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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/10/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai R.Gen. N. 374/2023
Sigg.:
Dott. PE NO Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. AN AN Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A OGGETTO: nella causa civile n. 374/2023 R.G. promossa con atto di citazione azione revocatoria notificato in data 17.4.2023 e posta in decisione all'udienza dell'8 ordinaria ex art 2901 ottobre 2025 c.c. da
Parte_1
[...]
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Valtulini ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Trescore Balneario (BG),
Via Locatelli n. 82, come da procura in atti
APPELLANTI
c o n t r o
Controparte_1
Parte_2
[...]
[...] Parte_3 [...]
, , in qualità di eredi di Parte_4 Parte_5 Persona_1
e , in qualità di eredi di
[...] CP_2 Per_2 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso Ghisalberti ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Bergamo, via San Benedetto
n. 2, come da procura in atti
APPELLATI
e nei confronti di
Controparte_3
CONTUMACE
In punto: Appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 623/2023 del
22.3.2023
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
“Ogni diversa domanda, eccezione e istanza respinta, in riforma della impugnata sentenza Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita così determinarsi: nel merito:
- respingersi la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. siccome infondata sia in fatto sia in diritto;
- condannarsi gli appellati alla rifusione delle competenze professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio con distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore antistatario;
in via istruttoria: si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento esecutivo immobiliare pendente avanti il Tribunale di
Bergamo col RGE 721/2019
Per gli appellati
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- per tutti i motivi esposti, rigettare l'appello proposto dai signori
e e, conseguentemente, Parte_1 Parte_1 Parte_1
confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 623/2023 Sent. – n.
1320/2023 Rep. e n. 675/2022 R.G., emessa e pubblicata dal Tribunale di Bergamo Sig. Giudice dott. Bruno Conca in data 22 marzo 2023;
- rigettare ogni ulteriore domanda svolta dagli appellanti, anche in riferimento alle ex adverso formulate istanze istruttorie ed emettere ogni statuizione, decisione e/o declaratoria del caso.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo LEgio ritenesse necessario l'espletamento dell'istruttoria orale, si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova (già formulati nelle memorie istruttorie nel giudizio di primo grado):
1) Vero che le signore e nel dicembre 2017 Parte_1 Parte_1
erano a conoscenza della circostanza per cui il signor CP_4 aveva debiti nei confronti dei signori , , Giovanni, CP_1 Pt_2 Per_2
e ? Persona_1
2) Vero che le signore e nel dicembre 2017 Parte_1 Parte_1
erano a conoscenza dell'esistenza di debiti in capo al signor
[...]
? CP_4
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, del presente grado di giudizio;
- con condanna degli odierni appellanti ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. laddove ritenuto opportuno secondo il competente e prudente apprezzamento dell'Ill.ma Corte di Appello adita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.12.2022 , Controparte_1
e convenivano in giudizio Parte_2 Parte_2 [...]
, , personalmente ed in qualità Pt_1 Parte_1 Controparte_3
di eredi di , nonché , chiedendo la CP_4 Parte_1 declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. del 22.11.2019 disposto da in favore di e dell'atto costitutivo di Parte_1 Controparte_3 fondo patrimoniale del 3.7.2020 disposto da e dal marito Parte_1
di questa, . Parte_1 A sostegno della domanda, gli attori deducevano di essere titolari dei seguenti diritti di credito:
(i) € 70.000,00 ciascuno, oltre interessi e spese, in forza di transazioni stipulate con che prevedevano che i LL , quali CP_5 CP_1 fideiussori della Immobiliare PL s.r.l. per il 50% del debito contratto da quest'ultima con la (poi , a Controparte_6 CP_5 fronte del pagamento di una cospicua somma “ciascuno per l'importo di
€ 70.000 risulteranno surrogati art. 1203 c.c. nei diritti che
[...]
ha contro gli altri fideiussori che hanno prestato Parte_6 separata e autonoma garanzia”, ossia i LL . Tali crediti erano Pt_1
comprovati da decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Bergamo in favore dei LL nei confronti delle eredi (n. 1142/2018 CP_1 Pt_1
non opposto e divenuto esecutivo;
n. 1760/2019 confermato in sede di opposizione e successivamente oggetto di appello;
n. 1522/2019 confermato in sede di opposizione con sentenza successivamente impugnata);
(ii) € 7.111,04 per spese legali relativamente alla causa (R.G. 5598/2019
Tribunale di Bergamo) nella quale e erano Parte_1 Parte_1 state dichiarate decadute dal beneficio di inventario e ritenute eredi pure e semplici di . Le sentenza era stata impugnata. CP_4
(iii) € 28.082,52 per spese legali relativamente alla causa (R.G. 3611/2019
Tribunale di Bergamo) nella quale era stata accertata la simulazione assoluta di un atto di compravendita immobiliare tra e CP_4
. La sentenza era passata in giudicato. Parte_1
Deducevano gli attori che i convenuti, ricevuta notifica dei decreti ingiuntivi ed in pendenza dei giudizi di simulazione e di decadenza dal beneficio di inventario e, dunque, consapevoli dell'esistenza di debiti ereditari e della possibilità di doverne rispondere personalmente, avevano conferito diversi beni immobili di loro proprietà siti nei Comuni di TR il LE (BG) e LA di RI (BG) in patrimoni separati al precipuo fine di sottrarli alla garanzia patrimoniale dei creditori. Argomentavano, pertanto, circa la sussistenza del pregiudizio in danno dei loro crediti e del profilo soggettivo della scientia damni richiesto dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria di atti a titolo gratuito (tali dovendosi considerare la costituzione di fondo patrimoniale ed il conferimento in patrimonio destinato ex art. 2645 ter c.c.) successivi al sorgere dei crediti.
Con memoria costitutiva intervenivano nel giudizio , Parte_2 Pt_3
e in qualità di eredi di
[...] Parte_4 Parte_5 Per_1
, nonché e in qualità di eredi di
[...] Persona_1 CP_2 Per_2
, associandosi alle domande formulate dagli attori principali e
[...]
svolgendo analoghe deduzioni circa l'esistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria.
Si costituivano, quindi, i convenuti , e Parte_1 Parte_1 [...]
contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto per Pt_1
assenza dei presupposti dell'azione revocatoria e, comunque, per mancanza di prova circa la loro sussistenza.
Dichiarata la contumacia di , regolarmente citata e non Controparte_3
costituita, la causa veniva istruita mediante il solo scambio di memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. e rinviata per precisazione conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 623/2023 del 22.3.2023 il Tribunale di Bergamo accoglieva la domanda e dichiarava l'inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. del
22.11.2019 e del fondo patrimoniale del 3.7.2020, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria. In particolare, il giudice di primo grado affermava:
(i) la titolarità dei crediti in capo ai LL comprovata, quanto ai CP_1
70.000,00 euro ciascuno, dai decreti ingiuntivi ottenuti dagli attori e dagli atti di transazione stipulati con che prevedevano, all'art. 10, la CP_5 surroga dei fideiussori “ciascuno per l'importo di € 70.000 […] CP_1
nei diritti che ha contro gli altri fideiussori Parte_6
che hanno prestato separata e autonoma garanzia”, ossia i LL
e, quanto ai restanti crediti, dalle sentenze emesse in favore degli Pt_1
attori; (ii) l'idoneità dei crediti ad essere tutelati ex art. 2901 c.c. in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale che, accogliendo una nozione ampia di “credito”, ammette l'esperibilità dell'azione revocatoria anche rispetto a crediti litigiosi o sub iudice, tali dovendosi considerare alcuni dei crediti vantati dai LL , ancora oggetto di accertamento CP_1
giurisdizionale al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado;
(iii) l'eventus damni alle ragioni di credito, evincibile dall'insufficienza dei patrimoni residui delle eredi (un “bosco ceduo” ed un “prato” Pt_1
difficilmente commerciabili e di scarso valore ed una porzione di box) a soddisfare gli ingenti crediti vantati nei loro confronti. Sul punto,
l'eccezione formulata dai convenuti circa la possibilità, per i creditori, di rivalersi direttamente sul patrimonio della Immobiliare PL s.r.l., soggetto garantito dalle fideiussioni rese dai LL e , CP_1 Pt_1 veniva respinta sul presupposto della estraneità della società al contenzioso, nonché ai rapporti obbligatori azionati in sede monitoria.
(iv) la scientia damni in capo alle eredi , desumibile dal fatto che Pt_1 gli atti costitutivi dei patrimoni separati erano stati compiuti successivamente al sorgere dei crediti vantati nei loro confronti e alla notifica dei decreti ingiuntivi e degli atti di precetto con cui tali crediti erano stati azionati, nonché in pendenza del giudizio di decadenza dal beneficio di inventario dell'eredità di , “ossia in un CP_4
momento in cui le convenute erano consapevoli della criticità della loro situazione e dell'esistenza di plurime posizioni debitorie a loro carico, elementi che presi nel complesso le hanno indotte a compiere atti di celamento dei beni appartenenti al proprio patrimonio”;
Avverso la sentenza proponevano appello , Parte_1 Parte_1
e sulla base di tre motivi di gravame. Parte_1
Si costituivano in giudizio , , Controparte_1 Parte_2 Pt_2
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
chiedendo, preliminarmente, l'integrazione del Parte_5 CP_2 contraddittorio nei confronti di in quanto litisconsorte Controparte_3
necessario e “l'adozione di provvedimenti opportuni” in ragione della mancata indicazione, nell'atto di citazione in appello, dell'avvertimento ex art. 163 c. 3 n. 7) c.p.c.. Nel merito, contestavano la fondatezza dell'appello e ne chiedevano il rigetto.
Dichiarata la contumacia di , regolarmente citata e non Controparte_3 costituita, la causa veniva rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza dell'8.10.2025 e ivi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che la nullità per la mancata indicazione nell'atto di citazione in appello dell'avvertimento ex art. 163 c. 3 n. 7) seconda parte, come novellato dal d.lgs. 149/2022, cui rinvia l'art. 342
c.p.c., secondo cui “la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, è stata sanata dalla costituzione in giudizio degli appellati che nulla hanno dedotto in merito al possesso dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nè hanno chiesto, ai sensi del terzo comma dell'art. 164 cpc, la fissazione di una nuova udienza per poterne chiedere l'ammissione e neppure hanno allegato di essere stati pregiudicati nel loro diritto di difesa dalla mancata indicazione dell'avvertimento di cui si dolgono.
Con il primo motivo gli appellanti censurano la impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto esistente l'eventus damni in relazione alle pretese creditorie degli attori sul presupposto della insufficienza dei patrimoni residui delle eredi di a CP_4 soddisfare l'ingente credito vantato nei loro confronti. Sostengono, in particolare, gli appellanti che il giudice di primo grado avrebbe errato nel limitarsi a rilevare che la Immobiliare PL s.r.l. “è soggetto estraneo alla presente vicenda nonché ai ricorsi monitori richiesti dai per CP_1
far valere i propri diritti” e a non considerare che, per effetto delle transazioni stipulate tra i fideiussori e l'istituto di credito, i si erano CP_1
surrogati nei diritti della banca verso il debitore principale ex art. 1949 c.c. ed avevano, pertanto, acquisito il diritto di rivolgersi direttamente alla
PL per recuperare il loro credito. A detta degli appellanti, dunque, nessun pericolo di danno sarebbe derivato dal conferimento dei beni immobili nei patrimoni separati, dato che il patrimonio della PL s.r.l.
– in tesi perfettamente capiente – sarebbe stato sufficiente a soddisfare i crediti vantati dai . CP_1
Il motivo è infondato.
È principio giurisprudenziale consolidato che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. “eventus damni”) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che, provata dal creditore che agisce in revocatoria la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione, è onere del debitore provare che il patrimonio residuo è comunque tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore e che non sussiste perciò eventus damni” (Cass. 19.07.2018 n. 19207).
In applicazione di tale principio, il giudice di primo grado ha statuito che
“in assenza di beni oggetto degli atti di disposizione, i patrimoni di
e , sarebbero del tutto insufficienti a Parte_1 Parte_1
garantire i crediti dei LL . Come risulta dai documenti CP_1
prodotti sub 30 e 31 da parte attrice, la è proprietaria di terreni Pt_1 qualificati come “prato” e “bosco ceduo”, difficili da vendere e probabilmente di scarso valore, oltre che di una porzione di box nel
Comune di TR il LE e di altra porzione di un box nel Comune di Olbia
e poco altro, mentre la figlia sarebbe proprietaria solo di una Pt_1 porzione del box in Comune di Olbia”.
Come giustamente affermato dal primo giudice, gli eredi – Pt_1
convenuti in revocatoria e, come tali, gravati dall'onere di provare che, al netto dei beni immobili conferiti nei patrimoni destinati, il loro patrimonio residuo era comunque tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore – non hanno fornito prova dell'esistenza di beni residui nel loro patrimonio sufficienti a garantire la soddisfazione dell'ingente credito vantato nei loro confronti né del valore effettivo del “bosco ceduo”, del
“prato” e della porzione di box auto, ritenuti dal giudice di primo grado
“difficili da vendere e probabilmente di scarso valore” e, dunque, insufficienti a garantire i crediti dei LL . CP_1
Gli odierni appellanti non hanno svolto deduzioni sul punto (non risulta, ad esempio, siano neppure state allegate altre capienti voci attive di patrimonio aggredibili dai creditori) né hanno lamentato che queste siano state immotivatamente disattese dal giudice di primo grado.
Al contrario, essi si sono limitati a dolersi del fatto che il giudice di primo di grado ha preso in considerazione solo la capienza del loro patrimonio, laddove se avesse considerato anche il patrimonio della società garantita avrebbe accertato che esso era capiente e sufficiente a tutelare le ragioni di credito dei . CP_1
Anche tale ultimo assunto è infondato.
È principio giurisprudenziale consolidato, infatti, che l'eventus damni deve essere valutato con riferimento al debitore convenuto in revocatoria,
a nulla rilevando l'eventuale presenza di altri patrimoni singolarmente sufficienti a garantire il credito vantato (cfr. ex multis Cass. 25883/2023).
È, pertanto, irrilevante, accertare se, nel caso di specie, il patrimonio della
PL sia singolarmente sufficiente a garantire l'adempimento, avendo il creditore interesse a che ciascun debitore conservi intatta la propria responsabilità patrimoniale e non diminuisca le garanzie del credito.
L'astratta possibilità per i LL di aggredire anche il patrimonio CP_1 della debitrice principale non è, pertanto, circostanza idonea ad CP_7
escludere la rilevanza della distrazione patrimoniale compiuta dagli eredi del fideiussore né la sussistenza dell'eventus damni CP_4
conseguente a tale operazione.
Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono che il giudice di primo grado abbia disatteso, senza motivazione sul punto, l'istanza di acquisizione del fascicolo relativo all'esecuzione immobiliare promossa da contro la Immobiliare PL s.r.l. (R.G. 721/2019 CP_5
Tribunale di Bergamo), in tesi essenziale per accertare un eventuale intervento degli odierni appellati nella procedura esecutiva, nonché la capienza del patrimonio della società.
Il motivo è infondato.
Basti, sul punto, richiamare le argomentazioni già svolte a proposito dell'infondatezza del primo motivo di appello, ossia l'irrilevanza dell'accertamento della situazione patrimoniale della debitrice principale ai fini della sussistenza del pericolo di pregiudizio alle ragioni creditorie cagionato da atti distrattivi compiuti dai garanti convenuti in revocatoria.
Con il terzo motivo gli appellanti contestano la sussistenza della scientia damni in capo alle eredi , richiamando sul punto generiche Pt_1
deduzioni svolte nel giudizio di primo grado circa l'assenza di prova e la loro “convinzione che, in realtà, il credito dei fosse inesistente CP_1
ab origine […] e infondato”.
Il motivo è infondato.
È noto che, in tema di revocatoria di un atto a titolo gratuito (tali dovendosi considerare pacificamente la costituzione di un fondo patrimoniale e la costituzione di un patrimonio destinato ex art. 2645 ter c.c.), quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione soggettiva per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, ossia la mera “coscienza” del disponente della esistenza di ragioni di credito nei suoi confronti e della diminuzione della garanzia generica conseguente alla riduzione della consistenza patrimoniale. Non occorre, in altri termini, valutare se vi sia stato intento di frode o dolosa preordinazione dell'atto dispositivo alle lesioni del credito;
occorre, più semplicemente, verificare la sussistenza della consapevolezza del debito e della diminuzione della garanzia patrimoniale.
Nel caso di specie, è documentale che, al momento della costituzione dei patrimoni destinati (atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. del 22.11.2019
e fondo patrimoniale del 3.7.2020), i debitori erano già stati resi edotti dell'esistenza dei crediti e dell'intenzione dei creditori di riscuoterli in via coattiva, avendo ricevuto notifica dei decreti ingiuntivi (notifiche avvenute tutte tra marzo 2018 e maggio 2019: cfr. doc. fascicolo di primo grado) ed essendo pendente giudizio di decadenza dal beneficio di inventario a carico delle eredi (il cui atto di citazione è stato Pt_1
notificato il 19.6.2019: cfr. doc. 14a fascicolo di primo grado). E proprio da tali indici presuntivi il giudice di primo grado ha desunto la sussistenza del profilo soggettivo in capo ai convenuti, concludendo che essi dovessero ritenersi “consapevoli della criticità della loro situazione e dell'esistenza di plurime posizioni debitorie a loro carico”.
Tale argomentazione – fondata essenzialmente sulla immediata successione temporale tra il sorgere dei crediti, la loro esecuzione e la costituzione dei patrimoni destinati – non è stata contestata dagli odierni appellanti, i quali non hanno negato l'avvenuta notificazione dei decreti ingiuntivi né l'esistenza degli altri debiti indicati nel provvedimento impugnato né la successiva costituzione in patrimoni destinati di svariati immobili a loro intestati, così di fatto confermando la consapevolezza dell'esistenza di debiti e della diminuzione della garanzia patrimoniale conseguente agli atti distrattivi.
In un simile contesto, è del tutto inconferente la considerazione degli appellanti relativa alla presunta “convinzione della infondatezza del credito”. Sul punto, basti osservare che, seppur la titolarità di alcuni dei crediti vantati dai LL sia ancora oggetto di accertamento CP_1 giurisdizionale in quanto contestata (risulta che siano tuttora pendenti due giudizi dinnanzi alla Corte di Cassazione avverso le sentenze della Corte
d'Appello di Brescia che, revocando i decreti ingiuntivi ottenuti da
, e , hanno negato l'esistenza del credito Per_1 CP_1 Parte_2 azionato: docc. 6 e 7 comparsa conclusionale degli appellati), ciò non osta all'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e all'accertamento dei suoi presupposti, essendo l'azione revocatoria “ammissibile anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore (cfr. ex multis Cass. 28.08.2023 n. 25331). In ogni caso, risulta che alcuni dei crediti vantati dai siano stati accertati con provvedimenti passati in giudicato (ad CP_1 esempio, i decreti ingiuntivi n. 1142/2018 e il n. 200/2018 e la sentenza
R.G. 3611/2019 del Tribunale di Bergamo).
Per queste ragioni, l'appello va rigettato.
La domanda di condanna al risarcimento ex art. 96 c. 1 c.p.c. formulata da parte appellata non può essere accolta in ragione della mancanza di allegazione e prova dei pregiudizi derivanti all'istante dall'esercizio dell'azione. Né si ravvisano i presupposti per la condanna d'ufficio ai sensi del c. 3 dell'art. 96 c.p.c., non risultando l'iniziativa processuale connotata da pretestuosità e imprudenza, anche in considerazione della persistente litigiosità di alcuni dei crediti invocati.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti, in solido, nella misura che si liquida in dispositivo tenuto conto dei parametri medi del DM 147/22
(scaglione da 260.001,00 a 520.000,00) e dei parametri minimi per la sola fase istruttoria in considerazione della effettiva attività svolta.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 623/2023 del Pt_1
22.3.2023 che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati, che liquida in euro
4.389,00 per la fase di studio, euro 2.552,00 per la fase introduttiva, euro
2.940 per la fase istruttoria ed euro 7.298,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie, Iva e cpa di legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
AN AN PE NO
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Maria
IT IS, n tirocinio CP_8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai R.Gen. N. 374/2023
Sigg.:
Dott. PE NO Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. AN AN Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A OGGETTO: nella causa civile n. 374/2023 R.G. promossa con atto di citazione azione revocatoria notificato in data 17.4.2023 e posta in decisione all'udienza dell'8 ordinaria ex art 2901 ottobre 2025 c.c. da
Parte_1
[...]
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Valtulini ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Trescore Balneario (BG),
Via Locatelli n. 82, come da procura in atti
APPELLANTI
c o n t r o
Controparte_1
Parte_2
[...]
[...] Parte_3 [...]
, , in qualità di eredi di Parte_4 Parte_5 Persona_1
e , in qualità di eredi di
[...] CP_2 Per_2 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso Ghisalberti ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Bergamo, via San Benedetto
n. 2, come da procura in atti
APPELLATI
e nei confronti di
Controparte_3
CONTUMACE
In punto: Appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 623/2023 del
22.3.2023
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
“Ogni diversa domanda, eccezione e istanza respinta, in riforma della impugnata sentenza Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita così determinarsi: nel merito:
- respingersi la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. siccome infondata sia in fatto sia in diritto;
- condannarsi gli appellati alla rifusione delle competenze professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio con distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore antistatario;
in via istruttoria: si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento esecutivo immobiliare pendente avanti il Tribunale di
Bergamo col RGE 721/2019
Per gli appellati
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- per tutti i motivi esposti, rigettare l'appello proposto dai signori
e e, conseguentemente, Parte_1 Parte_1 Parte_1
confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 623/2023 Sent. – n.
1320/2023 Rep. e n. 675/2022 R.G., emessa e pubblicata dal Tribunale di Bergamo Sig. Giudice dott. Bruno Conca in data 22 marzo 2023;
- rigettare ogni ulteriore domanda svolta dagli appellanti, anche in riferimento alle ex adverso formulate istanze istruttorie ed emettere ogni statuizione, decisione e/o declaratoria del caso.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo LEgio ritenesse necessario l'espletamento dell'istruttoria orale, si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova (già formulati nelle memorie istruttorie nel giudizio di primo grado):
1) Vero che le signore e nel dicembre 2017 Parte_1 Parte_1
erano a conoscenza della circostanza per cui il signor CP_4 aveva debiti nei confronti dei signori , , Giovanni, CP_1 Pt_2 Per_2
e ? Persona_1
2) Vero che le signore e nel dicembre 2017 Parte_1 Parte_1
erano a conoscenza dell'esistenza di debiti in capo al signor
[...]
? CP_4
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, del presente grado di giudizio;
- con condanna degli odierni appellanti ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. laddove ritenuto opportuno secondo il competente e prudente apprezzamento dell'Ill.ma Corte di Appello adita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.12.2022 , Controparte_1
e convenivano in giudizio Parte_2 Parte_2 [...]
, , personalmente ed in qualità Pt_1 Parte_1 Controparte_3
di eredi di , nonché , chiedendo la CP_4 Parte_1 declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. del 22.11.2019 disposto da in favore di e dell'atto costitutivo di Parte_1 Controparte_3 fondo patrimoniale del 3.7.2020 disposto da e dal marito Parte_1
di questa, . Parte_1 A sostegno della domanda, gli attori deducevano di essere titolari dei seguenti diritti di credito:
(i) € 70.000,00 ciascuno, oltre interessi e spese, in forza di transazioni stipulate con che prevedevano che i LL , quali CP_5 CP_1 fideiussori della Immobiliare PL s.r.l. per il 50% del debito contratto da quest'ultima con la (poi , a Controparte_6 CP_5 fronte del pagamento di una cospicua somma “ciascuno per l'importo di
€ 70.000 risulteranno surrogati art. 1203 c.c. nei diritti che
[...]
ha contro gli altri fideiussori che hanno prestato Parte_6 separata e autonoma garanzia”, ossia i LL . Tali crediti erano Pt_1
comprovati da decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Bergamo in favore dei LL nei confronti delle eredi (n. 1142/2018 CP_1 Pt_1
non opposto e divenuto esecutivo;
n. 1760/2019 confermato in sede di opposizione e successivamente oggetto di appello;
n. 1522/2019 confermato in sede di opposizione con sentenza successivamente impugnata);
(ii) € 7.111,04 per spese legali relativamente alla causa (R.G. 5598/2019
Tribunale di Bergamo) nella quale e erano Parte_1 Parte_1 state dichiarate decadute dal beneficio di inventario e ritenute eredi pure e semplici di . Le sentenza era stata impugnata. CP_4
(iii) € 28.082,52 per spese legali relativamente alla causa (R.G. 3611/2019
Tribunale di Bergamo) nella quale era stata accertata la simulazione assoluta di un atto di compravendita immobiliare tra e CP_4
. La sentenza era passata in giudicato. Parte_1
Deducevano gli attori che i convenuti, ricevuta notifica dei decreti ingiuntivi ed in pendenza dei giudizi di simulazione e di decadenza dal beneficio di inventario e, dunque, consapevoli dell'esistenza di debiti ereditari e della possibilità di doverne rispondere personalmente, avevano conferito diversi beni immobili di loro proprietà siti nei Comuni di TR il LE (BG) e LA di RI (BG) in patrimoni separati al precipuo fine di sottrarli alla garanzia patrimoniale dei creditori. Argomentavano, pertanto, circa la sussistenza del pregiudizio in danno dei loro crediti e del profilo soggettivo della scientia damni richiesto dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria di atti a titolo gratuito (tali dovendosi considerare la costituzione di fondo patrimoniale ed il conferimento in patrimonio destinato ex art. 2645 ter c.c.) successivi al sorgere dei crediti.
Con memoria costitutiva intervenivano nel giudizio , Parte_2 Pt_3
e in qualità di eredi di
[...] Parte_4 Parte_5 Per_1
, nonché e in qualità di eredi di
[...] Persona_1 CP_2 Per_2
, associandosi alle domande formulate dagli attori principali e
[...]
svolgendo analoghe deduzioni circa l'esistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria.
Si costituivano, quindi, i convenuti , e Parte_1 Parte_1 [...]
contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto per Pt_1
assenza dei presupposti dell'azione revocatoria e, comunque, per mancanza di prova circa la loro sussistenza.
Dichiarata la contumacia di , regolarmente citata e non Controparte_3
costituita, la causa veniva istruita mediante il solo scambio di memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. e rinviata per precisazione conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 623/2023 del 22.3.2023 il Tribunale di Bergamo accoglieva la domanda e dichiarava l'inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. del
22.11.2019 e del fondo patrimoniale del 3.7.2020, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria. In particolare, il giudice di primo grado affermava:
(i) la titolarità dei crediti in capo ai LL comprovata, quanto ai CP_1
70.000,00 euro ciascuno, dai decreti ingiuntivi ottenuti dagli attori e dagli atti di transazione stipulati con che prevedevano, all'art. 10, la CP_5 surroga dei fideiussori “ciascuno per l'importo di € 70.000 […] CP_1
nei diritti che ha contro gli altri fideiussori Parte_6
che hanno prestato separata e autonoma garanzia”, ossia i LL
e, quanto ai restanti crediti, dalle sentenze emesse in favore degli Pt_1
attori; (ii) l'idoneità dei crediti ad essere tutelati ex art. 2901 c.c. in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale che, accogliendo una nozione ampia di “credito”, ammette l'esperibilità dell'azione revocatoria anche rispetto a crediti litigiosi o sub iudice, tali dovendosi considerare alcuni dei crediti vantati dai LL , ancora oggetto di accertamento CP_1
giurisdizionale al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado;
(iii) l'eventus damni alle ragioni di credito, evincibile dall'insufficienza dei patrimoni residui delle eredi (un “bosco ceduo” ed un “prato” Pt_1
difficilmente commerciabili e di scarso valore ed una porzione di box) a soddisfare gli ingenti crediti vantati nei loro confronti. Sul punto,
l'eccezione formulata dai convenuti circa la possibilità, per i creditori, di rivalersi direttamente sul patrimonio della Immobiliare PL s.r.l., soggetto garantito dalle fideiussioni rese dai LL e , CP_1 Pt_1 veniva respinta sul presupposto della estraneità della società al contenzioso, nonché ai rapporti obbligatori azionati in sede monitoria.
(iv) la scientia damni in capo alle eredi , desumibile dal fatto che Pt_1 gli atti costitutivi dei patrimoni separati erano stati compiuti successivamente al sorgere dei crediti vantati nei loro confronti e alla notifica dei decreti ingiuntivi e degli atti di precetto con cui tali crediti erano stati azionati, nonché in pendenza del giudizio di decadenza dal beneficio di inventario dell'eredità di , “ossia in un CP_4
momento in cui le convenute erano consapevoli della criticità della loro situazione e dell'esistenza di plurime posizioni debitorie a loro carico, elementi che presi nel complesso le hanno indotte a compiere atti di celamento dei beni appartenenti al proprio patrimonio”;
Avverso la sentenza proponevano appello , Parte_1 Parte_1
e sulla base di tre motivi di gravame. Parte_1
Si costituivano in giudizio , , Controparte_1 Parte_2 Pt_2
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
chiedendo, preliminarmente, l'integrazione del Parte_5 CP_2 contraddittorio nei confronti di in quanto litisconsorte Controparte_3
necessario e “l'adozione di provvedimenti opportuni” in ragione della mancata indicazione, nell'atto di citazione in appello, dell'avvertimento ex art. 163 c. 3 n. 7) c.p.c.. Nel merito, contestavano la fondatezza dell'appello e ne chiedevano il rigetto.
Dichiarata la contumacia di , regolarmente citata e non Controparte_3 costituita, la causa veniva rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza dell'8.10.2025 e ivi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che la nullità per la mancata indicazione nell'atto di citazione in appello dell'avvertimento ex art. 163 c. 3 n. 7) seconda parte, come novellato dal d.lgs. 149/2022, cui rinvia l'art. 342
c.p.c., secondo cui “la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, è stata sanata dalla costituzione in giudizio degli appellati che nulla hanno dedotto in merito al possesso dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nè hanno chiesto, ai sensi del terzo comma dell'art. 164 cpc, la fissazione di una nuova udienza per poterne chiedere l'ammissione e neppure hanno allegato di essere stati pregiudicati nel loro diritto di difesa dalla mancata indicazione dell'avvertimento di cui si dolgono.
Con il primo motivo gli appellanti censurano la impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto esistente l'eventus damni in relazione alle pretese creditorie degli attori sul presupposto della insufficienza dei patrimoni residui delle eredi di a CP_4 soddisfare l'ingente credito vantato nei loro confronti. Sostengono, in particolare, gli appellanti che il giudice di primo grado avrebbe errato nel limitarsi a rilevare che la Immobiliare PL s.r.l. “è soggetto estraneo alla presente vicenda nonché ai ricorsi monitori richiesti dai per CP_1
far valere i propri diritti” e a non considerare che, per effetto delle transazioni stipulate tra i fideiussori e l'istituto di credito, i si erano CP_1
surrogati nei diritti della banca verso il debitore principale ex art. 1949 c.c. ed avevano, pertanto, acquisito il diritto di rivolgersi direttamente alla
PL per recuperare il loro credito. A detta degli appellanti, dunque, nessun pericolo di danno sarebbe derivato dal conferimento dei beni immobili nei patrimoni separati, dato che il patrimonio della PL s.r.l.
– in tesi perfettamente capiente – sarebbe stato sufficiente a soddisfare i crediti vantati dai . CP_1
Il motivo è infondato.
È principio giurisprudenziale consolidato che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. “eventus damni”) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che, provata dal creditore che agisce in revocatoria la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione, è onere del debitore provare che il patrimonio residuo è comunque tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore e che non sussiste perciò eventus damni” (Cass. 19.07.2018 n. 19207).
In applicazione di tale principio, il giudice di primo grado ha statuito che
“in assenza di beni oggetto degli atti di disposizione, i patrimoni di
e , sarebbero del tutto insufficienti a Parte_1 Parte_1
garantire i crediti dei LL . Come risulta dai documenti CP_1
prodotti sub 30 e 31 da parte attrice, la è proprietaria di terreni Pt_1 qualificati come “prato” e “bosco ceduo”, difficili da vendere e probabilmente di scarso valore, oltre che di una porzione di box nel
Comune di TR il LE e di altra porzione di un box nel Comune di Olbia
e poco altro, mentre la figlia sarebbe proprietaria solo di una Pt_1 porzione del box in Comune di Olbia”.
Come giustamente affermato dal primo giudice, gli eredi – Pt_1
convenuti in revocatoria e, come tali, gravati dall'onere di provare che, al netto dei beni immobili conferiti nei patrimoni destinati, il loro patrimonio residuo era comunque tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore – non hanno fornito prova dell'esistenza di beni residui nel loro patrimonio sufficienti a garantire la soddisfazione dell'ingente credito vantato nei loro confronti né del valore effettivo del “bosco ceduo”, del
“prato” e della porzione di box auto, ritenuti dal giudice di primo grado
“difficili da vendere e probabilmente di scarso valore” e, dunque, insufficienti a garantire i crediti dei LL . CP_1
Gli odierni appellanti non hanno svolto deduzioni sul punto (non risulta, ad esempio, siano neppure state allegate altre capienti voci attive di patrimonio aggredibili dai creditori) né hanno lamentato che queste siano state immotivatamente disattese dal giudice di primo grado.
Al contrario, essi si sono limitati a dolersi del fatto che il giudice di primo di grado ha preso in considerazione solo la capienza del loro patrimonio, laddove se avesse considerato anche il patrimonio della società garantita avrebbe accertato che esso era capiente e sufficiente a tutelare le ragioni di credito dei . CP_1
Anche tale ultimo assunto è infondato.
È principio giurisprudenziale consolidato, infatti, che l'eventus damni deve essere valutato con riferimento al debitore convenuto in revocatoria,
a nulla rilevando l'eventuale presenza di altri patrimoni singolarmente sufficienti a garantire il credito vantato (cfr. ex multis Cass. 25883/2023).
È, pertanto, irrilevante, accertare se, nel caso di specie, il patrimonio della
PL sia singolarmente sufficiente a garantire l'adempimento, avendo il creditore interesse a che ciascun debitore conservi intatta la propria responsabilità patrimoniale e non diminuisca le garanzie del credito.
L'astratta possibilità per i LL di aggredire anche il patrimonio CP_1 della debitrice principale non è, pertanto, circostanza idonea ad CP_7
escludere la rilevanza della distrazione patrimoniale compiuta dagli eredi del fideiussore né la sussistenza dell'eventus damni CP_4
conseguente a tale operazione.
Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono che il giudice di primo grado abbia disatteso, senza motivazione sul punto, l'istanza di acquisizione del fascicolo relativo all'esecuzione immobiliare promossa da contro la Immobiliare PL s.r.l. (R.G. 721/2019 CP_5
Tribunale di Bergamo), in tesi essenziale per accertare un eventuale intervento degli odierni appellati nella procedura esecutiva, nonché la capienza del patrimonio della società.
Il motivo è infondato.
Basti, sul punto, richiamare le argomentazioni già svolte a proposito dell'infondatezza del primo motivo di appello, ossia l'irrilevanza dell'accertamento della situazione patrimoniale della debitrice principale ai fini della sussistenza del pericolo di pregiudizio alle ragioni creditorie cagionato da atti distrattivi compiuti dai garanti convenuti in revocatoria.
Con il terzo motivo gli appellanti contestano la sussistenza della scientia damni in capo alle eredi , richiamando sul punto generiche Pt_1
deduzioni svolte nel giudizio di primo grado circa l'assenza di prova e la loro “convinzione che, in realtà, il credito dei fosse inesistente CP_1
ab origine […] e infondato”.
Il motivo è infondato.
È noto che, in tema di revocatoria di un atto a titolo gratuito (tali dovendosi considerare pacificamente la costituzione di un fondo patrimoniale e la costituzione di un patrimonio destinato ex art. 2645 ter c.c.), quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione soggettiva per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, ossia la mera “coscienza” del disponente della esistenza di ragioni di credito nei suoi confronti e della diminuzione della garanzia generica conseguente alla riduzione della consistenza patrimoniale. Non occorre, in altri termini, valutare se vi sia stato intento di frode o dolosa preordinazione dell'atto dispositivo alle lesioni del credito;
occorre, più semplicemente, verificare la sussistenza della consapevolezza del debito e della diminuzione della garanzia patrimoniale.
Nel caso di specie, è documentale che, al momento della costituzione dei patrimoni destinati (atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. del 22.11.2019
e fondo patrimoniale del 3.7.2020), i debitori erano già stati resi edotti dell'esistenza dei crediti e dell'intenzione dei creditori di riscuoterli in via coattiva, avendo ricevuto notifica dei decreti ingiuntivi (notifiche avvenute tutte tra marzo 2018 e maggio 2019: cfr. doc. fascicolo di primo grado) ed essendo pendente giudizio di decadenza dal beneficio di inventario a carico delle eredi (il cui atto di citazione è stato Pt_1
notificato il 19.6.2019: cfr. doc. 14a fascicolo di primo grado). E proprio da tali indici presuntivi il giudice di primo grado ha desunto la sussistenza del profilo soggettivo in capo ai convenuti, concludendo che essi dovessero ritenersi “consapevoli della criticità della loro situazione e dell'esistenza di plurime posizioni debitorie a loro carico”.
Tale argomentazione – fondata essenzialmente sulla immediata successione temporale tra il sorgere dei crediti, la loro esecuzione e la costituzione dei patrimoni destinati – non è stata contestata dagli odierni appellanti, i quali non hanno negato l'avvenuta notificazione dei decreti ingiuntivi né l'esistenza degli altri debiti indicati nel provvedimento impugnato né la successiva costituzione in patrimoni destinati di svariati immobili a loro intestati, così di fatto confermando la consapevolezza dell'esistenza di debiti e della diminuzione della garanzia patrimoniale conseguente agli atti distrattivi.
In un simile contesto, è del tutto inconferente la considerazione degli appellanti relativa alla presunta “convinzione della infondatezza del credito”. Sul punto, basti osservare che, seppur la titolarità di alcuni dei crediti vantati dai LL sia ancora oggetto di accertamento CP_1 giurisdizionale in quanto contestata (risulta che siano tuttora pendenti due giudizi dinnanzi alla Corte di Cassazione avverso le sentenze della Corte
d'Appello di Brescia che, revocando i decreti ingiuntivi ottenuti da
, e , hanno negato l'esistenza del credito Per_1 CP_1 Parte_2 azionato: docc. 6 e 7 comparsa conclusionale degli appellati), ciò non osta all'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e all'accertamento dei suoi presupposti, essendo l'azione revocatoria “ammissibile anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore (cfr. ex multis Cass. 28.08.2023 n. 25331). In ogni caso, risulta che alcuni dei crediti vantati dai siano stati accertati con provvedimenti passati in giudicato (ad CP_1 esempio, i decreti ingiuntivi n. 1142/2018 e il n. 200/2018 e la sentenza
R.G. 3611/2019 del Tribunale di Bergamo).
Per queste ragioni, l'appello va rigettato.
La domanda di condanna al risarcimento ex art. 96 c. 1 c.p.c. formulata da parte appellata non può essere accolta in ragione della mancanza di allegazione e prova dei pregiudizi derivanti all'istante dall'esercizio dell'azione. Né si ravvisano i presupposti per la condanna d'ufficio ai sensi del c. 3 dell'art. 96 c.p.c., non risultando l'iniziativa processuale connotata da pretestuosità e imprudenza, anche in considerazione della persistente litigiosità di alcuni dei crediti invocati.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti, in solido, nella misura che si liquida in dispositivo tenuto conto dei parametri medi del DM 147/22
(scaglione da 260.001,00 a 520.000,00) e dei parametri minimi per la sola fase istruttoria in considerazione della effettiva attività svolta.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 623/2023 del Pt_1
22.3.2023 che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati, che liquida in euro
4.389,00 per la fase di studio, euro 2.552,00 per la fase introduttiva, euro
2.940 per la fase istruttoria ed euro 7.298,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie, Iva e cpa di legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
AN AN PE NO
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Maria
IT IS, n tirocinio CP_8