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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/04/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, in funzione di giudice mono-
cratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. civ. iscritto al n. 7238/2016 R.G. posto in decisione con provvedi-
mento del 18 ottobre 2024
tra
1. , nato in [...] il [...], c.f. Controparte_1
, e C.F._1
2. , nata in [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentati e difesi dall'avv. BUCCA C.F._2
EDOARDO giusta procura in atti;
attori e
1. , nato in [...] il [...], c.f. Controparte_2 [...]
; C.F._3
2. , nata in [...] il [...] c,f. CP_3
C.F._4
3. nato in [...] l'[...], c.f. CP_4
; C.F._5
4. nata in [...] il [...], c.f. Controparte_5
; C.F._6
1
5. nato in [...] il [...], c.f. CP_6
; C.F._7
6. , nato in [...] il [...], c.f. CP_6
; C.F._8
7. , nata in [...] il [...], c.f. CP_7
; C.F._9
8. , nata in [...] il [...], c.f. Controparte_8
, n.q. di erede di;
C.F._10 Persona_1
9. , nata in [...] il [...], c.f. CP_9 [...]
, n.q. di erede di;
C.F._11 Persona_1
10. , nata in [...] il [...], c.f. CP_7
, n.q. di erede di;
C.F._12 Persona_1
11. , nato in [...] il [...], c.f. CP_10
, n.q. di erede di;
C.F._13 Persona_1
12. , nata in [...] il [...], c.f. CP_9 [...]
; C.F._14
13. , nata in [...], il 17/11,1961, c.f. CP_9 [...]
; C.F._15
14. , nato in [...] il [...], c.f. CP_11
; C.F._16
convenuti contumaci avente ad oggetto: Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e citavano in giudizio gli odierni con- Controparte_1 Parte_1
venuti deducendo di essere proprietari di un immobile sito in Messina, vico II
2 Bensaia n. 417, censito al catasto n. 108, part. 223, sub 14 e sub 11 per la quota di 24/57 ciascuno per averla ricevuta da e Parte_2 Persona_2
con atto del 05 giugno 1992, mentre i rimanenti 9/57 erano di proprietà dei convenuti. Rilevavano di aver sempre posseduto uti dominus gli immobili nella loro interezza e di aver convocato i convenuti, i quali dichiaravano di non essere interessati, stante la modestia delle rispettive quote di appartenen-
za, a rivendicarne la proprietà.
Ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti contumaci e l'escussione dei testimoni, stante l'assenza di tutti pur essendo regolarmente citati, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta per la deci-
sione con provvedimento del 18 ottobre 2024.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di tutti i convenuti i quali pur ritualmente citati non sono comparsi.
La domanda è fondata nel merito e deve essere accolta.
Come noto, l'art. 1158 c.c., in tema di usucapione, dispone che la proprietà
dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi possono acquistarsi in virtù del possesso continuato per venti anni;
trattasi in-
fatti di un modo di acquisto a titolo originario avente ad oggetto un bene su-
scettibile di usucapione e quindi in commercio e non demaniale. Fondamento
dell'istituto è, dunque, una particolare situazione di fatto, e non un diritto,
esercitata, senza interruzioni, sulla cosa da parte di colui che, attraverso una prolungata signoria, rende il bene produttivo, rispettandone la sua destinazio-
ne economica.
Ad integrare il possesso utile ai fini dell'usucapione è necessaria la presenza,
oltre che dell'elemento materiale (corpus possessionis), anche dell'elemento
3 psicologico (animus possidendi), costituito dall'intenzione di tenere la cosa per sé senza riconoscere l'esistenza di diritti o di poteri poziori sulla stessa;
detto potere di fatto sulla cosa si manifesta in un'attività corrispondente all'e-
sercizio del diritto di proprietà (o di altro diritto reale di godimento) c.d. uti dominus e, come emerge dall'art. 1163 c.c., il possesso – sia in buona che mala fede - deve essere altresì pubblico, non contestato, nec vi nec clam, né
deve essere mai stato interrotto dagli eventi che la legge considera idonei a causarne l'interruzione (art. 1167 c.c.). Il fatto materiale del possesso che ab-
bia le predette caratteristiche determina l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene, purché sia stato protratto per almeno venti anni.
Sul piano probatorio, in forza del principio di cui all'art. 2697 c.c., incombe sull'attore l'onere di provare tutti i requisiti del possesso idonei a integrare la fattispecie acquisitiva. In altri termini, chi agisce in giudizio per essere di-
chiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisitiva e,
quindi, non solo del corpus possessionis ma anche dell'animus possidendi.
Nel caso in esame, si tratta, invero, di un immobile parzialmente di proprietà
degli odierni attori nella misura di 48/57esimi a partire dall'atto con cui è sta-
to loro donato rispettivamente un 24/57esimo ciascuno in data 05 giugno
1992. In tal senso, deve ritenersi integrato il requisito temporale richiesto dall'art. 1158 c.c., essendo trascorso oltre un ventennio alla data di proposi-
zione della domanda.
In ordine agli ulteriori elementi normativamente richiesti, invero, è possibile desumerne la sussistenza dalla circostanza che i convenuti – dei quali era sta-
to ammesso interrogatorio formale – non si sono presentati a renderlo ingiu-
4 stificatamente. Se per un verso, naturalmente, la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale non equivale processualmente ad una confes-
sione, è tuttavia rimessa al giudice di merito – caso per caso – la valutazione rispetto al significato da attribuire al comportamento, tenendo conto delle al-
tre prove emerse nel corso del giudizio (Cass. civ. n. 17562/2022).
Orbene, detto comportamento nel caso in esame costituisce un comportamen-
to processuale qualificato che, si ritiene, alla luce delle ulteriori risultanze debba essere considerato un significativo elemento probatorio;
invero, non può non rilevarsi che il verbale di mediazione – pur avendo avuto esito nega-
tivo per ragioni meramente formali – consente di desumere una sostanziale acquiescenza da parte di tutti gli intervenienti rispetto alla situazione di fatto dedotta dagli odierni attori. Il mediatore, d'altra parte, ha attestato in quella sede lo spirito collaborativo esistente tra le parti e la volontà da parte di tutti gli intervenienti di raggiungere l'accordo che, tuttavia, non si era potuto rea- lizzare solo per la mancata accettazione dell'eredità da parte degli eredi di
. I due elementi, nel loro insieme, in aggiunta ad alcune mis- Persona_1
sive pervenute agli odierni attori, lasciano desumere che gli aventi titolo ad un'eventuale opposizione – i proprietari dei rimanenti 9/57esimi dell'immobile per cui è causa - hanno sempre riconosciuto quali esclusivi proprietari e . Controparte_1 Parte_1
Rilevata la sussistenza degli elementi del corpus e dell'animus possidendi protratti per oltre vent'anni, deve essere dunque dichiarato intervenuto l'acquisto per usucapione, da parte attrice, dell'immobile sito nel Comune di
Messina, censito al Catasto di detto Comune al fg. 108, particella 223, sub 14
e sub 11.
5 Ai sensi dell'art. 2651 cc., va, inoltre, ordinata la trascrizione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina con esonero da ogni responsabilità.
Ritiene, infine, il Tribunale che, in conformità al principio di diritto dettato dalla Corte costituzionale, a mente della quale “in tema di spese giudiziali ci-
vili, il giudice, in caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di 'assoluta novità della questione trattata' o di 'mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti', ma anche quando sussistono 'altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni'” (Corte cost., 19/04/2018, n. 77), ritiene questo giudican- te che sussistano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio. Va rilevato, infatti, che l'usucapione rap-
presenta un atto di acquisto della proprietà a titolo originario, la cui costitu-
zione avviene in virtù del possesso continuato per venti anni, ma il cui accer-
tamento deve necessariamente passare attraverso un giudizio incoato avverso i precedenti proprietari, anche ove assumano posizioni adesive, e una senten-
za dichiarativa del giudice, trascritta ai sensi dell'art. 2651 c.c., per garantire la continuità delle trascrizioni. Ne deriva che la condanna alle spese del giu-
dizio risulterebbe gravemente lesiva della posizione del precedente proprieta-
rio, che non si opponga all'usucapione, ma adotti (formalmente o di fatto) un comportamento idoneo a favorire l'acquisto della proprietà da parte dell'attore, aderendo alla sua domanda, ovvero non opponendovisi o rima-
nendo contumace, circostanze tutte presenti – seppur l'adesione dei convenuti o, rectius, la loro mancata opposizione sia avvenuta in via stragiudiziale – nel caso in esame che, dunque, giustificano la compensazione delle spese di lite.
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PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice on. d.ssa Francescaromana
Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n. 7238/2016
R.G., così decide:
1. Accoglie la domanda proposta da e Controparte_1 CP_12
e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in
[...]
loro favore, della proprietà del terreno sito in Messina, vico II° Ben-
saia n. 417, censito al catasto di detto comune al n. 108, part.223, sub.
14 o (z.c. 2, cat. A/2 Cl.8 vani 2,5) e sub 11 (z.c.2, cat. A/4 Cl.9 vani
3);
2. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascri-
zione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3. Compensa le spese di lite.
Messina, 02/04/2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Fran-
cesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo,
presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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