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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
Nella persona della dott.ssa Claudia Spiga in funzione di Giudice monocratico, nella causa iscritta al n. 9779 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CARMELO ASSENNATO
Attrice
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
Convenuto oggetto: revoca finanziamento, risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
a seguito di pronuncia di difetto di giurisdizione con Parte_1
conseguente indicazione del G.O. quale giudice munito della giurisdizione resa dal Tar Palermo con sentenza del 12.10.2021, ha riproposto, ex art. 59 co. 2 L.
69/2009, la domanda ivi avanzata nei confronti dell' Parte_2
.
[...]
Ha quindi esposto che all'esito del bando del 30.6.2017 indetto dall'Assessorato convenuto per l'erogazione di fondi comunitari di cui all'Azione 3.5.1-2 del PO
FESR 2014-2020 e finalizzati ad aiutare le imprese in avviamento, era stata ammessa all'assegnazione delle agevolazioni economiche previste.
In particolare, premesso di aver presentato un progetto per la ristrutturazione di un piccolo immobile di sua proprietà da destinare all'attività di “affittacamere affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
1 breakfast, residence” per un ammontare complessivo di € 115.697,41e di essere stata ammessa al finanziamento per l'importo del 75%, pari euro 86.773,06, in forza di D.D.G. n. 1762 del 12.11.2018, ha lamentato la mancata erogazione di detto contributo. Ed invero, pur avendo trasmesso la documentazione richiesta nel bando e comprovante la capacità economico-finanziaria per far fronte con mezzi propri alle spese ulteriori per un ammontare pari ad euro 28.934,35 e aver, quindi, adempiuto gli obblighi su di essa gravanti, l'amministrazione non le aveva corrisposto il finanziamento già concesso, senza peraltro adottare un espresso atto di revoca.
L'attrice ha quindi domandato l'accertamento del suo diritto al conseguimento del finanziamento previsto e la condanna dell'Assessorato al pagamento del contributo dovuto, oltre al risarcimento del danno patito a titolo di danno emergente (per l'aumento dei costi necessari alla realizzazione del progetto, medio termine verificatosi) e il lucro cessante (pari al mancato guadagno per l'attività di impresa nella misura del 10% dell'investimento per ciascun anno di ritardo nell'erogazione del finanziamento).
L'amministrazione convenuta si è costituita domandano il rigetto delle domande.
L'Assessorato ha esposto che la società non aveva mai trasmesso, nonostante reiterati solleciti, l'attestazione rilasciata da un istituto di credito comprovante la reale capacità finanziaria della stessa di far fronte alla quota di cofinanziamento a proprio carico e agli impegni finanziari assunti, nelle forme e nei modi espressamente previsti dal bando. Ha, pertanto, sottolineato come il mancato assolvimento di detto onere ha impedito all'amministrazione di accertare il possesso dei requisiti richiesti dal bando per la concessione del finanziamento e, dunque, precluso l'erogazione del contributo pubblico.
La causa, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata posta in decisione all'udienza del 12 novembre 2024.
****************************************************************
Richiamata la pronuncia resa dal Tar Palermo in relazione alla giurisdizione del
G.O., va rilevato come le contestazioni mosse da parte attrice si inseriscono in un rapporto tra ente pubblico creditore e soggetto finanziato, nel quale sono riconoscibili posizioni sostanziali di diritto soggettivo e non di mero interesse legittimo.
Tale deve qualificarsi la posizione di colui che, ammesso al finanziamento, non lo ottiene per circostanze che attengo alla fase esecutiva del rapporto, e che
2 intervengono quindi all'esito della fase discrezionale di scelta del beneficiario.
Ed invero, il provvedimento di ammissione al finanziamento adottato all'esito della graduatoria fra le imprese richiedenti, già crea un credito dell'impresa al contributo, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall'amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto dell'impresa al finanziamento, sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario.
Nel merito la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, infatti, il bando (art. 5.1.) prevedeva espressamente alcuni obblighi in capo al beneficiario del finanziamento ed, in particolare, (lett. m)
l'obbligo di “fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento comunque richieste dalla e/o Controparte_1
dagli enti della incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la CP_1
verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al paragrafo 2.2., entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta”.
Tra le obbligazioni gravanti sulla società vi era, dunque, quella di trasmettere la documentazione idonea a dimostrare il requisito di ammissibilità al finanziamento e, segnatamente, quello di “presentare l'attestazione rilasciata da un istituto di credito comprovante la solidità dell'impresa istante, nonché la reale capacità di fare fronte sia alla quota di cofinanziamento a proprio carico che alle esigenze tecniche e agli impegni finanziari assunti”, a corredo della domanda di partecipazione.
