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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 431/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LICASTRO MARIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3048/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259024056925000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01/09/2025 il Sig.Ricorrente_1, come rappresentato in atti, si oppone all'intimazione di pagamento n.29620259024056925/000, notificata in data 18/06/2025, contenente, fra le altre, le cartelle di pagamento n.29620120096300780000 (notificata il 20/03/2013) relativa ad IRPEF, add. li com.li e reg.li Anno 2009 per euro 1.631,63 e n.29620190029139487000 ( notificata il 02/05/2019 ) per
TARI Anni 2013-2014-2015 per euro 2.687,14.
Pone a fondamento del ricorso l'unico motivo di censura costituito per entrambe le cartelle dall'intervenuta prescrizione.
Si costituisce l'agente della riscossione contestando il superiore motivo di ricorso in ragione dell'avvenuta notifica sia delle cartelle che dei successivi avvisi di intimazione interruttivi della prescrizione.
Nello specifico, afferma, provandolo in atti, che la cartella relativa ad IRPEF è stata ritualmente notificata in data 20/03/2013 a mani del portiere e che a questa prima notifica è succeduta la notifica dell'avviso di intimazione del 22/09/2023; con riferimento alla cartella relativa a TARI prova l'avvenuta notifica, in data
02/05/2019, a mani del portiere depositando in atti la documentazione relativa alla raccomandata informativa nonché la prova della notifica, in data 07/04/2023, dell'avviso di intimazione interruttivo della prescrizione.
Replica con memoria parte ricorrente eccependo che una delle due notifiche effettuate a mani del portiere non sarebbe regolare perché non seguita dalla raccomandata informativa al contribuente e che la raccomandata prodotta in atti sarebbe irregolare perché attestata da un elenco di soggetti ai quali sono state inviate le raccomandate inidoneo a provare l'effettivo invio delle stesse.
All'udienza odierna la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto in quanto infondato.
Invero, parte resistente ha provato in atti di avere proceduto sia alla notifica delle cartelle in argomento che alla notifica degli avvisi di intimazione interruttivi della prescrizione .
Peraltro, a nulla vale l'obiezione di parte ricorrente relativa all'asserita nullità delle notifiche per irregolarità delle stesse applicandosi al caso in questione il principio di cui all' art. 156 c.p.c. secondo cui non può dichiararsi la nullità di un atto per difetto di notifica allorquando lo stesso abbia raggiunto il suo scopo;
il contribuente, con la proposizione del ricorso, ha dimostrato di avere ben conosciuto il contenuto delle cartelle di talchè a nulla rilevano eventuali vizi di notifica avendo l'atto raggiunto lo scopo di essere portato a conoscenza del contribuente in quanto dallo stesso impugnato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte soccombente alle spese di lite che liquida in favore dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione in euro 700,00
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LICASTRO MARIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3048/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259024056925000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01/09/2025 il Sig.Ricorrente_1, come rappresentato in atti, si oppone all'intimazione di pagamento n.29620259024056925/000, notificata in data 18/06/2025, contenente, fra le altre, le cartelle di pagamento n.29620120096300780000 (notificata il 20/03/2013) relativa ad IRPEF, add. li com.li e reg.li Anno 2009 per euro 1.631,63 e n.29620190029139487000 ( notificata il 02/05/2019 ) per
TARI Anni 2013-2014-2015 per euro 2.687,14.
Pone a fondamento del ricorso l'unico motivo di censura costituito per entrambe le cartelle dall'intervenuta prescrizione.
Si costituisce l'agente della riscossione contestando il superiore motivo di ricorso in ragione dell'avvenuta notifica sia delle cartelle che dei successivi avvisi di intimazione interruttivi della prescrizione.
Nello specifico, afferma, provandolo in atti, che la cartella relativa ad IRPEF è stata ritualmente notificata in data 20/03/2013 a mani del portiere e che a questa prima notifica è succeduta la notifica dell'avviso di intimazione del 22/09/2023; con riferimento alla cartella relativa a TARI prova l'avvenuta notifica, in data
02/05/2019, a mani del portiere depositando in atti la documentazione relativa alla raccomandata informativa nonché la prova della notifica, in data 07/04/2023, dell'avviso di intimazione interruttivo della prescrizione.
Replica con memoria parte ricorrente eccependo che una delle due notifiche effettuate a mani del portiere non sarebbe regolare perché non seguita dalla raccomandata informativa al contribuente e che la raccomandata prodotta in atti sarebbe irregolare perché attestata da un elenco di soggetti ai quali sono state inviate le raccomandate inidoneo a provare l'effettivo invio delle stesse.
All'udienza odierna la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto in quanto infondato.
Invero, parte resistente ha provato in atti di avere proceduto sia alla notifica delle cartelle in argomento che alla notifica degli avvisi di intimazione interruttivi della prescrizione .
Peraltro, a nulla vale l'obiezione di parte ricorrente relativa all'asserita nullità delle notifiche per irregolarità delle stesse applicandosi al caso in questione il principio di cui all' art. 156 c.p.c. secondo cui non può dichiararsi la nullità di un atto per difetto di notifica allorquando lo stesso abbia raggiunto il suo scopo;
il contribuente, con la proposizione del ricorso, ha dimostrato di avere ben conosciuto il contenuto delle cartelle di talchè a nulla rilevano eventuali vizi di notifica avendo l'atto raggiunto lo scopo di essere portato a conoscenza del contribuente in quanto dallo stesso impugnato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte soccombente alle spese di lite che liquida in favore dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione in euro 700,00