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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 833/2024 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Montecorvino Rovella, alla via Piano n. 5, presso Parte_1
lo studio dell'avv. Arturo Vassallo, che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione per il giudizio di appello;
APPELLANTE
E
con sede in Mogliano Veneto (TV), a mezzo della propria Controparte_1
mandataria e rappresentante (atto per notaio di Treviso del 18\12\2'14 rep. Persona_1
186905), in persona dei suoi procuratori speciali, dott.ri e Controparte_2 CP_3
, elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso Garibaldi n. 16, presso lo studio dell'avv.
[...]
1 AN CC del Foro di Salerno, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
NONCHÉ
CP_4
APPELLATO - contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 295/2024 del 16\1\2024, pubblicata in data
18/01/2024 dal Tribunale di Salerno (non notificata); in materia di lesioni personali da sinistro
stradale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
09\10\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17-18\07\2024 a mezzo pec, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 295/2024 del 16\1\2024 (pubblicata in data
18\01\2024, non notificata), con la quale il Tribunale di Salerno, applicata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. nella causazione del sinistro, condannava la quale compagnia assicuratrice per la r.c.a. dell'autovettura Smart Controparte_1
(tg DB569YB), in solido con proprietario e conducente Parte_2 CP_4
del suddetto veicolo, al pagamento in favore degli attori (in qualità di esercenti la responsabilità
genitoriale sul minore , della somma di € 7.326,00 a titolo di risarcimento del Parte_1
50% del danno non patrimoniale e di € 295,50, pari al 50% dei danni patrimoniali (oltre accessori), con compensazione delle spese di lite.
Invero, con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_3 Parte_4
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore convenivano in Parte_1
2 giudizio e la rappresentando che in data CP_4 Controparte_1
09\09\2025, alle ore 12.45 circa, il figlio minore mentre percorreva alla guida Parte_1
del ciclomotore targato X6RGGK via Domodossola del Comune di TT, in direzione di
Eboli, giunto in prossimità dell'intersezione con via Calabria, nell'effettuare una manovra di emergenza, al fine di evitare l'impatto con il veicolo Smart City Coupè 600 (targato DB569YB),
condotto da e assicurato per la r.c.a. con CP_4 Controparte_1
rovinava a terra riportando danni fisici e causando danni materiali al ciclomotore, di proprietà
di che il suddetto sinistro si verificava per l'esclusiva colpa di Parte_3
il quale, alla guida della vettura Smart City Coupè 600 (targato CP_4
DB569YB), percorrendo via Domodossola in direzione opposta rispetto al conducente del ciclomotore, senza azionare l'indicatore di direzione e senza rispettare il diritto di precedenza a destra, nel tentativo di svoltare a sinistra per immettersi in via Calabria, tagliava improvvisamente la strada a che quest'ultimo, per le lesioni riportate, Parte_1
nell'immediatezza del fatto veniva trasportato a mezzo del 118 presso il nosocomio di
TT e nei giorni successivi, data la persistenza di forti dolori, si sottoponeva ad ulteriore visita presso il Centro Salus di Fisioterapia di Salerno, ove gli veniva refertata la “rottura del
legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale del ginocchio destro”; che in data 23\09\2014 veniva inoltrata rituale denuncia alla compagnia assicurativa, ai sensi degli artt. 145 - 148 del “Codice delle Assicurazioni”, ma non si raggiungeva un bonario componimento della controversia;
che, parimenti, pur a fronte dell'invito ad aderire a convenzione assistita, trasmesso a mezzo raccomandata in data 21\05\2015, non si addiveniva a un bonario componimento della controversia attraverso lo strumento della negoziazione assistita.
Pertanto, e in qualità di esercenti la responsabilità Parte_3 Pt_1 Parte_4
genitoriale sul minore convenivano in giudizio e la Parte_1 CP_4
per veder - accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto Controparte_1
3 in ordine alla causazione del sinistro di cui in premessa, per le lesioni subite CP_4
dal minore , nonché per i danni riportati dal motociclo di proprietà della sig.ra Parte_1
; - per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento Parte_5
di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dagli attori, quantificabili, in via del tutto
prudenziale, nella somma pari ad € 26.000,00, o in quella somma maggiore o minore che sarà
ritenuta di giustizia, anche a seguito di CTU di cui, sin d'ora, si invoca la nomina, oltre interessi
legali e danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., dalla data del sinistro al soddisfo>.
Spese vinte, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio, nei termini di legge, la eccependo: Controparte_1
l'inammissibilità delle pretese attoree per carenza di legittimazione ad agire e per violazione della legge n. 27 del 24 marzo 2012; la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza dei fatti e degli elementi posti a fondamento della domanda e l'infondatezza delle pretese attoree;
in subordine, la responsabilità concorsuale delle parti coinvolte nel sinistro;
l'eccessività del quantum debeatur richiesto.
Rimaneva, di contro, contumace non costituitosi, benché regolarmente CP_4
citato.
