Decreto cautelare 15 giugno 2022
Ordinanza cautelare 23 giugno 2022
Ordinanza collegiale 12 aprile 2023
Ordinanza cautelare 12 aprile 2024
Sentenza 9 maggio 2024
Ordinanza collegiale 5 giugno 2025
Improcedibile
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/07/2025, n. 6194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6194 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06194/2025REG.PROV.COLL.
N. 02314/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2314 del 2024, proposto dalla società Macrì a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Orazio Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Campania, la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sezione terza) n. 1695, pubblicata il 13 marzo 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il consigliere Marina Perrelli e uditi per le parti gli avvocati Russo, in sostituzione dell'avvocato Abbamonte, e Perrone, in sostituzione dell'avvocato Accattatis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società appellante ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il provvedimento prot. c 839/ 79276204/10/2023 del Comune di Napoli - Area Sviluppo Economico e Turismo - Servizio SUAP -, avente ad oggetto la declaratoria dell'inefficacia della SCIA, presentata in data 27 settembre 2023, in relazione all'apertura di un'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande in Napoli, al vico San Sepolcro 106-107-108.
1.2. L’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata:
1) per violazione degli artt. 9 e 10 della intesa con la Regione Campania, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 222 del 2016 e dell’art. 52 del d.lgs. n. 42 del 2004, allegato alla delibera G.R. n. 462 del 26 luglio 2023, dell’art. 27 della l.r. n. 1 del 2009, dell’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990, per eccesso di potere per difetto d’istruttoria, per presupposto erroneo e violazione del giusto procedimento;
2) per violazione dell’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990, per vizio del procedimento;
3) per eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, per violazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
2. Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione attiva per essere l’appellante la proprietaria dell’immobile sito al vico San Sepolcro n.106/108, concesso in locazione alla società Quasamore che opera nel settore della ristorazione e che ha presentato la SCIA per l’apertura di un esercizio di somministrazione, dichiarata inefficace per tardività, concludendo nel merito per il rigetto dell’appello.
3. Il Ministero della cultura si è costituito con memoria di stile.
4. Con l’ordinanza n. 1341 del 2024 la Sezione ha respinto la domanda cautelare evidenziando che “possono sollevarsi dubbi sulla legittimazione della parte appellante, proprietaria del locale, a contestare il provvedimento dichiarativo dell’inefficacia della SCIA, che è stata avanzata dalla locataria” e che tale aspetto elide “entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora”.
5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 16 aprile 2025.
6. Con l’ordinanza n. 4880 del 5 giugno 2025 la Sezione ha dato atto che “ dopo il passaggio in decisione della causa, parte appellante in data 27 maggio 2025 ha depositato memoria con la quale ha dato atto che “a seguito delle intese seguite ad alcuni precedenti giurisdizionali non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio” e che, pertanto, “rinuncia al giudizio pendente e ad ogni effetto che dovesse derivare dalla decisione del Consiglio di Stato” .
Pertanto, atteso che si tratta di atto idoneo a incidere sulla definizione della controversia la Sezione ha assegnato “alle parti termine di 15 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione” al fine di consentire il contraddittorio sulla detta nuova circostanza.
7. All’udienza del 3 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, desumibile dalla dichiarazione di rinuncia che sebbene notificata al Comune di Napoli e al Ministero appellato, non risulta essere stata formalmente accettata dalle predette amministrazioni.
9. Sussistono giusti motivi in considerazione della definizione in rito per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO