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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1019/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI AN, Relatore
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2367/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Associazione_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12164/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RO sez.
34 e pubblicata il 04/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 111154 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 589/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12164/34/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso presentato da Associazione_1 avverso l'avviso di accertamento, con il quale il Comune di RO CA richiedeva il pagamento della TARI relativa all'anno di imposta 2017.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva RO CA sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Associazione_1 chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio RO CA chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Associazione_1 ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo al pagamento della tassa sui rifiuti in relazione ad otto immobili di sua proprietà, lamentando la infondatezza delle ragioni dell'ente impositore.
il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la tesi ed ha rigettato il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Associazione_1 lamentando violazione e falsa applicazione di legge ma riproponendo, sostanzialmente, le questioni già dedotte in primo grado.
Osserva il Collegio che in appello il “thema decidendum” è limitato a tre degli otto immobili, cui si riferisce l'avviso di accertamento, mentre, in relazione ai restanti cinque immobili, la parte ricorrente ha prestato acquiescenza gli accertamenti dell'Ufficio.
Dagli atti emerge con chiarezza che, in riferimento agli immobili siti a Borgo di Sopra numero 15 e numero 17 nonché a quello di Indirizzo_1, Roma Capitale ha utilizzato gli elementi risultanti della banca dati dell'Associazione_3 ed il dettaglio dei dati catastali. Inoltre, risulta che, per le modalità di determinazione della superficie e di calcolo del tributo, sono state considerate come superfici assoggettabili alla Tari i dati della DOCFA presentata dalla Associazione_1
Associazione_1
Quanto al merito del provvedimento, si rileva che la normativa stabilisce che si considerano soggetti alla
TARI i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, tutte le volte che per i medesimi siano stati rilasciati da parte degli enti competenti gli atti autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI AN, Relatore
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2367/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Associazione_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12164/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RO sez.
34 e pubblicata il 04/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 111154 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 589/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12164/34/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso presentato da Associazione_1 avverso l'avviso di accertamento, con il quale il Comune di RO CA richiedeva il pagamento della TARI relativa all'anno di imposta 2017.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva RO CA sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Associazione_1 chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio RO CA chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Associazione_1 ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo al pagamento della tassa sui rifiuti in relazione ad otto immobili di sua proprietà, lamentando la infondatezza delle ragioni dell'ente impositore.
il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la tesi ed ha rigettato il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Associazione_1 lamentando violazione e falsa applicazione di legge ma riproponendo, sostanzialmente, le questioni già dedotte in primo grado.
Osserva il Collegio che in appello il “thema decidendum” è limitato a tre degli otto immobili, cui si riferisce l'avviso di accertamento, mentre, in relazione ai restanti cinque immobili, la parte ricorrente ha prestato acquiescenza gli accertamenti dell'Ufficio.
Dagli atti emerge con chiarezza che, in riferimento agli immobili siti a Borgo di Sopra numero 15 e numero 17 nonché a quello di Indirizzo_1, Roma Capitale ha utilizzato gli elementi risultanti della banca dati dell'Associazione_3 ed il dettaglio dei dati catastali. Inoltre, risulta che, per le modalità di determinazione della superficie e di calcolo del tributo, sono state considerate come superfici assoggettabili alla Tari i dati della DOCFA presentata dalla Associazione_1
Associazione_1
Quanto al merito del provvedimento, si rileva che la normativa stabilisce che si considerano soggetti alla
TARI i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, tutte le volte che per i medesimi siano stati rilasciati da parte degli enti competenti gli atti autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del grado.