CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2025, n. 5695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5695 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
CA TA
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 4576/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 20/3/2025
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall' Avv.to Giovanni Neri, ed elettivamente domiciliato presso il '
suo studio, in Via Quinto Aurelio Simmaco 7 - 00122 - Roma;
Appellante -
E
CP 1
- Appellato contumace -
E
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonella Carnevali, ed elett.te dom.ta
,
presso il suo studio in Lungotevere Flaminio 76 - 00196 - Roma;
Appellata -
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 11534/2019 emessa dal Tribunale Civile di Roma depositata il
31.5.2019 nel giudizio iscritto al RG 72894/2016.
CONCLUSIONI : come da note scritte in sostituzione di udienza del 20.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 ha evocato in giudizio la [...] Con atto di citazione notificato in data 27/10/2016, il
CP 1 er sentire: Controparte_2 e
a) accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità del sig. CP 1 ella causazione del sinistro/infortunio per cui è causa, ai sensi dell'art. 2054 cc ovvero, in via gradata la sussistenza della colpa grave del sig. CP 1 ai sensi dell'art. 414 codice navale;
b) accertare e dichiarare che i danni personali subiti dall' Iversa sono conseguenza del sinistro/infortunio de quo e per l'effetto, condannare il sig. Controparte_3 ....al pagamento in favore dell'attore della CP 1 in via solidale con la somma di euro 54.528,17 oltre la personalizzazione del danno per ciò che solo a fini puramente descrittivi può essere definito come cd. danno morale e/o esistenziale ed oltre lucro cessante da determinarsi equitativamente, così come meglio allegato e specificato in narrativa;
ovvero in subordine condannare i convenuti, solidalmente, al pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di giudizio e/o ritenuta di giustizia;
il tutto con interessi legali dal dì del sinistro/infortunio all'effettivo soddisfo;
c) condannare i convenuti solidalmente al pagamento delle spese e competenze di lite oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge".
Si costituiva in giudizio la società Controparte_3 eccependo, con la comparsa di costituzione la totale esclusione di responsabilità in capo all'assicurato e la inesistenza di nesso causale tra evento e condotta del conducente per essere stato l'evento dovuto al caso fortuito e la responsabilità dell'attore medesimo. La compagnia evidenziava inoltre la inattendibilità degli assunti sia dell'attore Pt 1 che del convenuto CP 1 n ordine alla reale dinamica dell'evento, variata e rettificata piu' volte.
Nella dichiarata contumacia del CP 1 era istruita la causa mediante interrogatorio formale del predetto, escussione dei testi indicati di parte attrice e ammissione ctu medico legale. All'esito del deposito della relazione peritale le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la casa in decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Parte 1Con la sentenza impugnata il Tribunale rigettava la domanda, condannando a rifondere le spese legali alla ponendogli a carico le spese della CTU.Controparte_2 '
Preliminarmente il Tribunale evidenziava come inizialmente l' Pt_1 avesse denunciato la propria caduta a causa della prua bagnata, mentre solo successivamente aveva indicato come causa della propria caduta una improvvisa virata compiuta dal Persona 1 che era alla guida della propria imbarcazione. Tale diversa versione veniva data dopo che la compagnia aveva respinto la prima richiesta di indennizzo.
Quindi riportava il riferito dal Per 1 n sede di interrogatorio formale, ovvero che a seguito di una boa improvvisamente comparsa, aveva dovuto virare per evitarla e che durante l'effettuazione di tale manovra, le onde avevano bagnato la prua, e che l'attore era caduto all'altezza dell'ultima candela di sinistra che funge da corrimano . Dava quindi conto della deposizione testimoniale di Testimone_1 il quale aveva chiarito che l'Iversa si era recato a chiudere un oblò aperto sul ponte di prua, e dal quale entrava acqua essendo il mare mosso, e che era caduto mentre il ER 1 effettuava una virata che aveva bagnato il ponte e che l'attore fosse caduto in quanto il ponte era bagnato.
Evidenziava altresì come nelle allegazioni attoree non emergesse alcuna indicazione circa il materiale di costruzione della pavimentazione del ponte di prua, mentre tale elemento avrebbe contribuito alla ricostruzione dei fatti, né era stato precisato di che tipo di oblò si trattasse ed in particolare se fosse richiudibile anche dall'interno della imbarcazione sotto coperta. Quindi deduceva, dalla stessa dichiarazione del teste Tes_1 , che il ponte di prua fosse già bagnato prima della manovra di emergenza effettuata dal ER 1 ciò in quanto non poteva non esserlo se dall'oblò entrava già acqua in cabina.
Da ciò inverava la prevedibilità della circostanza che il ponte fosse già bagnato in un momento in cui il mare era visibilmente grosso, riconducendo quindi la caduta al comportamento incauto dell'attore che non aveva probabilmente ben valutato la pericolosità della condizione e la necessaria cautela richiesta nei movimenti, e che quindi la caduta stessa fosse riconducibile alla non cauta condotta dell'Iversa, e non alla manovra di virata. Avverso detta sentenza l'Iversa propone rituale appello dolendosi della mancata applicazione dell'art. 2054 c.c. e 414 cod. navale, della violazione dell'art. 115 c.p.c. ovvero del principio di non contestazione, dell'art. 112 c.p.c.per difetto di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, nonché della violazione dell'art. 2967 c.c. sul rispetto dell'onus probandi e per travisamento delle risultanze istruttorie.
Ritiene la difesa dell'appellante che il Tribunale abbia deciso in base a proprie considerazioni se non convinzioni personali, non tali da costituire presunzioni legali o fatti notori, piuttosto che sulla base delle prove acquisite, che avrebbero invece condotto all'accoglimento della domanda.
Nello specifico il Tribunale avrebbe basato il proprio convincimento non su quanto riferito dal CP 1 ma su elementi mai dedotti dalle parti, quali la composizione del materiale della imbarcazione, così stravolgendo l'esito della prova e le sue univoche risultanze desumibili sia dal riferito del convenuto CP 1 he dalla deposizione testimoniale.
Ritiene l'appellante che da tali prova emergesse che il ponte non era bagnato prima della manovra di virata effettuata dal CP 1 che fu la causa del bagnarsi del ponte, e quindi non essendoci alcuna responsabilità dell' Pt_1 nella causazione dell'evento caduta.
Evidenzia quindi parte appellante come l' Pt 1 non potesse esimersi dal recarsi sul ponte per chiudere l'oblò in quanto tale comportamento gli era stato ordinato dal comandante, ai cui ordini era sottoposto a mente dell'art. 186 e 1095 cod. nav.
Inoltre afferma che non fosse onere dell'infortunato provare il grado di diligenza nel camminare su una superfice che era bagnata, ma era controparte che invocando il caso fortuito avrebbe dovuto fornire la prova del comportamento negligente. Ritiene altresì che non costituisse parte dell'allegazione e quindi al di fuori dell'impulso di parte provare il materiale usato sul pavimento del ponte come anche la questione relativa alla possibilità di chiudere l'oblò dall'interno dell'imbarcazione, parimenti mai stata oggetto di questione in fatto fra le parti.
Il travisamento delle risultanze istruttorie sarebbe altresì desumibile dal fatto che il precedente istruttore, che il Giudice decidente aveva successivamente sostituito, aveva disposto ed effettuato CTU medico legali sull'entità dei danni patiti dall' Pt_1, provvedimento logicamente compatibile con il raggiungimento della prova sulla dinamica e responsabilità dei fatti occorsi.
Si costituiva ritualmente Controparte_2 'eccependo l'infondatezza dei motivi dell'appello, di cui chiedeva il rigetto, rilevando il valore confessorio delle prime versioni dell'evento come riferite dallo stesso Pt 1 nelle denunce alla compagnia e persino della prima relazione del proprio consulente medico, ovvero l'essere caduto per il ponte di prua bagnato, salvo poi virare nella successiva perizia e nelle allegazioni in giudizio su una ricostruzione non accidentale dell'evento, ma determinato dal comportamento in manovra del CP_1 e risultando la valutazione delle prove e la decisione sorretta da motivazione congrua e coerente.
Precisate le conclusioni mediante rinvio ai rispettivi atti difensivi all' udienza in trattazione scritta del
20/3/2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
***
L'appello è infondato e come tale va rigettato per le ragioni che seguono.
Al fine di un corretto inquadramento della fattispecie e delle stesse censure mosse alla sentenza di primo grado, occorre preliminarmente inquadrare il contesto giuridico in cui gli avvenimenti si sono sviluppati. ER come riferito dall'infortunato sin dalle prime denunce, lo stesso in data 10 luglio 2015 si trovava come ospite a bordo dell'imbarcazione 386 KW targata S083560, non meglio specificata quanto a tipo e caratteristiche e dimensioni, di proprietà e condotta da CP 1 in navigazione nelle acque di
Ponza. Emerge quindi che si trattasse di un cd. trasporto amichevole o di cortesia, circostanza confermata anche dal fatto che l'attore invocava in citazione l'applicazione dell'art. 414 cod. nav. in subordine alla responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
Orbene per il trasporto marittimo amichevole è previsto: Chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole e' responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.
Vi è quindi una evidente limitazione di responsabilità rispetto al trasporto professionale in forza di un contratto intercorso fra il vettore ed il passeggero contro un corrispettivo, ed anche rispetto al trasporto gratuito in cui comunque sussiste un interesse giuridico del vettore, di talchè la differenza principale tra trasporto gratuito e amichevole sta nell'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante del vettore, in quanto il trasporto gratuito è un contratto senza corrispettivo, ma con un interesse del vettore anche non economico, creando un vincolo giuridico, mentre il trasporto amichevole o di cortesia si basa su un rapporto non contrattuale di sola amicizia o liberalità, dove il vettore non ha alcun interesse giuridico e la responsabilità del vettore è meno stringente, limitata al dolo o alla colpa grave.
Ciò chiarito non può non evidenziarsi come anche il comportamento pregiudiziale delle parti possa pienamente costituire per il giudice argomento di prova seppur non legale. In tal senso appare congrua la motivazione che, prima di esaminare le risultanze delle prove assunte in giudizio, dia conto della contraddittorietà delle versioni (diverse), riferite dalla parte in sede di denuncia del sinistro e successivamente mutata in fase giudiziale.
E non può non concordarsi con quanto ritenuto da parte appellata, in ordine al valore confessorio circa la causa accidentale dell'evento occorso, per come riferito dall' Pt 1 appunto in sede di denuncia del sinistro all'assicurazione in cui riferisce esclusivamente di una caduta mentre camminava sulla prua bagnata dell'imbarcazione, laddove e solo dopo il rigetto della istanza risarcitoria in ragione dell'evidenza della natura accidentale dell'occorso, si muta la versione dei fatti, adducendo il nesso causale alla condotta di guida del proprietario dell'imbarcazione.
ERaltro il Tribunale ha ravvisato, con ragionamento logico ed esente da contraddizioni, dalla stessa esposizione dei fatti, riferita dal convenuto CP_1 e dal teste escusso che il ponte di prua fosse già bagnato nel momento in cui il D'Iversa si recò sullo stesso per chiudere l'oblò e ciò in quanto tale situazione era evidenziata proprio dall'entrare l'acqua dall'oblò nella sottostante cabina. E ciò in quanto come riferito dallo stesso CP 1 I mare era mosso al punto di ostacolare la visibilità e da costringerlo a viaggiare ad andatura sostenuta per evitare che il natante fosse esposto eccessivamente al moto ondoso.
ER altro verso parte appellante ravvisa erroneamente delle indebite ed irrilevanti considerazioni personali da parte del Tribunale, ove lo stesso rileva le carenze di allegazione sulla esatta dinamica e contesto dell'infortunio occorso all' Pt_1, che avrebbero permesso una migliore ricostruzione dei fatti, anche a vantaggio di parte attrice, al fine di ravvisare il grado di cautela richiesto nel recarsi sul ponte di prua. Ed invero la descrizione della stazza, tipo e dimensione del natante avrebbero certo aiutato a comprenderne il grado di stabilità dello stesso in navigazione in condizioni di mare avverso, come anche il materiale usato per pavimentare il ponte di prua avrebbe contribuito a distinguere il grado di aderenza o grip dello stesso in condizioni non asciutte. ERtanto non si ravvisa in nessuno di detti passaggi della motivazione alcun difetto fra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc, trattandosi invece di corrette considerazioni del Tribunale sui limiti descrittivi dell'evento occorso. Anche il preteso errore del Tribunale per mancata applicazione del principio di non contestazione appare infondato in quanto ciò che rileva non è tanto che il CP 1 bbia ammesso di aver effettuato una virata di emergenza, ma la mancanza di nesso causale fra tale comportamento e la caduta che fu determinata dalla pavimentazione già bagnata.
Quanto alla censura di errata valutazione se non travisamento delle risultanze istruttoria valgono le medesime considerazioni, di assenza del nesso causale. Ed infatti anche in caso di applicazione della ripartizione dell'onere probatorio a favore dell'infortunato ex art. 2054 c.c., la presunzione di responsabilità, dalla quale il conducente può liberarsi solo riuscendo a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento, è applicabile solo ove già provato il nesso causale fra comportamento ed evento infortunistico.
Infine e non in ultimo sia l'articolo 186 che il 1095 del Codice della Navigazione non si applicano direttamente né al codice della navigazione da diporto, né al trasporto amichevole, poiché il trasporto amichevole (o di cortesia) è privo dell'elemento negoziale che caratterizza il contratto di trasporto e non configura un'attività commerciale, a differenza di quanto previsto dall'articolo 186 che riguarda l'esercizio delle attività di trasporto di persone o merci. Ne consegue che l' Pt 1 non fosse affatto tenuto ad eseguire la richiesta del CP 1 ma ha svolto tale attività aderendo liberamente e appunto quale ospite, assumendosi i rischi di camminare su un natante con il ponte bagnato e con mare grosso, rischio per evidenza esulante dalla copertura di polizza. ERaltro emerge come l'odierno appellante non abbia mai dedotto di aver quantomeno tentato di sorreggersi durante la camminata sul ponte ai corrimano, che lo stesso CP 1 in sede di interpello ha riferito essere presenti anche sul ponte di prua, con ciò rafforzando la valutazione di un proprio comportamento incauto.
ERaltro, anche ragionando a termini dell'art. 2054 c.c., norma la cui violazione era stata oggetto della domanda principale, la presunzione di responsabilità a carico del vettore conducente opera solo quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al terzo passeggero e l'attività del conducente stesso, mentre si ritiene esclusa nei casi in cui sia accertata la mancanza di colpa in capo a quest'ultimo ad esempio, nei casi in cui il sinistro venga attribuito, come in specie, al fatto del viaggiatore.
Tale principio è stato affermato da due pronunce della Corte di Cassazione, n. 13324/2015 e n.
25771/2019.
La pronuncia appare corretta quindi anche in relazione alle conclusioni in subordine relative al mancato assolvimento ex art. 414 cod. nav. dell'onere della prova che il fatto sia dipeso da dolo o colpa grave del conducente del natante, proprio per l'essere il sinistro causato dallo scivolamento sul ponte bagnato,
e quindi per non essere in relazione con la manovra di emergenza svolta dal conducente.
La palese infondatezza dell'appello implica il regolamento delle spese secondo soccombenza, da liquidarsi a valore medio di tariffa per valore della causa (indeterminabile complessità bassa), con esclusione della fase di istruttoria in quanto non tenutasi.
Sussistono altresì i profili della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3 cpc, per aver agito l'appellante con dolo o colpa grave in relazione alla consapevolezza anteriore al giudizio circa la reale diversa dinamica dei fatti, come emerge dalle lettere di denuncia del sinistro alla compagnia assicuratrice.
Afferma infatti fra le altre Cass. civ. n. 36591/2023: "Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive".
Ed è indubbio come le diverse, se non antitetiche prospettazioni giudiziali della dinamica dei fatti, rispetto a quelle oggetto di denuncia all'assicurazione configurino a termini del terzo e quarto comma dell'art. 96 c.p.c., attraverso una valutazione legale tipica, un'ipotesi di abuso del processo, siccome reiterano nel grado di appello prospettazioni dei fatti e del nesso causale già smentite da dichiarazioni confessorie e non ribaltate in sede istruttoria.
Sul punto si è espressa Cass. civ. n. 29831/2023 chiarendo che: "Ricorrono i presupposti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda".
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell' ulteriore somma di in favore della [...]
CP 4 ex art. 196, 4 comma, c.p.c..
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
Parte 1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11534/2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello;
Condanna Parte 1 a rifondere a Controparte_2 le spese del presente grado che liquida in misura di € 6.946,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna parte appellante a corrispondere ex art. 96, comma 3 cpc a parte appellata la somma equitativamente determinata in misura di € 1.000,00;
condanna altresì parte appellante al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma pari ad € 1000,00.
Sussistono i presupposti per l'applicazione delle previsioni di legge per il pagamento di un ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Così deciso nella Camera di consiglio del 7/10/2025.
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 4576/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 20/3/2025
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall' Avv.to Giovanni Neri, ed elettivamente domiciliato presso il '
suo studio, in Via Quinto Aurelio Simmaco 7 - 00122 - Roma;
Appellante -
E
CP 1
- Appellato contumace -
E
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonella Carnevali, ed elett.te dom.ta
,
presso il suo studio in Lungotevere Flaminio 76 - 00196 - Roma;
Appellata -
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 11534/2019 emessa dal Tribunale Civile di Roma depositata il
31.5.2019 nel giudizio iscritto al RG 72894/2016.
CONCLUSIONI : come da note scritte in sostituzione di udienza del 20.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 ha evocato in giudizio la [...] Con atto di citazione notificato in data 27/10/2016, il
CP 1 er sentire: Controparte_2 e
a) accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità del sig. CP 1 ella causazione del sinistro/infortunio per cui è causa, ai sensi dell'art. 2054 cc ovvero, in via gradata la sussistenza della colpa grave del sig. CP 1 ai sensi dell'art. 414 codice navale;
b) accertare e dichiarare che i danni personali subiti dall' Iversa sono conseguenza del sinistro/infortunio de quo e per l'effetto, condannare il sig. Controparte_3 ....al pagamento in favore dell'attore della CP 1 in via solidale con la somma di euro 54.528,17 oltre la personalizzazione del danno per ciò che solo a fini puramente descrittivi può essere definito come cd. danno morale e/o esistenziale ed oltre lucro cessante da determinarsi equitativamente, così come meglio allegato e specificato in narrativa;
ovvero in subordine condannare i convenuti, solidalmente, al pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di giudizio e/o ritenuta di giustizia;
il tutto con interessi legali dal dì del sinistro/infortunio all'effettivo soddisfo;
c) condannare i convenuti solidalmente al pagamento delle spese e competenze di lite oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge".
Si costituiva in giudizio la società Controparte_3 eccependo, con la comparsa di costituzione la totale esclusione di responsabilità in capo all'assicurato e la inesistenza di nesso causale tra evento e condotta del conducente per essere stato l'evento dovuto al caso fortuito e la responsabilità dell'attore medesimo. La compagnia evidenziava inoltre la inattendibilità degli assunti sia dell'attore Pt 1 che del convenuto CP 1 n ordine alla reale dinamica dell'evento, variata e rettificata piu' volte.
Nella dichiarata contumacia del CP 1 era istruita la causa mediante interrogatorio formale del predetto, escussione dei testi indicati di parte attrice e ammissione ctu medico legale. All'esito del deposito della relazione peritale le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la casa in decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Parte 1Con la sentenza impugnata il Tribunale rigettava la domanda, condannando a rifondere le spese legali alla ponendogli a carico le spese della CTU.Controparte_2 '
Preliminarmente il Tribunale evidenziava come inizialmente l' Pt_1 avesse denunciato la propria caduta a causa della prua bagnata, mentre solo successivamente aveva indicato come causa della propria caduta una improvvisa virata compiuta dal Persona 1 che era alla guida della propria imbarcazione. Tale diversa versione veniva data dopo che la compagnia aveva respinto la prima richiesta di indennizzo.
Quindi riportava il riferito dal Per 1 n sede di interrogatorio formale, ovvero che a seguito di una boa improvvisamente comparsa, aveva dovuto virare per evitarla e che durante l'effettuazione di tale manovra, le onde avevano bagnato la prua, e che l'attore era caduto all'altezza dell'ultima candela di sinistra che funge da corrimano . Dava quindi conto della deposizione testimoniale di Testimone_1 il quale aveva chiarito che l'Iversa si era recato a chiudere un oblò aperto sul ponte di prua, e dal quale entrava acqua essendo il mare mosso, e che era caduto mentre il ER 1 effettuava una virata che aveva bagnato il ponte e che l'attore fosse caduto in quanto il ponte era bagnato.
Evidenziava altresì come nelle allegazioni attoree non emergesse alcuna indicazione circa il materiale di costruzione della pavimentazione del ponte di prua, mentre tale elemento avrebbe contribuito alla ricostruzione dei fatti, né era stato precisato di che tipo di oblò si trattasse ed in particolare se fosse richiudibile anche dall'interno della imbarcazione sotto coperta. Quindi deduceva, dalla stessa dichiarazione del teste Tes_1 , che il ponte di prua fosse già bagnato prima della manovra di emergenza effettuata dal ER 1 ciò in quanto non poteva non esserlo se dall'oblò entrava già acqua in cabina.
Da ciò inverava la prevedibilità della circostanza che il ponte fosse già bagnato in un momento in cui il mare era visibilmente grosso, riconducendo quindi la caduta al comportamento incauto dell'attore che non aveva probabilmente ben valutato la pericolosità della condizione e la necessaria cautela richiesta nei movimenti, e che quindi la caduta stessa fosse riconducibile alla non cauta condotta dell'Iversa, e non alla manovra di virata. Avverso detta sentenza l'Iversa propone rituale appello dolendosi della mancata applicazione dell'art. 2054 c.c. e 414 cod. navale, della violazione dell'art. 115 c.p.c. ovvero del principio di non contestazione, dell'art. 112 c.p.c.per difetto di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, nonché della violazione dell'art. 2967 c.c. sul rispetto dell'onus probandi e per travisamento delle risultanze istruttorie.
Ritiene la difesa dell'appellante che il Tribunale abbia deciso in base a proprie considerazioni se non convinzioni personali, non tali da costituire presunzioni legali o fatti notori, piuttosto che sulla base delle prove acquisite, che avrebbero invece condotto all'accoglimento della domanda.
Nello specifico il Tribunale avrebbe basato il proprio convincimento non su quanto riferito dal CP 1 ma su elementi mai dedotti dalle parti, quali la composizione del materiale della imbarcazione, così stravolgendo l'esito della prova e le sue univoche risultanze desumibili sia dal riferito del convenuto CP 1 he dalla deposizione testimoniale.
Ritiene l'appellante che da tali prova emergesse che il ponte non era bagnato prima della manovra di virata effettuata dal CP 1 che fu la causa del bagnarsi del ponte, e quindi non essendoci alcuna responsabilità dell' Pt_1 nella causazione dell'evento caduta.
Evidenzia quindi parte appellante come l' Pt 1 non potesse esimersi dal recarsi sul ponte per chiudere l'oblò in quanto tale comportamento gli era stato ordinato dal comandante, ai cui ordini era sottoposto a mente dell'art. 186 e 1095 cod. nav.
Inoltre afferma che non fosse onere dell'infortunato provare il grado di diligenza nel camminare su una superfice che era bagnata, ma era controparte che invocando il caso fortuito avrebbe dovuto fornire la prova del comportamento negligente. Ritiene altresì che non costituisse parte dell'allegazione e quindi al di fuori dell'impulso di parte provare il materiale usato sul pavimento del ponte come anche la questione relativa alla possibilità di chiudere l'oblò dall'interno dell'imbarcazione, parimenti mai stata oggetto di questione in fatto fra le parti.
Il travisamento delle risultanze istruttorie sarebbe altresì desumibile dal fatto che il precedente istruttore, che il Giudice decidente aveva successivamente sostituito, aveva disposto ed effettuato CTU medico legali sull'entità dei danni patiti dall' Pt_1, provvedimento logicamente compatibile con il raggiungimento della prova sulla dinamica e responsabilità dei fatti occorsi.
Si costituiva ritualmente Controparte_2 'eccependo l'infondatezza dei motivi dell'appello, di cui chiedeva il rigetto, rilevando il valore confessorio delle prime versioni dell'evento come riferite dallo stesso Pt 1 nelle denunce alla compagnia e persino della prima relazione del proprio consulente medico, ovvero l'essere caduto per il ponte di prua bagnato, salvo poi virare nella successiva perizia e nelle allegazioni in giudizio su una ricostruzione non accidentale dell'evento, ma determinato dal comportamento in manovra del CP_1 e risultando la valutazione delle prove e la decisione sorretta da motivazione congrua e coerente.
Precisate le conclusioni mediante rinvio ai rispettivi atti difensivi all' udienza in trattazione scritta del
20/3/2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
***
L'appello è infondato e come tale va rigettato per le ragioni che seguono.
Al fine di un corretto inquadramento della fattispecie e delle stesse censure mosse alla sentenza di primo grado, occorre preliminarmente inquadrare il contesto giuridico in cui gli avvenimenti si sono sviluppati. ER come riferito dall'infortunato sin dalle prime denunce, lo stesso in data 10 luglio 2015 si trovava come ospite a bordo dell'imbarcazione 386 KW targata S083560, non meglio specificata quanto a tipo e caratteristiche e dimensioni, di proprietà e condotta da CP 1 in navigazione nelle acque di
Ponza. Emerge quindi che si trattasse di un cd. trasporto amichevole o di cortesia, circostanza confermata anche dal fatto che l'attore invocava in citazione l'applicazione dell'art. 414 cod. nav. in subordine alla responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
Orbene per il trasporto marittimo amichevole è previsto: Chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole e' responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.
Vi è quindi una evidente limitazione di responsabilità rispetto al trasporto professionale in forza di un contratto intercorso fra il vettore ed il passeggero contro un corrispettivo, ed anche rispetto al trasporto gratuito in cui comunque sussiste un interesse giuridico del vettore, di talchè la differenza principale tra trasporto gratuito e amichevole sta nell'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante del vettore, in quanto il trasporto gratuito è un contratto senza corrispettivo, ma con un interesse del vettore anche non economico, creando un vincolo giuridico, mentre il trasporto amichevole o di cortesia si basa su un rapporto non contrattuale di sola amicizia o liberalità, dove il vettore non ha alcun interesse giuridico e la responsabilità del vettore è meno stringente, limitata al dolo o alla colpa grave.
Ciò chiarito non può non evidenziarsi come anche il comportamento pregiudiziale delle parti possa pienamente costituire per il giudice argomento di prova seppur non legale. In tal senso appare congrua la motivazione che, prima di esaminare le risultanze delle prove assunte in giudizio, dia conto della contraddittorietà delle versioni (diverse), riferite dalla parte in sede di denuncia del sinistro e successivamente mutata in fase giudiziale.
E non può non concordarsi con quanto ritenuto da parte appellata, in ordine al valore confessorio circa la causa accidentale dell'evento occorso, per come riferito dall' Pt 1 appunto in sede di denuncia del sinistro all'assicurazione in cui riferisce esclusivamente di una caduta mentre camminava sulla prua bagnata dell'imbarcazione, laddove e solo dopo il rigetto della istanza risarcitoria in ragione dell'evidenza della natura accidentale dell'occorso, si muta la versione dei fatti, adducendo il nesso causale alla condotta di guida del proprietario dell'imbarcazione.
ERaltro il Tribunale ha ravvisato, con ragionamento logico ed esente da contraddizioni, dalla stessa esposizione dei fatti, riferita dal convenuto CP_1 e dal teste escusso che il ponte di prua fosse già bagnato nel momento in cui il D'Iversa si recò sullo stesso per chiudere l'oblò e ciò in quanto tale situazione era evidenziata proprio dall'entrare l'acqua dall'oblò nella sottostante cabina. E ciò in quanto come riferito dallo stesso CP 1 I mare era mosso al punto di ostacolare la visibilità e da costringerlo a viaggiare ad andatura sostenuta per evitare che il natante fosse esposto eccessivamente al moto ondoso.
ER altro verso parte appellante ravvisa erroneamente delle indebite ed irrilevanti considerazioni personali da parte del Tribunale, ove lo stesso rileva le carenze di allegazione sulla esatta dinamica e contesto dell'infortunio occorso all' Pt_1, che avrebbero permesso una migliore ricostruzione dei fatti, anche a vantaggio di parte attrice, al fine di ravvisare il grado di cautela richiesto nel recarsi sul ponte di prua. Ed invero la descrizione della stazza, tipo e dimensione del natante avrebbero certo aiutato a comprenderne il grado di stabilità dello stesso in navigazione in condizioni di mare avverso, come anche il materiale usato per pavimentare il ponte di prua avrebbe contribuito a distinguere il grado di aderenza o grip dello stesso in condizioni non asciutte. ERtanto non si ravvisa in nessuno di detti passaggi della motivazione alcun difetto fra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc, trattandosi invece di corrette considerazioni del Tribunale sui limiti descrittivi dell'evento occorso. Anche il preteso errore del Tribunale per mancata applicazione del principio di non contestazione appare infondato in quanto ciò che rileva non è tanto che il CP 1 bbia ammesso di aver effettuato una virata di emergenza, ma la mancanza di nesso causale fra tale comportamento e la caduta che fu determinata dalla pavimentazione già bagnata.
