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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/05/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1538/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Sergio Florio Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1538/2023
PROMOSSA DA
IL (C.F. ), sito in Siracusa, via Carlo Forlanini n. Parte_1 P.IVA_1
3, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Leone, giusta procura in atti;
ATTORE IN RIASSUNZIONE – APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE - APPELLANTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 12 1. Con atto di citazione del mese di ottobre 2005, il proponeva opposizione Parte_1
contro il decreto n. 384/2005, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 27 giugno 2005 nel procedimento iscritto al n. 2449/2005 R.G., che aveva ad esso ingiunto il pagamento di euro 32.053,48 in favore della società CP_1
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza non definitiva n. 833/2012, accertava che tra le parti era stato concluso un contratto di appalto, avente ad oggetto l'installazione presso il di due Parte_1 cancelli automatici e di un impianto citofonico per l'importo complessivo di euro 39.281,41; che le parti avevano convenuto l'invariabilità del prezzo dei lavori appaltati, prezzo accettato dall'appaltatore a suo rischio in quanto globalmente convenuto;
che nel corso dell'appalto erano stati ordinati dal committente altri lavori, che erano stati pagati e in relazione ai quali non vi erano contestazioni;
che sempre nel corso dell'appalto erano stati eseguiti altri lavori, per i quali era invece sorta contestazione circa la loro remunerabilità, sostenendo il Supercondominio che nulla era dovuto. La causa proseguiva per stabilire se fosse o meno dovuto all'appaltatore il corrispettivo per tali opere e in quale misura.
Con sentenza definitiva n. 2330/2014, il Tribunale di Siracusa revocava il decreto ingiuntivo e condannava il a pagare euro 864,34. Il Tribunale riteneva, rispetto ai lavori Parte_1 identificati dal consulente tecnico d'ufficio, che andassero riconosciuti in favore di il CP_1
pagamento dei lavori imprevisti consistenti nella copertura di due buche causate da un cedimento del manto stradale (lettera a) e il pagamento dei costi relativi alla maggiore quantità di ferro utilizzata per i cancelli (lettera c), mentre non andava riconosciuto il pagamento del compenso per i lavori di allocazione di due pali e di alcuni paletti di illuminazione (lettera b); ridotto così il credito a euro
6.882,04, la somma andava decurtata di quella pagata banco judicis dall'opponente, ossia euro
6.017,70, così individuando il credito di in euro 864,34. CP_1
2. Veniva proposto appello da entrambe le parti, in via principale da e in via incidentale dal CP_1
. Parte_1
Con la sentenza n. 1113/2018, pubblicata in data 17 maggio 2018, la Corte d'appello di Catania accoglieva la censura dell'appaltatore che aveva contestato la detrazione di euro 6.017,70, trattandosi di pagamento riferito alle altre opere extracontratto e non quale acconto per le opere in contestazione
(come riconosciuto dallo stesso committente). Accoglieva poi la censura, sempre dell'appaltatore, relativa al mancato pagamento dei lavori di allocazione dei pali (lettera b), trattandosi di lavori, quelli di cui alle lettere a) e b) relative a opere impreviste e a opere extracontratto, che come tali dovevano pagina 2 di 12 essere pagate dal committente, considerato che si trattava di opere non ricomprese nell'oggetto del contratto di appalto a corpo e che erano state concertate con la committenza, alle quali non si applicava la clausola di esonero dall'applicabilità dell'art. 1664 c.c. e dalla revisione del prezzo. La Corte
d'appello accoglieva anche la censura, questa volta del committente, relativa al pagamento dei costi di cui alla lettera c), trattandosi di costi relativi a opere previste nel contratto, nel quale si era pattuita l'invariabilità del prezzo globalmente convenuto, l'esclusione della revisione del prezzo in caso di aumento dei costi per materiali o manodopera e altresì l'intangibilità assoluta del prezzo che, pertanto, restava indifferente a tutte le ipotesi, anche imprevedibili, capaci di influenzare il prezzo dei lavori. La
Corte d'appello condannava quindi il a pagare a euro 9.247,63 e poneva le Parte_1 CP_1
spese del processo per 2/3 a carico del , compensando la restante parte. Parte_1
3. Avverso la sentenza il ha proposto ricorso per cassazione affidato a due Parte_1
motivi, cui ha resistito con controricorso CP_1
Con ordinanza n. 26228/2023 pubblicata in data 8 settembre 2023, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha accolto il primo motivo e, assorbito il secondo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione.
4. Il ha tempestivamente riassunto la causa dinanzi alla Corte di appello di Parte_1
Catania con atto di citazione, notificato in data 1 dicembre 2023 a e successivo “atto di CP_1 integrazione del contraddittorio”, notificato in data 7 dicembre 2023 a Controparte_1
(dichiarata aperta con sentenza n. 53/2023 pubblicata il 15 novembre 2023 del Tribunale di
[...]
Siracusa, Sezione fallimentare, come comunicato a mezzo pec al da parte del Parte_1 difensore), in persona del Curatore pro tempore. Il riassumente ha chiesto il rigetto dell'appello a suo tempo proposto dalla controparte avverso la sentenza di primo grado e l'integrale accoglimento del proprio appello incidentale con l'emanazione di una sentenza che dichiari che la ha ricevuto CP_1 integralmente il corrispettivo per l'appalto a corpo e per i lavori ulteriori riconosciuti e che nulla è dovuto per i residui lavori individuati dal CTU alle lettere a), b) e c) della consulenza tecnica di ufficio e che condanni la medesima società, oggi in liquidazione giudiziale, al pagamento integrale delle spese dell'intero giudizio e di quelle della c.t.u. nonché alle restituzioni delle somme ricevute in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di appello cassata nella misura complessiva di euro 25.297,50, per sorte capitale, interessi, 2/3 delle spese legali e ½ delle spese di c.t.u. Ha chiesto ancora di pagina 3 di 12 “revocare e modificare il capo della sentenza che ha disposto la condanna del supercondominio al pagamento di un importo corrispondente al contributo unificato, statuendone la condanna a carico della che è risultata totalmente soccombente”. CP_1
All'udienza del 18 novembre 2024, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione alla parte costituita del termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della società Controparte_1
(dichiarata aperta con sentenza n. 53/2023 del 15 novembre 2023 del Tribunale di Siracusa, sezione fallimentare), non costituitasi, benché ritualmente evocata in giudizio con atto notificato alla stessa, in persona del Curatore pro tempore, a mezzo pec;
notifica eseguita dal in data Parte_1
1 dicembre 2023, entro il termine annuale previsto dall'art. 392 c.p.c. – nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio, avuto riguardo alla data della sua instaurazione (antecedente al 4 luglio
2009) -, decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione (8 settembre 2023).
2. Va, ancora, osservato in via preliminare che sono coperte da giudicato (e, come tali, ormai precluse nel presente giudizio di rinvio) sia la questione sollevata con il motivo di appello dell'appaltatore, avente ad oggetto la contestazione della detrazione di euro 6.017,70, trattandosi di pagamento riferito alle altre opere extracontratto e non quale acconto per le opere in contestazione (come riconosciuto dallo stesso committente), sia quella concernente l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta in primo grado dal committente, relativa al pagamento dei costi derivanti dalla maggiore quantità di ferro utilizzata per i cancelli (lettera c), nonché delle ulteriori opere considerate dal primo giudice minori e non dovute, in quanto i relativi capi della sentenza di appello non hanno formato oggetto di ricorso per cassazione, principale o incidentale, ad opera delle parti.
3. Tanto premesso, con l'ordinanza n. 26228/2023 pubblicata in data 8 settembre 2023, la Corte di
Cassazione, nell'accogliere il primo motivo di ricorso del Supercondominio avverso il riconoscimento, da parte della Corte d'appello, del pagamento dei lavori di cui alle lettere a) e b), ossia la copertura di buche nel manto stradale e l'allocazione di alcuni pali di illuminazione, ha rilevato: a) che “la Corte
d'appello, a fronte di un contratto d'appalto che prevede all'art. 18 che si tratta di “contratto avente esclusivamente natura aleatoria ex art. 1469 c.c. e pertanto [l'appaltatore] nulla potrà richiedere alla
pagina 4 di 12 committente in aggiunta per qualsiasi ragione, motivo o causa”, all'art. 19, ancora, che si tratta di
“un contratto avente natura aleatoria in base all'art. 1469 c.c., rinunciando [l'appaltatore] espressamente a quanto previsto agli artt. 1467 e 1664 c.c.” e che l'appaltatore dichiara che il
“prezzo è globalmente remunerativo”, ha correttamente osservato come tali pattuizioni amplino
“l'alea tipica del contratto di appalto a corpo” e la concordata “intangibilità assoluta del prezzo, che resta indifferente a tutte le ipotesi, anche imprevedibili, capaci di influenzare il prezzo dei lavori”.”; b) che “il giudice d'appello ha poi però applicato quanto affermato ai soli costi relativi alla maggiore quantità di ferro utilizzata per cancelli, riconoscendo invece il pagamento dei lavori causati dal cedimento del manto stradale e dall'installazione di pali illuminanti, lavori di cui la committente aveva consentito l'esecuzione, ma rispetto ai quali non è stato concordato il pagamento e che quindi non possono che ricadere in quello che la Corte d'appello chiama lo “scudo contrattuale”.”.
4. Alla stregua delle statuizioni rese dalla Corte di legittimità con la stessa ordinanza sopra trascritta, vincolanti per questo Giudice del rinvio, l'esame dei motivi degli appelli a suo tempo proposti da entrambe le parti deve essere limitato, nella presente sede processuale, al primo motivo dell'appello principale, proposto - avverso la sentenza n. 1113/2018 della Corte di appello di Catania - da CP_1
e al primo motivo dell'appello incidentale.
[...]
Con il primo motivo di gravame la (all'epoca ancora in bonis) ha censurato la sentenza di CP_1
primo grado per avere erroneamente interpretato le risultanze della c.t.u. e per avere escluso dal novero delle opere per cui è dovuto il corrispettivo quelle di cui alla lettera b).
Con il primo motivo di appello incidentale il , odierno attore in riassunzione, deduce Parte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il pagamento per “i lavori di rifacimento del manto stradale zona palazzina A e rotonda”, ossia per le opere di cui alla lettera a).
4.1. In base all'unitaria ratio decidendi individuata dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio, valida anche con riferimento ai lavori ancora oggetto di causa – quelli di cui alle lettere a) e b) –, deve coerentemente ritenersi infondato il primo motivo dell'appello principale e, per converso, fondato il primo motivo dell'appello incidentale.
Va invero ricordato che il giudizio di rinvio c.d. proprio, che è quello che ha luogo quando la sentenza sia cassata per i motivi di cui ai nn. 3 o 5 dell'art. 360, come avvenuto nella specie, non è la continuazione del giudizio di appello, né costituisce la rinnovazione di esso. Si tratta, piuttosto, della pagina 5 di 12 fase rescissoria susseguente alla fase rescindente svoltasi innanzi alla Corte di Cassazione, la quale dà luogo ad una fase nuova ed autonoma dell'originario processo ed è preordinata a riempire, con una nuova decisione, il vuoto aperto nella controversia di merito dalla pronuncia di annullamento.
I limiti dei poteri propri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento della pronunzia precedente sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto - secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (v., in motivazione, Cass. n. 15506/2018 e in senso conforme Cass. n. 6260/2005 in motivazione) - “nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi (ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c.) al principio di diritto enunciato nella sentenza di Cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, mentre, nella seconda ipotesi (che ricorre nella specie), la sentenza rescindente - indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione
- non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli compievano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati”.
4.2. Alla luce di tali principi, il Collegio rileva che, nel caso in esame, lo scrutinio sulla fondatezza, o meno, dei motivi sopra indicati dev'essere rinnovato in questa sede processuale. Tale riesame deve fondarsi sull'interpretazione delle clausole del contratto di appalto del 25 luglio 2003, già correttamente effettuata dalla Corte di appello, come sopra sintetizzata dalla Corte di Cassazione, traendone conseguenze giuridiche logiche e coerenti in conformità allo schema esplicitamente indicato dalla stessa Corte di Cassazione.
Non resta, quindi, che concludere – analogamente a quanto già statuito, con accertamento ormai divenuto definitivo, dalla Corte di appello in relazione ai costi derivanti dalla maggiore quantità di ferro utilizzata per i cancelli (lettera c) - che anche per i restanti lavori oggetto del presente giudizio deve essere adottata la medesima ratio decidendi pervenendo così all'esito di escludere, in capo pagina 6 di 12 all'appaltatore, il diritto al pagamento anche dei suddetti lavori - resisi necessari a seguito del cedimento del manto stradale (lettera a) e dell'installazione di pali illuminanti (lettera b). Si tratta, infatti, di lavori la cui esecuzione è stata sì autorizzata dal committente, ma rispetto ai quali non è stato concordato il pagamento, e che devono pertanto ricadere in quello che la Corte d'appello chiama lo
“scudo contrattuale”.
Quindi, l'appello proposto da non avrebbe potuto essere accolto, ma avrebbe dovuto, al CP_1
contrario, essere rigettato, tranne che per il limitato profilo della esclusione della detrazione della somma di euro 6.017,70, trattandosi di pagamento riferito alle altre opere extracontratto e non quale acconto per le opere in contestazione (come riconosciuto dallo stesso committente); per converso, meritava pieno accoglimento l'appello incidentale. Ciò in quanto la domanda azionata in via monitoria dalla e solo parzialmente accolta in primo grado (a seguito della revoca del decreto CP_1
ingiuntivo opposto), si è rivelata in realtà del tutto infondata, non essendo dovuto alcun corrispettivo per i lavori e per i maggiori costi oggetto del ricorso presentato a suo tempo da al fine di CP_1
ottenere il decreto ingiuntivo successivamente revocato.
4.3. In ordine alle conseguenze, va rammentato che “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” (Cass. n. 15143/2021).
4.4. Pertanto, da quanto sopra deriva che, nel caso in esame, ferma restando la definitiva caducazione del decreto ingiuntivo già revocato con la sentenza di primo grado – della cui “riviviscenza” deve escludersi, in ogni caso, la possibilità (cfr. Cass. n. 20868/2017; Cass. S.U. n. 4071/2010) – deve prendersi atto del superiore accertamento, avente ad oggetto l'infondatezza della domanda dell'appaltatore per il pagamento di euro 32.053,58, e dichiararsi, per l'effetto, CP_1
l'inesistenza - in capo alla medesima società, della quale è stata nel frattempo aperta la liquidazione giudiziale (odierna convenuta in riassunzione) - del preteso diritto di credito derivante dal contratto di pagina 7 di 12 appalto del 25 luglio 2003 nei confronti del committente (odierno attore in Parte_1
riassunzione).
5. Va rilevato, poi, che il ha altresì chiesto la condanna di Parte_1 [...]
alla restituzione dell'importo ricevuto salvo rivalsa, pari a euro 25.297,50, in Controparte_1
esecuzione della sentenza della Corte di appello, di cui euro 18.089,30 versati alla ed euro CP_1
7.198,20 versati al suo difensore, a seguito della cessione parziale di credito comunicata.
5.1. Va al riguardo osservato, in via generale, che chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente caducata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento (v. Cass. n. 17755/2023; Cass. n. 12387/2016; Cass. n. 5391/2013;
Cass. 21699/2011). Tuttavia, per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio (Cass. n. 34011/2021). Il “solvens”, al fine di munirsene, può attivare un autonomo giudizio ovvero proporre la sua domanda in sede di gravame o in sede di rinvio, ai sensi dell'art. 389
c.p.c. (Cass. n. 21901/2008). La Suprema Corte ha ancora chiarito che il giudice del rinvio, con riferimento alla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza poi cassata, proposta ex art. 389 c.p.c., opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza (Cass. n. 11115/2021). L'azione ex art. 389 c.p.c. – come pure è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nel solco di specialistica dottrina – “prescinde da ogni valutazione soggettiva circa il contegno dell'"accipiens", sicché, per il semplice fatto che una sentenza esecutiva sia stata riformata all'esito del giudizio di cassazione, colui che abbia adempiuto una prestazione successivamente risultata non dovuta ha diritto di essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma versata comprensiva degli interessi legali a partire dal giorno del pagamento” (Cass. n. 5391/2013).
5.2. Orbene, ciò premesso, deve osservarsi che, nella fattispecie, il vittorioso ha proposto Parte_2 nel presente giudizio l'azione a norma dell'art. 389 c.p.c. Tuttavia, poiché l'“accipiens” soccombente -
ancora in bonis al momento del ricevimento delle somme pagate in esecuzione della CP_1
sentenza successivamente cassata – è stata, nelle more della riassunzione, assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, la domanda stessa, proposta dinanzi a questo Giudice del rinvio (che opera come giudice di primo grado), deve ritenersi evidentemente inammissibile.
pagina 8 di 12 Invero, “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo” (Cass. n. 24156/2018).
5.3. Di conseguenza, ogni credito, inclusi quelli oggetto della domanda proposta ai sensi dell'art. 389
c.p.c. dal deve essere accertato, nel rispetto della par condicio, tramite la Parte_1
procedura di ammissione al passivo e l'eventuale giudizio di opposizione.
Pertanto, questa Corte deve dichiarare d'ufficio inammissibile la predetta domanda restitutoria nei confronti di . Controparte_1
5.4. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in relazione alla domanda dichiarata inammissibile, non avendo la convenuta in riassunzione svolto attività difensiva nella presente sede processuale.
6. Cassata la sentenza di secondo grado, cade la pronuncia sulle spese, sicché si deve procedere a un nuovo regolamento delle spese processuali dell'intero giudizio, tenendo presente l'esito finale della lite
- anche in relazione alle spese della fase monitoria, in quanto nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo (Cass. n. 24482/2022).
Nella specie, tenuto conto di ciò, le spese della fase monitoria devono essere dichiarate irripetibili dal creditore (oggi ). Controparte_1
In base al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, le spese giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio devono, poi, essere poste a carico di e in favore del Controparte_1
Parte_1
pagina 9 di 12 La liquidazione delle suddette spese è effettuata, nella misura indicata in dispositivo, in base al valore della controversia (rientrante nello scaglione da 26.000,01 a 52.000,00 euro, per il giudizio di primo grado e il giudizio di appello, in quello da 5.201,01 a 26.000,00 euro per i restanti, avuto riguardo al disputatum nel giudizio di cassazione e nel presente giudizio di rinvio).
Nella determinazione dei compensi si è tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n.
55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, applicabile ogni qual volta (come nel caso di specie) la prestazione professionale si sia esaurita successivamente alla data di entrata in vigore del
D.M. 147/2022. Ciò in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del medesimo decreto, anche qualora tale prestazione abbia avuto inizio, e si sia in parte svolta, sotto la vigenza delle tariffe abrogate o precedenti.
Infatti, l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, che ha riguardo anche all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto. “Il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente svolta dal difensore nei pregressi gradi o fasi del processo fino al momento in cui la prestazione professionale si esaurisce” (Cass. S.U. n. 33482/2022; Cass. n. 19980/2020; Cass. n. 31884/2018, Cass. 30529/2017).
Nel procedere alla liquidazione dei compensi per l'intero giudizio sono stati applicati i paramenti minimi del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio - nella misura già liquidata - vanno definitivamente poste a carico della quale parte soccombente. Controparte_1
7. Infine, occorre evidenziare che il c.d. effetto espansivo interno della cassazione della sentenza di secondo grado, disciplinato dall'art. 336 c.p.c., comma 1, ha comportato la caducazione anche del capo della sentenza n. 1113/2018 relativo all'attestazione resa dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, ancorché in assenza del presupposto processuale costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione incidentale. Ciò determina - come già rilevato dalla Corte di Cassazione nell'esaminare il secondo motivo del ricorso del - l'assorbimento della relativa Parte_1 censura e della conseguente domanda - proposta dal medesimo nell'atto di Parte_1
pagina 10 di 12 riassunzione del presente giudizio - tendente a ottenere l'annullamento del capo della sentenza n.
1113/2018 recante la suddetta attestazione, rimasto caducato ex art. 336 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, su rinvio dalla Cassazione, nel procedimento iscritto al n.
1538/2023 R.G., dichiara la contumacia di;
Controparte_1
dichiara l'inesistenza del diritto di credito derivante dal contratto di appalto del 25 luglio 2003 azionato con il ricorso presentato a suo tempo da al fine di ottenere il decreto ingiuntivo n. CP_1
384/2005, successivamente revocato dal Tribunale di Siracusa, nei confronti del Parte_1
per euro 32.053,58.
[...]
Dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto la condanna di Controparte_1
al pagamento di euro 25.297,50, proposta dal a norma dell'art. 389
[...] Parte_1
c.p.c., e dichiara irripetibili le relative spese processuali.
Condanna alla rifusione, in favore del CP_1 Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di
[...]
cassazione nonché di quelle del presente giudizio di rinvio, limitatamente alle spese relative alla pretesa creditoria della ora in liquidazione giudiziale, spese che liquida: a) quanto al giudizio di CP_1
primo grado, in euro 216,00 per esborsi e in complessivi euro 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
b) quanto al giudizio di appello, in complessivi euro 4.996,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
c) quanto al giudizio di cassazione in euro 757,68 per esborsi e in complessivi euro 1.541,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
d) quanto al presente giudizio di rinvio, in euro 300,00 per esborsi e in complessivi euro 2.906,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
dichiara irripetibili dalla le spese della fase monitoria;
Controparte_1
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio - nella misura già liquidata - definitivamente a carico della . Controparte_1
Così deciso in Catania il 5 maggio 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della pagina 11 di 12 Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Claudia Cottini
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL PRESIDENTE
dott. Nicolò Crascì
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Sergio Florio Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1538/2023
PROMOSSA DA
IL (C.F. ), sito in Siracusa, via Carlo Forlanini n. Parte_1 P.IVA_1
3, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Leone, giusta procura in atti;
ATTORE IN RIASSUNZIONE – APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE - APPELLANTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 12 1. Con atto di citazione del mese di ottobre 2005, il proponeva opposizione Parte_1
contro il decreto n. 384/2005, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 27 giugno 2005 nel procedimento iscritto al n. 2449/2005 R.G., che aveva ad esso ingiunto il pagamento di euro 32.053,48 in favore della società CP_1
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza non definitiva n. 833/2012, accertava che tra le parti era stato concluso un contratto di appalto, avente ad oggetto l'installazione presso il di due Parte_1 cancelli automatici e di un impianto citofonico per l'importo complessivo di euro 39.281,41; che le parti avevano convenuto l'invariabilità del prezzo dei lavori appaltati, prezzo accettato dall'appaltatore a suo rischio in quanto globalmente convenuto;
che nel corso dell'appalto erano stati ordinati dal committente altri lavori, che erano stati pagati e in relazione ai quali non vi erano contestazioni;
che sempre nel corso dell'appalto erano stati eseguiti altri lavori, per i quali era invece sorta contestazione circa la loro remunerabilità, sostenendo il Supercondominio che nulla era dovuto. La causa proseguiva per stabilire se fosse o meno dovuto all'appaltatore il corrispettivo per tali opere e in quale misura.
Con sentenza definitiva n. 2330/2014, il Tribunale di Siracusa revocava il decreto ingiuntivo e condannava il a pagare euro 864,34. Il Tribunale riteneva, rispetto ai lavori Parte_1 identificati dal consulente tecnico d'ufficio, che andassero riconosciuti in favore di il CP_1
pagamento dei lavori imprevisti consistenti nella copertura di due buche causate da un cedimento del manto stradale (lettera a) e il pagamento dei costi relativi alla maggiore quantità di ferro utilizzata per i cancelli (lettera c), mentre non andava riconosciuto il pagamento del compenso per i lavori di allocazione di due pali e di alcuni paletti di illuminazione (lettera b); ridotto così il credito a euro
6.882,04, la somma andava decurtata di quella pagata banco judicis dall'opponente, ossia euro
6.017,70, così individuando il credito di in euro 864,34. CP_1
2. Veniva proposto appello da entrambe le parti, in via principale da e in via incidentale dal CP_1
. Parte_1
Con la sentenza n. 1113/2018, pubblicata in data 17 maggio 2018, la Corte d'appello di Catania accoglieva la censura dell'appaltatore che aveva contestato la detrazione di euro 6.017,70, trattandosi di pagamento riferito alle altre opere extracontratto e non quale acconto per le opere in contestazione
(come riconosciuto dallo stesso committente). Accoglieva poi la censura, sempre dell'appaltatore, relativa al mancato pagamento dei lavori di allocazione dei pali (lettera b), trattandosi di lavori, quelli di cui alle lettere a) e b) relative a opere impreviste e a opere extracontratto, che come tali dovevano pagina 2 di 12 essere pagate dal committente, considerato che si trattava di opere non ricomprese nell'oggetto del contratto di appalto a corpo e che erano state concertate con la committenza, alle quali non si applicava la clausola di esonero dall'applicabilità dell'art. 1664 c.c. e dalla revisione del prezzo. La Corte
d'appello accoglieva anche la censura, questa volta del committente, relativa al pagamento dei costi di cui alla lettera c), trattandosi di costi relativi a opere previste nel contratto, nel quale si era pattuita l'invariabilità del prezzo globalmente convenuto, l'esclusione della revisione del prezzo in caso di aumento dei costi per materiali o manodopera e altresì l'intangibilità assoluta del prezzo che, pertanto, restava indifferente a tutte le ipotesi, anche imprevedibili, capaci di influenzare il prezzo dei lavori. La
Corte d'appello condannava quindi il a pagare a euro 9.247,63 e poneva le Parte_1 CP_1
spese del processo per 2/3 a carico del , compensando la restante parte. Parte_1
3. Avverso la sentenza il ha proposto ricorso per cassazione affidato a due Parte_1
motivi, cui ha resistito con controricorso CP_1
Con ordinanza n. 26228/2023 pubblicata in data 8 settembre 2023, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha accolto il primo motivo e, assorbito il secondo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione.
4. Il ha tempestivamente riassunto la causa dinanzi alla Corte di appello di Parte_1
Catania con atto di citazione, notificato in data 1 dicembre 2023 a e successivo “atto di CP_1 integrazione del contraddittorio”, notificato in data 7 dicembre 2023 a Controparte_1
(dichiarata aperta con sentenza n. 53/2023 pubblicata il 15 novembre 2023 del Tribunale di
[...]