Quindi, escussi i testi ammessi (cfr. verbali di causa del 21\02\2020 per il teste Testimone_1
e del 08\04\2022 per il teste ) ed espletata consulenza medico legale Testimone_2
(cfr. relazione del dott. datata 01\12\2022), la causa, sulle conclusioni come Persona_2
precisate dalle parti e concessi i termini ex art. 190 c.p.c., era decisa con la sentenza qui gravata.
In particolare, il Tribunale di Salerno, dichiarata la domanda procedibile in ragione delle adempiute formalità di cui agli artt. 145 e 148 del “Codice delle Assicurazioni” e la legittimazione ad agire, rigettava l'eccezione di nullità ex art. 164 c.p.c. Nel merito, per quel che qui interessa, accertata l'esistenza di elementi concreti di colpa a carico del conducente della vettura Smart, il Giudice di prime cure riteneva, tuttavia, non superata la presunzione normativa di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., atteso che anche la condotta di
4 guida dell'attore era risultata violativa di regole cautelari di comportamento, individuate negli artt. 140 - 141 e 145 C.d.S. Infatti, dall'analisi del complessivo compendio probatorio e, in particolare, delle dichiarazioni testimoniali raccolte emergeva che in violazione Parte_1
delle regole di diligenza e prudenza, aveva tenuto una velocità di guida non adeguata allo stato dei luoghi, non rallentando in prossimità di un incrocio, laddove è richiesto anche ai conducenti aventi “diritto di precedenza” di regolare la marcia per poter mantenere il controllo del proprio mezzo e compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, anche al fine di far fronte a eventuali condotte imprudenti poste in essere dagli altri utenti della strada.
Di conseguenza, il Giudice di prime cure dichiarava la pari responsabilità dei due conducenti in ordine al verificarsi del sinistro e, per l'effetto, condannava la Controparte_1
in solido con al pagamento in favore di parte attrice di € 7.326,00 a titolo CP_4
di risarcimento del 50% del danno non patrimoniale e di € 295,50 pari al 50% dei danni patrimoniali, oltre accessori, compensando le spese di lite e ponendo le spese di CTU a definitivo carico delle parti, in solido (metà a carico della parte attrice, metà a carico della parte convenuta).
Con il presente appello, censurava la sentenza impugnata per i seguenti motivi: Parte_1
- Il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle risultanze probatorie in merito all'accoglimento della domanda attorea nei limiti della responsabilità pari al 50%, a fronte della responsabilità esclusiva e assorbente, rispetto alla causazione del sinistro, di CP_4
Invero, per l'appellante, il conducente della Smart, come confermato dai testi, non solo
[...]
non avrebbe potuto svoltare in quel frangente, ma lo avrebbe fatto senza azionare il segnalatore di direzione. D'altro canto, sosteneva l'appellante che non sarebbe stata provata la condotta di guida imprudente tenuta da avendo anzi il teste Parte_1 Testimone_2
affermato che la velocità di marcia tenuta da era moderata;
Parte_1
- Conseguentemente, il Tribunale avrebbe errato nella determinazione del quantum
liquidato (limitato al 50% dei danni sofferti) e nella compensazione totale delle spese di lite.
5 Quindi, l'appellante concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto,
l'accoglimento integrale della domanda avanzata in primo grado, con condanna al pagamento delle spese di lite dei due gradi del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio in appello, si costituiva la eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per inosservanza delle disposizioni ex art. 342 ss. c.p.c., nonché
contestando ogni avverso assunto con rigetto dell'appello.
Rimaneva, di contro, contumace benché regolarmente citato. CP_4
Di poi, con provvedimento del 30\01\2025 la causa veniva rinviata all'udienza del 09\10\2025
per la rimessione in decisione, concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica. Infine, sulle precisate conclusioni con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 09\10\2025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 c.p.c.
Tanto premesso, ritiene la Corte che l'appello sia in parte fondato e che vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Ammissibilità appello ex art. 342 c.p.c.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, come formulata dalla compagnia assicuratrice appellata, debba essere respinta, in quanto l'impugnazione risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
È ormai noto che l'art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che
6 vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che ‹‹Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni
addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il
quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata›› (cfr. Cass. S.U.
n. 27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560
del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Illogica, errata e contraddittoria motivazione in ordine all'an debeatur
Con il primo motivo l'odierno appellante riteneva che il Giudice di primo grado avesse errato nella valutazione delle risultanze probatorie, dal cui corretto esame si evincerebbe invece la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro stradale, con CP_4
conseguente superamento della presunzione di responsabilità concorrente di cui all'art. 2054,
comma 2, c.c., stante il suo carattere sussidiario e residuale.
Ritiene la Corte che le argomentazioni formulate dall'appellante non siano in grado di modificare l'accertamento della responsabilità come deciso dal primo giudice.
7 In effetti, pur volendo aderire alla ricostruzione della dinamica del sinistro come prospettata da parte appellante, il danneggiato non ha offerto elementi univoci e concordanti atti a dimostrare che la propria condotta di guida sia stata del tutto estranea alla serie causale dell'evento dannoso o del tutto corretta e conforme alla regola obiettiva di diligenza specifica.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, per poter ritenere superata la presunzione ex lege ex art. 2054, comma 2, c.c., ‹‹nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato
la colpa di uno dei conducenti, …è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno
tenuto una condotta di guida corretta›› (cfr. Cass.,. n. 7479 del 20/03/2020; Cass., 19/12/2024,
n. 33483).
In particolare, ‹‹la violazione delle regole della strada da parte di un conducente, quali ad
esempio l'obbligo di dare la precedenza, non esonera il giudice dal valutare anche la condotta
dell'altro conducente, parimenti obbligato a rispettare i normali precetti di prudenza, la
violazione dei quali potrebbe comportare un concorso di colpa;
il diritto di precedenza, infatti,
non esenta il conducente favorito dall'obbligo di usare la dovuta attenzione
nell'attraversamento di un incrocio (artt. 140,141 e 145 c.d.s.)›› (cfr. Corte appello Milano sez.
II, 22/05/2023, n.1651).
In più occasioni, nell'analizzare la condotta di guida del conducente avente il “diritto di precedenza” ad un incrocio, la giurisprudenza ha posto l'attenzione sui doveri di diligenza e prudenza gravanti su ciascun utente della strada, sempre tenuto a regolare la velocità in relazione alle condizioni dei luoghi per poter mantenere il controllo del proprio mezzo e compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza anche in ipotesi di condotte imprudenti realizzate da altri utenti della strada: ‹‹l'area di intersezione tra strade confluenti,
essendo il punto ove più si addensano le occasioni di conflitto fra utenti della strada, si presta
particolarmente alla verifica del rispetto dei doveri di prudenza e diligenza, cui consegue
l'obbligo per il conducente di autoveicolo di prefigurarsi l'altrui condotta imprudente o
negligente, onde mettersi in grado di porvi riparo, evitando danni a sé stesso e agli altri, nonché
8 al soggetto stesso la cui condotta sia imprudente, negligente o imperita. (Nella specie, accertato
che il mancato rallentamento in spregio all'obbligo di dare la precedenza all'ingresso nell'area
della rotatoria aveva prevalentemente determinato la collisione tra i veicoli, il Tribunale ha
dichiarato il concorso di colpa dei due veicoli coinvolti nel sinistro, in quanto l'altro
conducente non aveva fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., non avendo
dimostrato di aver cercato di liberare velocemente l'area di intersezione in ragione del
sopraggiungere del veicolo antagonista)›› (cfr. Tribunale Milano sez. XI, 23/05/2013, n.7254).
Inoltre, la Suprema Corte ritiene che ‹‹l'accertamento in concreto d'una condotta di guida
gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva
l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma
2, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere
teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. È pertanto
falsamente applicato l'art. 2054, comma 2, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità
ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente
abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione›› (cfr. Cass., 20/11/2024,
n.29927).
Per inciso, valga ricordare che la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, ex art. 2054, comma 2, c.c., è applicabile non soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato uno scontro, ma anche quando manchi, come nel caso di specie, una collisione diretta tra veicoli, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e il sinistro (cfr. Cass., 15/06/2022, n.19282).
Orbene, dall'istruttoria espletata in primo grado emergono dubbi sulla esatta dinamica del sinistro e difetta la necessaria dimostrazione che la condotta di guida del danneggiato non abbia esercitato alcun ruolo nell'eziologia del sinistro.
Invero, in assenza di rilievi tecnici operati sul luogo dell'incidente, la ricostruzione della dinamica del sinistro è limitata alla rappresentazione offerta dai testi. Questa consente
9 solamente di ritenere accertato il comportamento colposo (e quindi la responsabilità nella causazione del sinistro) del conducente della Smart, per aver svoltato a sinistra senza segnalare la manovra con l'indicatore di direzione e senza assicurare il diritto di precedenza, ma non fornisce elementi concreti per provare la correttezza della condotta di guida dell'appellante.
Questi, infatti, non ha dimostrato di aver tenuto una condotta di guida conforme alle regole imposte dagli artt. 140 - 141 e 145 C.d.S. in prossimità dell'intersezione luogo del sinistro o,
quantomeno, a quelle generiche di diligenza e prudenza. Non può, quindi, dirsi raggiunta la prova atta ad escludere la possibilità di una condotta alternativa da parte di che Parte_1
avrebbe in via teorica potuto evitare il verificarsi dell'evento, in mancanza di un accertamento circa una causa determinante ed esclusiva del sinistro legata alla condotta di CP_4
Romeo.
Pertanto, non avendo la parte fornito la prova circa la propria regolare condotta di guida e,
quindi, di aver osservato tutte le norme di diligenza specifica e generica (cfr. Cass. n.
9550/2009; Cass. n. 13672/2019), la Corte ritiene infondato il primo motivo.
C. Sulla compensazione delle spese processuali di primo grado
Con il secondo motivo, l'appellante si doleva della erronea compensazione delle spese di lite,
con relativa disposizione delle spese di CTU a carico di tutte le parti in solido (metà a carico di parte attrice, metà a carico dei convenuti), ritenendo comunque che il Giudice di prime cure avesse accolto, sebbene parzialmente, la domanda attorea.
Ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
In via preliminare, giova ricordare che l'art. 92, comma 2, c.p.c. disciplina il criterio della compensazione delle spese di lite delimitandone l'applicazione, in quanto norma a carattere eccezionale rispetto al criterio generale della soccombenza, a specifiche ragioni: in primis, la soccombenza reciproca delle parti;
la novità assoluta della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti;
altri gravi ed eccezionali ragioni che attengono allo sviluppo del procedimento valutato nella sua interezza, così come stabilito dalla
10 Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 2018. Quindi, la norma in esame assegna al giudice un certo margine di discrezionalità nell'effettuare la scelta di determinare le spese attraverso la compensazione, ma vincola poi tale scelta a casi specifici. Con la conseguenza che, quando il giudice procede con la compensazione delle spese di lite in luogo del criterio generale della soccombenza, è tenuto a fornire una motivazione specifica al fine di validare il criterio logico-
giuridico sulla cui base è stata compiuta la scelta per la compensazione (cfr. Cass., Ordinanza
n. 1950 del 24\01\2022; Cass., Ordinanza n. 20755 del 22\07\2025). D'altra parte, non risulta sufficiente ad assolvere tale onere un riferimento a motivi generici o a mere clausole di stile
(cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 22793 del 2015; Cass. n. 11130 del 2015; Cass. n. 25594
del 2018; Cass. n. 17816 del 2019): infatti, non costituiscono motivi validi di compensazione la “complessità della ricostruzione in fatto dei rapporti tra le parti”, la “peculiarità della
fattispecie”, la “fattispecie concreta nel suo complesso”.
Orbene, nel caso che qui ci occupa, non è riscontrabile alcuna delle ipotesi tassative sopra elencate e, sicuramente, non si è di fronte ad un caso di soccombenza reciproca.
È noto, infatti, che in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U., n. 32061 del 31\10\2022).
Ora, nel caso di specie, il Tribunale accoglieva la domanda attorea pur dichiarando la responsabilità concorrente dei due conducenti coinvolti nel sinistro e per l'effetto condannava i convenuti al pagamento di una somma pari al 50% dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore.
11 In tale situazione, quindi, non era configurabile una vera e propria soccombenza reciproca, con conseguente possibilità di compensazione delle spese di lite, rimanendo i convenuti comunque parte soccombente in rapporto all'esito complessivo della lite.
Peraltro, la sentenza appellata risulta affetta, sul punto delle spese, anche dal vizio di omessa motivazione, in quanto generica, perché il Giudice del primo grado non ha fornito alcun elemento idoneo a vagliare le ragioni della decisione sulla compensazione delle spese,
essendosi limitato a ricondurre tale decisione “alla luce dell'esito del giudizio”, senza addurre argomenti a sostegno dei criteri sopra menzionati.
In conclusione, per le motivazioni sin qui riportate, ritiene la Corte che il secondo motivo d'appello vada accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, gli appellati vadano condannati in solido al pagamento delle spese processuali del primo grado, secondo il principio della soccombenza, come individuate nel dispositivo, liquidate, in rapporto allo scaglione del decisum (da € 5.201 a € 26.000), ai minimi e con riduzione stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto, oltre attribuzione all'avv. Arturo Vassallo per dichiarato anticipo.
Per le medesime ragioni, seguendo il criterio della soccombenza, questa Corte ritiene che anche le spese di CTU, che rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92
c.p.c. (cfr. Cass., 21\10\2019, n.26849), debbano essere poste a carico degli appellati per l'intero.
D. Sulle spese processuali dell'appello.
Per quanto riguarda, infine, il governo delle spese processuali del presente grado di giudizio,
deve applicarsi il principio della soccombenza in base ad un criterio unitario e globale, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia.
Invero, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi
12 definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. ex multis, Cass.,
Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013; Cass., Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021; Cass. n. 19880
del 29/09/2011).
Di conseguenza, riconosciuta la complessiva e sostanziale soccombenza degli appellati, anche le spese di lite del secondo grado vanno poste a carico di e Controparte_1
in solido e liquidate, in rapporto allo scaglione del decisum (da € 5.201 a CP_4
€ 26.000), ai minimi e con riduzione stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto, con attribuzione all'avv. Arturo Vassallo per dichiarato anticipo.
Infine, occorre dare atto che, stante la parziale riforma della sentenza gravata, non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115\2002 per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di nonché Parte_1 CP_4
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_1
provvede:
1. ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 295/2024 del 16\1\2024, pubblicata in data 18/01/2024 dal Tribunale di Salerno,
Seconda Sezione Civile,
- NN gli appellati, e CP_4 Controparte_5
in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del
[...] Parte_1
primo grado di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 286,70 per esborsi ed €
1.800,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e
C.P.A. nella misura di legge, con attribuzione in favore dell'avv. Arturo Vassallo per dichiarato anticipo;
13 - PONE le spese di CTU definitivamente a carico degli appellati in solido;
2. NN gli appellati, e CP_4 Controparte_5
in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante delle spese del
[...] Parte_1
presente grado di giudizio, che liquida nella somma di € 411,91 per esborsi ed € 1.712,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, con attribuzione in favore dell'avv. Arturo Vassallo per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti –
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Russo, MOT in tirocinio
generico.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 833/2024 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Montecorvino Rovella, alla via Piano n. 5, presso Parte_1
lo studio dell'avv. Arturo Vassallo, che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione per il giudizio di appello;
APPELLANTE
E
con sede in Mogliano Veneto (TV), a mezzo della propria Controparte_1
mandataria e rappresentante (atto per notaio di Treviso del 18\12\2'14 rep. Persona_1
186905), in persona dei suoi procuratori speciali, dott.ri e Controparte_2 CP_3
, elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso Garibaldi n. 16, presso lo studio dell'avv.
[...]
1 AN CC del Foro di Salerno, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
NONCHÉ
CP_4
APPELLATO - contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 295/2024 del 16\1\2024, pubblicata in data
18/01/2024 dal Tribunale di Salerno (non notificata); in materia di lesioni personali da sinistro
stradale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
09\10\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17-18\07\2024 a mezzo pec, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 295/2024 del 16\1\2024 (pubblicata in data
18\01\2024, non notificata), con la quale il Tribunale di Salerno, applicata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. nella causazione del sinistro, condannava la quale compagnia assicuratrice per la r.c.a. dell'autovettura Smart Controparte_1
(tg DB569YB), in solido con proprietario e conducente Parte_2 CP_4
del suddetto veicolo, al pagamento in favore degli attori (in qualità di esercenti la responsabilità
genitoriale sul minore , della somma di € 7.326,00 a titolo di risarcimento del Parte_1
50% del danno non patrimoniale e di € 295,50, pari al 50% dei danni patrimoniali (oltre accessori), con compensazione delle spese di lite.
Invero, con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_3 Parte_4
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore convenivano in Parte_1
2 giudizio e la rappresentando che in data CP_4 Controparte_1
09\09\2025, alle ore 12.45 circa, il figlio minore mentre percorreva alla guida Parte_1
del ciclomotore targato X6RGGK via Domodossola del Comune di TT, in direzione di
Eboli, giunto in prossimità dell'intersezione con via Calabria, nell'effettuare una manovra di emergenza, al fine di evitare l'impatto con il veicolo Smart City Coupè 600 (targato DB569YB),
condotto da e assicurato per la r.c.a. con CP_4 Controparte_1
rovinava a terra riportando danni fisici e causando danni materiali al ciclomotore, di proprietà
di che il suddetto sinistro si verificava per l'esclusiva colpa di Parte_3
il quale, alla guida della vettura Smart City Coupè 600 (targato CP_4
DB569YB), percorrendo via Domodossola in direzione opposta rispetto al conducente del ciclomotore, senza azionare l'indicatore di direzione e senza rispettare il diritto di precedenza a destra, nel tentativo di svoltare a sinistra per immettersi in via Calabria, tagliava improvvisamente la strada a che quest'ultimo, per le lesioni riportate, Parte_1
nell'immediatezza del fatto veniva trasportato a mezzo del 118 presso il nosocomio di
TT e nei giorni successivi, data la persistenza di forti dolori, si sottoponeva ad ulteriore visita presso il Centro Salus di Fisioterapia di Salerno, ove gli veniva refertata la “rottura del
legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale del ginocchio destro”; che in data 23\09\2014 veniva inoltrata rituale denuncia alla compagnia assicurativa, ai sensi degli artt. 145 - 148 del “Codice delle Assicurazioni”, ma non si raggiungeva un bonario componimento della controversia;
che, parimenti, pur a fronte dell'invito ad aderire a convenzione assistita, trasmesso a mezzo raccomandata in data 21\05\2015, non si addiveniva a un bonario componimento della controversia attraverso lo strumento della negoziazione assistita.
Pertanto, e in qualità di esercenti la responsabilità Parte_3 Pt_1 Parte_4
genitoriale sul minore convenivano in giudizio e la Parte_1 CP_4
per veder - accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto Controparte_1
3 in ordine alla causazione del sinistro di cui in premessa, per le lesioni subite CP_4
dal minore , nonché per i danni riportati dal motociclo di proprietà della sig.ra Parte_1
; - per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento Parte_5
di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dagli attori, quantificabili, in via del tutto
prudenziale, nella somma pari ad € 26.000,00, o in quella somma maggiore o minore che sarà
ritenuta di giustizia, anche a seguito di CTU di cui, sin d'ora, si invoca la nomina, oltre interessi
legali e danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., dalla data del sinistro al soddisfo>.
Spese vinte, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio, nei termini di legge, la eccependo: Controparte_1
l'inammissibilità delle pretese attoree per carenza di legittimazione ad agire e per violazione della legge n. 27 del 24 marzo 2012; la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza dei fatti e degli elementi posti a fondamento della domanda e l'infondatezza delle pretese attoree;
in subordine, la responsabilità concorsuale delle parti coinvolte nel sinistro;
l'eccessività del quantum debeatur richiesto.
Rimaneva, di contro, contumace non costituitosi, benché regolarmente CP_4
citato.
Quindi, escussi i testi ammessi (cfr. verbali di causa del 21\02\2020 per il teste Testimone_1
e del 08\04\2022 per il teste ) ed espletata consulenza medico legale Testimone_2
(cfr. relazione del dott. datata 01\12\2022), la causa, sulle conclusioni come Persona_2
precisate dalle parti e concessi i termini ex art. 190 c.p.c., era decisa con la sentenza qui gravata.
In particolare, il Tribunale di Salerno, dichiarata la domanda procedibile in ragione delle adempiute formalità di cui agli artt. 145 e 148 del “Codice delle Assicurazioni” e la legittimazione ad agire, rigettava l'eccezione di nullità ex art. 164 c.p.c. Nel merito, per quel che qui interessa, accertata l'esistenza di elementi concreti di colpa a carico del conducente della vettura Smart, il Giudice di prime cure riteneva, tuttavia, non superata la presunzione normativa di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., atteso che anche la condotta di
4 guida dell'attore era risultata violativa di regole cautelari di comportamento, individuate negli artt. 140 - 141 e 145 C.d.S. Infatti, dall'analisi del complessivo compendio probatorio e, in particolare, delle dichiarazioni testimoniali raccolte emergeva che in violazione Parte_1
delle regole di diligenza e prudenza, aveva tenuto una velocità di guida non adeguata allo stato dei luoghi, non rallentando in prossimità di un incrocio, laddove è richiesto anche ai conducenti aventi “diritto di precedenza” di regolare la marcia per poter mantenere il controllo del proprio mezzo e compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, anche al fine di far fronte a eventuali condotte imprudenti poste in essere dagli altri utenti della strada.
Di conseguenza, il Giudice di prime cure dichiarava la pari responsabilità dei due conducenti in ordine al verificarsi del sinistro e, per l'effetto, condannava la Controparte_1
in solido con al pagamento in favore di parte attrice di € 7.326,00 a titolo CP_4
di risarcimento del 50% del danno non patrimoniale e di € 295,50 pari al 50% dei danni patrimoniali, oltre accessori, compensando le spese di lite e ponendo le spese di CTU a definitivo carico delle parti, in solido (metà a carico della parte attrice, metà a carico della parte convenuta).
Con il presente appello, censurava la sentenza impugnata per i seguenti motivi: Parte_1
- Il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle risultanze probatorie in merito all'accoglimento della domanda attorea nei limiti della responsabilità pari al 50%, a fronte della responsabilità esclusiva e assorbente, rispetto alla causazione del sinistro, di CP_4
Invero, per l'appellante, il conducente della Smart, come confermato dai testi, non solo
[...]
non avrebbe potuto svoltare in quel frangente, ma lo avrebbe fatto senza azionare il segnalatore di direzione. D'altro canto, sosteneva l'appellante che non sarebbe stata provata la condotta di guida imprudente tenuta da avendo anzi il teste Parte_1 Testimone_2
affermato che la velocità di marcia tenuta da era moderata;
Parte_1
- Conseguentemente, il Tribunale avrebbe errato nella determinazione del quantum
liquidato (limitato al 50% dei danni sofferti) e nella compensazione totale delle spese di lite.
5 Quindi, l'appellante concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto,
l'accoglimento integrale della domanda avanzata in primo grado, con condanna al pagamento delle spese di lite dei due gradi del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio in appello, si costituiva la eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per inosservanza delle disposizioni ex art. 342 ss. c.p.c., nonché
contestando ogni avverso assunto con rigetto dell'appello.
Rimaneva, di contro, contumace benché regolarmente citato. CP_4
Di poi, con provvedimento del 30\01\2025 la causa veniva rinviata all'udienza del 09\10\2025
per la rimessione in decisione, concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica. Infine, sulle precisate conclusioni con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 09\10\2025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 c.p.c.
Tanto premesso, ritiene la Corte che l'appello sia in parte fondato e che vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Ammissibilità appello ex art. 342 c.p.c.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, come formulata dalla compagnia assicuratrice appellata, debba essere respinta, in quanto l'impugnazione risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
È ormai noto che l'art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che
6 vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che ‹‹Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni
addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il
quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata›› (cfr. Cass. S.U.
n. 27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560
del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Illogica, errata e contraddittoria motivazione in ordine all'an debeatur
Con il primo motivo l'odierno appellante riteneva che il Giudice di primo grado avesse errato nella valutazione delle risultanze probatorie, dal cui corretto esame si evincerebbe invece la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro stradale, con CP_4
conseguente superamento della presunzione di responsabilità concorrente di cui all'art. 2054,
comma 2, c.c., stante il suo carattere sussidiario e residuale.
Ritiene la Corte che le argomentazioni formulate dall'appellante non siano in grado di modificare l'accertamento della responsabilità come deciso dal primo giudice.
7 In effetti, pur volendo aderire alla ricostruzione della dinamica del sinistro come prospettata da parte appellante, il danneggiato non ha offerto elementi univoci e concordanti atti a dimostrare che la propria condotta di guida sia stata del tutto estranea alla serie causale dell'evento dannoso o del tutto corretta e conforme alla regola obiettiva di diligenza specifica.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, per poter ritenere superata la presunzione ex lege ex art. 2054, comma 2, c.c., ‹‹nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato
la colpa di uno dei conducenti, …è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno
tenuto una condotta di guida corretta›› (cfr. Cass.,. n. 7479 del 20/03/2020; Cass., 19/12/2024,
n. 33483).
In particolare, ‹‹la violazione delle regole della strada da parte di un conducente, quali ad
esempio l'obbligo di dare la precedenza, non esonera il giudice dal valutare anche la condotta
dell'altro conducente, parimenti obbligato a rispettare i normali precetti di prudenza, la
violazione dei quali potrebbe comportare un concorso di colpa;
il diritto di precedenza, infatti,
non esenta il conducente favorito dall'obbligo di usare la dovuta attenzione
nell'attraversamento di un incrocio (artt. 140,141 e 145 c.d.s.)›› (cfr. Corte appello Milano sez.
II, 22/05/2023, n.1651).
In più occasioni, nell'analizzare la condotta di guida del conducente avente il “diritto di precedenza” ad un incrocio, la giurisprudenza ha posto l'attenzione sui doveri di diligenza e prudenza gravanti su ciascun utente della strada, sempre tenuto a regolare la velocità in relazione alle condizioni dei luoghi per poter mantenere il controllo del proprio mezzo e compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza anche in ipotesi di condotte imprudenti realizzate da altri utenti della strada: ‹‹l'area di intersezione tra strade confluenti,
essendo il punto ove più si addensano le occasioni di conflitto fra utenti della strada, si presta
particolarmente alla verifica del rispetto dei doveri di prudenza e diligenza, cui consegue
l'obbligo per il conducente di autoveicolo di prefigurarsi l'altrui condotta imprudente o
negligente, onde mettersi in grado di porvi riparo, evitando danni a sé stesso e agli altri, nonché
8 al soggetto stesso la cui condotta sia imprudente, negligente o imperita. (Nella specie, accertato
che il mancato rallentamento in spregio all'obbligo di dare la precedenza all'ingresso nell'area
della rotatoria aveva prevalentemente determinato la collisione tra i veicoli, il Tribunale ha
dichiarato il concorso di colpa dei due veicoli coinvolti nel sinistro, in quanto l'altro
conducente non aveva fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., non avendo
dimostrato di aver cercato di liberare velocemente l'area di intersezione in ragione del
sopraggiungere del veicolo antagonista)›› (cfr. Tribunale Milano sez. XI, 23/05/2013, n.7254).
Inoltre, la Suprema Corte ritiene che ‹‹l'accertamento in concreto d'una condotta di guida
gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva
l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma
2, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere
teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. È pertanto
falsamente applicato l'art. 2054, comma 2, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità
ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente
abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione›› (cfr. Cass., 20/11/2024,
n.29927).
Per inciso, valga ricordare che la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, ex art. 2054, comma 2, c.c., è applicabile non soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato uno scontro, ma anche quando manchi, come nel caso di specie, una collisione diretta tra veicoli, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e il sinistro (cfr. Cass., 15/06/2022, n.19282).
Orbene, dall'istruttoria espletata in primo grado emergono dubbi sulla esatta dinamica del sinistro e difetta la necessaria dimostrazione che la condotta di guida del danneggiato non abbia esercitato alcun ruolo nell'eziologia del sinistro.
Invero, in assenza di rilievi tecnici operati sul luogo dell'incidente, la ricostruzione della dinamica del sinistro è limitata alla rappresentazione offerta dai testi. Questa consente
9 solamente di ritenere accertato il comportamento colposo (e quindi la responsabilità nella causazione del sinistro) del conducente della Smart, per aver svoltato a sinistra senza segnalare la manovra con l'indicatore di direzione e senza assicurare il diritto di precedenza, ma non fornisce elementi concreti per provare la correttezza della condotta di guida dell'appellante.
Questi, infatti, non ha dimostrato di aver tenuto una condotta di guida conforme alle regole imposte dagli artt. 140 - 141 e 145 C.d.S. in prossimità dell'intersezione luogo del sinistro o,
quantomeno, a quelle generiche di diligenza e prudenza. Non può, quindi, dirsi raggiunta la prova atta ad escludere la possibilità di una condotta alternativa da parte di che Parte_1
avrebbe in via teorica potuto evitare il verificarsi dell'evento, in mancanza di un accertamento circa una causa determinante ed esclusiva del sinistro legata alla condotta di CP_4
Romeo.
Pertanto, non avendo la parte fornito la prova circa la propria regolare condotta di guida e,
quindi, di aver osservato tutte le norme di diligenza specifica e generica (cfr. Cass. n.
9550/2009; Cass. n. 13672/2019), la Corte ritiene infondato il primo motivo.
C. Sulla compensazione delle spese processuali di primo grado
Con il secondo motivo, l'appellante si doleva della erronea compensazione delle spese di lite,
con relativa disposizione delle spese di CTU a carico di tutte le parti in solido (metà a carico di parte attrice, metà a carico dei convenuti), ritenendo comunque che il Giudice di prime cure avesse accolto, sebbene parzialmente, la domanda attorea.
Ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
In via preliminare, giova ricordare che l'art. 92, comma 2, c.p.c. disciplina il criterio della compensazione delle spese di lite delimitandone l'applicazione, in quanto norma a carattere eccezionale rispetto al criterio generale della soccombenza, a specifiche ragioni: in primis, la soccombenza reciproca delle parti;
la novità assoluta della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti;
altri gravi ed eccezionali ragioni che attengono allo sviluppo del procedimento valutato nella sua interezza, così come stabilito dalla
10 Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 2018. Quindi, la norma in esame assegna al giudice un certo margine di discrezionalità nell'effettuare la scelta di determinare le spese attraverso la compensazione, ma vincola poi tale scelta a casi specifici. Con la conseguenza che, quando il giudice procede con la compensazione delle spese di lite in luogo del criterio generale della soccombenza, è tenuto a fornire una motivazione specifica al fine di validare il criterio logico-
giuridico sulla cui base è stata compiuta la scelta per la compensazione (cfr. Cass., Ordinanza
n. 1950 del 24\01\2022; Cass., Ordinanza n. 20755 del 22\07\2025). D'altra parte, non risulta sufficiente ad assolvere tale onere un riferimento a motivi generici o a mere clausole di stile
(cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 22793 del 2015; Cass. n. 11130 del 2015; Cass. n. 25594
del 2018; Cass. n. 17816 del 2019): infatti, non costituiscono motivi validi di compensazione la “complessità della ricostruzione in fatto dei rapporti tra le parti”, la “peculiarità della
fattispecie”, la “fattispecie concreta nel suo complesso”.
Orbene, nel caso che qui ci occupa, non è riscontrabile alcuna delle ipotesi tassative sopra elencate e, sicuramente, non si è di fronte ad un caso di soccombenza reciproca.
È noto, infatti, che in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U., n. 32061 del 31\10\2022).
Ora, nel caso di specie, il Tribunale accoglieva la domanda attorea pur dichiarando la responsabilità concorrente dei due conducenti coinvolti nel sinistro e per l'effetto condannava i convenuti al pagamento di una somma pari al 50% dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore.
11 In tale situazione, quindi, non era configurabile una vera e propria soccombenza reciproca, con conseguente possibilità di compensazione delle spese di lite, rimanendo i convenuti comunque parte soccombente in rapporto all'esito complessivo della lite.
Peraltro, la sentenza appellata risulta affetta, sul punto delle spese, anche dal vizio di omessa motivazione, in quanto generica, perché il Giudice del primo grado non ha fornito alcun elemento idoneo a vagliare le ragioni della decisione sulla compensazione delle spese,
essendosi limitato a ricondurre tale decisione “alla luce dell'esito del giudizio”, senza addurre argomenti a sostegno dei criteri sopra menzionati.
In conclusione, per le motivazioni sin qui riportate, ritiene la Corte che il secondo motivo d'appello vada accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, gli appellati vadano condannati in solido al pagamento delle spese processuali del primo grado, secondo il principio della soccombenza, come individuate nel dispositivo, liquidate, in rapporto allo scaglione del decisum (da € 5.201 a € 26.000), ai minimi e con riduzione stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto, oltre attribuzione all'avv. Arturo Vassallo per dichiarato anticipo.
Per le medesime ragioni, seguendo il criterio della soccombenza, questa Corte ritiene che anche le spese di CTU, che rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92
c.p.c. (cfr. Cass., 21\10\2019, n.26849), debbano essere poste a carico degli appellati per l'intero.
D. Sulle spese processuali dell'appello.
Per quanto riguarda, infine, il governo delle spese processuali del presente grado di giudizio,
deve applicarsi il principio della soccombenza in base ad un criterio unitario e globale, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia.
Invero, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi
12 definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. ex multis, Cass.,
Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013; Cass., Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021; Cass. n. 19880
del 29/09/2011).
Di conseguenza, riconosciuta la complessiva e sostanziale soccombenza degli appellati, anche le spese di lite del secondo grado vanno poste a carico di e Controparte_1
in solido e liquidate, in rapporto allo scaglione del decisum (da € 5.201 a CP_4
€ 26.000), ai minimi e con riduzione stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto, con attribuzione all'avv. Arturo Vassallo per dichiarato anticipo.
Infine, occorre dare atto che, stante la parziale riforma della sentenza gravata, non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115\2002 per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di nonché Parte_1 CP_4
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_1
provvede:
1. ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 295/2024 del 16\1\2024, pubblicata in data 18/01/2024 dal Tribunale di Salerno,
Seconda Sezione Civile,
- NN gli appellati, e CP_4 Controparte_5
in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del
[...] Parte_1
primo grado di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 286,70 per esborsi ed €
1.800,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e
C.P.A. nella misura di legge, con attribuzione in favore dell'avv. Arturo Vassallo per dichiarato anticipo;
13 - PONE le spese di CTU definitivamente a carico degli appellati in solido;
2. NN gli appellati, e CP_4 Controparte_5
in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante delle spese del
[...] Parte_1
presente grado di giudizio, che liquida nella somma di € 411,91 per esborsi ed € 1.712,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, con attribuzione in favore dell'avv. Arturo Vassallo per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti –
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Russo, MOT in tirocinio
generico.
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