TRIB
Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/05/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3249/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3249/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CESANA ELENA del foro di Monza, domiciliataria come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ROSSITTO VALERIA MARIA ANNA e dell'avv. ARBIZZONI MANUELA del foro di Monza, domiciliatarie come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
e
Avv. Sonia Cecchi, in qualità di curatrice speciale della minore Persona_1
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Pronunciare con sentenza parziale la separazione personale dei coniugi.
Per Controparte_1
Ci si rimette sullo status e per il resto si richiamano le conclusioni già versate in atti pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, avendo l'insistenza nella domanda, le risultanze processuali e la cessazione della convivenza da data anteriore all'udienza presidenziale a seguito di una grave condotta della moglie in danno del marito, evidenziato l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità della ricostituzione della comunione morale e materiale tra i coniugi.
Va quindi emessa la pronuncia sullo status ex art. 473 bis.22 u.c. c.p.c. II. Dovendo il giudizio proseguire per la definizione delle ulteriori domande, va disposta la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
III. Le spese di lite saranno regolate al definitivo.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Persona_2
I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Persona_2 matrimonio a LI (Kenya) il 17.12.2010; II. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza
III. Spese di lite al definitivo
Così deciso nella camera di consiglio, in data 22 maggio 2025
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3249/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CESANA ELENA del foro di Monza, domiciliataria come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ROSSITTO VALERIA MARIA ANNA e dell'avv. ARBIZZONI MANUELA del foro di Monza, domiciliatarie come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
e
Avv. Sonia Cecchi, in qualità di curatrice speciale della minore Persona_1
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Pronunciare con sentenza parziale la separazione personale dei coniugi.
Per Controparte_1
Ci si rimette sullo status e per il resto si richiamano le conclusioni già versate in atti pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, avendo l'insistenza nella domanda, le risultanze processuali e la cessazione della convivenza da data anteriore all'udienza presidenziale a seguito di una grave condotta della moglie in danno del marito, evidenziato l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità della ricostituzione della comunione morale e materiale tra i coniugi.
Va quindi emessa la pronuncia sullo status ex art. 473 bis.22 u.c. c.p.c. II. Dovendo il giudizio proseguire per la definizione delle ulteriori domande, va disposta la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
III. Le spese di lite saranno regolate al definitivo.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Persona_2
I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Persona_2 matrimonio a LI (Kenya) il 17.12.2010; II. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza
III. Spese di lite al definitivo
Così deciso nella camera di consiglio, in data 22 maggio 2025
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
pagina 2 di 2