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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2023
CORTE D'APPELLO DI BARI
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di conIGlio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Mitola Maria Presidente
- dott. Michele Prencipe ConIGliere
- dr. Gaetano Labianca ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, e (Avv.to Vito Petrarota) Parte_1 Parte_2 Parte_3
(appellante)
E
(avv. Dario Lafasciano); Controparte_1
(avv. Cristofaro Diaferia) CP_2
(appellati)
All'udienza del 19.11.2024, la Corte si riservava per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione.
Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e convenivano Parte_1 Pt_2 Pt_3 dinanzi al Tribunale di AN , deducendo: Controparte_1
- che era proprietaria di un'unità immobiliare sita in Corato, con accesso da Parte_1 via Galilei n. 46, composta da abitazione in primo piano (in catasto fg. 32 p.lla 2970 sub.
27 (già sub. 9) e in secondo piano (in catasto fg. 32 p.lla 2970 sub. 28 (già sub. 17), oltre che di vano suppenna - tettoia ad uso deposito, posti sempre al secondo piano, con accesso a sinistra per chi accede attraverso le scale (in catasto fg. 32 p.lla 2970 – sub.
26 ora sub.32);
- che gli immobili adibiti ad uso abitazione (primo e secondo piano) erano pervenuti alla per atto autenticato dal Notaio di Corato del 12.12.01, Parte_1 Persona_1 registrato in AN il 24.12.2001, mentre il vano suppenna/tettoia ad uso deposito era pagina 1 di 14 pervenuto al padre della IG.ra , , per atto del notaio Parte_1 Persona_2
di Corato del 31.07.1961, registrato in Corato il 08.08.1961 al n. 137 e, Per_3 dunque, era stato acquisito per successione ex lege;
- che il , peraltro, aveva esercitato da sempre, al pari dei suoi figli, il Persona_2 relativo possesso esclusivo per oltre trent'anni, mediante la disponibilità esclusiva;
- che, in data 24.4.2017, era stata abusivamente sostituita la serratura della porta di accesso al vano suppenna - tettoia in questione, per cui, da tale data, a Parte_1 era stato precluso l'accesso al vano in questione;
- che in detto vano erano custodite ed alloggiate masserizie di proprietà della stessa ed anche degli altri eredi, così come si evinceva dal reperto fotografico Parte_1 allegato alla relazione del 12.04.2017; tanto premesso, convenivano, innanzi al Tribunale di AN, , per ivi sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
1. Sentire accertare e dichiarare la proprietà esclusiva in capo ai germani , Parte_1
e della porzione suppenna – tettoia di cui in premessa, Parte_2 Parte_3 catastalmente identificato in NCEU del Comune di Corato al fg. 32 –plla 2970 sub. 26;
2. Sentire accogliere la domanda di accertamento della proprietà della porzione suppenna
- tettoia in questione e conseguentemente condannare la IG.ra al Controparte_1 ripristino dello status quo ante nonché al rilascio del bene de quo in favore degli attori.
3. Sentire emettere anche in via autonoma a carico della IG. pronuncia di CP_1 condanna generica ai danni in favore dell'attrice a causa del mancato godimento della porzione di immobile.
4. In via subordinata sentire accertare e dichiarare l'acquisto in capo agli attori della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale (anche mediante accessione del periodo di usucapione del de cuius con quello degli odierni istanti) della proprietà della porzione – suppenna catastalmente identificato in NCEU del Comune di
Corato al fg. 32 – plla 2970 sub. 26;
5. Con vittoria di spese e competenze difensive.
Si costituiva , la quale insisteva per la declaratoria di inammissibilità ed Controparte_1 infondatezza della domanda attore, chiedendo la chiamata in causa del IG. ai fini CP_2 di garanzia.
Questi si costituiva, deducendo a sua volta l'inammissibilità ed infondatezza della domanda.
pagina 2 di 14 Espletata la fase istruttoria mediante interrogatorio formale, escussione della prova testimoniale e ammissione della CTU, la causa veniva decisa con sentenza n. 88/2023 depositata in data 19.1.2023.
Con la suindicata sentenza, il tribunale rigettava le domande degli attori e li condannava al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, interponevano appello i soccombenti IGg. , i quali Pt_1 evidenziavano:
1.- la violazione dell'art. 112 c.p.c., il travisamento dei fatti e il vizio di motivazione da parte del giudice di prime cure, che aveva rigettato la domanda sul presupposto che il titolo di provenienza non potesse trasferire un bene che, all'epoca, non era stato ancora edificato;
viceversa, all'epoca dell'atto per notaio del 1961, l'immobile per cui Per_3
è causa preesisteva ed era posta al secondo piano (altrimenti non avrebbe avuto senso specificare che l'abitazione di Corato alla via Galilei veniva venduta unitamente alle
“soprastanti aree superiori e tettoie di copertura”, e quindi unitamente al vano suppenna;
2.- violazione degli artt. 192 e 196 c.p.c., avendo proposto istanza di ricusazione del CTU ing. ingiustamente rigettata dal primo giudice con ordinanza del 25.01.2021 Per_4 poichè tardiva;
3.- che sussisteva la violazione dell'art. 42 della Costituzione e difetto assoluto di motivazione, posto che gli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio avevano confermato la legittima titolarità, in capo ad essi appellanti, del cespite già riportato in
NCEU del comune di Corato al fg 32, p.lla 2970, sub 26 (attuale 29) ed intestato al de cuius;
Persona_2
4. - violazione dell'art. 1158 c.c. e dell'art. 2697 c.c., posto che possedevano da oltre vent'anni l'immobile in questione, per cui esso era stato acquistato da essi a titolo originario;
5.- che si insisteva in via istruttoria per l'ammissione, quale teste, della IG.ra
(quale teste di riferimento indicato dal teste e per la Testimone_1 Tes_2 rinnovazione della CTU.
Tanto premesso, chiedevano di:
1. Sentire accertare e dichiarare la proprietà esclusiva in capo ai germani , Parte_1
e della porzione suppenna – tettoia di cui in premessa Parte_2 Parte_3 catastalmente identificato in NCEU del Comune di Corato al fg. 32 –plla 2970 sub. 26
(ora sub.32);
pagina 3 di 14
2. Sentire accogliere la domanda di accertamento della proprietà della porzione suppenna
- tettoia in questione e conseguentemente condannare la IG.ra al Controparte_1 ripristino dello status quo ante nonché al rilascio del bene de quo in favore degli attori.
3. Sentire emettere anche in via autonoma a carico della IG. pronuncia di CP_1 condanna generica ai danni in favore dell'attrice a causa del mancato godimento della porzione di immobile.
4. In via subordinata sentire accertare e dichiarare l'acquisto in capo agli attori della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale (anche mediante accessione del periodo di usucapione del de cuius con quello degli odierni istanti) della proprietà della porzione – suppenna catastalmente identificato in NCEU del Comune di
Corato al fg. 32 – plla 2970 sub. 26 (ora sub.32).
Si costituiva , che resisteva all'appello evidenziando: che sussisteva il Controparte_1 difetto di legittimazione attiva degli attori, che non avevano precisato se agivano iure hereditario o in virtù di quanto disposto nell'atto di compravendita del 12.12.2001 (nel quale caso sussisteva la carenza di legittimazione di e ); che Parte_2 Parte_3 sussisteva la violazione dell'art. 342 c.p.c. per omessa indicazione e specificità dei motivi;
nel merito, che l'appello era infondato.
Si costituiva anche , che si riportava alle medesime considerazioni, in fatto CP_2
e in diritto, espresse dall'altro appellato ed alle valutazioni operate dal Giudice di primo grado, ritenendole immuni da vizi logici e giuridici.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
19.11.2024, dove veniva riservata per la decisione, con la concessione del termine ex art. 190 c.p.c.
Diritto.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, occorre muovere dalla premessa che l'art. 342 cod. proc. civ., come pure il successivo art. 434 dello stesso codice di rito, vanno interpretati nel senso che “….
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice", fermo restando, però, come a tal fine non "occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura
pagina 4 di 14 di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. Sez. Un., sent. 16 novembre 2017,
n. 27199, Rv. 645991-01; conforme: Cass. Sez. 6-3, ord. 30 maggio 2018, n 13535, Rv.
648722-01; Cass. Sez Un., ord. 13 dicembre 2012, n. 36481, Rv. 666375-01).
Ed invero, "[..] il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio", giacché quanto "viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili"
(così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 27199 del 2017, cit.).
Ora, una chiara indicazione delle parti della sentenza di primo grado oggetto di gravame, nonché delle ragioni di critica della stessa, risulta enucleabile - nella specie - dai motivi di appello come sopra illustrati;
l'atto di impugnazione contiene una sintesi delle statuizioni impugnate che consente di individuare, tramite un ordinario sforzo interpretativo, le parti del provvedimento sottoposte a critica nonché le modifiche decisorie richieste al giudice del grado superiore.
Ciò posto, dev'essere disattesa pure l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli appellanti sollevata da e in quanto, relativamente al vano Controparte_1 CP_2 suppenna per cui è causa, gli attori hanno dedotto che tale immobile è pervenuto al loro genitore per atto del notaio del 31.7.1961 (reg. Corato Persona_2 Per_3
l'8.8.1961 al n. 137) e, dunque, acquisto per via ereditaria, sicchè hanno agito nella loro qualità di eredi di . Persona_2
Venendo adesso al merito dell'appello, il primo motivo si è incentrato sulla violazione dell'art. 112 c.p.c., sul travisamento delle risultanze istruttorie e sul vizio di motivazione del primo Giudice, il quale avrebbe travisato - e confuso - le due unità immobiliari poste al secondo piano del fabbricato in Corato alla via G. Galilei n. 46, non tenendo in conto che il vano suppenna (oggetto di causa) era preesistente alla stipula dell'atto del 1961 per notar , mentre la costruzione del secondo piano era stata realizzata Per_3 successivamente (e non era oggetto di controversia).
pagina 5 di 14 I vari motivi, di cui al n. 1 e 3 dell'atto di appello (ovverosia violazione art. 112 c.p.c., difetto di motivazione, travisamento dei fatti, violazione art. 42 Cost., art. 2967 c.c., artt.
115 e 116 c.p.c.) possono essere esaminati congiuntamente, e non sono fondati.
Ha evidenziato il primo Giudice che: “… occorre verificare l'atto del notaio di Per_3
Corato del 31.7.1961 quale titolo di provenienza della titolarità del vano suppenna per cui
è causa. Detto atto fa riferimento alla vendita di una casetta in abitato di Corato in via
Galileo, che viene alienata unitamente alle sovrastanti aree superiori e tettoie di copertura. Alla data di redazione dell'atto, però, non era stato ancora realizzato il vano per cui a causa, pertanto, il riferimento alle sovrastanti aree superiori e tettoie di copertura non può costituire il titolo di proprietà di un vano non esistente. Infatti, nel titolo di provenienza di (cfr. atto di compravendita a rogito del notaio dr. Parte_1
del 12.12.2001, rep. n. 22058, racc. n. 6784, all. 2 fascicolo parte Persona_1 attrice), è specificato che il secondo piano della proprietà è stato realizzato dal padre
a sua cura e spese, anteriormente all'anno 1967 sulle aree del primo Persona_2 piano, pervenutogli con atto per notaio del 1961. Analogamente, l'atto di Per_3 provenienza della proprietà della convenuta (cfr. atto di compravendita tra e CP_2
e del 30 maggio 2017 a rogito del notaio dr. CP_2 Controparte_1 Persona_1 rep. n. 61266 racc. n. 26831), richiama la cessione di tutte le corrispondenti aree superiori in proprietà esclusiva. Deve, quindi, condividersi la conclusione del CTU che, sulla base dei sopralluoghi effettuati, degli atti esaminati, delle planimetrie disegnate, ha evidenziato che il riferimento nei titoli di provenienza alle aree sovrastanti non può che riguardare la proiezione verticale del perimetro dell'intero ingombro della porzione di proprietà di ciascuna delle odierne parti in causa. Del resto, , dante Persona_2 causa degli attori, nel realizzare la sopraelevazione del secondo piano, non poteva inglobare una proprietà altrui quale il vano suppenna identificato al sub 26, che costituisce proiezione verticale del perimetro della proprietà dell'attuale convenuta
(cfr. anche documentazione fotografica in atti). Deve quindi ritenersi che Controparte_1
i titoli di provenienza richiamati da parte attrice non sono idonei ad accertare la proprietà del vano suppenna sub 26 in capo alla stessa attrice”.
Orbene, a detta di parte appellante, la suppenna in questione, alla data del 1961, era già preesistente alla sopraelevazione del secondo piano, effettuata (successivamente al 1961 ma prima del 1967) dal;
tanto si evincerebbe, inequivocabilmente, Persona_2 dall'atto per notaio del 1961, da cui si evinceva che l'abitazione era alienata Per_3 unitamente “ … alle sovrastanti aree superiori e tettoie di copertura… OM”.
pagina 6 di 14 Detta affermazione (relativa alla preesistenza di detto vano), ad avviso della Corte, non è supportata da alcun riscontro istruttorio ed anzi, appare smentita dalla documentazione in atti.
Ed invero, lo stesso titolo di provenienza di (del 12.12.2001, a rogito del Parte_1 notaio ), specifica che “… il secondo piano della proprietà è stato realizzato dal Per_5 padre a sua cura e spese, anteriormente all'anno 1967, sulle aree del Persona_2 primo piano, pervenutogli con atto per notaio del 1961”). Per_3
Il primo Giudice ne ha tratto, allora, la corretta conclusione – in linea con quanto asserito dal CTU - che detto vano/suppenna era stato costruito successivamente, ovvero “sulle aree del primo piano”, e quindi non preesisteva al momento in cui il Persona_2
(nel 1961) ne acquistò la proprietà.
Ha invero osservato il CTU nominato in primo grado che il vano/suppenna per cui si discute non costituiva la proiezione verticale della proprietà al primo piano di Parte_1
, bensì la proiezione verticale del perimetro dell'immobile appartenente all'attuale
[...] appellata : “OM …. il secondo piano è composto da tre unità Controparte_1 immobiliari, oltre che dal lastrico solare, ovvero da appartamento di proprietà della
, identificato al fg. 32, p.lla 2970 sub 28, cui si accede attraverso una delle due Pt_1 porte poste di fronte alla scala per chi sale, mentre in proiezione verticale dell'immobile al primo piano di proprietà di sono presenti un Controparte_1 lastrico solare (a copertura parziale dell'immobile sottostante), un vano soffitta con bagno e il vano suppenna per cui è causa, il cui accesso avviene attraverso una porta frontale/sinistra presente sul pianerottolo comune del secondo piano… OM.”
(cfr. relazione del CTU).
A conferma di quanto espresso dal giudice di prime cure, ovvero che il vano suppenna costituisce proiezione verticale dell'immobile alienato a , va rilevato che il Controparte_1 titolo di provenienza dell'appellata nel 2017 (per atto a rogito del notar Controparte_1
) a sua volta deriva da quello del precedente proprietario Per_5 CP_2 costituito da atto di donazione rogato dal notaio in data 11.2.1981 (rep. n. 18533 Per_6
e racc. n. 6790), in cui si legge che “…. il costituito IGnor dona Persona_7 all'intervenuta nipote, IGnor , che accetta la piena proprietà, del seguente CP_2 bene immobile sito in abitato del Comune di Corato… casa, due accesso al portoncino in
Comune di via Galileo Galilei numero 46, composta primo piano superiore di due vani utili ed accessori da 23 ingressi dal pianerottolo al secondo piano di un vano soffitta cucinino
e terrazzo ed avente due ingressi dal pianerottolo;
con tutte le aree soprastanti,
pagina 7 di 14 nonché due ripostigli ubicati tra il primo e il secondo piano avente ognuno proprio accesso….”.
Quanto donato dal perveniva, a sua volta, da atto del notaio di Persona_7 Per_8
Corato del 1° novembre 1931, registrato in Corato il 24 novembre 1931, n. 419, trascritto in AN il 2 novembre 1931 al n. 27553, in cui si fa espresso riferimento alle
“aree edificabili” del primo piano superiore.
Il CTU ha evidenziato che l'immobile oggetto del contendere è un vano non praticabile, che assolve la funzione di una camera d'aria per il piano sottostante, essendo un tetto secondario ancorato al solaio di copertura principale del vano sottostante.
Ora, poiché gli atti di provenienza di tutte le proprietà delle parti in causa recano la dicitura che viene ricompresa, nella vendita, anche l'alienazione delle “aree superiori” o
”sovrastanti” la proprietà (v.dsi atti di provenienza di , a far data dal primo Parte_1 atto, del 30.1.1033 e atti di provenienza della , a far data dal primo atto Controparte_1 per notaio del 1931), tutto quello che è in proprietà di è stato Per_8 Parte_1 realizzato sulle “aree sovrastanti” il primo piano, di cui all'atto del 1961. Per_3
Effettuando la sovrapposizione delle planimetrie del primo e secondo piano (per verificare la posizione del vano suppenna), il CTU ha verificato che le aree sovrastanti la proprietà del primo piano risultano essere “la proiezione verticale del perimetro dell'intero ingombro del 1° piano, proiettato verticalmente sul 2° piano”.
Ne discende che la suppenna ricade nella proiezione verticale del 1° piano dell'appartamento di (e, prima di lui, del , in quanto Controparte_1 CP_2 posta al di sopra dell'attuale cucina della proprietaria.
E', pertanto, coerente ritenere che il , dante causa degli odierni Persona_2 appellanti, non poteva sopraelevare su un vano che non era la proiezione verticale del suo appartamento al primo piano, tanto più che, nel successivo atto di compravendita del
2001, è specificato che l'intero secondo piano fu elevato in un periodo anteriore al 1967 dal;
è quindi corretto ritenere che non siano stati forniti elementi Persona_2 sufficienti per ritenere che la suppenna preesistesse al 1961 (atto di provenienza del
). Persona_2
Quanto all'espressione “tettorie di copertura”, l'esperto nominato ha evidenziato che esse potevano fungere da coibentazione del piano sottostante, tant'è che, dal sopralluogo effettuato, sono state rilevate delle tettoie di copertura, il cui accesso avviene tramite botola e scala retrattile, a dimostrazione del fatto che il , allorquando Persona_2
pagina 8 di 14 realizzò la sopraelevazione del secondo piano, realizzò anche delle tettoie di copertura per coibentare il piano costruito.
Quanto all'obiezione che il vano per cui è causa non sarebbe stato riportato nell'atto di donazione a rogito del notaio del 1981, mentre riappare, per la prima volta, Per_6 nell'atto di vendita a rogito del notar del 30.5.2017 (rep. 61266), va detto che, Per_1 nell'atto di donazione, si legge “… con tutte le aree soprastanti, nonché due ripostigli ubicati tra il primo e secondo piano, avente ognuno proprio accesso;
OM …con tutte le servitù, attive e passive, apparenti e non apparenti, usi diritti, ragioni, pertinenze, dipendenze e accessioni tutti inerenti l'immobile sopra descritto nulla escluso”.
Peraltro, è sufficiente osservare che anche nell'atto di provenienza degli appellanti, rappresentato dall'atto per notaio del 1961, il vano suppenna non viene Per_3 affatto menzionato, posto che si parla di “sovrastanti aree superiori, tettoie di copertura”, ma non di vano suppenna, che evidentemente è stata realizzata successivamente al detto atto.
Con riguardo alla circostanza secondo cui il avrebbe proceduto alla edificazione Pt_1 successiva “solo su parte delle tettoie in secondo piano”, mentre non avrebbe affatto edificato sulla tettoia per cui è causa, adibendola a deposito di masserizie, essa costituisce una allegazione che non trova riscontro in alcun documento né atto di provenienza: viceversa, come detto, nell'atto di compravendita del 2001 a rogito del notaio , si legge che “il secondo piano della proprietà è stato realizzato dal padre Per_5
a sua cura e spese, anteriormente all'anno 1967, sulle aree del primo Persona_2 piano, pervenutogli con atto per notaio del 1961”, a riprova del fatto che – Per_3 anteriormente al 1967 - detto secondo piano (su cui insiste la suppenna, sulla proiezione del primo piano degli appellati) non esisteva.
A tutto voler concedere, la probatio diabolica richiesta per l'accertamento della proprietà sul vano in questione di (e, per esso, dei suoi eredi), non è stata Persona_2 fornita, posto che, nell'atto di provenienza del 1961, si parla di aree sovrastanti e di tettoie di copertura, mentre, negli atti precedenti, di aree superiori e tettoie di copertura, mai del vano in questione, che evidentemente non era ancora stato costruito, stando a quanto detto nel successivo atto di vendita del 2001.
Nè esisteva nei precedenti atti di provenienza (dove si parla di aree soprastanti), per cui il riferimento alle tettoie di copertura e alle aree superiori nell'atto del 1961 non può identificare un vano di cui non v'è affatto certezza che, a detta data, esistesse.
In definitiva, il primo e terzo motivo dell'atto di appello sono infondati.
pagina 9 di 14 Venendo adesso al secondo motivo di appello, esso si è incentrato sul mancato accoglimento dell'istanza di ricusazione del CTU, il quale - a detta di parte appellante - sarebbe legato da motivi di amicizia alla e non si sarebbe comportato in modo CP_1 imparziale durante le operazioni di CTU.
Il motivo è anch'esso infondato, posto che l'istanza di ricusazione, come detto dal primo
Giudice, non è stata proposta tempestivamente.
L'art. 192, comma 2, c.p.c. prevede che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio dev'essere presentata con apposito ricorso da depositare in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione e, quindi, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo;
a tale regola non è consentito derogare nemmeno in caso di sopravvenuta conoscenza dell'incompatibilità, potendosi in tale ipotesi soltanto prospettare le ragioni atte a giustificare un eventuale provvedimento giudiziale di sostituzione ex art. 196 c.p.c., insindacabile in cassazione se la motivazione è immune da vizi logici (Sez. 3, n. 7280,
13/03/2023, Rv. 667046).
Nell'ipotesi in cui la parte venga a conoscenza della situazione di incompatibilità del consulente soltanto successivamente alla scadenza del predetto termine, è possibile quindi prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione, affinché il giudice, se lo ritiene, si avvalga dei poteri che gli conferisce in tal senso l'art. 196 c.p.c.
A tanto, il giudice non ha però ritenuto di adempiere, e il Collegio ritiene incensurabile detta valutazione, posto che al CTU competeva la descrizione dello stato dei luoghi, la individuazione del bene oggetto della domanda di rivendicazione (descrivendone funzioni e caratteristiche, oltre che alle variazioni catastali operate).
Avendo adempiuto fedelmente a tale quesito, reputa la Corte che non vi sia alcuna necessità di operare una rinnovazione di CTU, competendo solamente alle valutazioni del
Giudice (il quale ha condiviso le argomentazioni tecniche del CTU) verificare se sia stata fornita la prova del diritto di proprietà vantato, che non è stata – come detto – adeguatamente fornita.
Venendo adesso al motivo afferente il rigetto della domanda subordinata di usucapione, va premesso che il Giudice ha così motivato: “… la domanda è infondata e non può trovare accoglimento. Preliminarmente occorre rilevare che nei giudizi di usucapione occorre procedere ad un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti
pagina 10 di 14 dell'uomo del 30.8.2007; ciò impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale. Nel caso in esame non vi è prova della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, cioè il possesso, pacifico ed ininterrotto, del bene cum animo domini et rem sibi habendi per la durata stabilita dalla legge. La genericità delle dichiarazioni rese dai testimoni non consente l'accoglimento della domanda. Il teste ha riferito di essersi Testimone_3 recato nel vano per cui è causa in circostanze occasionali e comunque limitate all'anno
2010 e a 7- 8 anni prima e che in quelle circostanze avrebbe depositato del materiale nella suppenna;
lo stesso teste riferisce di supporre la titolarità della suppenna in capo a
in quanto la stessa gli consentiva il deposito di tale materiale aprendo la Parte_1 porta del deposito. L'occasionalità degli accessi riferiti dal teste non è idonea a dimostrare un possesso utile ai fini dell'usucapione. Del resto i testi e Testimone_4 hanno dichiarato che l'accesso alla suppenna era sempre possibile ( Testimone_5
ha dichiarato che l'accesso era possibile perché la chiave era sempre Testimone_4 nella toppa e ha dichiarato che la suppenna è a disposizione dei Testimone_5 conduttori dell'immobile di proprietà ed era sempre aperta). Di contro, CP_2 dall'istruttoria orale è emerso un duraturo utilizzo della porzione immobiliare oggetto del contendere da parte del dante causa della convenuta, , che metteva a CP_2 disposizione dei conduttori detta porzione immobiliare in occasione delle locazioni che si sono succedute nel tempo (v. deposizioni e . Del Testimone_4 Testimone_5 tutto inattendibili, invece, le dichiarazioni di , il quale ha prima riferito di Testimone_6 aver abitato nell'immobile fino al 1980 e poi di aver abitato con la sorella in altro immobile e di ricordare fino a quando i genitori hanno vissuto nell'immobile per cui è causa , né per quanto tempo. Le dichiarazioni del teste sono anche lacunose perché non indica una data di inizio del possesso della suppenna né chiarisce qual sia la suppenna a cui accedeva da bambino, richiamando l'acceso a sinistra salendo le scale, che si riferirebbe al terrazzo pacificamente nella disponibilità dei . Per le ragioni indicate, Pt_1 in definitiva, anche la domanda di accertamento della proprietà per intervenuta usucapione deve essere respinta, con conseguente assorbimento delle domanda di garanzia per evizione proposta dalla convenuta nei confronti del suo dante causa, terzo chiamato nel presente giudizio.”.
pagina 11 di 14 A giudizio degli appellanti, la motivazione è errata, in quanto, dalle deposizioni rese dai testi , e , il giudice avrebbe dovuto Testimone_6 Testimone_7 Testimone_3 ritenere dimostrato l'onere probatorio in questione, avendo questi riferito del possesso continuo e ininterrotto del vano per il periodo sufficiente al maturarsi dell'usucapione.
Anche detto motivo è infondato.
Il primo teste, ha riferito di aver utilizzato il vano suppenna perché la Testimone_4 chiave era sempre nella toppa ed abitava al primo piano dal 1993 al 2001 come conduttrice del IG. ; la suppenna era accessibile dalla porta frontale e a CP_2 sinistra vi era la porta del terrazzo;
la costruzione era al grezzo e dentro vi erano solo le sue masserizie;
il teste ha dichiarato che la suppenna era a disposizione dei CP_2 conduttori dell'immobile a primo piano dell'appartamento del padre , ed era CP_2 tecnicamente una camera d'aria; che, nel 2016, fu cambiata la serratura nella toppa di ingresso della suppenna;
la IG,ra (che ha abitato presso l'immobile di Tes_7 [...]
) dal 2010 al 2017, pur riferendo di aver visto le sorelle recarsi sulla CP_2 Pt_1 tettoia per fare delle piccole manutenzioni e che, nel periodo in questione, non aveva accesso alla tettoia né aveva le chiavi della suppenna, nulla ha potuto riferire nel periodo anteriore al 2010 (la causa è iniziata nel 2018); che non era presente al momento della IGillatura della tettoia;
il teste ha riferito di essersi recato nel vano per cui è Tes_3 causa in circostanze occasionali e comunque limitate all'anno 2010 e a 7- 8 anni prima e che, in quelle circostanze, aveva depositato del materiale nella suppenna.
Ora, tali essendo le risultanze istruttorie del giudizio di usucapione, deve convenirsi col giudice di primo grado allorchè ha evidenziato che le deposizioni testimoniali sono state inidonee a fondare un possesso utile all'usucapione; trattasi invero di circostanze o apprese de relato dalla moglie (nel caso del teste , il quale nulla ha potuto Tes_3 riferire sull'animus possidendi, dichiarando di essersi recato saltuariamente e di aver posizionato degli oggetti nel 2010, quindi otto anni prima dell'inizio della causa, evidentemente in un tempo insufficiente a ritenere maturato un possesso utile all'usucapione.
Quanto alla deposizione del teste (il quale ha dichiarato che aveva abitato al primo Tes_6 piano con annessa suppenna da bambino fino al 1980, e che, ab immemorabile, la famiglia utilizzava detta suppenna per il deposito della legna e di alcune galline), Pt_1 deve concordarsi sul fatto che detta deposizione sia inattendibile – come evidenziato dal primo Giudice – posto che il teste non ha saputo chiarire sino a che epoca i suoi genitori avessero vissuto lì, a quale titolo e per quanto tempo, dichiarando che “… da piccolo non
pagina 12 di 14 stavo sempre con loro, mi ha cresciuto mia sorella, che abitava a San Vito”; peraltro, come detto dal primo Giudice, oltre a non chiarire nulla sull'inizio del possesso, il teste non ha saputo riferire neppure quale fosse la suppenna a cui accedeva da bambino, posto che è stato richiamato l'accesso a sinistra salendo le scale che, pacificamente, si riferisce al terrazzo dei e non al vano suppenna. Pt_1
La deposizione è pertanto, del tutto inattendibile.
In definitiva, non è stata fornita la prova dell'usucapione che, comè noto, va apprezzato con particolare rigore, occorrendo dimostrare la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena;
un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena IGnoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. 20670/2010).
Il rigore richiesto rinviene fondamento anche a livello unionale ("l'eIGenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale", v. Cass. 20539/2017).
Orbene, a tanto gli appellanti non hanno adeguatamente adempiuto.
Né si ritiene opportuno integrare la prova con il teste di riferimento, stante l'assoluta genericità del riferimento operato dal teste escusso ad altre persone, posto che non possano trarsi ulteriori elementi utili alla decisione dal fatto che e il Testimone_1 marito “venivano a trascorrere l'estate del 2014 a Corato in quanto amici di famiglia degli attori” e “hanno aiutato (evidentemente nel 2014) “la nei lavori di IGillatura Pt_1 della tettoia”.
In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (DM 55/2014 e succ. modific.), valore indeterminabile, parametri minimi data la non complessità delle questioni trattate).
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte di Appello di Bari, I Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Pt_2 Pt_3
AN, sezione civile, n. 88/2023 così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate per ciascuna parte appellata in € 4.996,00 oltre r.f.s.g., IVA e CPA come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso in Bari, nella camera di conIGlio della 1^ Sez. Civile, del 18/02.2025.
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il ConIGliere est.
Dr. Gaetano Labianca
pagina 14 di 14
CORTE D'APPELLO DI BARI
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di conIGlio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Mitola Maria Presidente
- dott. Michele Prencipe ConIGliere
- dr. Gaetano Labianca ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, e (Avv.to Vito Petrarota) Parte_1 Parte_2 Parte_3
(appellante)
E
(avv. Dario Lafasciano); Controparte_1
(avv. Cristofaro Diaferia) CP_2
(appellati)
All'udienza del 19.11.2024, la Corte si riservava per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione.
Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e convenivano Parte_1 Pt_2 Pt_3 dinanzi al Tribunale di AN , deducendo: Controparte_1
- che era proprietaria di un'unità immobiliare sita in Corato, con accesso da Parte_1 via Galilei n. 46, composta da abitazione in primo piano (in catasto fg. 32 p.lla 2970 sub.
27 (già sub. 9) e in secondo piano (in catasto fg. 32 p.lla 2970 sub. 28 (già sub. 17), oltre che di vano suppenna - tettoia ad uso deposito, posti sempre al secondo piano, con accesso a sinistra per chi accede attraverso le scale (in catasto fg. 32 p.lla 2970 – sub.
26 ora sub.32);
- che gli immobili adibiti ad uso abitazione (primo e secondo piano) erano pervenuti alla per atto autenticato dal Notaio di Corato del 12.12.01, Parte_1 Persona_1 registrato in AN il 24.12.2001, mentre il vano suppenna/tettoia ad uso deposito era pagina 1 di 14 pervenuto al padre della IG.ra , , per atto del notaio Parte_1 Persona_2
di Corato del 31.07.1961, registrato in Corato il 08.08.1961 al n. 137 e, Per_3 dunque, era stato acquisito per successione ex lege;
- che il , peraltro, aveva esercitato da sempre, al pari dei suoi figli, il Persona_2 relativo possesso esclusivo per oltre trent'anni, mediante la disponibilità esclusiva;
- che, in data 24.4.2017, era stata abusivamente sostituita la serratura della porta di accesso al vano suppenna - tettoia in questione, per cui, da tale data, a Parte_1 era stato precluso l'accesso al vano in questione;
- che in detto vano erano custodite ed alloggiate masserizie di proprietà della stessa ed anche degli altri eredi, così come si evinceva dal reperto fotografico Parte_1 allegato alla relazione del 12.04.2017; tanto premesso, convenivano, innanzi al Tribunale di AN, , per ivi sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
1. Sentire accertare e dichiarare la proprietà esclusiva in capo ai germani , Parte_1
e della porzione suppenna – tettoia di cui in premessa, Parte_2 Parte_3 catastalmente identificato in NCEU del Comune di Corato al fg. 32 –plla 2970 sub. 26;
2. Sentire accogliere la domanda di accertamento della proprietà della porzione suppenna
- tettoia in questione e conseguentemente condannare la IG.ra al Controparte_1 ripristino dello status quo ante nonché al rilascio del bene de quo in favore degli attori.
3. Sentire emettere anche in via autonoma a carico della IG. pronuncia di CP_1 condanna generica ai danni in favore dell'attrice a causa del mancato godimento della porzione di immobile.
4. In via subordinata sentire accertare e dichiarare l'acquisto in capo agli attori della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale (anche mediante accessione del periodo di usucapione del de cuius con quello degli odierni istanti) della proprietà della porzione – suppenna catastalmente identificato in NCEU del Comune di
Corato al fg. 32 – plla 2970 sub. 26;
5. Con vittoria di spese e competenze difensive.
Si costituiva , la quale insisteva per la declaratoria di inammissibilità ed Controparte_1 infondatezza della domanda attore, chiedendo la chiamata in causa del IG. ai fini CP_2 di garanzia.
Questi si costituiva, deducendo a sua volta l'inammissibilità ed infondatezza della domanda.
pagina 2 di 14 Espletata la fase istruttoria mediante interrogatorio formale, escussione della prova testimoniale e ammissione della CTU, la causa veniva decisa con sentenza n. 88/2023 depositata in data 19.1.2023.
Con la suindicata sentenza, il tribunale rigettava le domande degli attori e li condannava al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, interponevano appello i soccombenti IGg. , i quali Pt_1 evidenziavano:
1.- la violazione dell'art. 112 c.p.c., il travisamento dei fatti e il vizio di motivazione da parte del giudice di prime cure, che aveva rigettato la domanda sul presupposto che il titolo di provenienza non potesse trasferire un bene che, all'epoca, non era stato ancora edificato;
viceversa, all'epoca dell'atto per notaio del 1961, l'immobile per cui Per_3
è causa preesisteva ed era posta al secondo piano (altrimenti non avrebbe avuto senso specificare che l'abitazione di Corato alla via Galilei veniva venduta unitamente alle
“soprastanti aree superiori e tettoie di copertura”, e quindi unitamente al vano suppenna;
2.- violazione degli artt. 192 e 196 c.p.c., avendo proposto istanza di ricusazione del CTU ing. ingiustamente rigettata dal primo giudice con ordinanza del 25.01.2021 Per_4 poichè tardiva;
3.- che sussisteva la violazione dell'art. 42 della Costituzione e difetto assoluto di motivazione, posto che gli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio avevano confermato la legittima titolarità, in capo ad essi appellanti, del cespite già riportato in
NCEU del comune di Corato al fg 32, p.lla 2970, sub 26 (attuale 29) ed intestato al de cuius;
Persona_2
4. - violazione dell'art. 1158 c.c. e dell'art. 2697 c.c., posto che possedevano da oltre vent'anni l'immobile in questione, per cui esso era stato acquistato da essi a titolo originario;
5.- che si insisteva in via istruttoria per l'ammissione, quale teste, della IG.ra
(quale teste di riferimento indicato dal teste e per la Testimone_1 Tes_2 rinnovazione della CTU.
Tanto premesso, chiedevano di:
1. Sentire accertare e dichiarare la proprietà esclusiva in capo ai germani , Parte_1
e della porzione suppenna – tettoia di cui in premessa Parte_2 Parte_3 catastalmente identificato in NCEU del Comune di Corato al fg. 32 –plla 2970 sub. 26
(ora sub.32);
pagina 3 di 14
2. Sentire accogliere la domanda di accertamento della proprietà della porzione suppenna
- tettoia in questione e conseguentemente condannare la IG.ra al Controparte_1 ripristino dello status quo ante nonché al rilascio del bene de quo in favore degli attori.
3. Sentire emettere anche in via autonoma a carico della IG. pronuncia di CP_1 condanna generica ai danni in favore dell'attrice a causa del mancato godimento della porzione di immobile.
4. In via subordinata sentire accertare e dichiarare l'acquisto in capo agli attori della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale (anche mediante accessione del periodo di usucapione del de cuius con quello degli odierni istanti) della proprietà della porzione – suppenna catastalmente identificato in NCEU del Comune di
Corato al fg. 32 – plla 2970 sub. 26 (ora sub.32).
Si costituiva , che resisteva all'appello evidenziando: che sussisteva il Controparte_1 difetto di legittimazione attiva degli attori, che non avevano precisato se agivano iure hereditario o in virtù di quanto disposto nell'atto di compravendita del 12.12.2001 (nel quale caso sussisteva la carenza di legittimazione di e ); che Parte_2 Parte_3 sussisteva la violazione dell'art. 342 c.p.c. per omessa indicazione e specificità dei motivi;
nel merito, che l'appello era infondato.
Si costituiva anche , che si riportava alle medesime considerazioni, in fatto CP_2
e in diritto, espresse dall'altro appellato ed alle valutazioni operate dal Giudice di primo grado, ritenendole immuni da vizi logici e giuridici.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
19.11.2024, dove veniva riservata per la decisione, con la concessione del termine ex art. 190 c.p.c.
Diritto.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, occorre muovere dalla premessa che l'art. 342 cod. proc. civ., come pure il successivo art. 434 dello stesso codice di rito, vanno interpretati nel senso che “….
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice", fermo restando, però, come a tal fine non "occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura
pagina 4 di 14 di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. Sez. Un., sent. 16 novembre 2017,
n. 27199, Rv. 645991-01; conforme: Cass. Sez. 6-3, ord. 30 maggio 2018, n 13535, Rv.
648722-01; Cass. Sez Un., ord. 13 dicembre 2012, n. 36481, Rv. 666375-01).
Ed invero, "[..] il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio", giacché quanto "viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili"
(così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 27199 del 2017, cit.).
Ora, una chiara indicazione delle parti della sentenza di primo grado oggetto di gravame, nonché delle ragioni di critica della stessa, risulta enucleabile - nella specie - dai motivi di appello come sopra illustrati;
l'atto di impugnazione contiene una sintesi delle statuizioni impugnate che consente di individuare, tramite un ordinario sforzo interpretativo, le parti del provvedimento sottoposte a critica nonché le modifiche decisorie richieste al giudice del grado superiore.
Ciò posto, dev'essere disattesa pure l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli appellanti sollevata da e in quanto, relativamente al vano Controparte_1 CP_2 suppenna per cui è causa, gli attori hanno dedotto che tale immobile è pervenuto al loro genitore per atto del notaio del 31.7.1961 (reg. Corato Persona_2 Per_3
l'8.8.1961 al n. 137) e, dunque, acquisto per via ereditaria, sicchè hanno agito nella loro qualità di eredi di . Persona_2
Venendo adesso al merito dell'appello, il primo motivo si è incentrato sulla violazione dell'art. 112 c.p.c., sul travisamento delle risultanze istruttorie e sul vizio di motivazione del primo Giudice, il quale avrebbe travisato - e confuso - le due unità immobiliari poste al secondo piano del fabbricato in Corato alla via G. Galilei n. 46, non tenendo in conto che il vano suppenna (oggetto di causa) era preesistente alla stipula dell'atto del 1961 per notar , mentre la costruzione del secondo piano era stata realizzata Per_3 successivamente (e non era oggetto di controversia).
pagina 5 di 14 I vari motivi, di cui al n. 1 e 3 dell'atto di appello (ovverosia violazione art. 112 c.p.c., difetto di motivazione, travisamento dei fatti, violazione art. 42 Cost., art. 2967 c.c., artt.
115 e 116 c.p.c.) possono essere esaminati congiuntamente, e non sono fondati.
Ha evidenziato il primo Giudice che: “… occorre verificare l'atto del notaio di Per_3
Corato del 31.7.1961 quale titolo di provenienza della titolarità del vano suppenna per cui
è causa. Detto atto fa riferimento alla vendita di una casetta in abitato di Corato in via
Galileo, che viene alienata unitamente alle sovrastanti aree superiori e tettoie di copertura. Alla data di redazione dell'atto, però, non era stato ancora realizzato il vano per cui a causa, pertanto, il riferimento alle sovrastanti aree superiori e tettoie di copertura non può costituire il titolo di proprietà di un vano non esistente. Infatti, nel titolo di provenienza di (cfr. atto di compravendita a rogito del notaio dr. Parte_1
del 12.12.2001, rep. n. 22058, racc. n. 6784, all. 2 fascicolo parte Persona_1 attrice), è specificato che il secondo piano della proprietà è stato realizzato dal padre
a sua cura e spese, anteriormente all'anno 1967 sulle aree del primo Persona_2 piano, pervenutogli con atto per notaio del 1961. Analogamente, l'atto di Per_3 provenienza della proprietà della convenuta (cfr. atto di compravendita tra e CP_2
e del 30 maggio 2017 a rogito del notaio dr. CP_2 Controparte_1 Persona_1 rep. n. 61266 racc. n. 26831), richiama la cessione di tutte le corrispondenti aree superiori in proprietà esclusiva. Deve, quindi, condividersi la conclusione del CTU che, sulla base dei sopralluoghi effettuati, degli atti esaminati, delle planimetrie disegnate, ha evidenziato che il riferimento nei titoli di provenienza alle aree sovrastanti non può che riguardare la proiezione verticale del perimetro dell'intero ingombro della porzione di proprietà di ciascuna delle odierne parti in causa. Del resto, , dante Persona_2 causa degli attori, nel realizzare la sopraelevazione del secondo piano, non poteva inglobare una proprietà altrui quale il vano suppenna identificato al sub 26, che costituisce proiezione verticale del perimetro della proprietà dell'attuale convenuta
(cfr. anche documentazione fotografica in atti). Deve quindi ritenersi che Controparte_1
i titoli di provenienza richiamati da parte attrice non sono idonei ad accertare la proprietà del vano suppenna sub 26 in capo alla stessa attrice”.
Orbene, a detta di parte appellante, la suppenna in questione, alla data del 1961, era già preesistente alla sopraelevazione del secondo piano, effettuata (successivamente al 1961 ma prima del 1967) dal;
tanto si evincerebbe, inequivocabilmente, Persona_2 dall'atto per notaio del 1961, da cui si evinceva che l'abitazione era alienata Per_3 unitamente “ … alle sovrastanti aree superiori e tettoie di copertura… OM”.
pagina 6 di 14 Detta affermazione (relativa alla preesistenza di detto vano), ad avviso della Corte, non è supportata da alcun riscontro istruttorio ed anzi, appare smentita dalla documentazione in atti.
Ed invero, lo stesso titolo di provenienza di (del 12.12.2001, a rogito del Parte_1 notaio ), specifica che “… il secondo piano della proprietà è stato realizzato dal Per_5 padre a sua cura e spese, anteriormente all'anno 1967, sulle aree del Persona_2 primo piano, pervenutogli con atto per notaio del 1961”). Per_3
Il primo Giudice ne ha tratto, allora, la corretta conclusione – in linea con quanto asserito dal CTU - che detto vano/suppenna era stato costruito successivamente, ovvero “sulle aree del primo piano”, e quindi non preesisteva al momento in cui il Persona_2
(nel 1961) ne acquistò la proprietà.
Ha invero osservato il CTU nominato in primo grado che il vano/suppenna per cui si discute non costituiva la proiezione verticale della proprietà al primo piano di Parte_1
, bensì la proiezione verticale del perimetro dell'immobile appartenente all'attuale
[...] appellata : “OM …. il secondo piano è composto da tre unità Controparte_1 immobiliari, oltre che dal lastrico solare, ovvero da appartamento di proprietà della
, identificato al fg. 32, p.lla 2970 sub 28, cui si accede attraverso una delle due Pt_1 porte poste di fronte alla scala per chi sale, mentre in proiezione verticale dell'immobile al primo piano di proprietà di sono presenti un Controparte_1 lastrico solare (a copertura parziale dell'immobile sottostante), un vano soffitta con bagno e il vano suppenna per cui è causa, il cui accesso avviene attraverso una porta frontale/sinistra presente sul pianerottolo comune del secondo piano… OM.”
(cfr. relazione del CTU).
A conferma di quanto espresso dal giudice di prime cure, ovvero che il vano suppenna costituisce proiezione verticale dell'immobile alienato a , va rilevato che il Controparte_1 titolo di provenienza dell'appellata nel 2017 (per atto a rogito del notar Controparte_1
) a sua volta deriva da quello del precedente proprietario Per_5 CP_2 costituito da atto di donazione rogato dal notaio in data 11.2.1981 (rep. n. 18533 Per_6
e racc. n. 6790), in cui si legge che “…. il costituito IGnor dona Persona_7 all'intervenuta nipote, IGnor , che accetta la piena proprietà, del seguente CP_2 bene immobile sito in abitato del Comune di Corato… casa, due accesso al portoncino in
Comune di via Galileo Galilei numero 46, composta primo piano superiore di due vani utili ed accessori da 23 ingressi dal pianerottolo al secondo piano di un vano soffitta cucinino
e terrazzo ed avente due ingressi dal pianerottolo;
con tutte le aree soprastanti,
pagina 7 di 14 nonché due ripostigli ubicati tra il primo e il secondo piano avente ognuno proprio accesso….”.
