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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2518/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2518/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30/05/1998, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Braghiroli, con elezione di domicilio presso l'indirizzo pec del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Fabio Lancia, con elezione di domicilio presso l'indirizzo pec del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 13/01/2021 in Terni (TR), precisando che dall'unione è nato il figlio in data 28/01/2019, e che a far data dalla comparizione dinanzi Per_1
al Presidente del Tribunale in sede di separazione, tenutasi il 22/05/2024, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione. All'udienza presidenziale, tenuta in data 22/01/2025 con modalità di scambio di note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“(1) Sulla casa coniugale Relativamente alla casa coniugale sita in Terni via Giovanni XXIII n. 18, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, distinta al catasto fabbricati del
Comune di Terni al foglio 124 n. 310, subalterno 22, zona cens. 1, cat. A/3, le parti sono concordi nell'assegnarla in via esclusiva al sig. fino al raggiungimento della maggiore età del CP_1
figlio minore e/o alla indipendenza economica dello stesso.
La sig.ra trasferirà altrove la propria residenza anagrafica, che si impegna a comunicare Pt_1
tempestivamente al SI. CP_1
Le spese relative al mutuo sono a carico integrale del sig. , così come le utenze e le spese CP_1
condominiali.
(3) Sull'affido condiviso del figlio minore Il figlio minore sarà affidato Per_1 Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso il padre;
(4) Sulle frequentazioni della madre La madre potrà incontrare e trattenersi con il figlio liberamente tutte le volte che ciò sarà possibile compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici del figlio, senza limitazione alcuna e con facoltà del minore di poter pernottare presso la madre. In ogni caso, la madre potrà stare con il figlio: due mezze giornate a settimana, oltre un giorno alla settimana con pernotto. I giorni di visita saranno definiti e concordati mensilmente compatibilmente con i turni di lavoro dei genitori.
La madre potrà, poi, stare con il figlio 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
7 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo delle vacanze natalizie, alternando annualmente il Natale ed il Capodanno;
4 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo pasquale, alternando annualmente la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
(5) Obblighi reciproci dei genitori nei confronti del figlio minore I coniugi si obbligano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, ed in ogni caso, dovranno essere sempre messi a conoscenza degli spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio minore Per_1 tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del figlio minore (scuola, Per_1
sport, tempo libero, preventivi per spese mediche, cure di ogni genere, etc.) dovranno essere presi congiuntamente e concordemente da entrambi i genitori;
i coniugi si obbligano a far mantenere buoni rapporti tra il figlio minore ed i nonni, gli zii ed i cugini, sia materni che paterni, Per_1
consentendo la frequentazione tra gli stessi;
i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio anche per il figlio minore Per_1 Sarà facoltà delle parti modificare i giorni e gli orari suddetti previo accordo tra gli stessi da comunicarsi almeno un giorno prima anche le vie brevi (messaggio o telefono).
(6) Sull'assegno di mantenimento a favore del figlio minore I genitori, nei rispettivi periodi in cui lo terranno con sé, provvederanno a mantenere direttamente il figlio minore;
(7) Sulla ripartizione delle spese extra Le spese straordinarie medico - sanitarie, scolastiche, sportive e ludiche, previamente concordate tra i genitori, come indicate nel Protocollo d'intesa sottoscritto tra i Magistrati e gli Avvocati del Tribunale di Terni in data 27 giugno 2018 che, le parti dichiarano di conoscere in ogni sua parte, verranno ripartire quanto al 50% a carico del SI. CP_1
quanto al restante 50% a carico della SI.ra . Resta inteso che le spese
[...] Parte_1 relative a scelte già effettuate prima della dissoluzione dell'unità familiare e le attività svolte dal minore - comunque già in corso - sopra meglio esplicitate non necessitano di nuova concertazione;
le parti concordano di ripartire al 50% le spese di abbigliamento relative ai c.d. “cambi di stagione” da effettuare ad ottobre ed ad aprile di ogni anno;
la relativa spesa dovrà essere previamente concordata sia per quanto attiene l'ammontare che la merce da acquistare.
(8) Sull'assegno di mantenimento in favore dei coniugi La SI.ra ed il Parte_1
SI. sono economicamente autosufficienti e pertanto rinunziano reciprocamente CP_1 all'assegno di mantenimento dell'uno verso l'altra.
(9) Sull'assegno unico I coniugi convengono che l'assegno unico per il figlio minore sarà goduto interamente dal SI. CP_1
(10) esecutività del presente ricorso Le parti concordano di dare esecuzione alle clausole del presente ricorso dalla data di sottoscrizione del presente accordo ad eccezione di quella di cui al punto 1) che decorrerà dal mese di marzo 2025.
(11) Rinunce reciproche Le parti con la sottoscrizione del presente accordo dichiarano di non aver altro a chiedere o pretendere l'una nei confronti dell'altra anche per altri titoli o ragioni fatta eccezione per quanto previsto nel presente accordo dichiarando di aver regolato i loro rapporti economici e patrimoniali intercorsi tra i medesimi.
(12) sull'annotazione della sentenza Le Parti chiedono di ordinare all'ufficio dello Stato civile del
Comune di Terni di procedere all'annotazione nell'atto di matrimonio dell'omologa del presente accordo.
(13) sulle spese di lite Le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 13/01/2021 in Terni (TR) tra
[...]
e alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in Parte_1 CP_1
parte motiva;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Terni
(TR) (atto n.1, parte I, Uff. 1, anno 2021);
- spese compensate;
Così deciso nella camera di consiglio in data 12 febbraio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli