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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Valentina Rascioni Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 213/2024 r. g. Sez. Lav., vertente
TRA
, in persona del Presidente p.t., Parte_1 rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'Avv. Susanna Mazzaferri
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, rappresentata e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Marco FR e Lorenzo
FR
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31 maggio 2024 il Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Parte_2 dichiarava illegittimi e inefficaci per intervenuta decadenza gli avvisi di addebito n.30320230000029740000 e n. 30320230000029639000 notificati alla predetta Società, quindi CP_ dichiarava infondata la pretesa contributiva azionata dall' nei confronti della stessa in relazione all'orario giornaliero da assoggettare a contribuzione ai sensi dell'art. 1 L. 389/89, all'omessa maggiorazione della paga oraria da lavoro straordinario e alla non spettanza, con riferimento a tali situazioni, delle somme vantate a titolo di recupero delle agevolazioni contributive in un primo tempo concesse, condannando l' convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della Pt_1
Società ricorrente. CP_ Avverso tale sentenza l' ha proposto appello in data 18 giugno 2024, deducendo in primo luogo l'errore del Tribunale nel sancire la decadenza ex art. 25 DLgs 46/99, laddove il nuovo sistema di riscossione non prevedeva iscrizione a ruolo né termini di decadenza o notifica perentori, ed in ogni caso il motivo di opposizione ineriva al quomodo del procedimento, non incidendo sul diritto ad agire in via esecutiva, così da apparire inammissibile perché proposto oltre il termine perentorio di venti giorni fissato dall'art.617 cpc;
nel merito, l' appellante ha evidenziato che Pt_1 lo svolgimento, da parte degli operai agricoli, di giornate lavorative ad orario ridotto era connesso esclusivamente al verificarsi di eventi di carattere eccezionale, e non poteva costituire un fenomeno generalizzato, così che nel modello di denuncia degli OTD a orario ridotto avrebbe dovuto indicarsi, nel mese di riferimento, il numero complessivo di giorni lavorati ad orario ridotto, il totale delle ore ad orario ridotto e la retribuzione corrisposta a tale titolo;
che, difettando tali dati nelle denunce trimestrali, l'azienda era tenuta al versamento della contribuzione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1 della legge n. 389/1989 (sulla base dell'imponibile retributivo calcolato su 6,30 ore giornaliere); che, quanto alla pretesa contributiva vantata per la mancata maggiorazione del lavoro straordinario, l'onere della prova dell'esatto adempimento contributivo spettava alla ricorrente, dovendo fare fede fino a querela di falso quanto attestato dagli Ispettori in seno al verbale di accertamento;
che, in ogni caso, non avrebbero potuto considerarsi spettanti le agevolazioni contributive, nella pacifica ricorrenza delle altre violazioni contestate in ordine alle differenze paga oraria descritte al punto C1 ed alla variazione di livello contrattuale. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettarsi integralmente l'opposizione spiegata in primo grado, con vittoria di spese di lite del doppio grado.
La ha resistito al gravame e ne ha chiesto il Parte_2 rigetto.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei soli termini di seguito precisati.
Occorre premettere che il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in l. 30 CP_ luglio 2010, n. 122, ha introdotto un nuovo sistema di recupero dei crediti prevedendo l'abbandono della cartella esattoriale e introducendo l'avviso d'addebito con valore di titolo esecutivo. CP_ L'art. 30 del citato decreto, sotto la rubrica “Potenziamento dei processi di riscossione , recita:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle CP_ somme a qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale e sanzioni l'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso, per i crediti accertati dagli uffici, dovra' altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 90 giorni dalla notifica nonche' l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera' ad esecuzione forzata. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.
3. L'avviso di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al comma 2, relativo alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, e' consegnato all'agente della riscossione che provvedera' al recupero nei termini fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dell'avviso stesso al contribuente.
4. L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali CP_2
o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalita' stabilite dall' .
6. Parte_1
CP_ All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l' fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.
7. Per i crediti accertati dagli uffici, il debitore puo' proporre ricorso amministrativo avverso l'atto di accertamento nei termini previsti dalla normativa vigente, in relazione alla natura dell'obbligo contributivo, e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. Il ricorso, presentato all'organo amministrativo competente a decidere sulle singole materie, dovra' obbligatoriamente essere trasmesso anche all
[...]
che provvedera' a consegnare l'avviso di addebito all'agente della Parte_1 riscossione dopo la decisione di reiezione del competente organo amministrativo, nei termini fissati al comma 5, qualora entro 5 giorni dalla notifica della decisione stessa non sia data dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle somme dovute. In ogni caso il titolo dovra' essere consegnato all'agente non oltre i termini previsti per l'avvio della procedura di espropriazione forzata.
8. La comunicazione di accoglimento parziale del ricorso, che comporta la rideterminazione degli importi addebitati con il titolo di cui al comma 1, contiene l'indicazione delle somme dovute e l'intimazione al pagamento entro 5 giorni dalla notifica. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento nel termine assegnato, il titolo sara' consegnato all'agente della riscossione nei termini fissati al comma 5. In ogni caso il titolo dovra' essere consegnato all'agente non oltre i termini previsti per l'avvio della procedura di espropriazione forzata.
9. In caso di revisione in autotutela dell'atto di accertamento l'avviso di addebito cessa di avere validita' e l' provvedera' a Parte_1 notificare al debitore un nuovo avviso di addebito, ai sensi dei commi precedenti, per l'eventuale somma ancora dovuta. 10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' abrogato. 11. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia stato proposto ricorso, in assenza di pagamento, l'agente della riscossione nei successivi trenta giorni e, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 1 e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Decorso un anno dalla notifica dell'avviso di accertamento, l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. L'espropriazione forzata in ogni caso e' avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo e, in caso di riscossione frazionata, anche in pendenza di giudizio, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello entro il quale deve essere effettuato il pagamento. 12. Nei casi previsti dal comma 3 l'agente della riscossione procedera' all'espropriazione forzata trascorsi 30 giorni dalla data della consegna del titolo esecutivo da parte dell Parte_1
. 13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui ai
[...] commi 2 e 3 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 14. Ai fini della procedura di riscossione di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all al CP_2 titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento. 15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.
Dal raffronto fra le disposizioni del d.lgs. n. 46/99, che fissavano i contenuti della cartella esattoriale e la disciplina del procedimento di riscossione dei contributi previdenziali ad essa inerente, e le surrichiamate disposizioni, relative ai requisiti minimi dell'avviso di addebito, emergono alcune significative differenze.
Tuttavia, i medesimi rimedi giudiziali contemplati dal d.lg.s. n. 46/99 per contestare il ruolo e la cartella esattoriale sono tuttora offerti al destinatario della notifica di un avviso d'addebito, atteso che il d.l. 78/2010 non è intervenuto sul punto.
Restano, quindi, inalterate le conseguenze dell'inosservanza, da parte del destinatario della notifica tanto di una cartella di pagamento quanto di un avviso di addebito, delle modalità e dei termini fissati dall'art. 24 del d. lgs. n. 46 del 1999 per fare opposizione alla pretesa creditoria azionata dall'Ente impositore;
inosservanza che in entrambi i casi conduce alla formazione del titolo esecutivo definitivo, atteso il carattere perentorio del termine fissato dalla citata disposizione legislativa per l'esperibilità del rimedio giudiziale (cfr. ex multis, Cass., sez. un., n. 23397 del
17/11/2016).
Del pari, viene ribadito, in forza di espressa disposizione legislativa, il carattere perentorio del termine entro cui deve essere avviata l'esecuzione forzata ad iniziativa dell'Istituto creditore, così che del tutto privo di pregio è l'argomento dell'appellante secondo cui il nuovo sistema di riscossione non prevederebbe iscrizione a ruolo né termini di decadenza o di notifica perentori.
Inoltre, l'eccezione di decadenza sollevata dall'originaria opponente ed odierna appellata ha senz'altro natura di opposizione all'an e non al quomodo dell'azione esecutiva, poiché evidentemente si sostanzia nell'invocazione di una causa di estinzione del diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo ex lege. Ne consegue l'ammissibilità dell'opposizione proposta oltre il più ristretto temine fissato dall'art. 617 cpc. CP_ Tanto chiarito, il merito della pretesa contributiva avanzata dall' si fonda in primo luogo sulla nozione di minimale contributivo, consacrata dall'art. 1 legge 389/89, mediante adattamento al lavoro in agricoltura.
Sul punto, il Tribunale argomenta in ordine alla legittimità del calcolo dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro agricolo in base alle ore effettivamente lavorate, purché in concreto non risulti che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, l'operaio sia rimasto a disposizione dell'azienda per ordine del datore di lavoro.
In proposito, il Tribunale richiama un consolidato orientamento dei Giudici di legittimità
(Cass. 13185/2022, confermata successivamente da Cass.33839/2023), formatosi in relazione all'interpretazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, e dell'art. 40 del c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, alla stregua del quale la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi per gli operai agricoli non viene individuata attraverso il riferimento ad un minimo “orario legale” come per le altre categorie di lavoratori, bensì mediante il computo delle ore di lavoro effettivamente prestate.
Si legge, infatti, nella parte motiva di Cass.n. 13185/2022 che l'art. 40 del CCNL 6 luglio
2006 per gli operai agricoli e florovivaisti " ….. nel prevedere, al comma 1, che "l'operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata", detta una norma logicamente incompatibile con il concetto di orario di lavoro settimanale e di orario giornaliero, atteso che svincola la retribuzione dovuta dal riferimento ad un tempo di lavoro precostituito ed individuabile in termini generali e astratti;
che tale ultima previsione, ispirata alle specificità e peculiarità proprie del lavoro agricolo a tempo determinato, risulta affatto coerente con la norma di cui all'art. 16, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 66/2003, il quale, nel dare attuazione alle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, stabilisce che gli operai agricoli a tempo determinato sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario normale di lavoro di cui al precedente art. 3, a sua volta fissata in 40 ore settimanali
(salva la previsione di maggior favore dei contratti collettivi); che a diverse conclusioni non può giungersi nemmeno considerando il successivo comma 2 dell'art. 40 CCNL cit., che stabilisce che
"in caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione", dal momento che, lungi dal generalizzare anche a beneficio dell'operaio agricolo a tempo determinato una previsione di orario normale, esso attesta semplicemente l'obbligo di remunerare non solo il lavoro effettivamente svolto, ma altresì (e soltanto) le ore in cui il datore di lavoro, nonostante l'incombere di cause di forza maggiore ostative all'esecuzione della prestazione, abbia nondimeno disposto che l'operaio agricolo a tempo determinato rimanga a sua disposizione;
che l'art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con I. n. 389/1989), stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo;
che, nell'interpretare tale disposizione, questa
Corte, oltre a chiarire che essa ha aggiunto al previgente principio secondo cui l'imponibile si determina sul "dovuto" (e non su quanto "di fatto erogato") il nuovo ed ulteriore criterio del
"minimale contributivo", ha precisato che la norma da essa desumibile opera esclusivamente nell'ambito del rapporto contributivo, che è affatto autonomo rispetto al rapporto di lavoro, di talché la fissazione del "dovuto" sul piano previdenziale non esplica alcuna influenza sul diverso 6 problema della determinazione del "dovuto" sul piano del rapporto di lavoro (così Cass. n. 12122 del 1999 e numerose succ. conf.)….”
