CA
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/09/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 502 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv. PUGLIESE VINCENZO Parte_1
appellante
E
, con l'avv. BERRETTA GIUSEPPE Controparte_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 2136/2022 , pubblicata in data 16/01/2023; definizione agevolata crediti contributivi ex art. 1, commi 184 e 185
L. n. 145/2018.
FATTO.
1.Con ricorso al Giudice del lavoro di Cosenza, ha convenuto Parte_1 [...]
esponendo che: Controparte_2
-in data 26.4.2019, ha azionato la procedura di definizione agevolata, di cui all'art. 1, commi 184 e
185 L. n. 145/2018 in relazione ad una serie di debiti contributivi, presentando l'apposita dichiarazione.
1 -in base all'art. 1 comma 192 legge n.145 cit., l' avrebbe dovuto comunicare entro il CP_1 successivo 31 ottobre, l'ammontare complessivo delle somme necessarie ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
-non avendo ricevuto detta comunicazione, con nota del 06/02/2020, a firma del difensore, ha chiesto all' , sede di Cosenza, di conoscere l'esito della richiesta Controparte_3 di adesione ed, in caso di accoglimento positivo, di inviare l'importo delle somme da pagare a saldo e stralcio;
-con Messaggio p.e.c. del 10/02/2020, ha risposto che il piano gli è stato Controparte_2 trasmesso al suo indirizzo;
-con Messaggio p.e.c. del 14/02/2020, sempre a firma del difensore, rimasto privo di riscontro, e con successivo del 02/03/2020, ha replicato di non aver ricevuto alcuna comunicazione, invitando nuovamente l ad inviare il piano di rateizzazione, nonché la documentazione comprovante CP_1
l'invio della raccomandata all'indirizzo di esso ricorrente;
-con messaggio p.e.c. del 04/03/2020, l' ha fatto presente di Controparte_3 avere comunicato il piano di ammortamento a mezzo Raccomandata n. 614629348556 del
30/10/2019 (datata 17/10/2019) della Nexive all'indirizzo indicato dal contribuente (Via Motticella,
n. 36 – 87040 Cerzeto) e che la raccomandata non è stata recapitata perché “rifiutata dal destinatario”;
-con Nota p.e.c. del 06/03/2020, a firma del difensore, ha precisato di non aver rifiutato alcuna missiva, poiché a quell'epoca stesso si trovava per motivi di lavoro a Milano;
-nonostante le richieste inoltrate alla Società di Posta Privata Nexive e all'Agenzia, non ha ottenuto una copia della documentazione relativa all'avviso di ricevimento della Raccomandata del
30/10/2019;
-gli Uffici dell' gli hanno invece rilasciato di una copia della Controparte_3 comunicazione ( che gli sarebbe stata spedita con la Raccomandata mai ricevuta n. 614629348556), di accoglimento della dichiarazione di adesione per estinzione dei debiti, presentata il 26/04/2019 prot. n. 2019 4233260, con importo €. 2.388,56, a titolo di saldo e stralcio, da pagare Per_1 tramite n. 5 rate mensili, con decorrenza dal 30/11/2019.
Dopo avere tanto esposto in fatto e argomentato in diritto, il ricorrente ha chiesto:
2 A) In via preliminare, accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità e/o l'annullamento e/o
l'inesistenza della notifica della Raccomandata n. 614629348556 …in quanto non rifiutata dal ricorrente in data 05/11/2019, con espressa riserva di impugnazione dell'avviso di ricevimento della suddetta raccomandata a mezzo querela di falso, ai sensi dell'art. 221 e segg. c.p.c. e di proposizione di istanza di disconoscimento di eventuale sottoscrizione, apparentemente riconducibile al ricorrente. Inoltre, accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità e/o
l'annullamento e/o l'inesistenza del provvedimento, ricevuto con Messaggio p.e.c. del 04/03/2020 dell' , sede di Cosenza con cui veniva comunicato al ricorrente Controparte_3 che il piano di ammortamento relativo alla Dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185 L. n. 145/2018, risultava non recapitato in quanto “rifiutato dal destinatario”, nonché di ogni eventuale ed ulteriore atto e/o provvedimento di diniego all'accoglimento della definizione dei debiti conseguente, successivo e, comunque, non conosciuto dal ricorrente;
B) In via principale e nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla definizione per estinzione dei carichi, ai sensi della L. n. 145/2018
(“saldo e stralcio”), ordinando all' , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, con sede a Cosenza e Roma, di ammettere, con opportuno provvedimento, l'odierno ricorrente alla definizione per estinzione dei carichi ex art. 1, co. 184 e
185, L. n. 145/2018 (“saldo e stralcio”) in conformità alla Dichiarazione di adesione per estinzione dei debiti, presentata il 26/04/2019, prot. n. 2019 ADERISC- 4233260.
2. Nella resistenza dell' ( che ha insistito nella regolarità della Controparte_3 comunicazione effettuata a mezzo posta a.r. e ha tra l'altro dedotto che comunque il ricorrente si sarebbe potuto procurare una copia della comunicazione accedendo al sito e all'area riservata), il
Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
<….Con il presente giudizio parte ricorrente impugna un messaggio p.e.c. del 04/03/2020 con cui
l' , sede di Cosenza, comunica al ricorrente che la Raccomandata Controparte_2
n.614629348556 del 30/10/2019 ,contenente il piano di ammortamento relativo alla Dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185 L. n.
145/2018, riservata alle persone fisiche in situazione di grave difficoltà economica (“Saldo e stralcio”), presentata in data 26/04/2019 era risultata rifiutata dal ricorrente.
Non vi è dunque un diniego della definizione agevolata (atto autonomamente impugnabile nei termini di legge) anzi con la raccomandata del 30.10.2019 che risulta rifiutata l'Agenzia aveva
3 comunicato l'accoglimento della domanda di adesione agevolata ex L.145/18 con invio piano rateizzazione.
Tanto implica quindi che manca in capo al ricorrente ogni interesse ad agire, non emergendo nel caso di specie alcuna situazione soggettiva meritevole di tutela in quanto compromessa;
nessuna lesione di diritti può infatti ipotizzarsi.
In tale situazione dunque e, in difetto, quindi di una attuale lesione di diritti, la tutela, evidentemente anticipata, che qui si invoca non può essere concessa.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Restano assorbite le ulteriori questioni. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.>>.
3. Il ha censurato la sentenza e ne ha chiesto l'integrale riforma, sulla base di due motivi : Pt_1
3.1- con il primo ha dedotto l'
OMESSA ISTRUTTORIA. INESISTENZA E/O NULLITA' DELLA NOTIFICA DELLA
RACCOMANDATA n .614629348556 DEL 30/10/2019 DI NEXIVE. VIOLAZIONE degli artt. 7
e 8 L. n. 890/1982,art. 21, comma 2, Condizioni Generali di Servizio (Allegato A alla Delibera
385/13/CONS) ed art. 6, comma 1, L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente)>>.
In estrema sintesi, l'appellante, ha ribadito che la “notifica” della suddetta raccomandata n.
614629348556 è affetta da nullità e/o da inesistenza, evidenziando che da tanto dovrebbe conseguire la rimessione in termini relativamente alla definizione per estinzione dei debiti, presentata in data 24/04/2019;
3.2- con il secondo motivo, ha denunciato l'OMESSA Parte_2
PPELLANTE -VIOLAZIONE DELL'ART. 100 C.P.C. E DELL'ART. 24
[...]
COST.> lamentando che “…Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, invece,
l'appellante ha nella vicenda in esame l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, che consiste nell'interesse da parte di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale, definito dalla Dottrina prevalente, quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio, non altrimenti ottenibile senza l'intervento del Giudice. A tal proposito, l'interesse dell'appellante, non conseguibile se non con l'intervento del Giudice, è personale, nel senso che il risultato vantaggioso riguarda direttamente il soggetto che ha agito, attuale, in quanto l'interesse ad agire sussisteva nel momento in cui è stata proposta la domanda e tuttora sussiste ed infine, concreto, atteso il danno concreto dell'appellante per non aver ottenuto
4 la comunicazione di accoglimento della definizione agevolata dei debiti per causa non imputabile allo stesso…..>.
4. L'appellata ritualmente costituita ha insistito nel rigetto del gravame, assumendone l'integrale infondatezza.
5. All'udienza del 12.6.2025, sulle conclusioni delle parti che si sono riportate ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
DIRITTO.
6.L'appello va respinto.
7.Per come già rilevato dal primo giudice, la domanda che il ha proposto di essere Pt_1 ammesso, con opportuno provvedimento, alla definizione per estinzione dei carichi ex art. 1, co.
184 e 185, L. n. 145/2018 (“saldo e stralcio”) in conformità alla Dichiarazione di adesione per estinzione dei debiti, presentata il 26/04/2019, prot. n. 2019 ADERISC- 4233260 > ha avuto pieno riscontro positivo in sede amministrativa da parte dell'organo competente.
E', infatti, pacifico tra le parti che la dichiarazione del contribuente di adesione per estinzione dei debiti, presentata il 26/04/2019 prot. n. 2019 ADERISC- 4233260, è stata accolta con provvedimento dell' , che ha ammesso la parte alla definizione Controparte_3 del debito mediante pagamento dell' importo €. 2.388,56, a titolo di saldo e stralcio, da pagare tramite n. 5 rate mensili. con decorrenza dal 30/11/2019.
8. Non si ravvedono nella specie e il non si cura di allegarli, effetti pregiudizievoli Pt_1 suscettibili di essere rimossi con la pronuncia giudiziale che si reclama.
Ed invero, la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in discussione produce gli effetti di cui all'art.3 dl.119/2018, al quale espressamente rinvia il comma 198 dell'art.1 legge n.145 cit:
“Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a 197 si applicano, in quanto compatibili, i commi
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.)
Tra questi effetti, quelli favorevoli al contribuente ( in particolare previsti dall' art. 3 comma 10 cit.<< …b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli
5 già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602») non risultano in alcun modo esclusi nei confronti dell'odierno appellante.
Né risulta che nei confronti del sia mai stata mai avviata, successivamente alla Pt_1 dichiarazione di adesione del 30.4.2019 una procedura di recupero dei carichi a cui essa si riferisce.
9.Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei parametri di cui al dm n.55/2014 e succ.modif.
10.Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 19/05/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza,
[...] giudice del lavoro, n. 2136/2022, pubblicata in data 16/01/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 1460,00 oltre accessori di legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Catanzaro, 12/06/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
6
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 502 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv. PUGLIESE VINCENZO Parte_1
appellante
E
, con l'avv. BERRETTA GIUSEPPE Controparte_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 2136/2022 , pubblicata in data 16/01/2023; definizione agevolata crediti contributivi ex art. 1, commi 184 e 185
L. n. 145/2018.
FATTO.
1.Con ricorso al Giudice del lavoro di Cosenza, ha convenuto Parte_1 [...]
esponendo che: Controparte_2
-in data 26.4.2019, ha azionato la procedura di definizione agevolata, di cui all'art. 1, commi 184 e
185 L. n. 145/2018 in relazione ad una serie di debiti contributivi, presentando l'apposita dichiarazione.
1 -in base all'art. 1 comma 192 legge n.145 cit., l' avrebbe dovuto comunicare entro il CP_1 successivo 31 ottobre, l'ammontare complessivo delle somme necessarie ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
-non avendo ricevuto detta comunicazione, con nota del 06/02/2020, a firma del difensore, ha chiesto all' , sede di Cosenza, di conoscere l'esito della richiesta Controparte_3 di adesione ed, in caso di accoglimento positivo, di inviare l'importo delle somme da pagare a saldo e stralcio;
-con Messaggio p.e.c. del 10/02/2020, ha risposto che il piano gli è stato Controparte_2 trasmesso al suo indirizzo;
-con Messaggio p.e.c. del 14/02/2020, sempre a firma del difensore, rimasto privo di riscontro, e con successivo del 02/03/2020, ha replicato di non aver ricevuto alcuna comunicazione, invitando nuovamente l ad inviare il piano di rateizzazione, nonché la documentazione comprovante CP_1
l'invio della raccomandata all'indirizzo di esso ricorrente;
-con messaggio p.e.c. del 04/03/2020, l' ha fatto presente di Controparte_3 avere comunicato il piano di ammortamento a mezzo Raccomandata n. 614629348556 del
30/10/2019 (datata 17/10/2019) della Nexive all'indirizzo indicato dal contribuente (Via Motticella,
n. 36 – 87040 Cerzeto) e che la raccomandata non è stata recapitata perché “rifiutata dal destinatario”;
-con Nota p.e.c. del 06/03/2020, a firma del difensore, ha precisato di non aver rifiutato alcuna missiva, poiché a quell'epoca stesso si trovava per motivi di lavoro a Milano;
-nonostante le richieste inoltrate alla Società di Posta Privata Nexive e all'Agenzia, non ha ottenuto una copia della documentazione relativa all'avviso di ricevimento della Raccomandata del
30/10/2019;
-gli Uffici dell' gli hanno invece rilasciato di una copia della Controparte_3 comunicazione ( che gli sarebbe stata spedita con la Raccomandata mai ricevuta n. 614629348556), di accoglimento della dichiarazione di adesione per estinzione dei debiti, presentata il 26/04/2019 prot. n. 2019 4233260, con importo €. 2.388,56, a titolo di saldo e stralcio, da pagare Per_1 tramite n. 5 rate mensili, con decorrenza dal 30/11/2019.
