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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/06/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 27 GIUGNO 2025
N.R.G. 1569/2025
All'udienza del 27 Giugno 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:12 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
28 Maggio 2025.
Sono presenti:
- Gli Avv. ti Michele Ceruso ed Annunziata Modafferi per il ricorrente, collegati tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Maurizio Cimino per , collegato tramite CP_1
piattaforma teams;
- Per l nessuno è Controparte_2
presente;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. Gli Avvocati Ceruso e Modafferi rilevano che l'atto impugnato è nullo perché il resistente omette di allegare l'atto presupposto ed alla luce delle difese dello stesso il ruolo da riportare nella comunicazione CP_2
impugnata, sarebbe dovuto essere quello relativo alle sentenze citate.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
L'avv. Cimino insiste nella condanna alle spese con distrazione.
Alle ore 9:22, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 14:47 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 14,51;
2 Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria D.
Romeo, all'udienza del 27 Giugno 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
1569/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv. ti Parte_1
Michele Ceruso e Annunziata Modafferi, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Cimino;
3 resistente
E
Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro-
[...]
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di;
CP_4 CP_4
resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore, sulle conclusioni delle parti, dei seguenti,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 Maggio 2025, regolarmente notificato, ha impugnato la comunicazione Parte_1
preventiva di ipoteca n.11076202500003672000, notificata a mezzo p.e.c. il 15/04/2025 limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento n.11020150012449707000,
n.11020190047086568000 e n.11020200002035230000.
Il ricorrente eccepiva la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento riportate nella comunicazione, la violazione dell'articolo 6 comma
1L.212/2000, nonché la violazione di cui all'art. 25 DPR
602/73 e la prescrizione e/o decadenza del credito.
Si costituivano in giudizio entrambi i resistenti che rilevavano che gli atti opposti erano stati già in precedenza impugnati dal Sig. in seguito alla notifica Parte_1
della comunicazione preventiva di ipoteca
4 n.11076202200008064000 ed il relativo giudizio con le medesime contestazioni oggi sollevate, promosso innanzi all'intestato Tribunale, sezione lavoro (Rg. 3298/2022) e si era concluso con la sentenza di rigetto n.1244/2023 del
31/10/2023. L'Ente impositore, inoltre, sollevava la tardiva notifica dell'atto introduttivo del giudizio, pervenuto all'Amministrazione il 3 giugno 2025, in violazione del termine di legge di 30 giorni, pur richiamato dal giudice adito, antecedenti alla data della prima udienza di comparizione delle parti fissata per il 27 giugno p.v.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta a sentenza.
In via preliminare, quanto all'eccezione di tardiva notifica del ricorso, sollevata dall'ente, va detto che la costituzione dello stesso, anche se tardiva, sana la nullità della notifica dell'atto introduttivo.
Sempre in via preliminare va eccepita la decadenza, da parte del ricorrente in ordine alle questioni formali dedotte avverso l'atto impugnato. Ciò in quanto per le opposizioni agli atti esecutivi, che includono i vizi formali delle cartelle esattoriali, secondo l'art. 617 c.p.c. , queste, vanno sollevato entro il termine di gg. 20 dalla notifica dell'atto, che, nel caso che ci occupa è pervenuto in data 15 aprile, mentre il ricorso è stato depositato il 12 maggio, oltre il detto termine.
Ciò posto va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso, che, le questioni dedotte avverso gli atti opposti sono state, già affrontate nel proc. n. 3298/2022,
5 definito con la sentenza n. 1244/2023, emessa dall'intestato
Tribunale, che, ha accertato definitivamente la ritualità delle notifiche delle cartelle sottese all'atto impugnato, nonché di tutti gli atti presupposti e la legittimità della procedura di riscossione, di cui la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 15/4/2025 costituisce la naturale e tempestiva prosecuzione.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Quanto alle spese di lite, le stesse vengono compensate, considerate le motivazioni a base della presente pronuncia, che, non affrontano il merito della pretesa.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Cosi deciso in Palmi lì 27 Giugno 2025.
Il G.O.P.
D. ssa Maria
D. Romeo
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SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 27 GIUGNO 2025
N.R.G. 1569/2025
All'udienza del 27 Giugno 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:12 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
28 Maggio 2025.
Sono presenti:
- Gli Avv. ti Michele Ceruso ed Annunziata Modafferi per il ricorrente, collegati tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Maurizio Cimino per , collegato tramite CP_1
piattaforma teams;
- Per l nessuno è Controparte_2
presente;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. Gli Avvocati Ceruso e Modafferi rilevano che l'atto impugnato è nullo perché il resistente omette di allegare l'atto presupposto ed alla luce delle difese dello stesso il ruolo da riportare nella comunicazione CP_2
impugnata, sarebbe dovuto essere quello relativo alle sentenze citate.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
L'avv. Cimino insiste nella condanna alle spese con distrazione.
Alle ore 9:22, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 14:47 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 14,51;
2 Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria D.
Romeo, all'udienza del 27 Giugno 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
1569/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv. ti Parte_1
Michele Ceruso e Annunziata Modafferi, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Cimino;
3 resistente
E
Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro-
[...]
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di;
CP_4 CP_4
resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore, sulle conclusioni delle parti, dei seguenti,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 Maggio 2025, regolarmente notificato, ha impugnato la comunicazione Parte_1
preventiva di ipoteca n.11076202500003672000, notificata a mezzo p.e.c. il 15/04/2025 limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento n.11020150012449707000,
n.11020190047086568000 e n.11020200002035230000.
Il ricorrente eccepiva la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento riportate nella comunicazione, la violazione dell'articolo 6 comma
1L.212/2000, nonché la violazione di cui all'art. 25 DPR
602/73 e la prescrizione e/o decadenza del credito.
Si costituivano in giudizio entrambi i resistenti che rilevavano che gli atti opposti erano stati già in precedenza impugnati dal Sig. in seguito alla notifica Parte_1
della comunicazione preventiva di ipoteca
4 n.11076202200008064000 ed il relativo giudizio con le medesime contestazioni oggi sollevate, promosso innanzi all'intestato Tribunale, sezione lavoro (Rg. 3298/2022) e si era concluso con la sentenza di rigetto n.1244/2023 del
31/10/2023. L'Ente impositore, inoltre, sollevava la tardiva notifica dell'atto introduttivo del giudizio, pervenuto all'Amministrazione il 3 giugno 2025, in violazione del termine di legge di 30 giorni, pur richiamato dal giudice adito, antecedenti alla data della prima udienza di comparizione delle parti fissata per il 27 giugno p.v.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta a sentenza.
In via preliminare, quanto all'eccezione di tardiva notifica del ricorso, sollevata dall'ente, va detto che la costituzione dello stesso, anche se tardiva, sana la nullità della notifica dell'atto introduttivo.
Sempre in via preliminare va eccepita la decadenza, da parte del ricorrente in ordine alle questioni formali dedotte avverso l'atto impugnato. Ciò in quanto per le opposizioni agli atti esecutivi, che includono i vizi formali delle cartelle esattoriali, secondo l'art. 617 c.p.c. , queste, vanno sollevato entro il termine di gg. 20 dalla notifica dell'atto, che, nel caso che ci occupa è pervenuto in data 15 aprile, mentre il ricorso è stato depositato il 12 maggio, oltre il detto termine.
Ciò posto va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso, che, le questioni dedotte avverso gli atti opposti sono state, già affrontate nel proc. n. 3298/2022,
5 definito con la sentenza n. 1244/2023, emessa dall'intestato
Tribunale, che, ha accertato definitivamente la ritualità delle notifiche delle cartelle sottese all'atto impugnato, nonché di tutti gli atti presupposti e la legittimità della procedura di riscossione, di cui la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 15/4/2025 costituisce la naturale e tempestiva prosecuzione.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Quanto alle spese di lite, le stesse vengono compensate, considerate le motivazioni a base della presente pronuncia, che, non affrontano il merito della pretesa.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Cosi deciso in Palmi lì 27 Giugno 2025.
Il G.O.P.
D. ssa Maria
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