Siracusa, Sezione fallimentare, come comunicato a mezzo pec al da parte del Parte_1 difensore), in persona del Curatore pro tempore. Il riassumente ha chiesto il rigetto dell'appello a suo tempo proposto dalla controparte avverso la sentenza di primo grado e l'integrale accoglimento del proprio appello incidentale con l'emanazione di una sentenza che dichiari che la ha ricevuto CP_1 integralmente il corrispettivo per l'appalto a corpo e per i lavori ulteriori riconosciuti e che nulla è dovuto per i residui lavori individuati dal CTU alle lettere a), b) e c) della consulenza tecnica di ufficio e che condanni la medesima società, oggi in liquidazione giudiziale, al pagamento integrale delle spese dell'intero giudizio e di quelle della c.t.u. nonché alle restituzioni delle somme ricevute in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di appello cassata nella misura complessiva di euro 25.297,50, per sorte capitale, interessi, 2/3 delle spese legali e ½ delle spese di c.t.u. Ha chiesto ancora di pagina 3 di 12 “revocare e modificare il capo della sentenza che ha disposto la condanna del supercondominio al pagamento di un importo corrispondente al contributo unificato, statuendone la condanna a carico della che è risultata totalmente soccombente”. CP_1
All'udienza del 18 novembre 2024, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione alla parte costituita del termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della società Controparte_1
(dichiarata aperta con sentenza n. 53/2023 del 15 novembre 2023 del Tribunale di Siracusa, sezione fallimentare), non costituitasi, benché ritualmente evocata in giudizio con atto notificato alla stessa, in persona del Curatore pro tempore, a mezzo pec;
notifica eseguita dal in data Parte_1
1 dicembre 2023, entro il termine annuale previsto dall'art. 392 c.p.c. – nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio, avuto riguardo alla data della sua instaurazione (antecedente al 4 luglio
2009) -, decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione (8 settembre 2023).
2. Va, ancora, osservato in via preliminare che sono coperte da giudicato (e, come tali, ormai precluse nel presente giudizio di rinvio) sia la questione sollevata con il motivo di appello dell'appaltatore, avente ad oggetto la contestazione della detrazione di euro 6.017,70, trattandosi di pagamento riferito alle altre opere extracontratto e non quale acconto per le opere in contestazione (come riconosciuto dallo stesso committente), sia quella concernente l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta in primo grado dal committente, relativa al pagamento dei costi derivanti dalla maggiore quantità di ferro utilizzata per i cancelli (lettera c), nonché delle ulteriori opere considerate dal primo giudice minori e non dovute, in quanto i relativi capi della sentenza di appello non hanno formato oggetto di ricorso per cassazione, principale o incidentale, ad opera delle parti.
3. Tanto premesso, con l'ordinanza n. 26228/2023 pubblicata in data 8 settembre 2023, la Corte di
Cassazione, nell'accogliere il primo motivo di ricorso del Supercondominio avverso il riconoscimento, da parte della Corte d'appello, del pagamento dei lavori di cui alle lettere a) e b), ossia la copertura di buche nel manto stradale e l'allocazione di alcuni pali di illuminazione, ha rilevato: a) che “la Corte
d'appello, a fronte di un contratto d'appalto che prevede all'art. 18 che si tratta di “contratto avente esclusivamente natura aleatoria ex art. 1469 c.c. e pertanto [l'appaltatore] nulla potrà richiedere alla
pagina 4 di 12 committente in aggiunta per qualsiasi ragione, motivo o causa”, all'art. 19, ancora, che si tratta di
“un contratto avente natura aleatoria in base all'art. 1469 c.c., rinunciando [l'appaltatore] espressamente a quanto previsto agli artt. 1467 e 1664 c.c.” e che l'appaltatore dichiara che il
“prezzo è globalmente remunerativo”, ha correttamente osservato come tali pattuizioni amplino
“l'alea tipica del contratto di appalto a corpo” e la concordata “intangibilità assoluta del prezzo, che resta indifferente a tutte le ipotesi, anche imprevedibili, capaci di influenzare il prezzo dei lavori”.”; b) che “il giudice d'appello ha poi però applicato quanto affermato ai soli costi relativi alla maggiore quantità di ferro utilizzata per cancelli, riconoscendo invece il pagamento dei lavori causati dal cedimento del manto stradale e dall'installazione di pali illuminanti, lavori di cui la committente aveva consentito l'esecuzione, ma rispetto ai quali non è stato concordato il pagamento e che quindi non possono che ricadere in quello che la Corte d'appello chiama lo “scudo contrattuale”.”.
4. Alla stregua delle statuizioni rese dalla Corte di legittimità con la stessa ordinanza sopra trascritta, vincolanti per questo Giudice del rinvio, l'esame dei motivi degli appelli a suo tempo proposti da entrambe le parti deve essere limitato, nella presente sede processuale, al primo motivo dell'appello principale, proposto - avverso la sentenza n. 1113/2018 della Corte di appello di Catania - da CP_1
e al primo motivo dell'appello incidentale.
[...]
Con il primo motivo di gravame la (all'epoca ancora in bonis) ha censurato la sentenza di CP_1
primo grado per avere erroneamente interpretato le risultanze della c.t.u. e per avere escluso dal novero delle opere per cui è dovuto il corrispettivo quelle di cui alla lettera b).
Con il primo motivo di appello incidentale il , odierno attore in riassunzione, deduce Parte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il pagamento per “i lavori di rifacimento del manto stradale zona palazzina A e rotonda”, ossia per le opere di cui alla lettera a).
4.1. In base all'unitaria ratio decidendi individuata dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio, valida anche con riferimento ai lavori ancora oggetto di causa – quelli di cui alle lettere a) e b) –, deve coerentemente ritenersi infondato il primo motivo dell'appello principale e, per converso, fondato il primo motivo dell'appello incidentale.
Va invero ricordato che il giudizio di rinvio c.d. proprio, che è quello che ha luogo quando la sentenza sia cassata per i motivi di cui ai nn. 3 o 5 dell'art. 360, come avvenuto nella specie, non è la continuazione del giudizio di appello, né costituisce la rinnovazione di esso. Si tratta, piuttosto, della pagina 5 di 12 fase rescissoria susseguente alla fase rescindente svoltasi innanzi alla Corte di Cassazione, la quale dà luogo ad una fase nuova ed autonoma dell'originario processo ed è preordinata a riempire, con una nuova decisione, il vuoto aperto nella controversia di merito dalla pronuncia di annullamento.
I limiti dei poteri propri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento della pronunzia precedente sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto - secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (v., in motivazione, Cass. n. 15506/2018 e in senso conforme Cass. n. 6260/2005 in motivazione) - “nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi (ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c.) al principio di diritto enunciato nella sentenza di Cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, mentre, nella seconda ipotesi (che ricorre nella specie), la sentenza rescindente - indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione
- non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli compievano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati”.
4.2. Alla luce di tali principi, il Collegio rileva che, nel caso in esame, lo scrutinio sulla fondatezza, o meno, dei motivi sopra indicati dev'essere rinnovato in questa sede processuale. Tale riesame deve fondarsi sull'interpretazione delle clausole del contratto di appalto del 25 luglio 2003, già correttamente effettuata dalla Corte di appello, come sopra sintetizzata dalla Corte di Cassazione, traendone conseguenze giuridiche logiche e coerenti in conformità allo schema esplicitamente indicato dalla stessa Corte di Cassazione.
Non resta, quindi, che concludere – analogamente a quanto già statuito, con accertamento ormai divenuto definitivo, dalla Corte di appello in relazione ai costi derivanti dalla maggiore quantità di ferro utilizzata per i cancelli (lettera c) - che anche per i restanti lavori oggetto del presente giudizio deve essere adottata la medesima ratio decidendi pervenendo così all'esito di escludere, in capo pagina 6 di 12 all'appaltatore, il diritto al pagamento anche dei suddetti lavori - resisi necessari a seguito del cedimento del manto stradale (lettera a) e dell'installazione di pali illuminanti (lettera b). Si tratta, infatti, di lavori la cui esecuzione è stata sì autorizzata dal committente, ma rispetto ai quali non è stato concordato il pagamento, e che devono pertanto ricadere in quello che la Corte d'appello chiama lo
“scudo contrattuale”.
Quindi, l'appello proposto da non avrebbe potuto essere accolto, ma avrebbe dovuto, al CP_1
contrario, essere rigettato, tranne che per il limitato profilo della esclusione della detrazione della somma di euro 6.017,70, trattandosi di pagamento riferito alle altre opere extracontratto e non quale acconto per le opere in contestazione (come riconosciuto dallo stesso committente); per converso, meritava pieno accoglimento l'appello incidentale. Ciò in quanto la domanda azionata in via monitoria dalla e solo parzialmente accolta in primo grado (a seguito della revoca del decreto CP_1
ingiuntivo opposto), si è rivelata in realtà del tutto infondata, non essendo dovuto alcun corrispettivo per i lavori e per i maggiori costi oggetto del ricorso presentato a suo tempo da al fine di CP_1
ottenere il decreto ingiuntivo successivamente revocato.
4.3. In ordine alle conseguenze, va rammentato che “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” (Cass. n. 15143/2021).
4.4. Pertanto, da quanto sopra deriva che, nel caso in esame, ferma restando la definitiva caducazione del decreto ingiuntivo già revocato con la sentenza di primo grado – della cui “riviviscenza” deve escludersi, in ogni caso, la possibilità (cfr. Cass. n. 20868/2017; Cass. S.U. n. 4071/2010) – deve prendersi atto del superiore accertamento, avente ad oggetto l'infondatezza della domanda dell'appaltatore per il pagamento di euro 32.053,58, e dichiararsi, per l'effetto, CP_1
l'inesistenza - in capo alla medesima società, della quale è stata nel frattempo aperta la liquidazione giudiziale (odierna convenuta in riassunzione) - del preteso diritto di credito derivante dal contratto di pagina 7 di 12 appalto del 25 luglio 2003 nei confronti del committente (odierno attore in Parte_1
riassunzione).
5. Va rilevato, poi, che il ha altresì chiesto la condanna di Parte_1 [...]
alla restituzione dell'importo ricevuto salvo rivalsa, pari a euro 25.297,50, in Controparte_1
esecuzione della sentenza della Corte di appello, di cui euro 18.089,30 versati alla ed euro CP_1
7.198,20 versati al suo difensore, a seguito della cessione parziale di credito comunicata.
5.1. Va al riguardo osservato, in via generale, che chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente caducata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento (v. Cass. n. 17755/2023; Cass. n. 12387/2016; Cass. n. 5391/2013;
Cass. 21699/2011). Tuttavia, per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio (Cass. n. 34011/2021). Il “solvens”, al fine di munirsene, può attivare un autonomo giudizio ovvero proporre la sua domanda in sede di gravame o in sede di rinvio, ai sensi dell'art. 389
c.p.c. (Cass. n. 21901/2008). La Suprema Corte ha ancora chiarito che il giudice del rinvio, con riferimento alla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza poi cassata, proposta ex art. 389 c.p.c., opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza (Cass. n. 11115/2021). L'azione ex art. 389 c.p.c. – come pure è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nel solco di specialistica dottrina – “prescinde da ogni valutazione soggettiva circa il contegno dell'"accipiens", sicché, per il semplice fatto che una sentenza esecutiva sia stata riformata all'esito del giudizio di cassazione, colui che abbia adempiuto una prestazione successivamente risultata non dovuta ha diritto di essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma versata comprensiva degli interessi legali a partire dal giorno del pagamento” (Cass. n. 5391/2013).
