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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 10/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 93/2023, avente ad oggetto “ap- pello avverso sentenza n.7/2023 resa dal Giudice di Pace di Stigliano”
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Gor- Parte_1 C.F._1 goglione al vico IV Novembre 16 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Di Pierro (C.F.
) che lo rappresenta e difende, giusto mandato in atti;
C.F._2
–APPELLANTE –
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Potenza al corso XVIII Agosto 46 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, da cui è rappresentato e difeso ex lege;
– APPELLATO –
* * * * * * * * * * fissata per essere discussa e decisa ex art.437 c.p.c., all'udienza del 10/11/2025, previa trasformazione del rito, la causa è stata trattata per iscritto, a norma dell'art.127 ter c.p.c., avendo le parti depositato note, contenenti conclusioni da ritenersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
previa riassunzione del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Po- Parte_1
tenza (definito con pronuncia di incompetenza per territorio), ha impugnato la sentenza n.7 resa il 20/5/2013 dal Giudice di Pace di Stigliano che, riducendo la sanzione ad €
1 5.000,00, aveva parzialmente accolto l'opposizione da lui proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n.1340/09, emessa il 21/9/2009 dal Controparte_2
per avere egli dichiarato una maggior superficie del fondo rustico
[...]
ritirato dalla coltivazione, così ottenendo indebitamente somme relative all'aiuto comu- nitario previsto dal Reg. CEE 2078/1992. L'appellante ha lamentato che il primo giudi- ce aveva posto a fondamento della decisione le conclusioni del consulente tecnico no- minato, il quale aveva tuttavia omesso di comunicare alle parti la bozza della relazione peritale, in violazione del diritto di difesa. Inoltre, ha evidenziato l'approssimazione dell'accertamento prot.74 del 23/5/2005, eseguito dal Corpo Forestale dello Stato che aveva originato il provvedimento sanzionatorio e la circostanza incontroversa per la quale l'ausiliare del giudice aveva accertato la superficie seminativa a distanza di anni dalla domanda formulata all' , soltanto in ragione della presenza di una fitta vege- CP_3
tazione, richiesta dallo stesso regolamento comunitario per il sostegno al ritiro dei terre- ni dalla coltivazione, di talché, previa rinnovazione della consulenza, ha concluso per l'annullamento del provvedimento sanzionatorio con il favore delle spese processuali.
Il nel costituirsi ha chiesto il Controparte_1
rigetto del gravame, deducendo che il , sulla base del verbale di contestazione del Pt_1
Corpo Forestale di Matera, adeguatamente motivato, aveva indebitamente percepito la somma di € 16.260,78 a titolo di aiuto comunitario per il ritiro dei terreni seminativi, in realtà non coltivati, pari ad ha 4.48.92 e che la sanzione irrogata dall' Controparte_4
, pari ad € 10.840,52 (e poi ridotta dal primo giudice) era conseguente alla minor
[...]
superficie del fondo oggetto della misura prevista dal Reg.2078/1992. Inoltre ha soste- nuto che le risultanze della consulenza tecnica erano state debitamente poste a cono- scenza delle parti, sicché non era ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Giova premettere che il Reg. CEE n.2078/1992 prevede alla misura F la facoltà per gli imprenditori agricoli di ritirare per venti anni dalla produzione fondi rustici seminativi per fini ambientali con sostegno economico riconosciuto per indennizzare il conduttore dalla perdita del reddito, conseguente alla mancata coltivazione del terreno. Logico co- rollario è che alla data prevista dalla norma comunitaria i fondi oggetto del ritiro siano stati seminati e non fossero incolti, stante lo scopo del ritiro del terreno dalla produzio- ne.
2 Ciò premesso, nello specifico dal verbale di contestazione redatto dal Corpo Forestale dello Stato di Matera il 23/5/2005, a seguito di confronto delle areefotogrammetrie rela- tive al 1997 (epoca in cui il ha presentato domanda di ritiro dei fondi dalla produ- Pt_1
zione agricola), tratte dal Sistema Informativo della Montagna e prodotte in copia agli atti e al 2004, effettuate da , si evince che una superficie pari ad € 4.48.92 su CP_3 quella complessiva di € 11.13.90, oggetto della richiesta di aiuto (come da verifiche di funzionari della Regione Basilicata) era costituita da terreno incolto. Tale produzione documentale dell'amministrazione non è stata in alcun modo contestata, quanto alla provenienza ed alle risultanze fotografiche, sicché si ritiene che all'epoca di presenta- zione della domanda solo parte della superficie potesse formare oggetto della misura F del Reg. 2078/1992. Sotto questo profilo la giustificazione resa dal sui lavori di Pt_1
livellamento del terreno, nonché taglio ed asporto della vegetazione erbacea ed arbusti- va con mezzo cingolato per ottemperare a quanto previsto dalla suddetta normativa co- munitaria risultano irrilevanti, atteso che l'appellante, a fronte delle univoche emergen- ze documentali, avrebbe dovuto adeguatamente confutare (indipendentemente dall'eliminazione della vegetazione, compiuta peraltro solo di recente rispetto al con- trollo eseguito dal Corpo Forestale dello Stato) che nel 1997 quei fondi fossero stati in- tegralmente destinati alla coltivazione, in modo tale da giustificare il ritiro ventennale degli stessi dalla produzione.
In altri termini le motivazioni addotte dai verbalizzanti a sostegno della violazione con- testata con l'ordinanza ingiunzione n.1340/09 prescindono dallo stato del terreno al momento del controllo e muovono dal rilievo che solo parte di esso alla data della do- manda fosse coltivato, quale seminativo, sicché nessuna influenza spiega la lamentata omessa misurazione delle singole particelle ad opera del Corpo Forestale dello Stato o dell'ausiliario del giudice (in presenza peraltro di lavori di ripulitura e livellamento ese- guiti medio tempore dal ), essendo stata in concreto accertata, tramite rilievi aero- Pt_1
fotogrammetrici nel 1997 una superficie, pari ad ha 4.48.92, non destinata alla coltiva- zione,ossia superiore al 20% rispetto a quella ammessa con la domanda, da cui conse- gue la decadenza dal relativo beneficio economico con obbligo per l'istante di restituire le somme indebitamente percepite e con la sanzione amministrativa stabilita dall'art.3 legge n.898/1986.
Pertanto devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione le censure (anche di natura
3 procedurale) mosse dall'appellante all'elaborato peritale, trovando l'ordinanza ingiun- zione giustificazione negli accertamenti dell'originario stato dei luoghi compiuti dai verbalizzanti, da cui consegue la conferma della pronuncia impugnata, relativamente al- la legittimità della sanzione amministrativa irrogata.
Con In applicazione del principio della soccombenza, va disposta altresì la condanna del
[...
al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente giudizio che, per la semplicità della questione giuridica trattata, sono liquidate in misura prossima ai minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014, par ad € 1.400,00 (€ 250 studio, € 250 fase introdut- tiva, € 500 trattazione, € 500 decisione) per onorari, oltre accessori di legge.
A norma dell'art. 13 comma uno quater D.P.R.115/2002, stante il rigetto del gravame,
l'appellante va dichiarato tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti del con atto di rias- Controparte_1
sunzione notificato il 17/1/2023 avverso la sentenza n.7 resa il 20/5/2013 dal Giudice di
Pace di Stigliano, a seguito della pronuncia di incompetenza territoriale emessa dal Tri- bunale di Potenza n.1112/2022, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore del Controparte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.400,00 per
[...]
onorari, oltre accessori di legge;
- dichiara il tenuto al versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato. Pt_1
Così deciso in Matera, il 10-4-2025
Il Giudice
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 93/2023, avente ad oggetto “ap- pello avverso sentenza n.7/2023 resa dal Giudice di Pace di Stigliano”
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Gor- Parte_1 C.F._1 goglione al vico IV Novembre 16 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Di Pierro (C.F.
) che lo rappresenta e difende, giusto mandato in atti;
C.F._2
–APPELLANTE –
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Potenza al corso XVIII Agosto 46 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, da cui è rappresentato e difeso ex lege;
– APPELLATO –
* * * * * * * * * * fissata per essere discussa e decisa ex art.437 c.p.c., all'udienza del 10/11/2025, previa trasformazione del rito, la causa è stata trattata per iscritto, a norma dell'art.127 ter c.p.c., avendo le parti depositato note, contenenti conclusioni da ritenersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
previa riassunzione del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Po- Parte_1
tenza (definito con pronuncia di incompetenza per territorio), ha impugnato la sentenza n.7 resa il 20/5/2013 dal Giudice di Pace di Stigliano che, riducendo la sanzione ad €
1 5.000,00, aveva parzialmente accolto l'opposizione da lui proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n.1340/09, emessa il 21/9/2009 dal Controparte_2
per avere egli dichiarato una maggior superficie del fondo rustico
[...]
ritirato dalla coltivazione, così ottenendo indebitamente somme relative all'aiuto comu- nitario previsto dal Reg. CEE 2078/1992. L'appellante ha lamentato che il primo giudi- ce aveva posto a fondamento della decisione le conclusioni del consulente tecnico no- minato, il quale aveva tuttavia omesso di comunicare alle parti la bozza della relazione peritale, in violazione del diritto di difesa. Inoltre, ha evidenziato l'approssimazione dell'accertamento prot.74 del 23/5/2005, eseguito dal Corpo Forestale dello Stato che aveva originato il provvedimento sanzionatorio e la circostanza incontroversa per la quale l'ausiliare del giudice aveva accertato la superficie seminativa a distanza di anni dalla domanda formulata all' , soltanto in ragione della presenza di una fitta vege- CP_3
tazione, richiesta dallo stesso regolamento comunitario per il sostegno al ritiro dei terre- ni dalla coltivazione, di talché, previa rinnovazione della consulenza, ha concluso per l'annullamento del provvedimento sanzionatorio con il favore delle spese processuali.
Il nel costituirsi ha chiesto il Controparte_1
rigetto del gravame, deducendo che il , sulla base del verbale di contestazione del Pt_1
Corpo Forestale di Matera, adeguatamente motivato, aveva indebitamente percepito la somma di € 16.260,78 a titolo di aiuto comunitario per il ritiro dei terreni seminativi, in realtà non coltivati, pari ad ha 4.48.92 e che la sanzione irrogata dall' Controparte_4
, pari ad € 10.840,52 (e poi ridotta dal primo giudice) era conseguente alla minor
[...]
superficie del fondo oggetto della misura prevista dal Reg.2078/1992. Inoltre ha soste- nuto che le risultanze della consulenza tecnica erano state debitamente poste a cono- scenza delle parti, sicché non era ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Giova premettere che il Reg. CEE n.2078/1992 prevede alla misura F la facoltà per gli imprenditori agricoli di ritirare per venti anni dalla produzione fondi rustici seminativi per fini ambientali con sostegno economico riconosciuto per indennizzare il conduttore dalla perdita del reddito, conseguente alla mancata coltivazione del terreno. Logico co- rollario è che alla data prevista dalla norma comunitaria i fondi oggetto del ritiro siano stati seminati e non fossero incolti, stante lo scopo del ritiro del terreno dalla produzio- ne.
2 Ciò premesso, nello specifico dal verbale di contestazione redatto dal Corpo Forestale dello Stato di Matera il 23/5/2005, a seguito di confronto delle areefotogrammetrie rela- tive al 1997 (epoca in cui il ha presentato domanda di ritiro dei fondi dalla produ- Pt_1
zione agricola), tratte dal Sistema Informativo della Montagna e prodotte in copia agli atti e al 2004, effettuate da , si evince che una superficie pari ad € 4.48.92 su CP_3 quella complessiva di € 11.13.90, oggetto della richiesta di aiuto (come da verifiche di funzionari della Regione Basilicata) era costituita da terreno incolto. Tale produzione documentale dell'amministrazione non è stata in alcun modo contestata, quanto alla provenienza ed alle risultanze fotografiche, sicché si ritiene che all'epoca di presenta- zione della domanda solo parte della superficie potesse formare oggetto della misura F del Reg. 2078/1992. Sotto questo profilo la giustificazione resa dal sui lavori di Pt_1
livellamento del terreno, nonché taglio ed asporto della vegetazione erbacea ed arbusti- va con mezzo cingolato per ottemperare a quanto previsto dalla suddetta normativa co- munitaria risultano irrilevanti, atteso che l'appellante, a fronte delle univoche emergen- ze documentali, avrebbe dovuto adeguatamente confutare (indipendentemente dall'eliminazione della vegetazione, compiuta peraltro solo di recente rispetto al con- trollo eseguito dal Corpo Forestale dello Stato) che nel 1997 quei fondi fossero stati in- tegralmente destinati alla coltivazione, in modo tale da giustificare il ritiro ventennale degli stessi dalla produzione.
In altri termini le motivazioni addotte dai verbalizzanti a sostegno della violazione con- testata con l'ordinanza ingiunzione n.1340/09 prescindono dallo stato del terreno al momento del controllo e muovono dal rilievo che solo parte di esso alla data della do- manda fosse coltivato, quale seminativo, sicché nessuna influenza spiega la lamentata omessa misurazione delle singole particelle ad opera del Corpo Forestale dello Stato o dell'ausiliario del giudice (in presenza peraltro di lavori di ripulitura e livellamento ese- guiti medio tempore dal ), essendo stata in concreto accertata, tramite rilievi aero- Pt_1
fotogrammetrici nel 1997 una superficie, pari ad ha 4.48.92, non destinata alla coltiva- zione,ossia superiore al 20% rispetto a quella ammessa con la domanda, da cui conse- gue la decadenza dal relativo beneficio economico con obbligo per l'istante di restituire le somme indebitamente percepite e con la sanzione amministrativa stabilita dall'art.3 legge n.898/1986.
Pertanto devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione le censure (anche di natura
3 procedurale) mosse dall'appellante all'elaborato peritale, trovando l'ordinanza ingiun- zione giustificazione negli accertamenti dell'originario stato dei luoghi compiuti dai verbalizzanti, da cui consegue la conferma della pronuncia impugnata, relativamente al- la legittimità della sanzione amministrativa irrogata.
Con In applicazione del principio della soccombenza, va disposta altresì la condanna del
[...
al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente giudizio che, per la semplicità della questione giuridica trattata, sono liquidate in misura prossima ai minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014, par ad € 1.400,00 (€ 250 studio, € 250 fase introdut- tiva, € 500 trattazione, € 500 decisione) per onorari, oltre accessori di legge.
A norma dell'art. 13 comma uno quater D.P.R.115/2002, stante il rigetto del gravame,
l'appellante va dichiarato tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti del con atto di rias- Controparte_1
sunzione notificato il 17/1/2023 avverso la sentenza n.7 resa il 20/5/2013 dal Giudice di
Pace di Stigliano, a seguito della pronuncia di incompetenza territoriale emessa dal Tri- bunale di Potenza n.1112/2022, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore del Controparte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.400,00 per
[...]
onorari, oltre accessori di legge;
- dichiara il tenuto al versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato. Pt_1
Così deciso in Matera, il 10-4-2025
Il Giudice
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