L'esatto adempimento di detto obbligo era previsto dal bando a pena di decadenza del beneficio concesso (art. 5.4, lett.b).
Orbene, dalla lettura degli atti di causa è emerso che la Parte_1
ha, dapprima, prodotto un documento attestante la capacità finanziaria della società redatto in data 19.9.2017 da , consulente finanziario Persona_1
della documento, tuttavia, disconosciuto dall'istituto di Controparte_2
credito che, con pec del 6.9.2019 indirizzata all'amministrazione regionale, ha specificato che è un consulente finanziario esterno alla banca, Persona_1 con il quale quest'ultima ha stipulato un contratto di agenzia e che, pertanto, costui non è autorizzato a rappresentare la e a spenderne il nome. CP_2
Non risulta idoneo ad attestare il requisito di ammissibilità indicato dal bando di gara neppure la successiva documentazione trasmessa dall'impresa all'Assessorato regionale, costituita dall'attestazione rilasciata in data
3 11.6.2021 dal revisore legale dei conti della Vitale Contract s.r.l. , il Dott.
, in quanto non rilasciata da un istituto di credito, come Persona_2
espressamente previsto dalla lex specialis.
Ritiene questo decidente non idonea ad integrare la documentazione chiesta dal bando di gara neppure la successiva documentazione prodotta dalla società e redatta dall'istituto di credito BPM, con cui viene precisato che
[...]
“è cliente presso la banca (….), che disponga di mezzi finanziari Controparte_3
adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva”. Ed invero, detta attestazione risulta formulata in maniera generica, non contiene gli elementi richiesti dal bando e nello specifico uno concreta valutazione, da parte del soggetto qualificato, relativa alla capacità del soggetto ammesso al bando, di realizzare il progetto finanziato sia in relazione alla quota di denaro ammessa al finanziamento che della quota a suo carico, tenendo conto delle esigenze tecniche e finanziarie connesse agli impegni finanziari assunti.
Pur volendo quindi ritenere, in ossequio ad un principio sostanzialistico, che l'attestazione in questione potesse essere resa anche con documento non corrispondente al modello allegato dall'amministrazione, requisito imprescindibile va comunque rinvenuto nella necessaria idoneità dell'atto ad attestare la concreta capacità finanziaria ed organizzativa della società, a realizzare il progetto finanziato.
Solo in detta ipotesi infatti l'interesse pubblico sotteso all'elargizione finalizzata all'attività imprenditoriale, poteva dirsi concretamente realizzato e al contempo adempiuto l'obbligo assunto dal soggetto ammesso al finanziamento.
Orbene, sulla base del compendio probatorio in atti, ritiene questo Tribunale che la società attrice non abbia adempiuto l'obbligazione di cui all'art.
5.1 del bando, non avendo mai realmente trasmesso all'amministrazione la documentazione comprovante il requisito di ammissibilità al finanziamento o comunque non avendo fornito la prova di aver correttamente adempiuto a tutti gli oneri su di essa gravanti.
A fronte di tale inadempimento, deve quindi escludersi il diritto dell'attrice al conseguimento del finanziamento ammesso.
A nulla rileva poi la dedotta mancata adozione di un provvedimento espresso di revoca del precedente provvedimento di ammissione al finanziamento, in
4 quanto, si controverte nella specie, non della conformità del procedimento amministrativo alle sue specifiche prescrizioni, ma (come peraltro rilevato nella pronuncia resa dal Giudice amministrativo) dei diritti che conseguono dal provvedimento di ammissione.
La domanda di parte attrice deve pertanto essere respinta.
Esclusa l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione convenuta e non ravvisandosi pertanto nella mancata elargizione del finanziamento gli estremi né dell'inadempimento contrattuale, né dell'atto illecito ex art. 2043 c.c., va altresì respinta anche la domanda di risarcimento del danno.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (pari a € 86.773,00) e dell'attività espletata, in € 8.433,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando:
• Rigetta le domande avanzate da Vitale Contract s.r.l. nei confronti dell' . Controparte_4
• Condanna Vitale Contract s.r.l. a pagare al convenuto le spese di lite che si liquidano in 8.433,00 euro oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Palermo, 10 marzo 2025
Il Giudice
Claudia Spiga
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
Nella persona della dott.ssa Claudia Spiga in funzione di Giudice monocratico, nella causa iscritta al n. 9779 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CARMELO ASSENNATO
Attrice
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
Convenuto oggetto: revoca finanziamento, risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
a seguito di pronuncia di difetto di giurisdizione con Parte_1
conseguente indicazione del G.O. quale giudice munito della giurisdizione resa dal Tar Palermo con sentenza del 12.10.2021, ha riproposto, ex art. 59 co. 2 L.
69/2009, la domanda ivi avanzata nei confronti dell' Parte_2
.
[...]
Ha quindi esposto che all'esito del bando del 30.6.2017 indetto dall'Assessorato convenuto per l'erogazione di fondi comunitari di cui all'Azione 3.5.1-2 del PO
FESR 2014-2020 e finalizzati ad aiutare le imprese in avviamento, era stata ammessa all'assegnazione delle agevolazioni economiche previste.
In particolare, premesso di aver presentato un progetto per la ristrutturazione di un piccolo immobile di sua proprietà da destinare all'attività di “affittacamere affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
1 breakfast, residence” per un ammontare complessivo di € 115.697,41e di essere stata ammessa al finanziamento per l'importo del 75%, pari euro 86.773,06, in forza di D.D.G. n. 1762 del 12.11.2018, ha lamentato la mancata erogazione di detto contributo. Ed invero, pur avendo trasmesso la documentazione richiesta nel bando e comprovante la capacità economico-finanziaria per far fronte con mezzi propri alle spese ulteriori per un ammontare pari ad euro 28.934,35 e aver, quindi, adempiuto gli obblighi su di essa gravanti, l'amministrazione non le aveva corrisposto il finanziamento già concesso, senza peraltro adottare un espresso atto di revoca.
L'attrice ha quindi domandato l'accertamento del suo diritto al conseguimento del finanziamento previsto e la condanna dell'Assessorato al pagamento del contributo dovuto, oltre al risarcimento del danno patito a titolo di danno emergente (per l'aumento dei costi necessari alla realizzazione del progetto, medio termine verificatosi) e il lucro cessante (pari al mancato guadagno per l'attività di impresa nella misura del 10% dell'investimento per ciascun anno di ritardo nell'erogazione del finanziamento).
L'amministrazione convenuta si è costituita domandano il rigetto delle domande.
L'Assessorato ha esposto che la società non aveva mai trasmesso, nonostante reiterati solleciti, l'attestazione rilasciata da un istituto di credito comprovante la reale capacità finanziaria della stessa di far fronte alla quota di cofinanziamento a proprio carico e agli impegni finanziari assunti, nelle forme e nei modi espressamente previsti dal bando. Ha, pertanto, sottolineato come il mancato assolvimento di detto onere ha impedito all'amministrazione di accertare il possesso dei requisiti richiesti dal bando per la concessione del finanziamento e, dunque, precluso l'erogazione del contributo pubblico.
La causa, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata posta in decisione all'udienza del 12 novembre 2024.
****************************************************************
Richiamata la pronuncia resa dal Tar Palermo in relazione alla giurisdizione del
G.O., va rilevato come le contestazioni mosse da parte attrice si inseriscono in un rapporto tra ente pubblico creditore e soggetto finanziato, nel quale sono riconoscibili posizioni sostanziali di diritto soggettivo e non di mero interesse legittimo.
Tale deve qualificarsi la posizione di colui che, ammesso al finanziamento, non lo ottiene per circostanze che attengo alla fase esecutiva del rapporto, e che
2 intervengono quindi all'esito della fase discrezionale di scelta del beneficiario.
Ed invero, il provvedimento di ammissione al finanziamento adottato all'esito della graduatoria fra le imprese richiedenti, già crea un credito dell'impresa al contributo, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall'amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto dell'impresa al finanziamento, sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario.
Nel merito la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, infatti, il bando (art. 5.1.) prevedeva espressamente alcuni obblighi in capo al beneficiario del finanziamento ed, in particolare, (lett. m)
l'obbligo di “fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento comunque richieste dalla e/o Controparte_1
dagli enti della incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la CP_1
verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al paragrafo 2.2., entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta”.
Tra le obbligazioni gravanti sulla società vi era, dunque, quella di trasmettere la documentazione idonea a dimostrare il requisito di ammissibilità al finanziamento e, segnatamente, quello di “presentare l'attestazione rilasciata da un istituto di credito comprovante la solidità dell'impresa istante, nonché la reale capacità di fare fronte sia alla quota di cofinanziamento a proprio carico che alle esigenze tecniche e agli impegni finanziari assunti”, a corredo della domanda di partecipazione.
L'esatto adempimento di detto obbligo era previsto dal bando a pena di decadenza del beneficio concesso (art. 5.4, lett.b).
Orbene, dalla lettura degli atti di causa è emerso che la Parte_1
ha, dapprima, prodotto un documento attestante la capacità finanziaria della società redatto in data 19.9.2017 da , consulente finanziario Persona_1
della documento, tuttavia, disconosciuto dall'istituto di Controparte_2
credito che, con pec del 6.9.2019 indirizzata all'amministrazione regionale, ha specificato che è un consulente finanziario esterno alla banca, Persona_1 con il quale quest'ultima ha stipulato un contratto di agenzia e che, pertanto, costui non è autorizzato a rappresentare la e a spenderne il nome. CP_2
Non risulta idoneo ad attestare il requisito di ammissibilità indicato dal bando di gara neppure la successiva documentazione trasmessa dall'impresa all'Assessorato regionale, costituita dall'attestazione rilasciata in data
3 11.6.2021 dal revisore legale dei conti della Vitale Contract s.r.l. , il Dott.
, in quanto non rilasciata da un istituto di credito, come Persona_2
espressamente previsto dalla lex specialis.
Ritiene questo decidente non idonea ad integrare la documentazione chiesta dal bando di gara neppure la successiva documentazione prodotta dalla società e redatta dall'istituto di credito BPM, con cui viene precisato che
[...]
“è cliente presso la banca (….), che disponga di mezzi finanziari Controparte_3
adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva”. Ed invero, detta attestazione risulta formulata in maniera generica, non contiene gli elementi richiesti dal bando e nello specifico uno concreta valutazione, da parte del soggetto qualificato, relativa alla capacità del soggetto ammesso al bando, di realizzare il progetto finanziato sia in relazione alla quota di denaro ammessa al finanziamento che della quota a suo carico, tenendo conto delle esigenze tecniche e finanziarie connesse agli impegni finanziari assunti.
Pur volendo quindi ritenere, in ossequio ad un principio sostanzialistico, che l'attestazione in questione potesse essere resa anche con documento non corrispondente al modello allegato dall'amministrazione, requisito imprescindibile va comunque rinvenuto nella necessaria idoneità dell'atto ad attestare la concreta capacità finanziaria ed organizzativa della società, a realizzare il progetto finanziato.
Solo in detta ipotesi infatti l'interesse pubblico sotteso all'elargizione finalizzata all'attività imprenditoriale, poteva dirsi concretamente realizzato e al contempo adempiuto l'obbligo assunto dal soggetto ammesso al finanziamento.
Orbene, sulla base del compendio probatorio in atti, ritiene questo Tribunale che la società attrice non abbia adempiuto l'obbligazione di cui all'art.
5.1 del bando, non avendo mai realmente trasmesso all'amministrazione la documentazione comprovante il requisito di ammissibilità al finanziamento o comunque non avendo fornito la prova di aver correttamente adempiuto a tutti gli oneri su di essa gravanti.
A fronte di tale inadempimento, deve quindi escludersi il diritto dell'attrice al conseguimento del finanziamento ammesso.
A nulla rileva poi la dedotta mancata adozione di un provvedimento espresso di revoca del precedente provvedimento di ammissione al finanziamento, in
4 quanto, si controverte nella specie, non della conformità del procedimento amministrativo alle sue specifiche prescrizioni, ma (come peraltro rilevato nella pronuncia resa dal Giudice amministrativo) dei diritti che conseguono dal provvedimento di ammissione.
La domanda di parte attrice deve pertanto essere respinta.
Esclusa l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione convenuta e non ravvisandosi pertanto nella mancata elargizione del finanziamento gli estremi né dell'inadempimento contrattuale, né dell'atto illecito ex art. 2043 c.c., va altresì respinta anche la domanda di risarcimento del danno.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (pari a € 86.773,00) e dell'attività espletata, in € 8.433,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando:
• Rigetta le domande avanzate da Vitale Contract s.r.l. nei confronti dell' . Controparte_4
• Condanna Vitale Contract s.r.l. a pagare al convenuto le spese di lite che si liquidano in 8.433,00 euro oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Palermo, 10 marzo 2025
Il Giudice
Claudia Spiga
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