Va detto, inoltre, che l'art. 44 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 19 Giugno
2018 ribadisce, al primo comma, il principio secondo cui “L'operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata”, ed al secondo comma reitera la disposizione in forza della quale “Nel caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore nonché a ragioni di carattere tecnico e organizzativo, le ore di lavoro non prestate saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione”.
Tornando al caso di specie, è emerso adeguatamente, attraverso le concordi deposizioni testimoniali, che l'originaria opponente non ha mai preteso dai suoi operai che restassero a disposizione dell'azienda durante le fasi di interruzione dell'attività lavorativa legate alle condizioni atmosferiche ovvero ad altre cause di forza maggiore.
Tanto chiarito, questa Corte non può ignorare che con recente pronuncia dell'8 maggio 2025 la CGUE, Decima Sezione, ha affermato: La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, in forza della quale i contributi previdenziali dovuti da datori di lavoro, che impiegano operai agricoli a tempo determinato, al fine di finanziare prestazioni di un regime professionale di sicurezza sociale, sono calcolati in funzione delle retribuzioni versate a tali operai per le ore di lavoro giornaliere che essi hanno effettivamente svolto, mentre i contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro che impiegano operai agricoli a tempo indeterminato sono calcolati sulla base di una retribuzione stabilita per un orario di lavoro giornaliero forfettario, come fissato dal diritto nazionale, a prescindere dalle ore effettivamente prestate.
La pronuncia del Giudice Comunitario inerisce a fattispecie analoga a quella all'odierno vaglio, risolta dalla Suprema Corte mediante rinvio alla competente Corte territoriale, affinché quest'ultima si adeguasse al principio di diritto nei temini innanzi riportati;
la Corte territoriale, quale giudice di rinvio, si è interrogata sulla compatibilità dei principi enunciati dalla Suprema
Corte con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, in quanto la loro applicazione si sarebbe tradotta in un trattamento meno favorevole degli operai agricoli a tempo determinato rispetto a quello riservato agli operai agricoli a tempo indeterminato, non giustificato da ragioni oggettive. In seno alla medesima sentenza, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ricorda che le ragioni oggettive vanno ravvisate in elementi precisi e concreti, tali da contraddistinguere il rapporto di lavoro di cui si tratta, e da collocarlo in un particolare contesto in base a criteri oggettivi e trasparenti, “…al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 9 febbraio 2017, C-443/16, EU:C:2017:109, punto 45 e Persona_1 giurisprudenza citata).
57. Non costituisce una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, tale da giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato, il mero fatto che detta differenza sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo [sentenza del 7 aprile 2022,
Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani), C-236/20, EU:C:2022:263, punto
40, nonché ordinanza del 9 febbraio 2017, C-443/16, EU:C:2017:109, punto 42 e Persona_1 giurisprudenza citata].
58. Peraltro, una disparità di trattamento per quanto attiene alle condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisce alla durata stessa dell'impiego.
Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità priverebbe del loro contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro. Invece di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e di promuovere la parità di trattamento cui mirano sia la direttiva 1999/70 sia l'accordo quadro, il ricorso ad un siffatto criterio equivarrebbe a rendere permanente il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (ordinanza del 9 febbraio 2017, C-443/16, punto 44 Persona_1
e giurisprudenza citata).
59. Nel caso di specie, le ricorrenti nei procedimenti principali hanno addotto come ragioni oggettive che giustificano il trattamento differenziato degli operai agricoli a tempo determinato rispetto agli operai agricoli a tempo indeterminato il fatto che, come risulta dall'articolo 18, lettera a), del CCNL, i primi siano impiegati per svolgere un lavoro di breve durata, un lavoro stagionale o occasionale, per fasi di lavoro o per sostituire lavoratori assenti. Pertanto, le ragioni per cui vengono assunti a tempo determinato, e che sono connesse alle peculiarità del lavoro agricolo, giustificherebbero il fatto che tali lavoratori non siano necessariamente a disposizione del datore di lavoro per sei ore e mezza al giorno o 39 ore alla settimana. Tale valutazione sarebbe conforme al terzo comma del preambolo dell'accordo quadro, a tenore del quale l'accordo quadro stabilisce i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, riconoscendo che la loro applicazione dettagliata deve tener conto delle realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali. Orbene, in Italia, il 90% della manodopera agricola sarebbe impiegato a tempo determinato, tenuto conto della natura temporanea e discontinua dei compiti da svolgere nel settore agricolo.
60. Tuttavia, alla luce della giurisprudenza citata ai punti 57 e 58 della presente sentenza, si deve ritenere che tali ragioni non costituiscano ragioni oggettive che consentano di differenziare il trattamento degli operai agricoli di cui trattasi, dal momento che esse si basano unicamente sulla durata stessa dell'impiego. Infatti, sebbene le ricorrenti sostengano che esisterebbero considerazioni che giustificano che i lavoratori impiegati a tempo determinato non siano necessariamente a disposizione del datore di lavoro per sei ore e mezza al giorno o per 39 ore settimanali e che, di conseguenza, siano versati contributi previdenziali solo per il numero di ore di lavoro che essi hanno effettivamente svolto nel corso di una giornata, tali argomenti non spiegano, per contro, perché, per gli operai a tempo indeterminato, che svolgono un lavoro identico o analogo a quello di un operaio a tempo determinato, l'orario di lavoro sia obbligatoriamente fissato in 39 ore settimanali, con la conseguenza che contributi previdenziali corrispondenti a sei ore e mezza di lavoro al giorno devono essere versati a prescindere dal numero di ore di lavoro effettivamente prestate su una giornata…..”
Alla stregua delle chiare considerazioni svolte dalla Giurisprudenza Comunitaria, ed in base alla constatazione che il caso di specie non differisce da quello dalla stessa esaminato, quanto ad assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare il trattamento differente – ulteriori a quelle inerenti alla mera durata temporanea o breve dei rapporti di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato – non può affermarsi che la Società appellata sia legittimata a corrispondere i contributi calcolati sulle ore "effettivamente prestate" dai lavoratori agricoli alle sue dipendenze, né che la stessa, pur adeguandosi al chiaro disposto della Contrattazione Collettiva applicabile, abbia versato a tale titolo il "dovuto", in termini di "minimale contributivo”.
In merito alle statuizioni sulla non spettanza delle maggiorazioni contributive da lavoro straordinario la sentenza impugnata appare immune da vizi, nella parte in cui richiama le previsioni dell'art. 34 del CCNL 19.6.2018, in ordine alla possibilità che la distribuzione dell'orario giornaliero subisca variazioni e che il calcolo della durata media della prestazione possa effettuarsi entro il lasso temporale di 12 mesi, ammettendo il recupero delle ore in più prestate in alcune giornate. Ne discende la non spettanza delle maggiorazioni in discorso, in difetto della prova - il cui CP_ onere era totalmente a carico dell' - che nell'arco di 12 mesi gli operai avessero prestato un numero complessivo di ore di lavoro superiore alla media giornaliera (6,5 ore). CP_ Con precipuo riferimento, poi, alla pretesa dell' di recuperare in misura integrale le agevolazioni contributive in un primo tempo concesse, la regola in forza della quale Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti" - introdotta dall'art.
9-ter, c.3, della Legge 608/96, che in tal senso ha sostituito il secondo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 - va interpretata alla luce dell'ormai consolidato principio di formazione giurisprudenziale secondo cui In tema di sgravi contributivi, l'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375 del 1993 si limita ad estendere ai datori di lavoro agricolo il sistema generale delle agevolazioni previste dal d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 338 del 1989 e, conseguentemente, anche le previsioni dei commi 9 e 10 dell'art. 6 dello stesso d.l., da interpretarsi nel senso che la sanzione della perdita delle agevolazioni contributive dev'essere riferita alle posizioni dei soli lavoratori non denunziati o ai quali comunque si riferiscono le violazioni, in ragione del collegamento diretto tra i lavoratori a cui si riferisce l'inadempimento e le sanzioni da applicare. (vedi per tutte Cass. Ord.n.11762/2024).
Appare, pertanto, corretta la decisione del Tribunale, sostanzialmente finalizzata a limitare il recupero dei contributi alle sole somme riferibili alla posizione contributiva della lavoratrice
, rispetto alla quale è incontestatamente accertata l'attribuzione di un livello Controparte_3 contrattuale inferiore a quello spettante (punto 3 del verbale ispettivo n. 2020010373 del
23/07/2021), non ravvisandosi, rispetto alle altre posizioni lavorative, un contegno della datrice di lavoro inadempiente alle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva, che ne giustifichi l'assoggettabilità alla sanzione della decadenza dal beneficio delle agevolazioni.
Alla stregua dei suesposti motivi, la sentenza impugnata va riformata nei termini di cui al dispositivo che segue.
La soluzione adottata in relazione alla sopravvenuta Giurisprudenza Comunitaria e l'esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale interno di segno opposto suggeriscono di compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara legittima la pretesa contributiva dell' relativamente al punto 2) CP_2 orario giornaliero non assoggettato a contribuzione e recupero in applicazione dell'art.1 L. 389/89 sulla base dell'orario giornaliero previsto;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado
Ancona, 4 dicembre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Valentina Rascioni Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 213/2024 r. g. Sez. Lav., vertente
TRA
, in persona del Presidente p.t., Parte_1 rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'Avv. Susanna Mazzaferri
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, rappresentata e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Marco FR e Lorenzo
FR
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31 maggio 2024 il Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Parte_2 dichiarava illegittimi e inefficaci per intervenuta decadenza gli avvisi di addebito n.30320230000029740000 e n. 30320230000029639000 notificati alla predetta Società, quindi CP_ dichiarava infondata la pretesa contributiva azionata dall' nei confronti della stessa in relazione all'orario giornaliero da assoggettare a contribuzione ai sensi dell'art. 1 L. 389/89, all'omessa maggiorazione della paga oraria da lavoro straordinario e alla non spettanza, con riferimento a tali situazioni, delle somme vantate a titolo di recupero delle agevolazioni contributive in un primo tempo concesse, condannando l' convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della Pt_1
Società ricorrente. CP_ Avverso tale sentenza l' ha proposto appello in data 18 giugno 2024, deducendo in primo luogo l'errore del Tribunale nel sancire la decadenza ex art. 25 DLgs 46/99, laddove il nuovo sistema di riscossione non prevedeva iscrizione a ruolo né termini di decadenza o notifica perentori, ed in ogni caso il motivo di opposizione ineriva al quomodo del procedimento, non incidendo sul diritto ad agire in via esecutiva, così da apparire inammissibile perché proposto oltre il termine perentorio di venti giorni fissato dall'art.617 cpc;
nel merito, l' appellante ha evidenziato che Pt_1 lo svolgimento, da parte degli operai agricoli, di giornate lavorative ad orario ridotto era connesso esclusivamente al verificarsi di eventi di carattere eccezionale, e non poteva costituire un fenomeno generalizzato, così che nel modello di denuncia degli OTD a orario ridotto avrebbe dovuto indicarsi, nel mese di riferimento, il numero complessivo di giorni lavorati ad orario ridotto, il totale delle ore ad orario ridotto e la retribuzione corrisposta a tale titolo;
che, difettando tali dati nelle denunce trimestrali, l'azienda era tenuta al versamento della contribuzione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1 della legge n. 389/1989 (sulla base dell'imponibile retributivo calcolato su 6,30 ore giornaliere); che, quanto alla pretesa contributiva vantata per la mancata maggiorazione del lavoro straordinario, l'onere della prova dell'esatto adempimento contributivo spettava alla ricorrente, dovendo fare fede fino a querela di falso quanto attestato dagli Ispettori in seno al verbale di accertamento;
che, in ogni caso, non avrebbero potuto considerarsi spettanti le agevolazioni contributive, nella pacifica ricorrenza delle altre violazioni contestate in ordine alle differenze paga oraria descritte al punto C1 ed alla variazione di livello contrattuale. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettarsi integralmente l'opposizione spiegata in primo grado, con vittoria di spese di lite del doppio grado.
La ha resistito al gravame e ne ha chiesto il Parte_2 rigetto.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei soli termini di seguito precisati.
Occorre premettere che il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in l. 30 CP_ luglio 2010, n. 122, ha introdotto un nuovo sistema di recupero dei crediti prevedendo l'abbandono della cartella esattoriale e introducendo l'avviso d'addebito con valore di titolo esecutivo. CP_ L'art. 30 del citato decreto, sotto la rubrica “Potenziamento dei processi di riscossione , recita:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle CP_ somme a qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale e sanzioni l'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso, per i crediti accertati dagli uffici, dovra' altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 90 giorni dalla notifica nonche' l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera' ad esecuzione forzata. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.
3. L'avviso di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al comma 2, relativo alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, e' consegnato all'agente della riscossione che provvedera' al recupero nei termini fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dell'avviso stesso al contribuente.
4. L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali CP_2
o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalita' stabilite dall' .
6. Parte_1
CP_ All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l' fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.
7. Per i crediti accertati dagli uffici, il debitore puo' proporre ricorso amministrativo avverso l'atto di accertamento nei termini previsti dalla normativa vigente, in relazione alla natura dell'obbligo contributivo, e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. Il ricorso, presentato all'organo amministrativo competente a decidere sulle singole materie, dovra' obbligatoriamente essere trasmesso anche all
[...]
che provvedera' a consegnare l'avviso di addebito all'agente della Parte_1 riscossione dopo la decisione di reiezione del competente organo amministrativo, nei termini fissati al comma 5, qualora entro 5 giorni dalla notifica della decisione stessa non sia data dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle somme dovute. In ogni caso il titolo dovra' essere consegnato all'agente non oltre i termini previsti per l'avvio della procedura di espropriazione forzata.
8. La comunicazione di accoglimento parziale del ricorso, che comporta la rideterminazione degli importi addebitati con il titolo di cui al comma 1, contiene l'indicazione delle somme dovute e l'intimazione al pagamento entro 5 giorni dalla notifica. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento nel termine assegnato, il titolo sara' consegnato all'agente della riscossione nei termini fissati al comma 5. In ogni caso il titolo dovra' essere consegnato all'agente non oltre i termini previsti per l'avvio della procedura di espropriazione forzata.
9. In caso di revisione in autotutela dell'atto di accertamento l'avviso di addebito cessa di avere validita' e l' provvedera' a Parte_1 notificare al debitore un nuovo avviso di addebito, ai sensi dei commi precedenti, per l'eventuale somma ancora dovuta. 10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' abrogato. 11. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia stato proposto ricorso, in assenza di pagamento, l'agente della riscossione nei successivi trenta giorni e, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 1 e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Decorso un anno dalla notifica dell'avviso di accertamento, l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. L'espropriazione forzata in ogni caso e' avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo e, in caso di riscossione frazionata, anche in pendenza di giudizio, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello entro il quale deve essere effettuato il pagamento. 12. Nei casi previsti dal comma 3 l'agente della riscossione procedera' all'espropriazione forzata trascorsi 30 giorni dalla data della consegna del titolo esecutivo da parte dell Parte_1
. 13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui ai
[...] commi 2 e 3 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 14. Ai fini della procedura di riscossione di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all al CP_2 titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento. 15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.
Dal raffronto fra le disposizioni del d.lgs. n. 46/99, che fissavano i contenuti della cartella esattoriale e la disciplina del procedimento di riscossione dei contributi previdenziali ad essa inerente, e le surrichiamate disposizioni, relative ai requisiti minimi dell'avviso di addebito, emergono alcune significative differenze.
Tuttavia, i medesimi rimedi giudiziali contemplati dal d.lg.s. n. 46/99 per contestare il ruolo e la cartella esattoriale sono tuttora offerti al destinatario della notifica di un avviso d'addebito, atteso che il d.l. 78/2010 non è intervenuto sul punto.
Restano, quindi, inalterate le conseguenze dell'inosservanza, da parte del destinatario della notifica tanto di una cartella di pagamento quanto di un avviso di addebito, delle modalità e dei termini fissati dall'art. 24 del d. lgs. n. 46 del 1999 per fare opposizione alla pretesa creditoria azionata dall'Ente impositore;
inosservanza che in entrambi i casi conduce alla formazione del titolo esecutivo definitivo, atteso il carattere perentorio del termine fissato dalla citata disposizione legislativa per l'esperibilità del rimedio giudiziale (cfr. ex multis, Cass., sez. un., n. 23397 del
17/11/2016).
Del pari, viene ribadito, in forza di espressa disposizione legislativa, il carattere perentorio del termine entro cui deve essere avviata l'esecuzione forzata ad iniziativa dell'Istituto creditore, così che del tutto privo di pregio è l'argomento dell'appellante secondo cui il nuovo sistema di riscossione non prevederebbe iscrizione a ruolo né termini di decadenza o di notifica perentori.
Inoltre, l'eccezione di decadenza sollevata dall'originaria opponente ed odierna appellata ha senz'altro natura di opposizione all'an e non al quomodo dell'azione esecutiva, poiché evidentemente si sostanzia nell'invocazione di una causa di estinzione del diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo ex lege. Ne consegue l'ammissibilità dell'opposizione proposta oltre il più ristretto temine fissato dall'art. 617 cpc. CP_ Tanto chiarito, il merito della pretesa contributiva avanzata dall' si fonda in primo luogo sulla nozione di minimale contributivo, consacrata dall'art. 1 legge 389/89, mediante adattamento al lavoro in agricoltura.
Sul punto, il Tribunale argomenta in ordine alla legittimità del calcolo dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro agricolo in base alle ore effettivamente lavorate, purché in concreto non risulti che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, l'operaio sia rimasto a disposizione dell'azienda per ordine del datore di lavoro.
In proposito, il Tribunale richiama un consolidato orientamento dei Giudici di legittimità
(Cass. 13185/2022, confermata successivamente da Cass.33839/2023), formatosi in relazione all'interpretazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, e dell'art. 40 del c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, alla stregua del quale la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi per gli operai agricoli non viene individuata attraverso il riferimento ad un minimo “orario legale” come per le altre categorie di lavoratori, bensì mediante il computo delle ore di lavoro effettivamente prestate.
Si legge, infatti, nella parte motiva di Cass.n. 13185/2022 che l'art. 40 del CCNL 6 luglio
2006 per gli operai agricoli e florovivaisti " ….. nel prevedere, al comma 1, che "l'operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata", detta una norma logicamente incompatibile con il concetto di orario di lavoro settimanale e di orario giornaliero, atteso che svincola la retribuzione dovuta dal riferimento ad un tempo di lavoro precostituito ed individuabile in termini generali e astratti;
che tale ultima previsione, ispirata alle specificità e peculiarità proprie del lavoro agricolo a tempo determinato, risulta affatto coerente con la norma di cui all'art. 16, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 66/2003, il quale, nel dare attuazione alle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, stabilisce che gli operai agricoli a tempo determinato sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario normale di lavoro di cui al precedente art. 3, a sua volta fissata in 40 ore settimanali
(salva la previsione di maggior favore dei contratti collettivi); che a diverse conclusioni non può giungersi nemmeno considerando il successivo comma 2 dell'art. 40 CCNL cit., che stabilisce che
"in caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione", dal momento che, lungi dal generalizzare anche a beneficio dell'operaio agricolo a tempo determinato una previsione di orario normale, esso attesta semplicemente l'obbligo di remunerare non solo il lavoro effettivamente svolto, ma altresì (e soltanto) le ore in cui il datore di lavoro, nonostante l'incombere di cause di forza maggiore ostative all'esecuzione della prestazione, abbia nondimeno disposto che l'operaio agricolo a tempo determinato rimanga a sua disposizione;
che l'art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con I. n. 389/1989), stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo;
che, nell'interpretare tale disposizione, questa
Corte, oltre a chiarire che essa ha aggiunto al previgente principio secondo cui l'imponibile si determina sul "dovuto" (e non su quanto "di fatto erogato") il nuovo ed ulteriore criterio del
"minimale contributivo", ha precisato che la norma da essa desumibile opera esclusivamente nell'ambito del rapporto contributivo, che è affatto autonomo rispetto al rapporto di lavoro, di talché la fissazione del "dovuto" sul piano previdenziale non esplica alcuna influenza sul diverso 6 problema della determinazione del "dovuto" sul piano del rapporto di lavoro (così Cass. n. 12122 del 1999 e numerose succ. conf.)….”
Va detto, inoltre, che l'art. 44 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 19 Giugno
2018 ribadisce, al primo comma, il principio secondo cui “L'operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata”, ed al secondo comma reitera la disposizione in forza della quale “Nel caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore nonché a ragioni di carattere tecnico e organizzativo, le ore di lavoro non prestate saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione”.
Tornando al caso di specie, è emerso adeguatamente, attraverso le concordi deposizioni testimoniali, che l'originaria opponente non ha mai preteso dai suoi operai che restassero a disposizione dell'azienda durante le fasi di interruzione dell'attività lavorativa legate alle condizioni atmosferiche ovvero ad altre cause di forza maggiore.
Tanto chiarito, questa Corte non può ignorare che con recente pronuncia dell'8 maggio 2025 la CGUE, Decima Sezione, ha affermato: La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, in forza della quale i contributi previdenziali dovuti da datori di lavoro, che impiegano operai agricoli a tempo determinato, al fine di finanziare prestazioni di un regime professionale di sicurezza sociale, sono calcolati in funzione delle retribuzioni versate a tali operai per le ore di lavoro giornaliere che essi hanno effettivamente svolto, mentre i contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro che impiegano operai agricoli a tempo indeterminato sono calcolati sulla base di una retribuzione stabilita per un orario di lavoro giornaliero forfettario, come fissato dal diritto nazionale, a prescindere dalle ore effettivamente prestate.
La pronuncia del Giudice Comunitario inerisce a fattispecie analoga a quella all'odierno vaglio, risolta dalla Suprema Corte mediante rinvio alla competente Corte territoriale, affinché quest'ultima si adeguasse al principio di diritto nei temini innanzi riportati;
la Corte territoriale, quale giudice di rinvio, si è interrogata sulla compatibilità dei principi enunciati dalla Suprema
Corte con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, in quanto la loro applicazione si sarebbe tradotta in un trattamento meno favorevole degli operai agricoli a tempo determinato rispetto a quello riservato agli operai agricoli a tempo indeterminato, non giustificato da ragioni oggettive. In seno alla medesima sentenza, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ricorda che le ragioni oggettive vanno ravvisate in elementi precisi e concreti, tali da contraddistinguere il rapporto di lavoro di cui si tratta, e da collocarlo in un particolare contesto in base a criteri oggettivi e trasparenti, “…al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 9 febbraio 2017, C-443/16, EU:C:2017:109, punto 45 e Persona_1 giurisprudenza citata).
57. Non costituisce una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, tale da giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato, il mero fatto che detta differenza sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo [sentenza del 7 aprile 2022,
Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani), C-236/20, EU:C:2022:263, punto
40, nonché ordinanza del 9 febbraio 2017, C-443/16, EU:C:2017:109, punto 42 e Persona_1 giurisprudenza citata].
58. Peraltro, una disparità di trattamento per quanto attiene alle condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisce alla durata stessa dell'impiego.
Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità priverebbe del loro contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro. Invece di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e di promuovere la parità di trattamento cui mirano sia la direttiva 1999/70 sia l'accordo quadro, il ricorso ad un siffatto criterio equivarrebbe a rendere permanente il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (ordinanza del 9 febbraio 2017, C-443/16, punto 44 Persona_1
e giurisprudenza citata).
59. Nel caso di specie, le ricorrenti nei procedimenti principali hanno addotto come ragioni oggettive che giustificano il trattamento differenziato degli operai agricoli a tempo determinato rispetto agli operai agricoli a tempo indeterminato il fatto che, come risulta dall'articolo 18, lettera a), del CCNL, i primi siano impiegati per svolgere un lavoro di breve durata, un lavoro stagionale o occasionale, per fasi di lavoro o per sostituire lavoratori assenti. Pertanto, le ragioni per cui vengono assunti a tempo determinato, e che sono connesse alle peculiarità del lavoro agricolo, giustificherebbero il fatto che tali lavoratori non siano necessariamente a disposizione del datore di lavoro per sei ore e mezza al giorno o 39 ore alla settimana. Tale valutazione sarebbe conforme al terzo comma del preambolo dell'accordo quadro, a tenore del quale l'accordo quadro stabilisce i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, riconoscendo che la loro applicazione dettagliata deve tener conto delle realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali. Orbene, in Italia, il 90% della manodopera agricola sarebbe impiegato a tempo determinato, tenuto conto della natura temporanea e discontinua dei compiti da svolgere nel settore agricolo.
60. Tuttavia, alla luce della giurisprudenza citata ai punti 57 e 58 della presente sentenza, si deve ritenere che tali ragioni non costituiscano ragioni oggettive che consentano di differenziare il trattamento degli operai agricoli di cui trattasi, dal momento che esse si basano unicamente sulla durata stessa dell'impiego. Infatti, sebbene le ricorrenti sostengano che esisterebbero considerazioni che giustificano che i lavoratori impiegati a tempo determinato non siano necessariamente a disposizione del datore di lavoro per sei ore e mezza al giorno o per 39 ore settimanali e che, di conseguenza, siano versati contributi previdenziali solo per il numero di ore di lavoro che essi hanno effettivamente svolto nel corso di una giornata, tali argomenti non spiegano, per contro, perché, per gli operai a tempo indeterminato, che svolgono un lavoro identico o analogo a quello di un operaio a tempo determinato, l'orario di lavoro sia obbligatoriamente fissato in 39 ore settimanali, con la conseguenza che contributi previdenziali corrispondenti a sei ore e mezza di lavoro al giorno devono essere versati a prescindere dal numero di ore di lavoro effettivamente prestate su una giornata…..”
Alla stregua delle chiare considerazioni svolte dalla Giurisprudenza Comunitaria, ed in base alla constatazione che il caso di specie non differisce da quello dalla stessa esaminato, quanto ad assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare il trattamento differente – ulteriori a quelle inerenti alla mera durata temporanea o breve dei rapporti di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato – non può affermarsi che la Società appellata sia legittimata a corrispondere i contributi calcolati sulle ore "effettivamente prestate" dai lavoratori agricoli alle sue dipendenze, né che la stessa, pur adeguandosi al chiaro disposto della Contrattazione Collettiva applicabile, abbia versato a tale titolo il "dovuto", in termini di "minimale contributivo”.
In merito alle statuizioni sulla non spettanza delle maggiorazioni contributive da lavoro straordinario la sentenza impugnata appare immune da vizi, nella parte in cui richiama le previsioni dell'art. 34 del CCNL 19.6.2018, in ordine alla possibilità che la distribuzione dell'orario giornaliero subisca variazioni e che il calcolo della durata media della prestazione possa effettuarsi entro il lasso temporale di 12 mesi, ammettendo il recupero delle ore in più prestate in alcune giornate. Ne discende la non spettanza delle maggiorazioni in discorso, in difetto della prova - il cui CP_ onere era totalmente a carico dell' - che nell'arco di 12 mesi gli operai avessero prestato un numero complessivo di ore di lavoro superiore alla media giornaliera (6,5 ore). CP_ Con precipuo riferimento, poi, alla pretesa dell' di recuperare in misura integrale le agevolazioni contributive in un primo tempo concesse, la regola in forza della quale Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti" - introdotta dall'art.
9-ter, c.3, della Legge 608/96, che in tal senso ha sostituito il secondo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 - va interpretata alla luce dell'ormai consolidato principio di formazione giurisprudenziale secondo cui In tema di sgravi contributivi, l'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375 del 1993 si limita ad estendere ai datori di lavoro agricolo il sistema generale delle agevolazioni previste dal d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 338 del 1989 e, conseguentemente, anche le previsioni dei commi 9 e 10 dell'art. 6 dello stesso d.l., da interpretarsi nel senso che la sanzione della perdita delle agevolazioni contributive dev'essere riferita alle posizioni dei soli lavoratori non denunziati o ai quali comunque si riferiscono le violazioni, in ragione del collegamento diretto tra i lavoratori a cui si riferisce l'inadempimento e le sanzioni da applicare. (vedi per tutte Cass. Ord.n.11762/2024).
Appare, pertanto, corretta la decisione del Tribunale, sostanzialmente finalizzata a limitare il recupero dei contributi alle sole somme riferibili alla posizione contributiva della lavoratrice
, rispetto alla quale è incontestatamente accertata l'attribuzione di un livello Controparte_3 contrattuale inferiore a quello spettante (punto 3 del verbale ispettivo n. 2020010373 del
23/07/2021), non ravvisandosi, rispetto alle altre posizioni lavorative, un contegno della datrice di lavoro inadempiente alle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva, che ne giustifichi l'assoggettabilità alla sanzione della decadenza dal beneficio delle agevolazioni.
Alla stregua dei suesposti motivi, la sentenza impugnata va riformata nei termini di cui al dispositivo che segue.
La soluzione adottata in relazione alla sopravvenuta Giurisprudenza Comunitaria e l'esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale interno di segno opposto suggeriscono di compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara legittima la pretesa contributiva dell' relativamente al punto 2) CP_2 orario giornaliero non assoggettato a contribuzione e recupero in applicazione dell'art.1 L. 389/89 sulla base dell'orario giornaliero previsto;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado
Ancona, 4 dicembre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente