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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/07/2024, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
N. V.G. 3370/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Stancampiano Liboria Maria Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 28/05/2024, da:
C.F. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il proc. dom. avv. ARCHETTI SIMONE del Foro di Brescia, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 04/11/2000 a Iseo, e che dalla loro unione è nata la figlia (n. il Persona_1
04/01/2004), già maggiorenne. Le parti si separavano consensualmente con sentenza resa da questo Tribunale n.1785 del 07/09/2023, pubblicata in data 12/09/2023.
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 26/06/2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 21/06/2024). Con ordinanza resa in data 27/06/2024, la causa è stata rinviata al giorno
10/07/2024 al fine di acquisire copia della sentenza di separazione munita dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato, sentenza depositata nel fascicolo telematico in data 05/07/2024.
Ciò premesso, deve ritenersi accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b)
Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n.
55).
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in Iseo il 04/11/2000 (trascritto nei registri dello stato civile del Pt_1 Parte_2 medesimo Comune, anno 2000, atto n. 28, parte II, serie A);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ISEO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 12/07/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapod
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Stancampiano Liboria Maria Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 28/05/2024, da:
C.F. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il proc. dom. avv. ARCHETTI SIMONE del Foro di Brescia, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 04/11/2000 a Iseo, e che dalla loro unione è nata la figlia (n. il Persona_1
04/01/2004), già maggiorenne. Le parti si separavano consensualmente con sentenza resa da questo Tribunale n.1785 del 07/09/2023, pubblicata in data 12/09/2023.
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 26/06/2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 21/06/2024). Con ordinanza resa in data 27/06/2024, la causa è stata rinviata al giorno
10/07/2024 al fine di acquisire copia della sentenza di separazione munita dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato, sentenza depositata nel fascicolo telematico in data 05/07/2024.
Ciò premesso, deve ritenersi accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b)
Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n.
55).
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in Iseo il 04/11/2000 (trascritto nei registri dello stato civile del Pt_1 Parte_2 medesimo Comune, anno 2000, atto n. 28, parte II, serie A);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ISEO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 12/07/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapod
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