Quanto alla censura di errata valutazione se non travisamento delle risultanze istruttoria valgono le medesime considerazioni, di assenza del nesso causale. Ed infatti anche in caso di applicazione della ripartizione dell'onere probatorio a favore dell'infortunato ex art. 2054 c.c., la presunzione di responsabilità, dalla quale il conducente può liberarsi solo riuscendo a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento, è applicabile solo ove già provato il nesso causale fra comportamento ed evento infortunistico.
Infine e non in ultimo sia l'articolo 186 che il 1095 del Codice della Navigazione non si applicano direttamente né al codice della navigazione da diporto, né al trasporto amichevole, poiché il trasporto amichevole (o di cortesia) è privo dell'elemento negoziale che caratterizza il contratto di trasporto e non configura un'attività commerciale, a differenza di quanto previsto dall'articolo 186 che riguarda l'esercizio delle attività di trasporto di persone o merci. Ne consegue che l' Pt 1 non fosse affatto tenuto ad eseguire la richiesta del CP 1 ma ha svolto tale attività aderendo liberamente e appunto quale ospite, assumendosi i rischi di camminare su un natante con il ponte bagnato e con mare grosso, rischio per evidenza esulante dalla copertura di polizza. ERaltro emerge come l'odierno appellante non abbia mai dedotto di aver quantomeno tentato di sorreggersi durante la camminata sul ponte ai corrimano, che lo stesso CP 1 in sede di interpello ha riferito essere presenti anche sul ponte di prua, con ciò rafforzando la valutazione di un proprio comportamento incauto.
ERaltro, anche ragionando a termini dell'art. 2054 c.c., norma la cui violazione era stata oggetto della domanda principale, la presunzione di responsabilità a carico del vettore conducente opera solo quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al terzo passeggero e l'attività del conducente stesso, mentre si ritiene esclusa nei casi in cui sia accertata la mancanza di colpa in capo a quest'ultimo ad esempio, nei casi in cui il sinistro venga attribuito, come in specie, al fatto del viaggiatore.
Tale principio è stato affermato da due pronunce della Corte di Cassazione, n. 13324/2015 e n.
25771/2019.
La pronuncia appare corretta quindi anche in relazione alle conclusioni in subordine relative al mancato assolvimento ex art. 414 cod. nav. dell'onere della prova che il fatto sia dipeso da dolo o colpa grave del conducente del natante, proprio per l'essere il sinistro causato dallo scivolamento sul ponte bagnato,
e quindi per non essere in relazione con la manovra di emergenza svolta dal conducente.
La palese infondatezza dell'appello implica il regolamento delle spese secondo soccombenza, da liquidarsi a valore medio di tariffa per valore della causa (indeterminabile complessità bassa), con esclusione della fase di istruttoria in quanto non tenutasi.
Sussistono altresì i profili della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3 cpc, per aver agito l'appellante con dolo o colpa grave in relazione alla consapevolezza anteriore al giudizio circa la reale diversa dinamica dei fatti, come emerge dalle lettere di denuncia del sinistro alla compagnia assicuratrice.
Afferma infatti fra le altre Cass. civ. n. 36591/2023: "Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive".
Ed è indubbio come le diverse, se non antitetiche prospettazioni giudiziali della dinamica dei fatti, rispetto a quelle oggetto di denuncia all'assicurazione configurino a termini del terzo e quarto comma dell'art. 96 c.p.c., attraverso una valutazione legale tipica, un'ipotesi di abuso del processo, siccome reiterano nel grado di appello prospettazioni dei fatti e del nesso causale già smentite da dichiarazioni confessorie e non ribaltate in sede istruttoria.
Sul punto si è espressa Cass. civ. n. 29831/2023 chiarendo che: "Ricorrono i presupposti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda".
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell' ulteriore somma di in favore della [...]
CP 4 ex art. 196, 4 comma, c.p.c..
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
Parte 1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11534/2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello;
Condanna Parte 1 a rifondere a Controparte_2 le spese del presente grado che liquida in misura di € 6.946,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna parte appellante a corrispondere ex art. 96, comma 3 cpc a parte appellata la somma equitativamente determinata in misura di € 1.000,00;
condanna altresì parte appellante al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma pari ad € 1000,00.
Sussistono i presupposti per l'applicazione delle previsioni di legge per il pagamento di un ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Così deciso nella Camera di consiglio del 7/10/2025.
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta