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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/05/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1289 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1289/2023 ad oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale TRA nata a [...] il [...] ( , con Parte_1 C.F._1 gli Avv.ti Giorgio Le Rose Giorgio, Chiara Ferrauti Chiara, Chiara Bartoloni ed elettivamente domiciliata in Civita Castellana (VT) alla Via Vincenzo Ferretti n. 117 presso lo Studio dell'avv. Giorgio Le Rose Ricorrente E
, nato in [...] il [...] (CF: ) residente Controparte_1 C.F._2
a Capranica (VT), in Via Giovanni XXII n. 28 RESISTENTE CONTUMACE
E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.02.2025 parte ricorrente ha depositato note telematiche contenenti le seguenti conclusioni: “a) disporre l'affidamento esclusivo del minore, alla Persona_1 ricorrente per tutti i motivi di cui in premessa;
b) pronunciare, in ordine al regime di visite e di incontri tra il minore ed il padre, che il Sig. , nei periodi in cui fa rientro in Italia, possa vedere il figlio una Controparte_1
o due volte la settimana al pomeriggio, dapprima con la presenza della ricorrente stessa, nonché, il sabato o la domenica, a settimane alternate, escludendosi per il momento sia pernottamenti del bambino con il padre, sia periodi continuativi, in occasione delle vacanze, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU;
c) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il Sig. a contribuire al mantenimento del figlio minore con la corresponsione di Controparte_1 una somma mensile pari ad Euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie come individuate dal Protocollo del Tribunale di Viterbo in ragione del 50% con la ricorrente, oltre all'intero importo dell'eventuale assegno unico. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la sig.ra ha chiesto disporsi, in suo favore, l'affidamento Parte_1 esclusivo del figlio minore regolamentando, inoltre il diritto di visita e gli Persona_1 incontri del padre con il figlio e stabilendo, infine, la somma da pore a carico del sig. CP_1 per il mantenimento del figlio. A fondamento della domanda parte istante ha dedotto
[...] che dalla relazione con il sig. in data 29/09/2016 era nato il figlio Controparte_1 [...]
il quale era stato regolarmente riconosciuto. Ha aggiunto che ad un certo punto, la Per_1 loro relazione si era progressivamente deteriorata tanto che poteva dirsi che nel 2022 il loro rapporto si era definitivamente interrotto. Concludeva deducendo, infine che il resistente né lavorava, né mai si era preso cura del figlio minore, circostanze, queste che legittimavano un affidamento esclusivo del minore oltre al riconoscimento di un contributo economico per il mantenimento del figlio per euro 400,00 mensili oltre il 50 % delle spese straordinarie.
Nel corso del processo, dichiarata la contumacia del sig. emessi i Controparte_1 provvedimenti provvisori1 ed assunte le prove richieste, all'udienza del 27.02.2025 la causa veniva rimessa in decisione.
La domanda di affidamento esclusivo del figlio minore può essere accolta. In merito a tale forma di affidamento giova premettere che, nel nostro ordinamento il modello di affidamento monogenitoriale rappresenta una extrema ratio, risultando l'affidamento condiviso il primo modello che il giudice deve prendere in considerazione, potendosene allontanare solo laddove lo stesso risulti pregiudizievole per i minori. In tali circostanze, pertanto, la valutazione del giudice su tale aspetto, va formulata tenendo conto del modo in cui i genitori hanno svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto (cfr. Cass. 18817/2015). L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte più rilevanti può, tuttavia, trovare una deroga giudiziale, poiché lo stesso art. 337 quater c.c. rimette al giudice la facoltà di stabilire diversamente e attribuire al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo a questioni fondamentali;
in particolare quelle riguardanti la salute (l'effettuazione di un intervento chirurgico), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio. Ciò accade in situazioni in cui il genitore non affidatario renda difficile o addirittura impraticabile, come per il caso in esame, l'esercizio delle facoltà e dei doveri connessi al sistema della responsabilità genitoriale con riguardo alle scelte di maggior interesse per i figli, in particolare allorquando, il genitore non affidatario mostri un grave disinteresse per i figli minori. Ebbene, nel caso in esame appaiono sussistenti le condizioni per disporsi l'affidamento esclusivo del minore alla madre. Invero, la irreperibilità e la indisponibilità del Persona_1 padre nei confronti del minore, sotto qualsivoglia profilo, e da ultimo il disinteresse dimostrato non comparendo nell'odierno procedimento, costituiscono elementi valutati – non sminuiti dagli elementi istruttori – che depongono a favore di un affidamento anche in deroga al modello previsto dall'art. 337 quater comma 3 c.c.(cd super esclusivo). Infatti, la circostanza che il resistente si sia disinteressato ai bisogni tanto affettivi quanto economici del figlio, assentandosi per periodi molti lunghi, e non confrontandosi con l'altro genitore in ordine alle esigenze quotidiane del figlio, costringendo così la ricorrente a farsi carico in via esclusiva di ogni esigenza del minore, rappresenta un indice sintomatico dell'inidoneità del resistente ad affrontare le responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso, sussistendo invece, evidenziate le peculiarità del caso di specie, tutte le condizioni per un affidamento esclusivo nella indicata forma, potendo, anche le decisioni di maggiore interesse per il minore, rispetto alle quali è di regola prevista la condivisione, essere assunte dalla madre senza la previa consultazione con l'altro genitore, considerata altresì la difficoltà di un contatto immediato tra le parti a causa dell'irreperibilità del resistente. In tal senso depongono le testimonianze raccolte nel corso del procedimento (ud. 23.04.2024), che evidenziano come il resistente non si sia mai occupato del figlio, recandosi spesse volte in in Senegal ove si fermava per molti mesi ed interrompendo comunicazione. Alla luce di quanto sopra, tale peculiare modalità di affido esclusivo alla madre è ritenuta dal Collegio tanto opportuna quanto necessaria al fine di evitare che, anche per questioni fondamentali, i processi decisionali e rappresentativi degli interessi della minore vengano inibiti nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per il figlio minore e dell'impraticabilità dell'assunzione di decisioni concordate. Quanto alle modalità di visita e frequentazione tra il padre e il figlio, si ritiene che lo stesso possa vedere il figlio, senza pernottamento, previo accordo da prendere con la madre. In merito al mantenimento del minore, sul punto giova premettere che l'art. 337 ter c.c. prevede, quale regola generale, che ciascun genitore contribuisca al mantenimento dei figli. Ciò posto, in mancanza di elementi idonei ad accertare la capacità patrimoniale del sig.
[...]
considerato che la ricorrente ha dedotto che lo stesso è senza occupazione CP_1
(circostanza che non gli impedisce di recarsi spesso all'estro), considerate le attuali esigenze del minore, il Collegio ritiene legittimo di porre a carico del medesimo l'obbligo di corrispondere mensilmente alla sig. la somma di euro 200,00, rivalutabili Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Viterbo. L'accoglimento delle domande proposte da parte ricorrente comporta la condanna del resistente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dispone l'affidamento esclusivo del minore nato il [...], alla madre, Persona_1 sig.ra con collocamento presso l'abitazione di quest'ultima, alla quale Parte_1 vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per il figlio in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni del minore;
2. dispone che il padre potrà vedere il figlio, con esclusione del pernotto, previo comunicazione alla madre di almeno 24 ore;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la sommadi Euro 200,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo Tribunale di Viterbo;
4. condanna parte resistente al pagamento in favore di delle spese Parte_1 processuali, spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 oltre IVA, Cpa e 15% spese generali;
Così deciso in camera di consiglio in Viterbo il 23.04.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 con ordinanza del 16.12.2023 si disponeva “
1. l'affidamento esclusivo di alla madre, Persona_1 presso la quale vivrà stabilmente, riservando altresì alla medesima le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
2. dispone un assegno di mantenimento per il minore a carico del resistente di € 200,00, decorrenti dal deposito del ricorso, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 40 % delle spese straordinarie, determinate secondo il Protocollo adottato da questo Tribunale. Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. Dispone che il padre potrà vedere il minore previo accordo con la madre con esclusione del pernottamento
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1289/2023 ad oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale TRA nata a [...] il [...] ( , con Parte_1 C.F._1 gli Avv.ti Giorgio Le Rose Giorgio, Chiara Ferrauti Chiara, Chiara Bartoloni ed elettivamente domiciliata in Civita Castellana (VT) alla Via Vincenzo Ferretti n. 117 presso lo Studio dell'avv. Giorgio Le Rose Ricorrente E
, nato in [...] il [...] (CF: ) residente Controparte_1 C.F._2
a Capranica (VT), in Via Giovanni XXII n. 28 RESISTENTE CONTUMACE
E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.02.2025 parte ricorrente ha depositato note telematiche contenenti le seguenti conclusioni: “a) disporre l'affidamento esclusivo del minore, alla Persona_1 ricorrente per tutti i motivi di cui in premessa;
b) pronunciare, in ordine al regime di visite e di incontri tra il minore ed il padre, che il Sig. , nei periodi in cui fa rientro in Italia, possa vedere il figlio una Controparte_1
o due volte la settimana al pomeriggio, dapprima con la presenza della ricorrente stessa, nonché, il sabato o la domenica, a settimane alternate, escludendosi per il momento sia pernottamenti del bambino con il padre, sia periodi continuativi, in occasione delle vacanze, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU;
c) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il Sig. a contribuire al mantenimento del figlio minore con la corresponsione di Controparte_1 una somma mensile pari ad Euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie come individuate dal Protocollo del Tribunale di Viterbo in ragione del 50% con la ricorrente, oltre all'intero importo dell'eventuale assegno unico. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la sig.ra ha chiesto disporsi, in suo favore, l'affidamento Parte_1 esclusivo del figlio minore regolamentando, inoltre il diritto di visita e gli Persona_1 incontri del padre con il figlio e stabilendo, infine, la somma da pore a carico del sig. CP_1 per il mantenimento del figlio. A fondamento della domanda parte istante ha dedotto
[...] che dalla relazione con il sig. in data 29/09/2016 era nato il figlio Controparte_1 [...]
il quale era stato regolarmente riconosciuto. Ha aggiunto che ad un certo punto, la Per_1 loro relazione si era progressivamente deteriorata tanto che poteva dirsi che nel 2022 il loro rapporto si era definitivamente interrotto. Concludeva deducendo, infine che il resistente né lavorava, né mai si era preso cura del figlio minore, circostanze, queste che legittimavano un affidamento esclusivo del minore oltre al riconoscimento di un contributo economico per il mantenimento del figlio per euro 400,00 mensili oltre il 50 % delle spese straordinarie.
Nel corso del processo, dichiarata la contumacia del sig. emessi i Controparte_1 provvedimenti provvisori1 ed assunte le prove richieste, all'udienza del 27.02.2025 la causa veniva rimessa in decisione.
La domanda di affidamento esclusivo del figlio minore può essere accolta. In merito a tale forma di affidamento giova premettere che, nel nostro ordinamento il modello di affidamento monogenitoriale rappresenta una extrema ratio, risultando l'affidamento condiviso il primo modello che il giudice deve prendere in considerazione, potendosene allontanare solo laddove lo stesso risulti pregiudizievole per i minori. In tali circostanze, pertanto, la valutazione del giudice su tale aspetto, va formulata tenendo conto del modo in cui i genitori hanno svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto (cfr. Cass. 18817/2015). L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte più rilevanti può, tuttavia, trovare una deroga giudiziale, poiché lo stesso art. 337 quater c.c. rimette al giudice la facoltà di stabilire diversamente e attribuire al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo a questioni fondamentali;
in particolare quelle riguardanti la salute (l'effettuazione di un intervento chirurgico), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio. Ciò accade in situazioni in cui il genitore non affidatario renda difficile o addirittura impraticabile, come per il caso in esame, l'esercizio delle facoltà e dei doveri connessi al sistema della responsabilità genitoriale con riguardo alle scelte di maggior interesse per i figli, in particolare allorquando, il genitore non affidatario mostri un grave disinteresse per i figli minori. Ebbene, nel caso in esame appaiono sussistenti le condizioni per disporsi l'affidamento esclusivo del minore alla madre. Invero, la irreperibilità e la indisponibilità del Persona_1 padre nei confronti del minore, sotto qualsivoglia profilo, e da ultimo il disinteresse dimostrato non comparendo nell'odierno procedimento, costituiscono elementi valutati – non sminuiti dagli elementi istruttori – che depongono a favore di un affidamento anche in deroga al modello previsto dall'art. 337 quater comma 3 c.c.(cd super esclusivo). Infatti, la circostanza che il resistente si sia disinteressato ai bisogni tanto affettivi quanto economici del figlio, assentandosi per periodi molti lunghi, e non confrontandosi con l'altro genitore in ordine alle esigenze quotidiane del figlio, costringendo così la ricorrente a farsi carico in via esclusiva di ogni esigenza del minore, rappresenta un indice sintomatico dell'inidoneità del resistente ad affrontare le responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso, sussistendo invece, evidenziate le peculiarità del caso di specie, tutte le condizioni per un affidamento esclusivo nella indicata forma, potendo, anche le decisioni di maggiore interesse per il minore, rispetto alle quali è di regola prevista la condivisione, essere assunte dalla madre senza la previa consultazione con l'altro genitore, considerata altresì la difficoltà di un contatto immediato tra le parti a causa dell'irreperibilità del resistente. In tal senso depongono le testimonianze raccolte nel corso del procedimento (ud. 23.04.2024), che evidenziano come il resistente non si sia mai occupato del figlio, recandosi spesse volte in in Senegal ove si fermava per molti mesi ed interrompendo comunicazione. Alla luce di quanto sopra, tale peculiare modalità di affido esclusivo alla madre è ritenuta dal Collegio tanto opportuna quanto necessaria al fine di evitare che, anche per questioni fondamentali, i processi decisionali e rappresentativi degli interessi della minore vengano inibiti nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per il figlio minore e dell'impraticabilità dell'assunzione di decisioni concordate. Quanto alle modalità di visita e frequentazione tra il padre e il figlio, si ritiene che lo stesso possa vedere il figlio, senza pernottamento, previo accordo da prendere con la madre. In merito al mantenimento del minore, sul punto giova premettere che l'art. 337 ter c.c. prevede, quale regola generale, che ciascun genitore contribuisca al mantenimento dei figli. Ciò posto, in mancanza di elementi idonei ad accertare la capacità patrimoniale del sig.
[...]
considerato che la ricorrente ha dedotto che lo stesso è senza occupazione CP_1
(circostanza che non gli impedisce di recarsi spesso all'estro), considerate le attuali esigenze del minore, il Collegio ritiene legittimo di porre a carico del medesimo l'obbligo di corrispondere mensilmente alla sig. la somma di euro 200,00, rivalutabili Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Viterbo. L'accoglimento delle domande proposte da parte ricorrente comporta la condanna del resistente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dispone l'affidamento esclusivo del minore nato il [...], alla madre, Persona_1 sig.ra con collocamento presso l'abitazione di quest'ultima, alla quale Parte_1 vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per il figlio in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni del minore;
2. dispone che il padre potrà vedere il figlio, con esclusione del pernotto, previo comunicazione alla madre di almeno 24 ore;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la sommadi Euro 200,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo Tribunale di Viterbo;
4. condanna parte resistente al pagamento in favore di delle spese Parte_1 processuali, spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 oltre IVA, Cpa e 15% spese generali;
Così deciso in camera di consiglio in Viterbo il 23.04.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 con ordinanza del 16.12.2023 si disponeva “
1. l'affidamento esclusivo di alla madre, Persona_1 presso la quale vivrà stabilmente, riservando altresì alla medesima le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
2. dispone un assegno di mantenimento per il minore a carico del resistente di € 200,00, decorrenti dal deposito del ricorso, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 40 % delle spese straordinarie, determinate secondo il Protocollo adottato da questo Tribunale. Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. Dispone che il padre potrà vedere il minore previo accordo con la madre con esclusione del pernottamento