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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/07/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7357/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7357/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VANUCCI MICHELA e dell'avv. BIAGINI MARCO ( ) C.F._1
PIAZZA MALATESTA 21 47923 RIMINI;
elettivamente domiciliato in PIAZZA MALATESTA 21
47923 RIMINI, presso il difensore avv. VANUCCI MICHELA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAVATTA Controparte_2 P.IVA_2
ANDREA , elettivamente domiciliato in VIALE ROMA, 55 47042 presso il difensore CP_2 avv. ZAVATTA ANDREA
APPELLATO
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
In punto a: Appello sentenza Giudice di Pace di Bologna n. 371/2024
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione respinta e disattesa - riformare integralmente, in accoglimento del I. motivo di appello, la sentenza n. 371/2024 del Giudice di Pace di
Forlì, resa nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo n. 2279/2023, depositata il 15.04.2024 e notificata in data 07.05.2024, e, per l'effetto, in accoglimento del ricorso proposto in primo grado:
in via preliminare, previa sospensione del presente giudizio, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione sulle predette questioni di legittimità costituzionale ovvero su quelle che si riterrà di rilevare d'ufficio;
decidendo il merito in conseguenza della eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.
8 del D.L. n. 400/1993 e/o dell'art. 100 del D.L. n. 104/2020, accertate l'insussistenza in tutto o in parte dell'asserito credito da indennità risarcitoria risultante dalle richieste di pagamento di cui alle note del prot. 53701/2022 del 28.11.2022 e prot. 8785/2023 del 24.02.2023, Controparte_2 anche, all'occorrenza, previa disapplicazione, in quanto illegittime, delle medesime note ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 20.03.1865, n. 2248, all. E;
in ogni caso, sempre decidendo il merito della controversia, ed eventualmente disponendo CTU al fine di ricalcolare l'indennità secondo i valori unitari 2021, accertate l'insussistenza in tutto o in parte dell'asserito credito da indennità risarcitoria risultante dalle richieste di pagamento di cui alle note del prot. 53701/2022 del 28.11.2022 e prot. 8785/2023 del 24.02.2023, anche Controparte_2 previa disapplicazione, in quanto illegittime, delle medesime note ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.
20.03.1865, n. 2248, all. E;
vinte le spese di lite”
Parte convenuta ( ): Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza del GDP di Forlì, accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. essendo la materia attribuita alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, vinte le spese di lite. NEL MERITO: Rigettare
pagina 2 di 9 la domanda attorea come formulata nei confronti del , perché inammissibile ed Controparte_2 infondata in fatto e in diritto. Condannare gli attori alle spese di lite. ex. art. 91 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza ritualmente notificati, la società
[...]
in persona del legale rappresentante, formulava domanda giudiziale Controparte_1 di accertamento negativo del credito vantato dal , a titolo di indennità Controparte_2 risarcitoria, per alcune difformità demaniali accertate nel corso di un sopralluogo effettuato in data
19.05.2021. La ricorrente, titolare di uno stabilimento balneare sulla spiaggia di , esponeva CP_2 di aver ricevuto in data 24.02.2023 un sollecito da parte del per il pagamento Controparte_2 della somma di 5.000,00, stabilita a titolo di indennità risarcitoria, per la realizzazione di una pedana in legno e due frangivento in legno e per la mancata realizzazione di un chiosco, in difformità a quanto previsto nella concessione demaniale n. 16 del 2012 e successive autorizzazioni. Tali irregolarità sarebbero emerse a seguito del sopralluogo effettuato in data 19.05.2021. La società ricorrente assumeva l'infondatezza e l'illegittimità di tale pretesa. Richiamando la normativa vigente, la ricorrente assumeva che le opere contestate non potevano essere qualificate come opere inamovibili e pertanto la pretesa risarcitoria appariva del tutto sproporzionata, anche alla luce della più recente interpretazione giurisprudenziale. Nel caso di specie, poiché le opere contestate sono qualificabili come meri elementi di arredo, difetta il presupposto necessario per l'applicazione della indennità risarcitoria, in quanto non si è verificato il depauperamento del patrimonio dell'ente proprietario. La ricorrente contestava inoltre la determinazione del quantum della pretesa e, richiamando l'art. 8 del D.L. 400/1993, ne assumeva la non conformità ai precetti costituzionali, sotto il profilo della ragionevolezza, del principio di uguaglianza e del diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto non prevede la possibilità di graduare la misura dell'indennizzo, nel caso di fattispecie causativa di pregiudizi di valore irrisorio. Si costituiva in giudizio il rilevando in via principale la definitività del provvedimento n. Controparte_2
53701/2022 emesso in data 28.11.2022, con il quale è stata determinata la misura dell'indennità risarcitoria, per l'omessa impugnazione nei termini avanti il competente TAR dell'Emilia-Romagna.
L'amministrazione eccepiva inoltre in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, posto che il provvedimento contestato è un atto amministrativo sindacabile solo dal giudice amministrativo. Contestava inoltre nel merito la fondatezza del ricorso, atteso che l'art. 8 del D.L. pagina 3 di 9 400/1993 ha stabilito la misura degli indennizzi per le utilizzazioni sine titulo dei beni demaniali marittimi, in misura pari al 200% o al 100% del canone, e l'art. 1 comma 257 della L.296/2006 (legge finanziaria 2007) ha chiarito come tale indennizzo faccia riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi, mentre in caso di realizzazione di opere inamovibili sul demanio marittimo l'indennizzo è commisurato al valore di mercato. Correttamente, pertanto, il ha Controparte_2 determinato la indennità risarcitoria nella misura del canone demaniale aumentato del 100%, trattandosi di utilizzo del bene demaniale in misura difforme dal canone concessorio.
Il Giudice di Pace di Forlì, con sentenza n. 371/2024 del 15/04/2024 riteneva fondata l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione e, pertanto, dichiarava inammissibile il ricorso proposto, compensando le spese di lite.
Con ricorso depositato il 22.05.2024, la interponeva Controparte_1
appello avverso la predetta sentenza, chiedendo che, in riforma della decisione, fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, accertata l'insussistenza del credito vantato dagli odierni convenuti. In via preliminare, il ricorrente ha riproposto le questioni di legittimità costituzionale relative all'art.8 D.L.400/1993, già avanzate nel giudizio di primo grado.
Si costituiva in giudizio il solo , chiedendo l'integrale rigetto dell'appello e la Controparte_2 conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 30.04.2025 veniva dichiarata la contumacia dell' e fissata Controparte_3 udienza ex art. 352 c.p.c., poi sostituita dal deposito di note scritte ex art.127ter cpc, all'esito del quale la causa è stata trattenuta in decisione.
***
L'appello è fondato in punto di giurisdizione.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la violazione di legge in relazione al capo della sentenza impugnata che ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione in capo al
Giudice adito a favore del Giudice amministrativo. In particolare, il Giudice di Pace ha ritenuto che le domande avanzate da parte ricorrente, relative al provvedimento con cui la PA ha richiesto l'indennizzo ex art.8 DL 400/1993, non riguardino aspetti meramente patrimoniali (che sarebbero attribuibili al GO) avendo parte ricorrente censurato il potere della pubblica amministrazione concedente nella determinazione della misura imposta, in relazione a natura ed entità delle difformità pagina 4 di 9 rilevate. Applicando, pertanto, i criteri generali del riparto di giurisdizione, il Giudice di Pace ha ritenuto sussistente la giurisdizione del /GA, posto che restano nella giurisdizione amministrativa tutte le questioni che coinvolgono l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi”.
Il Primo Giudice ha, tuttavia, omesso di considerare la giurisprudenza più recente. La Suprema Corte, quanto all'art.8 DL 400/1993 (per come interpretato dalla Legge Fin. n. 296 del 2006, art. 1, comma
257) ha chiaramente negato “la natura stessa di sanzione amministrativa (ovvero tributaria) all'indennizzo di cui all'inciso in parola. La natura di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico, accessoria e collegata al conseguimento di un canone di occupazione, che coinvolge diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, si ricava da una consolidata linea argomentativa espressa in più occasioni da questa Corte, divenuta ormai "diritto vivente" (così Corte
Cost. n. 64 del 2008), in tema di riparto di giurisdizione ordinaria, amministrativa e tributaria, in virtù della quale le controversie aventi contenuto meramente patrimoniale, e aventi ad oggetto l'obbligo del pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico, senza che assuma rilievo il potere
d'intervento della P.A. a tutela di interessi generali o comunque di natura discrezionale-valutativa, non hanno natura tributaria, e restano assegnate al giudice ordinario (cfr. ex plurimis: Cass. Sez. U.,
Ordinanza n. 21950 del 2015; Cass. Sez. Sez. U., Sentenza n. 23591 del 27/10/2020, Rv. 659447 - 01;
Cass. Sez. 5, n. 582/2017; Cass. Sez. 5, n. 31331/2019). Esclusa la natura tributaria del canone di occupazione, neanche può attribuirsi tale qualificazione alla prestazione accessoria, ossia all'indennizzo previsto dalla disposizione in esame. In quanto attribuzione patrimoniale comunque sottratta al potere di intervento discrezionale dell'Amministrazione, l'indennizzo di cui si discute non ha neanche natura di sanzione amministrativa. (Cass.civ. Ord. 28566/2023).
La natura di mera attribuzione patrimoniale della indennità ex art.8 DL. 400/1993 è stata ribadita anche dal Consiglio di Stato che, relativamente all'ipotesi di utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, ha affermato che “Questa Sezione si è già espressa sulla questione in esame con decisione
28 febbraio 2022, n. 1422, affermando il difetto di giurisdizione del G.A. a conoscere delle controversie sull'indennizzo ex art. 8 del d.l. n. 400/1993 (conv. con l. n. 494/1993). Ciò, innanzitutto perché l'indennizzo in parola non si colloca nell'ambito di un rapporto di concessione di beni demaniali: esso “postula infatti sul piano logico-giuridico l'assenza di un titolo concessorio”, essendo dovuto “per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi” (v. art. 8 cit.); in secondo luogo,
pagina 5 di 9 perché l'accertamento dei presupposti e la quantificazione dell'indennizzo non comportano esercizio di poteri autoritativi da parte della competente Amministrazione.
Invero il presupposto dell'indennizzo ex art. 8 cit. “consiste nel fatto dell'occupazione del demanio in assenza di un titolo concessorio, ed anche la sua misura è predeterminata dalla legge nei seguenti termini: “in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento...”. L'attività di competenza dell'amministrazione è dunque di ricognizione della situazione materiale del demanio marittimo e di applicazione dei criteri di commisurazione dell'indennizzo stabiliti dalla legge. In essa non è ravvisabile […] l'esercizio di poteri di carattere discrezionale concernenti l'uso legittimo del bene demaniale, ma solo di repressione dell'uso non assentito dello stesso, per cui non è nemmeno possibile ricondurre le relative controversie alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo” (cfr., altresì, C.d.S., Sez. VI, 21 luglio 2011, n. 4421).
La giurisprudenza richiamata ha applicato correttamente il criterio di riparto della giurisdizione tra GA
e GO, che verte sull'esercizio del potere amministrativo. Nel caso di specie, il mero rilievo della difformità (non contestato dall'odierno appellante) conduce ex sé all'applicazione dell'indennità di cui all'art.8 DL 400/1993 che è previsto in misura fissa, non residuando alcuna discrezionalità della
Pubblica Amministrazione in questo frangente.
Si deve, pertanto, concludere per la giurisdizione del Giudice ordinario.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. per effetto dell'art. 3 comma 26 lett. m del .d.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149 , applicabile all'impugnazione in esame proposta dopo il 28 febbraio 2023, il giudice di appello che riconosca la giurisdizione negata dal primo giudice non può più rimettere a questo gli atti, ma dovrà decidere la causa nel merito eventualmente ammettendo le parti a compiere le attività precluse.
Nel caso di specie tuttavia la causa è di natura documentale, risultando del tutto superflua per quanto di seguito argomentato la richiesta di CTU avanzata da parte appellante.
II. Le questioni di legittimità costituzionale avanzate in via preliminare sono prive di pregio, in quanto manifestamente infondate. La sanzione amministrativa (rectius: indennità) prevista nel caso di specie non è né formalmente né sostanzialmente assimilabile alla sanzione penale, sulla quale la Corte
Costituzionale richiamata dall'appellante ha rilevato il possibile vulnus del principio di proporzionalità
pagina 6 di 9 e ragionevolezza in assenza di una forbice edittale. Peraltro quanto alla pretesa incostituzionalità della norma la Corte Costituzionale (sentenza 302/2010) si è già espressa sulla legittimità dell'impianto dell' art. 1 comma 257 della L.296/2006 che ha fornito una interpretazione autentica dell' art. 8 Decreto
Legge del 05/10/1993 - N. 400.
III. Nel merito, i rilievi dell'appellante sono privi di pregio.
Gli interventi (e la mancata costruzione del chiosco) rilevati dalla Pubblica Amministrazione nello stabilimento balneare concretizzano certamente una utilizzazione del bene demaniale in maniera difforme dal titolo concessorio e, pertanto, sono sussumibili nella fattispecie di cui all'art.8 DL
400/1993.
L'art. 8 Decreto Legge del 05/10/1993 - N. 400 prevede che: “.. gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento”.
L'art. 1 comma 257 della L.296/2006 ha fornito una interpretazione autentica della norma che precede precisando che : “Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi
Dai documenti in atti (vedi docc. 8 e 9 fascicolo di primo grado) emerge che la sanzione di 5000 euro è stata calcolata applicando correttamente l'art.8 DL 400/1993 (ossia un indennizzo pari al canone di concessione di € 2.500,00, maggiorato del 100%; ).
In conclusione l'appello va comunque rigettato.
pagina 7 di 9 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con riferimento ai parametri medi dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase di istruzione e trattazione che viene liquidata con riferimento ai parametri minimi stante la ridotta attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado dichiara la giurisdizione del Giudice Ordinario e, nel merito, rigetta l'appello.
- condanna al pagamento delle spese Controparte_1
di lite di questo grado di giudizio in favore del , che liquida in complessivi € Controparte_2
2.127,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
BOLOGNA, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott. Annelisa Spagnolo
pagina 8 di 9 Parte convenuta chiede e conclude:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in €
per spese, € per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014
i.v.a., c.p.a..
dispone la parziale compensazione delle spese processuali nella misura di , condannando al pagamento in favore di dei restanti ,liquidati in € per spese, € per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 i.v.a., c.p.a..
Bologna, 07/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7357/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VANUCCI MICHELA e dell'avv. BIAGINI MARCO ( ) C.F._1
PIAZZA MALATESTA 21 47923 RIMINI;
elettivamente domiciliato in PIAZZA MALATESTA 21
47923 RIMINI, presso il difensore avv. VANUCCI MICHELA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAVATTA Controparte_2 P.IVA_2
ANDREA , elettivamente domiciliato in VIALE ROMA, 55 47042 presso il difensore CP_2 avv. ZAVATTA ANDREA
APPELLATO
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
In punto a: Appello sentenza Giudice di Pace di Bologna n. 371/2024
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione respinta e disattesa - riformare integralmente, in accoglimento del I. motivo di appello, la sentenza n. 371/2024 del Giudice di Pace di
Forlì, resa nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo n. 2279/2023, depositata il 15.04.2024 e notificata in data 07.05.2024, e, per l'effetto, in accoglimento del ricorso proposto in primo grado:
in via preliminare, previa sospensione del presente giudizio, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione sulle predette questioni di legittimità costituzionale ovvero su quelle che si riterrà di rilevare d'ufficio;
decidendo il merito in conseguenza della eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.
8 del D.L. n. 400/1993 e/o dell'art. 100 del D.L. n. 104/2020, accertate l'insussistenza in tutto o in parte dell'asserito credito da indennità risarcitoria risultante dalle richieste di pagamento di cui alle note del prot. 53701/2022 del 28.11.2022 e prot. 8785/2023 del 24.02.2023, Controparte_2 anche, all'occorrenza, previa disapplicazione, in quanto illegittime, delle medesime note ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 20.03.1865, n. 2248, all. E;
in ogni caso, sempre decidendo il merito della controversia, ed eventualmente disponendo CTU al fine di ricalcolare l'indennità secondo i valori unitari 2021, accertate l'insussistenza in tutto o in parte dell'asserito credito da indennità risarcitoria risultante dalle richieste di pagamento di cui alle note del prot. 53701/2022 del 28.11.2022 e prot. 8785/2023 del 24.02.2023, anche Controparte_2 previa disapplicazione, in quanto illegittime, delle medesime note ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.
20.03.1865, n. 2248, all. E;
vinte le spese di lite”
Parte convenuta ( ): Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza del GDP di Forlì, accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. essendo la materia attribuita alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, vinte le spese di lite. NEL MERITO: Rigettare
pagina 2 di 9 la domanda attorea come formulata nei confronti del , perché inammissibile ed Controparte_2 infondata in fatto e in diritto. Condannare gli attori alle spese di lite. ex. art. 91 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza ritualmente notificati, la società
[...]
in persona del legale rappresentante, formulava domanda giudiziale Controparte_1 di accertamento negativo del credito vantato dal , a titolo di indennità Controparte_2 risarcitoria, per alcune difformità demaniali accertate nel corso di un sopralluogo effettuato in data
19.05.2021. La ricorrente, titolare di uno stabilimento balneare sulla spiaggia di , esponeva CP_2 di aver ricevuto in data 24.02.2023 un sollecito da parte del per il pagamento Controparte_2 della somma di 5.000,00, stabilita a titolo di indennità risarcitoria, per la realizzazione di una pedana in legno e due frangivento in legno e per la mancata realizzazione di un chiosco, in difformità a quanto previsto nella concessione demaniale n. 16 del 2012 e successive autorizzazioni. Tali irregolarità sarebbero emerse a seguito del sopralluogo effettuato in data 19.05.2021. La società ricorrente assumeva l'infondatezza e l'illegittimità di tale pretesa. Richiamando la normativa vigente, la ricorrente assumeva che le opere contestate non potevano essere qualificate come opere inamovibili e pertanto la pretesa risarcitoria appariva del tutto sproporzionata, anche alla luce della più recente interpretazione giurisprudenziale. Nel caso di specie, poiché le opere contestate sono qualificabili come meri elementi di arredo, difetta il presupposto necessario per l'applicazione della indennità risarcitoria, in quanto non si è verificato il depauperamento del patrimonio dell'ente proprietario. La ricorrente contestava inoltre la determinazione del quantum della pretesa e, richiamando l'art. 8 del D.L. 400/1993, ne assumeva la non conformità ai precetti costituzionali, sotto il profilo della ragionevolezza, del principio di uguaglianza e del diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto non prevede la possibilità di graduare la misura dell'indennizzo, nel caso di fattispecie causativa di pregiudizi di valore irrisorio. Si costituiva in giudizio il rilevando in via principale la definitività del provvedimento n. Controparte_2
53701/2022 emesso in data 28.11.2022, con il quale è stata determinata la misura dell'indennità risarcitoria, per l'omessa impugnazione nei termini avanti il competente TAR dell'Emilia-Romagna.
L'amministrazione eccepiva inoltre in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, posto che il provvedimento contestato è un atto amministrativo sindacabile solo dal giudice amministrativo. Contestava inoltre nel merito la fondatezza del ricorso, atteso che l'art. 8 del D.L. pagina 3 di 9 400/1993 ha stabilito la misura degli indennizzi per le utilizzazioni sine titulo dei beni demaniali marittimi, in misura pari al 200% o al 100% del canone, e l'art. 1 comma 257 della L.296/2006 (legge finanziaria 2007) ha chiarito come tale indennizzo faccia riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi, mentre in caso di realizzazione di opere inamovibili sul demanio marittimo l'indennizzo è commisurato al valore di mercato. Correttamente, pertanto, il ha Controparte_2 determinato la indennità risarcitoria nella misura del canone demaniale aumentato del 100%, trattandosi di utilizzo del bene demaniale in misura difforme dal canone concessorio.
Il Giudice di Pace di Forlì, con sentenza n. 371/2024 del 15/04/2024 riteneva fondata l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione e, pertanto, dichiarava inammissibile il ricorso proposto, compensando le spese di lite.
Con ricorso depositato il 22.05.2024, la interponeva Controparte_1
appello avverso la predetta sentenza, chiedendo che, in riforma della decisione, fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, accertata l'insussistenza del credito vantato dagli odierni convenuti. In via preliminare, il ricorrente ha riproposto le questioni di legittimità costituzionale relative all'art.8 D.L.400/1993, già avanzate nel giudizio di primo grado.
Si costituiva in giudizio il solo , chiedendo l'integrale rigetto dell'appello e la Controparte_2 conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 30.04.2025 veniva dichiarata la contumacia dell' e fissata Controparte_3 udienza ex art. 352 c.p.c., poi sostituita dal deposito di note scritte ex art.127ter cpc, all'esito del quale la causa è stata trattenuta in decisione.
***
L'appello è fondato in punto di giurisdizione.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la violazione di legge in relazione al capo della sentenza impugnata che ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione in capo al
Giudice adito a favore del Giudice amministrativo. In particolare, il Giudice di Pace ha ritenuto che le domande avanzate da parte ricorrente, relative al provvedimento con cui la PA ha richiesto l'indennizzo ex art.8 DL 400/1993, non riguardino aspetti meramente patrimoniali (che sarebbero attribuibili al GO) avendo parte ricorrente censurato il potere della pubblica amministrazione concedente nella determinazione della misura imposta, in relazione a natura ed entità delle difformità pagina 4 di 9 rilevate. Applicando, pertanto, i criteri generali del riparto di giurisdizione, il Giudice di Pace ha ritenuto sussistente la giurisdizione del /GA, posto che restano nella giurisdizione amministrativa tutte le questioni che coinvolgono l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi”.
Il Primo Giudice ha, tuttavia, omesso di considerare la giurisprudenza più recente. La Suprema Corte, quanto all'art.8 DL 400/1993 (per come interpretato dalla Legge Fin. n. 296 del 2006, art. 1, comma
257) ha chiaramente negato “la natura stessa di sanzione amministrativa (ovvero tributaria) all'indennizzo di cui all'inciso in parola. La natura di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico, accessoria e collegata al conseguimento di un canone di occupazione, che coinvolge diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, si ricava da una consolidata linea argomentativa espressa in più occasioni da questa Corte, divenuta ormai "diritto vivente" (così Corte
Cost. n. 64 del 2008), in tema di riparto di giurisdizione ordinaria, amministrativa e tributaria, in virtù della quale le controversie aventi contenuto meramente patrimoniale, e aventi ad oggetto l'obbligo del pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico, senza che assuma rilievo il potere
d'intervento della P.A. a tutela di interessi generali o comunque di natura discrezionale-valutativa, non hanno natura tributaria, e restano assegnate al giudice ordinario (cfr. ex plurimis: Cass. Sez. U.,
Ordinanza n. 21950 del 2015; Cass. Sez. Sez. U., Sentenza n. 23591 del 27/10/2020, Rv. 659447 - 01;
Cass. Sez. 5, n. 582/2017; Cass. Sez. 5, n. 31331/2019). Esclusa la natura tributaria del canone di occupazione, neanche può attribuirsi tale qualificazione alla prestazione accessoria, ossia all'indennizzo previsto dalla disposizione in esame. In quanto attribuzione patrimoniale comunque sottratta al potere di intervento discrezionale dell'Amministrazione, l'indennizzo di cui si discute non ha neanche natura di sanzione amministrativa. (Cass.civ. Ord. 28566/2023).
La natura di mera attribuzione patrimoniale della indennità ex art.8 DL. 400/1993 è stata ribadita anche dal Consiglio di Stato che, relativamente all'ipotesi di utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, ha affermato che “Questa Sezione si è già espressa sulla questione in esame con decisione
28 febbraio 2022, n. 1422, affermando il difetto di giurisdizione del G.A. a conoscere delle controversie sull'indennizzo ex art. 8 del d.l. n. 400/1993 (conv. con l. n. 494/1993). Ciò, innanzitutto perché l'indennizzo in parola non si colloca nell'ambito di un rapporto di concessione di beni demaniali: esso “postula infatti sul piano logico-giuridico l'assenza di un titolo concessorio”, essendo dovuto “per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi” (v. art. 8 cit.); in secondo luogo,
pagina 5 di 9 perché l'accertamento dei presupposti e la quantificazione dell'indennizzo non comportano esercizio di poteri autoritativi da parte della competente Amministrazione.
Invero il presupposto dell'indennizzo ex art. 8 cit. “consiste nel fatto dell'occupazione del demanio in assenza di un titolo concessorio, ed anche la sua misura è predeterminata dalla legge nei seguenti termini: “in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento...”. L'attività di competenza dell'amministrazione è dunque di ricognizione della situazione materiale del demanio marittimo e di applicazione dei criteri di commisurazione dell'indennizzo stabiliti dalla legge. In essa non è ravvisabile […] l'esercizio di poteri di carattere discrezionale concernenti l'uso legittimo del bene demaniale, ma solo di repressione dell'uso non assentito dello stesso, per cui non è nemmeno possibile ricondurre le relative controversie alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo” (cfr., altresì, C.d.S., Sez. VI, 21 luglio 2011, n. 4421).
La giurisprudenza richiamata ha applicato correttamente il criterio di riparto della giurisdizione tra GA
e GO, che verte sull'esercizio del potere amministrativo. Nel caso di specie, il mero rilievo della difformità (non contestato dall'odierno appellante) conduce ex sé all'applicazione dell'indennità di cui all'art.8 DL 400/1993 che è previsto in misura fissa, non residuando alcuna discrezionalità della
Pubblica Amministrazione in questo frangente.
Si deve, pertanto, concludere per la giurisdizione del Giudice ordinario.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. per effetto dell'art. 3 comma 26 lett. m del .d.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149 , applicabile all'impugnazione in esame proposta dopo il 28 febbraio 2023, il giudice di appello che riconosca la giurisdizione negata dal primo giudice non può più rimettere a questo gli atti, ma dovrà decidere la causa nel merito eventualmente ammettendo le parti a compiere le attività precluse.
Nel caso di specie tuttavia la causa è di natura documentale, risultando del tutto superflua per quanto di seguito argomentato la richiesta di CTU avanzata da parte appellante.
II. Le questioni di legittimità costituzionale avanzate in via preliminare sono prive di pregio, in quanto manifestamente infondate. La sanzione amministrativa (rectius: indennità) prevista nel caso di specie non è né formalmente né sostanzialmente assimilabile alla sanzione penale, sulla quale la Corte
Costituzionale richiamata dall'appellante ha rilevato il possibile vulnus del principio di proporzionalità
pagina 6 di 9 e ragionevolezza in assenza di una forbice edittale. Peraltro quanto alla pretesa incostituzionalità della norma la Corte Costituzionale (sentenza 302/2010) si è già espressa sulla legittimità dell'impianto dell' art. 1 comma 257 della L.296/2006 che ha fornito una interpretazione autentica dell' art. 8 Decreto
Legge del 05/10/1993 - N. 400.
III. Nel merito, i rilievi dell'appellante sono privi di pregio.
Gli interventi (e la mancata costruzione del chiosco) rilevati dalla Pubblica Amministrazione nello stabilimento balneare concretizzano certamente una utilizzazione del bene demaniale in maniera difforme dal titolo concessorio e, pertanto, sono sussumibili nella fattispecie di cui all'art.8 DL
400/1993.
L'art. 8 Decreto Legge del 05/10/1993 - N. 400 prevede che: “.. gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento”.
L'art. 1 comma 257 della L.296/2006 ha fornito una interpretazione autentica della norma che precede precisando che : “Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi
Dai documenti in atti (vedi docc. 8 e 9 fascicolo di primo grado) emerge che la sanzione di 5000 euro è stata calcolata applicando correttamente l'art.8 DL 400/1993 (ossia un indennizzo pari al canone di concessione di € 2.500,00, maggiorato del 100%; ).
In conclusione l'appello va comunque rigettato.
pagina 7 di 9 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con riferimento ai parametri medi dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase di istruzione e trattazione che viene liquidata con riferimento ai parametri minimi stante la ridotta attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado dichiara la giurisdizione del Giudice Ordinario e, nel merito, rigetta l'appello.
- condanna al pagamento delle spese Controparte_1
di lite di questo grado di giudizio in favore del , che liquida in complessivi € Controparte_2
2.127,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
BOLOGNA, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott. Annelisa Spagnolo
pagina 8 di 9 Parte convenuta chiede e conclude:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in €
per spese, € per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014
i.v.a., c.p.a..
dispone la parziale compensazione delle spese processuali nella misura di , condannando al pagamento in favore di dei restanti ,liquidati in € per spese, € per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 i.v.a., c.p.a..
Bologna, 07/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
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