Art. 14.
Il minimo di anni 20 previsto dalle lettere a) , b) e c) dell'art. 26 e dalla lettera a) dell'art. 29 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , rispettivamente per il diritto al conseguimento della pensione diretta e della pensione indiretta, e' ridotto ad anni 15 di servizio utile, nei casi di cessazione dal servizio in eta' non inferiore ad anni 65. Quando il servizio utile non raggiunge gli anni 20, la rendita vitalizia costante di cui alla lettera c) dell'art. 2 e' concessa in ragione di tanti ventesimi quanti sono gli anni di servizio.
Il minimo di anni 20 previsto dalle lettere a) , b) e c) dell'art. 26 e dalla lettera a) dell'art. 29 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , rispettivamente per il diritto al conseguimento della pensione diretta e della pensione indiretta, e' ridotto ad anni 15 di servizio utile, nei casi di cessazione dal servizio in eta' non inferiore ad anni 65. Quando il servizio utile non raggiunge gli anni 20, la rendita vitalizia costante di cui alla lettera c) dell'art. 2 e' concessa in ragione di tanti ventesimi quanti sono gli anni di servizio.