Dopo avere tanto esposto in fatto e argomentato in diritto, il ricorrente ha chiesto:
2 A) In via preliminare, accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità e/o l'annullamento e/o
l'inesistenza della notifica della Raccomandata n. 614629348556 …in quanto non rifiutata dal ricorrente in data 05/11/2019, con espressa riserva di impugnazione dell'avviso di ricevimento della suddetta raccomandata a mezzo querela di falso, ai sensi dell'art. 221 e segg. c.p.c. e di proposizione di istanza di disconoscimento di eventuale sottoscrizione, apparentemente riconducibile al ricorrente. Inoltre, accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità e/o
l'annullamento e/o l'inesistenza del provvedimento, ricevuto con Messaggio p.e.c. del 04/03/2020 dell' , sede di Cosenza con cui veniva comunicato al ricorrente Controparte_3 che il piano di ammortamento relativo alla Dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185 L. n. 145/2018, risultava non recapitato in quanto “rifiutato dal destinatario”, nonché di ogni eventuale ed ulteriore atto e/o provvedimento di diniego all'accoglimento della definizione dei debiti conseguente, successivo e, comunque, non conosciuto dal ricorrente;
B) In via principale e nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla definizione per estinzione dei carichi, ai sensi della L. n. 145/2018
(“saldo e stralcio”), ordinando all' , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, con sede a Cosenza e Roma, di ammettere, con opportuno provvedimento, l'odierno ricorrente alla definizione per estinzione dei carichi ex art. 1, co. 184 e
185, L. n. 145/2018 (“saldo e stralcio”) in conformità alla Dichiarazione di adesione per estinzione dei debiti, presentata il 26/04/2019, prot. n. 2019 ADERISC- 4233260.
2. Nella resistenza dell' ( che ha insistito nella regolarità della Controparte_3 comunicazione effettuata a mezzo posta a.r. e ha tra l'altro dedotto che comunque il ricorrente si sarebbe potuto procurare una copia della comunicazione accedendo al sito e all'area riservata), il
Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
<….Con il presente giudizio parte ricorrente impugna un messaggio p.e.c. del 04/03/2020 con cui
l' , sede di Cosenza, comunica al ricorrente che la Raccomandata Controparte_2
n.614629348556 del 30/10/2019 ,contenente il piano di ammortamento relativo alla Dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185 L. n.
145/2018, riservata alle persone fisiche in situazione di grave difficoltà economica (“Saldo e stralcio”), presentata in data 26/04/2019 era risultata rifiutata dal ricorrente.
Non vi è dunque un diniego della definizione agevolata (atto autonomamente impugnabile nei termini di legge) anzi con la raccomandata del 30.10.2019 che risulta rifiutata l'Agenzia aveva
3 comunicato l'accoglimento della domanda di adesione agevolata ex L.145/18 con invio piano rateizzazione.
Tanto implica quindi che manca in capo al ricorrente ogni interesse ad agire, non emergendo nel caso di specie alcuna situazione soggettiva meritevole di tutela in quanto compromessa;
nessuna lesione di diritti può infatti ipotizzarsi.
In tale situazione dunque e, in difetto, quindi di una attuale lesione di diritti, la tutela, evidentemente anticipata, che qui si invoca non può essere concessa.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Restano assorbite le ulteriori questioni. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.>>.
3. Il ha censurato la sentenza e ne ha chiesto l'integrale riforma, sulla base di due motivi : Pt_1
3.1- con il primo ha dedotto l'
OMESSA ISTRUTTORIA. INESISTENZA E/O NULLITA' DELLA NOTIFICA DELLA
RACCOMANDATA n .614629348556 DEL 30/10/2019 DI NEXIVE. VIOLAZIONE degli artt. 7
e 8 L. n. 890/1982,art. 21, comma 2, Condizioni Generali di Servizio (Allegato A alla Delibera
385/13/CONS) ed art. 6, comma 1, L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente)>>.
In estrema sintesi, l'appellante, ha ribadito che la “notifica” della suddetta raccomandata n.
614629348556 è affetta da nullità e/o da inesistenza, evidenziando che da tanto dovrebbe conseguire la rimessione in termini relativamente alla definizione per estinzione dei debiti, presentata in data 24/04/2019;
3.2- con il secondo motivo, ha denunciato l'OMESSA Parte_2
PPELLANTE -VIOLAZIONE DELL'ART. 100 C.P.C. E DELL'ART. 24
[...]
COST.> lamentando che “…Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, invece,
l'appellante ha nella vicenda in esame l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, che consiste nell'interesse da parte di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale, definito dalla Dottrina prevalente, quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio, non altrimenti ottenibile senza l'intervento del Giudice. A tal proposito, l'interesse dell'appellante, non conseguibile se non con l'intervento del Giudice, è personale, nel senso che il risultato vantaggioso riguarda direttamente il soggetto che ha agito, attuale, in quanto l'interesse ad agire sussisteva nel momento in cui è stata proposta la domanda e tuttora sussiste ed infine, concreto, atteso il danno concreto dell'appellante per non aver ottenuto
4 la comunicazione di accoglimento della definizione agevolata dei debiti per causa non imputabile allo stesso…..>.
4. L'appellata ritualmente costituita ha insistito nel rigetto del gravame, assumendone l'integrale infondatezza.
5. All'udienza del 12.6.2025, sulle conclusioni delle parti che si sono riportate ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
DIRITTO.
6.L'appello va respinto.
7.Per come già rilevato dal primo giudice, la domanda che il ha proposto di essere Pt_1 ammesso, con opportuno provvedimento, alla definizione per estinzione dei carichi ex art. 1, co.
184 e 185, L. n. 145/2018 (“saldo e stralcio”) in conformità alla Dichiarazione di adesione per estinzione dei debiti, presentata il 26/04/2019, prot. n. 2019 ADERISC- 4233260 > ha avuto pieno riscontro positivo in sede amministrativa da parte dell'organo competente.
E', infatti, pacifico tra le parti che la dichiarazione del contribuente di adesione per estinzione dei debiti, presentata il 26/04/2019 prot. n. 2019 ADERISC- 4233260, è stata accolta con provvedimento dell' , che ha ammesso la parte alla definizione Controparte_3 del debito mediante pagamento dell' importo €. 2.388,56, a titolo di saldo e stralcio, da pagare tramite n. 5 rate mensili. con decorrenza dal 30/11/2019.
8. Non si ravvedono nella specie e il non si cura di allegarli, effetti pregiudizievoli Pt_1 suscettibili di essere rimossi con la pronuncia giudiziale che si reclama.
Ed invero, la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in discussione produce gli effetti di cui all'art.3 dl.119/2018, al quale espressamente rinvia il comma 198 dell'art.1 legge n.145 cit:
“Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a 197 si applicano, in quanto compatibili, i commi
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.)
Tra questi effetti, quelli favorevoli al contribuente ( in particolare previsti dall' art. 3 comma 10 cit.<< …b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli
5 già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602») non risultano in alcun modo esclusi nei confronti dell'odierno appellante.
Né risulta che nei confronti del sia mai stata mai avviata, successivamente alla Pt_1 dichiarazione di adesione del 30.4.2019 una procedura di recupero dei carichi a cui essa si riferisce.
9.Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei parametri di cui al dm n.55/2014 e succ.modif.
10.Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 19/05/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza,
[...] giudice del lavoro, n. 2136/2022, pubblicata in data 16/01/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 1460,00 oltre accessori di legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Catanzaro, 12/06/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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