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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 803/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Costantino De Robbio - Presidente
dott. Roberto Colonnello - Giudice
dott.ssa Barbara Vicario - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 803 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, promossa da:
(c.f. , nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 114, presso lo studio dell'Avv. Luigi Parenti che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ricorrente nei confronti di
(c.f. , nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 4.7.2024, ha adito il Tribunale di Rieti per ottenere la Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data Controparte_1
25.09.1999, trascritto presso i registri del Comune di Monterotondo (RM), atto n. 104, parte 2, Serie A, anno 1999, optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: venuta meno l'affectio coniugalis, i Sig.ri e Parte_1 [...]
addivenivano ad una prima separazione in data 16.10.2003; intervenuta la riconciliazione in CP_1
pagina 1 di 3 data 09.03.2005, i coniugi addivenivano ad una ulteriore separazione in data 25.11.2014 e, riconciliatisi, nuovamente in data 26.10.2015; riconciliatisi successivamente, e venuta nuovamente meno l'affectio coniugalis in maniera definitiva, le parti addivenivano alla separazione personale dei coniugi, R.G. n. 3176/2018 Tribunale di Tivoli, omologata in data 28.12.2018; non essendo da allora intervenuta alcuna riconciliazione ed essendo trascorsi i termini di legge, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni: - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri e con ordine di trascrizione e Parte_1 Controparte_1
annotazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monterotondo. In via principale e nel merito: - confermare le disposizioni di cui alla separazione personale dei coniugi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso spese generali.
Alla udienza del 23 gennaio 2025, il ricorrente ha dichiarato: “sono nato il [...] a [...] e sono residente a [...]. Io lavoro come infermiere e percepisco un reddito di circa 1800 netti, ho un'altra figlia con la mia attuale compagna e non vedo la da vari anni CP_1
e non so attualmente dove vive”.
All'esito il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della resistente e si è riservata di riferire al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.c.
***
La domanda tesa alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta in quanto, nel caso di specie, la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa è venuta meno e ciò risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal giudice delegato è risultato vano per la mancata comparizione della resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo per cui ricorre la condizione obiettiva ex art. 3, c. 1, n.
2), lett. b), L. Div.) della pronuncia dal decreto di omologa e del decorso del termine di legge dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Per l'effetto dell'accoglimento della domanda, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monterotondo (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396 del 2000.
Data la natura necessaria della sentenza sullo status, le spese di lite devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 definitivamente decidendo nella causa n. 803/2024 R.G. promossa da nei Parte_1
confronti di Controparte_1
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 25.09.1999, trascritto presso i registri del Comune di Monterotondo, atto n. 104, CP_1
parte 2, Serie A, anno 1999;
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, il 21.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Costantino De Robbio - Presidente
dott. Roberto Colonnello - Giudice
dott.ssa Barbara Vicario - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 803 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, promossa da:
(c.f. , nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 114, presso lo studio dell'Avv. Luigi Parenti che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ricorrente nei confronti di
(c.f. , nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 4.7.2024, ha adito il Tribunale di Rieti per ottenere la Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data Controparte_1
25.09.1999, trascritto presso i registri del Comune di Monterotondo (RM), atto n. 104, parte 2, Serie A, anno 1999, optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: venuta meno l'affectio coniugalis, i Sig.ri e Parte_1 [...]
addivenivano ad una prima separazione in data 16.10.2003; intervenuta la riconciliazione in CP_1
pagina 1 di 3 data 09.03.2005, i coniugi addivenivano ad una ulteriore separazione in data 25.11.2014 e, riconciliatisi, nuovamente in data 26.10.2015; riconciliatisi successivamente, e venuta nuovamente meno l'affectio coniugalis in maniera definitiva, le parti addivenivano alla separazione personale dei coniugi, R.G. n. 3176/2018 Tribunale di Tivoli, omologata in data 28.12.2018; non essendo da allora intervenuta alcuna riconciliazione ed essendo trascorsi i termini di legge, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni: - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri e con ordine di trascrizione e Parte_1 Controparte_1
annotazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monterotondo. In via principale e nel merito: - confermare le disposizioni di cui alla separazione personale dei coniugi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso spese generali.
Alla udienza del 23 gennaio 2025, il ricorrente ha dichiarato: “sono nato il [...] a [...] e sono residente a [...]. Io lavoro come infermiere e percepisco un reddito di circa 1800 netti, ho un'altra figlia con la mia attuale compagna e non vedo la da vari anni CP_1
e non so attualmente dove vive”.
All'esito il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della resistente e si è riservata di riferire al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.c.
***
La domanda tesa alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta in quanto, nel caso di specie, la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa è venuta meno e ciò risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal giudice delegato è risultato vano per la mancata comparizione della resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo per cui ricorre la condizione obiettiva ex art. 3, c. 1, n.
2), lett. b), L. Div.) della pronuncia dal decreto di omologa e del decorso del termine di legge dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Per l'effetto dell'accoglimento della domanda, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monterotondo (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396 del 2000.
Data la natura necessaria della sentenza sullo status, le spese di lite devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 definitivamente decidendo nella causa n. 803/2024 R.G. promossa da nei Parte_1
confronti di Controparte_1
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 25.09.1999, trascritto presso i registri del Comune di Monterotondo, atto n. 104, CP_1
parte 2, Serie A, anno 1999;
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, il 21.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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