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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/10/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del 24/10/2025, ha pronunciato la seguente, SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 4294/2021 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F.: , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Patti, Via Trieste n. 16 presso lo studio dell'Avv. Antonio Timpanaro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
-resistente- OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 01/12/2021, il sig. impugnava la comunicazione del Parte_1 CP_1
10/05/2021, con la quale l' previdenziale aveva riconosciuto un credito in suo favore pari ad € CP_1
2.739,42, disponendo tuttavia la compensazione con un indebito di € 2.720,41. Il ricorrente deduceva l'illegittimità della trattenuta, contestando l'esistenza dell'indebito e invocando i principi di buona fede, legittimo affidamento e la decadenza dell'azione di recupero. L' si costituiva in giudizio con memoria dell'11/11/2022, depositando relazione amministrativa e CP_1 documentazione, da cui risultava che con provvedimento di ricostituzione del 10/12/2019 (n. 2091807800184) l'indebito era stato annullato e la prestazione totalmente rimessa in pagamento, con attribuzione al ricorrente di un credito pari ad € 6.242,79. Pertanto, deduceva che un'eventuale ulteriore erogazione in favore del ricorrente avrebbe costituito una duplicazione del pagamento. Alla luce di quanto esposto chiedeva la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite tenuto conto del comportamento dell' . Controparte_2
La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza odierna la causa, veniva discussa e decisa con la presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non via siano ragioni ostative alla pronunzia di cessazione della materia del contendere, essendo palesemente venuto meno ogni interesse del ricorrente alla naturale prosecuzione del giudizio con una sentenza di accertamento di un fatto già ottenuto, avendo l' provveduto alla CP_1 corretta ricostituzione della pensione con il conseguente annullamento dell'indebito e la remissione in pagamento della pensione del 2016, e per converso non risultando alcun interesse da parte dell' a CP_1 resistere, dal momento che l'annullamento era già stato disposto in via amministrativa. Alla luce di quanto sopra va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti, quando sia accertata, come nel caso in esame, la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire, facendo venire meno la necessità di una pronuncia del Giudice, la materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche d'ufficio. (Cass. Civ. sez. unite 21/04/1982, n.2463). Le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza, salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione. Nel caso che occupa, parte ricorrente insiste nella condanna alle spese. Orbene facendo corretta applicazione, al caso odierno, del principio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che il presente giudizio è stato incardinato in data 01/12/2021.
L' ha annullato l'indebito e provveduto alla ricostituzione della pensione, come riscontrabile dalla CP_1 lettura degli atti processuali e dalla documentazione prodotta dall'Ente previdenziale, il 10/12/2019 e quindi antecedentemente alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio. A questo punto appare evidente che l' al momento della pendenza del giudizio era adempiente, CP_1 ragion per cui ritiene questo decidente che le spese vadano compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 CP_ contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Patti, 24/10/2025. Il Giudice on. Antonino Casdia
, nato a [...] il [...], C.F.: , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Patti, Via Trieste n. 16 presso lo studio dell'Avv. Antonio Timpanaro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
-resistente- OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 01/12/2021, il sig. impugnava la comunicazione del Parte_1 CP_1
10/05/2021, con la quale l' previdenziale aveva riconosciuto un credito in suo favore pari ad € CP_1
2.739,42, disponendo tuttavia la compensazione con un indebito di € 2.720,41. Il ricorrente deduceva l'illegittimità della trattenuta, contestando l'esistenza dell'indebito e invocando i principi di buona fede, legittimo affidamento e la decadenza dell'azione di recupero. L' si costituiva in giudizio con memoria dell'11/11/2022, depositando relazione amministrativa e CP_1 documentazione, da cui risultava che con provvedimento di ricostituzione del 10/12/2019 (n. 2091807800184) l'indebito era stato annullato e la prestazione totalmente rimessa in pagamento, con attribuzione al ricorrente di un credito pari ad € 6.242,79. Pertanto, deduceva che un'eventuale ulteriore erogazione in favore del ricorrente avrebbe costituito una duplicazione del pagamento. Alla luce di quanto esposto chiedeva la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite tenuto conto del comportamento dell' . Controparte_2
La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza odierna la causa, veniva discussa e decisa con la presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non via siano ragioni ostative alla pronunzia di cessazione della materia del contendere, essendo palesemente venuto meno ogni interesse del ricorrente alla naturale prosecuzione del giudizio con una sentenza di accertamento di un fatto già ottenuto, avendo l' provveduto alla CP_1 corretta ricostituzione della pensione con il conseguente annullamento dell'indebito e la remissione in pagamento della pensione del 2016, e per converso non risultando alcun interesse da parte dell' a CP_1 resistere, dal momento che l'annullamento era già stato disposto in via amministrativa. Alla luce di quanto sopra va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti, quando sia accertata, come nel caso in esame, la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire, facendo venire meno la necessità di una pronuncia del Giudice, la materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche d'ufficio. (Cass. Civ. sez. unite 21/04/1982, n.2463). Le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza, salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione. Nel caso che occupa, parte ricorrente insiste nella condanna alle spese. Orbene facendo corretta applicazione, al caso odierno, del principio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che il presente giudizio è stato incardinato in data 01/12/2021.
L' ha annullato l'indebito e provveduto alla ricostituzione della pensione, come riscontrabile dalla CP_1 lettura degli atti processuali e dalla documentazione prodotta dall'Ente previdenziale, il 10/12/2019 e quindi antecedentemente alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio. A questo punto appare evidente che l' al momento della pendenza del giudizio era adempiente, CP_1 ragion per cui ritiene questo decidente che le spese vadano compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 CP_ contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Patti, 24/10/2025. Il Giudice on. Antonino Casdia