Quanto donato dal perveniva, a sua volta, da atto del notaio di Persona_7 Per_8
Corato del 1° novembre 1931, registrato in Corato il 24 novembre 1931, n. 419, trascritto in AN il 2 novembre 1931 al n. 27553, in cui si fa espresso riferimento alle
“aree edificabili” del primo piano superiore.
Il CTU ha evidenziato che l'immobile oggetto del contendere è un vano non praticabile, che assolve la funzione di una camera d'aria per il piano sottostante, essendo un tetto secondario ancorato al solaio di copertura principale del vano sottostante.
Ora, poiché gli atti di provenienza di tutte le proprietà delle parti in causa recano la dicitura che viene ricompresa, nella vendita, anche l'alienazione delle “aree superiori” o
”sovrastanti” la proprietà (v.dsi atti di provenienza di , a far data dal primo Parte_1 atto, del 30.1.1033 e atti di provenienza della , a far data dal primo atto Controparte_1 per notaio del 1931), tutto quello che è in proprietà di è stato Per_8 Parte_1 realizzato sulle “aree sovrastanti” il primo piano, di cui all'atto del 1961. Per_3
Effettuando la sovrapposizione delle planimetrie del primo e secondo piano (per verificare la posizione del vano suppenna), il CTU ha verificato che le aree sovrastanti la proprietà del primo piano risultano essere “la proiezione verticale del perimetro dell'intero ingombro del 1° piano, proiettato verticalmente sul 2° piano”.
Ne discende che la suppenna ricade nella proiezione verticale del 1° piano dell'appartamento di (e, prima di lui, del , in quanto Controparte_1 CP_2 posta al di sopra dell'attuale cucina della proprietaria.
E', pertanto, coerente ritenere che il , dante causa degli odierni Persona_2 appellanti, non poteva sopraelevare su un vano che non era la proiezione verticale del suo appartamento al primo piano, tanto più che, nel successivo atto di compravendita del
2001, è specificato che l'intero secondo piano fu elevato in un periodo anteriore al 1967 dal;
è quindi corretto ritenere che non siano stati forniti elementi Persona_2 sufficienti per ritenere che la suppenna preesistesse al 1961 (atto di provenienza del
). Persona_2
Quanto all'espressione “tettorie di copertura”, l'esperto nominato ha evidenziato che esse potevano fungere da coibentazione del piano sottostante, tant'è che, dal sopralluogo effettuato, sono state rilevate delle tettoie di copertura, il cui accesso avviene tramite botola e scala retrattile, a dimostrazione del fatto che il , allorquando Persona_2
pagina 8 di 14 realizzò la sopraelevazione del secondo piano, realizzò anche delle tettoie di copertura per coibentare il piano costruito.
Quanto all'obiezione che il vano per cui è causa non sarebbe stato riportato nell'atto di donazione a rogito del notaio del 1981, mentre riappare, per la prima volta, Per_6 nell'atto di vendita a rogito del notar del 30.5.2017 (rep. 61266), va detto che, Per_1 nell'atto di donazione, si legge “… con tutte le aree soprastanti, nonché due ripostigli ubicati tra il primo e secondo piano, avente ognuno proprio accesso;
OM …con tutte le servitù, attive e passive, apparenti e non apparenti, usi diritti, ragioni, pertinenze, dipendenze e accessioni tutti inerenti l'immobile sopra descritto nulla escluso”.
Peraltro, è sufficiente osservare che anche nell'atto di provenienza degli appellanti, rappresentato dall'atto per notaio del 1961, il vano suppenna non viene Per_3 affatto menzionato, posto che si parla di “sovrastanti aree superiori, tettoie di copertura”, ma non di vano suppenna, che evidentemente è stata realizzata successivamente al detto atto.
Con riguardo alla circostanza secondo cui il avrebbe proceduto alla edificazione Pt_1 successiva “solo su parte delle tettoie in secondo piano”, mentre non avrebbe affatto edificato sulla tettoia per cui è causa, adibendola a deposito di masserizie, essa costituisce una allegazione che non trova riscontro in alcun documento né atto di provenienza: viceversa, come detto, nell'atto di compravendita del 2001 a rogito del notaio , si legge che “il secondo piano della proprietà è stato realizzato dal padre Per_5
a sua cura e spese, anteriormente all'anno 1967, sulle aree del primo Persona_2 piano, pervenutogli con atto per notaio del 1961”, a riprova del fatto che – Per_3 anteriormente al 1967 - detto secondo piano (su cui insiste la suppenna, sulla proiezione del primo piano degli appellati) non esisteva.
A tutto voler concedere, la probatio diabolica richiesta per l'accertamento della proprietà sul vano in questione di (e, per esso, dei suoi eredi), non è stata Persona_2 fornita, posto che, nell'atto di provenienza del 1961, si parla di aree sovrastanti e di tettoie di copertura, mentre, negli atti precedenti, di aree superiori e tettoie di copertura, mai del vano in questione, che evidentemente non era ancora stato costruito, stando a quanto detto nel successivo atto di vendita del 2001.
Nè esisteva nei precedenti atti di provenienza (dove si parla di aree soprastanti), per cui il riferimento alle tettoie di copertura e alle aree superiori nell'atto del 1961 non può identificare un vano di cui non v'è affatto certezza che, a detta data, esistesse.
In definitiva, il primo e terzo motivo dell'atto di appello sono infondati.
pagina 9 di 14 Venendo adesso al secondo motivo di appello, esso si è incentrato sul mancato accoglimento dell'istanza di ricusazione del CTU, il quale - a detta di parte appellante - sarebbe legato da motivi di amicizia alla e non si sarebbe comportato in modo CP_1 imparziale durante le operazioni di CTU.
Il motivo è anch'esso infondato, posto che l'istanza di ricusazione, come detto dal primo
Giudice, non è stata proposta tempestivamente.
L'art. 192, comma 2, c.p.c. prevede che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio dev'essere presentata con apposito ricorso da depositare in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione e, quindi, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo;
a tale regola non è consentito derogare nemmeno in caso di sopravvenuta conoscenza dell'incompatibilità, potendosi in tale ipotesi soltanto prospettare le ragioni atte a giustificare un eventuale provvedimento giudiziale di sostituzione ex art. 196 c.p.c., insindacabile in cassazione se la motivazione è immune da vizi logici (Sez. 3, n. 7280,
13/03/2023, Rv. 667046).
Nell'ipotesi in cui la parte venga a conoscenza della situazione di incompatibilità del consulente soltanto successivamente alla scadenza del predetto termine, è possibile quindi prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione, affinché il giudice, se lo ritiene, si avvalga dei poteri che gli conferisce in tal senso l'art. 196 c.p.c.
A tanto, il giudice non ha però ritenuto di adempiere, e il Collegio ritiene incensurabile detta valutazione, posto che al CTU competeva la descrizione dello stato dei luoghi, la individuazione del bene oggetto della domanda di rivendicazione (descrivendone funzioni e caratteristiche, oltre che alle variazioni catastali operate).
Avendo adempiuto fedelmente a tale quesito, reputa la Corte che non vi sia alcuna necessità di operare una rinnovazione di CTU, competendo solamente alle valutazioni del
Giudice (il quale ha condiviso le argomentazioni tecniche del CTU) verificare se sia stata fornita la prova del diritto di proprietà vantato, che non è stata – come detto – adeguatamente fornita.
Venendo adesso al motivo afferente il rigetto della domanda subordinata di usucapione, va premesso che il Giudice ha così motivato: “… la domanda è infondata e non può trovare accoglimento. Preliminarmente occorre rilevare che nei giudizi di usucapione occorre procedere ad un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti
pagina 10 di 14 dell'uomo del 30.8.2007; ciò impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale. Nel caso in esame non vi è prova della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, cioè il possesso, pacifico ed ininterrotto, del bene cum animo domini et rem sibi habendi per la durata stabilita dalla legge. La genericità delle dichiarazioni rese dai testimoni non consente l'accoglimento della domanda. Il teste ha riferito di essersi Testimone_3 recato nel vano per cui è causa in circostanze occasionali e comunque limitate all'anno
2010 e a 7- 8 anni prima e che in quelle circostanze avrebbe depositato del materiale nella suppenna;
lo stesso teste riferisce di supporre la titolarità della suppenna in capo a
in quanto la stessa gli consentiva il deposito di tale materiale aprendo la Parte_1 porta del deposito. L'occasionalità degli accessi riferiti dal teste non è idonea a dimostrare un possesso utile ai fini dell'usucapione. Del resto i testi e Testimone_4 hanno dichiarato che l'accesso alla suppenna era sempre possibile ( Testimone_5
ha dichiarato che l'accesso era possibile perché la chiave era sempre Testimone_4 nella toppa e ha dichiarato che la suppenna è a disposizione dei Testimone_5 conduttori dell'immobile di proprietà ed era sempre aperta). Di contro, CP_2 dall'istruttoria orale è emerso un duraturo utilizzo della porzione immobiliare oggetto del contendere da parte del dante causa della convenuta, , che metteva a CP_2 disposizione dei conduttori detta porzione immobiliare in occasione delle locazioni che si sono succedute nel tempo (v. deposizioni e . Del Testimone_4 Testimone_5 tutto inattendibili, invece, le dichiarazioni di , il quale ha prima riferito di Testimone_6 aver abitato nell'immobile fino al 1980 e poi di aver abitato con la sorella in altro immobile e di ricordare fino a quando i genitori hanno vissuto nell'immobile per cui è causa , né per quanto tempo. Le dichiarazioni del teste sono anche lacunose perché non indica una data di inizio del possesso della suppenna né chiarisce qual sia la suppenna a cui accedeva da bambino, richiamando l'acceso a sinistra salendo le scale, che si riferirebbe al terrazzo pacificamente nella disponibilità dei . Per le ragioni indicate, Pt_1 in definitiva, anche la domanda di accertamento della proprietà per intervenuta usucapione deve essere respinta, con conseguente assorbimento delle domanda di garanzia per evizione proposta dalla convenuta nei confronti del suo dante causa, terzo chiamato nel presente giudizio.”.
pagina 11 di 14 A giudizio degli appellanti, la motivazione è errata, in quanto, dalle deposizioni rese dai testi , e , il giudice avrebbe dovuto Testimone_6 Testimone_7 Testimone_3 ritenere dimostrato l'onere probatorio in questione, avendo questi riferito del possesso continuo e ininterrotto del vano per il periodo sufficiente al maturarsi dell'usucapione.
Anche detto motivo è infondato.
Il primo teste, ha riferito di aver utilizzato il vano suppenna perché la Testimone_4 chiave era sempre nella toppa ed abitava al primo piano dal 1993 al 2001 come conduttrice del IG. ; la suppenna era accessibile dalla porta frontale e a CP_2 sinistra vi era la porta del terrazzo;
la costruzione era al grezzo e dentro vi erano solo le sue masserizie;
il teste ha dichiarato che la suppenna era a disposizione dei CP_2 conduttori dell'immobile a primo piano dell'appartamento del padre , ed era CP_2 tecnicamente una camera d'aria; che, nel 2016, fu cambiata la serratura nella toppa di ingresso della suppenna;
la IG,ra (che ha abitato presso l'immobile di Tes_7 [...]
) dal 2010 al 2017, pur riferendo di aver visto le sorelle recarsi sulla CP_2 Pt_1 tettoia per fare delle piccole manutenzioni e che, nel periodo in questione, non aveva accesso alla tettoia né aveva le chiavi della suppenna, nulla ha potuto riferire nel periodo anteriore al 2010 (la causa è iniziata nel 2018); che non era presente al momento della IGillatura della tettoia;
il teste ha riferito di essersi recato nel vano per cui è Tes_3 causa in circostanze occasionali e comunque limitate all'anno 2010 e a 7- 8 anni prima e che, in quelle circostanze, aveva depositato del materiale nella suppenna.
Ora, tali essendo le risultanze istruttorie del giudizio di usucapione, deve convenirsi col giudice di primo grado allorchè ha evidenziato che le deposizioni testimoniali sono state inidonee a fondare un possesso utile all'usucapione; trattasi invero di circostanze o apprese de relato dalla moglie (nel caso del teste , il quale nulla ha potuto Tes_3 riferire sull'animus possidendi, dichiarando di essersi recato saltuariamente e di aver posizionato degli oggetti nel 2010, quindi otto anni prima dell'inizio della causa, evidentemente in un tempo insufficiente a ritenere maturato un possesso utile all'usucapione.
Quanto alla deposizione del teste (il quale ha dichiarato che aveva abitato al primo Tes_6 piano con annessa suppenna da bambino fino al 1980, e che, ab immemorabile, la famiglia utilizzava detta suppenna per il deposito della legna e di alcune galline), Pt_1 deve concordarsi sul fatto che detta deposizione sia inattendibile – come evidenziato dal primo Giudice – posto che il teste non ha saputo chiarire sino a che epoca i suoi genitori avessero vissuto lì, a quale titolo e per quanto tempo, dichiarando che “… da piccolo non
pagina 12 di 14 stavo sempre con loro, mi ha cresciuto mia sorella, che abitava a San Vito”; peraltro, come detto dal primo Giudice, oltre a non chiarire nulla sull'inizio del possesso, il teste non ha saputo riferire neppure quale fosse la suppenna a cui accedeva da bambino, posto che è stato richiamato l'accesso a sinistra salendo le scale che, pacificamente, si riferisce al terrazzo dei e non al vano suppenna. Pt_1
La deposizione è pertanto, del tutto inattendibile.
In definitiva, non è stata fornita la prova dell'usucapione che, comè noto, va apprezzato con particolare rigore, occorrendo dimostrare la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena;
un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena IGnoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. 20670/2010).
Il rigore richiesto rinviene fondamento anche a livello unionale ("l'eIGenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale", v. Cass. 20539/2017).
Orbene, a tanto gli appellanti non hanno adeguatamente adempiuto.
Né si ritiene opportuno integrare la prova con il teste di riferimento, stante l'assoluta genericità del riferimento operato dal teste escusso ad altre persone, posto che non possano trarsi ulteriori elementi utili alla decisione dal fatto che e il Testimone_1 marito “venivano a trascorrere l'estate del 2014 a Corato in quanto amici di famiglia degli attori” e “hanno aiutato (evidentemente nel 2014) “la nei lavori di IGillatura Pt_1 della tettoia”.
In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (DM 55/2014 e succ. modific.), valore indeterminabile, parametri minimi data la non complessità delle questioni trattate).
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte di Appello di Bari, I Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Pt_2 Pt_3
AN, sezione civile, n. 88/2023 così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate per ciascuna parte appellata in € 4.996,00 oltre r.f.s.g., IVA e CPA come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso in Bari, nella camera di conIGlio della 1^ Sez. Civile, del 18/02.2025.
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il ConIGliere est.
Dr. Gaetano Labianca
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