorso cosiddetta irregolare o non registrata priva di personalità giuridica, qualificazione correttamente operata anche dal giudice di primo grado, consegue l'inapplicabilità della disciplina riservata alle società (eventualmente alle cooperative) e l'applicazione in via analogica del regime generale delle associazioni non riconosciute, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 10/05/2011, n. 10188).
Ciò considerato, la decisione impugnata è errata laddove ha concluso che alla fattispecie debba applicarsi l'art. 6 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 e che competenti ad accertare l'esistenza di una causa di scioglimento dell'ente sarebbero la prefettura o la
Regione (che, per inciso, nella presente fattispecie erano state già interpellate dal ed avevano declinato la propria competenza). Pt_1
L'art. 6 D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 disciplina espressamente l'estinzione della
“persona giuridica” iscritta al registro di competenza e va dunque escluso che possa applicarsi analogicamente alle associazioni non riconosciute o alle società irregolari.
È principio consolidato nella giurisprudenza e nella dottrina dominanti che, stante l'esiguità della disciplina che il Codice civile riserva all'associazione non riconosciuta, ad essa sia applicabile per analogia, per quanto non disposto dalla legge, la disciplina pag. 5/9 delle associazioni riconosciute e degli altri enti personificati (si veda, fra le altre, Cass. civ., Sez. II, Sent., 06/07/2021, n. 19057).
Questa applicazione analogica non può tuttavia spingersi fino a ritenere applicabile alle associazioni non riconosciute norme con essa ontologicamente incompatibili, quali tutte quelle disposizioni che presuppongono necessariamente l'avvenuto acquisto da parte dell'ente della personalità giuridica, qualità di cui l'associazione non riconosciuta è, per sua stessa definizione, priva.
Il D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 è infatti un regolamento che mira alla semplificazione della disciplina dell'ottenimento della personalità giuridica da parte degli enti privati, avendo istituito presso le Prefetture il Registro delle persone giuridiche private.
A norma dell'art. 1, comma 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche ha nei confronti dell'ente iscritto la funzione di pubblicità costitutiva, alla stessa stregua di quella prevista dall'art. 2331 cod. civ. per le società di capitali, e ai fini dell'iscrizione è disposto dal successivo comma 3 il controllo da parte dell'autorità amministrativa circa il possesso da parte dell'ente dei requisiti richiesti dalla legge.
Parallelamente, l'art. 6 del D.P.R. dispone l'intervento dell'autorità amministrativa in fase di cancellazione, demandandole l'accertamento della sussistenza delle cause di scioglimento dell'ente previste dall'art. 27 c.c. prima di procedere alla cancellazione dell'ente dal registro, atto che possiede efficacia costitutiva al pari dell'iscrizione nel registro.
L'intervento di accertamento dell'autorità amministrativa si giustifica dunque in entrambi i casi proprio in virtù dell'effetto costitutivo posseduto dall'iscrizione e dalla cancellazione dal registro ai fini dell'acquisto della personalità giuridica, giustificazione che non ricorre nel caso di enti non personificati, nei confronti dei quali vige invece pag. 6/9 l'opposto principio della libertà delle forme e dell'autonomia dei consociati nella gestione delle vicende del gruppo.
Ne consegue che l'estinzione dell'associazione non riconosciuta e degli enti assimilati non è condizionata, a differenza di quanto accade per le persone giuridiche, al positivo accertamento da parte dell'autorità amministrativa della sussistenza di una delle cause di estinzione ex art. 27 c.c.
Deve ritenersi, al contrario, che lo scioglimento della società di mutuo soccorso irregolare si verifichi automaticamente al realizzarsi di una delle cause di estinzione contemplate dalla citata norma, che in tal senso costituisce una norma generale applicabile a tutti i fenomeni societari assimilabili alle associazioni non riconosciute.
A conferma di tale ricostruzione normativa va considerato che la giurisprudenza di legittimità, nel tracciare le differenze esistenti tra associazioni riconosciute e non, quanto alle modalità di estinzione e liquidazione del patrimonio ha infatti espressamente statuito che: “l'associazione non riconosciuta (diversamente da quella riconosciuta) si estingue immediatamente, ipso facto, con il verificarsi di una delle cause di estinzione
(identiche a quelle previste per l'associazione riconosciuta) contemplate dall'art. 27
c.c.” precisando poi che “In siffatta evenienza, poi, la liquidazione si attua secondo le modalità stabilite dallo statuto o dall'assemblea, senza che si applichi ex lege il particolare procedimento di liquidazione previsto per le associazioni riconosciute dagli artt. 29, 30, 31 e 32 c.c. e art. 11 rel. disp. att.” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord.,
05/12/2022, n. 35710; si vedano anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/01/2008, n. 1476,
Cass. civ., Sez. V, Sent., 09/10/2015, n. 20252, Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
21/05/2018, n. 12528), principio condiviso anche dalla giurisprudenza tributaria in materia di atti impositivi emessi nei confronti di associazioni non riconosciute (si veda, fra tutte, Comm. trib. prov. Sicilia - Catania, Sez. V, Sentenza, 29/10/2018, n. 11066).
pag. 7/9 Calando i suindicati principi nel caso di specie deve quindi ritenersi accertato che la sia oramai estinta per impossibilità del Controparte_1
raggiungimento del proprio scopo ai sensi dell'art. 27, comma 1 c.c.
Stando infatti alla documentazione versata in atti non è rinvenibile alcun tipo di attività da parte dell'ente o di suoi organi al di fuori dalla redazione dello Statuto della Società
(risalente al 27 aprile 1890), né d'altronde pare esistano ad oggi associati, o eredi di costoro, che possano perseguirne lo scopo, gestire il patrimonio di cui essa è ancora titolare, nonché deliberarne autonomamente lo scioglimento ai sensi dell'art. 63 dello
Statuto della Società.
D'altra parte, il medesimo art. 63 prevede, con ampia clausola, che lo scioglimento si verifica anche “per ogni motivo che renda impossibile la sua sussistenza”. Atteso il venir meno di tutti gli associati, neppure è possibile che l'assemblea deliberi lo scioglimento, poiché non più convocata ormai da decenni;
deve essere dunque l'autorità giudiziaria a provvedere in tal senso, prendendo atto dello scioglimento che si è verificato ipso jure per il decorso del tempo senza che sia stata compiuta alcuna attività dai soci e dello stesso venir meno dei soci da tempo immemore.
In ossequio a quanto disposto dall'art. 64 dello Statuto della Società, il patrimonio della stessa, ormai estinta, dovrà essere devoluto in favore del (“Giunta Parte_1
Municipale” secondo la dizione dello Statuto).
Tenuto conto della mancanza di costituzione e dunque di resistenza della controparte, le spese del doppio grado devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accerta l'intervenuto scioglimento della Controparte_1
;
[...]
pag. 8/9 dichiara che l'intero patrimonio della suddetta si è devoluto al CP_1 Parte_1
;
[...]
spese irripetibili.
Perugia, 11.9.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pag. 9/9