5.2. Orbene, ciò premesso, deve osservarsi che, nella fattispecie, il vittorioso ha proposto Parte_2 nel presente giudizio l'azione a norma dell'art. 389 c.p.c. Tuttavia, poiché l'“accipiens” soccombente -
ancora in bonis al momento del ricevimento delle somme pagate in esecuzione della CP_1
sentenza successivamente cassata – è stata, nelle more della riassunzione, assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, la domanda stessa, proposta dinanzi a questo Giudice del rinvio (che opera come giudice di primo grado), deve ritenersi evidentemente inammissibile.
pagina 8 di 12 Invero, “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo” (Cass. n. 24156/2018).
5.3. Di conseguenza, ogni credito, inclusi quelli oggetto della domanda proposta ai sensi dell'art. 389
c.p.c. dal deve essere accertato, nel rispetto della par condicio, tramite la Parte_1
procedura di ammissione al passivo e l'eventuale giudizio di opposizione.
Pertanto, questa Corte deve dichiarare d'ufficio inammissibile la predetta domanda restitutoria nei confronti di . Controparte_1
5.4. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in relazione alla domanda dichiarata inammissibile, non avendo la convenuta in riassunzione svolto attività difensiva nella presente sede processuale.
6. Cassata la sentenza di secondo grado, cade la pronuncia sulle spese, sicché si deve procedere a un nuovo regolamento delle spese processuali dell'intero giudizio, tenendo presente l'esito finale della lite
- anche in relazione alle spese della fase monitoria, in quanto nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo (Cass. n. 24482/2022).
Nella specie, tenuto conto di ciò, le spese della fase monitoria devono essere dichiarate irripetibili dal creditore (oggi ). Controparte_1
In base al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, le spese giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio devono, poi, essere poste a carico di e in favore del Controparte_1
Parte_1
pagina 9 di 12 La liquidazione delle suddette spese è effettuata, nella misura indicata in dispositivo, in base al valore della controversia (rientrante nello scaglione da 26.000,01 a 52.000,00 euro, per il giudizio di primo grado e il giudizio di appello, in quello da 5.201,01 a 26.000,00 euro per i restanti, avuto riguardo al disputatum nel giudizio di cassazione e nel presente giudizio di rinvio).
Nella determinazione dei compensi si è tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n.
55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, applicabile ogni qual volta (come nel caso di specie) la prestazione professionale si sia esaurita successivamente alla data di entrata in vigore del
D.M. 147/2022. Ciò in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del medesimo decreto, anche qualora tale prestazione abbia avuto inizio, e si sia in parte svolta, sotto la vigenza delle tariffe abrogate o precedenti.
Infatti, l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, che ha riguardo anche all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto. “Il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente svolta dal difensore nei pregressi gradi o fasi del processo fino al momento in cui la prestazione professionale si esaurisce” (Cass. S.U. n. 33482/2022; Cass. n. 19980/2020; Cass. n. 31884/2018, Cass. 30529/2017).
Nel procedere alla liquidazione dei compensi per l'intero giudizio sono stati applicati i paramenti minimi del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio - nella misura già liquidata - vanno definitivamente poste a carico della quale parte soccombente. Controparte_1
7. Infine, occorre evidenziare che il c.d. effetto espansivo interno della cassazione della sentenza di secondo grado, disciplinato dall'art. 336 c.p.c., comma 1, ha comportato la caducazione anche del capo della sentenza n. 1113/2018 relativo all'attestazione resa dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, ancorché in assenza del presupposto processuale costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione incidentale. Ciò determina - come già rilevato dalla Corte di Cassazione nell'esaminare il secondo motivo del ricorso del - l'assorbimento della relativa Parte_1 censura e della conseguente domanda - proposta dal medesimo nell'atto di Parte_1
pagina 10 di 12 riassunzione del presente giudizio - tendente a ottenere l'annullamento del capo della sentenza n.
1113/2018 recante la suddetta attestazione, rimasto caducato ex art. 336 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, su rinvio dalla Cassazione, nel procedimento iscritto al n.
1538/2023 R.G., dichiara la contumacia di;
Controparte_1
dichiara l'inesistenza del diritto di credito derivante dal contratto di appalto del 25 luglio 2003 azionato con il ricorso presentato a suo tempo da al fine di ottenere il decreto ingiuntivo n. CP_1
384/2005, successivamente revocato dal Tribunale di Siracusa, nei confronti del Parte_1
per euro 32.053,58.
[...]
Dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto la condanna di Controparte_1
al pagamento di euro 25.297,50, proposta dal a norma dell'art. 389
[...] Parte_1
c.p.c., e dichiara irripetibili le relative spese processuali.
Condanna alla rifusione, in favore del CP_1 Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di
[...]
cassazione nonché di quelle del presente giudizio di rinvio, limitatamente alle spese relative alla pretesa creditoria della ora in liquidazione giudiziale, spese che liquida: a) quanto al giudizio di CP_1
primo grado, in euro 216,00 per esborsi e in complessivi euro 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
b) quanto al giudizio di appello, in complessivi euro 4.996,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
c) quanto al giudizio di cassazione in euro 757,68 per esborsi e in complessivi euro 1.541,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
d) quanto al presente giudizio di rinvio, in euro 300,00 per esborsi e in complessivi euro 2.906,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
dichiara irripetibili dalla le spese della fase monitoria;
Controparte_1
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio - nella misura già liquidata - definitivamente a carico della . Controparte_1
Così deciso in Catania il 5 maggio 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della pagina 11 di 12 Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Claudia Cottini
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL PRESIDENTE
dott. Nicolò Crascì
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